Monitoring Gesetzessammlung

068U1062

IT - Regolamenti Governativi

068U1062

Regolamento di esecuzione della legge 13 dicembre 1964, n. 1341, recante norme tecniche per la disciplina della costruzione ed esercizio di linee elettriche aeree esterne. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 1968 n. 1062)

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' art. 87 della Costituzione ;
Visto l' art. 1 della legge 13 dicembre 1964, n. 1341 ;
Visto il parere del Consiglio nazionale delle ricerche;
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;
Decreta:
E' approvato l'annesso regolamento di esecuzione della legge 13 dicembre 1964, n. 1341 , recante norme tecniche per la disciplina della costruzione ed esercizio di linee elettriche aeree esterne, vistato dal Ministro per i lavori pubblici.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 21 giugno 1968 SARAGAT MORO - ANDREOTTI - MANCINI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 ottobre 1968 Atti del Governo, registro n. 223, foglio n. 1. - GRECO

Regolamento

Regolamento di esecuzione della legge 13 dicembre 1964, n. 1341 , recante norme tecniche per la disciplina della costruzione ed esercizio di linee elettriche aeree esterne.
CAPITOLO I
GENERALITA'
Sezione I. - OGGETTO E SCOPO DELLE NORME.
1.1.01. Oggetto. - Le presenti norme, nel quadro generale delle
norme impianti in quanto non modificate dalle presenti norme, riguardano le linee elettriche aeree esterne, come definite in 1.2.02, ad esclusione delle linee di contatto per trazione elettrica e dei relativi alimentatori in sede.
Le presenti norme si applicano alle linee di nuova costruzione,
nonche' alle trasformazioni radicali di quelle gia' esistenti.
1.1.02. Scopo. - Le presenti norme hanno lo scopo di fissare le
prescrizioni fondamentali che devono essere osservate nel progetto e nella costruzione delle linee elettriche di cui in 1.1.01.
Tali prescrizioni riguardano l'intero percorso della linea,
compresi gli attraversamenti di opere, quali ad esempio ferrovie, tranvie, filovie, funicolari, strade, linee elettriche o di telecomunicazione.
Sezione 2. - DEFINIZIONI
1.2.01. Tensione nominale di una linea elettrica. - E' il valore
convenzionale della tensione con il quale la linea e' denominata ed al quale sono riferiti i dati di funzionamento fatta astrazione dall'isolamento. Nel seguito delle presenti norme la tensione nominale, espressa in kV, viene indicata con la lettera U.
1.2.02. Linee elettriche aeree esterne. - Sono, agli effetti delle presenti norme, le linee definite da 1.2.04 a 1.2.07 impiantate all'aperto, al disopra del suolo e costituite dai conduttori o dai cavi con i relativi isolatori, sostegni e accessori.
1.2.03. Linee di telecomunicazione. - Sono considerate tali, agli effetti delle presenti norme, le linee telefoniche, telegrafiche, per segnalazione e comando a distanza in servizio pubblico o privato, con esclusione di quelle definite come linee di classe zero (1.2.04). Le linee di telecomunicazione sono citate solo in quanto possono venire attraversate da linee elettriche; ad esse non si applicano le presenti norme.
1.2.04. Linee di classe zero. - Sono, agli effetti delle presenti norme, quelle linee telefoniche, telegrafiche, per segnalazione e comando a distanza in servizio di impianti elettrici, le quali abbiano tutti o parte dei loro sostegni in comune con linee elettriche di trasporto o di distribuzione o che, pur non avendo con queste alcun sostegno in comune, siano dichiarate appartenenti a questa categoria in sede di autorizzazione.
1.2.05. Linee di prima classe. - Sono, agli effetti delle presenti norme, le linee di trasporto o distribuzione di energia elettrica, la cui tensione nominale e' inferiore o uguale a 1000 V e le linee in cavo per illuminazione pubblica in serie la cui tensione nominale e' inferiore o uguale a 5000 V.
1.2.06. Linee di seconda classe. - Sono, agli effetti della
presenti norme, le linee di trasporto o distribuzione di energia elettrica la cui tensione nominale e' superiore a 1000 V ma inferiore o uguale a 30.000 V e quelle a tensione superiore nelle quali il carico di rottura del conduttore di energia sia inferiore a 3500 kg.
1.2.07. Linee di terza classe. - Sono, agli effetti delle presenti norme, le linee di trasporto o distribuzione di energia elettrica, la cui tensione nominale e' superiore a 30.000 V e nelle quali il carico di rottura del conduttore di energia non sia inferiore a 3500 kg.
1.2.08. Zone di sovraccarico. - Agli effetti delle presenti norme per il calcolo delle linee elettriche l'Italia e' suddivisa nelle seguenti zone:
Zona A: comprendente le regioni ad altitudine non superiore agli 800 m. s.l.m. dell'Italia centrale, meridionale ed insulare;
Zona B: comprendente tutte le regioni dell'Italia settentrionale (Piemonte, Lombardia, Liguria, Venezie e Emilia) e le regioni ad altitudine superiore a 800 m. s.l.m. dell'Italia centrale, meridionale ed insulare.
1.2.09. Attraversamento. - Agli effetti delle presenti norme si ha attraversamento di una data opera allorche' la proiezione verticale di almeno uno dei conduttori della linea elettrica, nelle condizioni indicate nell'ipotesi 3) di 2.2.04 e con piano della catenaria supposto inclinato di 30 gradi sulla verticale, interseca l'opera stessa.
L'attraversamento e' costituito dalla campata di linea che
attraversa l'opera.
1.2.10. Conduttori, corde di guardia, cavi aerei. - Agli effetti
delle presenti norme s'intendono:
- conduttori: le corde e i fili, nudi o rivestiti, tesi fra
i sostegni delle linee elettriche e destinati a trasportare
o a distribuire l'energia elettrica (fra essi compreso il
conduttore neutro dei sistemi trifasi a quattro fili) o destinati,
per le linee di classe zero, alla trasmissione di segnali e
comunicazioni;
- corde (o fili) di guardia o di terra: le corde e i fili tesi
fra i sostegni delle linee elettriche, permanentemente collegati a terra e destinati a proteggere i conduttori dagli effetti delle sovratensioni di origine atmosferica ed a migliorare il collegamento a terra dei sostegni;
- cavi aerei: i cavi, comprese le eventuali funi portanti, tesi fra i sostegni delle linee elettriche e costituiti da uno o piu' conduttori isolati e protetti da almeno una guaina di tipo adatto a resistere durevolmente alle condizioni ambientali e meccaniche della posa all'aperto. La guaina per poter essere considera: tale puo' essere metallica o non metallica ma in ogni caso deve essere compatta, continua ed adeguata al tipo di materiale con cui il cavo e' isolato.
1.2.11. Attacco rinforzato. - Il dispositivo di attacco dei
conduttori di energia ai sostegni viene definito attacco rinforzato quando e' predisposto in modo da evitare la caduta dei conduttori nel caso di rottura di un isolatore.
Nelle linee con isolatori rigidi, l'attacco rinforzato puo' essere cileutualo:
- con disposizione a losanga, orizzontale o verticale, cioe'
fissando il conduttore mediante due isolatori distinti;
- con altro dispositivo, approvato dall'autorita' competente, che
offra garanzie di sicurezza equivalenti a quelle della disposizione a losanga.
Nelle linee con isolatori sospesi, l'attacco rinforzato puo' essere
effettuato:
- con sospensione a doppia catena, cioe' con due catene disposte parallelamente o a V, solo per i sostegni in corrispondenza dei quali l'angolo di deviazione della linea non supera i 60 gradi;
- con amarro a doppia catena di isolatori dal lato della campata di attraversamento;
- con altro dispositivo, approvato dall'autorita' competente, che
offra garanzie di sicurezza equivalenti a quelle dei dispositivi precedenti.
1.2.12. Sostegni. - Agli effetti delle presenti norme per sostegni si intendono i pali, le paline, le mensole e in genere tutte le strutture, solidali col terreno o con manufatti, alle quali
vengono fissati i conduttori esclusi gli accessori di attacco
ed i perni degli isolatori.
1.2.13. Angoli. - Nelle presenti norme le misure degli angoli sono espresse in gradi sessagesimali.
CAPITOLO II
ESECUZIONE DELLE LINEE AEREE
Sezione I. - DISPOSIZIONI GENERALI.
2.1.01. Linee con conduttori multipli o a fascio. - Quando non e' diversamente specificato, nelle linee con conduttori multipli per fase, ciascuno dei conduttori formanti fascio deve essere considerato, agli effetti delle presenti norme, come un conduttore a se' stante.
