Monitoring Gesetzessammlung

096G0512

IT - Regolamenti Governativi

096G0512

Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1996 n. 503)

Art. 1 - Definizioni ed oggetto

Definizioni ed oggetto 1. Le norme del presente regolamento sono volte ad eliminare gli impedimenti comunemente definiti "barriere architettoniche".
2. Per barriere architettoniche si intendono:
a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilita' di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacita' motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti;
c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilita' dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.
3. Le presenti norme si applicano agli edifici e spazi pubblici di nuova costruzione, ancorche' di carattere temporaneo, o a quelli esistenti qualora sottoposti a ristrutturazione. Si applicano altresi' agli edifici e spazi pubblici sottoposti a qualunque altro tipo di intervento edilizio suscettibile di limitare l'accessibilita' e la visitabilita', almeno per la parte oggetto dell'intervento stesso. Si applicano inoltre agli edifici e spazi pubblici in tutto o in parte soggetti a cambiamento di destinazione se finalizzata all'uso pubblico, nonche' ai servizi speciali di pubblica utilita' di cui al successivo titolo VI.
4. Agli edifici e spazi pubblici esistenti, anche se non soggetti a recupero o riorganizzazione funzionale, devono essere apportati tutti quegli accorgimenti che possono migliorarne la fruibilita' sulla base delle norme contenute nel presente regolamento.
5. In attesa del predetto adeguamento ogni edificio deve essere dotato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, a cura dell'Amministrazione pubblica che utilizza l'edificio, di un sistema di chiamata per attivare un servizio di assistenza tale da consentire alle persone con ridotta o impedita capacita' motoria o sensoriale la fruizione dei servizi espletati.
6. Agli edifici di edilizia residenziale pubblica ed agli edifici privati compresi quelli aperti al pubblico si applica il decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 .
7. Non possono essere erogati contributi o agevolazioni da parte dello Stato e di altri enti pubblici per la realizzazione di opere o servizi pubblici non conformi alle norme di cui al presente regolamento.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo dell' art. 27, della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 , e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili):
"Art. 27 (Barriere architettoniche e trasporti pubblici).
- Per facilitare la vita di relazione dei mutilati e invalidi civili gli edifici pubblici o aperti al pubblico e le istituzioni scolastiche, prescolastiche o di interesse sociale di nuova edificazione dovranno essere costruiti in conformita' alla circolare del Ministero dei lavori pubblici del 15 giugno 1968 riguardante la eliminazione delle barriere architettoniche anche apportando le possibili e conformi varianti agli edifici appaltati o gia' costruiti all'entrata in vigore della presente legge; i servizi di trasporti pubblici ed in particolare i tram e le metropolitane dovranno essere accessibili agli invalidi non deambulanti; in nessun luogo pubblico o aperto al pubblico puo' essere vietato l'accesso ai minorati; in tutti i luoghi dove si svolgono pubbliche manifestazioni o spettacoli, che saranno in futuro edificati, dovra' essere previsto e riservato uno spazio agli invalidi in carrozzella; gli alloggi situati nei piani terreni dei caseggiati dell'edilizia economica e popolare dovranno essere assegnati per precedenza agli invalidi che hanno difficolta' di deambulazione, qualora ne facciano richiesta.
Le norme di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo saranno emanate, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri competenti, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge".
- La legge 5 febbraio 1992, n. 104 , reca: "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".
- Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , reca: "Nuovo codice della strada ".
- Il testo vigente dell' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge:
e) (soppressa);
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto miniseriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati dal Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
Nota agli articoli 1 , 4 , 5 , 7 , 8 , 9 e 10:
- Il decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 , pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 145 del 23 giugno 1989, approva il regolamento sulle prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilita', l'adattabilita' e la visitabilita' degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica e sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche (per il testo di detto decreto di veda in appendice).

Art. 2 - Contrassegni

Contrassegni 1. Gli edifici, i mezzi di trasporto e le strutture costruite, modificate o adeguate tenendo conto delle norme per l'eliminazione delle barriere, devono recare in posizione agevolmente visibile il simbolo di "accessibilita'" secondo il modello di cui all'allegato A.
2. E' fatta salva la specifica simbologia dell'Organizzazione internazionale della aviazione civile ove prescritta.
3. Il sistema di chiamata di cui all'art. 1 deve essere posto in luogo accessibile e contrassegnato con il simbolo di "accessibilita' condizionata" secondo il modello di cui all'allegato B.
4. Uffici, sale per riunioni, conferenze o spettacoli, posti telefonici pubblici ovvero apparecchiature quali ascensori e telefoni che assicurano servizi di comunicazione per sordi, devono recare in posizione agevolmente visibile il simbolo internazionale di accesso alla comunicazione per le persone sorde di cui all'allegato C.
CAPO II Titolo II Aree edificabili, opere di urbanizzazione e opere di arredo urbano

Art. 3 - Aree edificabili

Aree edificabili 1. Nell'elaborazione degli strumenti urbanistici le aree destinate a servizi pubblici sono scelte preferendo quelle che assicurano la progettazione di edifici e spazi privi di barriere architettoniche.

Art. 4 - Spazi pedonali

Spazi pedonali 1. I progetti relativi agli spazi pubblici e alle opere di urbanizzazione a prevalente fruizione pedonale devono prevedere almeno un percorso accessibile in grado di consentire con l'utilizzo di impianti di sollevamento ove necessario, l'uso dei servizi, le relazioni sociali e la fruizione ambientale anche alle persone con ridotta o impedita capacita' motoria o sensoriale. Si applicano, per quanto riguarda le caratteristiche del suddetto percorso, le norme contenute ai punti 4.2.1., 4.2.2. e 8.2.1., 8.2.2. del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 , e, per quanto riguarda le caratteristiche degli eventuali impianti di sollevamento, le norme contenute ai punti 4.1.12., 4.1.13. e 8.1.12., 8.1.13. dello stesso decreto, con le successive prescrizioni elaborate dall'ISPESL e dall'U.N.I. in conformita' alla normativa comunitaria.
Nota agli articoli 1 , 4 , 5 , 7 , 8 , 9 e 10:
- Il decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 , pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 145 del 23 giugno 1989, approva il regolamento sulle prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilita', l'adattabilita' e la visitabilita' degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica e sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche (per il testo di detto decreto di veda in appendice).

Art. 5 - Marciapiedi

Marciapiedi 1. Per i percorsi pedonali in adiacenza a spazi carrabili le indicazioni normative di cui ai punti 4.2.2. e 8.2.2. del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 , valgono limitatamente alle caratteristiche delle pavimentazioni ed ai raccordi tra marciapiedi e spazi carrabili.
2. Il dislivello, tra il piano del marciapiede e zone carrabili ad esso adiacenti non deve comunque superare i 15 cm.
3. La larghezza dei marciapiedi realizzati in interventi di nuova urbanizzazione deve essere tale da consentire la fruizione anche da parte di persone su sedia a ruote.
Nota agli articoli 1 , 4 , 5 , 7 , 8 , 9 e 10:
- Il decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 , pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 145 del 23 giugno 1989, approva il regolamento sulle prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilita', l'adattabilita' e la visitabilita' degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica e sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche (per il testo di detto decreto di veda in appendice).

Art. 6 - Attraversamenti pedonali

Attraversamenti pedonali 1. Nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti pedonali devono essere illuminati nelle ore notturne o di scarsa visibilita'.
2. Il fondo stradale, in prossimita' dell'attraversamento pedonale, potra' essere differenziato mediante rugosita' poste su manto stradale al fine di segnalare la necessita' di moderare la velocita'.
3. Le piattaforme salvagente devono essere accessibili alle persone su sedia a ruote.
4. Gli impianti semaforici, di nuova installazione o di sostituzione, devono essere dotati di avvisatori acustici che segnalano il tempo di via libera anche a non vedenti e, ove necessario, di comandi manuali accessibili per consentire tempi sufficienti per l'attraversamento da parte di persone che si muovono lentamente.
5. La regolamentazione relativa agli impianti semaforici e' emanata con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

Art. 7 - Scale e rampe

Scale e rampe 1. Per le scale e le rampe valgono le norme contenute ai punti 4.1.10., 4.1.11. e 8.1.10., 8.1.11. del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 . I percorsi che superano i 6 metri di larghezza devono essere, di norma, attrezzati anche con corrimano centrale.
Nota agli articoli 1 , 4 , 5 , 7 , 8 , 9 e 10:
- Il decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 , pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 145 del 23 giugno 1989, approva il regolamento sulle prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilita', l'adattabilita' e la visitabilita' degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica e sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche (per il testo di detto decreto di veda in appendice).

Art. 8 - Servizi igienici pubblici

Servizi igienici pubblici 1. Per i servizi igienici valgono le norme contenute ai punti 4.1.6. e 8.1.6. del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 . Deve essere prevista l'accessibilita' ad almeno un w.c. ed un lavabo per ogni nucleo di servizi installato.
Nota agli articoli 1 , 4 , 5 , 7 , 8 , 9 e 10:
- Il decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 , pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 145 del 23 giugno 1989, approva il regolamento sulle prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilita', l'adattabilita' e la visitabilita' degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica e sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche (per il testo di detto decreto di veda in appendice).

Art. 9 - Arredo urbano

Arredo urbano 1. Gli elementi di arredo nonche' le strutture, anche commerciali, con funzione di arredo urbano da ubicare su spazi pubblici devono essere accessibili, secondo i criteri di cui all' art. 4 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 .
2. Le tabelle ed i dispositivi segnaletici devono essere installati in posizione tale da essere agevolmente visibili e leggibili.
3. Le tabelle ed i dispositivi segnaletici di cui al comma 2, nonche' le strutture di sostegno di linee elettriche, telefoniche, di impianti di illuminazione pubblica e comunque di apparecchiature di qualsiasi tipo, sono installate in modo da non essere fonte di infortunio e di intralcio, anche a persone su sedia a ruote.
4. I varchi di accesso con selezione del traffico pedonale devono essere sempre dotati di almeno una unita' accessibile.
Nota agli articoli 1 , 4 , 5 , 7 , 8 , 9 e 10:
- Il decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 , pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 145 del 23 giugno 1989, approva il regolamento sulle prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilita', l'adattabilita' e la visitabilita' degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica e sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche (per il testo di detto decreto di veda in appendice).

Art. 10 - Parcheggi

Parcheggi 1. Per i parcheggi valgono le norme di cui ai punti 4.2.3 e 8.2.3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 .
2. Per i posti riservati disposti parallelamente al senso di marcia, la lunghezza deve essere tale da consentire il passaggio di una persona su sedia a ruote tra un veicolo e l'altro. Il requisito si intende soddisfatto se la lunghezza del posto auto non e' inferiore a 6 m; in tal caso la larghezza del posto auto riservato non eccede quella di un posto auto ordinario.
3. I posti riservati possono essere delimitati da appositi dissuasori.
Nota agli articoli 1 , 4 , 5 , 7 , 8 , 9 e 10:
- Il decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 , pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 145 del 23 giugno 1989, approva il regolamento sulle prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilita', l'adattabilita' e la visitabilita' degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica e sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche (per il testo di detto decreto di veda in appendice).

