090G0278
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Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 10 febbraio 1990 concernente il personale del comparto delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 04 agosto 1990 n. 335)
Art. 1 - Campo di applicazione e durata
Campo di applicazione e durata 1. Il presente regolamento si applica al personale del comparto di contrattazione collettiva delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, cosi' come determinato e composto per effetto dell' art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 .
2. Il presente regolamento si applica anche al personale in servizio nella provincia di Bolzano di cui agli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 .
3. Il presente regolamento concerne il triennio 1 gennaio 1988-31 dicembre 1990. Gli effetti giuridici decorrono dal 1 gennaio 1988; gli effetti economici decorrono dal 1 luglio 1988, fatte salve le diverse decorrenze espressamente previste nei successivi articoli per particolari istituti contrattuali.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note al decreto
Note alle premesse:
- L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il testo degli articoli 5 , 6 e 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93 (Legge-quadro sul pubblico impiego) e' il seguente:
Art. 5 (Comparti). - I pubblici dipendenti sono raggruppati in un numero limitato di comparti di contrattazione collettiva. Per ciascun comparto le delegazioni di cui agli articoli seguenti provvedono alla stipulazione di un solo accordo, salvo quanto previsto dal successivo art. 12.
La determinazione del numero dei comparti e la composizione degli stessi sono effettuate con decreto del Presidente della Repubblica, a seguito di delibera del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base degli accordi dallo stesso definiti con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sentite le regioni e previa comunicazione al Parlamento.
Eventuali variazioni nel numero e nella composizione dei comparti sono disposte con il medesimo procedimento previsto nel comma precedente.
Il comparto comprende, nel rispetto delle autonomie costituzionalmente garantite, i dipendenti di piu' settori della pubblica amministrazione omogenei o affini.
Art. 6 (Accordi sindacali per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo).
- Per gli accordi riguardanti i dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, la delegazione e' composta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
La delegazione e' integrata dai Ministri competenti in relazione alle amministrazioni comprese nei comparti.
I Ministri, anche in ordine alle disposizioni degli articoli seguenti, possono delegare sottosegretari in base alle norme vigenti.
La delegazione sindacale e' composta dai rappresentanti delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per ogni singolo comparto e delle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale.
Le delegazioni, che iniziano le trattative almeno otto mesi prima della scadenza dei precedenti accordi debbono formulare una ipotesi di accordo entro quattro mesi dell'inizio delle trattative.
Nel corso delle trattative la delegazione governativa riferisce al Consiglio dei Ministri.
Le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi di accordo o che dichiarino di non partecipare alle trattative possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri che compongono la delegazione le loro osservazioni.
Il Consiglio dei Ministri, entro il termine di trenta giorni dalla formulazione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilita' finanziarie come determinate dal successivo art. 15, esaminate anche le osservazioni di cui al comma precedente, ne autorizza la sottoscrizione; in caso di determinazione negativa le parti devono formulare entro il termine di sessanta giorni una nuova ipotesi di accordo, sulla quale delibera nuovamente il Consiglio dei Ministri.
Entro il termine di sessanta giorni dalla sottoscrizione dell'accordo, con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei Ministri, sono recepite ed emanate le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo.
Art. 12 (Accordi sindacali intercompartimentali). - Fermo restando quanto disposto dal precedente art. 2, al fine di pervenire alla omogeneizzazione delle posizioni giuridiche dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, sono disciplinate mediante accordo unico per tutti i comparti specifiche materie concordate tra le parti. In particolare: le aspettative, i congedi e i permessi, ivi compresi quelli per malattia e maternita', le ferie, il re- gime retributivo di attivita' per qualifiche funzionali uguali o assimilate, i criteri per i trasferimenti e la mobilita', i trattamenti di missione e di trasferimento nonche' i criteri per la eventuale concessione di particolari trattamenti economici integrativi, rigorosamente collegati a specifici requisiti e contenuti delle prestazioni di lavoro.
(I rimanenti commi del medesimo articolo concernono la composizione della delegazione della pubblica amministrazione e di quella delle organizzazioni sindacali, nonche' le regole procedimentali da applicarsi).
- Il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica5 marzo 1986 n. 68, e' il seguente:
Art. 5 (Comparto del personale delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo). - I.
Il comparto di contrattazione collettiva del personale delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo comprende il personale dipendente da:
Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (PP.TT);
Azienda di Stato per i servizi telefonici (A.S.S.T.);
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (A.A.M.S.);
Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.);
Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);
Cassa depositi e prestiti (DD.PP);
Corpo nazionale di vigili del fuoco.
2. La delegazione di parte pubblica e' composta:
dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede; dal Ministro del tesoro;
dal Ministro del bilancio e della programmazione economica;
dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;
dal Ministro delle finanze;
dal Ministro dei lavori pubblici;
dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste;
dal Ministro dell'interno.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non sia nominato il Ministro per la funzione pubblica, puo' delegare anche un proprio Sottosegretario; i Ministri componenti la delegazione di parte pubblica possono delegare Sottosegretari di Stato in base alle norme vigenti.
4. La delegazione sindacale e' composta dai rappresentanti:
delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto di cui al presente articolo;
delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.
- Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di regolamento, siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Note al testo unico
Note all'art. 1:
- Per il testo dell' art. 5 del D.P.R. n. 68/1986 si veda nelle note alle premesse.
- Il testo degli articoli 8 e 9 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 , e' il seguente:
Art. 8. - Nella provincia di Bolzano sono istituiti i ruoli locali del personale civile delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordina-mento autonomo, aventi uffici nella provincia, stabiliti nelle tabelle contrassegnate con i numeri da 1 a 20 allegate al presente decreto.
I posti dei ruoli, di cui al precedente comma, considerati per amministrazione e per carriera, comunque denominate, sono riservati a cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nell'ultimo censimento ufficiale della popolazione.
I commi precedenti non si applicano per le carriere direttive dell'Amministrazione civile dell'interno, per il personale della pubblica sicurezza e per quello amministrativo del Ministero della difesa.
Art. 9. - Il personale che in data 20 gennaio 1972 era gia' in servizio in provincia di Bolzano continuera' a svolgere le proprie attribuzioni, ad esaurimento, mantenendo l'inquadramento nei ruoli generali e conservando lo stato giuridico ad essi relativo.
I posti vacanti al 20 gennaio 1972 e quelli che, per qualsiasi causa, si sono resi o si renderanno vacanti dopo tale data, sono coperti attraverso concorsi ai posti iniziali di ogni carriera.
Conseguentemente vengono ridotti di altrettanti posti i corrispondenti ruoli generali delle amministrazioni interessate.
Le vacanze nella prima attuazione delle seguenti norme, risultano dalla differenza tra i posti previsti dalle tabelle di cui al precedente art. 8 e quelli di fatto coperti dal personale di cui al primo comma del presente articolo.
Art. 2 - Rapporti amministrazione-cittadino
Rapporti amministrazione-cittadino 1. Le parti assumono come obiettivo fondamentale dell'azione amministrativa il miglioramento delle relazioni con l'utenza.
2. A tale scopo, le aziende e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo approntano strumenti per la tutela degli interessi degli utenti, anche attraverso l'istituzione di uffici di pubbliche relazioni, abilitati inoltre a ricevere eventuali reclami e suggerimenti degli utenti ai fini del miglioramento dei servizi.
3. In tale quadro le aziende e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo predispongono, sentite le organizzazioni e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative all'interno di ciascuna di esse, appositi progetti - da realizzare nel periodo di vigenza del presente regolamento - finalizzati in particolare ad assicurare condizioni di massima trasparenza, di dialogo e di sicurezza nel rapporto con gli utenti, mediante interventi diretti al conseguimento di:
a) semplificazione della modulistica e riduzione della documentazione a corredo delle domande di prestazioni, applicando le norme sull'autocertificazione di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 , e le istruzioni contenute nella circolare del Ministro per la funzione pubblica in data 20 dicembre 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 1989 ;
b) ampliamento degli orari di apertura degli uffici, per garantire, ove necessario, l'accesso degli utenti stessi in almeno due pomeriggi alla settimana. In sede di contrattazione decentrata verranno definite le modalita' attuative;
c) collegamento interamministrazioni e unificazione di adempimenti che valgano ad agevolare il rapporto con gli utenti, anche attraverso l'istituzione di "sportelli polivalenti";
d) miglioramento della logistica relativamente ai locali adibiti al ricevimento degli utenti, con l'obiettivo di ridurre al minimo l'attesa ed i disagi ad essa connessi, anche abbattendo le barriere architettoniche;
e) formazione del personale addetto al ricevimento degli utenti, da attuare mediante piani da specificare in sede di contrattazione decentrata, specificamente rivolta ad assicurare completezza delle informazioni fornite anche con l'ausilio di adeguate apparecchiature elettroniche.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ed in prosieguo con cadenza annuale, le aziende promuovono apposite conferenze, con le organizzazioni e confederazioni sindacali di cui al comma 3 e con rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative degli utenti, per esaminare l'andamento dei rapporti con l'utenza ed in particolare i risultati ottenuti e gli impedimenti riscontrati nell'ottimizzazione del processo di erogazione dei servizi.
Art. 3 - Servizi pubblici essenziali
Servizi pubblici essenziali 1. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, art. 10 , i servizi da considerare essenziali nel comparto del personale delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo sono i seguenti:
a) protezione civile e servizi di soccorso ai cittadini;
b) produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessita', nonche' gestione e manutenzione dei relativi impianti;
c) erogazione di assegni e di indennita' con funzione di sostentamento;
d) servizio postale, di telecomunicazioni e di informazione radio- televisiva, vigilanza per la sicurezza delle strutture dei monopoli fiscali;
e) depositi cauzionali;
f) trasporti.
2. Nell'ambito dei servizi essenziali dovra' garantirsi, con le modalita' di cui all'articolo 4, la continuita' delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:
a) il funzionamento dei servizi radioelettrici, postali, telegrafici e telefonici, limitatamente alle attivita' relative alla salvezza della vita umana, alle comunicazioni di Stato e di assistenza al volo, nonche' al controllo delle emissioni radioelettriche al fine di evitare interferenze che potrebbero pregiudicare le comunicazioni nell'ambito dei servizi di Stato, aeroportuali, dei vigili del fuoco, di pronto soccorso e della protezione civile;
b) la sorveglianza, la salvaguardia, la funzionalita' e la sicurezza dei mezzi, delle attrezzature e degli impianti anche a ciclo continuo, nonche' il presidio per la salvaguardia dei fondi e dei valori negli uffici di maggiore rilevanza;
c) l'integrita' della materia prima;
d) l'informazione e le notizie sullo stato di transitabilita' delle strade a livello nazionale e regionale;
e) le informazioni e le notizie per il servizio meteorologico, per gli avvisi ai naviganti e per la viabilita', anche ai fini del soccorso aereo, marittimo e stradale;
f) il soccorso tecnico urgente prestato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed eventualmente dalle altre aziende del comparto nell'ambito del servizio di protezione civile;
g) l'erogazione di assegni e di indennita' con funzioni di sostentamento, quali pensioni sociali e di invalidita' civile;
h) il servizio di trasporto aereo, limitatamente all'esigenza di assistenza per i voli di Stato, sia nazionali che esteri, di emergenza ed ai collegamenti con le isole;
i) il servizio attinente ai depositi cauzionali ed al relativo ufficio informazioni, allo svolgimento di gare pubbliche ed all'erogazione di premi, limitatamente ai giorni di scadenza previsti dalla normativa comunitaria.
Nota all'art. 3:
- Il testo dell' art. 10 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395 , e' il seguente:
Art. 10 (Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali). - 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque prima dell'inizio delle trattative per i rinnovi degli accordi di comparto, fermo restando l'obbligo di adozione di codici di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero da allegare agli stessi, le delegazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 , provvederanno a concordare norme dirette a garantire la continuita' delle prestazioni indispensabili, in relazione alla essenzialita' dei servizi, per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati. Le suddette norme faranno parte integrante degli accordi di comparto e dei rispettivi decreti del Presidente della Repubblica di recepimento.
2. Le confederazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presento decreto si impegnano a definire e presentare, prima dell'inizio delle trattative di comparto, codici di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero unificati per ciascun comparto.
3. La violazione delle norme di cui al comma 1 e dei codici di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero costituisce causa di sospensione dell'organizzazione responsabile dalla titolarita' dell'azione contrattuale.
- L' art. 53 del D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494 , inserisce nell' art. 5 del D.P.R. 18 maggio 1987 n. 269 , i commi 2, 6 e 7 del seguente tenore:
2. La negoziazione decentrata puo' articolarsi a livello nazionale per ogni singola azienda o branca di essa e per aree territorialmente delimitate per uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o stabilimenti di notevole complessita' non riconducibili a circoscrizione territoriale, purche' diretti da funzionari con qualifica dirigenziale, in relazione alle materie di negoziazione individuate nel presente decreto.
6. Se entro il medesimo termine non si sia raggiunta l'ipotesi d'accordo, si fara' ricorso all'intervento delle delegazioni di cuiall' art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 , limitando la composizione della delegazione di parte pubblica al Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, ed al Ministro competente e quella sindacale alla delegazione di cui all'art. 4,comma 1.
7. All'intervento delle medesime delegazioni del comma 6 si fara' ricorso nel caso in cui, nei termini di cui al comma 3, non fosse raggiunto l'accordo in sede di contrattazione decentrata a livello nazionale o a quello che prevede la presidenza del commissario del Governo.
Art. 4 - Prestazioni indispensabili e contingenti di personale per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali
Prestazioni indispensabili e contingenti di personale per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali 1. Al fine di cui all'articolo 3 saranno individuati, per le di- verse qualifiche e professionalita' addette ai servizi pubblici essenziali indicati nello stesso articolo 3, appositi contingenti di personale che devono essere esonerati dallo sciopero per garantire, senza ricorso ad aggiunzioni di lavoro straordinario, la continuita' delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi medesimi.
2. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con apposito accordo decentrato a livello nazionale per singola azienda o amministrazione dello Stato ad ordinamento autonomo del comparto, da definirsi prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata, sono individuate le professionalita' e le qualifiche di personale che formano i contingenti e sono disciplinati i criteri per la determinazione dei contingenti standards minimi e per la individuazione del personale necessario a garantire la continuita' delle prestazioni indispensabili per il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati.
3. La quantificazione dei contingenti numerici di cui ai commi 1 e 2, nonche' le disposizioni cui deve attenersi il personale in sciopero detentore di chiavi o responsabile della custodia di valori, saranno determinate in sede di contrattazione decentrata a livello locale entro 15 giorni dall'accordo di cui al comma 2 e comunque prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata. Nelle more delle definizioni degli accordi di cui ai commi 2 e 3, saranno assicurate comunque le prestazioni indispensabili.
4. In conformita' agli accordi di cui ai commi 2 e 3, le amministrazioni individuano, in occasione di ciascuno sciopero che interessi i servizi essenziali di cui all'articolo 3, i nominativi dei dipendenti in servizio presso le aree interessate, in relazione alle turnazioni programmate, tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso per garantire la continuita' delle predette prestazioni, comunicando - anche tramite affissione all'albo 5 giorni prima della data di effettuazione dello sciopero - i nominativi inclusi nei contingenti, come sopra individuati, alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati. Il lavoratore individuato ha il diritto di esprimere, entro 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volonta' di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, che sara' accordata nel caso sia possibile.
5. Gli accordi decentrati di cui ai commi 2 e 3 hanno validita' per il periodo di vigenza del presente regolamento.
Art. 5 - Negoziazione decentrata
Negoziazione decentrata 1. La negoziazione decentrata a livello nazionale e locale resta disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, e dall'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494 , con le integrazioni che seguono.
2. L'accordo decentrato a livello nazionale, la cui negoziazione deve essere avviata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, previo adempimento, entro il predetto termine, di quanto previsto dall' art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269 , individua le norme immediatamente esecutive che non necessitano di ulteriori modalita' attuative a livello di negoziazione decentrata territoriale.
3. La negoziazione decentrata a livello locale deve essere attivata entro i trenta giorni dalla definizione dell'accordo decentrato nazionale, deve riferirsi a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale contrattazione e deve concludersi di norma nel termine di trenta giorni dal suo inizio.
4. Trascorso il suddetto termine senza che si sia pervenuti alla conclusione dell'accordo a livello locale, la trattativa e' rimessa alla negoziazione decentrata a livello superiore, con la partecipazione anche delle parti locali interessate, e deve concludersi di norma entro quindici giorni dal suo inizio.
5. Tutte le materie demandate alla disciplina degli accordi decentrati nazionali e locali devono essere definite in una sessione negoziale unica per ogni triennalita' contrattuale, fatti salvi diversi periodi individuati fra le parti negli accordi predetti, ovvero in relazione a quanto emerge in attuazione del comma 7, e riferiti a specifiche e particolari esigenze rappresentateda una delle parti.
6. Ove, nell'interpretazione o applicazione delle norme degli accordi decentrati, dovessero insorgere contrasti, gli stessi sono risolti congiuntamente tra le parti mediante riconvocazione entro 10 giorni dalla richiesta di una di esse.
7. Gli accordi decentrati a livello nazionale devono contenere apposite clausole circa tempi, modalita' e procedure di verifica a scadenza prefissate, della loro esecuzione, prevedendo, ove necessario, la costituzione di appositi nuclei di valutazione, ed indicare analoghi criteri per il livello locale.
Note all'art. 5:
- Il testo dell' art. 4 del D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269 , e' il seguente:
Art. 4 (Soggetti titolari) - 1. Titolari della negoziazione decentrata sono:
Per la parte pubblica, una delegazione composta:
a) dal ministro competente o da un suo delegato, che la presiede;
b) da una rappresentanza dei titolari degli uffici ai quali si riferiscono gli accordi decentrati.
Per la parte sindacale, una delegazione composta:
a) dai rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa nell'azienda o settore interessato che abbia adottato codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero uguale ad uno di quelli adottati dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto nonche' dai rappresentanti delle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale.
2. Qualora l'accordo riguardi una pluralita' di uffici dipendenti da diverse aziende o settori, esclusi quelli dipendenti dallo stesso ministero, avanti sede nella medesima regione, la delegazione di parte pubblica e' presieduta dal commissario del Governo o dal corrispondente organo nelle regioni a statuto speciale.
3. Per le strutture di rilievo territoriale non inferiore a quello provinciale o per gli uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o stabilimenti di notevole complessita' non riconducibili alla circoscrizione provinciale, la delegazione di parte pubblica, salva diversa delega da parte del ministro, e' presieduta dal titolare di uno degli uffici interessati all'accordo che rivesta qualifica dirigenziale.
4. Allo scopo di assicurare il pieno svolgimento delle trattative per la stipula degli accordi decentrati cui e' affidata l'attuazione di istituti di rilevante interesse, la facolta' di delega potra' essere esercitata dal ministro con un provvedimento anche a carattere permanente; in tali provvedimenti col rispetto dei principi indicati dalla legge-quadro e dei criteri stabiliti dal presente decreto dovranno essere impartite direttive intese a conseguire uniformita' di conduzione e di risultati fra gli organi periferici dell'amministrazione.
Art. 6 - Assemblea
Assemblea 1. Le assemblee sul posto di lavoro negli uffici con servizio continuativo al pubblico vanno tenute di regola nelle prime o ultime 2 ore di servizio.
2. La convocazione, la sede e l'orario delle assemblee e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni alla categoria sono comunicate all'amministrazione con preavviso scritto da effettuarsi di norma tre giorni prima.
3. Qualora sia stato raggiunto il limite massimo di ore a disposizione per le assemblee il dipendente puo' chiedere, nel limite previsto dal comma 6 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269 , ulteriori 5 ore annue.
4. Tali ore sono recuperate ai sensi dell' articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269 .
Nota all'art. 6:
- Il testo dell' art. 11 del D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269 , e' il seguente:
Art. 11 (Permessi e ritardi). - 1. Al dipendente possono essere concessi, per particolari esigenze personali, ed a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla meta' dell'orario giornaliero.
2. Eventuali impreviste protrazioni della durata del permesso concesso vanno calcolate nel monte ore complessivo.
3. Entro il mese successivo a quello della fruizione del permesso, il dipendente e' tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o piu' soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.
4. Nei casi in cui, per eccezionali motivi, non sia stato possibile effettuare i recuperi, l'amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente per il numero di ore non recuperate.
5. Gli stessi criteri dovranno essere applicati per i ritardi sull'orario di inizio del servizio.
6. I permessi complessivamente concessi non possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno.
7. Le ipotesi di recupero devono essere programmate in maniera da essere perfettamente individuabili rispetto ad altri tipi di ritorni per completamento di servizio ovvero per turni.
Art. 7 - Tutela dei dipendenti dirigenti sindacali
Tutela dei dipendenti dirigenti sindacali 1. Il trasferimento in sede od ufficio di diverso Comune, o fra uffici di Comune con popolazione non inferiore a trentamila abitanti e distanti non meno di 5 Km., dei dirigenti sindacali, componenti di organi statutari delle organizzazioni sindacali, puo' essere disposto solo previo nulla osta delle organizzazioni sindacali di appartenenza, salvo i casi di passaggio di categoria o qualifica.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano fino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione dell'incarico sindacale.
Art. 8 - Aspettative sindacali
Aspettative sindacali 1. Per l'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, per l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici continua ad applicarsi, in relazione alle disposizioni del presente articolo e degli articoli 9, 10 e 11, la normativa vigente di cui, rispettivamente, agli articoli 119 , 120 e 121 della legge 11 luglio 1980, n. 312 , e succes- sive modificazioni ed integrazioni, ed agli articoli 23 , 24 e 25 della legge 3 aprile 1979, n. 101 , e successive modificazioni ed integrazioni.
2. A decorrere dal 31 dicembre 1990, il numero complessivo dei dipendenti da collocare in aspettativa per le amministrazioni od aziende di seguito indicate e' fissato:
a) in 15 unita' per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
b) in 8 unita' per l'Azienda nazionale autonoma delle strade.
3. Il numero delle unita' di personale in aspettativa sindacale che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si trovi in eccedenza rispetto al limite massimo previsto nel comma 2 e' riassorbito entro tale limite nel termine perentorio di due anni dalla data di cui sopra.
4. I dipendenti delle amministrazioni destinatarie del presente regolamento che ricoprono cariche elettive in seno alle proprie Confederazioni ed organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative sono collocati in aspettativa per motivi sindacali, a domanda da presentare tramite la competente confederazione ed organizzazione sindacale, in relazione alla quota a ciascuna di esse assegnata.
5. Alla ripartizione tra le organizzazioni sindacali, in relazione alla rappresentativita' delle medesime, accertata ai sensi dell' art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395 , e della circolare del Ministro per la funzione pubblica in data 28 ottobre 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 2 novembre 1988 , provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio, nel rispetto della disciplina di cui all'art. 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali interessate, d'intesa per ciascuna amministrazione con il Ministro competente.
6. Le domande di collocamento in aspettativa sindacale del personale sono presentate alle amministrazioni di appartenenza, che curano gli adempimenti istruttori, acquisendo il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica in ordine al rispetto dei contingenti di cui al presente articolo. Il provvedimento di collocamento in aspettativa per motivi sindacali e' emanato dalle amministrazioni interessate.
7. Diverse intese intervenute tra le organizzazioni sindacali sulla ripartizione delle aspettative sindacali, fermo restando il numero complessivo delle stesse per ciascuna amministrazione, sono comunicate rispettivamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della funzione pubblica ed alle amministrazioni interessate, per i conseguenziali adempimenti. ((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770 ha disposto (con l'art. 6, comma 8) che "Per effetto dell' art. 54, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, cessano di avere efficacia [. . .] gli articoli 8 , 9 , 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335 ".
Art. 9 - Disciplina del personale in aspettativa sindacale
Disciplina del personale in aspettativa sindacale 1. Al personale collocato in aspettativa sindacale ai sensi dell'articolo 8 sono corrisposti, a carico dell'amministrazione da cui dipende, tutti gli assegni spettanti, ai sensi delle vigenti disposizioni, nella qualifica e profilo di appartenenza e le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti relative alla professionalita' e alla produttivita', con esclusione dei compensi e le indennita' per il lavoro straordinario.
2. I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario.
3. L'aspettativa ha termine con la cessazione, per qualsiasi causa, del mandato sindacale, che deve essere tempestivamente comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica ed all'amministrazione di appartenenza. ((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770 ha disposto (con l'art. 6, comma 8) che "Per effetto dell' art. 54, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, cessano di avere efficacia [. . .] gli articoli 8 , 9 , 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335 ".
Art. 10 - Permessi sindacali retribuiti
Permessi sindacali retribuiti 1. I dirigenti degli organismi rappresentativi costituiti ai sensi dell' articolo 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93 , possono fruire, per l'espletamento del loro mandato, di permessi retribuiti giornalieri e di permessi orari. I permessi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'amministrazione.
2. I permessi giornalieri, nel limite del monte ore complessivamente spettante a ciascuna organizzazione sindacale secondo i criteri fissati nell'articolo 11, non possono superare per ciascun dirigente sindacale, settimanalmente, le 3 giornate o le 18 ore lavorative.
3. I permessi sindacali sono concessi salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio dirette ad assicurare i servizi minimi essenziali di cui all'art. 3. ((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770 ha disposto (con l'art. 6, comma 8) che "Per effetto dell' art. 54, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, cessano di avere efficacia [. . .] gli articoli 8 , 9 , 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335 ".
Art. 11 - Monte orario complessivo dei permessi sindacali
Monte orario complessivo dei permessi sindacali 1. Per l'Azienda nazionale autonoma delle strade e per l'amministrazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco il monte orario annuo complessivamente a disposizione per i permessi di cui all'articolo 10 e' determinato in ragione di tre ore per ogni dipendente di ruolo in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente.
Per l'Azienda Cassa depositi e prestiti e per l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, in considerazione che nell'articolo 8 non sono state determinate aspettative sindacali per la ridotta entita' del personale, il rapporto di cui sopra e' determinato in ragione di 4 ore per ogni dipendente di ruolo in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. La ripartizione del monte ore di cui al comma 1 e' effettuata entro il primo trimestre di ciascun anno, in sede di trattativa decentrata nazionale a livello di singola amministrazione o azienda, in modo che una quota, pari al 10 per cento, del monte orario sia ripartita in parti uguali fra tutti gli organismi rappresentativi di cui all' articolo 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93 , e la quota restante sia ripartita in proporzione al grado di rappresentativita' di ciascuna organizzazione sindacale, accertato in base al numero delle deleghe per la riscossione dei contributi sindacali risultanti alla data del 31 dicembre di ciascun anno.
3. La ripartizione di cui al comma 2 viene effettuata con provvedimento del Ministro competente per ciascuna azienda e amministrazione e comunicata agli organismi rappresentativi destinatari.
4. Le modalita' per la concessione dei permessi retribuiti vengono definite in sede di contrattazione decentrata tenendo conto, in modo particolare, delle condizioni organizzative dell'azienda o amministrazione e delle loro eventuali articolazioni territoriali, in modo da consentire una congrua utilizzazione dei permessi presso tutte le sedi interessate.
5. Oltre ai permessi retribuiti di cui all'articolo 10, possono essere concessi, salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio, ulteriori permessi retribuiti, esclusivamente per la partecipazione alle trattative sindacali di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93 , ai convegni nazionali, alle riunioni degli organi nazionali, regionali e provinciali ed ai congressi nazionali previsti dagli statuti delle rispettive confederazioni ed organizzazioni sindacali. Tali permessi non si computano nel contingente complessivo di cui al comma 1.
6. Diverse intese intervenute tra le organizzazioni sindacali sulla ripartizione dei permessi sindacali, fermo restando il numero complessivo, saranno comunicate alle amministrazioni per i conseguenziali adempimenti. ((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770 ha disposto che "cessa di avere efficacia il presente articolo 11 dalla data di entrata in vigore del dello stesso regolamento n. 770/94 , per effetto dell'art. 54 del
d.lvo n. 29/93."
Art. 12 - Copertura assicurativa
Copertura assicurativa 1. In attuazione dell' art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395 , le amministrazioni sono tenute a stipulare apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasioni di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio.
2. La polizza di cui al comma 1 e' rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nella assicurazione obbligatoria dei terzi, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprieta' del dipendente, nonche' di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
3. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto ed operativi di proprieta' dell'amministrazione saranno in ogni caso in- tegrate con la copertura, nei limiti e con le modalita' di cui ai commi 1 e 2, dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
4. I massimali delle polizze di cui al presente articolo non possono eccedere quelli previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge per l'assicurazione obbligatoria.
5. Gli importi liquidati dalle societa' assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dal presente articolo sono detratte dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo, per lo stesso evento.
Nota all'art. 12
- Il testo dell' art. 6 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395 , e' il seguente:
Art. 6 (Copertura assicurativa). - 1. Per il tempo strettamente necessario alle prestazioni di servizio rese dal personale con l'uso del mezzo di trasporto proprio, autorizzato nel rispetto della vigente normativa, negli accordi di comparto saranno previste norme relative alla copertura assicurativa per i soli rischi aggiuntivi rispetto all'assicurazione obbligatoria.
Art. 13 - Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche
Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche 1. In attuazione dell' art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395 , allo scopo di favorire il recupero di dipendenti nei confronti dei quali sia stata attestata, da una struttura associativa convenzionata prevista dalle leggi regionali vigenti, la condizione di soggetto a tossicodipendenza o alcolismo cronico o grave debilitazione psico-fisica e che si impegnino a sottoporsi ad un progetto terapeutico di recupero predisposto e controllato dalle strutture medesime, sono stabilite le seguenti misure di sostegno:
a) concessione dell'aspettativa per infermita' per l'intera durata del ricovero presso strutture specializzate; per il periodo eccedente la durata massima dell'aspettativa con retribuzione intera compete la retribuzione ridotta alla meta' per l'intera durata del ricovero;
b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti, nel limite massimo di due ore per la durata del progetto;
c) ulteriore riduzione dell'orario di lavoro, superiore alle due ore giornaliere previste alla lettera b), con relativa riduzione retributiva;
d) utilizzazione temporanea, relativa alla fase riabilitativa, del dipendente in mansioni della stessa qualifica diverse da quelle abituali, quando tale misura sia stata individuata dalla struttura sanitaria pubblica come supporto della terapia in atto.
2. I dipendenti, il cui coniuge od i cui parenti entro il terzo grado, a condizione che quest'ultimi non abbiano parenti piu' prossimi, si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato l'esecuzione del progetto di riabilitazione, hanno titolo ad ottenere la concessione di orari flessibili, di permessi giornalieri o dell'aspettativa per motivi di famiglia per l'intera durata del progetto medesimo. Gli stessi benefici spettano ai dipendenti che abbiano la tutela giuridica di persone che si trovino nelle stesse condizioni previste nel presente comma.
3. L'amministrazione dispone l'accertamento della idoneita' al servizio dei dipendenti di cui al comma 1 qualora i dipendenti medesimi non si siano volontariamente sottoposti alle previste terapie.
Nota all'art. 13:
- Il testo dell' art. 18 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395 , e' il seguente:
Art. 18 (Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche). - 1. In sede di contrattazione di comparto saranno definite modalita' di intervento atte a favorire la riabilitazione ed il recupero di pubblici dipendenti portatori di handicaps o soggetti a fenomeni di tossicodipendenza, alcoolismo cronico o grave debilitazione psico-fisica.
Art. 14 - Tutela dei portatori di handicape dei dipendenti in particolari condizioni fisiche
Tutela dei portatori di handicape dei dipendenti in particolari condizioni fisiche 1. In attuazione dell' art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395 , allo scopo di favorire la riabilitazione di dipendenti nei confronti dei quali sia stata attestata, da una struttura sanitaria pubblica, la necessita' di sottoporsi a terapie salvavita ovvero la condizione di portatore di handicap, che debbono sottoporsi ad un intervento riabilitativo predisposto e controllato dalle strutture medesime, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, ad esclusione del comma 3.
2. L'attuazione della normativa sulla tutela dei lavoratori invalidi, di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118 , ed ai decreti del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 , 1 febbraio 1986, n. 13 , e 23 agosto 1988, n. 395 , e' demandata alla negoziazione decentrata territoriale al fine di:
a) individuare e rimuovere gli ostacoli architettonici che limitano l'accesso e la libera utilizzazione degli ambienti di lavoro;
b) richiedere l'intervento delle strutture ispettive competenti a certificare l'esistenza degli ostacoli e la natura degli interventi necessari per rimuoverli;
c) definire le modifiche strutturali e organizzative atte a garantire la piena integrazione produttiva dei lavoratori invalidi. Nota all'art. 14:
- Per il testo dell' art. 18 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395 si veda la nota all'art. 13.
Art. 15 - Tutela maternita'
Tutela maternita' 1. Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi dell' art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 , ed agli altri soggetti indicati negli articoli 6 e 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 , sono attribuite, oltre al trattamento economico ordinario, le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti relative alla professionalita' ed alla produttivita'.
Note all'art. 15:
- Il testo dell' art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 , e' il seguente:
Art. 4 - E' vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto.
L'astensione obbligatoria dal lavoro e' anticipata a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli.
Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali.
- Il testo degli articoli 6 e 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 , e' il seguente:
Art. 6 - Le lavoratrici che abbiano adottato bambini, o che li abbiano ottenuti in affidamento preadottivo, ai sensi dell'art. 314/20 del codice civile , possono avvalersi, sempreche' in ogni caso il bambino non abbia superato al momento dell'adozione o dell'affidamento sei anni di eta', dell'astensione obbligatoria dal lavoro di cui all' art. 4, lettera c), della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 , e del trattamento economico relativo, durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia adottiva o affidataria.
Le stesse lavoratrici possono altresij avvalersi del diritto di assentarsi dal lavoro di cui all'art. 7, primo comma della legge di cui sopra, entro un anno dall'effettivo ingresso del bambino nella famiglia e sempreche' il bambino non abbia superato i tre anni di eta', nonche' del diritto di assentarsi dal lavoro previsto dal secondo comma dello stesso art. 7.
Art. 7 - Il diritto di assentarsi dal lavoro e il trattamento economico previsti rispettivamente dall' art. 7 e dal secondo comma dell' art. 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 , sono riconosciuti anche al padre lavoratore, anche se adottivo o affidatario ai sensi dell'art. 314/20 del codice civile , in alternativa alla madre lavoratrice ovvero quando i figli siano affidati al solo padre.
A tale fine, il padre lavoratore presenta al proprio datore di lavoro una dichiarazione da cui risulti la rinuncia dell'altro genitore ad avvalersi dei diritti di cui sopra, nonche', nel caso di cui al secondo comma dell'art. 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 , il certificato medico attestante la malattia del bambino.
Nel caso di cui al primo comma dell'art. 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 , il padre lavoratore, entro dieci giorni dalla dichiarazione di cui al comma precedente, deve altresi' presentare al proprio datore di lavoro una dichiarazione del datore di lavoro dell'altro genitore da cui risulti l'avvenuta rinuncia.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano ai padri lavoratori, compresi gli apprendisti, che prestino la loro opera alle dipendenze di privati datori di lavoro, nonche' alle dipendenze delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle regioni, delle provincie, dei comuni, degli altri enti pubblici, anche a carattere economico, e delle societa' cooperative, anche se soci di queste ultime. Sono esclusi i lavoratori a domicilio e gli addetti ai servizi domestici e familiari.
Art. 16 - Igiene e sicurezza sul lavoro
Igiene e sicurezza sul lavoro 1. Le aziende e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo adottano idonee iniziative volte a garantire l'applicazione della regolamentazione comunitaria e di tutte le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti, tenendo conto, in particolare, delle misure atte a garantire la salubrita' e sicurezza degli ambienti di lavoro e la prevenzione delle malattie professionali.
2. Il personale addetto in via esclusiva all'uso dei videoterminali deve essere adibito ad attivita' lavorative di diverso contenuto per periodi di 10 minuti per ogni ora di lavoro non cumulabili, salvo regolamentazioni piu' favorevoli gia' esistenti nell'ambito del comparto. In ogni caso, almeno nei primi tre mesi di gravidanza, le lavoratrici non possono essere adibite ai videoterminali.
3. Le organizzazioni e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative all'interno delle aziende, unitamente ai rappresentanti delle stesse, vigilano sull'applicazione delle disposizioni del presente articolo e promuovono la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrita' fisica dei dipendenti; nei settori in cui si ravvisera' una maggiore incidenza di rischio l'amministrazione istituisce, per i dipendenti addetti ai predetti settori, il libretto sanitario per garantire ai lavoratori che operano in ambienti insalubri visite mediche periodiche, a scopo preventivo, secondo le modalita' previste in materia per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall' art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210 .
Nota all'art. 16:
- Il testo dell' art. 13 del D.P.R. 10 aprile 1984, n. 210 , e' il seguente:
Art. 13. - A decorrere dal 1 gennaio 1984, per ciascun dipendente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e' istituito il libretto nominativo sanitario di cui agli allegati A e B del presente decreto nel quale saranno riportati i dati risultanti da controlli periodici disposti dall'amministrazione ed effettuati tramite le strutture sanitarie pubbliche, finalizzati all'accertamento delle condizioni di salute del soggetto, in relazione al servizio ed alle mansioni di applicazione, nonche' ai riconoscimenti previsti dalla vigente legislazione per le malattie contratte per causa di servizio.
Art. 17 - Pari opportunita'
Pari opportunita' 1. I Comitati per le pari opportunita', di cui al comma 4 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269 , ove non ancora costituiti, devono essere insediati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento; ove, in sede di negoziazione decentrata, ne sia ravvisata l'esigenza, possono costituirsi comitati per le pari opportunita' in strutture territoriali di particolare consistenza. Le Amministrazioni garantiranno tutti gli strumenti idonei per il loro funzionamento.
2. I comitati sono composti da 5 componenti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative all'interno delle aziende, e da un pari numero di funzionari in rappresentanza dell'amministrazione. I comitati sono presieduti da un rappresentante dell'Amministrazione.
