Monitoring Gesetzessammlung

092G0051

IT - Regolamenti Governativi

092G0051

Regolamento recante approvazione del nuovo statuto dell'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE). (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 08 novembre 1991 n. 441)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 11/02/1992 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, quinto comma, della Costituzione ; Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48 , che al titolo III reca norme sull'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE); Vita la legge 8 agosto 1985, n. 439 , recante modificazioni all'ordinamento dell'ISPE; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1967, con il quale e' stato approvato lo statuto dell'ISPE; Vista la deliberazione del comitato amministrativo dell'ISPE n. 27/90 del 17 dicembre 1990, con la quale si e' provveduto alla revisione dello statuto, stante la necessita' di adeguarlo alle norme contenute nella citata legge n. 439 del 1985 e nella legge 20 marzo 1975, n. 70 , recante disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente, nonche' alle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696 , di approvazione del nuovo regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese e per l'amministrazione e la contabilita' degli enti pubblici; Visto l' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , relativo alle procedure di emanazione dei regolamenti che viene applicato poiche' lo statuto contiene anche norme regolamentari; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 27 giugno 1991, e recepite nel testo le relative indicazioni, con l'esclusione dei suggerimenti di opportunita' riguardanti la figura del vicepresidente e la soppressione della lettera e) del comma 3 dell'art. 4 e della lettera h) del comma 2 dell'art. 6; Considerato che si e' ritenuto di non accogliere il suggerimento del Consiglio di Stato di prevedere l'istituzione della figura del vicepresidente, avendo provveduto a regolare i casi di sostituzione del presidente e volendo evitare l'istituzione di un nuovo organo che altererebbe la delineata organizzazione sistematica dell'Istituto, costituendo anche fonte di nuove spese; Ritenuto altresi' di non accogliere il suggerimento del Consiglio di Stato in ordine alla soppressione della lettera e) del comma 3 dell'art. 4 e della lettera h) del comma 2 dell'art. 6 circa la costituzione di commissioni con compiti di predisposizione di programmi e valutazione di progetti di attivita', poiche' le predette previsioni normative, pur se richiamano competenze implicitamente gia' attribuite al presidente ed al comitato amministrativo, risultano utili al fine di definire chiaramente i poteri organizzatori di tali organi; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 ottobre 1991; Sulla proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro; E M A N A il seguente decreto:

Art. 1

1. E' approvato, nel testo annesso al presente decreto, lo statuto dell'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE), vistato dal Ministro proponente.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
NOTE AL DECRETO
Note alle premesse:
- L' art. 87, comma quinto, della Costituzione , conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge n. 48/1967 reca: "Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica".
- Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 2

1. Lo statuto di cui all'art. 1 sostituisce l'atto approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1967.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 8 novembre 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri CIRINO POMICINO, Ministro del bilancio e della programmazione economica CARLI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1992 Atti di Governo, registro n. 85, foglio n. 1

Statuto dell'Istituto di studi per la programmazione economica ISPE- art. 1

STATUTO DELL'ISTITUTO DI STUDI PER
LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA - ISPE
Art. 1.
1. L'Istituto di studi per la programmazione economica, ente di ricerca e di sperimentazione, e' persona giuridica di diritto pubblico, ha sede in Roma e fa parte del sistema statistico nazionale ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 , e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 1990.
2. Nell'ambito delle competenze attribuite dall' art. 19 della legge 27 febbraio 1967, n. 48 , come sostituito dall' art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 439 , l'Istituto puo' promuovere studi volti ad approfondire la tematica relativa alle relazioni tra programmazione nazionale e regionale.
3. L'Istituto, inoltre, predispone indagini, ricerche e rilevazioni su richiesta del segretario generale della programmazione economica, d'intesa con il presidente, ai fini della preparazione dei documenti programmatici, anche concordando con le regioni particolari indagini o ricerche.