2.1.02. Spinta del vento. - La spinta del vento sui conduttori e
sui sostegni si calcola in base ai valori di pressione indicati nella tabella seguente, che si riferiscono all'ipotesi di vento spirante perpendicolarmente alle superfici e che sono valevoli per i conduttori, qualunque sia la loro altezza sul suolo, e per i sostegni fino ad una altezza di 100 m sul suolo.
Velocita del vento km/ora Pressione su superfici piane perpendicolari alla direzione del vento kg/m quadri Pressione su superfici cilindriche e su condut- tori (riferita alla se- zione assiale) kg/m quad.
2.1.03. Distanziamento dei conduttori. - La distanza in metri fra i
conduttori, ai punti di attacco ai sostegni di linea, non deve essere minore di:
/-------
D = n / F + L + 0,01 U
dove: F e' la saetta, in m, dei conduttori nelle condizioni di
carico e temperatura indicate nell'ipotesi 1) di 2.2.04; L e' la lunghezza in m della catena di isolatori delle linee con isolatori sospesi; n e' un coefficiente da assumere uguale a 0,6 per i conduttori omogenei di alluminio o di lega di alluminio e 05 per gli altri conduttori.
Per i sostegni ai quali i conduttori sono assicurati con isolatori disposti in amarro oppure con isolatori rigidi, si assume L = 0; se inoltre si tratta di sostegni per linee di classe zero, prima e seconda, i valori risultanti dalla formula vanno ridotti del 300%.
La formula di cui sopra non si applica:
- nelle campate delle linee di qualsiasi classe per le quali F + L > 40 m; per queste e' sufficiente che la distanza in metri
fra i conduttori non sia minore di 3,80 + 0,01 U per i
conduttori di alluminio o di lega di alluminio e
di 3,20 + 0,01 U per gli altri
conduttori;
- nelle campate delle linee di classe zero e prima che abbiano
una lunghezza, misurata orizzontalmente, minore o eguale a 40 m; per queste e' sufficiente che la distanza in metri fra i conduttori non sia inferiore a 0,10 m per campate sino a 25 m e a 0,20 m per campate da 25 a 40 m.
Le prescrizioni di quest'articolo non si applicano alle linee in
cavo aereo e, nelle linee con conduttori multipli, ai conduttori di uno stesso fascio.
2.1.04. Distanze minime delle parti sotto tensione verso le
parti a terra dei sostegni. - Per le linee con isolatori sospesi
la distanza in metri dei conduttori e loro accessori sotto tensione (morsetteria, anelli di protezione, ecc.) verso le parti a
terra dei sostegni, anche con catene inclinate verso i sostegni
stessi di 30 gradi sulla verticale, non deve essere minore di:
d = 0,06 + 0,006 U
Per le linee con isolatori rigidi, la distanza delle parti sotto
tensione verso le parti a terra dei sostegni non deve essere minore dell'altezza dell'isolatore impiegato, al netto delle parti metalliche.
Le prescrizioni di questo articolo non si applicano agli eventuali spinterometri di coordinamento dell'isolamento, ne' alle linee in cavo aereo.
2.1.05. Altezza dei conduttori sul terreno e sulle acque non
navigabili. - I conduttori, nelle condizioni indicate nella ipotesi 3) di 2.2.01, non devono avere in alcun punto una distanza verticale dal terreno e dagli specchi lagunari o lacuali non navigabili minore di:
- 5 m per le linee di classe zero e prima e per le linee in cavo aereo di qualsiasi classe;
- (5,50 + 0,006 U) m e comunque non inferiore a 6 m per le linee di classe seconda e terza.
Le distanze di cui sopra si riferiscono a conduttori integri in
tutte le campate e devono essere misurate prescindendo sia dall'eventuale manto di neve, sia dalla vegetazione e dalle ineguaglianze del terreno dovute alla lavorazione. Non e' richiesta la verifica delle distanze di rispetto con conduttori rotti o disuniformemente caricati.
E' ammesso derogare dalle prescrizioni del presente articolo quando
si tratti di linee sovrapassanti i terreni recinti con accesso riservato al personale addetto all'esercizio elettrico.
2.1.06. Distanze di rispetto per i conduttori. - I conduttori e le funi di guardia delle linee aeree nelle condizioni indicate nell'ipotesi 3) di 2.2.04, sia con catenaria verticale, sia con catenaria supposta inclinata di 30 gradi sulla verticale, non devono avere in alcun punto una distanza, espressa in metri, minore di:
a) 6 per le linee di classe zero e prima e 7 + 0,015 U per le
linee di classe seconda e terza, dal piano di autostrade, strade statali e provinciali e loro collegamenti nell'interno degli abitati, dal piano delle rotaie di ferrovie, tranvie, funicolari terrestri e dal livello di morbida normale di fiumi navigabili di seconda classe ( regio decreto 8 giugno 1911, n. 823 e regio decreto 11 luglio 1913, n. 959 ).
Per le zone lacuali o lagunari con passaggio di natanti, la altezza
dei conduttori e' prescritta dalla autorita' competente;
b) 5,50 + 0,015 U dal piano delle rotaie di funicolari terrestri in servizio privato per trasporto esclusivo di merci;
c) 1,50 + 0,015 U col minimo di 4 dall'organo piu' vicino o dalla
sua possibile piu' vicina posizione, quando l'organo e' mobile, di funivie in servizio pubblico o privato, palorci, fili a sbalzo o telefori; la prescrizione non si applica alle linee di alimentazione ed alle linee di telecomunicazione al servizio delle funivie, per le quali valgono le prescrizioni dei seguenti comma d), e) ed f);
d) 1,50 + 0,015 U dai conduttori di altre linee elettriche o di telecomunicazione, dai conduttori di alimentazione o di contatto di ferrovie, tranvie, filovie e funicolari terrestri (U essendo la tensione nominale della linea a tensione maggiore); tale minimo e' ridotto a 1 + 0,015 U per le corde di guardia o quando ambedue i conduttori considerati sono fissati ai sostegni mediante isolatori rigidi o isolatori sospesi disposti in amarro. Limitatamente agli attraversamenti fra linee di classe zero o prima ed agli attraversamenti fra linee di classe zero o prima e linee di telecomunicazione, il minimo suddetto e' ridotto a 1 m fuori dell'abitato ed a 0,50 m nell'abitato purche', in quest'ultimo caso, la campata della linea sottopassante non sia superiore a 30 m; diversamente si conserva la distanza di 1 m; se almeno una delle linee attraversantisi e' in cavo aereo, il minimo e' ulteriormente ridotto a 0,30 m. Negli attraversamenti di linee elettriche con altre linee elettriche si deve tenere conto separatamente tanto dell'inclinazione della campata inferiore quanto di quella della campata superiore, ma non simultaneamente;
e) i per le linee di classe zero e prima dai sostegni di altre
linee elettriche o di telecomunicazione; tale minimo puo' essere ridotto a 0,50 m quando si tratti di cavi aerei, ed, in ogni caso, nell'abitato;
f) 3 + 0,015 U per le linee di classe seconda e terza dai
sostegni di altre linee elettriche o di telecomunicazione (U = tensione nominale della linea il cui conduttore si avvicina ai sostegni di altre linee); tale minimo puo' essere ridotto a 1 + 0,015 U per i cavi aerei e, quando ci sia l'accordo fra i proprietari delle due linee, anche per i conduttori nudi;
g) 2,50 per le linee di classe zero e prima e 3 + 0,010 U per le linee di classe seconda e terza, da tutte le posizioni praticabili delle altre opere o del terreno circostante, esclusi i fabbricati;
h) 0,30 per le linee di classe zero e prima e 0,50 + 0,010 U per le linee di classe seconda e terza, da tutte le posizioni impraticabili delle altre opere o del terreno circostante, esclusi i fabbricati, e dai rami degli alberi.
E' da considerare praticabile una posizione nella quale una persona
normale puo' stare agevolmente in piedi, anche se per raggiungerla bisogna superare posizioni impraticabili.
Le distanze di cui sopra devono essere verificate con conduttori
integri in tutte le campate e devono essere misurate prescindendo sia dall'eventuale manto di neve, sia dalla bassa vegetazione, sia dalle ineguaglianze del terreno dovute alla lavorazione. Non e' richiesta la verifica delle distanze di rispetto con conduttori rotti o disuniformemente caricati.
