052U1969
052U1969
Approvazione del regolamento recante norme per l'assegnazione di posti di missione presso le Facolta' di magistero presso gli Istituti superiori di magistero pareggiati ai maestri elementari di ruolo. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1952 n. 1969)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 3 gennaio 1951, n. 41 ; Visto l' art. 87 della Costituzione ; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Per la scelta degli insegnanti elementari da destinare annualmente a frequentare il corso triennale di studi per il conseguimento del diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica, ai fini e con gli effetti previsti dalla legge 3 gennaio 1951, n. 41 , il Ministro per la pubblica istruzione bandisce ogni anno un concorso per titoli, al quale possono partecipare i maestri di ruolo delle scuole elementari di Stato, che siano iscritti a una Facolta' di magistero o ad un Istituto superiore di magistero pareggiato per il conseguimento del diploma anzidetto.
Il bando determina il numero dei posti e stabilisce le modalita' del concorso secondo le disposizioni del presente regolamento.
Art. 2
I concorrenti debbono presentare al provveditore della Provincia in cui sono titolari, nel termine fissato dal bando del concorso stesso, la domanda di ammissione diretta al Ministero della pubblica istruzione e corredata da un certificato attestante la durata e la qualita' del servizio prestato; da un certificato attestante la votazione riportata nel concorso di ammissione alla Facolta' di magistero o all'Istituto superiore di magistero pareggiato e, inoltre, per coloro che ottennero l'ammissione in anni scolastici precedenti, da un certificato relativo agli esami sostenuti ed alla votazione conseguita nei singoli esami; degli altri eventuali titoli di studio e di carriera che credano nel loro interesse di esibire.
Art. 3
I provveditori agli studi sottoporranno le domande di cui all'articolo precedente e la relativa documentazione all'esame del Consiglio provinciale scolastico, che, sulla base degli atti presentati dagli interessati e degli elementi in possesso dell'Amministrazione scolastica, esprimera' il proprio motivato parere sull'idoneita' dei singoli maestri a partecipare al concorso stesso.
I provveditori agli studi trasmetteranno al Ministero le documentate domande degli insegnanti, corredate dal parere del Consiglio provinciale scolastico.
Art. 4
Il concorso sara' giudicato da una apposita Commissione nominata dal Ministro per la pubblica istruzione e composta dai seguenti membri:
a) due professori delle Facolta' di magistero, di cui uno almeno ordinario, che avra' le funzioni di presidente;
b) un funzionario di gruppo A del Ministero della pubblica istruzione;
c) un provveditore agli studi;
d) un ispettore centrale per le scuole elementari.
Un funzionario del Ministero di grado non inferiore all'8°esplichera' le funzioni di segretario.
Qualora per il numero dei candidati occorra formare Sottocommissioni a norma dell'art. 10, capoverso, della legge 4 novembre 1950, n. 888 , ciascuna Sottocommissione sara' formata da persone tratte rispettivamente dalle categorie di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente articolo.
In tal caso, le Sottocommissioni, sotto la presidenza del presidente piu' anziano, sono convocate preliminarmente in seduta plenaria per concordare i criteri comparativi e il punteggio da attribuire alle singole categorie dei titoli, nonche' per la ripartizione dei candidati fra le singole Sottocommissioni.
In seduta plenaria finale saranno esaminati e decisi i casi controversi e redatta la graduatoria generale.
Art. 5
Le eventuali graduatorie parziali e quella generale sono compilate sulla base dei seguenti elementi:
a) qualita' e durata del servizio di ruolo del maestro;
b) voti riportati negli esami di ammissione alla Facolta' di magistero o all'Istituto superiore di magistero pareggiato e, per i candidati ammessi negli anni precedenti, voti conseguiti nei singoli esami del corso;
c) titoli di studio e pubblicazioni;
d) parere del Consiglio provinciale scolastico.
A parita', la preferenza e' accordata nell'ordine agli iscritti al secondo o al terzo anno di corso, che abbiano superato tutti gli esami prescritti per ogni anno accademico con una media, nel profitto, di 24/30 e con una votazione non inferiore a 21.30 nelle singole materie ai titolari in Comuni diversi la quello nel quale ha sede la Facolta' o l'Istituto superiore di magistero pareggiato, cui sono iscritti; ai maestri ex combattenti e assimilati.
Art. 6
La conservazione della missione e' subordinata all'accertamento della frequenza e al conseguimento di una media nel profitto di 24/30, con non meno di 21/30 nelle singole materie prescritte per ogni anno accademico.
Art. 7
Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Arpy di Morgex, addi' 30 agosto 1952 EINAUDI DE GASPERI - SEGNI - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 dicembre 1952 Atti del Governo, registro n. 62, foglio n. 45. - PALLA