Monitoring Gesetzessammlung

050U0033

IT - Regolamenti Governativi

050U0033

Modificazioni al regolamento degli esami di concorso per l'ammissione alla carriera diplomatico-consolare. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1950 n. 33)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri; Decreta:

Art. 1

La lettera e) dell'art. 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 835 , che sostituisce l' art. 4 del regio decreto del 22 aprile 1932, n. 608 , e' modificata come segue:
e) francese e inglese.

Art. 2

Il quarto comma dell'art. 2 del sopracitato decreto del Capo provvisorio dello Stato, che sostituisce l' art. 5 del regio decreto 22 aprile 1932, n. 608 , e' sostituito dai seguenti:
"In aggiunta alle lingue francese e inglese il concorrente puo' chiedere di essere sottoposto alla prova scritta e orale o soltanto orale per le seguenti altre lingue: tedesca, russa, spagnola e araba, nonche' alla sola prova orale di qualsiasi altra lingua.
Quando il voto riportato dal concorrente alla prova orale raggiunga la sufficienza, la Commissione esaminatrice puo', per l'insieme delle prove facoltative scritte e orali, aggiungere a tale voto, espresso in ottantesimi, 8 punti complessivi cosi' ripartibili:
a) per le lingue tedesca, russa, spagnola e araba, potranno essere aggiunti al voto ottenuto nella prova orale non piu' di due punti per ciascuna lingua, qualora il concorrente abbia sostenuto la relativa prova scritta raggiungendo la sufficienza, e non piu' di un punto per ciascuna lingua, qualora il candidato non abbia sostenuto la relativa prova scritta o non vi abbia raggiunto la sufficienza;
b) per le lingue non previste dal comma precedente potranno essere aggiunti al voto ottenuto alla prova orale non piu' di 0,50 punti per ciascuna lingua".

Art. 3

Il candidato deve indicare nella domanda di ammissione al concorso le lingue estere nelle quali intende sostenere l'esame facoltativo scritto e orale o soltanto orale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 23 gennaio 1950 EINAUDI DE GASPERI - SFORZA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti 25 febbraio 1950 Atti del Governo, registro n. 31, foglio n. 140. - FRASCA
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