Statuto dell'Istituto di studi per la programmazione economica ISPE- art. 2

Art. 2.
1. Al conseguimento dei fini istituzionali l'Istituto provvede:
a) con il contributo annuo dello Stato;
b) con i contributi di amministrazioni od enti pubblici e privati, nonche' di organizzazioni internazionali;
c) con i redditi di beni costituenti il proprio patrimonio;
d) con i proventi derivanti dalle attivita' che, mediante convenzione, vengono svolte dall'Istituto su incarico di pubbliche amministrazioni, enti ed organizzazioni, anche internazionali, e con quelli derivanti dalla diffusione delle proprie pubblicazioni.

Statuto dell'Istituto di studi per la programmazione economica ISPE- art. 3

Art. 3.
1. Gli organi dell'Istituto sono:
a) il presidente;
b) il comitato amministrativo;
c) il collegio dei revisori dei conti.

Statuto dell'Istituto di studi per la programmazione economica ISPE- art. 4

Art. 4.
1. Il presidente dell'Istituto e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell' art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 .
2. Il presidente e' scelto tra studiosi particolarmente qualificati nelle discipline economiche.
3. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto e provvede all'amministrazione secondo le deleghe attribuite dal comitato amministrativo. Convoca e presiede il comitato amministrativo proponendo ad esso l'adozione di tutti i provvedimenti che ritenga utili per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Istituto. In particolare il presidente propone al comitato amministrativo:
a) la definizione delle direttive organizzative generali per il funzionamento dell'Istituto;
b) le linee programmatiche dell'attivita' dell'Istituto e gli indirizzi finanziari ed organizzativi per la loro attuazione anche sulla base delle direttive ricevute dal Ministro del bilancio e della programmazione economica;
c) il progetto di bilancio preventivo e le relative variazioni, il conto consuntivo e la relazione annuale sui risultati dell'attivita' svolta;
d) i progetti di attivita' in esecuzione delle linee programmatiche con i relativi piani finanziari e organizzativi;
e) l'eventuale costituzione di una commissione per la predisposizione del programma di attivita' dell'Istituto e del coordinamento e della valutazione dei progetti di attivita';
f) l'istituzione delle unita' organiche e delle unita' operative per l'esecuzione dei progetti di attivita';
g) la nomina del direttore generale dell'Istituto.
4. Il presidente inoltre:
a) cura l'attuazione delle linee programmatiche e dei progetti;
b) riferisce al comitato amministrativo sui risultati dell'attivita' svolta dall'Istituto attraverso relazioni trimestrali ed una relazione annuale da allegare al conto consuntivo. Le relazioni devono comprendere i testi dei provvedimenti adottati ai sensi delle lettere c) e d), nonche' i testi dei provvedimenti adottati per delega del comitato amministrativo ai sensi della lettera m) dell'art. 6;
c) conferisce gli incarichi di preposizione alle unita' organiche ed alle unita' operative;
d) attribuisce gli incarichi di studio e nomina le commissioni di esperti nei limiti dei criteri stabiliti dal comitato amministrativo.
5. In caso di assenza o impedimento del presidente, le relative funzioni sono svolte dal componente del comitato amministrativo piu' anziano di eta'.
6. Il presidente puo' altresi' delegare ai componenti il comitato amministrativo la trattazione di particolari questioni.
7. Su proposta del presidente il comitato amministrativo puo' deliberare la costituzione nel suo seno di apposito sottocomitato con il compito di istruire la trattazione di determinati affari e riferire al comitato stesso.
8. Nei casi di necessita' e urgenza il presidente puo' adottare i provvedimenti di competenza del comitato amministrativo. Tali provvedimenti sono tempestivamente comunicati al comitato amministrativo per la ratifica nella prima riunione successiva.
9. L'indennita' spettante al presidente e' stabilita con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, emanato di concerto con il Ministro del tesoro.