Art. 11 - Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone disabili

Circolazione e sosta dei veicoli
al servizio di persone disabili 1. Alle persone detentrici del contrassegno di cui all'art. 12 viene consentita, dalle autorita' competenti, la circolazione e la sosta del veicolo al loro specifico servizio, purche' cio' non costituisca grave intralcio al traffico, nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero quando siano stati stabiliti obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure quando sia stata vietata o limitata la sosta.
2. Le facilitazioni possono essere subordinate alla osservanza di eventuali motivate condizioni e cautele.
3. La circolazione e la sosta sono consentite nelle "zone a traffico limitato" e "nelle aree pedonali urbane", cosi' come definite dall' art. 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , qualora e' autorizzato l'accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l'espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilita'.
4. Per i percorsi preferenziali o le corsie preferenziali riservati oltre che ai mezzi di trasporto pubblico collettivo anche ai taxi, la circolazione deve intendersi consentita anche ai veicoli al servizio di persone invalide detentrici dello speciale contrassegno di cui all'art. 12.
5. Nell'ambito dei parcheggi o delle attrezzature per la sosta, muniti di dispositivi di controllo della durata della sosta ovvero con custodia dei veicoli, devono essere riservati gratuitamente ai detentori del contrassegno almeno 1 posto ogni 50 o frazione di 50 posti disponibili.
6. I suddetti posti sono contrassegnati con il segnale di cui alla figura II 79/a art. 120 del decreto del Presidente della Reppubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
Note all'art. 11:
- Il testo dell' art. 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada ), e' il seguente:
"Art. 3 (Definizioni stradali e di traffico). - 1. Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico hanno i seguenti significati:
1) Area di intersezione: parte della intersezione a raso, nella quale si intersecano due o piu' correnti di traffico.
2) Area pedonale: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza e salvo deroghe per i velocipedi e per i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacita' motorie, nonche' per quelli ad emissioni zero aventi ingombro e velocita' tali da poter essere assimilati ai velocipedi.
3) Attraversamento pedonale: parte della carreggiata, opportunamente segnalata ed organizzata, sulla quale i pedoni in transito dall'uno all'altro lato della strada godono della precedenza rispetto ai veicoli.
4) Banchina: parte della strada compresa tra il margine della carreggiata ed il piu' vicino tra i seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati.
5) Braccio di intersezione: cfr. Ramo di intersezione.
6) Canalizzazione: insieme di apprestamenti destinato a selezionare le correnti di traffico per guidarle in deter- minate direzioni.
7) Carreggiata: parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa e' composta da una o piu' corsie di marcia ed, in genere, e' pavimentata e delimitata da strisce di margine.
8) Centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine.
Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorche' intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.
9) Circolazione: e' il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada.
10) Confine stradale: limite della proprieta' stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine e' costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada e' in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la se la strada e' in trincea.
11) Corrente di traffico: insieme di veicoli (corrente veicolare), o pedoni (corrente pedonale), che si muovono su una strada nello stesso senso di marcia su una o piu' file parallele, seguendo una determinata traiettoria.
12) Corsia: parte longitudinale della strada di larghezza idonea a permettere il transito di una sola fila di veicoli.
13) Corsia di accelerazione: corsia specializzata per consentire ed agevolare l'ingresso dei veicoli sulla carreggiata.
14) Corsia di decelerazione: corsia specializzata per consentire l'uscita dei veicoli da una carreggiata in modo da non provocare rallentamenti ai veicoli non interessati a tale manovra.
15) Corsia di emergenza: corsia, adiacente alla carreggiata, destinata alle soste di emergenza, al transito dei veicoli di soccorso ed, eccezionalmente, al movimento dei pedoni, nei casi in cui sia ammessa la circolazione degli stessi.
16) Corsia di marcia: corsia facente parte della carreggiata, normalmente delimitata da segnaletica orizzontale.
17) Corsia riservata: corsia di marcia destinata alla circolazione esclusiva di una o solo di alcune categorie di veicoli.
18) Corsia specializzata: corsia destinata ai veicoli che si accingono ad effettuare determinate manovre, quali svolta, attraversamento, sorpasso, decelerazione, accelerazione, manovra per la sosta o che presentano basse velocita' o altro.
19) Cunetta: manufatto destinato allo smaltimento delle acque meteoriche o di drenaggio, realizzato longitudinalmente od anche trasversalmente all'andamento della strada.
20) Curva: raccordo longitudinale fra due tratti di strada rettilinei, aventi assi intersecantisi, tali da determinare condizioni di limitata visibilita'.
21) Fascia di pertinenza: striscia di terreno compresa tra la carreggiata ed il confine stradale. E' parte della proprieta' stradale e puo' essere utilizzata solo per la realizzazione di altre parti della strada.
22) Fascia di rispetto: striscia di terreno, esterna al confine stradale, sulla quale esistono vincoli alla realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili.
23) Fascia di sosta laterale: parte della strada adiacente alla carreggiata, separata da questa mediante striscia di margine discontinua e comprendente la fila degli stalli di sosta e la relativa corsia di manovra.
24) Golfo di fermata: parte della strada, esterna alla carreggiata, destinata alle fermate dei mezzi collettivi di linea ed adiacente al marciapiede o ad altro spazio di attesa per i pedoni.
25) Intersezione a livelli sfalsati: insieme di infrastrutture (sovrappassi, sottopassi e rampe) che consente lo smistamento delle correnti veicolari fra rami di strade poste a diversi livelli.
26) Intersezione a raso (o a livello): area comune a piu' strade, organizzata in modo da consentire lo smistamento delle correnti di traffico dall'una all'altra di esse.
27) Isola di canalizzazione: parte della strada, opportunamente delimitata e non transitabile, destinata a incanalare le correnti di traffico.
28) Isola di traffico: cfr. Isola di canalizzazione.
29) Isola salvagente: cfr. Salvagente.
30) Isola spartitraffico: cfr. Spartitraffico.
31) Itinerario internazionale: strade o tratti di strade facenti parte degli itinerari cosi' definiti dagli accordi internazionali.
32) Livelletta: tratto di strada a pendenza longitudinale costante.
33) Marciapiede: parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata o protetta, destinata ai pedoni.
34) Parcheggio: area o infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli.
35) Passaggio a livello: intersezione a raso, opportunamente attrezzata e segnalata ai fini della sicurezza, tra una o piu' strade ed una linea ferroviaria o tranviaria in sede propria.
36) Passaggio pedonale (cfr. anche Marciapiede): parte della strada separata dalla carreggiata, mediante una striscia bianca continua o una apposita protezione parallela ad essa e destinata al transito dei pedoni. Esso espleta la funzione di un marciapiede stradale, in mancanza di esso.
37) Passo carrabile: accesso ad un'area laterale idonea allo stanzionamento di uno o piu' veicoli.
38) Piazzola di sosta: parte della strada, di lunghezza limitata, adiacente esternamente alla banchina, destinata alla sosta dei veicoli.
39) Pista ciclabile: parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi.
40) Raccordo concavo (Cunetta): raccordo tra due livellette contigue di diversa pendenza che si intersecano al di sotto della superficie stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale concavo.
41) Raccordo convesso (Dosso): raccordo tra due livellette contigue di diversa pendenza che si intersecano al di sopra della superficie stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale convesso.
42) Ramo di intersezione: tratto di strada afferente una intersezione.
43) Rampa (di intersezione): strada destinata a collegare due rami di un'intersezione.
44) Ripa: zona di terreno immediatamente sovrastante o sottostante le scarpate del corpo stradale rispettivamente in taglio o in riporto sul terreno preesistente alla strada.
45) Salvagente: parte della strada, rialzata o opportunamente delimitata e protetta, destinata al riparo ed alla sosta dei pedoni, in corrispondenza di attraversamenti pedonali o di fermate dei trasporti collettivi.
46) Sede stradale: superficie compresa entro i confini stradali. Comprende la carreggiata e le fasce di pertinenza.
47) Sede tranviaria: parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei tram e dei veicoli assimilabili.
48) Sentiero (o Mulattiera o Tratturo): strada a fondo naturale formatasi per effetto del passaggio di pedoni o di animali.
49) Spartitraffico: parte longitudinale non carrabile della strada destinata alla separazione di correnti veicolari.
50) Strada extraurbana: strada esterna ai centri abitati.
51) Strada urbana: strada interna ad un centro abitato.
52) Strada vicinale (o Poderale o di Bonifica): strada privata fuori dai centri abitati ad uso pubblico.
53) Svincolo: intersezione a livelli sfalsati in cui le correnti veicolari non si intersecano tra loro.
54) Zona a traffico limitato: area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli.
55) Zona di attestamento: tratto di carreggiata, immediatamente a monte della linea di arresto, destinato all'accumulo dei veicoli in attesa di via libera e, generalmente, suddiviso in corsie specializzate separate da strisce longitudinali continue.
56) Zona di preselezione: tratto di carreggiata opportunamente segnalato, ove e' consentito il cambio di corsia affinche' i veicoli possano incanalarsi nelle corsie specializzate.
57) Zona di scambio: tratto di carreggiata a senso unico, di idonea lunghezza, lungo il quale correnti di traffico parallele, in movimento nello stesso verso possono cambiare la reciproca posizione senza doversi arrestare.
58) Zona residenziale: zona urbana in cui vigono particolari regole di circolazione a protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine.
2. Nel regolamento sono stabilite altre definizioni stradali e di traffico di specifico rilievo tecnico".
- La figura II 79/a art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada ), e' la seguente:
----* Vedere figura a Pag. 17 della G.U. *----
Figura II 17/a Art. 120
SOSTA CONSENTITA A PARTICOLARI CATEGORIE
Sosta consentita ai veicoli al servizio di persone invalide munite dell'apposito contrassegno.

Art. 12 - Contrassegno speciale

Contrassegno speciale 1. Alle persone con capacita' di deambulazione sensibilmente ridotta e' rilasciato dai comuni, a seguito di apposita documentata istanza, lo speciale contrassegno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 , che deve essere apposto sulla parte anteriore del veicolo.
2. Il contrassegno e' valido per tutto il territorio nazionale.
3. La normativa di cui al presente articolo si intende estesa anche alla categoria dei non vedenti.
Nota all' art. 12:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 , reca: "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada ".
CAPO III Titolo III Struttura edilizia in generale

Art. 13 - Norme generali per gli edifici

Norme generali per gli edifici 1. Le norme del presente regolamento sono riferite alla generalita' dei tipi edilizi.
2. Negli edifici pubblici deve essere garantito un livello di accessibilita' degli spazi interni tale da consentire la fruizione dell'edificio sia al pubblico che al personale in servizio, secondo le disposizioni di cui all' art. 3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 .
3. Per gli spazi esterni di pertinenza degli stessi edifici, il necessario requisito di accessibilita' si considera soddisfatto se esiste almeno un percorso per l'accesso all'edificio fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacita' motoria o sensoriale.
4. Le normative specifiche riguardanti singoli tipi edilizi possono articolare o limitare il criterio generale di accessibilita' in relazione alla particolarita' del tipo.
5. In sede di definizione e di applicazione di norme concernenti specifici settori, quali sicurezza, contenimento consumi energetici, tutela ambientale, ecc., devono essere studiate o adottate, nel rispetto di tali normative, soluzioni conformi alle disposizioni del presente regolamento.
6. Per gli alloggi di servizio valgono le disposizioni di cui all'art. 3.3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 , relative agli alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata.
7. Negli interventi di recupero, gli eventuali volumi aggiuntivi relativi agli impianti tecnici di sollevamento non sono computabili ai fini della volumetria utile.
Note all'art. 13:
- Per il testo dell' art. 3 del decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 , si veda in appendice.
- Per il testo dell'art. 3.3. del decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 , si veda in appendice.

Art. 14 - Modalita' di misura

Modalita' di misura 1. Per le modalita' di misura dei componenti edilizi e per le caratteristiche degli spazi di manovra con la sedia a ruote valgono le norme stabilite al punto 8.0 del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236 .
Nota all'art. 14:
- Per il testo del punto 8.0 del decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 , si veda in appendice.

Art. 15 - Unita' ambientali e loro componenti

Unita' ambientali e loro componenti 1. Per le unita' ambientali e loro componenti come porte, pavimenti, infissi esterni, arredi fissi, terminali degli impianti, servizi igienici, cucine, balconi e terrazze, percorsi orizzontali, scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici, autorimesse, valgono le norme stabilite ai punti 4.1 e 8.1 del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236 .
Nota all'art. 15:
- Per il testo dei punti 4.1 e 8.1 del decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 , si veda in appendice.

Art. 16 - Spazi esterni di pertinenza dell'edificio e loro componenti

Spazi esterni di pertinenza dell'edificio
e loro componenti 1. Per gli spazi esterni di pertinenza dell'edificio e loro componenti come percorsi, pavimentazioni e parcheggi valgono le norme stabilite ai punti 4.2 e 8.2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 .
Nota all'art. 16:
- Per il testo dei punti 4.2 e 8.2 del decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 , si veda in appendice.

Art. 17 - Segnaletica

Segnaletica 1. Per la segnaletica valgono le norme stabilite al punto 4.3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 .
Nota all'art. 17:
- Per il testo del punto 4.3 del decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 , si veda in appendice.

Art. 18 - Raccordi con la normativa antincendio

Raccordi con la normativa antincendio 1. Per i raccordi con la normativa antincendio, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di sistemi di via d'uscita, valgono le norme stabilite al punto 4.6 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 .
Nota all'art. 18:
- Per il testo del punto 4.6 del decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 , si veda in appendice.
CAPO IV Titolo IV Procedure

Art. 19 - Deroghe e soluzioni alternative

Deroghe e soluzioni alternative 1. Le prescrizioni del presente regolamento, sono derogabili solo per gli edifici o loro parti che, nel rispetto di normative tecniche specifiche, non possono essere realizzati senza dar luogo a barriere architettoniche, ovvero per singoli locali tecnici il cui accesso e' riservato ai soli addetti specializzati.
2. Negli edifici esistenti sono ammesse deroghe alle norme del presente regolamento in caso di dimostrata impossibilita' tecnica connessa agli elementi strutturali o impiantistici.
3. Per gli edifici soggetti al vincolo di cui all' art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 , e all' art. 2 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 , la deroga e' consentita nel caso in cui le opere di adeguamento costituiscono pregiudizio per valori storici ed estetici del bene tutelato; in tal caso il soddisfacimento del requisito di accessibilita' e' realizzato attraverso opere provvisionali ovvero, in subordine, con attrezzature d'ausilio e apparecchiature mobili non stabilmente ancorate alle strutture edilizie. La mancata applicazione delle presenti norme deve essere motivata con la specificazione della natura e della serieta' del pregiudizio.
4. La deroga e' concessa dall'amministrazione cui e' demandata l'approvazione del progetto e della stessa si da' conto nell'ambito dell'atto autorizzativo. La stessa deroga viene inoltre comunicata alla Commissione di cui all'art. 22.
5. Sono ammesse eventuali soluzioni alternative, cosi' come definite all'art. 7.2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 , purche' rispondenti ai criteri di progettazione di cui all'art. 4 dello stesso decreto.
Note all'art. 19:
- Il testo dell' art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali), e' il seguente:
"Art. 1. - Sono soggette alla presente legge a causa del loro notevole interesse pubblico:
1) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarita' geologica;
2) le ville, i giardini e i parchi che, non contemplati dalle leggi per la tutela delle cose d'interesse artistico o storico, si distinguono per la loro non comune bellezza;
3) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;
4) le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e cosi' pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze".
- Il testo dell' art. 2 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose di interesse artistico o storico), e' il seguente:
"Art. 2. - Sono altresi' sottoposte alla presente legge le cose immobili che, a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, siano state riconosciute di interesse particolarmente importante e come tali abbiano formato oggetto di notificazione, in forma amministrativa, del Ministero per la educazione nazionale.
La notifica, su richiesta del Ministro, e' trascritta nei registri delle conservatorie delle ipoteche ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore della cosa a qualsiasi titolo".
- Per il testo dell'art. 7.2 del decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 , si veda in appendice.
- Per il testo dell' art. 4 del decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 , si veda in appendice.

Art. 20 - Elaborati tecnici

Elaborati tecnici 1. Gli elaborati tecnici devono chiaramente evidenziare le soluzioni progettuali e gli accorgimenti tecnici adottati per garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento.
2. Al fine di consentire una piu' chiara valutazione di merito, gli elaborati tecnici devono essere accompagnati da una relazione specifica contenente la descrizione delle soluzioni progettuali e delle opere previste per la eliminazione delle barriere architettoniche, degli accorgimenti tecnico-strutturali ed impiantistici e dei materiali previsti a tale scopo.
3. Quando vengono proposte soluzioni alternative la relazione di cui al comma 2 corredata dai grafici necessari, deve essere integrata con l'illustrazione delle alternative e dell'equivalente o migliore qualita' degli esiti ottenibili.