3. Fermo restando quanto previsto dall' art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269 , in sede di contrattazione decentrata nazionale e territoriale, anche tenendo conto delle proposte formulate dai comitati, sono concordate le proposte e le misure volte a favorire effettive pari opportunita' nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, con particolare riferimento a:
a) accesso e modalita' di svolgimento dei corsi di formazione professionale;
b) flessibilita' degli orari di lavoro in rapporto a quelli dei servizi sociali;
c) perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali, a parita' di requisiti professionali, di cui si dovra' tener conto anche nella attribuzione di incarichi o funzioni piu' qualificate, nell'ambito delle misure volte a superare, per la generalita' dei dipendenti, l'assegnazione in via permanente di mansioni estremamente parcellizzate e prive di ogni possibilita' di evoluzione professionale.
Nota all'art. 17:
- Il testo dell' art. 21 del D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269 , e' il seguente:
Art. 21. - 1. Le informazioni previste dal presente decreto e quelle richieste dall'osservatorio del lavoro sono elaborate e formulate in modo da consentire una corretta valutazione delle condizioni e della dinamica quantitativa e qualitativa del lavoro femminile.
2. Le modalita' di applicazione degli istituti regolamentati dal presente decreto e dagli accordi decentrati devono essere tali da eliminare oggettive disparita' di opportunita' fra uomo e donna; particolare attenzione va posta agli effetti che l'introduzione di nuove tecnologie e le modifiche dell'organizzazione del lavoro possono produrre nella collocazione professionale e sulla salute della donna, specie per particolari periodi (gestazione, puerperio, etc.).
3. Pertanto per attivare misure e meccanismi tesi a consentire una reale parita' tra uomini e donne all'interno del comparto delle aziende sono definiti, con la contrattazione decentrata a livello nazionale specifici interventi che si concretizzino in vere e proprie azioni positive a favore delle lavoratrici.
4. In sede di contrattazione decentrata nazionale potra' essere prevista la costituzione presso ogni azienda o settore di apposito comitato garante di parita' che ha il compito di proporre misure adatte a creare effettive condizioni di reale opportunita' e relazionare almeno una volta all'anno sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici rispetto alle attribuzioni, alle mansioni, alla partecipazione ai corsi di formazione e aggiornamento, ai nuovi ingressi, al rispetto dell'applicazione della normativa per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, alla promozione di misure idonee a tutelarne la salute in relazione alle peculiarita' psicofisiche ed alla prevedibilita' di rischi specifici per le donne, con particolare attenzione alle situazioni di lavoro che rappresentino rischi che possano compromettere una eventuale maternita' e la salute delle gestanti.
Art. 18 - Diritto allo studio
Diritto allo studio 1. I permessi di cui all' art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395 , qualora le richieste superino il tre per cento delle unita' in servizio presso ciascuna amministrazione all'inizio dell'anno, sono concessi nel seguente ordine:
a) ai dipendenti che frequentano l'ultimo anno del corso di studio e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami degli anni precedenti;
b) ai dipendenti che frequentano l'anno di corso che precede l'ultimo e, successivamente, quelli che, nell'ordine, frequentano gli anni ancora anteriori, escluso il primo, ferma restando per gli studenti universitari e post-universitari la condizione di cui alla lettera a);
c) ai dipendenti che frequentano corsi per i quali e' prevista la frequenza obbligatoria;
d) ai dipendenti ammessi a frequentare attivita' didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b).
2. Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 1, la precedenza e' accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studi della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari.
3. A parita' di condizioni, i permessi sono accordati ai dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi medesimi per lo stesso corso di studio e, in caso di ulteriore parita', secondo l'ordine decrescente di eta'.
4. Per la concessione dei permessi di cui al presente articolo i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, il certificato di frequenza o quello degli esami sostenuti.
5. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all' art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395 .
6. Le graduatorie dei richiedenti possono essere predisposte anche per ambiti territoriali delimitati, da definirsi in sede di negoziazione decentrata a livello nazionale, nei limiti della percentuale complessiva di cui al comma 1.
Nota all'art. 18:
- Il testo dell' art. 3 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395 e' il seguente:
Art. 3. - 1. Al fine di garantire il diritto allo studio sono concessi permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di centocinquanta ore annue individuali.
2. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, postuniversitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico.
3. Nella concessione dei permessi di cui ai commi 1 e 2 vanno osservate, garantendo in ogni caso le pari opportunita', le seguenti modalita':
a) i dipendenti che contemporaneamente potranno usufruire, nell'anno solare, della riduzione dell'orario di lavoro, nei limiti di cui al comma 1, non dovranno superare il tre per cento del totale delle unita' in servizio all'inizio di ogni anno, con arrotondamento all'unita' superiore;
b) a parita' di condizioni sono ammessi a frequentare le attivita' didattiche i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso;
c) il permesso per il conseguimento dei titoli di studio o di attestati professionali di cui al comma 2 puo' essere concesso anche in aggiunta a quello necessario per le attivita' formative programmate dall'amministrazione.
4. Il personale interessato ai corsi di cui ai commi 1,2 e gli ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza.
6. Il personale interessato alle attivita' didattiche di cui al comma 2 e' tenuto a presentare alla propria amministrazione idonea certificazione in ordine alla iscrizione ed alla frequenza alle scuole ed ai corsi, nonche' agli esami finali sostenuti. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi gia' utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali.
7. In sede di contrattazione di comparto e decentrata potranno essere definite, ove necessario, ulteriori modalita' applicative e/o particolari per la partecipazione e frequenza ai corsi di cui al presente articolo ed ulteriori discipline per rispondere alle esigenze specifiche dei singoli comparti.
Art. 19 - Recupero permessi e ritardi
Recupero permessi e ritardi 1. Con riferimento alle disposizioni dei commi 3 e 5 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269 , in caso di recupero di ore non lavorate nel mese precedente per brevi permessi o ritardi, spetta al dipendente la restituzione, entro i trenta giorni successivi, di ogni altra indennita' non percepita per effetto della mancata prestazione, purche' il recupero sia stato effettuato nella stessa condizione di lavoro in cui si e' verificato il ritardo o e' stato concesso il permesso.
Nota all'art. 19:
- Per il testo dell' art. 11, comma 3 e 5, del D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269 , si veda la nota all'art. 6.
Art. 20 - Patrocinio legale del dipendente
Patrocinio legale del dipendente 1. L'azienda o l'amministrazione autonoma, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilita', dinanzi al giudice ordinario o amministrativo, nei confronti del dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale.
2. L'azienda o l'amministrazione autonoma deve esigere dal dipendente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi per dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa.
3. Ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilita', dinanzi al giudice ordinario o amministrativo, nei confronti del dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, nel caso in cui il dipendente non abbia accettato il legale di nomina dell'amministrazione ed abbia nominato uno di propria fiducia, l'amministrazione e' tenuta al rimborso delle spese di giudizio e di onorario sostenute e documentate nei limiti delle vigenti disposizioni, entro 60 giorni dal momento in cui la responsabilita' del dipendente risulti esclusa da provvedimento giudiziario non riformabile.
Art. 21 - Mobilita'
Mobilita' 1. Al personale trasferito da una ad altra amministrazione anche di diverso comparto a seguito delle procedure di mobilita' volontaria previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325 , e dalla legge 29 dicembre 1988, n. 554 , e' corrisposto, a cura dell'amministrazione ricevente, un compenso "una tantum" a titolo di incentivazione, nelle seguenti misure:
categoria o qualifica funzionale VIII e superiori: L. 3.500.000; categoria o qualifica funzionale VII: L. 3.000.000; categoria o qualifica funzionale VI: L. 2.500.000; categoria o qualifica funzionale V ed inferiori: L. 2.000.000.
Art. 22 - Trattamento di missione
Trattamento di missione 1. Le misure intere lorde dell'indennita' di cui all' articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395 , sono le seguenti:
a) categorie o qualifiche: quinta, sesta, settima, ottava, nona L. 39.600;
b) categorie o qualifiche: prima, seconda, terza e quarta L.
28.800.
2. Le particolari categorie di dipendenti di cui all' articolo 5, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395 , sono individuate nel personale inviato in missione fuori della ordinaria sede di servizio per:
a) attivita' di protezione civile nelle situazioni di prima emergenza, di soccorso tecnico urgente e di scorta a trasporti speciali;
b) attivita' di intervento, manutenzione, controllo e sorveglianza su impianti, apparecchiature ed immobili;
c) attivita' di manutenzione e sorveglianza lungo la rete delle strade ed autostrade statali; di conduzioni di autoveicoli, nonche' di funzionamento dei mezzi operativi per la esecuzione della manutenzione connessa con la sicurezza stradale;
d) attivita' di controllo, rilevazione, collaudo, ispezione delle opere d'arte (ponti, gallerie, manufatti ecc.);
e) attivita' di gestione, di controllo, di rilevazione, di collaudo, di vigilanza, di verifica ed ispettiva di natura amministrativo-contabile, tecnica, fiscale e similare;
f) attivita' che comportino imbarchi brevi su unita' aeronautiche e marittime.
3. Per il personale indicato nel comma 2 le particolarissime condizioni di cui al comma 7 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395 , sono individuate nella impossibilita' della fruizione del pasto o del pernottamento per mancanza di strutture e servizi di ristorazione; in tale circostanza viene corrisposto un compenso forfettario giornaliero di lire 20.000 nette in luogo dell'importo corrispondente al costo del pasto e di L. 20.000 nette per il pernottamento.
Nota all'art. 22:
- Il testo dell' art. 5 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395 , e' il seguente:
Art. 5 (Trattamento di missione). - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1989, per incarichi di missione di durata superiore a dodici ore al personale compete il rimborso della spesa documentata, mediante fattura o ricevuta fiscale, per il pernottamento in albergo della categoria consentita e per uno o due pasti giornalieri, nel limite di lire trentamila per il primo pasto e di complessive sessantamila per i due pasti. Per incarichi di durata non inferiore ad otto ore compete il rimborso di un solo pasto.
2. Oltre a quanto previsto dal comma 1 compete un importo pari al trenta per cento delle vigenti misure delle indennita' orarie e/o giornaliere. Non e' ammessa in ogni caso opzione per l'indennita' di trasferta in misure, orarie o giornaliere, intere.
3. Per incarichi di durata inferiore ad otto ore, l'indennita' di trasferta continua a corrispondersi secondo misure e modalita' in atto previste o che saranno definite nei singoli accordi di comparto.
4. Nei casi di missione continuativa nella medesima localita' di durata non inferiore a trenta giorni e' consentito il rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistico-alberghiera, di categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo, sempreche' risulti economicamente piu' conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima localita'.
5. I limiti di spesa per i pasti di cui al comma 1, sono rivalutati annualmente, a decorrere dal 1 gennaio 1990, in relazione ad aumenti intervenuti nel costo della vita in base agli indici ISTAT, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.
6. Il personale delle diverse qualifiche, inviato in missione al seguito e per collaborare con dipendenti di qualifica piu' elevata o facente parte di delegazione ufficiale dell'amministrazione, puo' essere autorizzato, con provvedimento motivato, a fruire dei rimborsi e delle agevolazioni previste per il dipendente in missione di grado piu' elevato.
7. Per prestazioni rese da particolari categorie di dipendenti in particolarissime situazioni operative di lavoro, negli accordi di comparto potranno essere previste, fermi restando gli importi di cui ai commi 1 e 2, condizioni diverse per la corresponsione del trattamento di missione.
8. Al personale inviato in missione fuori sede le amministrazioni devono anticipare, a richiesta dell'interessato, una somma pari al settantacinque per cento del trattamento complessivo spettante per la missione.
9. Sono fatte salve, in quanto compatibili con il presente decreto, le norme previste negli ordinamenti degli enti ed amministrazioni rientranti nell'ambito di applicazione della legge 29 marzo 1983, n. 93 .
Art. 23 - Fondo incentivazione
Fondo incentivazione 1. A decorrere dal 1 ottobre 1990 il fondo di incentivazione di cui all' art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269 , e' incrementato di una quota pari allo 0,65 del monte retributivo relativo all'anno precedente.
2. Per le amministrazioni destinatarie di disposizioni legislative di istituzione, di finanziamento o di incremento dei fondi di incentivazione della produttivita', ovvero per le amministrazioni eventualmente destinatarie di analoghe future disposizioni legisla- tive, la quota aggiuntiva di cui al comma 1 e' posta a carico, fino a concorrenza, degli stanziamenti derivanti dall'applicazione delle predette disposizioni.
Nota all'art. 23:
- Il testo dell' art. 59 del D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269 , e' il seguente:
Art. 59 (Fondo di incentivazione) - 1. In attuazione dell'accordo intercompartimentale ( art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13 ) in ciascuna azienda ed amministrazione autonoma del comparto, e' costituito un fondo di incentivazione da utilizzare quale incentivo alla produzione di beni e servizi delle aziende, finanziato con lo 0,80% del monte retribuzioni di ciascuna azienda nonche' con le economie che si verificano sugli stanziamenti dei capitoli per lavoro straordinario; concorrono inoltre al medesimo fondo le economie di gestione, oggettivamente individuate, sui capitoli del personale relativi alle competenze accessorie.
2. I piani, le metodologie ed i criteri mediante i quali si da' attuazione all'intervento incentivante sono individuati dalle parti nei diversi livelli di contrattazione decentrata.
3. A livello aziendale si concordano piani di intervento sia a carattere strumentale che di risultato ai sensi dell' art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/1986 .
4. A tal fine si predispongono progetti volti al recupero di ritardi operativi, all'accelerazione di tempi di produzione delle unita' di beni e servizi nonche' al conseguimento di piu' rapide risposte alle domande degli utenti.
5. I progetti indicano obiettivi, procedure, modalita' e tempi di esecuzione, personale utilizzato, compensi complessivi ed unitari da corrispondere a risultato conseguito, modalita' di determinazione individuale dei compensi.
6. Per la predisposizione di tali progetti sono costituiti, azienda per azienda, nuclei tecnici anche con il compito di valutazione e verifica dei risultati dei progetti.
7. Per progetti di particolare rilievo, si potra' richiedere la collaborazione e/o il parere del Dipartimento della funzione pubblica.
8. I predetti nuclei sono composti di dieci unita', cinque delle organizzazioni sindacali, cinque delle aziende.
9. Le organizzazioni sindacali rappresentate sono quelle maggiormente rappresentative in proporzione ai suffragi conseguiti nelle elezioni per i consigli di amministrazione.
10. Il premio di produttivita' previsto e' corrisposto a risultato accertato, sulla base dei tempi impiegati per la realizzazione del progetto obiettivo, degli incrementi di beni e servizi effettivamente realizzati, delle quantita' di recupero in termini di arretrato nonche' dell'impegno individuale e collettivo, della partecipazione e della capacita' di iniziativa del lavoratore che ha partecipato al progetto.
11. Oltre a tali progetti di produttivita' sono previste iniziative volte a favorire quelle modifiche alla organizzazione del lavoro che mirino ad una piu' razionale utilizzazione del lavoro, ad una maggiore efficienza, ad una maggiore fruibilita' dei servizi, mediante una piu' larga apertura degli uffici.
12. La realizzazione dei predetti progetti e' affidata ai diversi livelli di contrattazione decentrata territoriale aziendale.
13. Al termine della realizzazione del primo ciclo di progetti la parte pubblica d'intesa con le organizzazioni sindacali di azienda o settore e le confederazioni maggiormente rappresentative unitamente ad associazioni di utenti individuate di intesa, effettueranno un bilancio di verifica delle attivita' incentivanti svolte, per evidenziare i risultati positivi o negativi ottenuti e gli eventuali ostacoli incontrati al fine di migliorare le sperimentazioni future di incentivo alla produttivita' e dare cosi' piena attuazione allo spirito ed alla lettera delle intese intercompartimentali tendenti ad accrescere l'efficienza delle attivita' aziendali.
Art. 24 - Nuovi stipendi
Nuovi stipendi 1. I valori stipendiali annui lordi di cui all' art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1987, n. 269 , comprensivi del conglobamento di L. 1.081.000 di cui all' art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494 , sono stabiliti a regime nella misura seguente:
Categoria o qualifica
I .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..L. 6.081.000
II .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. L. 6.981.000
III .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... L. 8.182.000
IV .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. L. 9.320.000
V .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. ... L. 10.487.000
VI .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. ..L. 11.616.000
VII .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .L. 13.550.000
VIII .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. ... L. 15.531.000
IX .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. L. 18.071.000
2. Gli aumenti stipendiali lordi derivanti dall'applicazione dei nuovi trattamenti di cui al comma 1 sono attribuiti con decorrenza 1 luglio 1990.
3. Dal 1 luglio 1988 al 30 settembre 1989 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:
Categoria o qualifica
I .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... L. 152.000 II .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... L. 190.000 III .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. L. 273.000 IV .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... L. 321.000 V .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... L. 371.000 VI .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... L. 397.000 VII .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. L. 496.000 VIII .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... L. 512.000 IX .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... L. 592.000
4. Dal 1 ottobre 1989 al 30 giugno 1990 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:
Categoria o qualifica
I .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. L. 715.000 II .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... L. 894.000 III .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... L. 1.276.000 IV .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... L. 1.516.000 V .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. L. 1.743.000 VI .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... L. 1.865.000 VII .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... L. 2.331.000 VIII .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. L. 2.410.000 IX .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... L. 2.789.000
5. Dal 1 luglio 1990 al 31 dicembre 1990 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:
Categoria o qualifica
I .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. L. 1.200.000 II .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... L. 1.500.000 III .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... L. 2.161.000 IV .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... L. 2.539.000 V .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. L. 2.926.000 VI .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... L. 3.135.000 VII .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... L. 3.919.000 VIII .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. L. 4.050.000 IX .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... L. 4.690.000
6. Ciascuno degli emolumenti di cui ai commi 3 e 4 ha effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo.
(( 7. Ai dipendenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e della Cassa depositi e prestiti, inquadrati nel IV, V e VI livello retributivo, competono i seguenti valori stipendiali annui lordi:
Categoria o qualifica
IV .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... L. 9.566.000 V .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... L. 10.734.000 VI .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... L. 11.715.000
Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, capo reparto e vice capo reparto di sesta qualifica funzionale, compete uno stipendio annuo lordo di L. 12.500.000. Ai dipendenti indicati nel presente comma gli aumenti stipendiali sono corrisposti alle scadenze e con le proporzioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 . )) 8. ((COMMA SOPPRESSO DALL'AVVISO DI RETTIFICA IN G.U. 20/11/1992, N. 274)) .
Art. 25 - Retribuzione individuale di anzianita'
Retribuzione individuale di anzianita' 1. A decorrere dal 1 gennaio 1989, a tutto il personale che abbia prestato servizio nel periodo 1 gennaio 1987-31 dicembre 1988 la retribuzione individuale di anzianita' e' incrementata dei seguenti importi annui lordi:
Categoria o qualifica
I ........................................................ L. 198.000 II ....................................................... L. 214.000 III ...................................................... L. 256.000 IV ....................................................... L. 280.000 V ........................................................ L. 312.000 VI ....................................................... L. 344.000 VII ...................................................... L. 403.000 VIII ..................................................... L. 480.000 IX ....................................................... L. 480.000 2. Al personale assunto in data intermedia tra il 1 gennaio 1987 ed il 31 dicembre 1988 l'importo di cui al comma 1 e' corrisposto in proporzione ai mesi di servizio prestato.
3. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 riassorbono le anticipazioni eventualmente corrisposte al medesimo titolo liquidate ai sensi dell' articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494 .
4. A decorrere dal 1 ottobre 1990, al personale che nel triennio contrattuale abbia maturato 5 anni di effettivo servizio continuativo nella stessa amministrazione competono i seguenti importi annui, da inserire nella retribuzione individuale di anzianita':
Categoria o qualifica
I ........................................................ L. 122.000 II ....................................................... L. 140.000 III ...................................................... L. 164.000 IV ....................................................... L. 186.000 V ........................................................ L. 210.000 VI ....................................................... L. 232.000 VII ...................................................... L. 271.000 VIII ..................................................... L. 311.000 IX ....................................................... L. 361.000 5. I suddetti importi al compimento del decimo anno si raddoppiano, al compimento del quindicesimo anno si triplicano, al compimento del ventesimo anno si quadruplicano e si aggiunge a tale ultimo valore lo 0,50 per cento del tabellare iniziale riportato al comma 1 dell'articolo 24.
Nota all' art. 25 :
- L' art. 55 del D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494 , inserisce nel-l' art. 47 del D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269 , i commi 2, 3 e 4 del seguente tenore:
2. In assenza di rinnovo contrattuale, entro il 30 giugno 1989, che dovra' provvedere in materia di retribuzione di anzianita', ovvero di una regolamentazione in sede intercompartimentale della stessa materia entro la medesima data, la retribuzione individuale di anzianita' di cui al comma 1,verra' incrementata, con decorrenza dal 1 gennaio 1989, della somma corrispondente a ciascun livello retributivo, prevista nell' art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 53 , relativo al personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, senza limite al numero degli aumenti periodici biennali.
3. Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986 le predette somme competono in ragione del numero di mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre 1988.
4. Nel caso di passaggio da una qualifica funzionale inferiore a quella superiore, l'importo predetto compete in ragione dei mesi trascorsi nella qualifica di provenienza e in quella di un nuovo inquadramento, con riferimento al 31 dicembre 1988.
Art. 26 - Effetti dei nuovi stipendi
Effetti dei nuovi stipendi 1. I nuovi stipendi, negli importi effettivamente corrisposti in relazione alle attribuzioni degli aumenti determinati negli articoli 24 e 25, hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennita' di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate Tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto. Non hanno effetto invece su altri istituti comportanti compensi ed erogazioni di natura economica.
2. Ai fini della corresponsione dei nuovi trattamenti derivanti dall'applicazione del presente regolamento si applica l' art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312 .
3. In ottemperanza al disposto dell' articolo 13 della legge 29 marzo 1983, n. 93 , i benefici economici risultanti dall'applicazione del presente regolamento sono corrisposti integralmente, alle scadenze e nelle percentuali previste dai precedenti articoli, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale.
4. I nuovi stipendi, negli importi corrispondenti agli aumenti determinati nell'articolo 24, hanno effetto sull'importo orario per lavoro straordinario e sulla determinazione degli importi dovuti per indennita' integrativa speciale.
5. La spesa sostenuta nell'anno 1989 per prestazioni di lavoro straordinario non puo' essere incrementata in conseguenza degli effetti dei nuovi stipendi sulle misure orarie dei compensi.
Note all'art. 26:
- L'art. 82 del testo unico delle norme concernenti gli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 , e' cosi' formulato:
Art. 82 (Assegno alimentare). - All'impiegato sospeso e' concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla meta' dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia
- Il testo dell' art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312 , e' il seguente:
Art. 172 (Disposizioni per la sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico). - Gli uffici che liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere al pagamento dei nuovi trattamenti economici, in via provvisoria e fino al perfezionamento dei provvedimenti formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla base dei dati in possesso o delle comunicazioni degli uffici presso cui presta servizio il personale interessato relative agli elementi necessari per la determinazione del trattamento stesso.
- Il testo dell' art. 13 della legge 29 marzo 1983, n. 93 , e' il seguente:
Art. 13 (Efficacia temporale degli accordi). - Gli accordi stipulati ai sensi degli articoli precedenti hanno durata triennale.
La disciplina emanata sulla base degli accordi conserva provvisoriamente efficacia fino all'entrata in vigore di nuove normative, fermo restando che le stesse si applicano dalla data di scadenza dei precedenti accordi.
Art. 27 - Corsi
Corsi 1. Per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici e per l'Azienda autonoma dei monopoli di Stato, il comma 5 dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269 , e' sostituito dal seguente:
5. I corsi sono espletati di norma durante l'orario di servizio ordinario, ad eccezione di quelli per i quali la partecipazione comprometta l'effettiva erogazione del servizio al pubblico.
2. I corsi sono concentrati, ove possibile, in sedi delle aziende capoluoghi di provincia.
3. Per i corsi fuori dell'orario di servizio, l'articolazione degli orari e le sedi sono stabilite con accordo decentrato territoriale. Nota all'art. 27:
- Il testo dell' art. 37, del D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269 , come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
Art. 37 (Formazione). - 1. La formazione, l'addestramento e l'aggiornamento del personale, in relazione alle esigenze di riqualificazione e specializzazione del medesimo connesse ad innovazioni, riforme e strutturazioni ovvero alle esigenze intese ad assicurare un costante adeguamento delle capacita' e delle attitudini del personale per il perseguimento degli obiettivi di efficienza ed economicita' della pubblica amministrazione possono essere attuati, oltre che dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione per le piu' elevate professionalita', anche mediante corsi di formazione organizzati direttamente dalle singole aziende in base alla normativa vigente.
2. In tale ambito saranno definiti appositi piani di aggiornamento permanente con particolare riferimento al personale inquadrato in profili di altra specializzazione tecnico-scientifica.
3. Interventi specifici sono diretti ad accrescere la professionalita' delle lavoratrici in modo da realizzare una effettiva parita' fra tutti i dipendenti.
4. Le aziende, di intesa con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, formulano al Dipartimento della funzione pubblica le rela- tive proposte indicando la natura dei corsi che intendono organizzare, i destinatari degli stessi, la durata e la sede di svolgimento, al fine di acquisire il parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione previsto dall' art. 21 della legge n. 93/83 .
5. I corsi sono espletati di norma durante l'orario di servizio ordinario, ad eccezione di quelli per i quali la partecipazione comprometta l'effettiva erogazione del servizio pubblico.
CAPO II Capo II SPECIFICITA' DELLE AZIENDE E AMMINISTRAZIONI DELLO STATO AD ORDINAMENTO AUTONOMO. Sezione I PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E TELECOMUNICAZIONI E DELL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI
Art. 28 - Rideterminazione organici
Rideterminazione organici 1. In attuazione dell' art. 11 della legge 29 dicembre 1988, n. 554 , al fine di un primo ridimensionamento degli organici, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti la commissione paritetica amministrazione-sindacati ed il consiglio di amministrazione, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, entro il 30 settembre 1990 si provvedera' alla riduzione della dotazione organica del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella misura di circa 7.100 unita'. Tale risultato sara' conseguito mediante:
a) la riduzione per circa 1.300 unita' della maggiorazione dell'assegno di personale, relativamente agli uffici principali la cui attivita' e' articolata in piu' turni di lavoro nell'arco della giornata;
b) la riduzione per circa 1.200 unita' delle maggiorazioni dell'assegno base di cui al decreto ministeriale 19 ottobre 1974, relativamente agli uffici locali;
c) l'aumento del divisore del rapporto utilizzato per la determinazione del fabbisogno di personale necessario per l'espletamento dell'attivita' lavorativa degli uffici amministrativi centrali, compartimentali e periferici, in modo tale da conseguire una riduzione di circa 3.000 unita';
d) l'adeguamento degli indici parametrici delle operazioni per la cui esecuzione sono state introdotte tecnologie automatizzate e la soppressione degli indici attinenti ad adempimenti superati o superflui, con riduzione di circa 800 unita' presso gli uffici postali elettronici e di circa 800 unita' presso gli uffici di telecomunicazioni dotati di sistema leotex.
2. Il conferimento delle funzioni superiori e' subordinato alla essenzialita' ed alla indifferibilita' dei compiti da espletare, alla assoluta impossibilita' di assicurarne lo svolgimento con l'attribuzione dei medesimi ad unita' presenti ed appartenenti alla categoria richiesta per la copertura del posto vacante od a categoria superiore, nonche' all'emissione di formale provvedimento a cura dell'autorita' competente.
3. In attuazione dell' articolo 7 della legge 25 ottobre 1989, n. 355 , con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti la Commissione paritetica amministrazione-sindacati ed il Consiglio di amministrazione, sono individuate le funzioni per le quali e' consentito il conferimento delle funzioni superiori e sono determinate le modalita' di applicazione delle disposizioni recate dal comma 2.
Note all'art. 28:
- Il testo dell' art. 11 della legge 29 dicembre 1988, n. 554 , e' il seguente:
Art. 11 - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 16, 17 (come modificato dall' articolo 10 della legge 9 gennaio 1973, n. 3 ), 20, 21, 23 e 24 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico ed il trattamento economico del relativo personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417 , nonche' le norme recate dai commi dal primo al sesto dell' articolo 5 della legge 9 febbraio 1979, n. 49 , dagli articoli 5 e 6 della legge 3 aprile 1979, n. 101 , e dal secondo comma dell'articolo 5 della legge 22 dicembre 1981, n. 797 , sono sospese fino all'individuazione di nuovi criteri per la determinazione dell'assegno numerico delle unita' necessarie a ciascun ufficio e della dotazione organica complessiva del personale, e comunque non oltre il 31 dicembre 1990.
2. I nuovi criteri devono essere finalizzati ad una maggiore rispondenza degli assegni alle effettive esigenze del servizio, tenendo conto delle modifiche procedurali, delle innovazioni tecnologiche e della necessita' di realizzare una programmazione dell'aumento di produttivita'.
- L' art. 7 della legge 25 ottobre 1989, n. 355 , sostituisce l' art. 13 della legge 3 aprile 1979, n. 101 , gia' sostituito dall' art. 42 della legge 22 dicembre 1981, n. 797 , con il seguente testo:
Art. 13 (Conferimento dei compiti di categoria o qualifica superiore). - 1. Per esigenze di servizio, nei limiti delle vacanze della dotazione organica di ciascuna categoria professionale o dell'assegno numerico del singolo ufficio o impianto, il personale postelegrafonico puo' essere utilizzato, per un periodo massimo di un anno continuativo, nell'esercizio dei compiti del corrispondente profilo professionale di categoria superiore a quella di appartenenza, sempre che per lo svolgimento dei medesimi compiti non sia prevista la funzione vicaria; tale utilizzazione termina automaticamente col venir meno della vacanza nell'organico o nell'assegno numerico dell'ufficio.
2. Per esigenze di servizio, durante l'assenza del titolare e sempre che l'ordinamento dell'ufficio non preveda la funzione vicaria, la direzione degli uffici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, che per legge spetta ad un funzionario con qualifica di dirigente generale o di dirigente superiore, puo' essere affidata, per un periodo massimo di due anni continuativi, a titolo di reggenza e con provvedimento, rispettivamente, del direttore generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e del direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, ad un funzionario del corrispondente quadro che rivesta la qualifica di dirigente superiore per sostituire il funzionario con qualifica di dirigente generale, ovvero le qualifiche di primo dirigente o ad esaurimento per sostituire il funzionario con qualifica di dirigente superiore.
3. Nelle stesse ipotesi e con le stesse modalita' di cui al comma 2, la direzione degli uffici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, che per legge spetta ad un funzionario con qualifica di primo dirigente, puo' essere affidata, per un periodo massimo di un anno continuativo, a titolo di reggenza, ad un funzionario della corrispondente carriera direttiva delle qualifiche ad esaurimento od ascritte alla categoria IX.
4. Le funzioni superiori non possono essere attribuite ai dipendenti che non abbiano prestato almeno un anno di servizio effettivo nella propria qualifica.
5. Non si fa luogo al riconoscimento delle funzioni superiori allorquando queste siano espletate per un periodo di tempo non superiore al mese continuativo.
6. Qualora le funzioni superiori siano espletate da impiegati con funzioni vicarie, il trattamento economico di cui al comma 7 compete nel caso in cui lo svolgimento delle funzioni medesime si protragga per un periodo di tempo superiore ad un mese continuativo.
7. Durante tutto il periodo di utilizzazione nelle funzioni della categoria o della qualifica superiore, fermo restando quanto disposto dai commi 5 e 6, spetta al personale una indennita', non utile a pensione, pari alla differenza tra lo stipendio iniziale previsto per la categoria di appartenenza o per la qualifica rivestita e lo stipendio iniziale stabilito per la categoria o per la qualifica cui sono ascritte le funzioni da svolgere. Al personale medesimo competono, inoltre, il compenso per lavoro straordinario e l'indennita' di missione nelle misure previste per la stessa categoria cui sono ascritte le funzioni da svolgere. In caso di promozione a categoria o qualifica superiore con effetto giuridico ed economico retroattivo, coincidente in tutto o in parte con il periodo di espletamento delle funzioni superiori, si fa luogo, relativamente a tale periodo, al conguaglio fra quanto dovuto a titolo di trattamento stipendiale per effetto della promozione e quanto gia' erogato per stipendio ed indennita' per lo svolgimento di funzioni superiori, senza procedere, peraltro, al recupero delle somme eventualmente a credito dell'Amministrazione.
8. Le norme di cui ai commi 1, 4, 5, 6 e 7 si applicano anche al personale degli uffici locali, salve le speciali piu' favorevoli disposizioni vigenti che lo concernono.
9. Le disposizioni di attuazione dei commi 1 e 8 sono em- anate con le modalita' di cui all'art. 10, terzo comma, della presente legge.
Art. 29 - Utilizzazione fondo di incentivazioneper l'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni
Utilizzazione fondo di incentivazioneper l'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni 1. Il fondo di incentivazione, di cui all'art. 23, per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, per 45 miliardi di lire annue e' destinato alla rivalutazione dell'indennita' oraria per il servizio prestato dalle ore 21 alle ore 7, del compenso per prestazioni di lavoro nelle giornate festive e delle maggiorazioni del premio industriale per gli addetti ai servizi di recapito e di guida, a turni rotativi ed ai servizi di cassa.
2. Agli stessi fini, di cui al comma 1, sono devolute le seguenti economie annue:
a) lire 15 miliardi derivanti dall'attuazione delle disposizioni in materia di rideterminazione degli organici previste dall'art. 28, conseguenti a riduzione del compenso di intensificazione;
b) lire 9 miliardi, lire 2,2 miliardi, lire 9,2 miliardi e lire 1,6 miliardi per riduzione degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, nei capitoli nn. 103, 110, 138 e 149 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno 1990, concernenti i compensi per il lavoro straordinario, di intensificazione e di abbinamento.
3. La rivalutazione delle indennita' e dei compensi indicati nel comma 1 e' stabilita nelle seguenti misure lorde:
a) indennita' oraria per il servizio prestato dalle ore 21,00 alle ore 7,00: quaranta per cento;
b) compenso per prestazioni di lavoro nelle giornate festive: quaranta per cento;
c) maggiorazione del premio industriale per gli addetti ai servizi di cassa di cui all' articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269 : lire 1.400 al giorno;
d) maggiorazione del premio industriale per gli addetti ai servizi di recapito ed alla guida di automezzi: lire 1.200 al giorno;
e) maggiorazione del premio industriale per gli addetti ai turni rotativi: lire 1.200 al giorno indipendentemente dalla categoria di appartenenza.
4. Le rivalutazioni hanno effetto dal 1 ottobre 1990.
5. Le competenze accessorie sono corrisposte unitamente allo stipendio del mese successivo a quello cui esse si riferiscono.
6. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, si provvede:
a) alla soppressione del premio di produzione, incrementando corrispondentemente la "misura base" del premio industriale;
b) alla rielaborazione della disciplina del premio industriale, tenendo conto delle modifiche apportate con il presente articolo e di quelle eventualmente richieste dall'esigenza di armonizzazione delle diverse voci che compongono il compenso;
c) alla rideterminazione degli uffici, servizi e settori, nei confronti del cui personale possa essere confermata l'erogazione di compensi di intensificazione in relazione alla natura dell'attivita' svolta.
Nota all'art. 29:
- Il testo dell' art. 66 del D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269 , e' il seguente:
Art. 66 (Premio industriale). - 1. Le misure del premio industriale di cui all' art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980, n. 985 , e successive modificazioni, sono aumentate come segue:A) Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni:
Categoria o qualifica IV, Magg.ne per addetti impianti, apparecch.re laboratori e officine 110 (f), Magg.ne addetti servizi recap. e guida 500 (g), Magg.ne addetti turni rotativi 280 (h);
Categoria o qualifica V, Magg.ne per dirig. funz. isp. e di coord. tecn. amm. 220 (a), Magg.ne per servizi di cassa 80/550/630 (e), Magg.ne per addetti impianti, apparecch.re laboratori e officine 110/220 (f), Magg.ne addetti turni rotativi 280 (h);
Categoria o qualifica VI, Magg.ne per dirig. funz. isp. e di coord. tecn. amm. 610/440 (b), Magg.ne per servizi di cassa 550/80 (e), Magg.ne per addetti impianti, apparecch.re laboratori e officine 220/220 (f), Magg.ne addetti turni rotativi 280 (h);
Categoria o qualifica VII, Magg.ne per dirig. funz. isp. e di coord. tecn. amm. 1050/710 (c), Magg.ne per servizi di cassa 550/80 (e), Magg.ne per addetti impianti, apparecch.re laboratori e officine 220/220 (f);
Categoria o qualifica VIII, Magg.ne per dirig. funz. isp. e di coord. tecn. amm. 1550/1020 (d), Magg.ne per servizi di cassa 80 (e), Magg.ne per addetti impianti, apparecch.re laboratori e officine 220 (f).
Note
(a) La maggiorazione compete ai vigilanti.
(b) La maggiorazione compete, per gli uffici locali:
L. 610 ai direttori degli uffici di minore entita';
L. 440 ai vice direttori degli uffici di media e rilevante entita' ed ai capi settore;
per gli uffici principali:
L. 610 ai direttori degli uffici di cui all'allegato D/2 del decreto ministeriale 5 agosto 1982, n. 4584 ;
L. 440 ai capi settore.
(c) La maggiorazione compete, per gli uffici locali:
L. 1.050 ai direttori degli uffici di media entita';
L. 710 ai vice direttori vicari degli uffici di rilevante entita';
per gli uffici principali:
L. 1.050 ai direttori degli uffici di cui all'allegato C del decreto ministeriale 5 agosto 1982, n. 4584 ;
L. 710 ai vice direttori degli uffici di cui allegato B del decreto ministeriale 5 agosto 1982, n. 4584 , nonche' ai dipendenti di settima categoria dell'esercizio che espletano funzioni di dirigenza, di coordinamento o ispettive previste dai rispettivi profili professionali.