E' ammesso derogare dalle prescrizioni del presente articolo quando
si tratti di linee sovrapassanti terreni recinti con accesso riservato al personale addetto all'esercizio elettrico.
2.1.07. Distanze di rispetto per i sostegni. - I sostegni di linee elettriche e le relative fondazioni non devono avere alcun punto fuori terra ad una distanza orizzontale minore di:
a) 6 m dalla rotaia piu' vicina di ferrovie e tranvie in sede
propria fuori dell'abitato, esclusi i binari morti ed i raccordi a stabilimenti, col minimo di 3 m dal ciglio delle trincee e di 2 m dal piede dei rilevati;
b) 4 m dalla rotaia piu' vicina di funicolari terrestri, dal
conduttore di contatto piu' vicino di filovie fuori dall'abitato, dall'organo piu' vicino, o dalla sua possibile piu' vicina posizione se l'organo e' mobile, di funivie in servizio pubblico o in servizio privato per trasporto di persone (escluse le linee elettriche o di telecomunicazione al servizio delle funivie);
c) 2 m dalla rotaia piu' vicina di ferrovie o tranvie, in sede
propria o su strada, nell'interno dell'abitato e per i binari morti ed i raccordi a stabilimenti anche fuori dell'abitato, dal piu' vicino conduttore di contatto di filovie nell'interno dell'abitato, dall'organo piu' vicino o dalla sua possibile piu' vicina posizione se l'organo e' mobile, di funivie private per trasporto esclusivo di merci, palorci, fili a sbalzo, telefori;
d) 15 m dal confine (come definito dall' art. 1 comma primo n. 10 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740 ) di strade statali e delle altre strade comprese nel piano di statizzazione di cui al decreto ministeriale 27 marzo 1959 pubblicato nel supplemento della Gazzetta Ufficiale n. 181 del 30 luglio 1959 ; tale minimo e' ridotto sino all'altezza fuori terra del sostegno per le linee di classe zero, prima e seconda. Le distanze di cui sopra possono essere ridotte, ove particolari circostanze lo consiglino, con provvedimento del Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'ANAS, su richiesta degli interessati, e sentito il Consiglio di amministrazione dell'ANAS; per i sostegni di linee di classe zero, prima e seconda, in corrispondenza delle traverse di strade statali interne agli abitati formalmente delimitate, la distanza puo' essere ridotta previo benestare dell'ente proprietario della strada;
e) 7 m dal confine, come sopra definito, di strade provinciali
esterne agli abitati; tale minimo e' ridotto sino a due quinti dell'altezza fuori terra del sostegno per le linee di classe zero, prima e seconda. Ove particolari circostanze lo consiglino, e comunque all'interno degli abitati, possono essere adottate distanze minori del minimo di cui sopra, sino all'installazione dei sostegni in banchina o su marciapiede, previa autorizzazione del competente ufficio del genio civile;
f) 3 m per le linee di qualsiasi classe dal confine, come sopra definito, delle strade comunali esterne agli abitati. Ove particolari circostanze lo consiglino, e comunque all'interno degli abitati, possono essere adottate distanze minori del minimo di cui sopra, sino all'installazione di sostegni in banchina o su marciapiede, previa autorizzazione del competente ufficio del genio civile;
g) 5 m dal piede, sia interno che esterno, di argini di 3ª
categoria ( regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 ).
Per le distanze dalle autostrade si applica quanto disposto
dall' art. 9 della legge 24 luglio 1961, n. 729 .
Inoltre i sostegni, le relative fondazioni ed i dispersori per la messa a terra non devono avere alcun punto a distanza minore di:
h) 6 m da gasdotti eserciti a pressione massima eguale o
superiore a 25 atmosfere; tale minimo e' ridotto a 2 m quando, nella zona in cui si avvicina alla linea, il gasdotto e' contenuto in un robusto tubo di protezione, le cui estremita' siano munite di sfoghi e si trovino a non meno di 6,50 m dai sostegni e dalle relative parti accessorie;
i) 2 m da gasdotti eserciti a pressione massima inferiore a 25
atmosfere e da oleodotti; tale minimo e' ridotto a 1,5 m quando, nella zona in cui si avvicina alla linea, il gasdotto o l'oleodotto e' contenuto in un robusto tubo di protezione, le cui estremita' siano munite di sfoghi e si trovino a non meno di 2,50 in dai sostegni e dalle relative parti accessorie.
Le distanze dei sostegni dai conduttori di altre linee elettriche o
di telecomunicazione devono essere non inferiori a quelle determinabili applicando le prescrizioni di cui a 2.1.06-e) e 2.1.06-f) ai conduttori ai quali i sostegni si avvicinano. Fra sostegni di linee elettriche e conduttori di linee di telecomunicazione si applica la distanza di cui in 2.1.06-e).
2.1.08. Distanze di rispetto dai fabbricati. - I conduttori delle linee di classe zero e prima devono essere inaccessibili dai fabbricati senza l'aiuto di mezzi speciali o senza deliberato proposito.
I conduttori delle linee di classe seconda e terza nelle condizioni
indicate nell'ipotesi 3) di 2.2.04 non devono avere alcun punto a distanza dai fabbricati minore di (3 + 0,010 U) m, con catenaria verticale e (1,50 + 0,006 U) m, col minimo di 2 m, con catenaria supposta inclinata di 30 gradi sulla verticale.
Inoltre i conduttori delle linee di classe seconda e terza, nelle condizioni di cui sopra e con catenaria verticale, devono avere una altezza non minore di 4 m su terrazzi e tetti piani.
Nessuna distanza e' richiesta per i cavi aerei.
2.1.09. Linee elettriche e linee di telecomunicazione su uno stesso
muro. - Quando sostegni di classe zero e prima e sostegni di linee di telecomunicazione sono infissi all'esterno di uno stesso muro, salve restando le prescrizioni di cui agli articoli precedenti, i sostegni delle linee di classe zero o prima non devono essere infissi a distanza minore di 1 m dai sostegni delle linee di telecomunicazione;
tale minimo puo' essere ridotto a 0,20 m quando almeno una delle due linee e' in cavo aereo.
Inoltre i conduttori delle linee di classe zero o prima che stanno superiormente a linee di telecomunicazione devono essere fissati agli isolatori mediante una legatura di tipo approvato dallo Istituto superiore delle poste e telecomunicazioni, atta ad evitare la caduta del conduttore in caso di rottura del conduttore stesso in corrispondenza della gola dell'isolatore.
2.1.10. Angolo di incrocio tra linee elettriche ed opere
attraversate. - Quando una linea elettrica attraversa una ferrovia o una tranvia in sede propria, esclusi i binari morti ed i raccordi a stabilimenti, o una funicolare terrestre in servizio pubblico o una funivia in servizio pubblico o una strada statale o una autostrada, l'angolo di incrocio tra la linea e l'asse dei binari o della funivia o della strada non deve essere minore di 15 gradi se la linea e' di terza classe ne' minore di 30 gradi se la linea e' di classe zero, prima o seconda. La prescrizione non si applica agli attraversamenti nell'interno dell'abitato.
In casi eccezionali quando, per le particolari condizioni locali, l'angolo di incrocio non puo' essere mantenuto nei limiti sopraindicati, puo' essere consentita dall'autorita' competente una deroga alla disposizione di cui sopra.
Negli attraversamenti di opere diverse da quelle sopra elencate
l'angolo di incrocio non e' soggetto ad alcuna limitazione.
2.1.11. Norme contro la scalata dei sostegni. - E' vietato scalare i sostegni delle linee elettriche a chiunque non sia a cio' autorizzato per ragioni di servizio.
I sostegni delle linee di classe seconda e terza devono portare un ostacolo materiale (corde o fili spinati, punte metalliche o simili) disposto a richiamare il divieto di accesso.
L'ostacolo deve essere tale che non sia possibile superarlo senza deliberato proposito.
Non e' richiesta l'applicazione dell'ostacolo materiale per i
sostegni cilindrici o troncoconici con diametro alla base non minore di 200 mm, sia metallici che di cemento armato, e per le paline fissate ai fabbricati ma non accessibili dai tetti.
2.1.12. Coesistenza di elettrodotti con opere diverse. -
Nell'abitato i conduttori delle linee di classe zero e prima possono essere sostenuti da sostegni adibiti anche ad altro uso, quali sostegni per linee di contatto di filovie e tranvie.
Subordinatamente al consenso dell'autorita' competente, le linee
elettriche possono essere fissate ai ponti metallici o in muratura o in cemento armato o ad altre opere d'arte e possono essere impiantate sulla sede stradale in posizione opportuna.