Art. 21 - Verifiche

Verifiche 1. In attuazione dell' art. 24, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , e' fatto obbligo di allegare ai progetti delle opere di cui al presente regolamento, la dichiarazione del professionista che ha progettato l'opera attestante la conformita' degli elaborati alle disposizioni contenute nel regolamento stesso e che illustra e giustifica eventuali deroghe o soluzioni tecniche alter-native.
2. Spetta all'amministrazione cui e' demandata l'approvazione del progetto, l'accertamento e l'attestazione di conformita'; l'eventuale attestazione di non conformita' del progetto o il mancato accoglimento di eventuali deroghe o soluzioni tecniche alternative devono essere motivati.
Nota all'art. 21:
- Il testo del comma 5 dell'art. 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), e' il seguente: "5. Nel caso di opere pubbliche, fermi restando il divieto di finanziamento di cui all' art. 32, comma 20, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 , e l'obbligo della dichiarazione del progettista, l'accertamento di conformita' alla normativa vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche spetta all'amministrazione competente, che ne da' atto in sede di approvazione del progetto".

Art. 22 - Aggiornamento e modifica delle prescrizioni

Aggiornamento e modifica delle prescrizioni 1. Sono attribuiti alla commissione permanente istituita a sensi dell' art. 12 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 , la soluzione dei problemi tecnici derivanti dall'applicazione della presente normativa, l'esame o l'elaborazione delle proposte di aggiornamento e modifica, nonche' il parere per le proposte di aggiornamento delle normative specifiche di cui all'art.
13. Gli enti locali, gli istituti universitari, i singoli professionisti possono proporre soluzioni alternative alla commissione la quale, in caso di riconosciuta idoneita', puo' utilizzarle per le proposte di aggiornamento del presente regolamento.
Nota all'art. 22:
- Per il testo dell' art. 12 del decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 , si veda in appendice.
CAPO V Titolo V Edilizia scolastica

Art. 23 - Edifici scolastici

Edifici scolastici 1. Gli edifici delle istituzioni prescolastiche, scolastiche, comprese le universita' e delle altre istituzioni di interesse sociale nel settore della scuola devono assicurare la loro utilizzazione anche da parte di studenti non deambulanti o con difficolta' di deambulazione.
2. Le strutture interne devono avere le caratteristiche di cui agli articoli 7, 15, e 17, le strutture esterne quelle di cui all'art. 10.
3. L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature necessarie per assicurare lo svolgimento delle attivita' didattiche devono avere caratteristiche particolari per ogni caso di invalidita' (banchi, sedie, macchine da scrivere, materiale Braille, spogliatoi, ecc.).
4. Nel caso di edifici scolastici a piu' piani senza ascensore, la classe frequentata da un alunno non deambulante deve essere situata in un'aula al pianterreno raggiungibile mediante un percorso continuo orizzontale o raccordato con rampe.
CAPO VI Titolo VI Servizi speciali di pubblica utilita'

Art. 24 - Tranvie, filovie, linee automobilistiche, metropolitane

Tranvie, filovie, linee automobilistiche, metropolitane 1. Sui mezzi di trasporto tranviario, filoviario, metropolitano, devono essere riservati a persone con limitate capacita' motorie deambulanti almeno tre posti a sedere in prossimita' della porta di uscita.
2. Alle persone con ridotta capacita' motoria e' consentito l'accesso dalla porta di uscita.
3. All'interno di almeno un autovettura del convoglio deve essere risevata una piattaforma di spazio sufficientemente ampio per permettere lo stazionamento di sedia a ruote, senza intralciare il passaggio.
4. Tale spazio riservato deve essere dotato di opportuni ancoraggi, collocati in modo idoneo per consentire il bloccaggio della sedia a ruote.
5. Nelle stazioni metropolitane devono essere agevolati l'accesso e lo stazionamento su sedia a ruote, anche con l'installazione di idonei ascensori e rampe a seconda dei dislivelli, al fine di consentire alle persone non deambulanti di accedere con la propria sedia a ruote al piano di transito della vettura della metropolitana.
6. I veicoli adibiti al trasporto in comune di persone su strada ad uso pubblico devono rispondere alle caratteristiche costruttive di cui al decreto del Ministro dei trasporti 18 luglio 1991.
Nota all'art. 24:
- Il decreto del Ministro dei trasporti 18 luglio 1991, reca: "Caratteristiche costruttive dei veicoli adibiti al trasporto in comune di persone, sia ad uso pubblico che privato, con numero di posti superiore ad otto oltre il conducente, destinati al trasporto sia contemporaneo che esclusivo di passeggeri a ridotta capacita' motoria ancorche' non deambulanti".

Art. 25 - Treni, stazioni, ferrovie

Treni, stazioni, ferrovie 1. Le principali stazioni ferroviarie devono essere dotate di passerelle, rampe mobili o altri idonei mezzi di elevazione al fine di facilitare l'accesso alle stesse ed ai treni alle persone con difficolta' di deambulazione. In relazione alle specifiche esigenze tecniche degli impianti ferroviari e' consentito il superamento, mediante rampe inclinate, anche di dislivelli superiori a m 3,20. In assenza di rampe, ascensori, o altri impianti necessari per un trasferimento da un marciapiede ad un altro, il disabile su sedia a ruote puo' utilizzare i passaggi di servizio a raso purche' accompagnato da personale di stazione appositamente autorizzato, ad integrazione di quanto previsto dall' art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 .
2. Il sistema di chiamata per l'espletamento del servizio di assistenza, previsto dal comma 5 dell'art. 1, deve essere realizzato nelle principali stazioni presenziate dal personale ferroviario, mediante l'attivazione di appositi centri di assistenza opportunamente pubblicizzati.
3. Per consentire la sistemazione del disabile su sedia a ruote all'interno delle carrozze ferroviarie deve essere opportunamente attrezzato un adeguato numero di carrozze da porre in composizione di alcuni treni in circolazione su linee principali.
4. L'ente che gestisce il servizio e' tenuto ad evidenziare i treni ed i servizi offerti alla clientela portatrice di handicap, sia nelle stazioni che nel proprio "orario ufficiale".
5. In ogni caso deve essere riservato un numero adeguato di posti a sedere per le persone con ridotta o impedita capacita' motoria o sensoriale. Il trasporto gratuito dell'eventuale sedia a ruote e' consentito in relazione alle caratteristiche del materiale in composizione al treno.
6. Il Ministero dei trasporti, sulla base delle indicazioni fornite dal dipartimento per la famiglia e la solidarieta' sociale definisce d'intesa con quest'ultimo e tenute presenti le peculiarita' dell'esercizio ferroviario, gli interventi e la loro pianificazione, le relative modalita' di finanziamento nonche' i criteri di copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle norme di cui al presente articolo, entro i limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.
7. Le norme del presente regolamento non sono vincolanti per gli edifici e per gli impianti delle stazioni e delle fermate impresenziate, sprovviste cioe' di personale ferroviario sia in via temporanea che in via permanente.
Nota all'art. 25:
- Il testo dell' art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove forme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto), e' il seguente:
"Art. 21. - Nelle stazioni e fermate e' vietato alle persone estranee al servizio l'attraversamento dei binari.
Ove non esistano appositi soprapassaggi o sottopassaggi, l'attraversamento e' ammesso solo nei punti stabiliti e attenendosi alle avvertenze specifiche.
E' vietato, comunque, attraversare un binario quando sullo stesso stia sopraggiungendo un treno o una locomotiva od altro materiale mobile.
E' vietato inoltre attraversare i binari in immediata vicinanza dei veicoli fermi, oppure introducendosi negli stessi o fra due veicoli in sosta, siano essi agganciati o disgiunti.
Puo' essere, pero', consentito di attraversare i binari fra due colonne di veicoli fermi, od alle loro estremita', quando cio' sia indespensabile per il servizio viaggiatori, con l'osservanza delle avvertenze del personale.
I trasgressori alle suddette norme sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 10.000 a L. 30.000.
Nell'applicazione delle norme di cui ai precedenti commi ai servizi di pubblico trasporto diversi da quelli ferroviari e tramviari in sede propria, si intendono sostituiti ai binari le piste, corsie o vie di corsa caratterizzanti detti servizi. Dette norme non si applicano alle fermate su pubbliche vie delle autolinee e filovie, nonche' alle ferrovie e tramvie in sede promiscua".

Art. 26 - Servizi di navigazione marittima: navi nazionali

Servizi di navigazione marittima: navi nazionali 1. Le aperture dei portelloni di accesso a bordo impiegabili per persone con impedita capacita' motoria o sensoriale, trasportate con autovettura o sedia a ruote, devono avere dimensioni adeguate all'agevole passaggio dell'autovettura o sedia a ruote e non presentare pertanto soglie o scalini. Per il passaggio della sedia a ruote e' richiesta una larghezza non inferiore a m 1,50.
2. Le rampe o passerelle di accesso da terra a bordo devono avere pendenza modesta, e comunque non superiore all'8 per cento, salvo che non siano adottati speciali accorgimenti per garantirne la sicura agibilita' per l'incolumita' delle persone.
3. La zona di ponte ove si accede a bordo deve permettere il passaggio fino all'area degli alloggi destinati alle persone con impedita capacita' motoria o sensoriale con percorso sullo stesso ponte, ovvero fino all'ascensore od alla rampa, nel caso che gli alloggi siano su altro ponte. In tal caso la zona antistante l'ascensore o la rampa deve avere dimensioni tali da permettere lo sbarco della persona con impedita capacita' motoria o sensoriale dall'autovettura, e il trasferimento su sedia a ruote, nonche' la manovra di essa.
4. Il percorso di cui al comma 3 raccordato da rampe deve essere privo di ostacoli, con eventuali dislivelli non superiori di norma al 5 per cento e di larghezza, nel caso di impiego di sedie a ruote non inferiore ad 1,50 m. La zona di ponte corrispondente deve essere rivestita con materiale antisdrucciolevole. Eventuali soglie e simili devono avere altezza non superiore a cm 2,5.
5. Gli ascensori accessibili alle persone su sedie a ruote devono avere le caratteristiche rispondenti alle norme dell'art. 15. Le rampe sostitutive degli ascensori non essendo ammesse scale se non di emergenza, devono avere le caratteristiche rispondenti alle norme dell'art. 7 del presente regolamento. Ascensori e rampe devono sfociare al chiuso entro l'area degli alloggi.
6. L'area degli alloggi, preferibilmente ubicata su un solo ponte, deve essere tale da consentire, in caso di emergenza, un agevole accesso ai mezzi di sfuggita e di salvataggio e deve avere: corridoi, passaggi e relative porte di larghezza non inferiori a m 1,50 e privi di ostacoli; porte, comprese quelle di locali igienici, di larghezza non inferiore a m 0,90 e provviste di agevoli dispositivi di manovra; pavimenti antisdrucciolevoli nelle zone di passaggio; apparecchi di segnalazione per chiamata del personale di servizio addetto alle persone con ridotta o impedita capacita' motoria o sensoriale; locali igienici riservati alle stesse persone, rispondenti alle norme dell'art. 15.
7. Le presenti disposizioni non si applicano alle unita' veloci o a sostentamento dinamico quali aliscafi, catamarani, SES, le cui dimensioni sono tali da non rendere ragionevole e praticabile l'applicazione delle disposizioni di cui sopra.

Art. 27 - Servizi di navigazione interna

Servizi di navigazione interna 1. Le passerelle e gli accessi alle navi devono essere larghi almeno metri uno, essere idonei al passaggio delle sedie a ruote ed avere pendenza modesta, e comunque non superiore all'8 per cento, salvo che non siano adottati speciali accorgimenti per garantirne la sicura agibilita' per l'incolumita' delle persone.
2. Sulle navi nelle immediate vicinanze dell'accesso deve essere ricavata una superficie di pavimento opportunamente attrezzata per dislocarvi sedie a ruote salvo gravi difficolta' tecniche.
3. Le presenti disposizioni non si applicano alle unita' veloci o a sostentamento dinamico quali aliscafi, catamarani, SES, le cui dimensioni siano tali da non rendere ragionevole e praticabile l'applicazione delle disposizioni di cui sopra.

Art. 28 - Aerostazioni

Aerostazioni 1. Ogni aeroporto deve essere dotato di appositi sistemi per consentire un percorso continuo e senza ostacoli dall'aerostazione all'interno dell'aereo o viceversa. Qualora non siano presenti pontili di imbarco, l'accesso all'aeromobile e' assicurato da elevatore a cabina chiusa.
2. Le strutture esterne connesse agli edifici debbono avere le caratteristiche di cui agli articoli 4, 10 e 11; le strutture interne degli edifici aperti al movimento dei passeggeri debbono avere le caratteristiche di cui agli articoli 7, 15 e 17.
3. All'interno del mezzo aereo deve essere prevista la dotazione di sedie a ruote per garantire, per quanto possibile, l'autonoma circolazione del passeggero disabile.

Art. 29 - Servizi per viaggiatori

Servizi per viaggiatori 1. I servizi per i viaggiatori nelle stazioni devono essere accessibili.

Art. 30 - Modalita' e criteri di attuazione

Modalita' e criteri di attuazione 1. Il Ministero dei trasporti stabilisce con propri decreti le modalita' e i criteri di attuazione delle norme del presente regolamento relative al trasporto pubblico di persona.