(d) La maggiorazione compete, per gli uffici locali:
L. 1.550 ai direttori degli uffici di rilevante entita';
per gli uffici principali:
L. 1.550 ai direttori degli uffici di cui all'allegato B del decreto ministeriale 5 agosto 1982, n.4584 ; ai capi sezione ed ai funzionari della carriera direttiva che espletano funzioni ispettive ovvero funzioni di dirigenza degli uffici di cui all'allegato A del decreto ministeriale 5 agosto 1982, n. 4584 ;
L. 1.020 al personale di ottava categoria dell'esercizio che espleta funzioni di dirigenza, di coordinamento o ispettive previste dai rispettivi profili professionali; ai vice direttori degli uffici di cui all'allegato A del decreto ministeriale 5 agosto 1982, n. 4584 ed ai funzionari della carriera direttiva classificati nelle categorie settima e ottava al magazzino centrale marche assicurative;
L. 630 agli sportellisti degli uffici locali e degli uffici principali che effettuano, in modo diretto ed a contatto con il pubblico, per l'intero orario d'obbligo, operazioni con effettivo maneggio di denaro, attinenti ai servizi di cui all'art. 100 del codice postale e delle telecomunicazioni;
L. 550 agli sportellisti degli uffici promiscui, agli sportellisti addetti al servizio postalettere e telegrafico con maneggio di denaro.
(f) La maggiorazione compete:
L. 220 al personale tecnico delle categorie sesta, settima e ottava addetto alla diagnosi, riparazione e manutenzione degli impianti di meccanizzazione, automazione, telex, radio ed ai programmatori nonche' agli addetti con mansioni tecniche, alla progettazione, direzione, assistenza lavori, verifica e collaudi presso gli uffici;
L. 220 al personale addetto con carattere di continuita' ed esclusivita' agli impianti di meccanizzazione ed automazione (C.M.P. - C.M.P.P. - C.N.E.D. - C.E.D.) nonche' al personale tecnico della quinta categoria;
L. 110 al personale addetto ai terminali interattivi con responsabilita' di procedura e di modifica degli archivi, compresi gli addetti ai terminali per pagamenti in tempo reale, agli addetti al marcaggio, agli apparati telescriventi e di commutazione ed accettazione telefonica, ai tecnici di quarta categoria addetti alla manutenzione e riparazione degli apparati postali, telegrafici, radioelettrici e telefonici.
(g) La maggiorazione compete anche ai camminatori ed al personale che espleta il servizio promiscuo di procacciato e recapito pacchi ovvero di solo procaccia con guida presso gli uffici locali.
(h) La maggiorazione compete al personale applicato in uffici la cui organizzazione e' articolata in almeno due turni e sempreche' la turnazione venga eseguita per almeno 1/3 delle giornate lavorative nel mese.B) Azienda di Stato per i servizi telefonici:
Categoria o qualifica II, Magg.ne per addetti turni rotativi 280 (g);
Categoria o qualifica IV, Magg.ne per addetti impianti e apparecch.re laboratori e officine 110 (e), Magg.ne per addetti servizi guida per giuntisti e piccola manutenzione telefonica 500 (f), Magg.ne per addetti turni rotativi 280 (g);
Categoria o qualifica V, Magg.ne per servizi di cassa 550/630 (d), Magg.ne per addetti impianti e apparecch.re laboratori e officine 110/220 (e), Magg.ne per addetti turni rotativi 280 (g);
Categoria o qualifica VI, Magg.ne per dirig. funz. isp.ve e di coord. tecn. amm. e controllo 610/440 (a), Magg.ne per servizi di cassa 550/630 (d), Magg.ne per addetti impianti e apparecch.re laboratori e officine 220/220 (e), Magg.ne per addetti turni rotativi 280 (g);
Categoria o qualifica VII, Magg.ne per dirig. funz. isp.ve e di coord. tecn. amm. e controllo 1050/710/650 (b), Magg.ne per servizi di cassa 550 (d), Magg.ne per addetti impianti e apparecch.re laboratori e officine 220/220 (e);
Categoria o qualifica VIII, Magg.ne per dirig. funz. isp.ve e di coord. tecn. amm. e controllo 1550/1020 (c), Magg.ne per addetti impianti e apparecch.re laboratori e officine 220 (e).
N o t e
(a) La maggiorazione compete:
L. 610 ai dirigenti dei settori operativi nelle sale di commutazione telefonica e nei posti telefonici pubblici;
L. 440 al personale con funzioni di dirigenza e di coordinamento dei lavori di piccola manutenzione.
(b) La maggiorazione compete:
L. 710 al direttore ripartizione uffici interurbani non in sede centro compartimento; al vicario del direttore di uffici interurbani non in sede centro compartimento; al vicario del direttore di stazione telefonica; al dirigente del servizio telefonico nazionale ed internazionale nelle sale di commutazione e nei posti telefonici pubblici; ai capi dei reparti meccanografici;
L. 650 al personale che effettua il coordinamento delle attivita' di gruppi di tecnici applicati ad attrezzature complesse; al personale con funzioni di direzione lavori, collaudo di lavori, impianti ed apparati; al personale con funzioni di coordinamento amministrativo-contabile;
L. 1.050 al dirigente di stazione telefonica di terza classe; al dirigente di ripartizione di stazione telefonica di prima e seconda classe.
(c) La maggiorazione compete:
L. 1.020 al direttore di uffici interurbani nelle sedi non centro compartimento; al direttore di ripartizione ed al vicario del direttore di ufficio interurbano nelle sedi di centro compartimento; al dirigente di ufficio di rilevante entita' non a livello di sezione; agli addetti preposti al coordinamento di raggruppamenti o settori di personale di rilevante entita'; al personale con funzioni ispettive previste nei profili professionali del personale di settima categoria direttivi; al direttore di ripartizione di stazioni telefoniche di rilevante entita'; al vicario del direttore di stazioni telefoniche di rilevante entita'; ai funzionari con qualifiche direttive classificati nelle categorie settima e ottava applicati presso gli organi centrali e periferici;
L. 1.550 al direttore di stazione telefonica di prima e seconda classe; al dirigente della segreteria delle direzioni centrali; al direttore di ufficio interurbano in sede di compartimento telefonico; al direttore di sezione; al personale con funzioni ispettive escluse quelle di settima categoria sovraindicate.
(d) La maggiorazione compete:
L. 630 agli addetti ai posti telefonici pubblici che effettuano in modo diretto ed a contatto con il pubblico per l'intero orario d'obbligo operazioni con effettivo maneggio di danaro;
L. 550 ai cassieri ed ai controllori, nonche' ai sostituti cassieri e ai sostituti controllori.
(e) La maggiorazione compete:
L. 110 agli addetti agli apparati telescriventi, alla riproduzione di documenti con utilizzo di macchine, alla conduzione di impianti termici e di refrigerazione, alla utilizzazione di macchine (taglierine, scarbonatrici, ecc.); al coadiuvante delle squadre di manutenzione esterna degli impianti; agli addetti ad apparecchiature video con sistemi elettronici di composizione ed elaborazione testi e prospetti;
L. 220 agli addetti ai terminali interattivi con responsabilita' di procedura e di modifica degli archivi; agli addetti al marcaggio, perforazione, microfilmatura, esecuzione disegni, grafici, utilizzo di macchine accessorie e dei terminali nei centri elaborazione dati; agli operatori nelle sale di commutazione telefonica, compresi i posti telefonici pubblici; agli addetti a mansioni di coadiuvanza tecnica nelle stazioni telefoniche, nei laboratori, nelle officine, nei depositi e negli uffici interurbani; agli addetti agli impianti di meccanizzazione di automazione e di elaborazione dati; agli addetti all'esercizio, manutenzione e riparazione degli impianti e attrezzature presso le stazioni telefoniche, i laboratori e le officine; agli addetti alla diagnosi, riparazione e manutenzione degli impianti di apparati di meccanizzazione, di automazione e di efonici di zona.
(f) La maggiorazione compete: anche ai camminatori.
(g) La maggiorazione compete: al personale applicato in uffici la cui organizzazione del servizio e' articolata in almeno due turni di lavoro e sempreche' la turnazione venga eseguita per almeno 1/3 delle giornate lavorative nel mese.
Le maggiorazioni previste nelle sopra riportate tabelle A) e B):
per gli addetti ai servizi di recapito, guida, piccola manutenzione telefonica e per giuntisti;
per coloro che esplicano funzioni di dirigenza, ispettive e di coordinamento tecnico-amministrativo;
per gli addetti agli impianti, alle apparecchiature, ai laboratori e alle officine;
per gli addetti ai servizi di cassa;
per gli addetti ai turni rotativi, non sono cumulabili tra di loro.
2. Per i criteri di erogazione del premio industriale valgono le disposizioni contenute nell'art. 29 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29 .
3. Nei riguardi del personale il cui orario di lavoro settimanale e' distribuito su cinque giornate, la misura giornaliera del premio industriale e' maggiorata del 20 per cento.
4. Per le funzioni non espressamente richiamate nel presente articolo, l'equiparazione e' determinata con decreto del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e sentito il consiglio di amministrazione.
5. Le maggiorazioni del premio industriale competono anche per le giornate di permesso sindacale, di cui all' art. 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249 , entro il numero massimo di quattro mensili.
Art. 30 - Utilizzazione fondo di incentivazione per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici
Utilizzazione fondo di incentivazione per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici 1. Il fondo di incentivazione di cui all'art. 23, relativamente all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, e' destinato, per un importo di lire 2,5 miliardi annue, alla rivalutazione dell'indennita' oraria per il servizio prestato dalle 21 alle 7, del compenso per prestazioni di lavoro nelle giornate festive e delle maggiorazioni del premio industriale per gli addetti ai servizi di guida, a turni rotativi ed ai servizi di cassa e, ove occorra, al finanziamento della reperibilita'.
2. Agli stessi fini, di cui al comma 1, sono devolute le seguenti economie annue:
a) lire 500 milioni e 1.000 milioni per riduzione degli stanziamenti iscritti rispettivamente nei capitoli 104 e 126 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'anno 1990, concernenti i compensi per lavoro straordinario per il personale amministrativo e tecnico;
b) lire 1.000 milioni per riduzione degli stanziamenti del capitolo concernente il compenso per premio industriale.
3. La rivalutazione delle indennita' e dei compensi indicati nel comma 1 e' stabilita nelle seguenti misure lorde:
a) indennita' oraria per il servizio prestato dalle ore 21 alle ore 7: quaranta per cento;
b) compenso per prestazioni di lavoro nelle giornate festive: quaranta per cento;
c) aumento della maggiorazione del premio industriale per gli addetti ai servizi di cassa: lire 1.400 al giorno;
d) aumento della maggiorazione del premio industriale per gli addetti ai servizi di guida automezzi: lire 1.200 al giorno;
e) aumento della maggiorazione del premio industriale per gli addetti ai turni rotativi: lire 1.200 al giorno, indipendentemente dalla categoria di appartenenza.
4. Le rivalutazioni hanno effetto dal 1 ottobre 1990.
5. Le competenze accessorie sono corrisposte unitamente allo stipendio del mese successivo a quello cui esse si riferiscono.
6. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, si provvede:
a) alla soppressione del premio di produzione, incrementando corrispondentemente la misura base del premio industriale;
b) alla rielaborazione della disciplina del premio industriale, tenendo conto delle modifiche apportate con il presente articolo e di quelle eventualmente richieste dalla esigenza di armonizzazione delle diverse voci che compongono il compenso.
Art. 31 - Incremento della retribuzione di anzianita'
Incremento della retribuzione di anzianita' 1. A decorrere dal 1 ottobre 1990, per il personale delle aziende postelegrafoniche inquadrato nelle categorie VIII e IX la retribuzione individuale di anzianita' di cui al comma 1 dell'art. 25 e' incrementata dell'importo annuo lordo di Lire 360.000.
Art. 32 - Assemblea del personale
Assemblea del personale 1. Al personale viaggiante istituzionalmente e permanentemente applicato fuori dalle sedi di servizio dove si svolge l'assemblea, nonche' al personale degli uffici locali di minore entita' che, qualora impedito per motivi di servizio, partecipi ad altra assemblea appositamente indetta, fuori dell'orario di servizio, e cio' sia documentato, compete riposo compensativo per la stessa durata dell'assemblea. Tali particolari situazioni e modalita' applicative verranno individuate in sede di contrattazione aziendale.
Art. 33 - Congedo ordinario
Congedo ordinario 1. La disposizione di cui all' art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395 , si applicano anche per motivate esigenze di servizio.
2. Il congedo non accordato o sospeso per esigenze di servizio non puo', in ogni caso, essere fruito oltre il 30 novembre.
Nota all' art.33 :
- Il comma 4 dell'art. 4 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395 , prevede che: La fruizione del congedo ordinario puo' essere rinviata anche nel secondo semestre dell'anno successivo qualora sussistano motivi non riferibili alla volonta' del dipendente ma imputabili a cause di forza maggiore che non abbiano consentito il godimento delle ferie nei termini indicati nei commi 2 e 3.
I commi 2 e 3 soprarichiamati cosi' recitano:
2. Il congedo ordinario deve essere fruito, su richiesta del dipendente e previa autorizzazione del capo dell'ufficio, compatibilmente alle esigenze di servizio, irrinunciabilmente nel corso di ciascun anno solare anche in piu' periodi, uno dei quali non inferiore a quindici giorni.
3. Qualora il godimento del congedo ordinario sia rinviato o interrotto per eccezionali e motivate esigenze di servizio, il dipendente ha diritto di fruirlo entro il primo semestre dell'anno successivo.
Art. 34 - Danni derivanti dalla circolazione dei mezzi di trasporto
Danni derivanti dalla circolazione dei mezzi di trasporto 1. In deroga all'articolo 12, nell'ambito dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici gli infortuni in servizio causati da mezzi di trasporto di proprieta' dell'azienda o del dipendente continuano ad essere disciplinati dai regi decreti 16 giugno 1938, nn. 1274 e 1275 , modificati dalla legge 21 dicembre 1955, n. 1350 .
2. Le Aziende postelegrafoniche sono autorizzate a stipulare apposita polizza assicurativa per i rischi non coperti ai sensi dei regi decreti 16 giugno 1938, nn. 1274 e 1275 , previsti dall'articolo 12.
Art. 35 - Orario di servizio
Orario di servizio 1. Qualora il dipendente, raggiunto il proprio ufficio, sia inviato, per eventi non programmati e non programmabili, in altra sede di lavoro ubicata nell'ambito della circoscrizione dell'Organo di applicazione, il tempo occorrente per il viaggio di andata e per l'eventuale rientro al proprio ufficio e' considerato compreso nell'orario di servizio.
Art. 36 - Indennita' per guida di veicoli a motore di proprieta' delle aziende
Indennita' per guida di veicoli a motore di proprieta' delle aziende 1. Fermo restando quanto previsto dall' art. 17 della legge 25 ottobre 1989, n. 355 , al personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, a qualsiasi carriera, categoria e qualifica appartenente, puo' essere affidata, per esigenze di servizio connesse all'espletamento delle proprie mansioni ed in relazione all'organizzazione dei servizi, la conduzione di veicoli a motore di proprieta' dell'amministrazione, purche' gli interessati siano in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.
2. Al personale sopraindicato spetta, per ogni giornata di espletamento delle anzidette mansioni integrative, l'indennita' stabilita annualmente con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentito il consiglio di amministrazione.
3. L'indennita' di cui al comma 2 non e' frazionabile.
4. In caso di infortunio il personale di cui al comma 1 ha diritto al trattamento previsto dai regi decreti 16 giugno 1938, nn. 1274 e 1275 , come modificati dalla legge 21 dicembre 1955, n. 1350 .
Nota all'art. 36:
- Il testo dell' art. 17 della legge 25 ottobre 1989, n. 355 , e' il seguente:
Art. 17 (Indennita' di motoveicolo di proprieta' dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni). - 1. Al personale dipendente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, addetto alla distribuzione dei telegrammi, degli espressi e delle corrispondenze ordinarie o iscritte, puo' essere affidata, per le esigenze di servizio connesse all'espletamento delle proprie mansioni e in relazione all'organizzazione dei servizi, ai sensi dell'art. 2 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655 , la conduzione di motoveicoli di proprieta' dell'Amministrazione, purche' gli interessati siano in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.
2. Il personale di cui al comma 1 ha titolo, per ogni giornata di effettivo espletamento delle mansioni anzidette, all'indennita' di cui all'art. 21 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29 , nonche' ad una indennita' per gli oneri connessi al consumo di carburante e lubrificante, alla manutenzione ed al ricovero del motoveicolo.
3. Tale ultima indennita' e' stabilita annualmente con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione, sulla base dei costi di cui al comma 2 ed in relazione alle percorrenze medie giornaliere.
4. La indennita' di cui al comma 3 non e' frazionabile.
5. In caso di infortunio, il personale ha diritto al trattamento previsto dal regio decreto 16 giugno 1938, n. 1275 , come modificato dalla legge 21 dicembre 1955, n. 1350 .
Art. 37 - Reperibilita'
Reperibilita' 1. L'Azienda di Stato per i servizi telefonici puo' istituire il servizio di reperibilita' del dipendente con l'obbligo per quest'ultimo di raggiungere il posto di lavoro nel piu' breve tempo possibile.
2. In sede di accordo decentrato nazionale sono definiti i criteri per l'individuazione delle aree e delle figure professionali interessate, le modalita', i limiti di effettuazione del servizio e la conseguente riduzione dei turni notturni, nonche' la misura del compenso, che sara' approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro.
3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con corrispondenti economie sugli stanziamenti destinati al pagamento dell'indennita' per servizio notturno, conseguenti a riduzione di personale addetto ai turni notturni, e del compenso per lavoro straordinario, nonche', ove necessario, utilizzando il fondo di incentivazione di cui all'art. 23.
4. In caso di chiamata l'attivita' prestata viene computata come lavoro straordinario o compensata con recupero orario.
Art. 38 - Riorganizzazione del servizio di recapito
Riorganizzazione del servizio di recapito 1. Una quota dell'incremento del fondo di incentivazione di cui all'art. 23, non inferiore a lire 10 miliardi, e' destinata alla elaborazione ed all'attuazione di un progetto di ristrutturazione del servizio di recapito.
2. In caso di mancanza di sostituti portalettere degli uffici locali, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni puo' procedere alla chiamata diretta dei lavoratori iscritti nelle liste della competente sezione circoscrizionale del collocamento per un periodo non superiore a 10 giorni, ai sensi del comma 4 dell'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 306 del 31 dicembre 1988, attuativo dell' art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 , ai fini di assicurare il recapito della corrispondenza postale e telegrafica.
Note all'art. 38:
- Il comma 4 dell'art. 8 del D.P.C.M. 27 dicembre 1988 prevede che: Nei casi in cui sussista urgente necessita' di evitare gravi danni alle persone, alla collettivita' o ai beni pubblici o di pubblica utilita', le amministrazioni e gli enti possono procedere all'assunzione diretta di lavoratori iscritti presso la competente sezione circoscrizionale per l'impiego. Dell'assunzione e' data contestuale motivata comunicazione, con l'indicazione della durata presumibile, alla predetta sezione che, qualora tale durata ovvero il
rapporto di lavoro instaurato superino i dieci giorni, avvia a selezione, in sostituzione, lavoratori di pari qualifica aventi titolo di precedenza in base all'apposita graduatoria.
- Il testo dell' art. 16 della legge n. 56/1987 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), come modificato dall' art. 4, commi 4-bis e 4-quinquies, del D.L. 21 marzo 1988, n. 86 , convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160 e' il seguente:
Art. 16 (Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici). - 1. Le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attivita' in una o piu' regioni, le province, i comuni e le unita' sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non e' richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilita' che abbiano la professionalita' eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti.
2. I lavoratori di cui al comma 1 hanno facolta' di iscriversi nella lista di collocamento di una seconda circoscrizione, anche di altra regione, mantenendo l'iscrizione presso la prima. L'anzianita' maturata presso quest'ultima viene riconosciuta ai fini della graduatoria.
3. Gli avviamenti vengono effettuati sulla base delle graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di enti la cui attivita' si esplichi nel territorio di piu' circoscrizioni, con riferimento alle graduatorie delle circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attivita' si esplichi nell'intero territorio regionale, con riferimento alle graduatorie di tutte le circoscrizioni della regione, secondo un sistema integrato definito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4.
4. Le modalita' di avviamento dei lavoratori nonche' le modalita' e i criteri delle selezioni tra i lavoratori avviati sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
5. Le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attivita' in piu' regioni, per i posti da ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei lavoratori di cui al comma 1 mediante selezione sulla base della graduatoria delle domande presentate dagli interessati. Con il decreto di cui al comma 4 sono stabiliti i criteri per la formazione della graduatoria unica nonche' i criteri e le modalita' per la informatizzazione delle liste.
6. Le offerte di lavoro da parte della pubblica amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale la cadenza dei bandi, secondo le direttive impartite dal Ministro per la funzione pubblica.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore di principio e di indirizzo per la legislazione delle regioni a statuto ordinario.
8. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le assunzioni presso le Forze armate e i corpi civili militarmente ordinati.
Art. 39 - Prestazioni portalettere degli uffici locali
Prestazioni portalettere degli uffici locali 1. Il portalettere addetto a zona di recapito con entita' di lavoro giornaliero, superiore a 400 punti, valutata secondo i criteri ed i coefficienti stabiliti con il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, previsto dall'art. 13 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417 , ha titolo, per ciascun mese, ad un numero di compensi di intensificazione corrispondente al quoziente risultante dal prodotto del numero dei punti eccedenti i 400 giornalieri per il numero di giorni di effettiva presenza nel mese in servizio diviso per 60 minuti. I resti superiori a 30 si arrotondano, per eccesso, ad un'ora e quelli pari od inferiori a 30 si trascurano.
Art. 40 - Personale di scorta
Personale di scorta 1. Nel settore del recapito la scorta e' elevata al 25 per cento entro il 30 settembre 1990, a condizione che l'operazione trovi esatta compensazione in altri settori e che non comporti nuovi oneri;
a tal fine potranno essere utilizzate anche le riduzioni di assegno di cui al comma 1 dell'articolo 28.
Art. 41 - Compenso annuale di incentivazione
Compenso annuale di incentivazione 1. Le misure dei nuovi stipendi, negli importi effettivamente corrisposti in relazione alla attribuzione degli aumenti di cui agli articoli 24 e 25, hanno effetto sul compenso annuale di incentivazione di cui alla legge 22 dicembre 1980, n. 873 .
Art. 42 - Trattamento di missione
Trattamento di missione 1. Le misure intere lorde dell'indennita' di cui al comma 1 dell'articolo 22 sono stabilite:
a) in lire 40.320 per il personale inquadrato nelle categorie dalla V alla IX;
b) in lire 29.680 per il personale inquadrato nelle categorie dalla I alla IV.
Art. 43 - Personale viaggiante
Personale viaggiante 1. A decorrere dal 1 ottobre 1990, le indennita' di cui al comma 1 dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919 , come modificato da ultimo dall' articolo 18 della legge 25 ottobre 1989, n. 355 , sono cosi' modificate:
a) direttori di treni postali e capiturno: lire 2.250;
b) rimanente personale: lire 2.100.
Nota all' art. 43 :
- Il comma 1 dell'art. 16 del D.P.R. 6 gennaio 1978, n. 919 , nel testo di cui all' art. 18 della legge 25 ottobre 1989, n. 355 , e' cosi' formulato:
1. Al personale in servizio negli uffici ambulanti e natanti, in servizio viaggiante di messaggere ed al personale comandato a prestare servizio di trasporto degli effetti postali da comune a comune con automezzi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, compreso quello addetto alla guida, e' concessa, dall'inizio della prestazione nell'ufficio di partenza fino al momento del rientro nello stesso ufficio, ivi compreso quindi il periodo di tempo trascorso fuori residenza, una indennita' oraria nelle seguenti misure:
a) direttori di treni postali e capiturno: lire 1.710;
b) rimanente personale: lire 1.590.
CAPO III Capo II SPECIFICITA' DELLE AZIENDE E AMMINISTRAZIONI DELLO STATO AD ORDINAMENTO AUTONOMO. Sezione II Personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Art. 44 - Premio per l'incremento del rendimento industriale
Premio per l'incremento del rendimento industriale
A decorrere dal 1 ottobre 1990, il premio per l'incremento del rendimento industriale di cui alla legge 3 luglio 1970, n. 483, ed all'art. 130 della legge 11 luglio 1980, n. 312 , stabilito nelle misure di cui all' art. 84 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269 , e' cosi' rideterminato:
Per settimane di cinque giorni lavorativi:
Qualifica I ............................................... L. 4.280 Qualifica II .............................................. L. 5.670 Qualifica III ............................................. L. 6.450 Qualifica IV .............................................. L. 7.220 Qualifica V ............................................... L. 8.350 Qualifica VI .............................................. L. 9.380 Qualifica VII ............................................. L. 11.220 Qualifica VIII ............................................ L. 15.110 Qualifica IX .............................................. L. 17.550
Note all'art. 44:
- Il testo dell' art. 130 della legge 11 luglio 1980, n. 312 , e' il seguente:
Art. 130 (Premio per l'incremento del rendimento industriale). - Al fine di accrescere la produttivita' aziendale e per adeguare il premio per l'incremento del rendimento industriale stabilito dalla legge 3 luglio 1970, n. 483 , e successive modificazioni, al nuovo ordinamento del personale di cui alla presente legge, con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi su parere del Consiglio di amministrazione e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale, il predetto premio, spettante a tutto il personale che presta effettivo servizio nell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, compreso quello con qualifica dirigenziale, anche dopo la data del 31 dicembre 1979, sara' ristrutturato ed adeguato con effetto dal 1 ottobre 1978 sulla base dei seguenti criteri:
le nuove misure giornaliere del premio saranno determi- nate in modo che per il personale che svolga attivita' lavorativa ripartita in cinque giornate l'importo globale settimanale per le prestazioni di servizio sia pari a quello spettante al personale che presti la propria attivita' in sei giornate lavorative settimanali;
per il periodo 1 ottobre-31 dicembre 1978 la spesa per la ristrutturazione e l'adeguamento di detto premio non puo' superare l'importo di 750 milioni e per l'anno 1979 l'importo e' di lire 3 miliardi;
il compenso incentivante di cui all' art. 8 della legge 3 luglio 1970, n. 483 , sara' corrisposto a tutto il personale compreso quello con qualifica dirigenziale, in effettivo servizio presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in relazione al miglioramento della produttivita' del personale rispetto agli standards accertati al 1 gennaio 1979, fermo restando il limite dell'8 per cento previsto nel surrichiamato articolo 8;
i predetti standards e le successive eventuali variazioni saranno determinati al fine di accrescere la operosita' e il rendimento del personale ed assicurare la migliore efficienza aziendale e la massima economicita' delle singole strutture operative, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale su parere del Consiglio di amministrazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
- Il testo dell' art. 84 del D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269 , e' il seguente:
Art. 84 (Premio per l'incremento del rendimento industriale). - 1. Dal 1 gennaio 1987, il premio per l'incremento del rendimento industriale di cui alla legge n. 483 del 3 luglio 1970, ed all'art. 130 della legge n. 312 dell'11 luglio 1980 , e' fissato in misura unica per ogni qualifica e/o livello applicando la maggiorazione del 27% alla terza misura di premio rispettivamente prevista nella tabella allegata al decreto del Ministro delle finanze n. 00/157443 del 27 giugno 1984 . Le prime due misure del suddetto premio sono soppresse.
2. Dalla stessa data cessa la corresponsione del compenso di cui all' art. 8 della legge 3 luglio 1970, n. 483 , e suc- cessive modificazioni ed integrazioni, compreso gli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 91 , salvo le competenze maturate al 31 dicembre 1986.
Art. 45 - Utilizzazione del fondo d'incentivazione
Utilizzazione del fondo d'incentivazione 1. Il fondo d'incentivazione di cui all'articolo 23, per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per 2,6 miliardi di lire annue e' destinato alla rivalutazione del premio per l'incremento del rendimento industriale.
Art. 46 - Arricchimento esperienza professionale
Arricchimento esperienza professionale 1. Per il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, agli importi di cui all'art. 25, comma 4, a decorrere del 1 ottobre 1990, si aggiungono i seguenti importi annui.
Livelli Con almeno 5 anni 10 anni 15 anni 20 anni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 61.000 70.000 82.000 93.000 105.000 116.000 135.000 155.000 181.000 122.000 140.000 164.000 186.000 210.000 232.000 271.000 311.000 361.000 182.000 209.000 245.000 280.000 315.000 348.000 406.000 466.000 542.000 274.000 314.000 368.000 419.000 472.000 523.000 610.000 699.000 813.000
Art. 47 - Indennita' di funzione
Indennita' di funzione 1. Con decorrenza 1 ottobre 1990, la maggiorazione dell'indennita' di funzione prevista dall' articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269 , e' corrisposta anche al personale che svolge le funzioni di analista di sistema capo reparto, capo sezione della Direzione generale, capo dei servizi amministrativi e di segreteria negli opifici e stabilimenti, di economo cassiere, di capo fase e di capo laboratorio di controllo delle lavorazioni, di vice capo officina, di agente capo coordinatore e di agente verificatore titolare, nelle seguenti misure giornaliere:
Qualifica V ................................................ L. 2.575 Qualifica VI ............................................... L. 2.887 Qualifica VII .............................................. L. 3.454 2. Spetta inoltre, con medesima decorrenza di cui al comma 1, al personale della III, IV, V e VI qualifica funzionale addetto alla conduzione ed assistenza degli impianti e delle macchine del ciclo produttivo negli opifici e stabilimenti, per le giornate di effettiva applicazione, un compenso di lire 1.500 giornaliere.
3. Per gli addetti alle confezioni dei sigari a mano di IV e V qualifica le maggiorazioni sono aumentate di lire 1.000.
Nota all'art. 47:
- Il testo dell' art. 85 del D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269 , e' il seguente:
Art. 85 (Indennita' di funzione). - 1. Dal 1 gennaio 1987 al personale che svolge le funzioni di direttore di manifattura, direttore di salina, capo di ispettorato o ufficio e direttore compartimentale coltivazioni tabacchi a livello non dirigenziale, nonche' di dirigente di deposito, capo agenzia, funzionario ai riscontri, dirigente manutenzione impianti, dirigente lavorazioni, direttore magazzino ricambi di Bologna, vice direttore di stabilimento, vice ispettore compartimentale, vice direttore compartimentale coltivazioni, vice del capo della divisione, compete una maggiorazione del 30% della misura del premio rispettivamente spettante per qualifica o funzione.
2. La corresponsione della medesima e' revocata al cessare della funzione per qualsiasi motivazione.
Art. 48 - Indennita' di servizio notturno e festivo
Indennita' di servizio notturno e festivo 1. A decorrere del 1 ottobre 1990, l'indennita' oraria di cui all' art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269 , e' rideterminata in L. 1.800.
Nota all'art. 48:
- Il testo dell' art. 88 del D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269 , e' il seguente:
Art. 88 (Indennita' di servizio notturno e festivo). - 1. Con decorrenza dal 31 dicembre 1987 al dipendente le cui prestazioni di lavoro ordinario inerenti a servizio di istituto, siano effettuate, anche a turno, nelle ore comprese tra le ore 22 e le ore 6 del giorno feriale successivo o in giorno festivo, compete una indennita' oraria pari a L. 1.500.
2. Le predette indennita' competono in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate e non sono cumulabili con i compensi per lavoro straordinario.
Art. 49 - Indennita' per doppi e tripli turni di lavoro
Indennita' per doppi e tripli turni di lavoro 1. I nuovi stipendi tabellari di cui all'art. 24 non producono effetti sull'indennita' di turno di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 271 , come modificati dall' art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 91 .
2. Le misure delle indennita' di cui al comma 1, nei valori espressi in applicazione dell' art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 91 , sono aumentate del 60 per cento.
Nota all'art. 49:
- Il testo dell' art. 12 del D.P.R. 10 aprile 1984, n. 91 , e' il seguente:
Art. 12 (Adeguamento indennita' di turno). - Allo scopo di estendere il ricorso a piu' turni di lavoro nelle unita' produttive e conseguire il massimo sfruttamento delle tecnologie, l'indennita' di doppio e triplo turno di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 271 , viene elevata rispettivamente dal 12% al 15% e dal 24% al 28%.
Art. 50 - Indennita' rischio e insalubrita'
Indennita' rischio e insalubrita' 1. Con decorrenza 1 ottobre 1990, le indennita' giornaliere di rischio e di insalubrita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1981, n. 338 , sono cosi' rideterminate:
Gruppo I ................................................... L. 1.800 Gruppo II .................................................. L. 1.620 Gruppo III ................................................. L. 1.260 Gruppo IV .................................................. L. 720
Art. 51 - Indennita' per i servizi meccanografici
Indennita' per i servizi meccanografici 1. Con decorrenza 1 ottobre 1990, l'indennita' di cui all' art. 87 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269 , e' rideterminata in L. 1.800 giornaliere.
Nota all'art. 51:
- Il testo dell' art. 87 del D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269 , e' il seguente:
Art. 87 (Servizi meccanografici). - 1. Con decorrenza dal 31 dicembre 1987, al personale formalmente assegnato ai centri meccanografici ed elettronici ed effettivamente applicato ai relativi apparati, ivi compresi i direttori dei centri, gli analisti ed i programmatori, nei limiti del contingente stabilito con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro per il tesoro, compete una indennita' giornaliera di L. 1.200 per le giornate di effettiva presenza.
2. L'indennita' vigente corrisposta alla medesima data, in applicazione della legge 27 maggio 1959, n. 324 , e' soppressa.
Art. 52 - Maneggio valori
Maneggio valori 1. A decorrere dal 1 ottobre 1990, l'indennita' di cui all' art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269 , e' rideterminata in L. 29.000.
Nota all'art. 52:
- Il testo dell' art. 86 del D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269 , e' il seguente:
Art. 86 (Maneggio valori). - 1. Dal 31 dicembre 1987 e' soppresso il soprassoldo per le funzioni di pagatore di cui al decreto del Ministro delle finanze 5 luglio 1928, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 29 settembre 1928 .
2. Dalla stessa data al personale, che in forza di legge o di provvedimento formale, e' addetto in via continuativa a servizi di cassa che comportino maneggio di denaro o valori nelle forme ammesse a pagamento e' fissata una indennita' mensile di L. 24.000.
Art. 53 - Passaggi di profilo nell'ambito della stessa qualifica funzionale
Passaggi di profilo nell'ambito della stessa qualifica funzionale 1. Il personale appartenente a qualifica funzionale non superiore alla sesta che, a seguito di formale disposizione della Direzione generale, e' applicato senza demerito per un periodo continuativo non inferiore ad un anno a profilo diverso della stessa qualifica funzionale non richiedente possesso di specifico titolo tecnico professionale puo' ottenere, a domanda e sempreche' esista disponibilita' di posto, il passaggio nel profilo professionale applicato, previo parere favorevole della Commissione nazionale paritetica di cui all' art. 104 della legge 11 luglio 1980, n. 312 .
Nota all'art. 53:
- Il testo dell' art. 104 della legge 11 luglio 1980, n. 312 , e' il seguente:
Art. 104 (Commissione nazionale paritetica). - E' istituita presso la Direzione generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato una commissione nazionale paritetica, nominata con decreto del Ministro delle finanze, presieduta dal direttore generale o da un dirigente generale, composta da sei dirigenti in rappresentanza dell'amministrazione e da altrettanti dipendenti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale, nonche' da un segretario e relativi supplenti.
La commissione, oltre a quanto previsto dagli altri articoli, esprime parere:
a) sulla formulazione dei singoli profili professionali e sulla ripartizione dei contingenti organici;
b) sulle modalita' di espletamento dei concorsi interni;
c) sull'attribuzione di funzioni superiori alla III qualifica.
In tutti i casi in cui, in base alle norme contenute nel presente titolo, la commissione e' chiamata a pronunciarsi, l'interessato deve presentare apposita domanda al capo dell'opificio od ufficio, che l'inoltrera' entro trenta giorni dal ricevimento alla commissione medesima, corredata del proprio parere e di quello delle organizzazioni sindacali locali maggiormente rappresentative.
Art. 54 - Guida veicoli a motore
Guida veicoli a motore 1. Per esigenze di servizio connesse all'espletamento urgente di compiti d'istituto, al personale di qualsiasi qualifica funzionale che ne faccia richiesta, sempreche' in possesso dei requisiti previsti, puo' essere affidata la guida di autovetture dell'Amministrazione, con l'attribuzione della relativa indennita' (gruppo III).
Art. 55 - Altre indennita'
Altre indennita' 1. Con decorrenza 1 luglio 1990, sono soppresse l'indennita' malarica, corrisposta in base all'art. 204 del decreto del Ministro delle finanze 5 luglio 1928, e l'assegno integrativo ex caropane di cui all'art. 9, ultimo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212 .
CAPO IV Capo II SPECIFICITA' DELLE AZIENDE E AMMINISTRAZIONI DELLO STATO AD ORDINAMENTO AUTONOMO. Sezione III Personale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade
Art. 56 - Premio di produzione
Premio di produzione 1. A decorrere dal 1 ottobre 1990, il premio di produzione di cui all' art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269 , viene cosi' rideterminato:
Livello 1 ................................................ L. 80.000 Livello 2 ................................................ L. 90.000 Livello 3 ................................................ L. 95.000 Livello 4 ................................................ L. 115.000 Livello 5 ................................................ L. 120.000 Livello 6 ................................................ L. 130.000 Livello 7 ................................................ L. 170.000 Livello 8 ................................................ L. 190.000 Livello 9 ................................................ L. 230.000
Nota all'art. 56:
- Il testo dell' art. 92 del D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269 , e' il seguente:
Art. 92 (Premio di produzione). - 1. Il premio di produzione di cui all' art. 13 della legge 4 marzo 1982, n. 65 , e all'art. 9 dell'accordo annesso al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 52 , viene rideterminato per ciascun livello nella misura massima mensile qui appresso indicata di lire:
Livello 1, Lire 68.000;
Livello 2, Lire 81.600;
Livello 3, Lire 87.500;
Livello 4, Lire 105.800;
Livello 5, Lire 110.100;
Livello 6, Lire 118.400;
Livello 7, Lire 153.100;
Livello 8, Lire 171.400;
Livello 9, lire 210.000.
2. In sede di contrattazione decentrata aziendale sono stabiliti i criteri particolari di corresponsione del premio che debbono tener conto della produttivita', della efficienza e delle effettive presenze in servizio del dipendente.
3. Gli aumenti rispetto alle misure vigenti decorrono dal 1 febbraio 1987.
Art. 57 - Arricchimento esperienza professionale
Arricchimento esperienza professionale 1. A decorrere dal 1 ottobre 1990, gli importi di cui all'articolo 25, comma 4, spettanti ai dipendenti dell'Azienda nazionale autonoma delle strade sono raddoppiati.