Statuto dell'Istituto di studi per la programmazione economica ISPE- art. 5

Art. 5.
1. Il comitato amministrativo, nominato con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, e' composto dal presidente dell'Istituto e da sette membri, di cui uno designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, due dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, uno dal Ministro del tesoro, tre dalla Conferenza permanente dei presidenti delle giunte regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Fanno altresi' parte di diritto del comitato, con voto deliberante, il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), il presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), il segretario generale della programmazione economica e il presidente del consiglio tecnico-scientifico per la programmazione economica, o loro rappresentanti all'uopo delegati.
3. Il presidente ed i membri del comitato amministrativo restano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.
4. In caso di parziale vacanza la sostituzione viene effettuata per il restante periodo del triennio in corso.
5. Alle riunioni del comitato amministrativo partecipa con voto consultivo il direttore generale dell'Istituto.
6. Ai componenti il comitato amministrativo spetta un'indennita' di carica ed un gettone di presenza nella misura stabilita con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, emanato di concerto con il Ministro del tesoro.

Statuto dell'Istituto di studi per la programmazione economica ISPE- art. 6

Art. 6.
1. Il comitato amministrativo svolge funzioni di programmazione e di amministrazione.
2. In particolare, il comitato:
a) delibera le modifiche dello statuto con la maggioranza superiore ai due terzi dei suoi componenti;
b) delibera i regolamenti dell'Istituto;
c) approva le direttive organizzative generali per il funzionamento dell'Istituto;
d) approva le linee programmatiche dell'Istituto e gli indirizzi finanziari e organizzativi per la loro attuazione anche sulla base delle direttive impartite dal Ministro del bilancio e della programmazione economica;
e) stabilisce i criteri per il conferimento di incarichi di stu- dio e per la costituzione di commissioni di esperti;
f) delibera entro il 31 ottobre di ogni anno il bilancio preventivo e le eventuali variazioni; delibera entro il 30 aprile successivo il conto consuntivo e la relazione annuale sui risultati dell'attivita' svolta e prende atto delle relazioni trimestrali;
g) approva i progetti di attivita', in esecuzione delle linee programmatiche con i relativi piani finanziari e organizzativi;
h) puo' deliberare di avvalersi, su proposta del presidente, di una commissione di esperti costituita per la predisposizione del programma di attivita' dell'Istituto e per il coordinamento e la valutazione dei progetti di attivita';
i) approva l'istituzione delle unita' organiche e delle unita' operative di carattere temporaneo per l'esecuzione dei progetti di attivita';
l) delibera gli atti di straordinaria amministrazione ed in particolare gli acquisti e le alienazioni di immobili, le relative permute e servitu';
m) determina i capitoli di spesa, le materie e i limiti di valore entro i quali il presidente e, su proposta di quest'ultimo, il direttore generale, possono ordinare spese o assumere impegni a carico del bilancio, nonche' i limiti di spesa per i servizi in economia;
n) delibera le convenzioni per gli incarichi che all'Istituto vengono conferiti da pubbliche amministrazioni, da enti ed organizzazioni, anche internazionali, nonche' le convenzioni che l'Istituto intende stipulare con gli stessi soggetti per l'espletamento dei suoi compiti istituzionali;
o) delibera la consistenza organica del personale necessario per le esigenze funzionali dell'Istituto, i provvedimenti di assunzione e di attribuzione delle qualifiche e dei livelli professionali, di cessazione del rapporto di impiego e riammissione in servizio, nonche' i provvedimenti applicativi degli accordi sindacali approvati dal Governo;
p) approva le richieste di comando del personale dell'Istituto presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica avanzate dal segretario generale della programmazione economica per motivate esigenze di carattere temporaneo, nonche' presso altre amministrazioni pubbliche previste dalla legislazione vigente;
q) delibera su ogni altra questione che venga sottoposta dal presidente al suo esame.

Statuto dell'Istituto di studi per la programmazione economica ISPE- art. 7

Art. 7.
1. Il comitato amministrativo si riunisce di norma una volta al mese, su convocazione del presidente. Puo', inoltre, essere convocato ogni qualvolta lo ritenga il presidente o ne faccia richiesta un terzo dei componenti.
2. Alle adunanze del comitato assistono i membri del collegio dei revisori dei conti.
3. Le funzioni di segretario sono svolte dal direttore generale.