Art. 31 - Impianti telefonici pubblici

Impianti telefonici pubblici 1. Al fine di consentire l'uso di impianti telefonici pubblici da parte anche di persone con ridotte o impedite capacita' motorie o sensoriali sono adottati i seguenti criteri:
a) nei posti telefonici pubblici ubicati nei capoluoghi di provincia, deve essere installato in posizione accessibile almeno un apparecchio posto ad una altezza massima di 0,90 m dal pavimento e convenientemente isolato sotto il profilo acustico. Negli uffici anzidetti, con un numero di cabine non inferiori a 10, una delle cabine deve essere strutturata e attrezzata come segue:
1) il dislivello massimo tra il pavimento interno della speciale cabina telefonica e il pavimento esterno non deve essere superiorea cm 2,5; la porta di accesso deve avere una luce netta minima di 0,85 m; l'apparecchio telefonico deve essere situato ad un'altezza minima di 0,90 m dal pavimento; sulla parete ove e' applicato l'apparecchio deve prevedersi un sedile ribaltabile a scomparsa avente piano di appoggio ad una altezza di 0,45 m; la mensola porta elenchi deve essere posta ad una altezza di 0,80 m; eventuali altre caratteristiche sono stabilite con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;
b) in ogni comune, secondo un programma da realizzarsi gradualmente in un quinquennio, deve essere posto a disposizione dell'utenza, preferibilmente nella sede del locale posto telefonico pubblico, almeno un apparecchio telefonico con i requisiti di cui alla lettera a);
c) il 5 per cento delle cabine di nuova installazione poste a disposizione del pubblico deve essere rispondente ai requisiti di cui alla lettera a); il 5 per cento degli apparecchi posti a disposizione del pubblico deve essere installato ad un'altezza non superiore a 0,90 m. I predetti impianti sono dislocati secondo le esigenze prioritarie segnalate da parte dei singoli comuni inte-ressati.