Le linee di classe zero, prima e seconda possono essere fissate ai muri delle case. Nelle zone sismiche, definite con la legge 25 novembre 1962, n. 1684 , sono inoltre da applicare le limitazioni contenute nell'art. 13, punto I, della legge medesima.
2.1.13. Messa a terra dei sostegni. - Nelle linee di classe seconda
e terza devono essere messi a terra singolarmente:
- per le linee o tronchi di linea non muniti di corde di guardia,
tutti i sostegni, metallici o di cemento armato, non direttamente infissi nel terreno;
- per le linee o tronchi di linea, muniti di corde di guardia,
tutti i sostegni, metallici o di cemento armato, non direttamente infissi nel terreno e che sorreggono campate di attraversamento di ferrovie, tranvie, filovie, funicolari terrestri, funivie (esclusi palorci, fili a sbalzo, telefori), autostrade, strade statali e provinciali e loro collegamenti nell'interno degli abitati, linee di telecomunicazione; per i tronchi di linea che non comprendono attraversamenti con le opere sopra elencate deve essere messo a terra un sostegno in media ogni chilometro.
Per la messa a terra sono sufficienti dispersori aventi
complessivamente una superficie di contatto col terreno di almeno 0,25 m quadri per le linee di seconda classe e di almeno 0,5 m quadri per le linee di terza classe. I conduttori di terra devono avere sezione non inferiore a 16 mm quadri se di rame e a 50 mm quadri se di altro materiale.
Per sostegni di cemento armato il conduttore di terra deve essere connesso agli attacchi metallici degli isolatori rigidi o delle catene di isolatori sospesi e deve seguire internamente il sostegno, quando questo e' cavo, ed essere protetto contro i furti quando il sostegno non e' cavo.
L'armatura dei sostegni di cemento armato puo' essere utilizzata
come conduttore di terra, purche' ne sussista la continuita' metallica.
2.1.14. Tiranti metallici. - I tiranti metallici accessibili dei
sostegni delle linee elettriche devono essere messi a terra, direttamente o indirettamente attraverso il sostegno, o essere isolati mediante isolatori che abbiano complessivamente una tensione critica sotto pioggia non inferiore alla tensione di linea. In quest'ultimo caso gli elementi isolanti devono essere intercalati nel tirante ad almeno 0,50 m al di sotto del conduttore piu' basso e ad almeno 3 m di altezza sul suolo.
La prescrizione non si applica ai tiranti delle linee di classe
zero e prima, che non siano a contatto con parti metalliche connesse ai perni degli isolatori.
2.1.15. Protezioni per le linee sottopassanti ponti o viadotti. - Quando nel sottopassaggio di ponti o viadotti con linee elettriche non e' possibile mantenere dal manufatto attraversato le distanze di rispetto di cui ai capoversi g) ed h) di 2.106, i conduttori devono essere protetti con adeguati ripari o involucri che, se metallici, devono essere messi a terra. I ripari e gli involucri possono essere fissati con graffe o ganci ai manufatti di muratura, ai piedritti e alle volte del sottopassaggio il riparo e' anche necessario per le linee appoggiate inferiormente lungo ponti o viadotti quando non sia possibile garantire in altro modo l'inaccessibilita' dei conduttori.
I ripari od involucri di cui sopra non sono richiesti per i cavi aerei delle linee di classe zero e prima.
2.1.16. Protezioni per le linee sottopassanti funivie. - Le linee che sottopassano funivie, palorci, fili a sbalzo, telefori, devono essere protette, nella campata di attraversamento, da un adeguato riparo che, se metallico, deve essere messo a terra. Si puo' fare a meno del riparo purche' siano messi a terra o gli organi della funivia in corrispondenza dei due cavalletti adiacenti alla campata attraversata, o, in caso di campata unica, i due terminali delle funi.
Le prescrizioni di cui sopra non si applicano quando la linea
sottopassante sia in cavo aereo di classe zero o prima.
2.1.17. Attraversamenti in cavo sotterraneo. - Quando per
l'attraversamento di ferrovie, tranvie, filovie, funicolari terrestri in servizio pubblico o in servizio privato per trasporto di persone, autostrade, strade statali e provinciali e loro collegamenti nell'interno degli abitati, la linea viene messa in cavo sotterraneo, il cavo deve essere disposto entro robusti tubi o canali prolungati di almeno 0,60 m fuori della sede ferroviaria o stradale, da ciascun lato di essa, e disposti a profondita' non minore di 1,50 m sotto il piano del ferro di ferrovie di grande comunicazione, non minore di 1,00 m sotto il piano del ferro di ferrovie secondarie, tranvie, funicolari terrestri, nonche' sotto il piano di autostrade, strade statali e provinciali. Le distanze vanno contate dal punto piu' alto della superficie esterna del tubo. Tubi e canali, se praticabili, devono avere gli accessi difesi da chiusure munite di serrature a chiave.
Quando il cavo viene posato in fossi o cunicoli praticabili
sottopassanti l'opera attraversata non si applicano le prescrizioni di cui sopra purche' il cavo sia interrato a profondita' non minore di 0,50 m sotto il letto del fosso o cunicolo, e sia protetto contro le azioni meccaniche mediante una adatta copertura (di cemento, mattoni, legno o simili).
2.1.18. - Avvicinamento fra linee elettriche e linee di
telecomunicazione. - Quando una linea elettrica ed una linea di telecomunicazione si avvicinano fra loro a distanza minore dell'altezza fuori terra dei sostegni della linea coi sostegni piu' alti, alle campate in corrispondenza delle quali cio' si verifica si applicano tutte le prescrizioni delle presenti norme relative agli attraversamenti fra linee elettriche e linee di telecomunicazione.
Nell'abitato la prescrizione non si applica:
- alle linee di classe zero e prima con tensione nominale non
superiore a 380 V;
- alle linee di prima classe con tensione nominale superiore a
380 V ed alle linee di seconda classe, quando la linea elettrica o la linea di telecomunicazione sono in cavo aereo con guaina metallica.
2.1.19. Deroghe per linee ad altissima tensione. - Nel caso di
elettrodotti a tensione nominale superiore a 150 kV aventi la campata media superiore a 250 m, il Ministero dei lavori pubblici, sentiti i pareri del Consiglio nazionale delle ricerche e del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha la facolta' di concedere deroghe alle prescrizioni delle presenti norme per le parti di linea che non interessino con attraversamenti opere di altre amministrazioni. Per queste ultime parti le deroghe possono essere concesse solo col parere favorevole dell'amministraziome interessata.
2.1.20. Deroghe per le linee negli abitati. - Per le linee di
classe zero, prima e seconda all'interno dell'abitato, le autorita' competenti potranno consentire, quando cio' si rendesse necessario, particolari deroghe alle prescrizioni delle presenti norme.
Sezione 2. - CONDUTTORI E CORDE DI GUARDIA.
2.2.01. - Dimensioni minime. - I conduttori delle linee elettriche non devono avere, di norma, carichi di rottura minori di 350 kg per le linee di classe zero e prima e di 570 kg per le linee di classe seconda.
E' fatta eccezione solo per le campate di linee di classe zero e
prima che non attraversino superiormente ferrovie, tranvie, filovie, funicolari terrestri, funivie, autostrade, strade statali e provinciali e loro collegamenti nell'interno degli abitati, fiumi navigabili di seconda classe ( regio decreto 8 giugno 1911, n. 823 , e regio decreto 11 luglio 1913, n. 959 ), linee di telecomunicazione, elettrodotti. In tal caso:
- se la linea e' di classe zero oppure e' una diramazione a un
singolo isolato di case da linea di prima classe, sono ammessi conduttori con carico di rottura non minore di 150 kg e con sezione non minore di 4 mm quadri;
- se la linea e' di prima classe, e' ammesso l'impiego di
conduttori con carico di rottura non minore di 230 kg e con sezione non minore di 6 mm quadri.
Per le linee in cavo aereo non autoportante, le prescrizioni di cui
sopra non si applicano al cavo, ma alla fune portante.
2.2.02. Isolamento. - I conduttori devono essere fissati a
isolatori. Fanno eccezione i cavi aerei e le relative funi portanti.
Il conduttore neutro dei sistemi trifasi funzionanti con neutro
direttamente a terra puo' essere fissato ai sostegni senza intermediario di isolatori.