Art. 58 - Guida veicoli a motori
Guida veicoli a motori 1. Per esigenze di servizio connesse all'espletamento dei compiti d'istituto, al personale di qualsiasi qualifica funzionale che ne faccia richiesta puo' essere affidata, sempreche' in possesso dei requisiti richiesti, la conduzione di autoveicoli e mezzi operativi dell'Azienda, con l'attribuzione della relativa indennita' di rischio. Il conseguente provvedimento e' adottato dai dirigenti dei compartimenti ed uffici speciali.
Art. 59 - Indennita' di turno
Indennita' di turno 1. A decorrere dal 1 ottobre 1990, l'indennita' di turno di cui all' art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269 , e' rideterminata in /./L. 2.800 e L. 3.600, rispettivamente per turni pomeridiani, notturni e festivi.
Nota all'art. 59:
- Il testo dell' art. 94 del D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269 , e' il seguente:
Art. 94 (Turno). - 1. A decorrere dal 31 dicembre 1987, al personale le cui prestazioni di lavoro per la loro natura o per le obiettive esigenze di servizio risultino formalmente ed in via continuativa articolate in turni, compete una indennita' di turno di L. 2.500 e 3.000 rispettivamente per turni pomeridiani, notturni e festivi.
2. Per ogni mese il numero dei turni non puo' essere superiore a 10.
Art. 60 - Indennita' di servizio notturno e festivo
Indennita' di servizio notturno e festivo 1. A decorrere dal 1 ottobre 1990, l'indennita' di cui all' art. 95 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269 , e' rideterminata in /./L. 1.800.
Nota all'art. 60:
- Il testo dell' art. 95 del D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269 , e' il seguente:
Art. 95 (Indennita' di servizio notturno e festivo). - 1. Con decorrenza dal 31 dicembre 1987 al dipendente le cui prestazioni di lavoro ordinario inerenti a servizio di istituto, siano effettuate, anche a turno, nelle ore comprese tra le ore 22 e le ore 6 del giorno feriale successivo o in giorno festivo, compete una indennita' oraria pari a L. 1.500.
2. Le predette indennita' competono in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate e non sono cumulabili con i compensi per lavoro straordinario.
Art. 61 - Indennita' di maneggio valori
Indennita' di maneggio valori 1. A decorrere dal 1 ottobre 1990, l'indennita' di cui all' art. 96 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269 , e' rideterminata in L. 29.000.
Nota all'art. 61:
- Il testo dell' art. 96 del D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269 , e' il seguente:
Art. 96 (Maneggio valori). - 1. Dal 31 dicembre 1987 al personale che, in forza di legge o di provvedimento formale, e' addetto in via continuativa a servizi di cassa che comportino maneggio di denaro o valori nelle forme ammesse a pagamento e' fissata una indennita' mensile di L. 24.000.
Art. 62 - Indennita' per servizi meccanografici
Indennita' per servizi meccanografici 1. A partire dal 1 ottobre 1990, al personale formalmente assegnato ai centri meccanografici ed elettronici ed effettivamente applicato ai relativi apparati, ivi compresi i direttori dei centri, gli analisti ed i programmatori, nei limiti del contingente stabilito con provvedimento dell'organo competente, spetta una indennita' giornaliera di lire 1.500 per ogni giornata di effettiva presenza.
Art. 63 - Passaggi di personale nell'ambito della stessa qualifica funzionale
Passaggi di personale nell'ambito della stessa qualifica funzionale 1. Il personale che, con atto formale di data certa, risulti assegnato per un periodo non inferiore a tre anni a funzioni di differente profilo professionale, nell'ambito della medesima qualifica funzionale, e' inquadrato, a domanda e previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, nel profilo della stessa qualifica funzionale corrispondente alle funzioni esercitate, sempreche' vi sia disponibilita' di posto.
2. Per il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento si prescinde dalla disponibilita' dei posti, nel rispetto della dotazione organica della qualifica funzionale, e il termine di tre anni previsto dal comma 1 e' ridotto ad un anno.
3. Per coloro che abbiano esercitato mansioni di diverso profilo per un periodo non inferiore a cinque anni si prescinde anche dal titolo di studio proprio del profilo professionale di inquadramento. CAPO V Capo II SPECIFICITA' DELLE AZIENDE E AMMINISTRAZIONI DELLO STATO AD ORDINAMENTO AUTONOMO. Sezione IV Personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Art. 64 - Indennita' di rischio
Indennita' di rischio 1. A decorrere dal 1 ottobre 1990, l'indennita' di cui all' art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269 , e' rideterminata nelle seguenti misure lorde mensili:
Livello 4 ................................................ L. 310.000 Livello 5 ................................................ L. 360.000 Livello 6 ................................................ L. 450.000 Livello 7 ................................................ L. 540.000 Livello 8 ................................................ L. 580.000 Livello 9 ................................................ L. 630.000 2. A decorrere dal 1 ottobre 1990, per il personale del supporto tecnico e amministrativo-contabile del Corpo le indennita' non pensionabili di cui al comma 4 dell'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269 , sono rideterminate nelle seguenti misure:
Livello 1 ................................................ L. 90.000 Livello 2 ................................................ L. 110.000 Livello 3 ................................................
L. 130.000 Livello 4 ................................................ L. 180.000 Livello 5 ................................................ L. 210.000 Livello 6 ................................................ L. 250.000 Livello 7 ................................................
L. 310.000 Livello 8 ................................................ L. 330.000 Livello 9 ................................................ L. 360.000 Tale indennita' non compete al personale del supporto tecnico-
amministrativo che transita nel ruolo operativo del Corpo.
3. Ai capi reparto e vice capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di VI qualifica funzionale l'indennita' di cui al comma 1 compete nella misura di L. 480.000 mensili.
4. Al personale operativo del Corpo, per il rischio e la responsabilita' per l'intervento, con almeno 22 o 28 anni di effettivo servizio nel Corpo, l'indennita' del comma 1 e' maggiorata rispettivamente di lire 80.000 e 130.000.
5. Tali maggiorazioni non competono a coloro che transitano nei ruoli del supporto tecnico ed amministrativo, mentre competono al personale che viene dispensato dal servizio a seguito di giudizio di inidoneita' fisica e che non transiti nei ruoli del supporto tecnico ed amministrativo-contabile indipendentemente dal limite di servizio di cui al comma 4.
Nota all'art. 64:
- Il testo dell' art. 100 del D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269 , e' il seguente:
Art. 100 (Indennita' di rischio). - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1986 l'indennita' di cui all' art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210 , e' fissata secondo le seguenti misure lorde mensili:
Livello 4, Lire 250.000;
Livello 5, Lire 300.000;
Livello 6, Lire 400.000;
Livello 7, Lire 460.000;
Livello 8, Lire 500.000.
2. Le misure delle indennita' predette assorbono tanto la indennita' mensile lorda pensionabile di L. 100.000 quanto la classe convenzionale del 6% del trattamento base in godimento. Per il personale operativo del Corpo l'assorbimento della indennita' mensile lorda di L. 100.000 opera a partire dal 1 luglio 1986.
3. L'indennita' pensionabile va corrisposta anche sulla tredicesima mensilita' ed e' valutabile agli effetti della determinazione dell'equo indennizzo di cui all' art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
4. Al personale del supporto tecnico e amministrativo- contabile del Corpo, fermo restando gli inquadramenti attuali nelle qualifiche funzionali, le indennita' di cui sopra competono a decorrere dal 1 gennaio 1986 nella misura del 50% per 12 mensilita' non pensionabili ed assorbono il compenso incentivante in godimento. Per il terzo, secondo e primo livello la misura dell'indennita' mensile e' fissata rispettivamente in L. 100.000, L. 80.000 e L. 60.000.
5. Per il personale della nona qualifica funzionale l'indennita' di cui al comma 1 e' fissata in L. 550.000 lorde mensili.
6. A decorrere dal 1 luglio 1987 la misura delle indennita' e' aumentata di L. 50.000 mensili per ciascun livello. Per il personale del supporto, la misura e' aumentata di L. 25.000 mensili.
7) Tale miglioramento rimane subordinato al raggiungimento ed all'attuazione degli accordi, necessari per l'introduzione di una nuova organizzazione del lavoro intesa anche a ridurre il numero delle unita' addette ai turni notturni".
Art. 65 - Fondo per il miglioramento dei servizi
Fondo per il miglioramento dei servizi 1. E' istituito un fondo alimentato dalla quota pari allo 0,65%
della retribuzione complessiva dell'anno precedente, nonche' da
una quota parte pari al 60%
dei proventi derivanti da servizi di prevenzione e di vigilanza forniti dalla Amministrazione con prestazioni fuori degli orari di lavoro ordinari, straordinari e di turnazioni.
2. Il fondo viene utilizzato:
a) per compensare i dipendenti che partecipano alla realizzazione dei servizi di prevenzione e di vigilanza;
b) per l'incentivazione degli addetti alla formazione e all'aggiornamento del personale del Corpo;
c) per incentivare la partecipazione del personale ai corsi di aggiornamento professionale;
d) per compensare la partecipazione a turni di reperibilita';
e) per sviluppare l'attivita' di studio, ricerca e sperimentazione.
3. Le modalita' e i criteri di utilizzazione del fondo per le attivita' di cui al comma 2 sono definite in sede di contrattazione decentrata nazionale.
4. I compensi giornalieri per la partecipazione ai turni di reperibilita' di cui al comma 2, lettera d), sono definiti in sede di contrattazione decentrata nazionale ed approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.
5. I compensi relativi all'attivita' di cui al comma 2, lettera a), dopo un periodo di avviamento di 6 mesi, durante i quali sono corrisposti con cadenza trimestrale posticipata, sono attribuiti mensilmente.
Art. 66 - Indennita' notturna e festiva
Indennita' notturna e festiva 1. Per il personale del Corpo dei vigili del fuoco, a decorrere dal 1 ottobre 1990 l'indennita' di cui all' art. 101 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269 , e' determinata in L. 1.800.
2. Per il personale in turno di servizio a Capodanno, Pasqua, 1
maggio, Ferragosto e Natale l'indennita' di cui al comma 1 e' di L.
3.600.
Nota all'art. 66:
- Il testo dell' art. 101 del D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269 e' il seguente:
Art. 101 (Indennita' notturne e festive). - 1. A decorrere dal 31 dicembre 1987 la misura dell'indennita' oraria notturna e festiva spettante al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' di L. 1.500.
2. Al personale in turno di servizio a Capodanno, Pasqua, 1 Maggio, Ferragosto e Natale l'indennita' di cui al comma precedente e' corrisposta in misura doppia.
Art. 67 - Altre indennita'
Altre indennita' 1. A decorrere dal 1 ottobre 1990, le indennita' di cui al comma 1 dell'art. 104 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269 , sono determinate rispettivamente in L. 2.640.000 e L. 2.280.000 annue lorde.
2. Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso del brevetto di pilota di elicottero o di motorista o specialista di elicotteri con obbligo di volo, in servizio presso gli Uffici della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno, con competenza nello specifico settore della specializzazione posseduta, entro i limiti degli organici predisposti per gli stessi uffici, l'indennita' di cui al comma 1 e' corrisposta nella misura del 50 per cento.
3. Con decorrenza 1 ottobre 1990, per gli operatori subacquei di cui al comma 2 dell'art. 104 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269 , l'indennita' ivi prevista e' determinata in L. 2.040.000.
Nota all'art. 67:
- Il testo dell' art. 104 del D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269 , e' il seguente:
Art. 104 (Altre indennita'). - 1. A decorrere dal 31 dicembre 1987 al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in possesso del brevetto di pilota di elicottero, in servizio presso i nuclei elicotteristi e' corrisposta, in sostituzione dell'indennita' prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1981, n. 141 , una indennita' mensile di volo di L. 2.200.000 annue.
A decorrere dalla stessa data, al personale del predetto Corpo, in possesso del brevetto di motorista o specialista d'elicotteri, con obbligo di volo, e' corrisposta, in sostituzione dell'indennita' prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1981, n. 141 , una indennita' mensile di volo di L. 1.900.000 annue.
2. Agli operatori subacquei del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in servizio presso i rispettivi nuclei e' corrisposta, in sostituzione della indennita' prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146 , una indennita' mensile di L. 1.700.000 annue.
3. Dette indennita' sono cumulabili con l'indennita' mensile pensionabile di cui al precedente art. 100 del presente capo.
Art. 68 - Trattamento di missione
Trattamento di missione 1. Al personale in trasferta che, nella localita' di missione, non possa consumare i pasti o pernottare per comprovata esigenza di servizio compete l'indennita' di missione nella misura prevista dal comma 1 dell'art. 22 del presente regolamente per ogni 24 ore frazionabili di permanenza fuori sede, ai sensi della legge 18 dicembre 1973, n. 836 , e successive integrazioni e modificazioni.
L'indennita' e' ridotta del 50% qualora il dipendente in missione sia tenuto, a segiuto di provvedimento dell'amministrazione, a fruire di vitto e di alloggio gratuiti forniti dall'amministrazione medesima.
Art. 69 - Mensa
Mensa 1. Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco impegnato per esigenze di servizio in corsi di aggiornamento professionale della durata giornaliera non inferiore a 8 ore ha diritto di usufruire della mensa di servizio.
2. Il personale dei ruoli di supporto tecnico e amministrativo- contabile che effettua prestazioni lavorative con orari giornalieri non inferiori alle 7 ore continuative con una pausa non superiore ai 60 minuti e' ammesso alla mensa di servizio. E' posta a carico del personale una quota pari al 20% del costo della mensa riferito al personale operativo.
Art. 70 - Disciplina concorsi interni
Disciplina concorsi interni 1. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalita', le materie d'esame e le prove per l'ammissione ai profili ai quali si accede esclusivamente dall'interno.
Art. 71 - Profili professionali
Profili professionali 1. In sede di attuazione dei nuovi profili professionali per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco allegati al presente regolamento, il personale e' inquadrato con decreto del Ministro dell'interno nei nuovi profili secondo lo schema di corrispondenza e la declaratoria contenute nelle unite tabelle A e B, che costituiscono parte integrante del presente regolamento.
2. Il personale delle ex carriere direttive tecnica e sanitaria e ginnico-sportiva, nei cui confronti hanno trovato applicazione le norme relative alla nona qualifica funzionale, e' inquadrato, rispettivamente, nei profili di ispettore antincendi coordinatore, medico coordinatore e ispettore ginnico coordinatore della nona qualifica funzionale.
CAPO VI Capo II SPECIFICITA' DELLE AZIENDE E AMMINISTRAZIONI DELLO STATO AD ORDINAMENTO AUTONOMO. Sezione V Personale della Cassa depositi e prestiti
Art. 72 - Contrattazione aziendale
Contrattazione aziendale 1. La delegazione di parte pubblica per la contrattazione nazionale aziendale della Cassa depositi e prestiti e' composta dal direttore generale, che la presiede, e dai due capi-dipartimento.
2. L'accordo aziendale e' sottoposto alla deliberazione del consiglio di amministrazione entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione ed e' reso esecutivo con provvedimento del direttore generale.
3. L'accordo aziendale potra' definire eventuali momenti di contrattazione decentrata territoriale, stabilendone, nell'ambito delle proprie competenze, i modi, i tempi, gli ambiti territoriali, le materie e le parti.
Art. 73 - Premio di produzione
Premio di produzione 1. A decorrere dal 1 ottobre 1990, al personale spetta un premio di produzione cosi' determinato:
a) un premio annuo da corrispondere in due rate semestrali, finalizzato al raggiungimento di obiettivi fissati di volta in volta dal consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali aziendali maggiormente rappresentative, nella misura annua pari al 10% della retribuzione annua lorda (per 12 mesi) costituita dallo stipendio e dall'indennita' integrativa speciale, in godimento al 31 dicembre dell'anno precedente; tale premio viene corrisposto in relazione al grado di operosita' e rendimento e dell'apporto dato alla produzione tenendo conto delle giornate di effettiva presenza utilizzata per il conseguimento del progetto obiettivo e sulla scelta di criteri e di standards stabiliti d'intesa con le organizzazioni sindacali aziendali maggiormente rappresentative firmatarie dell'accordo recepito con il presente regolamento;
b) un premio mensile cosi' articolato:
Livello 1 .............................................. L. 140.000 Livello 2 .............................................. L. 171.000 Livello 3 .............................................. L. 203.000 Livello 4 .............................................. L. 235.000 Livello 5 .............................................. L. 273.000 Livello 6 .............................................. L. 310.000 2. I compensi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono corrisposti anche in relazione alla quantita' e qualita' di lavoro, sulla base di standards individuali fissati dal consiglio di amministrazione d'intesa con le organizzazioni sindacali aziendali.
3. Le assenze delle quali tener conto per le attribuzioni delle varie parti di premio sono quelle previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1984, che istituisce il compenso incentivante per i dipendenti dello Stato di cui al comparto di contrattazione collettiva dell' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 .
4. Con gli stessi parametri e criteri alla fine di ogni anno vanno ripartite, a favore del personale che ha prestato servizio nello stesso anno, tutte le quote di premio mensile e semestrale non erogate rispetto al monte globale teoricamente percepibile.
Nota all'art. 73:
- Il testo dell' art. 2 del D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68 , e' il seguente:
Art. 2 (Comparto del personale dipendente dai Ministeri). - 1. Il comparto di contrattazione collettiva del personale dipendente dai Ministeri comprende:
il personale di cui al titolo I della legge 11 luglio 1980, n. 312 , salvo quello previsto espressamente nei successivi articoli del presente decreto;
il personale in servizio nella provincia di Bolzano di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n 752 ;
il personale direttivo amministrativo di cui al quarto comma dell'art. 66 della legge 11 luglio 1980, n. 312 .
2. La delegazione di parte pubblica e' composta:
dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede; dal Ministro del tesoro;
dal Ministro del bilancio e della programmazione economica;
dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non sia nominato il Ministro per la funzione pubblica, puo' delegare anche un proprio Sottosegretario; i Ministri componenti la delegazione di parte pubblica possono delegare Sottosegretari di Stato in base alle norme vigenti.
4. La delegazione sindacale e' composta dai rappresentanti:
delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto di cui al presente articolo;
delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.
Art. 74 - Indennita' di turno
Indennita' di turno 1. A decorrere dal 1 ottobre 1990, l'indennita' di turno di cui all' articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269 , viene rideterminata in /./L. 3.000 e L. 3.600, rispettivamente per turni pomeridiani, notturni e festivi.
2. Il personale assegnato ad uffici organizzati su turni non puo' esimersi dalle turnazioni, ferma restando la disposizione del comma 2 dell'art. 108 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269 .
Nota all'art. 74:
- Il testo dell' art. 108 del D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269 , e' il seguente:
Art. 108 (Turno) - 1. A decorrere dal 31 dicembre 1987, al personale le cui prestazioni di lavoro per la loro natura o per le obiettive esigenze di servizio risultino formalmente ed in via continuativa articolate in turni, compete una indennita' di turno di L. 2.500 e 3.000 rispettivamente per turni pomeridiani, notturni e festivi.
2. Per ogni mese il numero dei turni non puo' essere superiore a 10.
Art. 75 - Indennita' di maneggio valori
Indennita' di maneggio valori 1. A decorrere dal 1 ottobre 1990, l'indennita' di cui all' articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269 , e' rideterminata inlire 29.000.
Nota all'art. 75:
- Il testo dell' art. 111 del D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269 , e' il seguente:
Art. 111 (Maneggio valori) - 1. Dal 31 dicembre 1987 al personale, che in forza di legge o di provvedimento formale, e' addetto in via continuativa a servizi di cassa che comportino maneggio di denaro o valori nelle forme ammesse a pagamento e' fissata una indennita' mensile di L. 24.000.
Art. 76 - Indennita' per servizi meccanografici
Indennita' per servizi meccanografici 1. A decorrere dal 1 ottobre 1990, l'indennita' di cui all' articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269 , e' rideterminata in lire 1.500.
Nota all'art. 76:
- Il testo dell' art. 110 del D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269 , e' il seguente:
Art. 110 (Servizi meccanografici) - 1. Con decorrenza dal 31 dicembre 1987, al personale formalmente assegnato ai centri meccanografici ed elettronici ed effettivamente applicato ai relativi apparati, ivi compresi i direttori dei centri, gli analisti ed i programmatori, nei limiti del contingente stabilito con provvedimento dell'organo competente, spetta una indennita' giornaliera di L. 1.200 per le giornate di effettiva presenza.
Art. 77 - Indennita' di servizio notturno e festivo
Indennita' di servizio notturno e festivo 1. A decorrere dal 1 ottobre 1990, l'indennita' di cui all' articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269 , e' rideterminata inlire 1.800.
Nota all'art. 77:
- Il testo dell' art. 109 del D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269 , e' il seguente:
Art. 109 (Indennita' di servizio notturno e festivo) - 1. Con decorrenza dal 31 dicembre 1987 al dipendente le cui prestazioni di lavoro ordinario inerenti a servizio di istituto, siano effettuate, anche a turno, nelle ore comprese tra le ore 22 e le ore 6 del giorno feriale successivo o in giorno festivo, compete una indennita' oraria pari aL. 1.500.
2. Le predette indennita' competono in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate e non sono cumulabili con i compensi per lavoro straordinario.
Art. 78 - Lavoro straordinario
Lavoro straordinario 1. I fabbisogni globali di ore di lavoro straordinario da utilizzare nell'ambito aziendale sono determinati, per periodi non eccedenti l'anno solare, con deliberazione del consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, previa intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale, nel limite di spesa annua pari a 135 ore pro- capite riferito ai dipendenti presenti e' nel limite individuale di 220 ore annue.
2. I criteri e i limiti annui di utilizzazione individuale delle ore di lavoro straordinario sono determinati in sede di accordo aziendale.
Art. 79 - Servizi sociali ed assistenziali
Servizi sociali ed assistenziali 1. A livello di contrattazione nazionale aziendale sono fissati i criteri e gli stanziamenti a carico del bilancio dell'Istituto, volti alla realizzazione di servizi sociali ed assistenziali, ivi compreso il servizio di mensa da gestire anche secondo le modalita' di cui all' articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269 .
Nota all'art. 79:
- Il testo dell' art. 31 del D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269 , e' il seguente:
Art. 31 (Attivita' culturali ricreative ed assistenziali) - 1. Le attivita' culturali, ricreative ed assistenziali, promosse nelle aziende o settori od unita' amministrative, sono gestite da organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori in conformita' di quanto disposto dall' articolo 11 della legge 20 maggio 1970, n. 300 .
2. Per l'attuazione delle predette attivita' le aziende o settori possono iscrivere in bilancio appositi stanziamenti.
Art. 80 - Soppressione assegno personale
Soppressione assegno personale 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'assegno personale mensile non riassorbibile di cui all' articolo 106, comma 1, lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269 , e' soppresso e dello stesso importo e' aumentata la retribuzione individuale di anzianita'.
Nota all'art. 80:
- Il testo dell' art. 106, comma 1, lettera l), del D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269 , e' il seguente:
l) il premio di produzione in godimento al 1 luglio 1986 e' cosi' ridefinito:
un premio annuo da corrispondere in due rate semestrali, finalizzato al raggiungimento di predeterminati obiettivi fissati di volta in volta dal consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali aziendali maggiormente rappresentative, nella misura annua pari al 10
della retribuzione annua lorda (per 12 mesi) costituita dallo stipendio e dalla I.I.S., in godimento al 31 dicembre dell'anno precedente; tale premio viene corrisposto in relazione al grado di operosita' e rendimento e dell'apporto dato alla produzione tenendo conto delle giornate di effettiva presenza utilizzata per il conseguimento del progetto obiettivo e sulla scelta di criteri e di standards stabiliti d'intesa con le organizzazioni sindacali a aziendali maggiormente rappresentative firmatarie del presente protocollo;
un premio mensile cosi' articolato:
livello 1 Premio mensile Lire 110.000;
livello 2 Premio mensile Lire 140.000;
livello 3 Premio mensile Lire 170.000;
livello 4 Premio mensile Lire 200.000;
livello 5 Premio mensile Lire 235.000.
Le predette misure mensili sono maggiorate di un importo non riassorbibile pari alla differenza fra il percepito mensile, prima dell'entrata in vigore del presente meccanismo al netto del 7,5, e la somma fra il premio mensile ed il premio semestrale rapportato a mese.
Il premio semestrale, il premio mensile e l'assegno non riassorbibile vengono corrisposti anche in relazione alla quantita' e qualita' di lavoro sulla base di standards inviduali fissati dal consiglio d'amministrazione d'intesa con le organizzazioni sindacali aziendali. Le assenze delle quali tener conto per le attribuzioni delle varie parti di premio sono quelle previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1984, che istituisce il compenso incentivante per i ministeriali.
Con gli stessi parametri e criteri di cui al premio mensile, alla fine di ogni anno vanno ripartite a favore del personale che ha prestato servizio nello stesso anno tutte le quote di premio mensile e semestrale non erogate rispetto al monte globale teoricamente percepibile.
CAPO VII Capo II SPECIFICITA' DELLE AZIENDE E AMMINISTRAZIONI DELLO STATO AD ORDINAMENTO AUTONOMO. Sezione VI Personale dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo
Art. 81 - Fondo di incentivazione
Fondo di incentivazione 1. Il fondo di incentivazione di cui all'articolo 23 si alimenta annualmente anche con il corrispettivo di n. 222 ore di lavoro straordinario per ogni dipendente presente al 31 dicembre 1989, determinato applicando gli importi orari validi alla stessa data. Lo stanziamento del capitolo dello stato di previsione e' ridotto del pari importo destinato al suddetto personale.
2. I piani ed i progetti per l'attuazione dell'intervento incentivante per il miglioramento dell'efficienza e dei servizi debbono riferirsi alla conservazione, commercializzazione, distribuzione dei prodotti agricoli, alla attuazione delle direttive e dei regolamenti comunitari, nonche' alle attivita' connesse e presupposte all'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Azienda.
3. La predisposizione dei progetti e la verifica dei risultati sono demandati alla contrattazione decentrata nazionale.
4. Alla realizzazione dei piani e progetti, finanziati dal fondo, partecipano anche i dipendenti provenienti dai Monopoli di Stato comunque in servizio presso gli uffici dell'Azienda in forza di formale provvedimento.
5. Il fondo e' finalizzato anche a compensare le prestazioni di lavoro straordinario per fronteggiare le particolari situazioni di attivita' dell'azienda, connesse anche a vacanze di organico.
Art. 82 - Premio di incentivazione
Premio di incentivazione 1. A decorrere dal 1 ottobre 1990, il premio di incentivazione di cui all' articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269 , e' cosi' rideterminato:
Qualifica 1 .............................................. L. 135.000 Qualifica 2 .............................................. L. 155.000 Qualifica 3 .............................................. L. 190.000 Qualifica 4 .............................................. L. 210.000 Qualifica 5 .............................................. L. 235.000 Qualifica 6 .............................................. L. 265.000 Qualifica 7 .............................................. L. 305.000 Qualifica 8 .............................................. L. 370.000 Qualifica 9 .............................................. L. 415.000
Nota all'art. 82:
- Il testo dell' art. 113 del D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269 , e' il seguente:
Art. 113 (Premio di incentivazione) - 1. Il premio di incentivazione alla produttivita' di cui all' art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1986, n. 221 , e' rideterminato, per ciascun livello, nella misura massima mensile, per 12 mensilita', qui appresso indicata: livello 1 lire 115.000;
livello 2 lire 132.000;
livello 3 lire 160.000;
livello 4 lire 177.000;
livello 5 lire 195.000;
livello 6 lire 220.000;
livello 7 lire 255.000;
livello 8 lire 306.000;
livello 9 lire 345.000.
2. Il premio, da corrispondere al personale dell'azienda ed a quello formalmente comandato o assegnato, e' attribuito secondo criteri e modalita' definite in sede di contrattazione decentrata aziendale che tengano comunque conto della produttivita', dell'efficienza e delle presenze effettive in servizio del dipendente.
3. L'aumento, rispetto al premio di incentivazione alla produttivita' previsto dall' art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 211/1986 , e' corrisposto dal 1 febbraio 1987.
4. Il premio di incentivazione di cui sopra non e' cumulabile con compensi od indennita' corrisposti a medesimo titolo nelle amministrazioni di provenienza nonche' con il compenso corrisposto al personale proveniente dal Corpo forestale, ai sensi dell' art. 43 della legge 1 aprile 1981, n. 121 . Qualora l'importo di cui al predetto art. 43 risulti inferiore a quello spettante in applicazione del comma 1, il relativo personale avra' diritto alla corresponsione della differenza.
Art. 83 - Indennita' di turno
Indennita' di turno 1. A decorrere dal 1 ottobre 1990, l'indennita' di turno di cui all' articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1989, n. 269 , viene rideterminata in lire 3.000 e lire 3.600, rispettivamente per turni pomeridiani, notturni e festivi.
Nota all'art. 83:
- Il testo dell' art. 114 del D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269 , e' il seguente:
Art. 114 (Turno). - 1. A decorrere dal 31 dicembre 1987, al personale le cui prestazioni di lavoro per la loro natura o per le obiettive esigenze di servizio risultino formalmente ed in via continuativa articolate in turni, compete una indennita' di turno di L. 2.500 e 3.000 rispettivamente per turni pomeridiani, notturni e festivi.
2. Per ogni mese il numero dei turni non puo' essere superiore a 10.
Art. 84 - Indennita' di servizio notturno e festivo
Indennita' di servizio notturno e festivo 1. A decorrere dal 1 ottobre 1990, l'indennita' di cui all' articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269 , e' rideterminata inlire 1.800.
Nota all'art. 84:
- Il testo dell' art. 115 del D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269 , e' il seguente:
"Art. 115 (indennita' di servizio notturno e festivo). - 1. Con decorrenza dal 31 dicembre 1987 al dipendente le cui prestazioni di lavoro ordinario inerenti a servizio di istituto, siano effettuate, anche a turno, nelle ore comprese tra le ore 22 e le ore 6 del giorno feriale successivo o in giorni festivi compete una indennita' indennita' oraria, pari a L. 1.500.
2. Le predette indennita' competono in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate e non sono cumulabili con i compensi per lavoro straordinario.
Art. 85 - Servizi meccanografici
Servizi meccanografici 1. A decorrere dal 1 ottobre 1990, l'indennita' di cui all' articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269 , viene rideterminata inlire 1.500.
Nota all'art. 85:
- Il testo dell' art. 116 del D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269 , e' il seguente:
Art. 116 (Servizi meccanografici). - 1. Con decorrenza dal 31 dicembre 1987, al personale formalmente assegnato ai centri meccanografici ed elettronici ed effettivamente applicato ai relativi apparati, ivi compresi i direttori dei centri, gli analisti ed i programmatori, nei limiti del contingente stabilito con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, compete una indennita' giornaliera di L. 1.200 per le giornate di effettiva presenza.
Art. 86 - Maneggio valori
Maneggio valori 1. A decorrere dal 1 ottobre 1990, l'indennita' di cui all' articolo 117 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269 , e' rideterminata in Lire 29.000.
Nota all'art. 86:
- Il testo dell' art. 117 del D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269 , e' il seguente:
Art. 117 (Maneggio valori). - 1. Dal 31 dicembre 1987 al personale, che in forza di legge o di provvedimento formale, e' addetto in via continuativa a servizi di cassa che comportino maneggio di denaro o valori nelle forme ammesse a pagamento e' fissata una indennita' mensile di L. 24.000.
Art. 87 - Indennita' rischio
Indennita' rischio 1. A decorrere dal 1 ottobre 1990, agli addetti al controllo sulla lavorazione del tabacco, agli addetti ai reparti tipografici, nonche' agli addetti alla conduzione automezzi, purche' formalmente assegnati in via continuativa, compete l'indennita' prevista dall' art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146 , negli importi appresso determinati:
gruppo 1 ................................................... L. 1.800 gruppo 2 ................................................... L. 1.620 gruppo 3 ................................................... L. 1.260 gruppo 4 ................................................... L. 720 Nota all'art. 87:
- Il testo dell' art. 1 del D.P.R. 5 maggio 1975, n. 146 , e' il seguente:
Art. 1 (Indennita' di rischio). - Agli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo, ed agli operai dello Stato, che fruiscono dell'assegno perequativo di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734 , compete, ai sensi dell'art. 4 della legge predetta, una indennita' giornaliera di rischio per le prestazioni di lavoro, di cui all'unita tabella A, comportanti continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute o alla incolumita' personale.
Detta indennita' corrisposta nelle seguenti misure ed in relazione ai gruppi indicati nella citata tabella A:
Gruppo di appartenenza I, importo lire 700;
Gruppo di appartenenza II, importo lire 690;
Gruppo di appartenenza III, importo lire 500;
Gruppo di appartenenza IV, importo lire 400;
Gruppo di appartenenza V, importo lire 300.
Resta fermo l'obbligo per le amministrazioni interessate di garantire la sicurezza e l'igiene delle condizioni di lavoro in applicazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nonche' delle altre norme vigenti intese alla tutela della integrita' fisiopsichica e dello stato di salute dell'uomo negli ambienti di lavoro.
CAPO VIII CAPO III DISPOSIZIONI FINALI
Art. 88 - Norme finali di rinvio
Norme finali di rinvio 1. Restano confermate, ove non modificate o sostitutite dal presente regolamento, le disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269 , e 17 settembre 1987, n. 494 .
Art. 89 - Copertura finanziaria
Copertura finanziaria 1. L'onere derivante dall'applicazione del presente regolamento e' valutato:
a) per il periodo 1988-1990, in complessive lire 707 miliardi, ivi compresi gli oneri per arretrati relativi agli anni 1988 e 1989 e al netto di lire 635 miliardi quale acconto sui miglioramenti economici autorizzato dal decreto-legge 24 luglio 1990, n. 200 , e di lire 180 miliardi per minori spese derivanti dalla legge 29 dicembre 1988, n. 554 ;
b) a decorrere dall'anno 1991, in lire 1.295 miliardi annui al netto di lire 180 miliardi per minori spese derivanti dalla detta legge 29 dicembre 1988, n. 554 .
2. Il predetto onere netto e' cosi' ripartito, rispettivamente, per il periodo 1988-1990 e per l'anno 1991 e successivi:
a) Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS), lire 26,5 miliardi e lire 48 miliardi;
b) Azienda autonoma dei monopoli, lire 32 miliardi e lire 60 miliardi;
c) Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, lire 560 miliardi e lire 1.025 miliardi;
d) Azienda di Stato per i servizi telefonici, lire 35 miliardi e lire 64 miliardi;
e) Corpo nazionale dei vigili del fuoco, lire 52 miliardi e lire 95 miliardi;
f) Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), lire 0,5 miliardi e lire 1 miliardo;
g) Cassa depositi e prestiti, lire 1 miliardo e lire 2 miliardi.
3. All'onere di lire 707 miliardi per l'anno 1990 e di lire 1.295 miliardi annui a decorrere dall'anno 1991, si provvede, quanto a lire 350 miliardi per l'anno 1990 ed a lire 700 miliardi a decorrere dal 1991, con le maggiori entrate derivanti dall'adeguamento delle tariffe postali e quanto a lire 357 miliardi per l'anno 1990 ed a lire 595 miliardi a decorrere dal 1991, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo n. 6868 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990 a corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 90 - Entrata in vigore
Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 4 agosto 1990 COSSIGA Andreotti, Presidente del Consiglio dei Ministri Gaspari, Ministro per la funzione pubblica Carli, Ministro del tesoro Cirino Pomicino, Ministro del bilancio e della programmazione economica Donat Cattin, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Mammi', Ministro delle poste e delle telecomunicazioni Formica, Ministro delle finanze Prandini, Ministro dei lavori pubblici Gava, Ministro dell'interno Saccomandi, Ministro dell'agricoltura e delle foreste Visto, il Guardasigilli: Vassalli Registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1990 Atti di Governo, registro n. 82, foglio n. 2, con riserva ai sensi della deliberazione delle sezioni riunite n. 74/S.R./E dell'8 novembre 1990
Tabella A
TABELLA A
PROFILI PROFESSIONALI DEL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
Qualifica _ Profilo di inquadramento _Qualifica _ Nuovo profilo
precedente _ secondo il DPR 1219, ex _funzionale_
_ delibera 8.6.1989. _ _
_ Commissione paritetica _ _
_ di cui all' art. 10 legge _ _
_ 11.7.1980 n. 312 . _ _
_______________________ _ _ AREA OPERATIVA
Ispettore capo aggiunto Ispettore
Ispettore superiore antincendi
Ingegnere direttore 8a
Ispettore Direttore
Direttore sanitario aggiunto
Medico direttore 8a Direttore
Ispettore sanitario Medico
Direttore ginnico
sportivo aggiunto
Direttore di servizio sociale 8a Ispettore
ginnico
Ispettore ginnico sportivo Sport.
direttore
Geometra e perito capo Collaboratore Geometra e perito princ.
Capo tecnico 7a Tecnico
antincendi
Geometra e perito
Capo reparto
Assistente tecnico 6a Capo reparto
Vice capo reparto
Capo squadra
Assistente tecnico 6a Capo squadra
Vigile del fuoco
Autista mecc. spec. 5a Vigile del
Motorista mecc. spec. del fuoco
Op. spec. per la lavorazione
dei profilati e laminati
metallici
Elettricista spec.
Elettromecc. spec.
Apparecchiatore elettronico
specializzato
Muratore spec.
Idraulico spec.
Conduttore spec. di motori navali
Marinaio autorizzato al
traffico
Op. fototelecinematografico
Op. subacqueo spec.
Telescriventista, centralinista,
operatore radio specializzato
AREA DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE
Segretario capo Responsabile
amministrativo
Segretario principale
Collaboratore amm.vo 7a
Segretario
Ragioniere capo Responsabile
amministrativo
Contabile
Ragioniere principale
Collaboratore amm.vo contabile 7a
Ragioniere
Coadiutore superiore Operatore
amministrativo
contabile
Coadiutore principale
Operatore amm.vo 5a
Coadiutore
Coadiutore datt. superiore
Stenodattilografo 5a Op. amm.vo
contabile
Coadiutore dattilografo
AREA DI SUPPORTO TECNICO
Perito tecnico capo
Perito tecnico principale
Capo tecnico 7a Capo tecnico
Perito tecnico
Coadiutore tecn. superiore
Registratore di dati 5a Registratore
di dati
Coadiutore tecn. princ.