Art. 32

1. Sono abrogate, dalla data di entrata in vigore del presente decreto le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 .
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 24 luglio 1996 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Di Pietro, Ministro dei lavori pubblici Napolitano, Ministro dell'interno Turco, Ministro per la solidarieta' sociale Ciampi, Ministro del tesoro Berlinguer, Ministro della pubblica istruzione Burlando, Ministro dei trasporti e della navigazione Bindi, Ministro della sanita' Treu, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Maccanico, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 1996 Atti di Governo, registro n. 103, foglio 9. Nota all' art. 32:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 , approvava il regolamento di attuazione dell' art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118 , a favore dei mutilati e invalidi civili in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici.
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Appendice
"DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 14 giugno 1989, n. 236.
Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilita', l'adattabilita' e la visitabilita' degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
Visto l' art. 1 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 ;
Visto l' art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118 ;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 ;
Visto l' art. 32 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 ;
Visto l' art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 ;
Udito il parere del Consiglio di Stato, ai sensi dell' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ;
Emana
il seguente decreto:
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 1
DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1989, N. 13
Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilita', l'adattabilita' e la visitabilita' degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata
Capo I
GENERALITA'
Art. 1.
Campo di applicazione
Le norme contenute nel presente decreto si applicano:
1) agli edifici privati di nuova costruzione, residenziali e non, ivi compresi quelli di edilizia residenziale convenzionata;
2) agli edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, di nuova costruzione;
3) alla ristrutturazione degli edifici privati di cui ai precedenti punti 1) e 2), anche se preesistenti alla entrata in vigore del presente decreto;
4) agli spazi esterni di pertinenza degli edifici di cui ai punti precedenti.
Art. 2.
Definizioni
Ai fini del presente decreto:
A) Per barriere architettoniche si intendono:
a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilita' di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacita' motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti;
c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilita' dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.
B) Per unita' ambientale si intende uno spazio elementare e definito, idoneo a consentire lo svolgimento di attivita' compatibili tra loro.
C) Per unita' imobiliare si intende una unita' ambientale suscettibile di autonomo godimento ovvero un insieme di unita' ambientali funzionalmente connesse, suscettibile di autonomo godimento.
D) Per edificio si intende una unita' immobiliare dotata di autonomia funzionale, ovvero un insieme autonomo di unita' immobiliari funnalmente e/o fisicamente connesse tra loro.
E) Per parti comuni dell'edificio si intendono quelle unita' ambientali che servono o che connettono funzionalmente piu' unita' immobiliari.
F) Per spazio esterno si intende l'insieme degli spazi aperti, anche se coperti, di pertinenza dell'edificio o di piu' edifici ed in particolare quelli interposti tra l'edificio o gli edifici e la viabilita' pubblica o di uso pubblico.
G) Per accessibilita' si intende la possibilita', anche per persone con ridotta o impedita capacita' motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unita' immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.
H) Per visitabilita' si intende la possibilita', anche da parte di persone con ridotta o impedita capacita' motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unita' immobiliare. Sono spazi di relazione gli spazi di soggiorno o pranzo dell'alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta.
I) Per adattabilita' si intende la possibilita' di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacita' motoria o sensoriale.
L) Per ristrutturazione di edifici si intende la categoria di intervento definita al titolo IV, art. 31, lettera d), della legge n. 457 del 5 agosto 1978 .
M) Per adeguamento si intende l'insieme dei provvedimenti necessari a rendere gli spazi costruiti o di progetto conformi ai requisiti del presente decreto.
N) Per legge si intende la legge 9 gennaio 1989, n. 13 , e successive modificazioni.
Capo II
CRITERI DI PROGETTAZIONE
Art. 3.
Criteri generali di progettazione
3.1 In relazione alle finalita' delle presenti norme si considerano tre livelli di qualita' dello spazio costruito.
L'accessibilita' esprime il piu' alto livello in quanto ne consente la totale fruizione nell'immediato.
La visitabilita' rappresenta un livello di accessibilita' limitato ad una parte piu' o meno estesa dell'edificio o delle unita' immobiliari, che consente comunque ogni tipo di relazione fondamentale anche alla persona con ridotta o impedita capacita' motoria o sensoriale.
La adattabilita' rappresenta un livello ridotto di qualita', potenzialmente suscettibile, per originaria previsione progettuale, di trasformazione in livello di accessibilita'; l'adattabilita' e', pertanto, un'accessibilita' differita.
3.2 L'accessibilita' deve essere garantita per quanto riguarda:
a) gli spazi esterni; il requisito si considera soddisfatto se esiste almeno un percorso agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotte o impedite capacita' motorie o sensoriali;
b) le parti comuni.
Negli edifici residenziali con non piu' di tre livelli fuori terra e' consentita la deroga all'installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala, purche' sia assicurata la possibilita' della loro installazione in un tempo successivo. L'ascensore va comunque installato in tutti i casi in cui l'accesso alla piu' alta unita' immobiliare e' posto oltre il terzo livello, ivi compresi eventuali livelli interrati e/o porticati.
3.3 Devono inoltre essere accessibili:
a) almeno il 5% degli alloggi previsti negli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata, con un minimo di una unita' immobiliare per ogni intervento. Qualora le richieste di alloggi accessibili superino la suddetta quota, alle richieste eccedenti si applicano le disposizioni di cui all' art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 ;
b) gli ambienti destinati ad attivita' sociali, come quelle scolastiche, sanitarie, assistenziali, culturali, sportive;
c) gli edifici sedi di aziende o imprese soggette alla normativa sul collocamento obbligatorio, secondo le norme specifiche di cui al punto 4.5.
3.4 Ogni unita' immobiliare, qualsiasi sia la sua destinazione, deve essere visitabile, fatte salve le seguenti precisazioni:
a) negli edifici residenziali non compresi nelle precedenti categorie il requisito di visitabilita' si intende soddisfatto se il soggiorno o il pranzo, un servizio igienico ed i relativi percorsi di collegamento interni alle unita' immobiliari sono accessibili;
b) nelle unita' immobiliari sedi di riunioni o spettacoli all'aperto o al chiuso, temporanei o permanenti, compresi i circoli privati, e in quelle di ristorazione, il requisito della visitabilita' si intende soddisfatto se almeno una zona riservata al pubblico, oltre a un servizio igienico, sono accessibili; deve essere garantita inoltre la fruibilita' degli spazi di relazione e dei servizi previsti, quali la biglietteria e il guardaroba;
c) nelle unita' immobiliari sedi di attivita' ricettive il requisito della visitabilita' si intende soddisfatto se tutte le parti e servizi comuni ed un numero di stanze e di zone all'aperto destinate al soggiorno temporaneo determinato in base alle disposizioni di cui all'art. 5, sono accessibili;
d) nelle unita' immobiliari sedi di culto il requisito della visitabilita' si intende soddisfatto se almeno una zona riservata ai fedeli per assistere alle funzioni religiose e' accessibile;
e) nelle unita' immobiliari sedi di attivita' aperte al pubblico, il requisito della visitabilita' si intende soddisfatto se, nei casi in cui sono previsti spazi di relazione nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta, questi sono accessibili; in tal caso deve essere prevista l'accessibilita' anche ad almeno un servizio igienico.
Nelle unita' immobiliari sedi di attivita' aperte al pubblico, di superficie netta inferiore a 250 mq il requisito della visitabilita' si intende soddisfatto se sono accessibili gli spazi di relazione, caratterizzanti le sedi stesse, nelle quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta;
f) nei luoghi di lavoro sedi di attivita' non aperte al pubblico e non soggette alla normativa sul collocamento obbligatorio, e' sufficiente che sia soddisfatto il solo requisito dell'adattabilita';
g) negli edifici residenziali unifamiliari ed in quelli plurifamiliari privi di parti comuni, e' sufficiente che sia soddisfatto il solo requisito dell'adattabilita'. 3.5 Ogni unita' immobiliare, qualunque sia la sua destinazione, deve essere adattabile per tutte le parti e componenti per le quali non e' gia' richiesta l'accessibilita' e/o la visitabilita', fatte salve le deroghe consentite dal presente decreto.
Art. 4.
Criteri di progettazione per l'accessibilita'
4.1 Unita' ambientali e loro componenti.
4.1.1 Porte
Le porte di accesso di ogni unita' ambientale devono essere facilmente manovrabili, di tipo e luce netta tali da consentire un agevole transito anche da parte di persona su sedia a ruote; il vano della porta e gli spazi antistanti e retrostanti devono essere complanari.
Occorre dimensionare adeguatamente gli spazi antistanti e retrostanti, con riferimento alle manovre da effettuare con la sedia a ruote, anche in rapporto al tipo di apertura.
Sono ammessi dislivelli in corrispondenza del vano della porta di accesso di una unita' immobiliare, ovvero negli interventi di ristrutturazione, purche' questi siano contenuti e tali comunque da non ostacolare il transito di una persona su sedia a ruote. Per dimensioni, posizionamento e manovrabilita' la porta deve essere tale da consentire una agevole apertura della/e ante da entrambi i lati di utilizzo; sono consigliabili porte scorrevoli o con anta a libro, mentre devono essere evitate le porte non fornite di accorgimenti per la sicurezza. Le porte vetrate devono essere facilmente individuabili mediante l'apposizione di opportuni segnali. Sono da preferire maniglie del tipo a leva opportunamente curvate ed arrotondate.
(Per le specifiche vedi 8.1.1).
4.1.2 Pavimenti
I pavimenti devono essere di norma orizzontali e complanari tra loro e, nelle parti comuni e di uso pubblico, non sdrucciolevoli.
Eventuali differenze di livello devono essere contenute ovvero superate tramite rampe con pendenza adeguata in modo da non costituire ostacolo al transito di una persona su sedia a ruote.
Nel primo caso si deve segnalare il dislivello con variazioni cromatiche; lo spigolo di eventuali soglie deve essere arrotondato.
Nelle parti comuni dell'edificio, si deve provvedere ad una chiara individuazione dei percorsi, eventualmente mediante una adeguata differenziazione nel materiale e nel colore delle pavimentazioni.
I grigliati utilizzati nei calpestii debbono avere maglie con vuoti tali da non costituire ostacolo o pericolo rispetto a ruote, bastoni di sostegno, etc.; gli zerbini devono essere incassati e le guide solidamente ancorate.
(Per le specifiche vedi 8.1.2).
4.1.3 Infissi esterni
Le porte, le finestre e le porte-finestre devono essere facilmente utilizzabili anche da persone con ridotte o impedite capacita' motorie o sensoriali.
I meccanismi di apertura e chiusura devono essere facilmente manovrabili e percepibili e le parti mobili devono poter essere usate esercitando una lieve pressione.
Ove possibile si deve dare preferenza a finestre e parapetti che consentono la visuale anche alla persona seduta. Si devono comunque garantire i requisiti di sicurezza e protezione dalle cadute verso l'esterno.
(Per le specifiche vedi 8.1.3).
4.1.4 Arredi fissi
La disposizione degli arredi fissi nell'unita' ambientale deve essere tale da consentire il transito della persona su sedia a ruote e l'agevole utilizzabilita' di tutte le attrezzature in essa contenute. Dev'essere data peferenza ad arredi non taglienti e privi di spigoli vivi.
Le cassette per la posta devono essere ubicate ad una altezza tale da permetterne un uso agevole anche a persona su sedia a ruote.
Per assicurare l'accessibilita' gli arredi fissi non devono costituire ostacolo o impedimento per lo svolgimento di attivita' anche da parte di persone con ridotte o impedite capacita' motorie.
In particolare:
i banconi e i piani di appoggio utilizzati per le normali operazioni del pubblico devono essere predisposti in modo che almeno una parte di essi sia utilizzabile da persona su sedia a ruote, permettendole di espletare tutti i servizi; nel caso di adozione di bussole, percorsi obbligati, cancelletti a spinta etc., occorre che questi siano dimensionati e manovrabili in modo da garantire il passaggio di una sedia a ruote;
eventuali sistemi di apertura e chiusura, se automatici, devono essere temporizzati in modo da permettere un agevole passaggio anche a disabili su sedia a ruote;
ove necessario deve essere predisposto un idoneo spazio d'attesa con posti a sedere.
(Per le specifiche vedi 8.1.4).
4.1.5 Terminali degli impianti
Gli apparecchi elettrici, i quadri generali, le valvole e i rubinetti di arresto delle varie utenze, i regolatori degli impianti di riscaldamento e condizionamento, nonche' i campanelli, pulsanti di comando e i citofoni, devono essere, per tipo e posizione planimetrica ed altimetrica, tali da permettere un uso agevole anche da parte della persona su sedia a ruote; devono, inoltre, essere facilmente individuabili anche in condizioni di scarsa visibilita' ed essere protetti dal danneggiamento per urto.
(Per le specifiche vedi 8.1.5).
4.1.6 Servizi igienici
Nei servizi igienici devono essere garantite, con opportuni accorgimenti spaziali, le manovre di una sedia a ruote necessarie per l'utilizzazione degli apparecchi sanitari.
Deve essere garantito in particolare:
lo spazio necessario per l'accostamento laterale della sedia a ruote alla tazza e, ove presenti, al bidet, alla doccia, alla vasca da bagno, al lavatoio, alla lavatrice; lo spazio necessario per l'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo, che deve essere del tipo a mensola;
la dotazione di opportuni corrimano e di un campanello di emergenza posto in prossimita' della tazza e della vasca.
Si deve dare preferenza a rubinetti con manovra a leva e, ove prevista, con erogazione dell'acqua calda regolabile mediante miscelatori termostatici, e a porte scorrevoli o che aprono verso l'esterno.
(Per le specifiche vedi 8.1.6).
4.1.7 Cucine
Nelle cucine gli apparecchi, e quindi i relativi punti di erogazione, devono essere preferibilmente disposti sulla stessa parete o su pareti contigue. Al di sotto dei principali apparecchi e del piano di lavoro va previsto un vano vuoto per consentire un agevole accostamento anche da parte della persona su sedia a ruote. (Per le specifiche vedi 8.1.7).
4.1.8 Balconi e terrazze
La soglia interposta tra balcone o terrazza e ambiente interno non deve presentare un dislivello tale da costituire ostacolo al transito di una persona su sedia a ruote. E' vietato l'uso di porte-finestre con traversa orizzontale a pavimento di altezza tale da costituire ostacolo al moto della sedia a ruote. Almeno una porzione di balcone o terrazza, prossima alla porta-finestra, deve avere una profondita' tale da consentire la manovra di rotazione della sedia a ruote.
Ove possibile si deve dare preferenza a parapetti che consentano la visuale anche alla persona seduta, garantendo contemporaneamente i requisiti di sicurezza e protezione dalle cadute verso l'esterno.
(Per le specifiche vedi 8.1.8).
4.1.9 Percorsi orizzontali
Corridoi e passaggi devono presentare andamento quanto piu' possibile continuo e con variazioni di direzione ben evidenziate.
I corridoi non devono presentare variazioni di livello; in caso contrario queste devono essere superate mediante rampe.
La larghezza del corridoio e del passaggio deve essere tale da garantire il facile accesso alle unita' ambientali da esso servite e in punti non eccessivamente distanti tra loro essere tale da consentire l'inversione di direzione ad una persona su sedia a ruote.
Il corridoio comune posto in corrispondenza di un percorso verticale (quale scala, rampa, ascensore, servoscala, piattaforma elevatrice) deve prevedere una piattaforma di distribuzione come vano di ingresso o piano di arrivo dei collegamenti verticali, dalla quale sia possibile accedere ai vari ambienti, esclusi i locali tecnici, solo tramite percorsi orizzontali.
(Per le specifiche vedi 8.1.9).
4.1.10 Scale
Le scale devono presentare un andamento regolare ed omogeneo per tutto il loro sviluppo. Ove questo non risulti possibile e' necessario mediare ogni variazione del loro andamento per mezzo di ripiani di adeguate dimensioni. Per ogni rampa di scale i gradini devono avere la stessa alzata e pedata. Le rampe devono contenere possibilmente lo stesso numero di gradini, caratterizzati da un corretto rapporto tra alzata e pedata.
Le porte con apertura verso la scala devono avere uno spazio antistante di adeguata profondita'.