2.2.03. Giunzioni. - Le giunzioni dei conduttori devono essere tali
da non aumentare la resistenza elettrica del conduttore ne', quando si tratti di cavi aerei, da diminuirne lo isolamento; la loro resistenza meccanica a trazione non deve essere inferiore al 90% di quella del conduttore. Per le linee in cavo aereo non autoportante quest'ultima prescrizione si applica non alle giunzioni del cavo, ma alle giunzioni della fune portante.
Nelle campate che attraversano superiormente ferrovie, tranvie,
filovie, funicolari terrestri e funivie in servizio pubblico o in servizio privato per trasporto di persone, autostrade, strade statali e loro collegamenti nell'interno degli abitati, linee di telecomunicazione, non sono ammesse giunzioni dei conduttori che non siano realizzate a mezzo di giunti di modello approvato da uno qualsiasi dei seguenti enti: Istituto superiore poste e telecomunicazioni, Servizio impianti elettrici delle ferrovie dello Stato, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
L'approvazione di cui sopra non e' necessaria per le giunzioni
delle linee elettriche di classe zero e prima in corrispondenza di attraversamenti di linee di telecomunicazione nell'interno dell'abitato.
2.2.04. Ipotesi di calcolo. - La verifica della sollecitazione
meccanica dei conduttori e delle corde di guardia deve essere effettuata in ciascuna delle seguenti ipotesi:
1) conduttori e corde di guardia scarichi a 15 gradi C;
2) conduttori e corde di guardia nelle condizioni di temperatura e di carico indicate nella seguente tabella:
Linee in zona (1.2.08) Temperatura gradi C Vento orizzontale agente in direzione normale alla linea km/ora Manicotto di ghiaccio (densita 0,92) dello spessore di mm
A | - 5 | 130 | -
B | - 20 | 65 | 12
| | |
Nella ipotesi 2 della zona B si deve tener conto della spinta del
vento sui conduttori o sulle corde di guardia col manicotto di ghiaccio.
Inoltre per la verifica delle altezze sul suolo e delle distanze di
rispetto, deve essere considerata la seguente ipotesi:
3) conduttori e corde di guardia scarichi alla temperatura
di 55° C per le linee in zona A e di 40 gradi C per le linee in
zona B.
La spinta del vento sui conduttori e sulle corde di guardia deve
essere determinata come indicato in 2.1.02.
2.2.05. Sollecitazioni massime. - Nelle ipotesi di calcolo indicate
in 2.2.04 le sollecitazioni dei conduttori e delle corde di guardia non devono superare i seguenti limiti:
nell'ipotesi 1):
- il 25% del carico di rottura i per conduttori e corde di
guardia massicci o per conduttori e corde di guardia cordati in condizioni di conduttore assestato;
- il 30% del carico di rottura per conduttori e corde di
guardia cordati in condizioni di conduttore non assestato;
nell'ipotesi 2):
- il 50% del carico di rottura per conduttori e corde di
guardia delle linee di terza classe;
- il 40% del carico di rottura per conduttori e corde di
guardia delle linee di classe zero, prima e seconda.
Le sollecitazioni di cui sopra devono essere calcolate in base alle
caratteristiche dei conduttori indicate dalle apposite norme C.E.I. e dalle tabelle UNEL o risultanti da prove di collaudo dei conduttori stessi.
2.2.06. Caso particolare delle linee in cavo aereo. - Nel caso
particolare delle linee in cavo aereo la verifica del complesso fune portante-cavo deve essere effettuata in base alle stesse ipotesi gia' considerate in 2.2.04 per il calcolo dei conduttori e le sollecitazioni massime ammissibili sono ancora quelle prescritte in 2.2.05, dove pero' deve essere considerata come resistente al tiro la sola fune portante trascurando la resistenza meccanica del cavo.
Per il calcolo del sovraccarico di ghiaccio, quando l'interspazio netto fra fune e cavo e' maggiore di 24 mm, si deve supporre la formazione di due manicotti di ghiaccio separati sulla fune portante e sul cavo. Quando l'interspazio e' minore o eguale a 24 mm, si deve supporre la formazione di un unico manicotto avvolgente il complesso fune portante-cavo in un blocco unico a sezione ellittica; l'asse maggiore della ellisse si assume eguale alla somma del diametro del cavo, piu' il diametro della fune portante, piu' l'interspazio fra fune portante e cavo, piu' due volte lo spessore del manicotto di ghiaccio; l'asse minore sara' eguale alla semisomma dei diametri della fune portante e del cavo, piu' due volte lo spessore del manicotto di ghiaccio.
La spinta del vento sul complesso senza sovraccarico di ghiaccio e'
data dalla risultante delle spinte sulla fune portante, sul cavo e sui ganci portacavo determinate in base alle pressioni indicate in 2.1.02.
La spinta del vento sul complesso col sovraccarico di ghiaccio e' data o dalla spinta sul manicotto ellittico, se il manicotto e' unico, determinata in base alla pressione indicata in 2.1.02 per superfici cilindriche o, se i manicotti sul cavo e sulla fune portacavo sono distinti, dalla risultante delle spinte sui due manicotti e sui ganci portacavo.
Sezione 3. - ISOLATORI a ACCESSORI.
2.3.01. Isolatori rigidi. - Gli isolatori rigidi e i relativi
perni, nella ipotesi 2) di 2.2.04, con conduttori integri in tutte le campate, devono essere assoggettati ad uno sforzo orizzontale non superiore al 50% del loro carico di rottura completa.
2.3.02. Isolatori sospesi. - Gli isolatori sospesi, nella ipotesi 2) di 2.2.04, con conduttori integri in tutte le campate, devono essere assoggettati ad uno sforzo di trazione non superiore al 40% del loro carico critico.
2.3.03. Isolatori degli attacchi rinforzati. - Negli attacchi
rinforzati devono essere impiegati isolatori, rigidi o sospesi, di caratteristiche non inferiori a quelle degli altri isolatori di linea nella stessa situazione (sospensione o amarro).
2.3.04. Morsetteria. - La morsetteria deve essere costruita con
materiale resistente o reso resistente alla corrosione.
Le sollecitazioni meccaniche della morsetteria nell'ipotesi 2) di 2.2.04, con conduttori integri in tutte le campate, non devono superare il 50% del carico di rottura per le linee di terza classe ed il 40% del carico di rottura per le linee di classe zero, prima e seconda.
2.3.05. Impiego dell'attacco rinforzato per le linee di classe zero
e prima. - I conduttori delle linee di classe zero e prima devono essere fissati ai sostegni mediante attacco rinforzato in tutte le campate in cui attraversano superiormente ferrovie o tranvie in sede propria, funicolari terrestri, funivie (esclusi i palorci, fili a sbalzo o telefori), fiumi navigabili di seconda classe ( regio decreto 8 giugno 1911, n. 823 e regio decreto 11 luglio 1913, n. 959 ), linee elettriche di classe seconda e terza.
Al di fuori degli abitati l'attacco rinforzato deve essere adottato
anche per i conduttori delle linee di classe zero e prima, nelle campate che attraversano superiormente ferrovie, tranvie o filovie su strade, autostrade, strade statali o provinciali, linee di telecomunicazione quando sia la linea elettriche, sia la linea di telecomunicazione sono in conduttori nudi.
2.3.06. Impiego dell'attacco rinforzato per le linee di classe
seconda e terza. - I conduttori delle linee di classe seconda e terza devono essere fissati ai sostegni mediante attacco rinforzato in tutte le campate in cui attraversano superiormente ferrovie o tranvie (sia in sede propria, sia su strada), filovie, funicolari terrestri, funivie (esclusi palorci, fili a sbalzo o telefori), autostrade, strade statali o provinciali e loro collegamenti nell'interno degli abitati, fiumi navigabili di seconda classe ( regio decreto 8 giugno 1911, n. 823 e regio decreto 11 luglio 1913, n. 959 ), linee di telecomunicazione e di abitazione La prescrizione non si applica alle linee di terza classe negli attraversamenti di linea di utente telefonico.
I conduttori di energia delle linee di seconda classe devono essere
fissati ai sostegni mediante attacco rinforzato anche nelle campate in cui attraversano superiormente linee elettriche di classe seconda o terza o, al di fuori dell'abitato, linee elettriche di classe zero o prima. Si puo' fare a meno dell'attacco rinforzato solo nel caso in cui la linea sottostante sia di classe zero, seconda o terza e stia sulla stessa palificazione della linea di seconda classe attraversante.
Sezione 4. - SOSTEGNI.