Op. di sala macchine addetto
ai terminali evoluti 5a Op. sala macch.
Coadiutore tecnico 5a Addetto ai
terminali
evoluti
Op. tecnico spec. di laboratorio 5a Op. tecnico
spec. di
laboratorio
Disegnatore spec. 5a Disegnatore
specializzato Qualifica _ Profilo di inquadramento _Qualifica _ Nuovo profilo
precedente _ secondo il DPR 1219, ex _funzionale_
_ delibera 8.6.1989. _ _
_ Commissione paritetica _ _
_ di cui all' art. 10 legge _ _
_ 11.7.1980 n. 312 . _ _
_ _ _
Addetto alle
lavorazioni
comuni
Addetto alle lavorazioni 3a Addetto alle
lavorazioni
Addetto alla ristorazione 3a Addetto alla
ristorazione Aggiustatore
meccanico
qualificato
Aggiustatore mecc. 4a Aggiustatore
meccanico
Aggiustatore
meccanico
specializzato
Aggiustatore mecc. spec. 5a Aggiustatore
meccanico spec.
Allestitore di
legatoria -
rilegatore
specializzato
Legatore 4a Legatore
Allestitore di
legatoria -
rilegatore
specializzato
Op. spec. per la lavorazione
materiali non metallici 5a Op. spec. per la
lavorazione
materiali non
metallici
Apparecchiatore
elettronico
specializzato
Apparecchiatore
elettronico spec. 5a Apparecchiatore
elettr. spec.
Battilamiera
qualificato
Op. per la lavorazione dei
profilati e laminati metallici 4a Op. per la lav.
dei profilati e lam. metall.
Battilamiera
specializzato
Op. spec. per lavorazione dei
profilati e laminati metallici 5a Op. spec. per
lavorazione dei profilati e lam.
metallici
Cuciniere Op. per l'alimentazione 4a Op. per
l'alimentazione Cuoco Op. spec. per l'alimentazione 5a Op. spec. per
l'alimentazione Elettrauto
qualificato Elettromeccanico 4a Elettrauto
Elettrauto
specializzato Elettromeccanico specializzato 5a Elettrauto
specializzato
Elettricista
qualificato Elettricista 4a Elettricista
Elettricista
specializzato Elettricista spec. 5a Elettricista
specializzato
Fabbro saldatore
qualif. Saldatore 4a Saldatore
Fabbro
saldatore spec.
Saldatore spec. 5a Saldatore spec.
Falegname qualificato
Falegname 4a Falegname
Falegname specializzato
Falegname spec. 5a Falegname spec.
Fotoincisore
Fotocompositore specializzato 5a Fotocompositore
specializzato
Fotolitografo
Litografo spec. 5a Litografo spec.
Fototecnico Op. fototelecinematografico 5a Op.
fototelecinema- tografico
Giardiniere Tecnico agrario specializzato 5a Tecnico agrario
specializzato
Idraulico
qualificato Idraulico 4a Idraulico
Idraulico
specializzato Idraulico spec. 5a Idraulico spec.
Imbianchino
- Pittore Pittore 4a Pittore
Imbianchino
- Pittore sp. Pittore spec. 5a Pittore spec.
Linotipista Tipografo comp. specializzato 5a Tipografo comp.
specializzato
Litografo Litografo spec. 5a Litografo spec.
Magazziniere Addetto alle lavorazioni 3a Addetto alle
lavorazioni
Motorista
meccanico qualif.
Op. per le lavorazioni
motoristiche e meccaniche 4a Op. per le lav.
motoristiche
e meccaniche
Motorista meccanico spec.
Motorista meccanico
specializzato 5a Motorista mecc.
specializzato
Muratore
qualificato
Muratore 4a Muratore
Muratore
specializzato
Muratore spec. 5a Muratore spec.
Operatore
macchine
utensili
qualificato Op. di macchine per le
lavorazioni metalliche e
plastiche 4a Operatore di
macch. per le
lav. metall. e plastiche
Operatore
macchineutensili
specializzato
Op. spec. di macchine per le
lavorazioni metalliche e
plastiche 5a Operatore spec.
di macch. per
le lav. metall. e plastiche
Radioriparatore
Apparecchiatore elettronico
spec. 5a Apparecchiatore
elettronico sp.
Tappezziere Op. spec. per la lavorazione
di materiali non metallici 5a Op. spec. per la
lavorazione di materiali non
metallici
Tipocompositore
- compositore
Tipografo compositore
specializzato 5a Tipografo
compos. spec.
Tipoimpressore
Tipografo impressore
specializzato 5a Tipografo
impress. spec.
Verniciatore Pittore 4a Pittore
Verniciatore
specializzato Pittore spec. 5a Pittore spec.
Tabella B
Tabella B
PROFILI PROFESSIONALI DEL CORPO
NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Profilo Area operativa tecnica Qualifica
Funzionale
1 Vigile del Fuoco V
2 Capo Squadra VI
3 Capo Reparto VI
4 Assistente Tecnico Antincendi VI
5 Collaboratore Tecnico Antincendi VII
6 Ispettore Antincendi VII
7 Ispettore Antincendi Direttore VIII
8 Ispettore Antincendi Coordinatore IX
Area operativa ginnico-sportiva
9 Ispettore Ginnico-sportivo VII
10 Ispettore Ginnico-sportivo Direttore VIII
11 Ispettore Ginnico-sportivo Coordinatore IX
Area operativa sanitaria
12 Medico VII
13 Medico Direttore VIII
14 Medico Coordinatore IX
Area supporto amministrativo-contabile
15 Dattilografo IV
16 Coadiutore IV
17 Operatore Amministrativo-contabile V
18 Assistente Amministrativo VI
19 Ragioniere VI
20 Responsabile Amministrativo VII
21 Responsabile Amministrativo-contabile VII
Area supporto tecnico
22 Assistente Tecnico Fototelecinematografico VI
23 Litografo IV
24 Litografo Specializzato V
25 Tipografo Impressore IV
26 Tipografo Impressore Specializzato V
27 Tipografo Compositore IV
28 Tipografo Compositore Specializzato V
29 Fotocompositore IV
30 Fotocompositore Specializzato V
31 Fotografo editoriale IV
32 Legatore IV
33 Assistente Tecnico industrie grafiche VI
34 Addetto alla ristorazione III
35 Cameriere IV
36 Cameriere direttore sala e bar V
37 Operatore per l'alimentazione IV
38 Operatore Specializzato alimentazione V
39 Addetto alle lavorazioni III
40 Agente ausiliario laboratorio tecnico IV
41 Operatore tecnico spec. laboratorio V
42 Assistente tecnico chimica industriale VI
43 Assistente tecnico energia nucleare VI
44 Assistente tecnico elettrotecnica VI
45 Assistente tecnico elettronica industriale VI
46 Infermiere generico IV
47 Infermiere professionale V
48 Falegname IV
49 Falegname Specializzato V
50 Pittore IV
51 Pittore Specializzato V
52 Idraulico IV
53 Idraulico Specializzato V
54 Elettricista IV
55 Elettricista Specializzato V
56 Muratore IV
57 Muratore Specializzato V
58 Disegnatore Specializzato V
59 Tecnico Agrario Specializzato V
60 Assistente Tecnico Edile VI
61 Autista Meccanico IV
62 Operatore lavorazione profilati e
laminati metallici IV
63 Operatore Specializzato lavorazioni
dei profilati e laminati metallici V
64 Operatore di macchine per le lavorazioni
metalliche e plastiche IV
65 Operatore Specializzato di macchine per le
lavorazioni metalliche e plastiche V
66 Saldatore IV
67 Saldatore Specializzato V
68 Aggiustatore Meccanico IV
69 Aggiustatore Meccanico Specializzato V
70 Elettrauto IV
71 Elettrauto Specializzato V
72 Operatore lavorazioni motoristiche e mecc. IV
73 Motorista Meccanico Specializzato V
74 Operatore lavorazioni materiali non metallici IV
75 Operatore Spec. lavorazione materiali non met. V
76 Collaudatore Meccanico V
77 Capo Officina V
78 Assistente Tecnico motorista VI
79 Capo Tecnico VII
80 Apparecchiatore elettronico IV
81 Apparecchiatore elettronico Specializzato V
82 Assistente Tecnico telecomunicazioni VI
83 Addetto terminali evoluti V
84 Operatore sala macchine V
85 Registratore di dati V
86 Consollista VI
87 Capo unita' operativa VI
88 Programmatore VI
89 Capo sala macchine VII
90 Analista VII
91 Programmatore di sistema VII
92 Analista di sistema VIII
93 Analista di procedure VIII
94 Operatore Fototelecinematografico V
95 Fonico Fototelecinematografico V
96 Missagista Montatore V
1) Profilo professionale: Vigili del fuoco della qualifica V
1) Partecipa all'espletamento degli interventi - richiesti od assegnati alla squadra di cui fa parte stabilmente od occasionalmente - preliminari, esecutivi, connessi e conseguenti alle attivita' di tutela della sicurezza e della integrita' e protezione della vita e dei beni del singolo cittadino, di comunita' e popolazioni in situazioni di danno esistente, incombente o previsto o prevedibile, caratterizzate dalla anomalia o complessita' dell'intervento o dalla molteplicita' delle cause che comportano in fase di soccorso l'intervento tecnico ed urgente.
2) Effettua, singolarmente o come componente della squadra le operazioni tecniche assegnategli, a seconda delle caratteristiche dell'evento previsto, verificatosi od in corso di evoluzione, dal capo squadra ovvero da professionalita' di livello superiore investite delle funzioni o dell'autorita' necessaria attuando specifiche istruzioni nel rispetto di metodologie tecniche, cautele e comportamenti propri o prescritti ovvero richiesti dal tipo di intervento in corso, decidendo autonomamente quando richiesto dalla situazione nella quale opera.
3) Durante gli interventi segnala - con le modalita' prescritte ovvero piu' opportune in rapporto alla situazione esistente ovvero alla previsione di evento ovvero al mutare delle condizioni iniziali - al responsabile della squadra, gruppo od unita' operativa, la evoluzione della situazione e richiede ausilio, supporti tecnici e l'attuazione di provvedimenti specifici ed esecutivi necessari per la migliore riuscita delle operazioni da effettuare ovvero in corso di espletamento.
4) Espleta - in collaborazione con professionalita' superiori ovvero direttamente se incaricato, sulla base delle direttive ricevute e nell'ambito delle norme istitutive del servizio - singolarmente ovvero con la squadra o con l'unita' di intervento, anche in concorso con operatori di altre strutture pubbliche, le operazioni anche per gli aspetti indiretti o collegati, concernenti l'attivita' di prevenzione, ove sussistano rischi d'incendio o di altra natura per la protezione dei lavoratori, delle popolazioni e dell'ambiente ed accerta la rispondenza alle prescrizioni tecniche antincendi delle attivita' soggette ai controlli.
5) Utilizza per l'espletamento dei compiti assegnatigli, seguendo procedure prefissate, strumenti, apparecchiature specialistiche, macchinari, sistemi ed impianti, mezzi di soccorso, anche complessi, impiega nel corso delle operazioni i presidi antinfortunistici previsti, segnalando tempestivamente i guasti, l'inefficienza ovvero la carenza al responsabile di unita' ovvero di settore ovvero delle operazioni alle quali partecipa.
6) Mantiene in efficienza, provvedendo agli interventi ordinari di manutenzione, il materiale, gli strumenti in dotazione e partecipa al controllo ed alla manutenzione dei mezzi e delle attrezzature assegnate alla unita' di cui fa parte.
7) In relazione alla particolare articolazione dei servizi tecnici, interni delle strutture del Corpo Nazionale finalizzati al conseguimento di una efficace e funzionale organizzazione del servizio del soccorso e di istituto, e' anche addetto al buon andamento dei medesimi servizi nell'ambito delle direttive, che ne regolano l'attivita'.
8) Segue i programmi di formazione, addestramento ed aggiornamento tecnico e collabora con le professionalita' superiori all'attuazione dei programmi relativi.
9) Predispone e, se dovuto, redige e sottoscrive gli atti istruttori connessi alle proprie attribuzioni e, quale agente di polizia giudiziaria, risponde alla Magistratura nelle indagini su fatti relativi all'esercizio delle proprie funzioni.
Requisiti culturali e fisici
Diploma di scuola secondaria di 1 grado.
Incondizionata idoneita' psico-fisica.
Specializzazione professionale in uno dei mestieri attinenti il servizio di istituto.
Modalita' di accesso
Dall'esterno tramite concorso pubblico e superamento di un corso di formazione professionale della durata di 6 mesi tenuto a cura dell'Amministrazione.
Specializzazione
Corsi di specializzazione professionale attinenti il servizio di istituto tenuti a cura dell'Amministrazione.
Mobilita' verticale
Verso il profilo di Capo Squadra.
Mobilita' orizzontale
Verso figure professionali della medesima qualifica funzionale dell'area amministrativo-contabile e tecnica del supporto, previo apposito corso di riqualificazione.
Sfera di autonomia
Nello svolgimento delle attivita' di istituto sulla base delle tecniche operative acquisite e nell'ambito delle direttive particolari e di massima ricevute.
Responsabilita'
Totale per quanto riguarda l'attivita' di sua competenza.
2) Profilo professionale: Capo squadra della qualifica VI
1) Svolge attivita' di soccorso tecnico ed urgente e di prevenzione - ovvero dirige la squadra di cui fa parte stabilmente od occasionalmente, conseguenti alle attivita' di tutela della sicurezza
e della integrita' e protezione della vita e dei beni del singolo
cittadino, di comunita' e popolazioni in situazioni di danno esistente, incombente o previsto o prevedibile, caratterizzate dalla anomalia o complessita' dell'intervento o dalla molteplicita' delle cause che comportano in fase di soccorso l'intervento tecnico ed urgente.
2) Nell'espletamento del servizio e particolarmente nell'attivita' di soccorso, valuta autonomamente, in assenza di qualifiche superiori, la situazione in atto, in relazione ai rischi ipotizzabili e decide conseguentemente l'azione da svolgersi nonche' l'impiego dei mezzi disponibili e del personale della squadra alla cui direzione e' preposto.
3) Richiede ove necessario, l'intervento di ulteriori mezzi e di altro personale anche di qualifiche superiori, valuta i rischi di ogni componente della squadra - nel rispetto di metodologie e tecniche proprie o prescritte - tenendo conto della esigenza primaria del soccorso a persone in situazione di imminente pericolo.
4) In collaborazione con professionalita' superiori, ovvero direttamente se incaricato, sulla base delle direttive ricevute e nell'ambito delle norme istitutive del servizio, effettua o dirige - anche in concorso con operatori di altre strutture pubbliche - le operazioni sia pure per aspetti indiretti o collegati all'attivita' di prevenzione, ove sussistano rischi di incendio e di altra natura, per la protezione dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente, ed accerta la rispondenza delle attivita' soggette ai controlli, alle prescrizioni tecniche antincendi.
5) Dispone l'utilizzo - ovvero utilizza - per l'espletamento del servizio di soccorso e di prevenzione strumenti, apparecchiature specialistiche, macchinari, sistemi ed impianti, mezzi di soccorso, anche complessi.
6) Nel corso delle operazioni utilizza e fa utilizzare i presidi antinfortunistici previsti e ne segnala tempestivamente i guasti, l'inefficienza ovvero la carenza al responsabile di reparto ovvero delle operazioni alle quali partecipa.
7) Mantiene in efficienza, provvedendo al controllo e se del caso alla esecuzione degli interventi ordinari di manutenzione, del materiale e degli strumenti in dotazione, nonche' dei mezzi e delle attrezzature assegnate alla squadra che dirige o all'unita' di cui fa parte e ne segnala eventuali guasti.
8) Segue i programmi di formazione, addestramento ed aggiornamento tecnico - ovvero li dirige se richiesto - e collabora con le professionalita' superiori alla formulazione ed alla attuazione dei programmi relativi.
9) Predispone, redige e sottoscrive rapporti ovvero relazioni particolari sugli interventi effettuati, sulla caratterizzazione di situazioni e sulle loro cause, nonche' sulle risultanze delle ispezioni collaborando - per la parte di competenza - alla redazione di relazioni generali sul complesso delle operazioni di intervento e quale ufficiale di polizia giudiziaria, risponde alla Magistratura nelle indagini su fatti relativi all'esercizio delle proprie funzioni.
10) In relazione alla particolare articolazione dei servizi tecnici interni delle strutture del Corpo Nazionale, finalizzati al conseguimento di una efficace e funzionale organizzazione, del servizio di soccorso e di istituto, e' anche responsabile del buon andamento dei medesimi servizi, nell'ambito delle direttive che ne regolano l'attivita'.
Requisiti fisici
Incondizionata idoneita' psico-fisica.
Modalita' di accesso
Esclusivamente dal profilo di vigile del fuoco previo il superamento di corso di formazione professionale al quale si e' ammessi attraverso una prova selettiva consistente in una prova pratico-attitudinale su argomenti attinenti le funzioni del profilo da conferire.
Alla prova e' ammesso a partecipare il personale in possesso di un'anzianita' minima di cinque anni di servizio nel profilo, secondo l'ordine di ruolo sino alla copertura dei posti da conferire.
Mobilita' orizzontale
Verso figure professionali della medesima qualifica funzionale dell'area di supporto amministrativo-contabile e tecnico; previo apposito corso di riqualificazione.
Mobilita' verticale
Verso il profilo di Capo Reparto.
Sfera di autonomia
Nello svolgimento delle attivita' di istituto e nella direzione della squadra o del servizio interno al quale e' preposto, sulla base delle tecniche operative acquisite e nell'ambito delle direttive particolari e di massima impartite dal superiore gerarchico ovvero autonomamente in mancanza.
Responsabilita'
Totale per quanto riguarda l'attivita' di sua competenza e gli atti e i provvedimenti delle proprie attribuzioni.
3) Profilo professionale: Capo reparto della qualifica VI
1) Dirige e coordina le squadre di cui e' composta l'unita' operativa cui e' preposto, svolge attivita' di soccorso tecnico ed urgente e di prevenzione, nel quadro delle attivita' di tutela della sicurezza e della integrita' e protezione della vita e dei beni del singolo cittadino, di comunita' e popolazioni in situazioni di danno esistente, incombente o previsto o prevedibile, caratterizzate dalla anomalia o complessita' dell'intervento o dalla molteplicita' delle cause che comportano in fase di soccorso l'intervento tecnico ed urgente.
2) Nel coordinamento del servizio in sede esplica attivita' di gestione e di controllo, per il buon andamento dello stesso
interviene - se necessario - a rettificare, migliorare od integrare metodi e comportamenti su richiesta o posti in essere da professionalita' di livello inferiore.
3) Nel coordinamento o direzione di piu' squadre di soccorso, valuta autonomamente, in assenza di qualifiche superiori, la situazione in atto in relazione ai rischi ipotizzabili e decide conseguentemente l'azione da svolgersi, nonche' l'impiego dei mezzi disponibili e delle squadre a disposizione.
Se richiesto dal Capo Squadra o da qualifiche superiori interviene a sovraintendere la squadra nell'intervento.
4) Dispone, ove necessario, l'intervento di ulteriori mezzi e di altro personale, informa i funzionari tecnici per le ulteriori decisioni, valuta i rischi di ogni componente le squadre - nel rispetto di metodologie tecniche proprie o prescritte - tenendo conto della esigenza primaria del soccorso a persone in situazione di imminente pericolo.
5) In collaborazione con professionalita' superiori, ovvero direttamente se richiesto, effettua o dirige - anche in concorso con operatori di altre strutture pubbliche, sulla base delle direttive ricevute e nell'ambito delle norme istitutive del servizio - le operazioni sia pure per aspetti indiretti o collegati all'attivita' di prevenzione, ove sussistano rischi di incendio e di altra natura, per la protezione della popolazione e dell'ambiente ed accerta la rispondenza delle attivita' soggette ai controlli, alle prescrizioni tecniche antincendi.
6) Dispone l'utilizzo - ovvero se necessario utilizza - per l'espletamento del servizio di soccorso e di prevenzione, strumenti, apparecchiature specialistiche, macchinari, sistemi ed impianti, mezzi di soccorso, anche complessi.
7) Sovraintende al mantenimento in efficienza del materiale, degli strumenti in dotazione e dei mezzi e delle attrezzature assegnate alla unita' cui e' preposto, partecipando anche direttamente se in possesso di competenze particolari.
8) Nel corso delle operazioni osserva e fa osservare gli accorgimenti prescritti e l'uso dei mezzi disponibili per conseguire il massimo della sicurezza.
9) Provvede, ad intervento compiuto, a valutare ed a coordinare le analisi dei risultati conseguiti nonche' la rispondenza dei mezzi impiegati.
10) Segue i programmi di aggiornamento tecnico, promossi dall'Amministrazione e finalizzati all'assolvimento dei compiti di istituto.
11) Collabora con le professionalita' superiori alla formulazione dei programmi di formazione, addestramento ed aggiornamento tecnico del personale.
Ne dispone l'attuazione - ovvero li dirige - e ne valuta i risultati conseguenti al fine di determinare i moduli standards professionali conseguiti dal personale.
12) Predispone, redige e sottoscrive gli atti connessi alle proprie attribuzioni inerenti la complessita' del servizio d'istituto e di soccorso.
13) Quale ufficiale di polizia giudiziaria risponde alla Magistratura nelle indagini su fatti relativi all'esercizio delle proprie funzioni.
Requisiti fisici
Incondizionata idoneita' psico-fisica.
Modalita' di accesso
Esclusivamente dal profilo di capo squadra previo il superamento di corso di formazione professionale al quale si e' ammessi attraverso una prova selettiva consistente in una prova pratico-attitudinale su argomenti attinenti le funzioni del profilo da conferire.
Alla prova e' ammesso a partecipare il personale in possesso di un'anzianita' minima di 5 anni di servizio nel profilo di capo squadra, secondo l'ordine di ruolo sino alla copertura dei posti da conferire.
Mobilita' orizzontale
Verso profili professionali della medesima qualifica funzionale dell'area operativa, di supporto amministrativo-contabile e tecnico se in possesso dei requisiti culturali di accesso richiesti dai profili, previo apposito corso di riqualificazione.
Sfera di autonomia
Nella direzione e coordinamento del servizio, delle squadre di soccorso e nell'attivita' di istituto di propria competenza.
Responsabilita'
Totale per quanto riguarda l'attivita' di sua competenza e gli atti e i provvedimenti delle proprie attribuzioni.
4) Profilo professionale: Assistente tecnico antincendi della
qualifica VI
1) Collabora alla direzione dei servizi di istituto e partecipa all'attivita' di soccorso tecnico urgente, espleta la prevenzione, nel quadro delle attivita' volte alla tutela della sicurezza e protezione della vita e dei beni del singolo cittadino, di comunita' e popolazioni in situazione di danno esistente, incombente o previsto o prevedibile, caratterizzato dalla anomalia e/o complessita' dell'intervento o dalla molteplicita' delle cause che comportano in fase di soccorso l'intervento tecnico ed urgente.
2) Concorre alla predisposizione dei piani operativi e dell'organizzazione del servizio di istituto. Provvede in base alle direttive ricevute alla risoluzione delle problematiche tecnico- logistiche connesse alla operativita' del servizio. E' preposto ad
uffici tecnici o centri di servizio interni ovvero e'
addetto ad unita' organiche dirette da professionalita' superiori.
Effettua il soccorso tecnico urgente, secondo lo schema organizzativo del servizio o su specifica direttiva.
3) Collabora alla elaborazione dei piani per gli interventi di soccorso tecnico urgente e di protezione civile.
4) Effettua esami di progetto nell'ambito delle proprie attribuzioni professionali; sulla base delle direttive ricevute partecipa ai lavori di commissioni, organi collegiali; in collaborazione con altre professionalita' - ovvero direttamente - effettua o dirige - anche in concorso con operatori di altre strutture pubbliche e nell'ambito delle norme istitutive del servizio gli accertamenti sopralluogo - presso le attivita' soggette ai controlli tecnici ove sussistano rischi di incendio e di altra natura, per la protezione dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente; verifica la rispondenza alle norme ed ai criteri di prevenzione e l'attuazione delle prescrizioni tecniche antincendi a carico dei titolari delle attivita' soggette.
5) Dispone dell'utilizzo - ovvero se necessario - utilizza strumenti, apparecchiature specialistiche, macchinari, sistemi ed impianti, mezzi di concorso, anche complessi.
6) Segue i corsi di aggiornamento tecnico promossi dall'Amministrazione e finalizzati all'assolvimento dei compiti di istituto.
7) Collabora con le professionalita' superiori alla formulazione dei programmi di formazione, addestramento ed aggiornamento tecnico del personale.
8) Sovraintende - ovvero partecipa - all'addestramento tecnico professionale del personale per conseguire e far conseguire gli standards professionali necessari per l'espletamento del servizio di istituto e di soccorso.
9) Direttamente ovvero in collaborazione con le altre professionalita' anche superiori espleta perizie giudiziali.
10) Predispone, redige e sottoscrive gli atti connessi alle proprie attribuzioni.
Quale ufficiale di polizia giudiziaria risponde alla Magistratura nelle indagini su fatti relativi all'esercizio delle proprie funzioni.
Requisiti culturali e fisici
Diploma di perito tecnico industriale o geometra.
Incondizionata idoneita' psico-fisica.
Modalita' di accesso
Concorso pubblico e superamento di un corso di qualificazione della durata di sei mesi. Il 30% dei posti e' riservato al personale interno inquadrato nella qualifica funzionale immediatamente inferiore con permanenza di 5 anni nel livello ed in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al presente profilo.
Mobilita' orizzontale
Verso profili professionali della medesima qualifica funzionale dell'area di supporto amministrativo-contabile e tecnico, previo apposito corso di riqualificazione.
Mobilita' verticale
Verso i profili di collaboratore tecnico antincendi e di ispettore antincendi qualora in possesso del titolo di studio richiesto per il profilo.
Sfera di autonomia
Nella direzione e nell'attivita' del servizio d'istituto e di soccorso.
Responsabilita'
Totale per quanto riguarda l'attivita' di sua competenza e gli atti e i provvedimenti delle proprie attribuzioni.
5) Profilo professionale: Collaboratore tecnico antincendi della
qualifica VII
1) Collabora direttamente con il dirigente per l'organizzazione e la direzione dei servizi di istituto e partecipa all'attivita' di soccorso tecnico urgente, espleta la prevenzione, nel quadro delle attivita' di tutela della sicurezza e protezione della vita e dei beni del singolo cittadino, di comunita' e popolazioni in situazione di danno esistente, incombente o previsto o prevedibile caratterizzato dalla anomalia o complessita' di intervento e dalla molteplicita' delle cause che comportano in fase di soccorso l'intervento tecnico ed urgente.
2) Dirige e coordina, nell'ambito delle proprie attribuzioni, reparti speciali e tecnico-logistici ai quali e' preposto. Partecipa agli interventi di soccorso ed alle operazioni di protezione civile conseguenti a calamita', con responsabilita' organizzativa circa l'impiego delle risorse disponibili ed autonomia decisionale in ordine agli obiettivi prestabiliti. Dirige sedi di servizio distaccate dipendenti da uffici retti da dirigenti, gruppi operativi di tipo articolato e complesso anche occasionalmente costituiti, ai quali sono addette o destinate professionalita' inferiori o di pari qualifica.
3) Elabora, anche coordinando professionalita' inferiori, piani per gli interventi di soccorso tecnico urgente e di protezione civile, curandone anche la verifica sperimentale.
4) Effettua gli esami progetto adeguati alla propria professionalita'; sulla base delle direttive ricevute partecipa ai lavori di organi collegiali e commissioni su materie connesse con la propria sfera di competenza; in collaborazione con altre professionalita' - ovvero direttamente - effettua o dirige - anche in concorso con operatori di altre strutture pubbliche e nell'ambito delle norme istitutive del servizio gli accertamenti sopralluogo - presso le attivita' soggette ai controlli tecnici connessi all'attivita' di prevenzione, ove sussistano rischi di incendio e di altra natura, per la protezione dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente; verifica la rispondenza alle norme ed ai criteri di prevenzione e l'attuazione delle prescrizioni tecniche antincendi a carico dei titolari delle attivita'.
5) Collabora alla programmazione dell'attivita' dell'Amministrazione ed alla redazione di piani e progetti particolareggiati.
Predispone la stesura di piani organici, di rilevazione di dati e indici, volti a visualizzare l'attivita' del settore o della sede alla quale e' preposto ricavandone le indicazioni necessarie da proporre al dirigente dell'unita' da cui dipende per il miglior funzionamento delle strutture in cui opera.
6) Formula i programmi di formazione, addestramento, qualificazione ed aggiornamento tecnico del personale, sulla base delle direttive impartitegli partecipa alla diretta loro attuazione.
7) Segue i corsi di aggiornamento tecnico promossi dall'Amministrazione, finalizzati all'assolvimento dei compiti di istituto.
8) Dispone l'utilizzo, indicando le procedure da seguire, ovvero se necessario utilizza strumenti, apparecchiature specializzate, macchinari, sistemi ed impianti. Impiega sistemi gestionali autonomi.
9) Direttamente ovvero in collaborazione con le altre professionalita' anche superiori espleta perizie giudiziali.
10) Predispone, redige e sottoscrive gli atti connessi alle proprie attribuzioni, gli atti istruttori richiesti e collabora alla redazione degli atti di competenza del dirigente.
Quale ufficiale di polizia giudiziaria risponde alla Magistratura nelle indagini sui fatti relativi all'esercizio delle proprie funzioni.
Requisiti culturali e fisici
Diploma di perito tecnico industriale o geometra. Incondizionata idoneita' psico-fisica.
Modalita' di accesso
Esclusivamente dall'interno dai profili dell'area operativa della qualifica funzionale immediatamente inferiore, previo il superamento di una prova selettiva, consistente in un colloquio su argomenti attinenti le funzioni del profilo da conferire, e di un corso di qualificazione. Alla prova e' ammesso a partecipare il personale in possesso di una anzianita' minima di 5 anni di servizio nei profili della qualifica immediatamente inferiore. Il 70% dei posti e' riservato al personale del profilo di assistente tecnico antincendi ed il 30% ai profili di capi reparto e capi squadra in possesso di requisiti culturali e fisici del presente profilo. I posti eventualmente non coperti da una delle riserve sono conferiti al personale dell'altra riserva.
Mobilita' orizzontale
Verso profili della medesima qualifica funzionale dell'area operativa, di supporto tecnico e amministrativo-contabile, purche' in possesso del prescritto titolo di studio e previo corso di riqualificazione.
Sfera di autonomia
Nella direzione e coordinamento delle attivita' del servizio di istituto e di soccorso.
Responsabilita'
Totale per quanto riguarda l'attivita' di sua competenza e gli atti e i provvedimenti delle proprie attribuzioni.
6) Profilo professionale: Ispettore antincendi della qualifica VII 1) Sovraintende e dirige in collaborazione con il dirigente dell'ufficio il servizio di istituto e l'attivita' di soccorso tecnico urgente e di prevenzione, nel quadro delle attivita' di tutela della sicurezza e protezione della vita e dei beni del singolo cittadino, di comunita' e popolazioni in situazione di danno esistente, incombente o previsto o prevedibile caratterizzato dalla anomalia o complessita' dell'intervento e dalla molteplicita' delle cause che comportano in fase di soccorso l'intervento tecnico ed urgente.
2) Istruisce, predispone, redige e sottoscrive gli atti relativi alla propria professione e collabora e partecipa alla redazione di quelli di competenza del dirigente.
3) Svolge attivita' di studi e ricerca e progettazione e collabora alla formulazione di piani tecnici di intervento ed alla programmazione dell'attivita' dell'Amministrazione redigendo, se previsti, piani e progetti particolareggiati di settore ovvero specifici dell'unita' organica alla quale e' preposto.
4) Effettua direttamente, ovvero in collaborazione con altre professionalita', sulla base di norme generali ovvero nell'esercizio di funzioni specifiche attribuitegli da leggi speciali, accertamenti, verifiche, controlli e collaudi su progetti, lavori, costruzioni, opere d'arte, impianti, sistemi semplici e complessi di ogni tipo e caratteristica, apparati, cantieri, laboratori, materiali, strumentazioni, organizzazioni, piani di sistemazione del territorio, escavazioni od interventi preliminari connessi o conseguenti, motori a escavazioni od interventi preliminari connessi o conseguenti, motori a terra, aeronautici e navali, complessi produttori di energia.
5) Valuta sul piano tecnico ed emana pareri, provvedimenti ed atti su programmi, piani, progetti, produzioni, sistemazioni, procedimenti e prodotti predisposti ovvero realizzati nell'area pubblica ed in quella privata soggetta alla vigilanza ed ai controlli ispettivi tecnici operativi, fiscali, organizzativi e di sicurezza in rapporto alla incolumita' delle popolazioni ed alla salvaguardia di beni pubblici e privati.
6) Svolge individualmente ovvero in collaborazione con altre professionalita' nell'ambito delle prerogative istituzionali,
attivita' di controllo tecnico-ispettivo ovvero, dietro incarico partecipa a lavori di commissioni, gruppi, unita' di intervento o collegi istituzionalmente od occasionalmente costituiti.
7) Collabora alla attuazione di piani di prevenzione, di intervento ed ispettivi nonche' alla realizzazione di interventi ed operazioni semplici o complesse sia nel quadro di previsioni di massima che in situazioni di emergenza localizzata; collabora - in situazioni di emergenza generalizzata ovvero non riguardante il settore ovvero il territorio di propria giurisdizione - alla formulazione ed alla attuazione di piani di soccorso adeguando alla evoluzione degli eventi le previsioni di impiego di risorse di ogni tipo e mezzi tecnici e decidendo autonomamente - nell'ambito della propria competenza professionale, delle attribuzioni e delle istruzioni di massima - modifiche, integrazioni ed adeguamenti dei piani medesimi.
8) Effettua interventi in proprio o in collaborazione con altre professionalita' superiori o differenziate anche per l'espletamento di perizie giudiziali per conto ed in rappresentanza della Pubblica Amministrazione.
9) Svolge azione di coordinamento, approfondimento e controllo tecnico ispettivo, fiscale ed operativo nei confronti delle professionalita' tecniche delle qualifiche funzionali inferiori.
10) Dirige una unita' organica a rilevanza esterna ovvero coordina piu' unita' a rilevanza interna e dirige e coordina con responsabilita' funzionale reparti, distaccamenti, gruppi di lavoro ed operativi, cantieri di tipo articolato e complesso anche occasionalmente costituiti, ai quali sono addette o destinate professionalita' inferiori o di pari qualifica ovvero di diversa professionalita' per operazioni, lavori, interventi - programmati, ovvero isolati ovvero imprevedibili, necessari, urgenti o indilazionabili - che richiedono o presuppongono il concorso di professionalita' differenziate.
11) Collabora alla determinazione dei fabbisogni in materiali e mezzi tecnici partecipando nell'ambito delle proprie attribuzioni ai procedimenti prescritti per la loro acquisizione, pianificandone, nel medesimo ambito, l'impiego anche sulla base di studi di fattibililta' di tipo aperto ed evolutivo che prevedano verifiche di tipo tecnico operativo.
12) Collabora con le professionalita' superiori a studi di fattibilita' e verifica e formulazione della normativa tecnica sia ai fini della omologazione e del collaudo di materiali, apparecchiature e strumenti pertinenti e sia per l'allineamento, l'integrazione ed il coordinamento con le raccomandazioni internazionali e la relativa normalizzazione costruttiva, di funzionamento, di resa e di controllo di mezzi e materiali impiegati nel proprio settore di specializzazione.
13) Propone ovvero valuta sul piano sperimentale procedure, modalita' di esecuzione e scelte di materiali per la realizzazione ottimale di prove, controlli, verifiche e collaudi.
14) Collabora alle fasi di esecuzione di progetti verificandone la rispondenza alle prescrizioni e agli obiettivi.
15) Verifica risultati e costi dell'attivita' svolta dall'unita' organica alla quale e' preposto ovvero dal settore al quale e' applicato ovvero dall'Amministrazione in generale sia riferiti a periodi determinati che in rapporto agli obiettivi prefissati.
16) Partecipa - nell'ambito delle prerogative istituzionali - all'attivita' di protezione civile nonche' alle eventuali operazioni eccezionali dirigendo o coordinando - con piena autonomia funzionale e tecnica - gli interventi nell'area affidatagli sia come esperto che
come responsabile del settore ovvero dell'unita' organica ed
operativa alla quale e' stato preposto.
17) Rappresenta l'Amministrazione in organi collegiali, commissioni e consigli nonche' in congressi e convegni in Italia e all'estero.
18) Predispone piani di rilevazione di dati riguardanti ovvero condizionanti l'attivita' del settore di preposizione ovvero partecipa a quelli di dati generali riguardanti globalmente l'attivita' dell'Amministrazione e valuta criticamente - ovvero concorre alla valutazione generale - il complesso dei dati medesimi ai fini della prevenzione degli interventi e dei controlli, nonche' della articolazione operativa e della predisposizione di personale, risorse e mezzi anche idonei a fronteggiare le esigenze impreviste.
19) Formula i programmi di addestramento, qualificazione e aggiornamento tecnico del personale e dirige l'attivita' didattica predisposta dall'Amministrazione nel proprio settore di competenza.
20) Utilizza strumenti, apparecchiature specializzate, macchinari, sistemi ed impianti nello svolgimento delle proprie attribuzioni ed impiega sistemi gestionali autonomi nell'ambito dei programmi informativi generali dell'Amministrazione.
21) Predispone, redige e sottoscrive gli atti connessi alle proprie attribuzioni, gli atti istruttori richiesti e collabora alla redazione degli atti di competenza del dirigente.
Quale ufficiale di polizia giudiziaria risponde alla Magistratura nelle indagini sui fatti relativi all'esercizio delle proprie funzioni.
Requisiti culturali e fisici
Diploma di laurea in ingegneria o architettura.
Abilitazione all'esercizio della professione.
Conoscenza della lingua straniera.
Incondizionata idoneita' psico-fisica.