I gradini delle scale devono avere una pedata antisdrucciolevole a pianta preferibilmente rettangolare e con un profilo preferibilmente continuo a spigoli arrotondati.
Le scale devono essere dotate di parapetto atto a costituire difesa verso il vuoto e di corrimano. I corrimano devono essere di facile prendibilita' e realizzati con materiale resistente e non tagliente.
Le scale comuni e quelle degli edifici aperti al pubblico devono avere i seguenti ulteriori requisiti:
1) la larghezza delle rampe e dei pianerottoli deve permettere il passaggio contemporaneo di due persone ed il passaggio orizzontale di una barella con una inclinazione massima del 15% lungo l'asse longitudinale;
2) la lunghezza delle rampe deve essere contenuta; in caso contrario si deve interporre un ripiano in grado di arrestare la caduta di un corpo umano;
3) il corrimano deve essere installato su entrambi i lati;
4) in caso di utenza prevalente di bambini si deve prevedere un secondo corrimano ad altezza proporzionata;
5) e' preferibile una illuminazione naturale laterale. Si deve dotare la scala di una illuminazione artificiale, anche essa laterale, con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo;
6) Le rampe di scale devono essere facilmente percepibili, anche per i non vedenti.
(Per le specifiche vedi 8.1.10).
4.1.11 Rampe
La pendenza di una rampa va definita in rapporto alla capacita' di una persona su sedia a ruote di superarla e di percorrerla senza affaticamento anche in relazione alla lunghezza della stessa. Si devono interporre ripiani orizzontali di riposo per rampe particolarmente lunghe.
Valgono in generale per le rampe accorgimenti analoghi a quelli definiti per le scale.
(Per le specifiche vedi 8.1.10 e 8.1.11).
4.1.12 Ascensore
L'ascensore deve avere una cabina di dimensioni minime tali da permettere l'uso da parte di una persona su sedia a ruote. Le porte di cabina e di piano devono essere del tipo automatico e di dimensioni tali da permettere l'accesso alla sedia a ruote.
Il sistema di apertura delle porte deve essere dotato di idoneo meccanismo (come cellula fotoelettrica, costole mobili) per l'arresto e l'inversione della chiusura in caso di ostruzione del vano porta.
I tempi di apertura e chiusura delle porte devono assicurare un agevole e comodo accesso alla persona su sedia a ruote. Lo stazionamento della cabina ai piani di fermata deve avvenire con porte chiuse. La bottoniera di comando interna ed esterna deve avere il comando piu' alto ad un'altezza adeguata alla persona su sedia a ruote ed essere idonea ad un uso agevole da parte dei non vedenti.
Nell'interno della cabina devono essere posti un citofono, un campanello d'allarme, un segnale luminoso che confermi l'avvenuta ricezione all'esterno della chiamata di allarme, una luce di emergenza.
Il ripiano di fermata, anteriormente alla porta della cabina deve avere una profondita' tale da contenere una sedia a ruote e consentirne le manovre necessarie all'accesso.
Deve essere garantito un arresto ai piani che renda complanare il pavimento della cabina con quello del pianerottolo.
Deve essere prevista la segnalazione sonora dell'arrivo al piano e un dispositivo luminoso per segnalare ogni eventuale stato di allarme.
(Per le specifiche vedi 8.1.12).
4.1.13 Servoscala e piattaforma elevatrice
Per servoscala e pittaforma elevatrice si intendono apparecchiature atte a consentire, in alternativa ad un ascensore o rampa inclinata, il superamento di un dislivello a persone con ridotta o impedita capacita' motoria.
Tali apparecchiature sono consentite in via alternativa ad ascensori negli interventi di adeguamento o per superare differenze di quota contenute.
Fino all'emanazione di una normativa specifca, le apparecchiature stesse devono essere rispondenti alle specifiche di cui al punto 8.1.13; devono garantire un agevole accesso e stazionamento della persona in piedi, seduta o su sedia a ruote, e agevole manovrabilita' dei comandi e sicurezza sia delle persone trasportate che di quelle che possono venire in contatto con l'apparecchiatura in movimento.
A tal fine le suddette apparecchiature devono essere dotate di sistemi anticaduta, anticesoiamento, antischiacciamento, antiurto e di apparati atti a garantire sicurezze di movimento, meccaniche, elettriche e di comando.
Lo stazionamento dell'apparecchiatura deve avvenire preferibilmente con la pedana o piattaforma ribaltata verso la parete o incassata nel pavimento.
Lo spazio antistante la piattaforma, sia in posizione di partenza che di arrivo, deve avere una profondita' tale da consentire un agevole accesso o uscita da parte di una persona su sedia a ruote.
(Per le specifiche vedi 8.1.13)
4.1.14 Autorimesse
Il locale per autorimessa deve avere collegamenti con gli spazi esterni e con gli apparecchi di risalita idonei all'uso da parte della persona su sedia a ruote.
Lo spazio riservato alla sosta delle autovetture al servizio delle persone disabili deve avere dimensioni tali da consentire anche il movimento del disabile nelle fasi di trasferimento; deve essere evidenziato con appositi segnali orizzontali e verticali.
(Per le specifiche vedi 8.1.13).
4.2 Spazi esterni
4.2.1 Percorsi
Negli spazi esterni e sino agli accessi degli edifici deve essere previsto almeno un percorso preferibilmente in piano con caratteristiche tali da consentire la mobilita' delle persone con ridotte o impedite capacita' motorie, e che assicuri loro la utilizzabilita' diretta delle attrezature dei parcheggi e dei servizi posti all'esterno, ove previsti.
I percorsi devono presentare un andamento quanto piu' possibile semplice e regolare in relazione alle principali direttrici di accesso ed essere privi di strozzature, arredi, ostacoli di qualsiasi natura che riducano la larghezza utile di passaggio o che possano causare infortuni. La loro larghezza deve essere tale da garantire la mobilita' nonche', in punti non eccessivamente distanti tra loro, anche l'inversione di marcia da parte di una persona su sedia a ruote.
Quando un percorso pedonale sia adiacente a zone non pavimentate, e' necessario prevedere un ciglio da realizzare con materiale atto ad assicurare l'immediata percezione visiva nonche' acustica se percosso con bastone.
Le eventuali variazioni di livello dei percorsi devono essere raccordate con lievi pendenze ovvero superate mediante rampe in presenza o meno di eventuali gradini ed evidenziate con variazioni cromatiche.
In particolare, ogni qualvolta il percorso pedonale si raccorda con il livello stradale, o e' interrotto da un passo carrabile, devono predisporsi rampe di pendenza contenuta e raccordate in maniera continua col piano carrabile, che consentano il passaggio di una sedia a ruote.
Le intersezioni tra percorsi pedonali e zone carrabili devono essere opportunamente segnalate anche ai non vedenti.
(Per le specifiche vedi 8.2.1).
4.2.2 Pavimentazione
La pavimentazione del percorso pedonale deve essere antisdrucciolevole. Eventuali differenze di livello tra gli elementi costituenti una pavimentazione devono essere contenute in maniera tale da non costituire ostacolo al transito di una persona su sedia a ruote.
I grigliati utilizzati nei calpestii debbono avere maglie con vuoti tali da non costituire ostacolo o pericolo, rispetto a ruote, bastoni di sostegno, e simili.
(Per le specifiche vedi 8.2.2).
4.2.3 Parcheggi
Si considera accessibile un parcheggio complanare alle aree pedonali di servizio o ad esse collegato tramite rampe a idonei apparecchi di sollevamento.
Lo spazio riservato alla sosta delle autovetture delle persone disabili deve avere le stesse caratteristiche di cui al punto 4.1.14. (Per le specifiche vedi 8.2.3).
4.3 Segnaletica
Nelle unita' immobiliari e negli spazi esterni accessibili devono essere installati, in posizioni tali da essere agevolmente visibili, cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi costruiti e che forniscano una adeguata informazione sull'esistenza degli accorgimenti previsti per l'accessibilita' di persone ad impedite o ridotte capacita' motorie; in tale caso i cartelli indicatori devono riportare anche il simbolo internazionale di accessibilita' di cui all' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 .
I numeri civici, le targhe e i contrassegni di altro tipo devono essere facilmente leggibili.
Negli edifici aperti al pubblico deve essere predisposta una adeguata segnaletica che indichi le attivita' principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle.
Per i non vedenti e' opportuno predisporre apparecchi fonici per dette indicazioni, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille. Per facilitarne l'orientamento e' necessario prevedere punti di riferimento ben riconoscibili in quantita' sufficiente ed in posizione adeguata.
In generale, ogni situazione di pericolo dev'essere resa immediatamente avvertibile anche tramite accorgimenti e mezzi riferibili sia alle percezioni acustiche che a quelle visive.
4.4 Strutture sociali
Nelle strutture destinate ad attivita' sociali come quelle scolastiche, sanitarie, assistenziali, culturali e sportive, devono essere rispettate quelle prescrizioni di cui ai punti 4.1, 4.2 e 4.3, atte a garantire il requisito di accessibilita'. Limitatamente ai servizi igienici, il requisito si intende soddisfatto se almeno un servizio igienico per ogni livello utile dell'edificio e' accessibile alle persone su sedia a ruote. Qualora nell'edificio, per le dimensioni e per il tipo di afflusso e utilizzo, debbano essere previsti piu' nuclei di servizi igienici, anche quelli accessibili alle persone su sedia a ruote devono essere incrementati in proporzione.
4.5 Edifici sedi di aziende o imprese soggette al collocamento obbligatorio
Negli edifici sedi di aziende o imprese soggete al collocamento obbligatorio, il requisito dell'accessibilita' si considera soddisfatto se sono accessibili tutti i settori produttivi, gli uffici amministrativi e almeno un servizio igienico per ogni nucleo di servizi igienici previsto. Deve essere sempre garantita la fruibilita' delle mense, degli spogliatoi, dei luoghi ricreativi e di tutti i servizi di pertinenza.
4.6 Raccordi con la normativa antincendio
Qualsiasi soluzione progettuale per garantire l'accessibilita' o la visitabilita' deve comunque prevedere una adeguata distribuzione degli ambienti e specifici accorgimenti tecnici per contenere i rischi di incendio anche nei confronti di persone con ridotta o impedita capacita' motoria o sensoriale.
A tal fine dovra' essere preferita, ove tecnicamente possibile e nel rispetto delle vigenti normative, la suddivisione dell'insieme edilizio in "compartimenti antincendio" piuttosto che l'individuazione di "sistemi di via d'uscita" costituiti da scale di sicurezza non utilizzabili dalle persone con ridotta o impedita capacita' motoria.
La suddivisione in compartimenti, che costituiscono "luogo sicuro statico" cosi' come definito dal decreto ministeriale 30 novembre 1983, recante "termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzioni incendi" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983 deve essere effettuata in modo da prevedere ambienti protetti opportunamente distribuiti ed in numero adeguato, resistenti al fuoco e facilmente raggiungibili in modo autonomo da parte delle persone disabili, ove attendere i soccorsi.
Art. 5.
Criteri di progettazione per la visitabilita'
5.1 Residenza
Nelle unita' immobiliari visitabili di edilizia residenziale, di cui all'art. 3, deve essere consentito l'accesso, da parte di persona su sedia a ruote, alla zona di soggiorno o di pranzo, ad un servizio igienico e ai relativi percorsi di collegamento.
A tal fine si deve assicurare la rispondenza ai criteri di progettazione di cui ai punti 4.1.1, 4.1.6, 4.1.9, 4.2 e alle relative specifiche dimensionali e/o soluzioni tecniche.
In particolare per i percorsi orizzontali si vedano anche le soluzioni tecniche di cui al punto 9.1.1.
5.2 Sale e luoghi di riunioni, spettacoli e ristorazione Nelle sale e nei luoghi per riunioni e spettacoli, almeno una zona deve essere agevolmente raggiungibile, anche dalle persone con ridotta o impedita capacita' motoria, mediante un percorso continuo in piano o raccordato con rampe, ovvero mediante ascensore o altri mezzi di sollevamento.
Qualora le attivita' siano soggette alla vigente normativa antincendio, detta zona deve essere prevista in posizione tale che, nel caso di emergenza, possa essere agevolmente raggiunta una via di esodo accessibile o un "luogo sicuro statico".
In particolare, la sala per riunione, spettacolo e ristorazione deve inoltre:
essere dotata di posti riservati per persone con ridotta capacita' motoria, in numero pari ad almeno due posti per ogni quattrocento o frazione di quattrocento posti, con un minimo di due;
essere dotata, nella stessa percentuale, di spazi liberi riservati per le persone su sedia a ruote, predisposti su pavimento orizzontale, con dimensioni tali da garantire la manovra e lo stazionamento di una sedia a ruote;
essere consentita l'accessibilita' ad almeno un servizio igienico e, ove previsti, al palco, al palcoscenico ed almeno ad un camerino spogliatoio con relativo servizio igienico.
Nelle sale per la ristorazione, almeno una zona della sala deve essere raggiungibile mediante un percorso continuo e raccordato con rampe, dalle persone con ridotta o impedita capacita' motoria e deve inoltre essere dotata di almeno uno spazio libero per persone su sedia a ruote.
Questo spazio deve essere predisposto su pavimento orizzontale e di dimensione tale da garantire la manovra e lo stazionamento di una sedia a ruote;
deve essere consentita l'accessibilita' ad almeno un servizio igienico.
Per consentire la visitabilita' nelle sale e nei luoghi per riunioni, spettacoli e ristorazione si devono rispettare quelle prescrizioni di cui ai punti 4.1, 4.2 e 4.3, che sono atte a garantire il soddisfacimento dei suddetti requisiti specifici.
5.3 Strutture ricettive
Ogni struttura ricettiva (alberghi, pensioni, villaggi turistici, campeggi, etc.) deve avere tutte le parti e servizi comuni ed un determinato numero di stanze accessibili anche a persone con ridotta o impedita capacita' motoria. Tali stanze devono avere arredi, servizi, percorsi e spazi di manovra che consentano l'uso agevole anche da parte di persone su sedia a ruote.
Qualora le stanze non dispongano dei servizi igienici, deve essere accessibile sullo stesso piano, nelle vicinanze della stanza, almeno un servizio igienico.
Il numero di stanze accessibili in ogni struttura ricettiva deve essere di almeno due fino a 40 o frazione di 40, aumentato di altre due ogni 40 stanze o frazione di 40 in piu'.
In tutte le stanze e' opportuno prevedere un apparecchio per la segnalazione, sonora e luminosa, di allarme.
La ubicazione delle stanze accessibili deve essere preferibilmente nei piani bassi dell'immobile e comunque nelle vicinanze di un "luogo sicuro statico" o di una via di esodo accessibile.
Per i villaggi turistici e campeggi, oltre ai servizi ed alle attrezzature comuni, devono essere accessibili almeno il 5% delle superfici destinate alle unita' di soggiorno temporaneo con un minimo assoluto di due unita'.
Per consentire la visitabilita' nelle strutture ricettive si devono rispettare le prescrizioni di cui ai punti 4.1, 4.2 e 4.3, atte a garantire il soddisfacimento dei suddetti requisiti specifici.
5.5 Luoghi per il culto
I luoghi per il culto devono avere almeno una zona della sala per le funzioni religiose in piano, raggiungibile mediante un percorso continuo e raccordato tramite rampe.
A tal fine si devono rispettare le prescrizioni di cui ai punti 4.1, 4.2 e 4.3, atte a garantire il soddisfacimento di tale requisito specifico.
5.5 Altri luoghi aperti al pubblico
Negli altri luoghi aperti al pubblico deve essere garantita l'accessibilita' agli spazi di relazione.
A tale fine si devono rispettare le prescrizioni di cui ai punti 4.1, 4.2 e 4.3, atte a garantire il soddisfacimento di tale requisito.
Questi locali, quando superano i 250 mq di superficie utile devono prevedere almeno un servizio igienico accessibile.
5.6 Arredi fissi
Per assicurare la visitabilita' gli arredi fissi non devono costituire ostacolo o impedimento per lo svolgimento di attivita' anche da parte di persone con ridotte o impedite capacita' motorie.
A riguardo valgono le prescrizioni di cui al precedente punto 4.1.4.
5.7 Visitabilita' condizionata
Negli edifici, unita' immobiliari o ambientali aperti al pubblico esistenti, che non vengano sottoposti a ristrutturazione e che non siano in tutto o in parte rispondenti ai criteri per l'accessibilita' contenuti nel presente decreto, ma nei quali esista la possibilita' di fruizione mediante personale di aiuto anche per le persone a ridotta o impedita capacita' motoria, deve essere posto in prossimita' dell'ingresso un apposito pulsante di chiamata al quale deve essere affiancato il simbolo internazionale di accessibilita' di cui all' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1978 .
Art. 6.
Criteri di progettazione per la adattabilita'
6.1 Interventi di nuova edificazione
Gli edifici di nuova edificazione e le loro parti si considerano adattabili quando, tramite l'esecuzione differita nel tempo di lavori che non modificano ne' la struttura portante, ne' la rete degli impianti comuni, possono essere resi idonei, a costi contenuti, alle necessita' delle persone con ridotta o impedita capacita' motoria, garantendo il soddisfacimento dei requisiti previsti dalle norme relative alla accessibilita'.
La progettazione deve garantire l'obiettivo che precede con una particolare considerazione sia del posizionamento e dimensionamento dei servizi ed ambienti limitrofi, dei disimpegni e delle porte sia della futura eventuale dotazione dei sistemi di sollevamento.