2.4.01. Materiali e tipi costruttivi. - I pali di legno devono
essere di essenza forte, oppure, se di essenza dolce, devono essere iniettati o trattati con sostanze adatte a preservarli dallo infradiciamento; essi non devono essere infissi in blocchi di calcestruzzo che determinino il ristagno dell'umidita' intorno alla base Per i sostegni di cemento armato valgono, in quanto non modificate dalle presenti norme, tutte le disposizioni legislative vigenti relative alle opere di conglomerato cementizio semplice ed armato.
Per i sostegni di cemento armato precompresso valgono le
disposizioni vigenti emanate dal Ministero dei lavori pubblici, salvo che per i coefficienti di sicurezza a rottura per i quali si devono adottare i valori stabiliti in 2.4.10.
Per i materiali metallici impiegati nei sostegni valgono di regola le unificazioni italiane vigenti; ove si tratti di materiali non unificati se ne devono specificare le caratteristiche principali agli effetti delle verifiche di stabilita' prescritte dalle presenti norme.
I sostegni di acciaio devono essere efficacemente protetti contro la ruggine e la corrosione, particolarmente nelle eventuali parti a diretto contatto col terreno (fondazioni metalliche).
2.4.02. Limitazione all'impiego dei sostegni di legno. - L'impiego dei sostegni di legno e' vietato nelle campate che attraversano superiormente linee ferroviarie elettrificate o funivie adibite al trasporto di persone.
Negli attraversamenti di ferrovie non elettrificate, tranvie,
filovie, funicolari terrestri, autostrade, strade statali e loro collegamenti all'interno degli abitati, fiumi navigabili di seconda casse ( regio decreto 8 giugno 1911, n. 823 e regio decreto 11 luglio 1913, n. 959 ), linee di telecomunicazione, l'impiego dei sostegni di legno e' ammesso solo:
a) per le linee di classe zero e prima;
b) per le linee di seconda classe per l'alimentazione di
cantieri, la cui provvisorieta' (durata non superiore a cinque anni) sia riconosciuta dall'autorita' competente, purche' la campata di attraversamento non sia di lunghezza superiore a 30 m e purche' la sezione complessiva dei conduttori della linea non sia superiore a 150 mm quadri.
2.4.03. Sostegni sorreggenti circuiti di classi diverse. - I
sostegni sorreggenti circuiti di classi diverse devono essere considerati a tutti gli effetti come sostegni della linea di classe superiore.
Quando la linea elettrica poggia su sostegni adibiti anche ad altro
uso quali sostegni di linee di contatto di ferrovie, tranvie, filovie, valgono ancora le prescrizioni di 2.4.04 e 2.4.05 dove, agli effetti della verifica di stabilita', i conduttori non facenti parte della linea elettrica devono essere considerati come corde di guardia.
2.4.04. Ipotesi di calcolo. - La verifica di stabilita' dei
sostegni deve essere eseguita nelle seguenti ipotesi:
1) ((che tutti i conduttori e le corde di guardia siano integri alla temperatura di - 5 gradi C (meno 5 gradi centigradi) e che spiri normalmente alla linea vento a 130 km/ora)) ;
2) che, nelle condizioni di temperatura e di carico della ipotesi
1):
- per i sostegni con non piu' di quattro conduttori delle linee
di classe zero, prima e seconda e per i sostegni con non piu' di sei conduttori delle linee di terza classe, sia rotto un conduttore o una corda di guardia;
- per i sostegni con piu' di quattro conduttori delle linee di classe zero, prima e seconda e per i sostegni con piu' di sei ma non piu' di diciotto conduttori delle linee di terza classe siano rotti due fra conduttori e corde di guardia nella stessa campata.
Per i sostegni da impiegarsi nelle regioni della zona B (1.208) la verifica di stabilita' deve essere eseguita oltre che per le ipotesi 1) e 2) anche per le seguenti:
3) che tutti i conduttori e le corde di guardia siano integri
nelle condizioni di temperatura e di carico previste per la zona B (2.2.04) col vento a 65 km/ora spirante normalmente alla linea;
4) che, nelle condizioni di temperatura e di carico della ipotesi
3):
- per i sostegni con non piu' di quattro conduttori delle linee
di classe zero, prima e seconda e per i sostegni con non piu' di sei conduttori delle linee di terza classe, sia rotto un conduttore o una corda di guardia;
- per i sostegni con piu' quattro conduttori delle linee di
classe zero, prima e seconda e per i sostegni con piu' di sei ma non piu' di diciotto conduttori delle linee di terza classe, siano rotti due fra i conduttori e corde di guardia nella stessa campata.
Agli effetti della verifica di stabilita' dei sostegni d'angolo si deve intendere come normale alla linea un vento spirante nella direzione della bisettrice dell'angolo formato dalle due campate facenti capo al sostegno di volta in volta considerato. Nel caso di sostegni di diramazione il vento deve essere assunto nella direzione della bisettrice dell'angolo formato da quella fra le varie coppie di campate facenti capo al sostegno che da' luogo alle piu' sfavorevoli condizioni di carico.
I conduttori e le corde di guardia da considerare rotti devono
essere quelli di cui in 2.4.05.
Non e' prescritta la verifica nelle ipotesi 2) e 4) per le mensole,
i ganci e le paline fissate ai fabbricati e sorreggenti i conduttori e per i sostegni di rettifilo, o calcolati per angoli di deviazione non superiori a 5 gradi, delle linee di classe zero, prima e seconda quando i sostegni stessi hanno, nel senso longitudinale della linea, una resistenza meccanica almeno eguale ad un quinto di quella nel senso trasversale della linea.
Detta verifica e' pero' prescritta negli attraversamenti di linee di classe zero e prima con linee di telecomunicazione in conduttori nudi e negli attraversamenti di linee di classe seconda con linee di telecomunicazione in conduttori nudi o in cavo aereo non munito di guaina metallica.
Nelle zone sismiche definite con la legge 25 novembre 1962, n.
1684 , i sostegni devono anche essere verificati per le azioni sismiche, valutate secondo quanto indicato all'art. 12 della legge stessa, nelle ipotesi di cui ai punti 1) e 3) del presente articolo, ma in assenza di vento. In tali condizioni sono ammesse per i sostegni le sollecitazioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2.4.09.
2.4.05. Conduttori rotti. - In ogni sostegno di linea di classe
zero, prima e seconda si devono considerare separatamente:
a) le parti sulle quali agiscono non piu' di quattro conduttori;
b) le parti sulle quali agiscono piu' di quattro conduttori.
In ogni sostegno di linea di terza classe si devono invece
considerare separatamente:
a) le parti sulle quali agiscono non piu' di sei conduttori;
b) le parti sulle quali agiscono piu' di sei ma non piu' di
diciotto conduttori.
I conduttori da considerare rotti nelle ipotesi 2) e 4) di 2.4.04 devono essere scelti, a seconda della parte di sostegno considerata, in base al seguente criterio.
Ciascuna delle parti di cui in a) deve essere verificata per la
rottura di uno dei conduttori o di una delle eventuali corde di guardia che agiscono su di essa. Ciascuna delle parti di cui in b) deve essere verificata per la rottura di due qualunque fra conduttori o corde di guardia che agiscono su di essa; questi due conduttori o corde di guardia pero' non devono agire entrambi su una stessa parte fra quelle considerate in a).
Entro i limiti sopra indicati si devono di volta in volta
considerare rotti i conduttori o corde di guardia che danno luogo alle piu' sfavorevoli condizioni di carico per i singoli elementi della struttura del sostegno.
2.4.06. Carichi agenti sui sostegni. - I carichi da mettere in
conto, in quanto, in ciascuna delle ipotesi di calcolo, interessano il sostegno, sono i seguenti:
a) spinta del vento agente sui conduttori e sulle corde di
guardia con o senza manicotto di ghiaccio;
b) spinta del vento agente sul sostegno senza incrostazioni di
ghiaccio;
c) spinta del vento agente sugli equipaggiamenti senza
incrostazioni di ghiaccio;
d) componenti orizzontali dei tiri dei conduttori e delle corde di guardia nella direzione della campata;
e) componenti verticali dei tiri dei conduttori e delle corde di guardia;
f) peso degli equipaggiamenti senza incrostazioni di ghiaccio;
g) peso degli elementi costituenti i sostegni senza incrostazioni
di ghiaccio.
I carichi di cui in a) e b) devono essere determinati in base alle prescrizioni indicate in 2.1.02. Quando la direzione del vento che colpisce i conduttori o una superficie piana forma un angolo 6 con la normale alla superficie, la relativa pressione deve convenzionalmente essere moltiplicata per cos 6.