Modalita' di accesso
Concorso pubblico e superamento di corso di formazione della durata di 6 mesi. Il 30% dei posti e' riservato al personale interno inquadrato nella qualifica funzionale immediatamente inferiore con permanenza di 5 anni nella stessa e purche' in possesso degli specifici requisiti culturali e fisici previsti per il presente profilo.
Responsabilita'
Totale per quanto riguarda gli atti e provvedimenti propri dell'ispettore antincendi.
Sfera di autonomia
Totale nell'ambito degli atti professionali ed operativi; ampia
autonomia decisionale ed organizzativa nel settore di applicazione o di predisposizione.
Mobilita' verticale
Ispettore antincendi direttore.
7) Profilo professionale: Ispettore antincendi direttore della qua-
lifica VIII
1) Collabora direttamente con il dirigente, sostituendolo in caso di assenza o impedimento dell'ispettore antincendi coordinatore, all'organizzazione ed alla direzione dei servizi. Puo' essere altresi' temporaneamente incaricato della reggenza di una sede a livello dirigenziale.
2) Istruisce, predispone, redige e sottoscrive gli atti relativi alla propria professione e collabora e partecipa alla redazione di quelli di competenza del dirigente.
3) Svolge attivita' di studi e ricerca e progettazione e collabora alla formazione di piani tecnici di intervento ed alla programmazione dell'attivita' dell'Amministrazione redigendo, se previsti, piani e progetti particolareggiati di settore ovvero specifici dell'unita' organica alla quale e' preposto.
4) Effettua direttamente - in collaborazione con altre professionalita' - sulla base di norme generali ovvero nell'esercizio di funzioni specifiche attribuitegli da leggi speciali, accertamenti, verifiche, controlli e collaudi su progetti, lavori, costruzioni, opere d'arte, impianti, sistemi semplici e complessi di ogni tipo e caratteristica, apparati, cantieri, laboratori, materiali, strumentazioni, organizzazioni, piani di sistemazione del territorio, escavazione ed interventi preliminari, connessi o conseguenti, motori a terra, aeronautici e navali, complessi produttori di energia.
5) Valuta sul piano tecnico ed emana pareri, provvedimenti ed atti su programmi, piani, progetti, produzioni, sistemazioni, procedimenti e prodotti predisposti ovvero realizzati nell'area pubblica ed in quella privata soggetta alla vigilanza ed ai controlli ispettivi tecnici, operativi fiscali, organizzativi e di sicurezza in rapporto alla incolumita' delle popolazioni ed alla salvaguardia di beni pubblici e privati.
6) Svolge, individualmente ovvero in collaborazione con altre professionalita' nell'ambito delle prerogative istituzionali attivita' di controllo tecnico-ispettivo ovvero in qualita' di esperto ed in rappresentanza dell'Amministrazione in commissioni, gruppi, unita' di intervento o collegi istituzionalmente od occasionalmente costituiti.
7) Dispone su direttive di massima per l'attuazione di piani di prevenzione, di intervento ed ispettivi nonche' per la realizzazione di interventi ed operazioni semplici, o complesse sia nel quadro di previsioni di massima che in situazioni di emergenza localizzate; collabora - in situazioni di emergenza generalizzata ovvero non riguardante il territorio di propria giurisdizione - alla formulazione ed alla attuazione di piani di soccorso adeguando alla evoluzione degli eventi le previsioni di impiego di risorse di ogni tipo e mezzi tecnici e decidendo autonomamente - nell'ambito della
propria competenza professionale, delle attribuzioni e delle
istruzioni di massima - modifiche, integrazioni ed adeguamenti dei piani medesimi.
8) Effettua interventi in proprio o in collaborazione con altre professionalita' superiori o differenziate anche per l'espletamento delle perizie giudiziali per conto ed in rappresentanza della P.A..
9) Svolge azione di coordinamento, approfondimento e controllo tecnico-ispettivo, fiscale ed operativo nei confronti delle professionalita' tecniche delle qualifiche funzionali inferiori.
10) Dirige una unita' organica a rilevanza esterna ovvero coordina piu' unita' a rilevanza interna e dirige e coordina con responsabilita' funzionale reparti, distaccamenti, gruppi di lavoro operativi, cantieri di tipo articolato e complesso anche occasionalmente costituiti, ai quali sono addette o destinate professionalita' inferiori o di pari qualifica ovvero di diversa professionalita' per operazioni, lavori, interventi - programmati ovvero isolati ovvero imprevedibili, necessari, urgenti, o indilazionabili - che richiedano e presuppongano il concorso di professionalita' differenziate.
11) Determina ovvero concorre a determinare i fabbisogni in materiali e mezzi tecnici partecipando nell'ambito delle proprie attribuzioni ai procedimenti prescritti per la loro acquisizione, pianificandone, nel medesimo ambito, l'impiego anche sulla base di studi di fattibilita' di tipo aperto ed evolutivo che prevedano verifiche di tipo tecnico ed operativo.
12) Predispone - anche in collaborazione con professionalita' differenziate - studi di fattibilita' e verifica e formulazione della normativa tecnica del settore sia ai fini della omologazione e del collaudo dei materiali, apparecchiature e strumenti pertinenti e sia per l'allineamento, l'integrazione ed il coordinamento con le raccomandazioni internazionali e la relativa normalizzazione costruttiva, di funzionamento, di resa e di controllo di mezzi e materiali impiegati nel proprio settore di specializzazione.
13) Propone ovvero valuta sul piano sperimentale procedure, modalita' di esecuzione e scelte di materiali per la realizzazione ottimale di prove, controlli, verifiche e collaudi.
14) Dirige ovvero coordina le fasi di esecuzione di progetti verificandone la rispondenza alle prescrizioni e agli obiettivi.
15) Verifica risultati e costi dell'attivita' svolta dall'unita' organica alla quale e' preposto ovvero dal settore al quale e' applicato ovvero dall'Amministrazione in generale sia riferiti a periodi determinati che in rapporto agli obiettivi prefissati.
16) Partecipa - nell'ambito delle prerogative istituzionali all'attivita' di Protezione Civile nonche' alle eventuali operazioni dirigendo e coordinando - con piena autonomia funzionale e tecnica - gli interventi nell'area affidatagli sia come esperto che come responsabile del settore ovvero dell'unita' organica ed operativa alla quale e' stato preposto.
17) Rappresenta l'Amministrazione in organi collegiali, commissioni e consigli nonche' in congressi e convegni in Italia ed all'estero.
18) Predispone piani di rilevazione di dati riguardanti ovvero condizionanti l'attivita' del settore di preposizione ovvero partecipa a quelli di dati generali riguardanti globalmente l'attivita' dell'Amministrazione e valuta criticamente - ovvero concorre alla valutazione generale - il complesso dei dati medesimi ai fini della prevenzione degli interventi e dei controlli, nonche' della articolazione operativa e della predisposizione di personale, risorse e mezzi anche idonei a fronteggiare le esigenze impreviste.
19) Formula i programmi di addestramento, qualificazione e aggiornamento tecnico del personale e dirige l'attivita' didattica predisposta dall'Amministrazione nel proprio settore di competenza.
20) Utilizza strumenti, apparecchiature specializzate, macchinari, sistemi ed impianti nello svolgimento delle proprie attribuzioni ed impiega sistemi gestionali autonomi nell'ambito dei programmi informativi generali dell'Amministrazione.
21) Predispone, redige e sottoscrive gli atti connessi alle proprie attribuzioni, gli atti istruttori richiesti e collabora alla redazione degli atti di competenza del dirigente.
Quale ufficiale di polizia giudiziaria risponde alla Magistratura nelle indagini sui fatti relativi all'esercizio delle proprie funzioni.
Requisiti culturali e fisici
Diploma di laurea in ingegneria, architettura e geologia.
Abilitazione all'esercizio della professione.
Conoscenza di una lingua straniera.
Incondizionata idoneita' psico-fisica.
Modalita' di accesso
Esclusivamente dal profilo di ispettore antincendi previo il superamento di una prova selettiva consistente in un colloquio su argomenti attinenti le funzioni del profilo da conferire.
Alla prova e' ammesso a partecipare il personale in possesso di un'anzianita' minima di cinque anni di servizio nel profilo.
Mobilita' verticale
Ispettore antincendi coordinatore.
Sfera di autonomia
Totale nell'ambito di norme generali per tutto cio' che concerne l'esercizio delle proprie funzioni per il conseguimento degli obiettivi prescelti.
Responsabilita'
Totale per quanto riguarda gli atti e provvedimenti delle proprie attribuzioni.
8) Profilo professionale: Ispettore antincendi coordinatore della qualifica IX
1) Sostituisce il dirigente in caso di assenza o impedimento e regge l'ufficio in attesa della destinazione del dirigente titolare: in tali funzioni, assume la responsabilita' e l'autonomia del dirigente.
2) Collabora direttamente all'attivita' di direzione espletata dal dirigente.
3) Istruisce, predispone, redige e sottoscrive gli atti relativi alla propria professione e collabora e partecipa alla redazione di quelli di competenza del dirigente.
4) E' direttamente responsabile degli atti a rilevanza esterna, cui provvede autonomamente.
5) Svolge attivita' di studio e ricerca e progettazione e collabora alla formazione di piani tecnici di intervento ed alla programmazione dell'attivita' dell'Amministrazione redigendo, se previsti, piani e progetti particolareggiati.
6) Effettua direttamente, anche in collaborazione con altre professionalita', sulla base di norme generali ovvero, nell'esercizio di funzioni specifiche attribuitegli da leggi speciali, accertamenti, verifiche, controlli e collaudi su progetti, lavori, costruzioni, opere d'arte, impianti, sistemi semplici e complessi di ogni tipo e caratteristica, apparati, cantieri, laboratori, materiali, strumentazioni, organizzazioni, piani di sistemazione del territorio, escavazione ed interventi preliminari, commessi o consegnati, motori a terra, aeronautici e navali, complessi produttori di energia.
7) Valuta sul piano tecnico ed emana pareri, provvedimenti ed atti su programmi, piani, progetti, produzioni, sistemazione, procedimenti e prodotti predisposti, ovvero realizzati nell'area pubblica ed in quella privata soggetta alla vigilanza ed ai controlli ispettivi tecnici, operativi fiscali, organizzativi e di sicurezza in rapporto alla incolumita' delle popolazioni ed alla salvaguardia di beni pubblici e privati.
8) Svolge, individualmente ovvero in collaborazione con altre professionalita' nell'ambito delle prerogative istituzionali, attivita' di controllo tecnico-ispettivo ovvero in qualita' di esperto ed in rappresentanza dell'Amministrazione in commissioni, gruppi, unita' d'intervento o collegi istituzionalmente od occasionalmente costituiti.
9) Dispone su direttive di massima per l'attuazione di piani di prevenzione, di intervento ed ispettivi nonche' per la realizzazione di interventi ed operazioni semplici o complesse sia nel quadro di previsioni di massima che in situazioni di emergenza localizzata; collabora - in situazioni di emergenza generalizzata ovvero non riguardante il territorio di propria giurisdizione - alla formulazione ed alla attuazione di piani di soccorso adeguando alla evoluzione degli eventi le previsioni di impiego di risorse di ogni tipo e mezzi tecnici e decidendo autonomamente - nell'ambito della propria competenza professionale, delle attribuzioni e delle istruzioni di massima - modifiche, integrazioni ed adeguamenti dei piani medesimi.
10) Effettua interventi in proprio o in collaborazione con altre
professionalita' superiori o differenziate anche per l'espletamento delle perizie giudiziali per conto ed in rappresentanza della P.A..
11) Svolge azione di coordinamento, approfondimento e controllo tecnico-ispettivo, fiscale ed operativo nei confronti delle professionalita' tecniche delle qualifiche funzionali inferiori.
12) Dirige e coordina unita' organiche interne ed esterne, reparti, distaccamenti, gruppi di lavoro operativi, cantieri di tipo articolato e complesso anche occasionalmente costituiti, ai quali sono addette e destinate professionalita' inferiori o di pari qualifica ovvero diversa professionalita' per operazioni, lavori, interventi - programmati ovvero isolati, ovvero imprevedibili, necessari, urgenti o indilazionabili - che richiedano il concorso di professionalita' differenziate.
13) Determina ovvero concorre a determinare i fabbisogni in materiali e mezzi tecnici partecipando nell'ambito delle proprie attribuzioni ai procedimenti prescritti per la loro acquisizione, pianificandone, nel medesimo ambito, l'impiego anche sulla base di studi di fattibilita' di tipo aperto ed evolutivo che prevedano verifiche di tipo tecnico ed operativo.
14) Predispone - anche in collaborazione con professionalita' differenziate - studi di fattibilita' e verifica e formulazione della normativa tecnica del settore sia ai fini della omologazione e del collaudo dei materiali, apparecchiature e strumenti pertinenti e sia per l'allineamento, l'integrazione ed il coordinamento con le raccomandazioni internazionali e la relativa normalizzazione costruttiva, di funzionamento, di resa e di controllo di mezzi e materiali impiegati nel proprio settore di specializzazione.
15) Propone ovvero valuta sul piano sperimentale procedure, modalita' di esecuzione e scelte di materiali per la realizzazione ottimale di prove, controlli, verifiche e collaudi.
16) Dirige e coordina le fasi di esecuzione di progetti verificandone la rispondenza alle prescrizioni e agli obiettivi.
17) Verifica risultati e costi dell'attivita' svolta dalle unita' organiche alle quali e' preposto, ovvero dai settori ai quali e' applicato ovvero dall'Amministrazione in generale, sia riferiti a periodi determinati, che in rapporto agli obiettivi prefissati.
18) Partecipa - nell'ambito delle prerogative istituzionali - all'attivita' di Protezione Civile nonche' alle eventuali operazioni, dirigendo e coordinando - con piena autonomia funzionale e tecnica - gli interventi nell'area affidatagli sia come esperto che come responsabile dei settori ovvero delle unita' organiche ed operative alle quali e' preposto.
19) Rappresenta l'Amministrazione in organi collegiali, commissioni e consigli nonche' in congressi e convegni in Italia ed all'estero.
20) Predispone piani di rilevazione di dati riguardanti ovvero condizionanti l'attivita' dei settori di preposizione ovvero partecipa a quelli di dati generali riguardanti globalmente l'attivita' dell'Amministrazione e valuta criticamente - ovvero concorre alla valutazione generale - il complesso dei dati medesimi ai fini della prevenzione degli interventi e dei controlli, nonche' della articolazione operativa e della predisposizione di personale, risorse e mezzi anche idonei a fronteggiare le esigenze impreviste.
21) Formula i programmi di addestramento, qualificazione e aggiornamento tecnico del personale e dirige l'attivita' didattica predisposta dall'Amministrazione nel proprio settore di competenza.
Requisiti culturali e fisici
Diploma di laurea in ingegneria, architettura e geologia.
Abilitazione all'esercizio della professione.
Conoscenza di una lingua straniera.
Incondizionata idoneita' psico-fisica.
Modalita' di accesso
Esclusivamente dal profilo di ispettore antincendi direttore in possesso di una anzianita' di servizio effettivo di almeno tre anni, previo superamento di una prova selettiva consistente in un colloquio su argomenti attinenti le funzioni del profilo da conferire.
Sfera di autonomia
Autonomia piena e diretta - salve le prerogative dei dirigenti - nell'ambito di norme generali, per tutto cio' che concerne l'esercizio delle proprie funzioni e per la conseguente utilizzazione funzionale del personale assegnatogli.
Responsabilita'
Totale per quanto riguarda gli atti e provvedimenti delle proprie attribuzioni.
9) Profilo professionale: Ispettore ginnico sportivo della
qualifica VII
1) Svolge attivita' di studio, ricerca e applicazione per l'organizzazione e l'attuazione dell'attivita' motoria necessaria alla preparazione ginnico-professionale ed al mantenimento dell'efficienza fisica del personale del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco.
2) Sovraintende, coordina e controlla, sulla base delle direttive ricevute, l'attivita' dei Gruppi Sportivi affiliati alle Federazioni Sportive ed attua i programmi concernenti le convenzioni con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in merito alle attivita' sportive praticate in campo nazionale ed internazionale dal personale del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco.
3) Partecipa in rappresentanza dell'Amministrazione ai lavori di organi collegiali, commissioni, gruppi, unita' di intervento, nonche' a congressi e convegni in Italia e all'estero.
4) Collabora alla programmazione dell'attivita' dell'Amministrazione, redigendo - se previsti - piani e progetti particolareggiati di settore ovvero specifici dell'unita' organica alla quale e' preposto.
5) Collabora alla determinazione dei fabbisogni in materiali e mezzi tecnici partecipando nell'ambito delle proprie attribuzioni ai procedimenti prescritti per la loro acquisizione, pianificandone, nel medesimo ambito, l'impiego anche sulla base di studi di fattibilita' di tipo aperto ed evolutivo che prevedano verifiche di tipo tecnico operativo.
6) Predispone la stesura dei piani organici, di rilevazione di dati e indici volti a visualizzare l'attivita' del settore al quale e' preposto ricavandone le indicazioni necessarie per il migliore funzionamento delle strutture in cui opera.
7) Verifica risultati e costi dell'attivita' svolta dall'unita' organica alla quale e' preposto ovvero dal settore al quale e' applicato ovvero dall'Amministrazione in generale sia riferiti a periodi determinati che in rapporto agli obiettivi prefissati.
8) Effettua quale componente di commissioni o collegi istituzionalmente od occasionalmente costituiti e per la parte di propria competenza accertamenti d'idoneita' al servizio del personale da assumere ovvero di quello gia' in attivita'.
9) Presta la propria attivita' nell'ambito dell'unita' organica ovvero presso reparti, distaccamenti ed unita' operative sul territorio, coordinando e controllando l'attivita' di professionalita' delle qualifiche inferiori.
10) Collabora con altre professionalita' alla promozione ed alla attuazione di manifestazioni ed esercitazioni sportive o ginnico- professionali.
11) Nell'ambito delle proprie attribuzioni, formula i programmi di addestramento del personale, partecipando alla loro attuazione. Segue i corsi di aggiornamento tecnico promossi dall'Amministrazione, relativi alla propria qualifica e finalizzati all'assolvimento dei compiti di istituto.
12) Nello svolgimento delle proprie attribuzioni utilizza strumenti, apparecchiature specializzate e macchinari, facendo altresi' uso di sistemi informatici.
13) Predispone, redige e sottoscrive gli atti connessi alle proprie attribuzioni, gli atti istruttori richiesti e collabora alla redazione degli atti di competenza del dirigente.
Requisiti culturali
Diploma rilasciato dall'Istituto Superiore di Educazione Fisica.
Modalita' di accesso
Concorso pubblico. Il 30% dei posti e' riservato al personale interno inquadrato nella qualifica funzionale immediatamente inferiore con permanenza di cinque anni nella stessa, purche' in possesso dei requisiti culturali richiesti.
Mobilita' verticale
Ispettore ginnico sportivo direttore.
Responsabilita'
Totale per quanto riguarda gli atti e provvedimenti delle proprie attribuzioni.
Autonomia
Totale nell'ambito degli atti professionali ed operativi, ampia nel settore di applicazione o di preposizione.
10) Profilo professionale: Ispettore ginnico sportivo direttore
della qualifica VIII
1) Collabora direttamente con il dirigente, sostituendolo in caso di assenza dell'Ispettore Ginnico Sportivo Coordinatore, all'organizzazione e all'attuazione dell'attivita' motoria necessaria alla preparazione ginnico-professionale ed al mantenimento dell'efficienza fisica del personale del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco.
2) Istruisce, predispone, redige e sottoscrive gli atti relativi alla propria professione, collabora e partecipa alla redazione di quelli di competenza del dirigente.
3) Svolge attivita' di studio, ricerca e applicazione per l'organizzazione e l'attuazione dell'attivita' motoria necessaria alla preparazione ginnico-professionale ed al mantenimento dell'efficienza fisica del personale del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco.
4) Sovraintende, coordina e controlla, sulla base delle direttive ricevute, l'attivita' dei Gruppi Sportivi affiliati alle Federazioni Sportive ed attua i programmi concernenti le convenzioni con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in merito alle attivita' sportive praticate in campo nazionale ed internazionale del personale del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco.
5) Partecipa in rappresentanza dell'Amministrazione ai lavori di organi collegiali, commissioni, gruppi, unita' di intervento, nonche' a congressi e convegni in Italia e all'estero.
6) Collabora alla programmazione dell'attivita' dell'Amministrazione, redigendo - se previsti - piani e progetti particolareggiati di settore ovvero specifici dell'unita' organica alla quale e' preposto.
7) Collabora alla determinazione dei fabbisogni in materiali e mezzi tecnici partecipando nell'ambito delle proprie attribuzioni ai procedimenti prescritti per la loro acquisizione, pianificandone, nel medesimo ambito, l'impiego anche sulla base di studi di fattibilita' di tipo aperto ed evolutivo che prevedano verifiche di tipo tecnico operativo.
8) Predispone la stesura dei piani organici, di rilevazione di dati e indici volti a visualizzare l'attivita' del settore al quale e' preposto ricavandone le indicazioni necessarie per il migliore funzionamento delle strutture in cui opera.
9) Verifica risultati e costi dell'attivita' svolta dall'unita' organica alla quale e' preposto ovvero dal settore al quale e'
applicato ovvero dall'Amministrazione in generale sia riferiti a
periodi determinati che in rapporto agli obiettivi prefissati.
10) Effettua quale componente di commissioni o collegi istituzionalmente od occasionalmente costituiti e per la parte di propria competenza accertamenti d'idoneita' al servizio del personale da assumere ovvero di quello gia' in attivita'.
11) Presta la propria attivita' nell'ambito dell'unita' organica ovvero presso reparti, distaccamenti ed unita' operative sul territorio, coordinando e controllando l'attivita' di professionalita' delle qualifiche inferiori.
12) Collabora con altre professionalita' alla promozione ed alla attuazione di manifestazioni ed esercitazioni sportive o ginnico- professionali.
13) Utilizza strumenti, apparecchiature specializzate, macchinari, sistemi ed impianti nello svolgimento delle proprie attribuzioni ed impiega sistemi gestionali autonomi nell'ambito dei programmi informativi generali dell'Amministrazione.
14) Nell'ambito delle proprie attribuzioni, formula i programmi di addestramento del personale, partecipando alla loro attuazione. Segue i corsi di aggiornamento tecnico promossi dall'Amministrazione, relativi alla propria qualifica e finalizzati all'assolvimento dei compiti di istituto.
Requisiti culturali
Diploma rilasciato dall'Istituto Superiore di Educazione Fisica.
Modalita' di accesso
Esclusivamente dal profilo di Ispettore Ginnico Sportivo previo il superamento di una prova selettiva consistente in un colloquio su argomenti attinenti le funzioni del profilo da conferire.
Alla prova e' ammesso a partecipare il personale in possesso di un'anzianita' minima di cinque anni di servizio nel profilo.
Mobilita' verticale
Ispettore ginnico sportivo coordinatore.
Responsabilita'
Totale per quanto riguarda gli atti e provvedimenti delle proprie attribuzioni.
Autonomia
Totale, nell'ambito degli atti professionali ed operativi, ampia, decisionale ed organizzativa nel settore di applicazione o di prepo- sizione.
11) Profilo professionale: Ispettore ginnico sportivo coordinatore della qualifica IX
1) Sostituisce il dirigente in caso di assenza o impedimento e regge l'ufficio in attesa della destinazione del dirigente titolare: in tali funzioni assume la responsabilita' e l'autonomia del dirigente.
2) Collabora direttamente all'attivita' di direzione espletata dal dirigente.
3) Istruisce, predispone, redige e sottoscrive gli atti relativi alla propria professione, collabora e partecipa alla redazione di quelli di competenza del dirigente.
4) Svolge attivita' di studio, ricerca e applicazione per l'organizzazione e l'attuazione dell'attivita' motoria necessaria alla preparazione ginnico-professionale ed al mantenimento dell'efficienza fisica del personale del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco.
5) Sovraintende, coordina e controlla, sulla base delle direttive ricevute, l'attivita' dei Gruppi Sportivi affiliati alle Federazioni Sportive ed attua i programmi concernenti le convenzioni con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in merito alle attivita' sportive praticate in campo nazionale ed internazionale da personale del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco.
6) Partecipa in rappresentanza dell'Amministrazione ai lavori di organi collegiali, commissioni, gruppi, unita' di intervento, nonche' a congressi e convegni in Italia e all'estero.
7) Collabora alla programmazione dell'attivita' dell'Amministrazione, redigendo - se previsti - piani e progetti particolareggiati di settore ovvero specifici dell'unita' organica alla quale e' preposto.
8) Collabora alla determinazione dei fabbisogni in materiali e mezzi tecnici partecipando nell'ambito delle proprie attribuzioni ai procedimenti prescritti per la loro acquisizione, pianificandone, nel medesimo ambito, l'impiego anche sulla base di studi di fattibilita' di tipo aperto ed evolutivo che prevedano verifiche di tipo tecnico operativo.
9) Predispone la stesura dei piani organici, di rilevazione di dati e indici volti a visualizzare l'attivita' del settore al quale e' preposto ricavandone le indicazioni necessarie per il migliore funzionamento delle strutture in cui opera.
10) Verifica risultati e costi dell'attivita' svolta dalle unita' organiche alle quali e' preposto, ovvero dai settori ai quali e' applicato ovvero dall'Amministrazione in generale sia riferiti a periodi determinati, che in rapporto agli obiettivi prefissati.
11) Effettua quale componente di commissioni o collegi istituzionalmente od occasionalmente costituiti e per la parte di propria competenza accertamenti d'idoneita' al servizio del personale da assumere ovvero di quello gia' in attivita'.
12) Presta la propria attivita' nell'ambito dell'unita' organica
ovvero presso reparti, distaccamenti ed unita' operative sul territorio, coordinando e controllando l'attivita' di professionalita' delle qualifiche inferiori.
13) Collabora con altre professionalita' alla promozione ed alla attuazione di manifestazioni ed esercitazioni sportive o ginnico- professionali.
14) Utilizza strumenti, apparecchiature specializzate, macchinari, sistemi ed impianti nello svolgimento delle proprie attribuzioni ed impiega sistemi gestionali autonomi nell'ambito dei programmi informativi generali dell'Amministrazione.
15) Nell'ambito delle proprie attribuzioni, formula i programmi di addestramento del personale, partecipando alla loro attuazione.
Segue corsi di aggiornamento tecnico promossi dall'Amministrazione, relativi alla propria qualifica e finalizzati all'assolvimento dei compiti di istituto.
Requisiti culturali e fisici
Diploma rilasciato dall'Istituto Superiore di Educazione Fisica.
Modalita' di accesso
Esclusivamente dal profilo di
l'esercizio delle proprie funzioni e per la conseguente utilizzazione funzionale del personale assegnatogli.
12) Profilo professionale: Medico della qualifica VII
1) Effettua le prestazioni professionali del medico, svolgendo attivita' di base ovvero specialistica nel rispetto dei limiti e con l'esercizio delle prerogative proprie determinate dalle leggi e dai regolamenti regolanti la professione.
2) Istruisce, predispone, redige e sottoscrive gli atti connessi alle proprie attribuzioni e collabora e partecipa alla redazione di quelli di competenza delle professionalita' superiori e del dirigente.
3) Svolge attivita' di studio e ricerca e collabora alla formulazione di piani tecnici di intervento sia di prevenzione che operativi ed alla programmazione del settore specifico al quale e' addetto e redige, se previsti, piani e progetti particolareggiati generali ovvero particolari dell'unita' alla quale e' addetto; svolge attivita' di ricerca dirette anche all'accertamento del rapporto tra attivita' di istituto e infermita' ricorrenti e finalizzate ad organici interventi di medicina preventiva.
4) Effettua direttamente - anche in collaborazione con professionalita' differenziate o superiori sulla base di norme generali ovvero nell'esercizio di funzioni specifiche attribuitegli da leggi speciali ovvero da istruzioni particolareggiate - accertamenti, visite di controllo fiscale, verifiche, consulti, attua ovvero concorre all'attuazione di interventi di base, o specialistici nell'ambito della propria professionalilta'.
5) In qualita' di esperto ed in rappresentanza dell'Amministrazione partecipa a commissioni, gruppi di lavoro, unita' di intervento o collegi istituzionalmente od occasionalmente costituiti (anche di concorso).
6) Svolge, in attuazione di istruzioni, piani generali o particolari - ovvero autonomamente in situazione di indifferibile urgenza di intervento - attivita' di ispezione tecnica e prevenzione nelle sedi o nelle unita' operative per l'accertamento delle condizioni igienico-sanitarie.
7) Effettua direttamente o quale componente di commissioni o collegi istituzionalmente od occasionalmente costituiti, visite d'accertamento medico-legale per l'idoneita' al servizio del personale da assumere ovvero di quello gia' in attivita', adotta i necessari provvedimenti di profilassi e cura per il personale anche di leva, svolge le attivita' di medicina preventiva connesse anche agli accertamenti relativi al libretto sanitario e di rischio del personale del Corpo.
8) Presta la propria attivita' nell'ambito della unita' organica ovvero presso reparti, distaccamenti ed unita' operative sul territorio, coordinando e controllando l'attivita' di professionalita' delle qualifiche inferiori.
9) Svolge le mansioni proprie in supporto a strutture operative in localita' colpite da calamita' o in particolari situazioni di emergenza in cui il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco sia chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali; collabora, alla formulazione ed attuazione di piani di prevenzione e soccorso sanitario adeguando alla evoluzione degli eventi le previsioni di impiego di risorse di ogni tipo postegli a disposizione nonche' di mezzi tecnici e presidi sanitari decidendo autonomamente modifiche, integrazioni ed adeguamenti dei piani medesimi.
10) Individualmente ovvero con l'unita' organica alla quale e' addetto, espleta compiti di protezione civile o attuando programmi di intervento per la sicurezza delle popolazioni in occasione di calamita' o eventi naturali, svolge la propria attivita' professionale - in piena autonomia funzionale e tecnica - sia come esperto che come responsabile di un settore o area di intervento.
11) Partecipa alla verifica dei risultati e dei costi dell'attivita' dell'unita' organica alla quale e' addetto e collabora a quella dell'attivita' del settore ovvero del servizio sia riferiti a periodi determinati che in rapporto ad obiettivi prefissati.
12) Predispone piani di rilevazione, ovvero concorre alla loro attuazione, di dati riguardanti ovvero condizionanti l'attivita' sanitaria dell'Amministrazione valutandoli criticamente anche ai fini degli interventi di prevenzione, della articolazione operativa, della preparazione del personale e della migliore predisposizione e distribuzione di risorse e mezzi idonei a fronteggiare le esigenze del servizio.
13) Partecipa alla formulazione dei programmi di addestramento, qualificazione e aggiornamento del personale del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco nonche' all'attivita' didattica predisposta dall'Amministrazione, in particolare per cio' che concerne l'informazione e l'educazione sanitaria.
14) Partecipa ai corsi di qualificazione ed aggiornamento tenuti dall'Amministrazione ovvero da strutture scientifiche ed accademiche sia in Italia che all'estero.
15) Effettua, nell'espletamento delle proprie mansioni, esami strumentali e visite specialistiche utilizzando apparecchiature anche complesse. Impiega, inoltre, sistemi gestionali autonomi nell'ambito della programmazione informativa dell'Amministrazione.
Requisiti culturali
Diploma di laurea in medicina e chirurgia.
Abilitazione all'esercizio della professione.
Modalita' di accesso
Concorso pubblico.
Mobilita' verticale
Verso il profilo di Direttore Medico con anzianita' minima di 5 anni di permanenza nel profilo di medico.
Responsabilita'
Totale per quanto riguarda gli atti e provvedimenti delle proprie attribuzioni.
Autonomia
Totale nell'ambito degli atti professionali ed operativi, ampia nel settore di applicazione o di preposizione.
13) Profilo professionale: Direttore medico della qualifica VIII
1) Collabora direttamente con il dirigente, sostituendolo in caso di assenza o impedimento, all'organizzazione ed alla direzione del Servizio Sanitario del Corpo.
2) Effettua le prestazioni professionali del medico, svolgendo attivita' di base ovvero specialistica nel rispetto dei limiti e con l'esercizio delle prerogative proprie determinate dalle leggi e dai regolamenti regolanti la professione.
3) Istruisce, predispone, redige e sottoscrive gli atti connessi alle proprie attribuzioni, collabora e partecipa alla redazione di quelli di competenza delle professionalita' superiori e del dirigente.
4) Svolge attivita' di studio e ricerca e collabora alla formulazione di piani tecnici di intervento sia di prevenzione che operativi ed alla programmazione del settore specifico al quale e' addetto e redige, se previsti, piani e progetti particolareggiati generali ovvero particolari dell'unita' alla quale e' addetto; svolge attivita' di ricerca dirette anche all'accertamento del rapporto tra attivita' di istituto e infermita' ricorrenti e finalizzata ad
organici interventi di medicina preventiva.
5) Effettua direttamente - anche in collaborazione con professionalilta' differenziate o superiori sulla base di norme generali ovvero nell'esercizio di funzioni specifiche attribuitegli da leggi speciali ovvero da istruzioni particolareggiate - accertamenti, visite di controllo fiscale, verifiche, consulti, attua ovvero concorre all'attuazione di interventi di base o specialistici nell'ambito della propria professionalita'.
6) In qualita' di esperto ed in rappresentanza dell'Amministrazione partecipa a commissioni, gruppi di lavoro, unita' di intervento o collegi istituzionalmente od occasionalmente costituiti anche di concorso.
7) Svolge, in attuazione di istruzioni, piani generali o particolari, - ovvero autonomamente in situazioni di indifferibile urgenza di intervento - attivita' di ispezione tecnica e, prevenzione nelle sedi o nelle unita' operative per l'accertamento delle condizioni igienico-sanitarie.
8) Effettua direttamente o quale componente di commissioni o collegi istituzionalmente od occasionalmente costituiti, visite d'accertamento medico-legale per l'idoneita' al servizio del personale da assumere ovvero di quello gia' in attivita', adotta i necessari provvedimenti di profilassi e cura per il personale anche di leva, svolge le attivita' di medicina preventiva connesse anche agli accertamenti relativi al libretto sanitario e di rischio del personale del Corpo.
9) Presta la propria attivita' nell'ambito della unita' organica ovvero presso reparti, distaccamenti ed unita' operative sul territorio, coordinando e controllando l'attivita' di professionalita' delle qualifiche inferiori.
10) Svolge le mansioni proprie in supporto a strutture operative in localita' colpite da calamita' o in particolari situazioni di emergenza in cui il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco sia chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali; collabora alla formulazione ed attuazione di piani di prevenzione e soccorso sanitario adeguando alla evoluzione degli eventi le previsioni di impiego di risorse di ogni tipo postegli a disposizione nonche' di mezzi tecnici e presidi sanitari decidendo autonomamente modifiche, integrazioni ed adeguamenti dei piani medesimi.
11) Individualmente ovvero con l'unita' organica alla quale e' addetto espleta compiti di Protezione Civile ed attua programmi di intervento per la sicurezza delle popolazioni in occasione di calamita' o eventi naturali, svolge la propria attivita' professionale - in piena autonomia funzionale e tecnica - sia come esperto che come responsabile di un settore o area di intervento.
12) Partecipa alla verifica dei risultati e dei costi dell'attivita' dell'unita' organica alla quale e' addetto e collabora a quella dell'attivita' del settore ovvero del servizio sia riferiti a periodi determinati che in rapporto ad obiettivi prefissati.
13) Predispone piani di rilevazione, ovvero concorre alla loro attuazione, di dati riguardanti ovvero condizionanti l'attivita' sanitaria dell'Amministrazione valutandoli criticamente anche ai fini degli interventi di prevenzione, della articolazione operativa, della preparazione del personale e della migliore predisposizione e distribuzione di risorse e mezzi idonei a fronteggiare le esigenze del servizio.
14) Partecipa alla formulazione dei programmi di addestramento, qualificazione e aggiornamento del personale del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco nonche' all'attivita' didattica predisposta dall'Amministrazione, in particolare per cio' che concerne l'informazione e l'educazione sanitaria.
15) Partecipa ai corsi di informazione ed aggiornamento tenuti dall'Amministrazione ovvero da strutture scientifiche ed accademiche sia in Italia che all'estero.
16) Effettua, nell'espletamento delle proprie mansioni, esami strumentali e visite specialistiche utilizzando apparecchiature anche complesse.
Impiega, inoltre, sistemi gestionali autonomi nell'ambito della programmazione informativa dell'Amministrazione.
Requisiti culturali
Diploma di laurea in medicina e chirurgia.
Abilitazione all'esercizio della professione.
Modalita' di accesso
Esclusivamente dal profilo di medico previo il superamento di una prova selettiva consistente in un colloquio su argomenti attinenti le funzioni del profilo da conferire.
Alla prova e' ammesso a partecipare il personale in possesso di un'anzianita' minima di cinque anni di servizio nel profilo.
Responsabilita'
Totale per quanto riguarda gli atti e provvedimenti delle proprie attribuzioni.
Mobilita' verticale
Medico coordinatore.
Autonomia
Totale, nell'ambito degli atti professionali ed operativi, ampia, decisionale ed organizzativa nel settore di applicazione o di preposizione.
14) Profilo professionale: Medico coordinatore della qualifica IX 1) Sostituisce il dirigente in caso di assenza o impedimento e regge l'ufficio in attesa della destinazione del dirigente titolare: in tali funzioni, assume la responsabilita' e l'autonomia del dirigente.
2) Collabora direttamente all'attivita' di direzione espletata dal dirigente.
3) Effettua le prestazioni professionali del medico, svolgendo attivita' di base ovvero specialistica nel rispetto dei limiti e con l'esercizio delle prerogative proprie determinate dalle leggi e dai regolamenti regolanti la professione.
4) Istruisce, predispone, redige e sottoscrive gli atti connessi alle proprie attribuzioni, collabora e partecipa alla redazione di quelli di competenza del dirigente.
5) Svolge attivita' di studio e ricerca e collabora alla formulazione di piani tecnici di intervento sia di prevenzione che operativi ed alla programmazione del settore specifico al quale e' addetto e redige, se previsti, piani e progetti particolareggiati generali ovvero particolari dell'unita' alla quale e' addetto; svolge attivita' di ricerca dirette anche all'accertamento del rapporto tra attivita' di istituto e infermita' ricorrenti e finalizzata ad organici interventi di medicina preventiva..