A tale proposito quando all'interno di unita' immobiliari a piu' livelli, per particolari conformazioni della scala non e' possibile ipotizzare l'inserimento di un servoscala con piattaforma, deve essere previsto uno spazio idoneo per l'inserimento di una piattaforma elevatrice.
6.2 Interventi di ristrutturazione
Negli interventi di ristrutturazione si deve garantire il soddisfacimento di requisiti analoghi a quelli descritti per la nuova edificazione, fermo restando il rispetto della normativa vigente a tutela dei beni ambientali, artistici, archeologici, storici e culturali.
L'installazione dell'ascensore all'interno del vano scala non deve compromettere la fruibilita' delle rampe e dei ripiani orizzontali, soprattutto in relazione alla necessita' di garantire un adeguato deflusso in caso di evacuazione in situazione di emergenza.
Capo III
COGENZA DELLE PRESCRIZIONI
Art. 7.
7.1 Le specificazioni contenute nel capo IV art. 8 hanno valore prescrittivo, le soluzioni tecniche contenute all'art. 9, anche se non basate su tali specificazioni, sono ritenute rispondenti ai criteri di progettazione e quindi accettabili in quanto sopperiscono alle riduzioni dimensionali con particolari soluzioni spaziali o tecnologiche.
7.2 Tuttavia in sede di progetto possono essere proposte soluzioni alternative alle specificazioni e alle soluzioni tecniche, purche' rispondano alle esigenze sottintese dai criteri di progettazione. In questo caso, la dichiarazione di cui all' art. 1, comma 4, della legge n. 13 del 9 gennaio 1989 deve essere accompagnata da una relazione, corredata dai grafici necessari, con la quale viene illustrata l'alternativa proposta e l'equivalente o migliore qualita' degli esiti ottenibili.
7.3 La conformita' del progetto alle prescrizioni dettate dal presente decreto, e l'idoneita' delle eventuali soluzioni alternative alle specificazioni e alle soluzioni tecniche di cui sopra sono certificate dal professionista abilitato ai sensi dell'art. 1 della legge. Il rilascio dell'autorizzazione o della concessione edilizia e' subordinato alla verifica di tale conformita' compiuta dall'ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal comune competente ad adottare tali atti.
L'eventuale dichiarazione di non conformita' del progetto o il mancato accoglimento di eventuali soluzioni tecniche alternative devono essere motivati.
7.4 Le prescrizioni del presente decreto sono derogabili solo per gli edifici o loro parti che, nel rispetto di normative tecniche specifiche, non possono essere realizzati senza barriere architettoniche, ovvero per singoli locali tecnici il cui accesso e' riservato ai soli addetti specializzati.
7.5 Negli interventi di ristrutturazione, fermo restando il rispetto dell'art. 1, comma 3, della legge, sono ammesse deroghe alle norme del presente decreto in caso di dimostrata impossibilita' tecnica connessa agli elementi strutturali ed impiantistici.
Le suddette deroghe sono concesse dal Sindaco in sede di provvedimento autorizzativo previo parere favorevole dell'ufficio tecnico o del tecnico incaricato dal comune per l'istruttoria dei progetti.
Capo IV
SPECIFICHE E SOLUZIONI TECNICHE
Art. 8.
Specifiche funzionali e dimensionali
8.0 Generalita'
8.0.1 Modalita' di misura
Altezza parapetto:
Distanza misurata in verticale dal lembo superiore dell'elemento che limita l'affaccio (copertina, traversa inferiore infisso, eventuale corrimano o ringhierino) al piano di calpestio.
Altezza corrimano:
Distanza misurata in verticale dal lembo superiore dei corrimano al piano di calpestio.
Altezza parapetto o corrimano scale:
Distanza dal lembo superiore del parapetto o corrimano al piano di calpestio di un qualunque gradino, misurata in verticale in corrispondenza della parte anteriore del gradino stesso.
Lunghezza di una rampa:
Distanza misurata in orizzontale tra due zone in piano dislivellate e raccordate dalla rampa.
Luce netta porta o porta-finestra:
Larghezza di passaggio al netto dell'ingombro dell'anta mobile in posizione di massima apertura se scorrevole, in posizione di apertura a 90 se incernierata (larghezza utile di passaggio).
Altezza maniglia:
Distanza misurata in verticale dall'asse di rotazione della manopola, ovvero del lembo superiore del pomello, al piano di calpestio.
Altezze apparecchi di comando, interruttori, prese, pulsanti:
Distanza misurata in verticale dall'asse del dispositivo di comando al piano di calpestio.
Altezza citofono:
Distanza misurata in verticale dall'asse dell'elemento grigliato microfonico, ovvero dal lembo superiore della cornetta mobile, al piano di calpestio.
Altezza telefono a parete e cassetta per lettere:
Distanza misurata in verticale sino al piano di calpestio dell'elemento da raggiungere, per consentirne l'utilizzo, posto piu' in alto.
8.0.2 Spazi di manovra con sedia a ruote
Gli spazi di manovra, atti a consentire determinati spostamenti alla persona su sedia a ruote, sono i seguenti:
Parte di provvedimento in formato grafico
Nei casi di adeguamento e per consentire la visitabilita' degli alloggi, ove non sia possibile rispettare i dimensionamenti di cui sopra, sono ammissibili i seguenti spazi minimi di (manovra combinata):
Parte di provvedimento in formato grafico
8.1 Unita' ambientali e loro componenti 8.1.1 Porte La luce netta della porta di accesso di ogni edificio e di ogni unita' immobiliare deve essere di almeno 80 cm. La luce netta delle altre porte deve essere di almeno 75 cm.
Gli spazi antistanti e retrostanti la porta devono essere dimensionati nel rispetto dei minimi previsti negli schemi grafici di seguito riportati.
Parte di provvedimento in formato grafico
L'altezza delle maniglie deve essere compresa tra 85 e 95 cm (consigliata 90 cm). Devono inoltre, essere preferite soluzioni per le quali le singole ante delle porte non abbiano larghezza superiore ai 120 cm, e gli eventuali vetri siano collocati ad una altezza di almeno 40 cm dal piano del pavimento. L'anta mobile deve poter essere usata esercitando una pressione non superiore a 8 kg. Spazi antistanti e retrostanti la porta (segue 8.1.1 - Porte)
Parte di provvedimento in formato grafico
8.1.2 Pavimenti
Qualora i pavimenti presentino un dislivello, questo non deve superare i 2,5 cm. Ove siano prescritte pavimentazioni antisdrucciolevoli, valgono le prescrizioni di cui al successivo punto 8.2.2.
8.1.3 Infissi esterni
L'altezza delle maniglie o dispositivo di comando deve essere compresa tra cm 100 e 130; consigliata 115 cm. Per consentire alla persona seduta la visuale anche all'esterno, devono essere preferite soluzioni per le quali la parte opaca del parapetto, se presente, non superi i 60 cm di altezza dal calpestio, con l'avvertenza, pero', per ragioni di sicurezza, che l'intero parapetto sia complessivamente alto almeno 100 cm e inattraversabile da una sfera di 10 cm di diametro. Nelle finestre lo spigolo vivo della traversa inferiore dell'anta apribile deve essere opportunamente sagomato o protetto per non causare infortuni. Le ante mobili degli infissi esterni devono poter essere usate esercitando una pressione non superiore a kg 8.
8.1.4 Arredi fissi
Negli edifici residenziali le cassette per la posta non devono essere collocate ad una altezza superiore ai 140 cm.
Nei luoghi aperti al pubblico, nei quali il contatto con il pubblico avviene mediante tavoli o scrivanie, deve essere previsto un adeguato spazio libero, eventualmente in ambiente separato, per poter svolgersi una ordinata attesa, nel quale inoltre possano disporsi un congruo numero di posti a sedere (preferibilmente sedie separate). La distanza libera anteriormente ad ogni tavolo deve essere di almeno 1,50 m, e lateralmente di almeno 1,20 m al fine di consentire un agevole passaggio fra i tavoli e le scrivanie. Nei luoghi aperti al pubblico nei quali il contatto con il pubblico avviene mediante sportelli su bancone continuo o su parete, deve essere consentita un'attesa sopportabile dalla generalita' del pubblico, al fine di evitare l'insorgere di situazioni patologiche di nervosismo e di stanchezza. In tali luoghi deve pertanto essere previsto un adeguato spazio libero, eventualmente in ambiente separato, dove possa svolgersi una ordinata attesa, nel quale inoltre possono disporsi un congruo numero di posti a sedere (preferibilmente sedie separate).
Quando, in funzione di particolari affluenze di pubblico, e' necessario prevedere transenne guida-persone, queste devono essere di lunghezza pari a quella della coda di persone che viene considerata la media delle grandi affluenze, e di larghezza utile minima di 0,70 m. La transenna che separa il percorso di avvicinamento allo sportello da quello di uscita deve essere interrotta ad una distanza di 1,20 m dal limite di ingombro del bancone continuo o del piano di lavoro dello sportello a parete. In ogni caso le transenne guida-persone non devono avere una lunghezza superiore a 4,00 m. Le transenne guida-persone devono essere rigidamente fissate al pavimento ed avere una altezza al livello del corrimano di 0,90 m. Almeno uno sportello deve avere il piano di utilizzo per il pubblico posto ad altezza pari a 0,90 m dal calpestio della zona riservata al pubblico. Nei luoghi aperti al pubblico nei quali il contatto con il pubblico avviene mediante bancone continuo, almeno una parte di questo deve avere un piano di utilizzo al pubblico posto ad un'altezza pari a 0,90 m dal calpestio. Apparecchiature automatiche di qualsiasi genere ad uso del pubblico, poste all'interno o all'esterno di unita' immobiliari aperte al pubblico, devono, per posizione, altezza e comandi, poter essere utilizzate da persona su sedia a ruote. A tal fine valgono le indicazioni di cui allo schema del punto 8.1.5 per quanto applicabili. 8.l.5 Terminali degli impianti
Gli apparecchi elettrici, i quadri generali, le valvole e i rubinetti di arresto delle varie utenze, i regolatori di impianti di riscaldamento e di condizionamento, i campanelli di allarme, il citofono, devono essere posti ad una altezza compresa tra i 40 e i 140 cm. Schema delle altezze consigliate per la collocazione di quadri interruttori e prese
Parte di provvedimento in formato grafico
8.1.6 Servizi igienici
Per garantire la manovra e l'uso degli apparecchi anche alle persone con impedita capacita' motoria, devono deve essere previsto, in rapporto agli spazi di manovra di cui al punto 8.0.2, l'accostamento laterale alla tazza w.c., bidet, vasca, doccia, lavatrice e l'accostamento frontale al lavabo. A tal fine devono essere rispettati i seguenti minimi dimensionali: lo spazio necessario all'accostamento e al trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla tazza w.c. e al bidet, ove previsto, deve essere minimo 100 cm misurati dall'asse dell'apparecchio sanitario; lo spazio necessario all'accostamento laterale della sedia a ruote alla vasca deve essere minimo di 140 cm lungo la vasca con profondita' minima di 80 cm; lo spazio necessario all'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo deve essere minimo di 80 cm misurati dal bordo anteriore del lavabo. Relativamente alle caratteristiche degli apparecchi sanitari inoltre: i lavabi devono avere il piano superiore posto a cm 80 dal calpestio ed essere sempre senza colonna con sifone preferibilmente del tipo accostato o incassato a parete; i w.c. e i bidet preferibilmente sono di tipo sospeso, in particolare l'asse della tazza w.c. o del bidet deve essere posto ad una distanza minima di cm 40 dalla parete laterale, il bordo anteriore a cm 75-80 dalla parete posteriore e il piano superiore a cm 45-50 dal calpestio. Qualora l'asse della tazza - w.c. o bidet sia distanti piu' di 40 cm dalla parete, si deve prevedere, a cm 40 dall'asse dell'apparecchio sanitario un maniglione o corrimano per consentire il trasferimento; la doccia deve essere a pavimento, dotata di sedile ribaltabile e doccia a telefono. Negli alloggi accessibili di edilizia residenziale sovvenzionata di cui al capo II art. 3 deve inoltre essere prevista l'attrezzabilita' con maniglioni e corrimano orizzontali e/o verticali in vicinanza degli apparecchi; il tipo e le caratteristiche dei maniglioni o corrimano devono essere conformi alle specifiche esigenze riscontrabili successivamente all'atto dell'assegnazione dell'alloggio e posti in opera in tale occasione. Nei servizi igienici dei locali aperti al pubblico e' necessario prevedere e installare il corrimano in prossimita' della tazza w.c., posto ad altezza di cm 80 dal calpestio, e di diametro cm 3-4; se fissato a parete deve essere posto a cm 5 dalla stessa. Nei casi di adeguamento e' consentita la eliminazione del bidet e la sostituzione della vasca con una doccia a pavimento al fine di ottenere anche senza modifiche sostanziali del locale, uno spazio laterale di accostamento alla tazza w.c. e di definire sufficienti spazi di manovra. Negli alloggi di edilizia residenziale nei quali e' previsto il requisito della visitabilita', il servizio igienico si intende accessibile se e' consentito almeno il raggiungimento di una tazza w.c. e di un lavabo, da parte di persona su sedia a ruote. Per raggiungimento dell'apparecchio sanitario si intende la possibilita' di arrivare sino alla diretta prossimita' di esso, anche senza l'accostamento laterale per la tazza w.c. e frontale per il lavabo.
8.1.7 Cucine
Per garantire la manovra e l'uso agevole del lavello e dell'apparecchio di cottura, questi devono essere previsti con sottostante spazio libero per un'altezza minima di cm 70 dal calpestio. In spazi limitati sono da preferirsi porte scorrevoli o a libro.
8.1.8 Balconi e terrazze
Il parapetto deve avere una altezza minima di 100 cm ed essere inattraversabile da una sfera di 10 cm di diametro.
Per permettere il cambiamento di direzione, balconi e terrazze dovranno avere almeno uno spazio entro il quale sia inscrivibile una circonferenza di diametro 140 cm.
8.1.9 Percorsi orizzontali e corridoi
I corridoi o i percorsi devono avere una larghezza minima di 100 cm, ed avere allargamenti atti a consentire l'inversione di marcia da parte di persona su sedia a ruote (vedi punto 8.0.2. - Spazi di manovra). Questi allargamenti devono di preferenza essere posti nelle parti terminali dei corridoi e previsti comunque ogni 10 m di sviluppo lineare degli stessi. Per le parti di corridoio o disimpegni sulle quali si aprono porte devono essere adottate le soluzioni tecniche di cui al punto 9.1.1, nel rispetto anche dei sensi di apertura delle porte e degli spazi liberi necessari per il passaggio di cui al punto 8.1.1; le dimensioni ivi previste devono considerarsi come minimi accettabili.
8.1.10 Scale
Le rampe di scale che costituiscono parte comune o siano di uso pubblico devono avere una larghezza minima di 1,20 m, avere una pendenza limitata e costante per l'intero sviluppo della scala. I gradini devono essere caratterizzati da un corretto rapporto tra alzata e pedata (pedata minimo 30 cm): la somma tra il doppio dell'alzata e la pedata deve essere compresa tra 62/64 cm. Il profilo del gradino deve presentare preferibilmente un disegno continuo a spigoli arrotondati, con sottogrado inclinato rispetto al grado, e formante con esso un angolo di circa 75-80. In caso di disegno discontinuo, l'aggetto del grado rispetto al sottogrado deve essere compreso fra un minimo di 2 cm e un massimo di 2,5 cm. Un segnale al pavimento (fascia di materiale diverso o comunque percepibile anche da parte dei non vedenti), situato almeno a 30 cm dal primo e dall'ultimo scalino, deve indicare l'inizio e la fine della rampa. Il parapetto che costituisce la difesa verso il vuoto deve avere un'altezza minima di 1,00 m ed essere inattraversabile da una sfera di diametro di cm l0. In corrispondenza delle interruzioni del corrimano, questo deve essere prolungato di 30 cm oltre il primo e l'ultimo gradino. Il corrimano deve essere posto ad una altezza compresa tra 0,90/1 metro. Nel caso in cui e' opportuno prevedere un secondo corrimano, questo deve essere posto ad una altezza di 0,75 m. Il corrimano su parapetto o parete piena deve essere distante da essi almeno 4 cm. Le rampe di scale che non costituiscono parte comune o non sono di uso pubblico devono avere una larghezza minima di 0,80 m. In tal caso devono comunque essere rispettati il gia' citato rapporto tra alzata e pedata (in questo caso minimo 25 cm), e la altezza minima del parapetto.
8.1.11 Rampe
Non viene considerato accessibile il superamento di un dislivello superiore a 3,20 m ottenuto esclusivamente mediante rampe inclinate poste in successione. La larghezza minima di una rampa deve essere: di 0,90 m per consentire il transito di una persona su sedia a ruote; di 1,50 m per consentire l'incrocio di due persone. Ogni 10 metri di lunghezza ed in presenza di interruzioni mediante porte, la rampa deve prevedere un ripiano orizzontale di dimensioni minime pari a 1,50 times 1,50 m, ovvero 1,40 times 1,70 m in senso trasversale e 1,70 m in senso longitudinale al verso di marcia oltre l'ingombro di apertura di eventuali porte. Qualora al lato della rampa sia presente un parapetto non pieno, la rampa deve avere un cordolo di almeno 10 cm di altezza. La pendenza delle rampe non deve superare l'8%. Sono ammesse pendenze superiori, nei casi di adeguamento, rapportate allo sviluppo lineare effettivo della rampa. In tale caso il rapporto tra la pendenza e la lunghezza deve essere comunque di valore inferiore rispetto a quelli individuati dalla linea di interpolazione del seguente grafico.
Parte di provvedimento in formato grafico