Per i sostegni interamente a traliccio, la spinta nella direzione del vento si ottiene convenzionalmente sommando aritmeticamente le spinte esercitate sulle superfici di due facce adiacenti supposte colpite normalmente, e cio' qualunque sia l'orientamento del sostegno rispetto alla direzione del vento;
per i sostegni di forma speciale, come portali con due o piu'
ritti, forcelle a due braccia o altro, la spinta del vento deve essere calcolata separatamente per ogni ritto o braccio.
Il carico c) puo' essere assunto convenzionalmente pari al 5% del corrispondente carico a) per i sostegni di sospensione o con semplice isolatore rigido e pari al 10% per i sostegni di amarro o con doppio isolatore rigido.
I tiri dei conduttori e delle corde di guardia di cui in d) sono
quelli delle corrispondenti ipotesi di calcolo dei conduttori e delle corde di guardia senza alcuna riduzione per eventuali rotazioni delle catene di sospensione per effetto della rottura dei conduttori o corde di guardia della campata adiacente. Dello squilibrio di tiro dovuto alla differenza delle campate reali si puo' non tener conto nel calcolo dei sostegni con isolatori sospesi disposti in sospensione, nonche' di quelli con isolatori rigidi calcolati per angoli di deviazione non superiori a 5 gradi, nei seguenti casi:
- quando i sostegni stessi hanno nel senso longitudinale della
linea una resistenza meccanica almeno eguale a quella nel senso trasversale della linea;
- quando i sostegni stessi appartengono a linee di classe zero o prima ed hanno nel senso longitudinale della linea una resistenza meccanica almeno eguale ad un quinto di quella nel senso trasversale della linea purche' non sorreggano campate di attraversamento di linee di telecomunicazione in conduttori nudi;
- quando i sostegni stessi appartengono a linee di classe seconda
o terza ed hanno nel senso longitudinale della linea una resistenza meccanica almeno eguale ad un quinto di quella nel senso trasversale della linea, purche' non sorreggano campate di attraversamento di linee di telecomunicazione in conduttori nudi o in cavo aereo non munito di guaina metallica.
Tutti i carichi devono essere considerati applicati nei vari punti del sostegno ai quali nella realta' essi vengono trasmessi.
Si fa eccezione per i carichi b) e g) per i quali sono ammesse
ragionevoli schematizzazioni atte a semplificare i calcoli dei sostegni.
Inoltre per i sostegni delle linee di classe seconda le cui mensole
per la loro conformazione geometrica sono suscettibili di rotazione, nonche' per tutte le linee di classe zero e prima, non e' necessario tenere conto dei momenti torcenti che risultano ad essi applicati nelle ipotesi 2) e 4) di 2.4.04.
2.4.07. Modalita' di calcolo. - Il calcolo degli sforzi indotti nei
vari elementi dei sostegni, per effetto dei carichi di cui all'articolo precedente, deve essere eseguito secondo le buone norme della tecnica con uno qualsiasi dei sistemi suggeriti dalla scienza delle costruzioni e nella forma che il progettista ritiene piu' conveniente, purche' ragionevolmente completa. In particolare, per le linee di seconda classe non comprese nello ultimo comma di 2.4.06 e per le linee di terza classe, devono essere di volta in volta scelte, a seconda della forma del sostegno, le schematizzazioni e le formule atte a mettere correttamente in conto gli sforzi dovuti ai momenti torcenti che risultano applicati al sostegno nelle ipotesi 2) e 4) di 2.4.04.
2.4.08. Prescrizioni particolari per la verifica di stabilita' dei sostegni di attraversamento ferroviario. - I sostegni delle campate che attraversano ferrovie in sede propria, esclusi i binari morti ed i raccordi a stabilimenti, devono essere calcolati secondo le prescrizioni degli articoli precedenti, sia per il valore effettivo dell'angolo formato dalle campate facenti capo a ciascuno di essi, sia per un valore d'angolo maggiore di 25 gradi dell'angolo effettivo.
2.4.09. Sollecitazioni ammissibili per i sostegni. - Le massime
sollecitazioni ammissibili per i sostegni delle linee elettriche nelle ipotesi 1) e 3) di 2.4.04 sono le seguenti:
a) sostegni di legno
- di essenza forte (castagno)............... 200 kg/cm quadri - di essenza dolce (abete, larice, pino).... 160 kg/cm quadri
b) sostegni di cemento armato centrifugato o vibrato costruiti in
officina con calcestruzzo avente carico di rottura alla compressione a 28 giorni non inferiore a 550 kg/cm quadri e con acciaio avente carico di rottura alla trazione non inferiore a 75 kg/mm quadri
- calcestruzzo.............................. 180 kg/cm quadri - acciaio................................... 2800 kg/cm quadri
c) sostegni di cemento armato vibrato con calcestruzzo avente
carico di rottura alla compressione a 28 giorni non inferiore a 450 kg/cm quadri e con acciaio avente carico di rottura alla trazione non
inferiore a 60 kg/mm quadri
- calcestruzzo.............................. 150 kg/cm quadri - acciaio ................................. 2203 kg/cm quadri
d) sostegni a traliccio in profilati o tubi di acciaio:
- per le membrature sollecitate a trazione: il valore indicato nelle tabelle annesse per il tipo di acciaio impiegato e per un
valore del grado di snellezza (lambda) < = 15 (ved. 2.4.11);
le sollecitazioni a trazione devono essere riferite alla
sezione trasversale della membratura al netto dell'area
corrispondente ai fori per chiodi e bulloni;
- per le membrature sollecitate a compressione con possibilita'
di inflessione laterale: il valore indicato nelle tabelle annesse per il relativo grado di snellezza (lamda) e per il tipo di acciaio impiegato; per i valori di (lamda) superiori a 20, le sollecitazioni a compressione devono essere riferite alla sezione trasversale totale, cioe' senza detrarre la sezione corrispondente ai fori per chiodi e bulloni;
e) sostegni di acciaio non a traliccio - il valore indicato nelle
tabelle annesse per il tipo di acciaio impiegato e per un valore del grado di snellezza (lamda) < = 15;
f) tiranti in fune d'acciaio per sostegni strallati
- funi costituite da fili di acciaio con carico di
rottura a trazione non inferiore a 130 kg/mm quadri. 55 kg/mm quadri - funi costituite da fili di acciaio con carico di
rottura a trazione non inferiore a 150 kg/mm quadri. 65 kg/mm quadri
Per i sostegni di altro tipo o materiale le sollecitazioni
ammissibili devono essere scelte tenendo presente che i sostegni devono poter essere sottoposti con esito favorevole alle prove di cui in 2.4.10.
Nelle ipotesi 2) e 4) di 2.4.04 sono ammesse per i sostegni
sollecitazioni maggiorate del 60% rispetto a quelle di cui sopra.
2.4.10. Prove di sostegni. - La verifica della stabilita' dei
sostegni puo' essere effettuata con l'ausilio di prove su sostegni tipo, i quali devono poter sopportare i carichi di progetto moltiplicati per i coefficienti di sicurezza di cui appresso.
Coefficienti di sicurezza per l'esecuzione delle prove in
corrispondenza delle ipotesi 1) e 3) di 2.4.04:
- sostegni metallici................................ 2
- sostegni di legno, sostegni di cemento armato cen-
trifugato o vibrato, sostegni di cemento armato precom-
presso, sostegni metallici con nucleo di calcestruzzo
centrifugato o vibrato e simili......................... 2,5
Coefficienti di sicurezza per l'esecuzione delle prove in
corrispondenti delle ipotesi 2) e 4) di 2.404:
- i valori sopra indicati per i vari tipi di sostegno divisi per 1,6.
Il calcolo teorico per la verifica di stabilita' dei sostegni deve essere sempre presentato alle amministrazioni interessate, ma, agli effetti della approvazione dei sostegni, saranno comunque validi i risultati delle prove quando effettuate. In tale caso il verbale delle prove, eseguite alla presenza di un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici, deve essere convalidato da un politecnico o da una facolta' di ingegneria o da un istituto ufficialmente riconosciuto o dal Ministero dei trasporti o dall'istituto superiore del Ministero delle poste e telecomunicazioni, a scelta dell'amministrazione pubblica interessata.
2.4.11. Grado di snellezza. - Per grado di snellezza di una
membratura si intende il rapporto l/r fra la lunghezza libera l della membratura, considerata incernierata agli estremi, e il raggio minimo di inerzia r della sezione retta della membratura stessa.