6) Effettua direttamente, anche in collaborazione con professionalita' differenziate, sulla base di norme generali ovvero nell'esercizio di funzioni specifiche attribuitegli da leggi speciali ovvero da istituzioni particolareggiate, accertamenti, visite di controllo fiscale, verifiche, consulti; attua ovvero concorre all'attuazione di interventi di base o specialistici nell'ambito della propria professionalita'.
7) In qualita' di esperto ed in rappresentanza dell'Amministrazione partecipa a commissioni, gruppi di lavoro, unita' di intervento o collegi istituzionalmente od occasionalmente costituiti anche di concorso.
8) Svolge, in attuazione di istruzioni, piani generali o particolari - ovvero autonomamente in situazioni di indifferibile urgenza di intervento - attivita' di ispezione tecnica e, prevenzione nelle sedi o nelle unita' operative per l'accertamento delle condizioni igienico-sanitarie.
9) Effettua direttamente o quale componente di commissioni o collegi istituzionalmente od occasionalmente costituiti, visite d'accertamento medico-legale per l'idoneita' al servizio del personale da assumere ovvero di quello gia' in attivita', adotta i necessari provvedimenti di profilassi e cura per il personale anche di leva, svolge le attivita' di medicina preventiva connesse anche gli accertamenti relativi al libretto sanitario e di rischio del personale del Corpo.
10) Presta la propria attivita' nell'ambito della unita' organica ovvero presso reparti, distaccamenti ed unita' operative sul territorio, coordinando e controllando l'attivita' di professionalita' delle qualifiche inferiori.
11) Svolge le mansioni proprie in supporto a strutture operative in localita' colpite da calamita' o in particolari situazioni di emergenza in cui il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco sia chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali; collabora alla formulazione ed attuazione di piani di prevenzione e soccorso sanitario adeguando alla evoluzione degli eventi le previsioni di impiego di risorse di ogni tipo postegli a disposizione nonche' di mezzi tecnici e presidi sanitari decidendo autonomamente modifiche, integrazioni ed adeguamenti dei piani medesimi.
12) Individualmente ovvero con le unita' organiche alle quali e' addetto, espleta compiti di Protezione Civile ed attua programmi di intervento per la sicurezza delle popolazioni in occasione di calamita' o eventi naturali, svolge la propria attivita' professionale, in piena autonomia funzionale e tecnica, sia come esperto che come responsabile di un settore o area di intervento.
13) Partecipa alla verifica dei risultati e dei costi dell'attivita' dell'unita' organica alla quale e' addetto e collabora a quella dell'attivita' del settore ovvero del servizio sia riferiti a periodi determinati che in rapporto ad obiettivi prefissati.
14) Predispone piani di rilevazione, ovvero concorre alla loro attuazione, di dati riguardanti ovvero condizionanti l'attivita' sanitaria dell'Amministrazione valutandoli criticamente anche ai fini degli interventi di prevenzione, della articolazione operativa, della preparazione del personale e della migliore predisposizione e distribuzione di risorse e mezzi idonei a fronteggiare le esigenze del servizio.
15) Partecipa alla formulazione dei programmi di addestramento, qualificazione e aggiornamento del personale del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco nonche' all'attivita' didattica predisposta dall'Amministrazione, in particolare per cio' che concerne l'informazione e l'educazione sanitaria.
16) Partecipa ai corsi di qualificazione ed aggiornamento tenuti dall'Amministrazione ovvero da strutture scientifiche ed accademiche sia in Italia che all'estero.
17) Effettua, nell'espletamento delle proprie mansioni, esami strumentali e visite specialistiche utilizzando apparecchiature anche complesse.
Impiega, inoltre, sistemi gestionali autonomi nell'ambito della programmazione informativa dell'Amministrazione.
Requisiti culturali
Diploma di laurea in medicina e chirurgia.
Abilitazione all'esercizio della professione.
Modalita' di accesso
Esclusivamente dal profilo di direttore medico e in possesso di una anzianita' di servizio effettivo di almeno tre anni, previo superamento di una prova selettiva consistente in un colloquio su argomenti attinenti le funzioni del profilo da conferire.
Responsabilita'
Totale per quanto riguarda gli atti e provvedimenti delle proprie attribuzioni.
Sfera di autonomia
Autonomia piena e diretta - salve le prerogative dei dirigenti - nell'ambito di norme generali, per tutto cio' che concerne l'esercizio delle proprie funzioni e per la conseguente utilizzazione funzionale del personale assegnatogli.
15) Profilo professionale: Dattilografo della qualifica IV
1) Svolge attivita' di dattilografia, di copia e di digitazione mediante l'impiego di strumenti e di apparecchiature di ufficio anche complessi, ma di uso semplice (macchine da scrivere, duplicatori, ecc.).
2) Collaziona gli elaboratori riordinandoli, impaginandoli e fascicolandoli con apparecchiature quali fascicolatrici, cucitrici, ecc..
3) Puo' essere incaricato - con riferimento al lavoro espletato e da espletare - della preparazione e conservazione di documentazione dell'ufficio cui e' addetto, nell'ambito di istruzioni predetermi- nate.
4) Si assicura dell'efficienza delle apparecchiature in uso.
5) Preleva il materiale necessario allo svolgimento del servizio.
6) Svolge le mansioni proprie anche in supporto a strutture opera- tive e in localita' colpite da grave calamita' pubblica o in altre situazioni di emergenza in cui il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco sia chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali.
Requisiti culturali
Diploma di istituto di istruzione secondaria di 1 grado.
Modalita' di accesso
Concorso pubblico. Il 40% dei posti disponibili e' riservato al personale interno inquadrato nella qualifica funzionale immediatamente inferiore con permanenza di 5 anni nel livello.
Mobilita' verticale
Operatore amministrativo contabile.
Mobilita' orizzontale
Mobilita' verso altri profili della medesima qualifica funzionale, purche' della stessa area, previo corso si qualificazione a cura dell'amministrazione. Non e' richiesto il superamento del corso per accedere al profilo di coadiutore.
Utilizzazione di strumenti o di apparecchiature e di impianti
Utilizzazione di macchine complesse di uso semplice.
Grado di autonomia
Nell'ambito di istruzioni non necessariamente dettagliate.
Responsabilita'
Limitata alla esecuzione del lavoro da svolgere in base alle prescrizioni.
16) Profilo professionale: Coadiutore della qualifica IV
1) Svolge attivita' di dattilografia, di digitazione, di composizione e di duplicazione mediante strumenti, attrezzature ed apparecchiature d'ufficio anche complessi, ma di uso semplice, quali macchine da scrivere e riproduttori.
2) Provvede a tutte le operazioni di ricezione, protocollazione, smistamento, preparazione e spedizione della corrispondenza, di plichi e materiali.
3) Cura la materiale preparazione, la fascicolazione, la conservazione ed il riscontro di atti e documenti collaborando alla loro classificazione, se previsto.
4) Provvede alla materiale compilazione di schedari, bollettari, registri, repertori e strumenti di ricerca, specifici del settore di applicazione, nell'ambito di specifiche istruzioni.
5) Distribuisce e consegna all'interno dell'Amministrazione e agli utenti fascicoli, documenti, materiale bibliografico ed altri oggetti, nell'ambito di specifiche istruzioni.
6) Partecipa ai procedimenti del servizio con il reperimento, la raccolta e l'ordinamento di dati semplici e la redazione di situazioni, statistiche e simili, e di documenti non complessi sulla base di moduli e schemi predeterminati nell'ambito di specifiche istruzioni.
7) Collabora al servizio di sportello.
8) Per tutte le attivita' di competenza utilizza apparecchiature complesse di uso semplice.
9) Provvede, a seconda del settore di applicazione, a notificare a terzi atti dell'Amministrazione.
10) Svolge le mansioni proprie anche in supporto a strutture opera- tive e in localita' colpite da grave calamita' pubblica o in altre situazioni di emergenza in cui il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco sia chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali.
Requisiti culturali
Diploma di istruzione secondaria di 1 grado.
Modalita' di accesso
Concorso pubblico. Il 40% dei posti disponibili e' riservato al personale interno inquadrato nella qualifica funzionale immediatamente inferiore con permanenza di 5 anni nel livello.
Mobilita' verticale
Operatore amministrativo-contabile.
Mobilita' orizzontale
Verso altri profili della medesima qualifica funzionale, purche' della stessa area, previo corso di qualificazione a cura dell'Amministrazione. Non e' richiesto il superamento del corso per accedere al profilo del dattilografo.
Utilizzazione di strumenti o di apparecchiature e di impianti
Utilizzazione di macchine complesse di uso semplice.
Sfera di autonomia
Nell'ambito di istruzioni non necessariamente dettagliate.
Responsabilita'
Limitata alla esecuzione del lavoro da svolgere in base alle prescrizioni.
17) Profilo professionale: Operatore amministrativo contabile della
qualifica V
1) Provvede alle scritturazioni ed alle operazioni (anche mediante apparecchiature di uso semplice), necessarie alla preparazione, classificazione, istruttoria e controllo degli atti amministrativi e contabili, di oggetti e materiali, partecipando a tutte le operazioni connesse alla loro gestione ad alla loro utilizzazione sia da parte dell'unita' operativa di appartenenza che degli utenti.
2) Provvede alla redazione e tenuta di strumenti di registrazione e simili nonche' alla redazione di situazioni non complesse relative al settore di appartenenza anche mediante il ricorso di apparecchiature o sistemi di uso semplice, nell'ambito di procedure predeterminate.
3) Svolge negli uffici centrali e periferici funzioni amministrative o contabili di collaborazione e concorre, nell'ambito di procedure predeterminate, alla preparazione di atti e documenti sulla base di modelli ed istruzioni precise e predispone computi, rendiconti e situazioni nelle materie di specifica competenza, ovvero svolge o partecipa al servizio informazioni al pubblico costituendo anche tramite con gli uffici dell'Amministrazione di appartenenza.
4) Provvede alla minutazione di lettere semplici e alla copia.
5) Per tutte le attivita' di competenza e' in grado di usare apparecchiature complesse di uso semplice.
6) Rilascia, entro i limiti e con l'osservanza delle istruzioni specifiche regolamenti, copie conformi di atti e documenti dell'ufficio in cui e' addetto e riceve dichiarazioni sottoscritte di situazioni di stato relative alla materia attribuita al settore cui e' addetto.
7) Coordina professionalita' inferiori e, se in possesso di specializzazioni specifiche o di maggiore anzianita' professionale, coordina anche professionalita' di pari qualifica funzionale per l'assolvimento di compiti determinati.
8) Svolge, in caso di carenza del personale o di necessita', anche mansioni di professionalita' della qualifica funzionale immediatamente inferiore.
9) Predispone computi e dati statistici.
10) Svolge le mansioni proprie anche in supporto a strutture opera- tive e in localita' colpite da grave calamita' pubblica o in altre situazioni di emergenza in cui il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco sia chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali.
Requisiti culturali. Preparazione o esperienza professionale
Diploma di istituto di istruzione professionale considerato equipollente a quello di istruzione secondaria superiore (Segretario di azienda, corrispondente commerciale in lingue estere e simili).
Modalita' di accesso
Dai profili di dattilografo e coadiutore previo superamento di una prova selettiva consistente in un colloquio su argomenti attinenti le funzioni del profilo da conferire.
Alla prova e' ammesso il personale in possesso di un'anzianita' minima di 5 anni di servizio nel profilo.
Mobilita' verticale
Assistente amministrativo e ragioniere.
Mobilita' orizzontale
Verso profili della medesima qualifica, purche' della stessa area, previo corso di qualificazione a cura dell'Amministrazione.
Utilizzazione di strumenti o di apparecchiature e di impianti
Apparecchiature complesse di uso semplice.
Grado di autonomia
Nell'ambito di istruzioni non necessariamente dettagliate.
Responsabilita'
Limitata alla esecuzione del lavoro da svolgere in base alle prescrizioni.
18) Profilo professionale: Assistente amministrativo della
qualifica VI
1) Svolge attivita' istruttoria nell'ambito di prescrizioni di massima e di procedure predeterminate che non comportano la risoluzione di questioni con ricorso a valutazioni discrezionali, elaborando dati e situazioni anche di tipo complesse da servire all'attivita' corrente del settore di applicazione o quale documentazione per studi e programmi in corso presso l'unita' organica.
2) Emette, qualora sia preposto ad una unita' operativa territoriale di piccole dimensioni e se previsto dalle funzioni attribuite al settore, atti amministrativi aventi rilevanza esterna, curando direttamente i rapporti intersettoriali connessi alle attivita' esplicate.
3) Rilascia copie, estratti e certificati nell'ambito delle proprie attribuzioni.
4) Esplica attivita' di segreteria curando pubbliche relazioni all'interno ed all'esterno del servizio di appartenenza, coordinando l'attivita' di personale di qualifica funzionale inferiore e coordinando, se in possesso di specifica qualificazione, anche pari professionalita'.
5) Svolge mansioni di segretario o resocontista in commissioni, comitati e gruppi di lavoro nell'ambito di procedure predeterminate ovvero organizzando autonomamente lo svolgimento dei lavori dell'unita' cui e' addetto. Svolge, altresi', mansioni di segretario in commissioni di concorso.
6) Collabora all'organizzazione del lavoro nell'unita' cui e' addetto nonche' alle proposte di revisione di sistemi e di procedure del proprio settore di applicazione.
7) Svolge compiti propri della sua qualificazione anche mediante l'utilizzazione di apparecchiature e sistemi di uso complesso.
8) Svolge le mansioni proprie anche in supporto a strutture opera- tive e in localita' colpite da grave calamita' pubblica o in altre situazioni di emergenza in cui il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco sia chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali.
Requisiti culturali
Diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.
Modalita' di accesso
Concorso pubblico. Il 30% dei posti e' riservato al personale interno inquadrato nella qualifica funzionale immediatamente inferiore con permanenza di 5 anni nella stessa, purche' in possesso dei requisiti culturali previsti per il presente profilo.
Mobilita' verticale
Responsabile amministrativo.
Mobilita' orizzontale
Verso altri profili della medesima qualifica funzionale, purche' della medesima area, previo apposito corso di riqualificazione a cura dell'Amministrazione.
Utilizzazione di strumenti o apparecchiature e di impianti
E' in grado di utilizzare apparecchiature e sistemi di uso semplice non autonomi.
Sfera di autonomia
Autonomia relativa all'individuazione delle procedure occorrenti per lo svolgimento dei compiti affidatigli, nell'ambito di prescrizioni di massima.
Grado di responsabilita'
Relativa all'organizzazione del lavoro; diretta nell'espletamento dei compiti affidatigli.
19) Profilo professionale: Ragioniere della qualifica VI
1) Collabora all'attivita' istruttoria e di revisione di pratiche contabili, nell'ambito di direttive ed istruzioni, provvedendo alla predisposizione della connessa documentazione (schemi di contratti, autorizzazioni, riscossioni o pagamenti e simili) e corrispondenza.
2) Esegue operazioni di contabilita', economato, cassa e magazzino prestabilite da direttive superiori e provvede anche a tutte le eventuali operazioni connesse nonche' alla revisione di situazioni contabili, statistiche e di inventario, firmando atti e documenti di natura vincolata previsti da procedure predeterminate, nonche' in assenza di professionalita' superiori, insieme al funzionario delegato, gli atti previsti dalla normativa di contabilita'.
3) Esegue gli acquisti, provvede alle forniture, tiene l'albo dei fornitori, cura la tenuta dei libri contabili e dei documenti specifici del settore di applicazione, provvede alle indagini di mercato per la necessita' dell'ufficio cui e' addetto.
4) Svolge mansioni di addetto alla cassa anche con servizio di sportello nonche' di consegnatario o economo a seconda dell'ufficio di applicazione, con responsabilita' delle scritture anche parziale in rapporto alla dimensione dell'unita' organizzativa.
5) Predispone elaborati statistici.
6) Formula proposte in merito all'organizzazione del lavoro nella unita' operativa cui e' addetto nonche' alla revisione di sistemi e di procedure del proprio settore di applicazione.
7) Svolge compiti propri della sua qualificazione anche mediante l'utilizzo di apparecchiature e sistemi di uso complesso.
8) Rilascia copie, estratti e certificati nell'ambito delle proprie attribuzioni.
9) Coordina professionalita' inferiori e, se in possesso di specializzazioni specifiche o di maggiore anzianita' professionale, coordina anche professionalita' di pari qualifica funzionale per l'assolvimento di compiti determinati.
10) Svolge le mansioni proprie anche in supporto a strutture opera- tive e in localita' colpite da grave calamita' pubblica o in altre situazioni di emergenza in cui il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco sia chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali.
Requisiti culturali
Diploma di istituto tecnico commerciale.
Modalita' di accesso
Concorso pubblico. Il 30% dei posti e' riservato al personale interno inquadrato nella qualifica funzionale immediatamente inferiore con permanenza di 5 anni nel livello ed in possesso dei requisiti culturali previsti per il presente profilo.
Mobilita' verticale
Responsabile amministrativo contabile.
Mobilita' orizzontale
Mobilita' consentita verso altri profili della medesima qualifica funzionale, purche' della medesima area, previo apposito corso dell'Amministrazione.
Utilizzazione di strumenti o apparecchiature e di impianti
Utilizza apparecchiature e sistemi di uso complesso non autonomo.
Sfera di autonomia
Autonomia relativa all'individuazione delle procedure occorrenti per lo svolgimento dei compiti affidatigli, nell'ambito di prescrizioni di massima.
Grado di responsabilita'
Relativa all'organizzazione del lavoro, piena responsabilita' per quanto attiene la predisposizione dei documenti contabili ed i relativi calcoli effettuati. Se nominato cassiere e' soggetto alle vigenti norme sulla contabilita' di Stato.
20) Profilo professionale: Responsabile amministrativo della
qualifica VII
1) Dirige una unita' organica del settore amministrativo non avente rilevanza esterna provvedendo a tutti agli adempimenti previsti dalla materia attribuita al settore medesimo nell'ambito di normative generali e delle linee della programmazione dell'attivita' dell'ufficio. Collabora alla emanazione di programmi, direttive ed istruzioni specifiche volte alla individuazione degli obiettivi qualitativi, quantitativi e temporali da seguire e ne verifica i risultati ed i costi.
2) Nell'ambito di procedure o di istruzioni di massima svolge attivita' istruttoria direttamente o coordinando l'attivita' di un gruppo di lavoro o impiegati di professionalita' inferiore predisponendo provvedimenti ed atti relativi al settore d'applicazione, riservati alla competenza del dirigente.
3) Istruisce, predispone, redige e sottoscrive atti e provvedimenti attribuiti alla sua competenza specifica da norme o da istruzioni generali.
4) Collabora all'attivita' di studio e di ricerca, svolgendo anche attivita' didattica, e concorre direttamente alla formulazione di piani di intervento o di programmazione dell'ufficio.
5) Collabora all'attivita' ispettiva sulla base delle proprie competenze specifiche.
6) Nell'ambito della specifica competenza o sulla base di norme o istruzioni generali partecipa ed organi collegiali.
7) Svolge attivita' di segretario di comitati, commissione e simili con piena autonomia organizzativa.
8) Svolge attivita' certificativa nell'ambito di disposizioni di carattere generale, provvede alle autenticazioni di documenti e firme, esercita anche le funzioni di ufficiale rogante.
9) Svolge le proprie attribuzioni anche mediante l'utilizzazione di apparecchiature specializzate o sistemi autonomi gestibili con programmi variabili entro le procedure generali determinate.
10) Svolge le mansioni proprie anche in supporto a strutture opera- tive e in localita' colpite da grave calamita' pubblica o in altre situazioni di emergenza in cui il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco sia chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali.
Requisiti culturali
Diploma d'istituto di istruzione secondaria di secondo grado.
Modalita' di accesso
Dal profilo di assistente amministrativo previo superamento di un apposito corso di formazione al quale si e' ammessi attraverso una prova selettiva consistente in un colloquio su argomenti attinenti le funzioni del profilo da conferire.
Alla prova e' ammesso a partecipare il personale in possesso di un'anzianita' minima di 5 anni di servizio nel profilo.
Mobilita' orizzontale
Verso gli altri profili della medesima qualifica funzionale previo superamento di apposito corso di qualificazione e con il possesso dei requisiti culturali richiesti.
Utilizzazione di strumenti o di apparecchiature e di impianti
Apparecchiature specializzate o sistemi autonomi.
Sfera di autonomia
Relativa al grado di responsabilita' nell'espletamento dei compiti assegnatigli e nella formulazione dei programmi di lavoro nonche' nella conseguente organizzazione dell'unita' organica eventualmente affidatagli.
Responsabilita'
Piena responsabilita' relativa alla direzione ed all'organizzazione del lavoro.
21) Profilo professionale: Responsabile amministrativo contabile
della qualifica VII
1) Dirige una unita' organica del settore contabile non avente rilevanza esterna provvedendo a tutti gli adempimenti previsti dalla materia attribuita al settore medesimo nell'ambito di normative generali e delle linee della programmazione dell'attivita' dell'ufficio. Collabora alla emanazione di programmi, direttive ed istruzioni specifiche volte alla individuazione degli obiettivi qualitativi e temporali da conseguire e ne verifica i risultati ed i costi. Firma, insieme al funzionario delegato, gli atti previsti dalla normativa di contabilita'.
2) Nell'ambito di procedure o di istruzioni di massima svolge attivita' istruttoria direttamente o coordinando l'attivita' di un gruppo di lavoro o impiegati della stessa area di professionalita' inferiore predisponendo provvedimenti ed atti relativi al settore d'applicazione riservati alla competenza del dirigente.
3) Collabora all'attivita' di studio e di ricerca, svolgendo anche attivita' didattica e concorre direttamente alla formulazione di piani di intervento e di programmazione dell'ufficio.
4) Istruisce, predispone, redige e sottoscrive atti e provvedimenti attribuiti alla sua competenza specifica da norme e da istruzioni generali.
5) Programma la rilevazione dei dati statistici ed effettua elaborazioni anche complesse.
6) Collabora alla predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo dell'Amministrazione in riferimento al proprio settore di competenza.
7) Svolge mansioni di consegnatario o economo in uffici di dimensione organizzativa complessa con responsabilita' delle scritture.
8) Collabora all'attivita' di ispezione, verifica, revisione e controllo finalizzata all'accertamento della corretta applicazione della normativa vigente in materia di contabilita' nonche' del regolare svolgimento delle operazioni contabili nei settori dell'Amministrazione ovvero svolge attivita' di consulenza specifica in occasione di ispezioni generali.
9) Nell'ambito della specifica competenza o sulla base di norme o istruzioni generali partecipa ad organi collegiali.
10) Svolge attivita' di segretario di comitati, commissioni e simili.
11) Svolge attivita' certificativa nell'ambito di disposizioni di carattere generale, provvede alle autenticazioni di documenti e firme, esercita anche le funzioni di ufficiale rogante.
12) Svolge le proprie attribuzioni anche mediante l'utilizzazione di apparecchiature specializzate o sistemi autonomi gestibili con programmi variabili entro procedure generali determinate.
13) Svolge le mansioni proprie anche in supporto a strutture opera- tive e in localita' colpite da grave calamita' pubblica o in altre situazioni di emergenza in cui il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco sia chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali.
Requisiti culturali
Diploma di istituto tecnico commerciale.
Modalita' di accesso
Dal profilo di ragioniere previo superamento di un apposito corso di formazione al quale si e' ammessi attraverso una prova selettiva consistente in un colloquio su argomenti attinenti le funzioni del profilo da conferire.
Alla prova e' ammesso a partecipare il personale in possesso di un'anzianita' minima di 5 anni di servizio nel profilo.
Mobilita' orizzontale
Mobilita' verso altri profili della medesima qualifica funzionale previo possesso dei requisiti culturali del profilo da acquisire nonche' del superamento di apposito corso di riqualificazione a cura dell'Amministrazione.
Utilizzazione di strumenti o apparecchiature e di impianti
Utilizza apparecchiature specializzate o sistemi autonomi.
Sfera di autonomia
Autonomia relativa al grado di responsabilita' nell'espletamento dei compiti assegnatigli e nella formulazione dei programmi di lavoro nonche' nella conseguente organizzazione dell'unita' organica eventualmente affidatagli.
Grado di responsabilita'
Piena responsabilita' relativa alla direzione ed all'organizzazione del lavoro.
22) Profilo professionale: Assistente tecnico
fototelecinematografico della qualifica VI
1) Nell'ambito delle norme che regolano il settore, delle istruzioni specifiche e della documentazione di riferimento, svolge la propria attivita' nel settore fototelecinematografico eseguendo - se previsto o prescritto - in collaborazione con professionalita' superiori, ed utilizzando dati tecnici o schemi e protocolli specifici cicli operativi e controlli sia in sede di produzione che di riscontro di foto, documentari e lungometraggi telecinematografici.
2) Cura l'attuazione ed il coordinamento - in diretta ed in studio - dei programmi assegnati alla unita' operativa alla quale e' eventualmente preposto provvedendo a ripartire le operazioni da effettuare tra le professionalita' che dirige stabilendo, altresi', priorita', procedure e tempi di attuazione.
3) Controlla i risultati tecnici e la funzionalita' degli interventi eseguiti assicurandosi della rispondenza delle lavorazioni ovvero dei prodotti realizzati alla documentazione a disposizione ovvero delle istruzioni impartite dalle professionalita' superiori.
4) Esegue personalmente interventi che richiedono particolare specializzazione tecnica sia in fase di ripresa che di montaggio e di
proiezione degli spezzoni; sovrintende alla parte fonica, al
missaggio ed alla apposizione dei titoli di testa oltre che delle diciture sovrimpresse, se previsto, per la comprensione dei films in lingua straniera.
5) Controlla alla moviola le copie campione dei films nazionali o di coproduzione e dopo averli identificati nelle loro parti - sia in rapporto alla documentazione giustificativa e descrittiva presentata e sia in rapporto all'eventuale doppiaggio in lingua italiana ed alle diciture di identificazione eventualmente tradotte - provvede ad assumerli in consegna e ad assicurare la conservazione, ai fini dei controlli, anche di giustizia, e dei riscontri.
6) Provvede - personalmente o guidando professionalita' di livello inferiore, ai fini della valutazione del pagamento delle tasse di concessione governativa a misurare il metraggio della pellicola consegnata controllandone la rispondenza alla dichiarazione del produttore e sottoscrivendo, ai fini fiscali, l'accertamento del metraggio misurato.
7) Individua, mediante la proiezione in moviola, le sequenze o scene descritte nel verbale delle commissioni di revisione cinematografica ai fini della loro eliminazione dalla pellicola per l'ammissione della stessa alla proiezione in pubblico.
Effettua i tagli necessari e procede alla giunzione della pellicola residua. Effettua la misurazione del metraggio della pellicola priva delle sequenze o scene tagliate nonche' degli spezzoni controllando la rispondenza dei metraggi stessi al metraggio gia' accertato in origine. Prende in carico e custodisce gli spezzoni e provvede alla consegna della pellicola per la custodia negli appositi locali.
8) Effettua le registrazioni prescritte nel settore di applicazione e redige se necessario o prescritto le rubriche di riferimento, nonche' rapporti tecnici.
9) Nelle varie fasi di lavorazione ed a seconda della tecnica usata, si assicura che gli apparecchi, le attrezzature e gli impianti sussidiari necessari siano stati controllati e messi a punto e che i supporti di registrazione foto, tele e cine, corrispondano per qualita', caratteristiche e stato di conservazione a quanto previsto nella documentazione tecnica di riferimento ovvero prescritte dalle professionalita' superiori per conseguire i risultati prefissati nelle condizioni di impiego previste.
10) Qualora particolari fasi della produzione e del controllo successivo richiedano procedure di trattamento non visuale, provvede personalmente alla esecuzione delle operazioni.
11) Effettua perizie tecniche commisurate al proprio grado di proffesionalita' e nell'ambito di istruzioni e procedure predetermi- nate.
12) Cura la tenuta della documentazione di gestione degli apparati e dei materiali in dotazione all'unita' operativa e delle lavorazioni effettuate dalla medesima e alla quale e' preposto ovvero al reparto, laboratorio, servizio, centro fisso o mobile al quale e' addetto con tale incarico.
13) Partecipa all'attivita' di sperimentazione di metodi, materiali ed applicazioni nel settore di impiego ovvero nell'unita' operativa che dirige.
14) Collabora con le professionalita' superiori alla progettazione tecnica ed alla prima valutazione dei risultati delle foto, dei documentari e dei lungometraggi realizzati con qualsiasi procedimento tecnico.
15) Cura l'addestramento teorico e pratico delle professionalita' inferiori durante le fasi delle lavorazioni e partecipa all'attivita' didattica dell'Amministrazione.
16) Si assicura che siano posti in opera e provati periodicamente gli impianti sussidiari e quelli di allarme, antincendio e condizionamento e di pronto soccorso; utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e si assicura che siano mantenute, dove prescritto o necessario, le condizioni di igiene e salubrita'.
17) Puo' svolgere le mansioni proprie anche in supporto a strutture operative e in localita' colpite da grave calamita' pubblica o in altre situazioni di emergenza in cui il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco sia chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali.
Requisiti culturali
Diploma di scuola secondaria superiore e diploma tecnico specifico e patentino previsto.
Modalita' di accesso
Concorso pubblico. Il 30% dei posti e' riservato al personale interno inquadrato nella qualifica funzionale immediatamente inferiore con permanenza di 5 anni nel livello ed in possesso dei requisiti culturali propri del presente profilo.
Mobilita' verticale
Capo Tecnico.
Grado di autonomia
Nell'ambito delle procedure e delle istruzioni.
Responsabilita'
Piena nell'ambito delle proprie attribuzioni nonche' per i risultati dell'unita' operativa cui eventualmente e' preposto.
23) Profilo professionale: Litografo della qualifica IV
1) Sulla base di istruzioni esegue le operazioni proprie del litografo, preparando il materiale per la duplicazione su matrice di tipo differenziato, di testi, grafici e disegni in bianco e nero e provvedendo ad incidere o impressionare le relative matrici attenendosi ai metodi manuali o automatici prescritti per lo sviluppo, il fissaggio e la finitura ed a montarle in macchine su pi- ano e su rullo a seconda dei sistemi in uso nella tipografia ovvero indicati dall'ordine di lavoro.
2) Esegue - se prescritte - bozze di pulitura, ovvero in colonna ovvero impaginate usando il tiraprove manuale ovvero, a seconda del materiale che costituisce la matrice, stampando da fotocompositrici elettroniche e provvede alle eventuali correzioni e rettifiche consentite dal sistema di preparazione e di impressione previsti.
3) Mette in macchina e regola il posizionamento delle matrici, predisposte secondo le istruzioni, ovvero collabora con altre professionalita' alla collocazione e registro delle medesime quando il proprio lavoro costituisce soltanto una parte di quello da eseguire per la composizione della pagina.
4) Esegue tutte le operazioni di carico della macchina e dell'inchiostro della macchina da stampa, regola squadre, pressione e inchiostratura e mette a punto il sistema di alimentazione (mettifogli e calamai) al fine di garantire il miglior funzionamento della macchina anche utilizzando carte di peso molto ridotto ovvero di carte speciali non superando, in ogni caso, la tolleranza di 0,1 mm di fuori squadra.
5) Provvede, sulla base di istruzioni ovvero autonomamente se l'organizzazione del lavoro del reparto al quale e' addetto lo prevede, alla scelta della carta da stampa ed a quella delle tirature delle bozze, assicurandosi, in ogni caso, che non presenti difetti, che sia della grammatura necessaria e sia stata conservata nelle condizioni termoigrometriche prescritte; provvede, altresi', al prelievo ed alla eventuale preparazione degli inchiostri nonche' alla scelta dei reagenti idonei al lavoro da eseguire.
6) In caso di sospensione della lavorazione in corso effettua le operazioni prescritte per eliminare i rischi al personale e danni al macchinario, ai materiali ed ai fogli impressi.
7) Provvede alla pulizia ed alla manutenzione ordinaria delle attrezzature, degli apparecchi e delle macchine che utilizza, lascia il posto di lavoro in ordine e disattiva gli impianti principali e sussidiari secondo le istruzioni ricevute ovvero le prescrizioni di tecniche di esercizio.
8) Effettua tutte le registrazioni prescritte e redige rapporti di lavoro in caso si verifichino inconvenienti tecnici, carenza di qualita' dei materiali da impiegare ovvero inconvenienti che possono creare pericolo e turbare l'andamento del processo produttivo.
9) Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali e' addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanze; mantiene, in tale ambito, le prescritte o necessarie condizioni di igiene.
10) Puo' svolgere le mansioni proprie anche in supporto a strutture operative e in localita' colpite da grave calamita' pubblica o in altre situazioni di emergenza in cui il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco sia chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali.
Requisiti culturali
Diploma di istruzione secondaria di 1 grado.
Specializzazione richiesta
Attestato di idoneita' tramite corsi di qualificazione professionale.
Modalita' di accesso
Concorso pubblico. Il 40% dei posti e' riservato al personale interno inquadrato nella qualifica funzionale immediatamente inferiore con permanenza di 5 anni nella stessa.
Mobilita' verticale
Previa anzianita' di 5 anni nel profilo e superamento di corsi di qualificazione puo' accedere al corrispondente profilo specializzato.
Mobilita' orizzontale
Verso altri profili della medesima qualifica funzionale purche' della medesima area e previo corso di qualificazione.
Utilizzazione strumenti o di apparecchiature e di impianti
Utilizzazione di macchine complesse di uso semplice.
Grado di autonomia
Nell'ambito di istruzioni non necessariamente dettagliate.
Responsabilita'
Limitata alla corretta esecuzione del lavoro da svolgere in base alle prescrizioni.
24) Profilo professionale: Litografo specializzato della qualifica V
1) Nell'ambito del reparto litografo al quale e' addetto, esegue trasporto di testi, disegni, grafici e foto in bianco e nero ed a colori su matrici di materiale differenziato sia mediante procedimento manuale che utilizzando sistemi meccanici, elettromeccanici ed elettronici, provvedendo sia alla tiratura di prove di stampa e sia all'esecuzione, su macchine da stampa piane o rotative, del lavoro di tiratura, dirigendo e coordinando, se previsto dall'organizzazione del lavoro, professionalita' di qualifica funzionale meno elevata.
2) Sceglie ed utilizza, in relazione al lavoro da eseguire, i materiali piu' idonei a conseguire il miglior risultato scegliendo, altresi', il metodo di trasposizione e di stampa in rapporto al tipo di originale da riprodurre.
3) Utilizza tutti i sistemi di duplicazione degli originali ed ogni tipo di matrice nonche' i procedimenti, anche codificati, di composizione, modifica, impaginazione e riduzione dei testi trattati.
4) Provvede a mettere in macchina ed alle connesse registrazioni le pagine composte e provvede, altresi', ad effettuare direttamente e guidando le professionalita' inferiori alle quali e' eventualmente preposto, le operazioni di stampa, sia in bianco e nero che a colori, garantendo la migliore qualita' delle produzioni e la conformita' del lavoro alle specifiche tecniche prescritte anche quando si tratti di prescrizioni, particolarmente complesse per le ridottissime tolleranze, relative all'esecuzione dei lavori cartografici.
5) Possiede ottima conoscenza delle singole caratteristiche
tecnologiche, del comportamento nell'impiego e delle variabili di
resa sia dei supporti che dei materiali e dei componenti usati nel corso dei procedimenti.
6) Interviene in tutte le fasi dei procedimenti che si svolgono nel reparto al quale e' addetto e che si riferiscono alla professionalita' posseduta.
7) Collabora e coopera con le professionalita' superiori sia nella definizione della programmazione degli interventi, sia nel controllo dei prodotti finiti e sia nell'individuazione di miglioramenti possibili da apportare a fasi dei processi in uso ovvero nelle modalita' di selezione di materiali.
8) Svolge attivita' di addestramento delle professionalita' inferiori sia durante le lavorazioni che nei corsi professionali organizzati dall'Amministrazione.
9) Redige rapporti su moduli predisposti sia sulle lavorazioni o fasi delle lavorazioni effettuate personalmente o dal gruppo al quale sia stato eventualmente preposto e provvede ad effettuare tutte le registrazioni prescritte sia relativamente alle lavorazioni assegnategli e sia al prelievo ed uso di materiali e prodotti.
10) Si assicura che materiali, attrezzature e macchinari del reparto al quale e' addetto corrispondano nell'impiego e nella resa alle specifiche di lavorazione ed in caso di carenze, difetti e guasti provvede, ove possibile e nell'ambito della professionalita' posseduta, direttamente ad eliminare gli inconvenienti, ovvero a informare chi di dovere perche' sia provveduto con urgenza.
11) Durante le sospensioni del lavoro, da qualsiasi motivo causate, pone - ovvero si assicura che siano posti - materiali, attrezzature, macchine e prodotti nello stato prescritto dalle norme tecniche ovvero suggerito dall'esperienza al fine di evitare danni alle cose e pericoli alle persone.
12) Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali e' addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanze; mantiene, in tale ambito, le prescritte o necessarie condizioni di igiene.
13) Puo' svolgere le mansioni proprie anche in supporto a strutture operative e in localita' colpite da grave calamita' pubblica o in altre situazioni di emergenza in cui il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sia chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali.
Requisiti culturali
Diploma di scuola secondaria di 1 grado e diploma di qualifica professionale.
Modalita' di accesso
Concorso pubblico. Il 30% dei posti e' riservato al personale interno inquadrato nella qualifica funzionale immediatamente inferiore con permanenza di 5 anni nel livello e purche di profilo corrispondente, previo superamento di apposito corso di specializzazione.
Mobilita' verticale
Verso il profilo professionale della qualifica funzionale immediatamente superiore purche' della stessa area, previa anzianita' di 5 anni nel profilo e superamento di corso di qualificazione, purche' in possesso degli specifici requisiti culturali.
Grado di autonomia
Nell'ambito di prescrizioni di massima riferite a procedure generali.
Responsabilita'
Riferita a risultati ottenuti.
25) Profilo professionale: Tipografo impressore della qualifica IV 1) Esegue le operazioni inerenti la stampa mediante macchine tipografiche, o a rotativa per riproduzioni di cliches, matrici, multilith, ciclostyle, offset. Effettua il carico della carta, registra i rettifogli, inserisce in macchina le matrici in stampa, registra le squadre, prepara gli inchiostri, regola i calamai, tira copie di prova e stampa definitivamente elaborati in tiratura limitata.
