058U0116
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Modificazioni all'art. 51 del regolamento per l'amministrazione e la contabilita' degli Enti aeronautici, approvato con regio decreto 22 marzo 1934, n. 882. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1958 n. 116)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , concernente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato; Visto il regio decreto 22 marzo 1934, n. 882 , che approva il regolamento per l'amministrazione e la contabilita' degli Enti aeronautici, e successive modificazioni; Visto il regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220 , convertito nella legge 25 giugno 1937, n. 1501 , concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare e successive modificazioni; Uditi i pareri del Consiglio di Stato e della Corte dei conti; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Articolo unico
Il secondo comma dell'art. 51 del regolamento per l'amministrazione e la contabilita' degli Enti aeronautici, approvato con regio decreto 22 marzo 1934, n. 882 , e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Gli ordini di accreditamento possono, pero', disporsi oltre tale limite per le spese degli stipendi, delle paghe, delle indennita' e delle altre competenze agli ufficiali, agli impiegati civili, ai sottufficiali e militari di truppa e al personale operaio, per le spese di mantenimento delle truppe e altre spese di funzionamento dei corpi, istituti e stabilimenti dell'Aeronautica".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 21 gennaio 1958 GRONCHI ZOLI - TAVIANI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 marzo 1958 Atti del Governo, registro n. 111, foglio n. 112. - RELLEVA