Statuto dell'Istituto di studi per la programmazione economica ISPE- art. 8

Art. 8.
1. Tutte le deliberazioni adottate dal comitato amministrativo sono inviate al Ministero del bilancio e della programmazione economica ai fini della vigilanza di cui all' art. 19 della legge 27 febbraio 1967, n. 48 , come sostituito dall' art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 439 .
2. Le deliberazioni relative ai regolamenti, nonche' al bilancio preventivo e al conto consuntivo devono riportare l'approvazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica. Copia del bilancio di previsione e del conto consuntivo e' inviata, per conoscenza, al Ministero del tesoro.
3. Salvo le speciali ipotesi di approvazione previste dall' art. 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70 , le deliberazioni del comitato amministrativo, in assenza di specifici e motivati rilievi, divengono esecutive dopo venti giorni dalla data di invio al Ministero del bilancio e della progammazione economica.
4. Le deliberazioni diventano, comunque, esecutive qualora, nonostante i rilievi, vengano motivatamente confermate con nuova deliberazione, sempreche' i rilievi mossi non attengano a vizi di legittimita' e alla consistenza degli organici.
5. La gestione finanziaria dell'ISPE e' sottoposta al controllo della Corte dei conti secondo le norme contenute negli articoli 4 , 5 e 6 della legge 21 marzo 1958, n. 259 .

Statuto dell'Istituto di studi per la programmazione economica ISPE- art. 9

Art. 9.
1. Il collegio dei revisori dei conti dell'Istituto e' composto di tre membri, di cui uno con funzioni di presidente designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e gli altri due designati, rispettivamente, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica e dal Ministro del tesoro.
2. Il collegio dei revisori dei conti e' nominato con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, dura in carica tre anni e puo' essere confermato una sola volta.
3. Il collegio dei revisori dei conti ha i compiti e i poteri previsti dalla normativa vigente e in particolare:
a) vigila sull'osservanza delle leggi, dello statuto e dei regolamenti da parte degli organi di amministrazione dell'Istituto e sulla regolarita' della gestione;
b) accerta la regolare tenuta delle scritture contabili;
c) effettua periodiche verifiche di cassa;
d) esegue il riscontro finanziario della gestione e redige apposite relazioni sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo.
4. Ai componenti il collegio dei revisori dei conti spetta un compenso annuo la cui misura e' stabilita con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, emanato di concerto con il Ministro del tesoro.

Statuto dell'Istituto di studi per la programmazione economica ISPE- art. 10

Art. 10.
1. Il direttore generale e' assunto con contratto a tempo determinato, ai sensi dell' art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70 , tra persone in possesso di qualificata competenza in materia tecnico- economica e giuridico-amministrativa in relazione ai compiti dell'Istituto.
2. Il direttore generale cura l'esecuzione delle deliberazioni adottate dal presidente e dal comitato amministrativo e, sulla base delle linee programmatiche e dei progetti specifici di attivita', predispone il progetto del bilancio preventivo, e predispone altresi' il conto consuntivo.
3. Il direttore generale puo' ordinare spese e assumere impegni a carico del bilancio, nell'ambito dei capitoli di spesa, delle materie e dei limiti di valore stabiliti dal comitato amministrativo.
4. Il direttore generale propone al presidente l'adozione dei provvedimenti necessari al buon funzionamento dell'Istituto.
5. Il personale dell'Istituto dipende dal direttore generale.

Statuto dell'Istituto di studi per la programmazione economica ISPE- art. 11

Art. 11.
1. L'organizzazione interna dell'Istituto e' articolata in unita' organiche e in unita' operative di carattere temporaneo per l'esecuzione di specifici progetti di attivita'.
Visto, il Ministro del bilancio e della programmazione economica
CIRINO POMICINO
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