Per i montanti e membrature analoghe si assume come lunghezza
libera la distanza misurata sul tracciato geometrico fra due nodi consecutivi del reticolato della faccia a maglie piu' grandi del tronco di sostegno che si considera.
Quando i nodi dei reticolati di due facce adiacenti sono sfalsati su una stessa membratura, ferma restando la lunghezza libera sopraindicata, si assume come raggio di inerzia r della sezione, anziche' il minimo, quello relativo all'asse baricentrico normale alla faccia che si considera.
Nel caso di strutture completamente saldate si assume come
lunghezza libera di una membratura il 90% della lunghezza misurata tra i nodi.
2.4.12. Collegamenti. - I collegamenti di parti metalliche possono essere effettuati mediante bulloni, chiodi o saldature.
Le massime sollecitazioni di recisione di chiodi o bulloni,
riferite alla sezione trasversale del gambo del chiodo o del bullone, non devono superare l'80% delle massime sollecitazioni determinate in base a quanto prescritto in 2.4.09 per i materiali corrispondenti e per un valore del grado di snellezza (lamda) <= 15.
Per i bulloni sottoposti a sforzi di trazione la sollecitazione
deve essere riferita alla sezione del nucleo della filettatura e non deve superare le massime sollecitazioni determinate in base a quanto prescritto in 2.4.09 per i materiali corrispondenti e per (lamda)
<=15.
La pressione esercitata da bulloni e chiodi sul contorno dei fori, riferita alla sezione diametrale del foro, non deve superare il 240% delle massime sollecitazioni determinate in base a quanto prescritto in 2.4.09 per i materiali esercitanti la pressione e per un valore del grado di snellezza (lamda) <= 15.
Le saldature devono essere proporzionate in modo da poter
sopportare senza danno i carichi massimi di lavoro, moltiplicati per i coefficienti di sicurezza di 2.4.10 delle membrature collegate.
2.4.13. Dimensioni minime. - Per i pali di legno il rapporto tra il
diametro all'incastro e l'altezza fuori terra non deve essere inferiore a 1/70. Il diametro in testa non deve essere inferiore a 90 mm.
Per i sostegni di cemento armato lo spessore del calcestruzzo al di
sopra del ferro delle armature (spiralature comprese) non deve essere inferiore a 15 mm per i sostegni con diametro in testa non inferiore a 200 mm e a 10 mm per gli altri.
Lo spessore delle membrature metalliche dei sostegni delle campate che attraversano ferrovie in sede propria, funicolari terrestri o linee di telecomunicazione, non deve essere inferiore a 4 mm.
Spessori inferiori, ma comunque non inferiori a 3 mm sono ammessi soltanto per gli elementi tubolari, ermeticamente chiusi o efficacemente protetti, anche internamente, contro le corrosioni.
I bulloni e i chiodi non devono avere diametro inferiore a 12 mm.
Sezione 5. - FONDAZIONI.
2.5.01. Ipotesi di calcolo. - La verifica di stabilita' delle
fondazioni deve essere effettuata nelle stesse ipotesi di calcolo adottate per la verifica dei relativi sostegni. In ciascuna di tali ipotesi la verifica deve essere eseguita in base alle formule ed ai criteri esposti negli articoli da 2.5.02 a 2.5.05, che tengono conto implicitamente dei coefficienti di sicurezza.
Per le fondazioni di tipo diverso da quelli considerati negli del peso delle fondazioni e del terreno gravante su di esse in base all'angolo di scarpa naturale, del peso delle strutture, delle reazioni del terreno e delle pressioni per esso ammissibili. In questi casi il rapporto fra il momento di stabilita' delle fondazioni ed il momento di rovesciamento non deve essere inferiore a 1,25.
2.5.02. Sostegni a stelo unico infissi nel terreno. - Posto:
2.5.03. Fondazioni a blocco unico.
2.5.04. Fondazioni a pilastrini riuniti da una piastra di base.
Parte di provvedimento in formato grafico
2.5.05. Fondazioni a piedini separati. - Le fondazioni a piedini
separati, sia a pilastrini, sia a griglia, devono essere verificate controllando che la pressione media esercitata sul terreno
dai piedini compressi non superi i valori di pressione indicati in
2.5.06 e che lo sforzo di trazione nei piedini tesi non superi il
peso del piedino piu' il peso del terreno gravante su di esso.
((Per la verifica dei piedini tesi, si assume convenzionalmente che il peso gravante su ogni piedino e' quello del terreno compreso tra il piedino e le generatrici di un conoide inclinate sulla verticale di un angolo a dipendente dalla natura del terreno, inviluppante il piedino stesso)) .
Nelle fondazioni con piedini a griglia, la griglia deve essere
assimilata ad una piastra senza tenere conto dei vuoti.
Il peso specifico del terreno e l'angolo a da assumere per i
calcoli non devono essere superiori ai valori indicati in 2.5.06.
2.5.06. Dati numerici relativi ai calcoli. - Il peso specifico del calcestruzzo da assumere per i calcoli e' 2200 kg/m3.
Il peso specifico del terreno da assumere per i calcoli e' 1601
kg/m3; valori superiori possono essere impiegati quando e' dimostrato che il peso specifico e' superiore.
I valori dell'angolo a di inclinazione da assumere per la verifica di cui in 2.5.05 e le pressioni ammissibili nel terreno nella verifica di cui in 2.5.02 e 2.5.05 sono riportati nella tabella seguente:
=====================================================================
| Pressione | Angolo
Tipo di terreno |kg/cm quad.|a
(gradi)
------------------------------------------------_-----------_--------
Ghiaia, sabbia, argilla asciutta compatta...... | 4 | 30
Terreno vegetale consistente................... | 2 | 20
Terreno di riporto, argilla umida sabbiosa..... | 1 | 20
| |
Per i terreni torbosi e paludosi non si puo' fare affidamento sulla
resistenza del terreno salvo che si ricorra ad opere di rafforzamento.
2.5.07 Infissione dei sostegni in roccia o muratura. - Nel caso di sostegni infissi in roccia o in muratura non si applicano le prescrizioni degli articoli precedenti, ma e' sufficiente che il vincolo zia atto a sopportare uno sforzo non inferiore a 1,50 volte quello corrispondente alle ipotesi di calcolo 1) e 3) dell'art. 2.4.04 e ad 1,25 volte quello corrispondente alle ipotesi di calcolo 2) e 4) dello stesso articolo.
CAPITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
3.1.01. Collaudo. - Dopo un congruo periodo di esercizio gli
elettrodotti saranno sottoposti a collaudo:
- da parte degli uffici del genio civile competente per gli
elettrodotti a tensione inferiore a 220 kV, con l'intervento, per quelli giudicati di notevole importanza, di un funzionario del Ministero dei lavori pubblici;
- da parte di apposita Commissione nominata dal Ministero dei
lavori pubblici per gli elettrodotti con tensione uguale o superiore a 220 kV.
Le spese per il collaudo ed i compensi spettanti ai collaudatori
sono a carico del titolare dell'autorizzazione all'impianto ed all'esercizio dell'eletrodotto.
Gli atti di collaudo saranno poi trasmessi, a seconda della
competenza, al Ministero dei lavori pubblici, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici o ai provveditorati alle Opere Pubbliche per il provvedimento di approvazione. Agli atti di collaudo dovra' essere allegato il nulla osta all'esercizio preventivamente rilasciato dal Ministero delle poste e telecomunicazioni.
3.1.02. Attraversamenti di linee di telecomunicazione. - Gli
attraversamenti di linee elettriche sovrapassanti autostrade, strade statali, provinciali o anche comunali considerate di notevole importanza dall'organo competente del Ministero dei lavori pubblici, costruiti secondo le norme stabilite dagli articoli da 37 a 46 del decreto-legge 25 novembre 1940, n. 1969 , sono ritenuti regolari, almeno per quanto concerne i sostegni e la resistenza meccanica dei conduttori, anche nei confronti di eventuali linee di telecomunicazione sottopassanti la stessa campata di attraversamento.
3.1.03. Linee di telecomunicazione attraversanti superiormente
linee elettriche. - Sino a che non siano emanate norme per le linee di telecomunicazione, quando una linea trica, si applicano alla linea di telecomunicazione le prescrizioni delle presenti Norme che si applicherebbero alla linea elettrica sottostante se essa attraversasse superiormente la linea di telecomunicazione.
TABELLE RELATIVE ALLE SOLLECITAZIONI AMMISSIBILI PER I SOSTEGNI DI ACCIAIO
Parte di provvedimento in formato grafico
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