8.1.12 Ascensore a) Negli edifici di nuova edificazione, non residenziali, l'ascensore deve avere le seguenti caratteristiche: cabina di dimensioni minime di 1,40 m di profondita' e 1,10 m di larghezza; porta con luce netta minima di 0,80 m, posta sul lato corto; piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della cabina di 1,50 times 1,50 m. b) Negli edifici di nuova edificazione residenziali l'ascensore deve avere le seguenti caratteristiche: cabina di dimensioni minime di 1,30 m di profondita' e 0,95 m di larghezza; porta con luce netta minima di 0,80 m posta sul lato corto; piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della cabina di 1,50 x 1,50 m. c) L'ascensore in caso di adeguamento di edifici preesistenti, ove non sia possibile l'installazione di cabine di dimensioni superiori, puo' avere le seguenti caratteristiche: cabina di dimensioni minime di 1,20 m di profondita' e 0,80 m di larghezza; porta con luce netta minima di 0,75 m posta sul lato corto; piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della cabina di 1,40 times 1,40 m. Le porte di cabina e di piano devono essere del tipo a scorrimento automatico. Nel caso di adeguamento la porta di piano puo' essere del tipo ad anta incernierata purche' dotata di sistema per l'apertura automatica. In tutti i casi le porte devono rimanere aperte per almeno 8 secondi e il tempo di chiusura non deve essere inferiore a 4 sec. L'arresto ai piani deve avvenire con autolivellamento con tolleranza massima + o - 2 cm. Lo stazionamento della cabina ai piani di fermata deve avvenire con porte chiuse. La bottoniera di comando interna ed esterna deve avere i bottoni ad una altezza massima compresa tra 1,10 e 1,40 m per ascensori del tipo a), b) e c) la bottoniera interna deve essere posta su una parete laterale ad almeno cm 35 dalla porta della cabina.
Nell'interno della cabina, oltre il campanello di allarme, deve essere posto un citofono ad altezza compresa tra i 1,10 m e 1,30 m e una luce d'emergenza con autonomia minima di h 3. I pulsanti di comando devono prevedere la numerazione in rilievo e le scritte con traduzione in Braille: in adiacenza alla bottoniera esterna deve essere posta una placca di riconoscimento di piano in caratteri Braille. Si deve prevedere la segnalazione sonora dell'arrivo al piano e, ove possibile, l'installazione di un sedile ribaltabile con ritorno automatico.
8.1.13 Servoscala e piattaforme elevatrici
Servoscala: per servoscala si intende un'apparecchiatura costituita da un mezzo di carico opportunamente attrezzato per il trasporto di persone con ridotta o impedita capacita' motoria, marciante lungo il lato di una scala o di un piano inclinato e che si sposta, azionato da un motore elettrico, nei due sensi di marcia vincolato a guida/e. I servoscala si distinguono nelle seguenti categorie: a) pedana servoscala: per il trasporto di persona in piedi; b) sedile servoscala: per il trasporto di persona seduta; c) pedana servoscala a sedile ribaltabile: per il trasporto di persona in piedi o seduta; d) piattaforma servoscala a piattaforma ribaltabile: per il trasporto di persona su sedia a ruote; e) piattaforma servoscala a piattaforma e sedile ribaltabile: per il trasporto di persona su sedia a ruote o persona seduta. I servoscala sono consentiti in via alternativa ad ascensori e preferibilmente, per superare differenze di quota non superiori a mt. 4. Nei luoghi aperti al pubblico e di norma nelle parti comuni di un edificio, i servoscala devono consentire il superamento del dislivello anche a persona su sedia a ruote: in tale caso, allorquando la libera visuale tra persona su piattaforma e persona posta lungo il percorso dell'apparecchiatura sia inferiore a mt. 2 e' necessario che l'intero spazio interessato dalla piattaforma in movimento sia protetto e delimitato da idoneo parapetto e quindi l'apparecchiatura marci in sede propria con cancelletti automatici alle estremita' della corsa. In alternativa alla marcia in sede propria e' consentita marcia con accompagnatore lungo tutto il percorso con comandi equivalenti ad uso dello stesso, ovvero che opportune segnalazioni acustiche e visive segnalino l'apparecchiatura in movimento. In ogni caso i servoscala devono avere le seguenti caratteristiche:
Dimensioni: per categoria a) pedana non inferiore a cm. 35 times 35; per categoria b) e c) sedile non inferiore a cm. 35 times 40, posto a cm. 40-50 da sottostante predellino per appoggio piedi di dimensioni non inferiori a cm. 30 times 20; per categoria d) ed e) piattaforma (escluse costole mobili) non inferiori a cm. 70 times 75 in luoghi aperti al pubblico. Portata: per le categorie a), b) e c) non inferiore a kg 100 e non superiore a kg 200; per le categorie d), e) non inferiore a kg 150 in luoghi aperti al pubblico e 130 negli altri casi. Velocita': massima velocita' riferita a percorso rettilineo 10 cm/sec.
Comandi: sia sul servoscala che al piano devono essere previsti comandi per salita-discesa e chiamata-rimando posti ad un'altezza compresa tra cm 70 e cm 110. E' consigliabile prevedere anche un collegamento per comandi volanti ad uso di un accompagnatore lungo il percorso.
Ancoraggi: gli ancoraggi delle guide e loro giunti devono sopportare il carico mobile moltiplicato per 1,5. Sicurezze elettriche: tensione massima di alimentazione V 220 monofase (preferibimente V 24 cc.); tensione del circuito ausilario: V 24; interruttore differenziale ad alta sensibilita' (30 mA); isolamenti in genere a norma CEI; messa a terra di tutte le masse metalliche; negli interventi di ristrutturazione e' ammessa, in alternativa, l'adozione di doppi isolamenti. Sicurezze dei comandi: devono essere del tipo "uomo presente" e protetti contro l'azionamento accidentale in modo meccanico oppure attraverso una determinata sequenza di comandi elettrici; devono essere integrati da interruttore a chiave estraibile e consentire la possibilita' di fermare l'apparecchiatura in movimento da tutti i posti di comando; i pulsanti di chiamata e rimando ai piani devono essere installati quando dalla posizione di comando sia possibile il controllo visivo di tutto il percorso del servo scala ovvero quando la marcia del servoscala avvenga in posizione di chiusura a piattaforma ribaltata. Sicurezze meccaniche: devono essere garantite le seguenti caratteristiche: a) coefficiente di sicurezza minimo: K=2 per parti meccaniche in genere ed in particolare: per traino a fune (sempre due indipendenti) K=6 cad.; per traino a catena (due indipendenti K=6 cad. ovvero una K=l0); per traino pignone cremagliera o simili K=2; per traino ad aderenza K=2. b) limitatore di velocita' con paracadute che entri in funzione prima che la velocita' del mezzo mobile superi di 1,5 volte quella massima ed essere tale da comandare l'arresto del motore principale consentendo l'arresto del mezzo mobile entro uno spazio di cm 5 misurato in verticale dal punto corrispondente all'entrata in funzione del limitatore; c) freno mediante dispositivi in grado di fermare il mezzo mobile in meno di cm. 8 misurati lungo la guida, dal momento della attivazione. Sicurezza anticaduta: per i servoscala di tipo a), b) e c) si devono prevedere barre o braccioli di protezione (almeno uno posto verso il basso) mentre per quelli di tipo d) ed e) oltre alle barre di cui sopra si devono prevedere bandelle o scivoli ribaltabili di contenimento sui lati della piattaforma perpendicolare al moto. Le barre, le bandelle, gli scivoli ed i braccioli durante il moto devono essere in posizione di contenimento della persona e/o della sedia a ruote. Nei servoscala di categoria d) ed e) l'accesso o l'uscita dalla piattaforma posta nella posizione piu' alta raggiungibile deve avvenire con un solo scivolo abbassato. Lo scivolo che consente l'accesso o l'uscita dalla piattaforma scarica o a pieno carico deve raccordare la stessa al calpestio mediante una pendenza non superiore al 15%. Sicurezza di percorso: lungo tutto il percorso di un servoscala lo spazio interessato dall'apparecchiatura in movimento e quello interessato dalla persona utilizzatrice, deve essere libero da qualsiasi ostacolo fisso o mobile quali porte, finestre, sportelli, intradosso solai sovrastanti ecc.Nei casi ove non sia prevista la marcia in sede propria del servoscala, dovranno essere previste le seguenti sicurezze: sistema antincesoiamento nel moto verso l'alto da prevedere sul bordo superiore del corpo macchina e della piattaforma; sistema antischiacciamento nel moto verso il basso interessante tutta la parte al di sotto del piano della pedana o piattaforma e del corpo macchina; sistema antiurto nel moto verso il basso da prevedere in corrispondenza del bordo inferiore del corpo macchina e della piattaforma.
Piattaforme elevatrici: Le piattaforme elevatrici per superare dislivelli, di norma, non superiori a ml 4, con velocita' non superiore a 0,1 m/s, devono rispettare, per quanto compatibili, le prescrizioni tecniche specificate per i servoscala. Le piattaforme ed il relativo vano corsa devono avere opportuna protezione ed i due accessi muniti di cancelletto. La protezione del vano corsa ed il cancelletto del livello inferiore devono avere altezza tale da non consentire il raggiungimento dello spazio sottostante la piattaforma, in nessuna posizione della stessa. La portata utile minima deve essere di kg 130. Il vano corsa deve avere dimensioni minime pari a m 0,80 times 1,20. Se le piattaforme sono installate all'esterno gli impianti devono risultare protetti dagli agenti atmosferici.
8.1.14 Autorimesse
Le autorimesse singole e collettive, ad eccezione di quelle degli edifici residenziali per i quali non e' obbligatorio l'uso dell'ascensore e fatte salve le prescrizioni antincendio, devono essere servite da ascensori o altri mezzi di sollevamento, che arrivino alla stessa quota di stazionamento delle auto, ovvero essere raccordate alla quota di arrivo del mezzo di sollevamento, mediante rampe di modesto sviluppo lineare ed aventi pendenza massima pari all'8%. Negli edifici aperti al pubblico devono essere previsti, nella misura minima di 1 ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a m 3,20, da riservarsi gratuitamente agli eventuali veicoli al servizio di persone disabili. Nella quota parte di alloggi di edilizia residenziale pubblica immediatamente accessibili di cui al precedente art. 3 devono essere previsti posti auto con le caratteristiche di cui sopra in numero pari agli alloggi accessibili. Detti posti auto opportunamente segnalati sono ubicati in prossimita' del mezzo di sollevamento ed in posizione tale da cui sia possibile in caso di emergenza raggiungere in breve tempo un "luogo sicuro statico", o una via di esodo accessibile. Le rampe carrabili e/o pedonali devono essere dotate di corrimano.
8.2. Spazi esterni
8.2.1 Percorsi Il percorso pedonale deve avere una larghezza minima di 90 cm ed avere, per consentire l'inversione di marcia da parte di persona su sedia a ruote, allargamenti del percorso, da realizzare almeno in piano, ogni 10 m di sviluppo lineare (per le dimensioni vedi punto 8.0.2 spazi di manovra). Qualsiasi cambio di direzione rispetto al percorso rettilineo deve avvenire in piano; ove sia indispensabile effettuare svolte ortogonali al verso di marcia, la zona interessata alla svolta, per almeno 1.70 m su ciascun lato a partire dal vertice piu' esterno, deve risultare in piano e priva di qualsiasi interruzione. Ove sia necessario prevedere un ciglio, questo deve essere sopraelevato di 10 cm dal calpestio, essere differenziato per materiale e colore dalla pavimentazione del percorso, non essere a spigoli vivi ed essere interrotto, almeno ogni 10 m da varchi che consentano l'accesso alle zone adiacenti non pavimentate .
La pendenza longitudinale non deve superare di norma il 5%; ove cio' non sia possibile, sono ammesse pendenze superiori, purche' realizzate in conformita' a quanto previsto al punto 8.1.11. Per pendenze del 5% e' necessario prevedere un ripiano orizzontale di sosta, di profondita' almeno 1,50 m, ogni 15 m di lunghezza del percorso; per pendenze superiori tale lunghezza deve proporzionalmente ridursi fino alla misura di 10 m per una pendenza dell'8%.
La pendenza trasversale massima ammissibile e' dell'1%. In presenza di contropendenze al termine di un percorso inclinato o di un raccordo tra percorso e livello stradale, la somma delle due pendenze rispetto al piano orizzontale deve essere inferiore al 22%. Il dislivello ottimale tra il piano del percorso ed il piano del terreno o delle zone carrabili ad esso adiacenti e' di 2,5 cm. Allorquando il percorso si raccorda con il livello stradale o e' interrotto da un passo carrabile, sono ammesse brevi rampe di pendenza non superiore al 15% per un dislivello massimo di 15 cm. Fino ad un'altezza minima di 2.10 m dal calpestio, non devono esistere ostacoli di nessun genere, quali tabelle segnaletiche o elementi sporgenti dai fabbricati, che possono essere causa di infortunio ad una persona in movimento.
8.2.2 Pavimentazioni Per pavimentazione antisdrucciolevole si intende una pavimentazione realizzata con materiali il cui coefficiente di attrito, misurato secondo il metodo della British Ceramic Research Association Ltd. (B.C.R.A.) Rep. CEC.6/81, sia superiore ai seguenti valori: 0.40 per elemento scivolante cuoio su pavimentazione asciutta; 0.40 per elemento scivolante gomma dura standard su pavimentazione bagnata. I valori di attrito predetto non devono essere modificati dall'apposizione di strati di finitura lucidanti o di protezione che, se previsti, devono essere applicati sui materiali stessi prima della prova. Le ipotesi di condizione della pavimentazione (asciutta o bagnata) debbono essere assunte in base alle condizioni normali del luogo ove sia posta in opera. Gli strati di supporto della pavimentazione devono essere idonei a sopportare nel tempo la pavimentazione ed i sovraccarichi previsti nonche' ad assicurare il bloccaggio duraturo degli elementi costituenti la pavimentazione stessa. Gli elementi costituenti una pavimentazione devono presentare giunture inferiori a 5 mm, stilate con materiali durevoli, essere piani con eventuali risalti di spessore non superiore a mm 2. I grigliati inseriti nella pavimentazione devono essere realizzati con maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro; i grigliati ad elementi paralleli devono comunque essere posti con gli elementi ortogonali al verso di marcia.
8.2.3 Parcheggi Nelle aree di parcheggio devono comunque essere previsti, nella misura minima di 1 ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a m 3,20, e riservati gratuitamente ai veicoli al servizio di persone disabili. Detti posti auto, opportunamente segnalati, sono ubicati in aderenza ai percorsi pedonali e nelle vicinanze dell'accesso dell'edificio o attrezzatura.
Al fine di agevolare la manovra di trasferimento della persona su sedia a ruote in comuni condizioni atmosferiche, detti posti auto riservati sono, preferibilmente, dotati di copertura. Art. 9. Soluzioni tecniche conformi 9.1 Unita' ambientali 9.1.1. Percorsi orizzontali Schemi con luce netta della porta pari a 75 cm. Le soluzioni A1-C1-C3 e C5 sono ammissibili solo in caso di adeguamento.
Art. 9
Soluzioni tecniche conformi
Parte di provvedimento in formato grafico
Capo V
NORME FINALI
Art. 10.
Elaborati tecnici
10.1 Gli elaborati tecnici devono chiaramente evidenziare le soluzioni progettuali e gli accorgimenti tecnici adottati per garantire il soddisfacimento delle prescrizioni di accessibilita', visitabilita' e adattabilita' di cui al presente decreto. In particolare, per quanto concerne l'adattabilita', le soluzioni progettuali e gli accorgimenti tecnici atti a garantire il soddisfacimento devono essere descritti tramite specifici elaborati grafici.
10.2 Al fine di consentire una piu' chiara valutazione di merito gli elaborati tecnici devono essere accompagnati da una relazione specifica contenente la descrizione delle soluzioni progettuali e delle opere previste per la eliminazione delle barriere architettoniche, degli accorgimenti tecnico-strutturali ed impiantistici e dei materiali previsti a tale scopo; del grado di accessibilita' delle soluzioni previste per garantire l'adeguamento dell'edificio.
Art. 11.
Verifiche
11.1 Il sindaco, nel rilasciare la licenza di abitabilita' o di agibilita' ai sensi dell' art. 221 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 , deve accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto della legge. 11.2 A tal fine egli puo' richiedere al proprietario dell'immobile una dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico abilitato.
Art. 12.
Aggiornamento e modifica delle prescrizioni
12.1 La soluzione dei problemi tecnici derivanti dall'applicazione della presente normativa, nonche' l'esame o l'elaborazione delle proposte di aggiornamento e modifica, sono attribuite ad una Commissione permanente istituita con decreto interministeriale dei Ministri dei lavori pubblici e degli Affari sociali di concerto con il Ministro del Tesoro.
12.2 Gli enti locali, gli istituti universitari, i singoli professionisti possono proporre soluzioni tecniche alternative a tale Commissione permanente la quale, in caso di riconosciuta idoneita', puo' utilizzarle per l'aggiornamento del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, addi' 14 giugno 1989
Il Ministro: Ferri
Visto, il Guardasigilli: Vassalli
Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 giugno 1989
Atti di Governo, registro n. 78, foglio n. 1
Allegato A
Art. 3. - Criteri generali di progettazione
Parte di provvedimento in formato grafico
Accessibilita': deroga all'installazione dell'ascensore; restano valide tutte le altre prescrizioni previste per l'accessibilita'. Adattabilita': possibilita' di installazione nel tempo di meccanismi di sollevamento (ascensore o servo-scala)".

Allegato A

Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato B

Allegato B
Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato C

Allegato C
Parte di provvedimento in formato grafico
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