2) Individua e corregge eventuali difetti del prodotto in corso d'opera e provvede personalmente al materiale controllo del lavoro svolto; collabora con professionalita' superiori agli eventuali controlli funzionali.
3) Conduce o impiega, per l'esecuzione dei lavori affidatigli, macchine di tipo differenziato che manutiene e delle quali controlla l'efficienza mediante l'ausilio degli attrezzi e dei materiali occorrenti che individua anche in mancanza di indicazioni.
4) Provvede alle registrazioni previste e compila rapporti tecnici su moduli predisposti.
5) Cura l'efficienza funzionale, la pulizia e l'ordinaria manutenzione degli attrezzi in dotazione e delle apparecchiature affidategli e lascia in ordine il proprio posto di lavoro.
6) Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali e' addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze e inosservanze; mantiene, in tale ambito, le prescritte o necessarie condizioni di igiene.
7) Puo' svolgere le mansioni proprie anche in supporto a strutture operative e in localita' colpite da grave calamita' pubblica o in altre situazioni di emergenza in cui il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco sia chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali.
Requisiti culturali
Diploma di istruzione secondaria di 1 grado.
Specializzazione richiesta
Attestato di idoneita' tramite corsi di qualificazione professionale.
Modalita' di accesso
Concorso pubblico. Il 40% dei posti e' riservato al personale interno inquadrato nella qualifica funzionale immediatamente inferiore con permanenza di 5 anni nella stessa.
Mobilita' verticale
Previa anzianita' di 5 anni nel profilo e superamento di corsi di qualificazione puo' accedere al corrispondente profilo specializzato.
Mobilita' orizzontale
Verso altri profili della medesima qualifica funzionale purche' della medesima area e previo corso di qualificazione.
Utilizzazione strumenti o di apparecchiature e di impianti
Utilizzazione di macchine complesse di uso semplice.
Grado di autonomia
Nell'ambito di istruzioni non necessariamente dettagliate.
Responsabilita'
Limitata alla corretta esecuzione del lavoro da svolgere in base alle prescrizioni.
26) Profilo professionale: Tipografo impressore specializzato della
qualifica V
1) Nell'ambito di istruzioni o disegni tecnici ovvero di documentazioni di riferimento, individua ed attua con autonomia esecutiva le operazioni inerenti la stampa mediante macchine tipografiche, ivi comprese quelle per la stampa a piu' colori e retino per tricromia e quadricromia.
2) Utilizza, sia per la esecuzione del lavoro affidatogli che per il controllo e la verifica della qualita' del processo e del prodotto macchine o utensili e apparecchiature e strumenti di controllo anche di uso complesso, di tipo misto, automatico ed elettronico.
3) Sceglie, appronta ed impiega anche in mancanza di istruzioni i materiali piu' appropriati nella lavorazione nonche' le procedure di attuazione delle singole fasi del ciclo lavorativo.
4) Collabora con le professionalita' superiori alla sistematizzazione di nuove procedure di lavoro ed alla eventuale selezione di materiali ed attrezzature.
5) Svolge attivita' di addestramento e cura sia in corsi di qualificazione che durante le lavorazioni l'addestramento pratico di altre professionalita'.
6) Provvede alle registrazioni previste, alla compilazione dei prescritti rapporti su moduli predisposti ed alla tempestiva segnalazione a chi di dovere in caso di cattivo funzionamento e di carenze di rendimento delle macchine sulle quali opera.
7) Cura l'efficienza funzionale, la pulizia e la ordinaria
manutenzione delle macchine e attrezzature in dotazione e provvede alla gestione delle scorte di materiale necessario richiedendo eventualmente rinnovi e sostituzioni. Lascia in ordine il proprio posto di lavoro.
8) Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni che deve svolgere, utilizza correttamente e tempestivamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanze; osserva altresi' le prescritte o necessarie condizioni di igiene.
9) Puo' svolgere le mansioni proprie anche in supporto a strutture operative e in localita' colpite da grave calamita' pubblica o in altre situazioni di emergenza in cui il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco sia chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali.
Requisiti culturali
Diploma di scuola secondaria di 1 grado e diploma di qualifica professionale.
Modalita' di accesso
Concorso pubblico. Il 30% dei posti e' riservato al personale interno inquadrato nella qualifica funzionale immediatamente inferiore con permanenza di 5 anni nel livello e purche' di profilo corrispondente, previo superamento di apposito corso di specializzazione.
Mobilita' verticale
Verso il profilo professionale della qualifica funzionale immediatamente superiore purche' della stessa area, previa anzianita' di 5 anni nel profilo e superamento di corso di qualificazione, purche' in possesso degli specifici requisiti culturali.
Grado di autonomia
Nell'ambito di prescrizioni di massima riferite a procedure generali.
Responsabilita'
Riferite a risultati ottenuti.
27) Profilo professionale: Tipografo compositore della qualifica IV
1) Esegue le operazioni di composizione tipografica a mano e a
macchina e di impaginazione anche di elevata difficolta', come
testi tecnici con formule matematiche complesse, tabelle e cliches;
effettua le correzioni delle forme tipografiche anche direttamente in macchina.
2) Utilizza, per la esecuzione, macchine di tipo differenziato che manutiene e delle quali controlla l'efficienza, provvedendo altresi' alla provvista e preparazione dei materiali occorrenti che individua anche in mancanza di indicazioni.
3) Provvede alla registrazioni previste e compila rapporti tecnici su moduli predisposti.
4) Collabora con altre professionalita' del medesimo livello di qualificazione ovvero con professionalita' superiori alla impostazione di lavori a stampa e di composizione di testi effettuati con tecnologie differenziate.
5) Cura l'efficienza funzionale, la pulizia e l'ordinaria manutenzione degli attrezzi in dotazione e delle apparecchiature affidategli e lascia in ordine il proprio posto di lavoro.
6) Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali e' addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanze; mantiene, in tale ambito le prescritte o necessarie condizioni di igiene.
7) Puo' svolgere le mansioni proprie anche in supporto a strutture operative e in localita' colpite da grave calamita' pubblica o in altre situazioni di emergenza in cui il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco sia chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali.
Requisiti culturali
Diploma di istruzione secondaria di 1 grado.
Specializzazione richiesta
Attestato di idoneita' tramite corsi di qualificazione professionale.
Modalita' di accesso
Concorso pubblico. Il 40% dei posti e' riservato al personale interno inquadrato nella qualifica funzionale immediatamente inferiore con permanenza di 5 anni nella stessa.
Mobilita' verticale
Previa anzianita' di 5 anni nel profilo e superamento di corsi di qualificazione puo' accedere al corrispondente profilo specializzato.
Mobilita' orizzontale
Verso altri profili della medesima qualifica funzionale purche' della medesima area e previo corso di qualificazione.
Utilizzazione strumenti o di apparecchiature e di impianti
Utilizzazione di macchine complesse di uso semplice.
Grado di autonomia
Nell'ambito di istruzioni non necessariamente dettagliate.
Responsabilita'
Limitata alla corretta esecuzione del lavoro da svolgere in base alle prescrizioni.
28) Profilo professionale: Tipografo compositore specializzato
della qualifica V
1) Addetto a reparti e laboratori di stampa, servizi tipografici, tipografie e stabilimenti editoriali nonche' ad impianti tipografici decentrati ovvero mobili, esegue - sulla base di istruzioni ovvero di documentazione tecnica - composizioni tipografiche, anche di tipo non corrente, di testi, tabelle e grafici e della relativa titolazione nei vari rapporti di equilibrio nel testo anche di grandi dimensioni, procedendo, altresi', all'impaginazione dei testi composti anche se corredati di foto, grafici e tabelle.
2) Effettua tutti i lavori di composizione e di impaginazione sia manualmente che con procedimenti meccanici e digitali, scegliendo, in rapporto al tipo di lavoro da eseguire, i caratteri, i corpi, le giustezze, le spaziature, i tagli, ed ogni altro componente necessario o richiesto dal testo o dalle caratteristiche della pubblicazione.
3) Controlla, corregge e modifica, ove necessario, l'impostazione e l'esecuzione delle composizioni eseguite da professionalita' inferiori ovvero dalla squadra alla quale sia stato eventualmente preposto.
4) Interviene in qualsiasi fase del ciclo di lavorazione.
5) Collabora con altre professionalita' del medesimo livello di qualificazione ovvero con professionalita' superiori all'esecuzione di lavori di tipo combinato ovvero all'impostazione di lavori a stampa di particolare rilievo, difficolta', ampiezza, articolazione e tiratura.
6) Collabora con altre professionalita' superiori alla sistematizzazione di nuove procedure ed all'adozione di nuove tecnologie e materiali anche sul piano sperimentale.
7) Svolge attivita' didattica nei corsi di qualificazione ed aggiornamento tenuti dall'Amministrazione e controlla e corregge gli allievi, anche se estranei all'Amministrazione, durante le applicazioni ed i lavori loro affidati.
8) Provvede alle registrazioni previste, alla compilazione dei prescritti rapporti su moduli predisposti ed alla tempestiva segnalazione al responsabile in caso di cattivo funzionamento delle attrezzature, macchine od impianti in uso nonche' della qualita' dei materiali e del loro stato di conservazione e dell'eventuale necessita' di integrazione delle serie in dotazione.
9) Cura l'efficienza funzionale, la pulizia, l'ordine e la collocazione delle serie e l'ordinaria manutenzione delle attrezzature in dotazione e provvede - se richiesto dall'organizzazione del lavoro - alla gestione delle scorte di materiale necessario, richiedendo eventualmente rinnovi e sostituzioni. Lascia in ordine il proprio posto di lavoro e disattiva macchine e attrezzature.
10) Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali e' addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanze; mantiene, in tal ambito, le prescritte o necessarie condizioni di igiene.
7) Puo' svolgere le mansioni proprie anche in supporto a strutture operative e in localita' colpite da grave calamita' pubblica o in altre situazioni di emergenza in cui il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco sia chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali.
Requisiti culturali
Diploma di scuola secondaria di 1 grado e diploma di qualifica professionale.
Modalita' di accesso
Concorso pubblico. Il 30% dei posti e' riservato al personale interno inquadrato nella qualifica funzionale immediatamente inferiore con permanenza di 5 anni nel livello e purche' di profilo corrispondente, previo superamento di apposito corso di specializzazione.
Mobilita' verticale
Verso il profilo professionale della qualifica funzionale immediatamente superiore purche' della stessa area, previa anzianita' di 5 anni nel profilo e superamento di corso di qualificazione, purche' in possesso degli specifici requisiti culturali.
Grado di autonomia
Nell'ambito di prescrizioni di massima riferite a procedure generali.
Responsabilita'
Riferita a risultati ottenuti.
29) Profilo professionale: Fotocompositore della qualifica IV
1) Esegue le operazioni alle videotastiere della fotocompositrice e della impaginatrice per comporre e correggere i testi ed alla impaginatrice; provvede, quando lo richieda l'organizzazione del lavoro, mediante sviluppatrice alla riproduzione su materiale fotografico del testo battuto, corretto e memorizzato attenendosi alle relative prescrizioni tecniche.
2) Individua e corregge eventuali difetti del prodotto in corso di opera e provvede personalmente al materiale controllo del prodotto finito, collabora con professionalita' superiori agli eventuali controlli funzionali.
3) Conduce o impiega, per la esecuzione dei lavori affidatigli, macchine di tipo differenziato che manutiene e delle quali controlla l'efficienza.
4) Provvede alle registrazioni previste e compila rapporti tecnici su moduli predisposti.
5) Cura la pulizia e l'ordinaria manutenzione degli attrezzi in dotazione e delle apparecchiature affidategli e lascia in ordine il proprio posto di lavoro.
6) Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali e' addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanze; mantiene in tale ambito le prescritte o necessarie condizioni di igiene.
7) Puo' svolgere le mansioni proprie anche in supporto a strutture operative e in localita' colpite da grave calamita' pubblica o in altre situazioni di emergenza in cui il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco sia chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali.
Requisiti culturali
Diploma di istruzione secondaria di 1 grado.
Specializzazione richiesta
Attestato di idoneita' tramite corsi di qualificazione professionale.
Modalita' di accesso
Concorso pubblico. Il 40% dei posti e' riservato al personale interno inquadrato nella qualifica funzionale immediatamente inferiore con permanenza di 5 anni nella stessa.
Mobilita' verticale
Previa anzianita' di 5 anni nel profilo e superamento di corsi di qualificazione puo' accedere al corrispondente profilo specializzato.
Mobilita' orizzontale
Verso altri profili della medesima qualifica funzionale purche' della medesima area e previo corso di qualificazione.
Utilizzazione strumenti o di apparecchiature e di impianti
Utilizzazione di macchine complesse di uso semplice.
Grado di autonomia
Nell'ambito di istruzioni non necessariamente dettagliate.
Responsabilita'
Limitata alla corretta esecuzione del lavoro da svolgere in base alle prescrizioni.
30) Profilo professionale: Fotocompositore specializzato della qua-
lifica V
1) Nell'ambito di istruzioni o documentazioni di riferimento esegue le operazioni inerenti la fotocomposizione di originali e di montaggi, l'allestimento di matrici, la composizione e lo sviluppo fotografico dei testi, il montaggio e foto.
2) Utilizza, sia per la esecuzione del lavoro affidatogli che per il controllo e la verifica della qualita' del processo e del prodotto, macchine anche di uso complesso di tipo misto, automatico ed elettronico.
3) Collabora con le professionalita' superiori alla sistemazione di nuove procedure di lavoro ed alla eventuale selezione di materiali e attrezzature.
4) Svolge attivita' di addestramento e cura sia in corsi di qualificazione che durante la lavorazione l'addestramento pratico di altre professionalita' e nell'ambito degli istituti di pena, anche nei confronti dei detenuti anche minori che dirige personalmente nella esecuzione dei lavori di addestramento e di applicazione ordinaria.
5) Provvede alle registrazioni previste, alla compilazione dei prescritti rapporti su moduli predisposti ed alla tempestiva segnalazione a chi di dovere in caso di cattivo funzionamento e di carenze di rendimento delle macchine sulle quali opera.
6) Cura l'efficienza funzionale, la pulizia e l'ordinaria manutenzione delle macchine e attrezzature in dotazione e provvede alla gestione delle scorte di materiale necessario, richiedendo eventuali rinnovi e sostituzioni. Lascia in ordine la propria stazione di lavoro.
7) Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali e' addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanze; mantiene, in tale ambito le prescritte o necessarie condizioni di igiene.
8) Puo' svolgere le mansioni proprie anche in supporto a strutture operative e in localita' colpite da grave calamita' pubblica o in altre situazioni di emergenza in cui il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sia chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali.
Requisiti culturali
Diploma di scuola secondaria di 1 grado e diploma di qualifica professionale.
Modalita' di accesso
Concorso pubblico. Il 30% dei posti e' riservato al personale interno inquadrato nella qualifica funzionale immediatamente inferiore con permanenza di 5 anni nel livello e purche' di profilo corrispondente, previo superamento di apposito corso di specializzazione.
Mobilita' verticale
Verso il profilo professionale della qualifica funzionale immediatamente superiore purche' della stessa area, previa anzianita' di 5 anni nel profilo e superamento di corso di qualificazione,
purche' in possesso degli specifici requisiti culturali.
Grado di autonomia
Nell'ambito di prescrizioni di massima riferite a procedure generali.
Responsabilita'
Riferita a risultati ottenuti.
31) Profilo professionale: Fotografo editoriale della qualifica IV 1) Nell'ambito di istruzioni particolareggiate ovvero applicando procedure predeterminate ovvero su indicazioni delle professionalita' superiori con le quali collabora, esegue le operazioni relative alle riproduzioni fotografiche ed alla fotoincisione di originali opachi e trasparenti, a tratto e a tinta continua di qualunque formato, in bianco e nero e a colori, eseguendone anche il raddrizzamento, la retinatura e la selezione cromatica; esegue lo sviluppo di negativi originali di riprese e ne effettua il ritocco; realizza ingrandimenti e stampe di copie a contatto di riprese e di altri elaborati anche con procedimenti di viraggio; esegue riprese fotografiche in sala di posa o in esterno, ivi comprese quelle di tecnica aerofotogrammetrica.
2) Cura la conservazione degli elaborati nelle condizioni ambientali e climatiche prescritte, provvedendo al caricamento e ricaricamento dei supporti, al controllo periodico dello stato di conservazione, alle duplicazioni necessarie.
3) Utilizza, sia per la esecuzione del lavoro che per il controllo e la verifica della qualita' del prodotto e del processo, macchine e utensili o apparecchiature e strumenti di controllo di tipo misto, automatico ed elettronico.
4) Sceglie, appronta ed impiega i materiali piu' appropriati nelle lavorazioni ed organizza la sequenza delle fasi del ciclo di lavorazione.
5) Cura sia in corsi di qualificazione che durante le lavorazioni, l'addestramento pratico di altre professionalita'.
6) Provvede alle registrazioni previste, alla compilazione dei prescritti rapporti su modelli predisposti ed alla tempestiva segnalazione a chi di dovere in caso di cattivo funzionamento e di carenze di rendimento delle macchine sulle quali opera.
7) Cura l'efficienza funzionale, la pulizia e l'ordinaria manutenzione delle macchine ed attrezzature in dotazione e provvede alla gestione delle scorte di materiale necessario, richiedendo eventualmente rinnovi e sostituzioni. Lascia in ordine il proprio posto di lavoro.
8) Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali e' addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanze; mantiene in tale ambito, le prescritte o necessarie condizioni di igiene.
9) Puo' svolgere le mansioni proprie anche in supporto a strutture operative e in localita' colpite da grave calamita' pubblica o in
altre situazioni di e
nte inferiore con permanenza di 5 anni nella stessa.
Mobilita' verticale
Previa anzianita' di 5 anni nel profilo e superamento di corsi di qualificazione puo' accedere al corrispondente profilo specializzato.
Mobilita' orizzontale
Verso altri profili della medesima qualifica funzionale purche' della medesima area e previo corso di qualificazione.
Utilizzazione strumenti o di apparecchiature e di impianti
Utilizzazione di macchine complesse di uso semplice.
Grado di autonomia
Nell'ambito di istruzioni non necessariamente dettagliate.
Responsabilita'
Limitata alla corretta esecuzione del lavoro da svolgere in base alle prescrizioni.
32) Profilo professionale: Legatore della qualifica IV
1) Esegue le operazioni connesse all'allestimento del materiale, alla preparazione, taglio, scucitura, scollamento, piegatura, raccolta, cucitura, brossura, legatura, pressatura, solcatura e incollatura di fascicoli, libri, buste, rubriche, cartelle, scatole e raccoglitori in carta ed altro materiale sintetico o naturale.
2) Utilizza, per la esecuzione dei lavori affidatigli, anche macchine di tipo differenziato che manutiene e delle quali controlla l'efficienza.
3) Individua e corregge eventuali difetti del prodotto in corso di opera e provvede personalmente al controllo di qualita' del prodotto finito.
4) Provvede alle registrazioni previste e compila rapporti tecnici su moduli predisposti.
5) Cura la pulizia e l'ordinaria manutenzione delle attrezzature in dotazione e delle apparecchiature affidategli e lascia in ordine il proprio posto di lavoro.
6) Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni che deve svolgere, utilizza correttamente e tempestivamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanze; osserva altresi' le prescritte o necessarie condizioni di igiene.
7) Cura sia in corsi di qualificazione che durante le lavorazioni l'addestramento pratico di professionalita' inferiori.
8) Puo' svolgere le mansioni proprie anche in supporto a strutture operative e in localita' colpite da grave calamita' pubblica o in altre situazioni di emergenza in cui il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco sia chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali.
Requisiti culturali
Diploma di istruzione secondaria di 1 grado.
Specializzazione richiesta
Attestato di idoneita' tramite corsi di qualificazione professionale.
Modalita' di accesso
Concorso pubblico. Il 40% dei posti e' riservato al personale interno inquadrato nella qualifica funzionale immediatamente inferiore con permanenza di 5 anni nella stessa.
Mobilita' verticale
Previa anzianita' di 5 anni nel profilo e superamento di corsi di qualificazione puo' accedere al corrispondente profilo specializzato.
Mobilita' orizzontale
Verso altri profili della medesima qualifica funzionale purche' della medesima area e previo corso di qualificazione.
Utilizzazione strumenti o di apparecchiature e di impianti
Utilizzazione di macchine complesse di uso semplice.
Grado di autonomia
Nell'ambito di istruzioni non necessariamente dettagliate.
Responsabilita'
Limitata alla corretta esecuzione del lavoro da svolgere in base alle prescrizioni.
33) Profilo professionale: Assistente tecnico delle industrie
grafiche della qualifica VI
1) Nell'ambito della specifica professionalita' tecnica posseduta e delle norme speciali che eventualmente la regolano nonche' della specializzazione conseguita, sulla scorta di documentazione tecnica ed in attuazione delle specifiche istruzioni impartite dalle professionalita' superiori, esegue nell'area della litografia,
fotoincisione, fotoriproduzione e della legatoria:
a) rilievi e misurazioni, controllo di strumenti e di impianti, nonche' verifica di impianti, di apparecchiature, di componenti e parti;
b) progettazione, realizzazione e collaudo di apparecchi e strumenti semplici propri alla ricerca e all'operativita' del settore di applicazione;
c) organizzazione, esecuzione, conduzione, controllo e collaudo funzionale - sulla base di progetti delle professionalita' superiori - di impianti, di allestimenti ovvero di interventi e di riparazioni effettuate anche in collaborazione con altre professionalita' e dove la dimensione delle caratteristiche del guasto lo richiedano sotto la direzione delle professionalita' superiori;
d) controlli sull'impostazione funzionale di operazioni, analisi, avvio di procedure e di interventi nonche' sullo sviluppo delle une e delle altre anche se effettuate da professionalita' di livello inferiore ovvero controlli di sistemi, impianti, cicli operativi sia nell'attuazione di prove funzionali programmate o previste da specifiche attivita', sia nei processi produttivi e sia in occasione di acquisizione di materiali, apparecchiature, impianti, prodotti e servizi;
e) cura la manutenzione della strumentazione affidatagli nonche' degli impianti, sistemi, apparati ai quali e' addetto - e nei limiti dell'applicazione personale - ovvero ai quali e' preposto, programmandone, per la parte di competenza, la programmazione ordinaria se non altrimenti disposta nell'ambito di un piano di revisione periodica generale o complessiva;
f) interpretazione - per l'attuazione personale ovvero per guidare professionalita' di livello inferiore - di progetti tecnici connessi alla specializzazione del proprio settore di specializzazione ovvero del settore di applicazione, riproducendo graficamente situazioni, stati d'essere, fenomeni, processi, caratteri dell'ambiente - nell'accezione piu' ampia del termine - dei prodotti, dei materiali, nonche' di analisi effettuate coi procedimenti, le strumentazioni ed i sistemi propri del settore di applicazione;
g) sopralluoghi, accertamenti tecnici e rilevazioni, nonche' riscontri e collaudi su lavorazioni non ricorrenti eseguite da professionalita' di livello inferiore, ovvero richiesti dalla impostazione e realizzazione di documenti tecnici, rappresentazioni grafiche anche di campagne e nautiche e di progetti da redigere autonomamente ovvero quale fase preliminare od intermedia di lavori di competenza delle professionalita' di livello superiore;
h) a seconda del settore specifico di applicazione manipola personalmente - nel rispetto delle norme di sicurezza personali e generali prescritte od opportune - materiali, impianti, sistemi ed apparati nonche' prodotti anche di risulta, che presentano particolare pericolosita'.
2) Cura l'attuazione e il coordinamento - nell'ambito delle istruzioni ricevute - dei programmi di studio, analisi, ricerca, rilevazione, produzione, verifica, revisione e valutazione assegnati al reparto ovvero al servizio ovvero al laboratorio, impianto, distaccamento, officina o fabbrica ovvero al settore di grande unita' organica alla quale fa capo l'unita' operativa alla quale e' eventualmente preposto distribuendo le lavorazioni tra le squadre, i gruppi di lavoro e le unita' che costituiscono ripartizione dell'unita' che dirige, stabilendo altresi' priorita', procedure e tempi di attuazione, e provvedendo personalmente all'esecuzione delle operazioni alle quali e' direttamente applicato. Indica mezzi e strumenti idonei a garantire una piu' razionale esecuzione delle operazioni previste dal ciclo di lavorazione. Controlla i risultati tecnici e la funzionalita' degli interventi assicurandosi della rispondenza delle lavorazioni alle norme ed alle compatibilita' standards.
3) Esegue personalmente interventi specializzati anche avvalendosi della collaborazione di professionalita' inferiori ed assistendo a sua volta professionalita' superiori.
4) Sorveglia l'esecuzione di lavorazioni alle quali e' direttamente ed occasionalmente preposto, intervenendo personalmente, anche in corso d'opera, secondo le norme e le eventuali procedure specifiche.
5) Collabora con le professionalita' superiori alla progettazione e al collaudo di opere e di procedimenti.
6) Cura che siano osservate le norme di esercizio e la sicurezza del lavoro intervenendo personalmente in caso di carenze e inosservanze, provvedendo, appena la situazione lo consenta, alle segnalazioni del caso accompagnandole con proposte di modifiche e integrazioni metodologiche ed operative qualora ritenga che le previsioni delle norme ed i dispositivi siano insufficienti ad assicurare l'incolumita' del personale o la sicurezza degli impianti e dei prodotti o dei materiali.
7) Partecipa all'attivita' di studio e ricerca nel settore di impiego nonche' all'eventuale sperimentazione di metodi, materiali ed applicazioni.
8) Collabora alla predisposizione dei capitolati speciali di appalto e convenzioni per cottimi fiduciari.
9) Predispone i provvedimenti relativi all'esecuzione di particolari lavorazioni o nel proprio reparto o unita' e sorveglia direttamente esecuzioni o procedimenti e controlli.
10) Effettua l'esame di perizie tecniche commisurate al proprio grado di professionalita' e nell'ambito di istruzioni e procedure predeterminate.
11) Cura la tenuta della documentazione prescritta e riferisce a chi previsto dalle norme di esercizio necessita', inconvenienti e ritardi.
12) Cura l'addestramento teorico e pratico delle professionalita' inferiori durante le lavorazioni e partecipa all'attivita' didattica dell'Amministrazione.
13) Si assicura che tutti gli accorgimenti prescritti per la
sicurezza delle lavorazioni alle quali e' addetto siano posti in op- era e osservati, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala le eventuali carenze e inosservanze; mantiene e fa mantenere, in tale ambito, le prescritte o necessarie condizioni di igiene.
14) Puo' svolgere le mansioni proprie anche in supporto a strutture operative e in localita' colpite da grave calamita' pubblica o in altre situazioni di emergenza in cui il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco sia chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali.
Requisiti culturali
Diploma di scuola secondaria superiore di perito in industrie grafiche.
Modalita' di accesso
Concorso pubblico. Il 30% dei posti e' riservato al personale interno inquadrato nella qualifica funzionale immediatamente inferiore con permanenza di 5 anni nel livello ed in possesso dei requisiti culturali propri del presente profilo.
Mobilita' verticale
Capo tecnico.
Grado di autonomia
Nell'ambito delle procedure e delle istruzioni.
Responsabilita'
Piena nell'ambito delle proprie attribuzioni nonche' per i risultati dell'unita' operativa cui eventualmente e' preposto.
34) Profilo professional: Addetto alla ristorazione della qualifica III
1) Sulla base di istruzioni ricevute svolge le operazioni inerenti i servizi di ristorazione provvedendo alla preparazione, apparecchiatura delle tavole, presta servizio di caffetteria al bar e di somministrazione di cibi e bevande, al riordino dei tavoli e delle attrezzature di pertinenza.
2) Impiega procedimenti manuali e macchine semplici di tipo differenziato delle quali controlla l'efficienza.
3) Provvede allo stivaggio, magazzinaggio e preparazione per il trasporto di alimenti naturali, trattati o crudi nelle richieste condizioni di igiene o secondo istruzioni specifiche ricevute.
4) Collabora con altre professionalita' alla confezione ed alla conservazione di prodotti alimentari ed all'eventuale trattamento richiesto da cibi non somministrati caldi.
5) Accerta e controlla l'efficienza funzionale, la pulizia e l'ordinaria manutenzione degli attrezzi e strumenti in dotazione e delle apparecchiature affidategli e lascia in ordine il posto di lavoro.
6) Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali e' addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanze; mantiene, in tale ambito, le prescritte o necessarie condizioni di igiene.
7) Puo' svolgere le mansioni proprie anche in supporto a strutture operative e in localita' colpite da grave calamita' pubblica o in altre situazioni di emergenza in cui il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco sia chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali.
Requisiti culturali
Diploma di istruzione secondaria di 1 grado.
Modalita' di accesso
Concorso pubblico.
Mobilita' verticale
Verso qualsiasi profilo di qualifica funzionale superiore previo superamento di un corso di qualificazione professionale relativo alla professione dell'area di accesso e purche' in possesso dei requisiti previsti per l'immissione al concorso pubblico stabiliti per il profilo professionale al quale vuole accedere.
Mobilita' orizzontale
Verso altri profili della medesima qualifica professionale, previo corso di qualificazione.
Grado di autonomia
Secondo istruzioni predeterminate.
Responsabilita'
Connessa alle istruzioni e direttive ricevute.
35) Profilo professionale: Cameriere della qualifica IV
1) Provvede a tutte le operazioni relative sia al rifornimento della sala da pranzo che alla preparazione delle tavole e - sulla base di istruzioni - a quella dei singoli pasti a seconda della lista dei cibi e l'importanza ovvero la solennita' della circostanza predisponendo, altresi', gli oggetti commisurati ovvero previsti per l'occasione.
2) Svolge il servizio di tavola sia autonomamente che sotto la direzione delle professionalita' superiori quando il cerimoniale da rispettare e' particolarmente complesso per la contemporanea presenza di personalita' italiane o straniere e di signore.
3) Provvede a mescere le bevande secondo le istruzioni impartitegli e tenendo presenti le precedenze ed il cerimoniale e prepara ed ammannisce in sala ai convitati cibi semplici di uso tradizionale.
4) Svolge il servizio con tratto cortese e se richiesto di informazioni sul modo di confezione e di preparazione dei cibi serviti e' in grado di darle.
5) Svolge normalmente servizio di bar e servizio ai tavolini ovvero nei salotti e negli uffici a seconda dell'articolazione dei locali e delle istruzioni di servizio. E' in grado di preparare e servire bevande e misture di uso corrente e che vanno per la maggiore nonche' di preparare colazioni e spuntini. Presta la propria opera nei servizi di self-service.
6) Mantiene il massimo riserbo su notizie e fatti che dovesse ascoltare nel corso del servizio.
7) Sparecchia le tavole e ripone stoviglie, vetrerie e posaterie e consegna a chi incaricato il tovagliato da lavare ed a restituzione si assicura del loro stato di pulizia e di conservazione.
8) Ripone il materiale di sala come prescritto e si assicura che nessun danno possa derivare a cose e persone dal modo con il quale detto materiale e' stato conservato.
9) Si assicura al momento di iniziare il servizio che i cibi e le bevande siano in buone condizioni di conservazione e che ove e' previsto le scadenze di somministrazione non siano scadute.
10) Controlla che i locali nei quali deve svolgere il servizio siano puliti e procede personalmente alla spolveratura o lucidatura, ove necessario, delle vetrerie e posaterie da usare.
11) Si attiene nel corso del servizio alle piu' strette regole di igiene per quanto riguarda lo stato dei cibi e si assicura che il vasellame, la vetreria e la posateria siano perfettamente puliti.
12) Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali e' addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanze; mantiene, in tale ambito, le prescritte o necessarie condizioni di igiene.
13) Puo' svolgere le mansioni proprie anche in supporto a strutture operative e in localita' colpite da grave calamita' pubblica o in altre situazioni di emergenza in cui il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco sia chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali.
Requisiti culturali
Diploma di istruzione secondaria di 1 grado.
Specializzazione richiesta
Attestato di idoneita' tramite corsi di qualificazione professionale.
Modalita' di accesso
Concorso pubblico. Il 40% dei posti e' riservato al personale interno inquadrato nella qualifica funzionale immediatamente inferiore con permanenza di 5 anni nella stessa.
Mobilita' verticale
Previa anzianita' di 5 anni nel profilo e superamento di corsi di qualificazione puo' accedere al corrispondente profilo specializzato.
Mobilita' orizzontale
Verso altri profili della medesima qualifica funzionale purche' della medesima area e previo corso di qualificazione.
Utilizzazione strumenti o di apparecchiature e di impianti
Utilizzazione di macchine complesse di uso semplice.
Grado di autonomia
Nell'ambito di istruzioni non necessariamente dettagliate.
Responsabilita'
Limitata alla corretta esecuzione del lavoro da svolgere in base alle prescrizioni.
36) Profilo professionale: Cameriere direttore di sala e di bar
della qualifica V
1) Predispone ed attua - anche coordinando professionalita' di livello inferiore - la preparazione e l'addobbo delle tavole e della sala da pranzo sia in occasioni ordinarie che per minori di particolare importanza e solennita', e sceglie le bevande ed i vini indicati per la lista dei cibi del pranzo.
2) Provvede direttamente - quando il cerimoniale da applicare nella distribuzione dei posti a tavola e nelle precedenze presenta particolari difficolta' - a disporre - sulla base dello schema delle precedenze fissate dal servizio competente ovvero dall'ufficio di cerimoniale e ricevimento - i cartigli sui singoli posti e cura personalmente il servizio di tavola e la mescita delle bevande e dei vini alle personalita' di maggiore importanza. Serve personalmente, secondo le circostanze, gli interpreti eventualmente presenti, secondo gli usi internazionali.
3) Prepara particolari piatti in presenza dei commensali ai quali serve pietanze condite ovvero sezionate o pulite in presenza e fornisce, anche in lingua straniera, informazioni sui diversi piatti disponibili ovvero sui modi di confezione e sugli ingredienti usati per la preparazione ovvero per la guarnizione dei medesimi.
4) Svolge personalmente - e coordina se lo richiede la dimensione e organizzazione del ristorante, posto di ristoro e del bar - il servizio ai tavoli, nei locali di riunione, negli uffici e nel bar preparando, se richiesto, bevande, misture anche di uso non corrente ovvero costituenti caratteristica del servizio nonche' colazioni, spuntini e, nel caso di servizio in posto decentrato, anche pranzi e colazioni al sacco.
5) Controlla lo svolgimento del servizio self-service ed in caso di necessita' vi provvede personalmente. Controlla anche il funzionamento dei forni di riscaldamento dei cibi precotti, che in caso di necessita' fa funzionare personalmente.
6) Mantiene il massimo riserbo su notizie e fatti che dovesse ascoltare nel corso del servizio e si assicura che le professionalita' di livello inferiore alle quali sia eventualmente preposto si regolino nella medesima maniera.
7) Controlla le operazioni di sparecchiatura delle tavole e partecipa personalmente, se necessario, alle medesime curando la risistemazione dopo il lavaggio e l'asciugamento e altresi' che stoviglie, vetrerie e posaterie siano sistemate in ordine e che il
tovagliato disponibile sia in perfette condizioni di uso e di
pulizia.
8) Ripone - ovvero controlla - il materiale di sala come prescritto e si assicura che nessun danno possa derivare a cose e persone dal modo con il quale detto materiale e' stato conservato.
9) Si assicura al momento di iniziare il servizio che i cibi e le bevande siano in buone condizioni di conservazione e che - ove previsto - le scadenze di somministrazione non siano scadute.
10) Controlla che i locali nei quali si deve svolgere il servizio siano puliti, in ordine e addobbati secondo l'occasione ovvero secondo la tradizione e che le pertinenze ed i locali di decenza siano in perfetto stato di agibilita' ed in perfette condizioni di igiene.
11) Si attiene nel corso del servizio alle piu' strette regole di igiene per quanto riguarda lo stato dei cibi e si assicura che il vasellame, la vetreria e la posateria siano perfettamente puliti.
12) Qualora l'organizzazione del lavoro ovvero i compiti del servizio al quale e' addetto lo prevedano, cura il servizio ai piani sia in eventuali sale comuni riservate alle consumazioni e sia nelle camere di riposo.
13) Provvede, se previsto, a redigere rapporti di servizio su moduli predeterminati ed a registrare i prelevamenti dei cibi, delle confezioni e delle bevande.
14) Osserva tutti gli accorgimenti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali e' addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanze; mantiene, in tale ambito, le prescritte o necessarie condizioni di igiene.
15) Puo' svolgere le mansioni proprie anche in supporto a stru strutture operativ e in localita' colpite da grave calamita' pubblica o in altre situazioni di emergenza in cui il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco sia chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali.
Requisiti culturali
Diploma di scuola secondaria di 1 grado e diploma di qualifica professionale.
Modalita' di accesso
Concorso pubblico. Il 30% dei posti e' riservato al personale interno inquadrato nella qualifica funzionale immediatamente inferiore con permanenza di 5 anni nel livello e purche' di profilo corrispondente, previo superamento di apposito corso di specializzazione.
Mobilita' verticale
Verso il profilo professionale della qualifica funzionale immediatamente superiore purche' della stessa area, previa anzianita' di 5 anni nel profilo e superamento di corso di qualificazione, purche' in prossesso degli specifici requisiti culturali.
Grado di autonomia
Nell'ambito di istruzioni di massima riferite a procedure generali.
Responsabilita'
Riferita a risultati ottentuti.
37) Profilo professionale: Operatore per l'alimentazione della
qua-lifica IV
1) Sulla base delle norme vigenti relative al trattamento dei prodotti alimentari e di istruzioni specifiche, provvede a tutte le operazioni per il prelevamento delle materie prime ed alla successiva selezione o preparazione e trattamento prescritto per ciascun alimento, alla cottura, alle forme, con le modalita' e caratteristiche prescritte o usuali, alla pezzatura e confezione, all'essiccazione od altri sistemi di conservazione, nonche' alla conservazione e stivaggio di pane, pasta e prodotti similari, di carne alimentare di vario tipo.
2) Provvede oltre che al trattamento dei cibi da somministrarsi cotti o riscaldati, anche alla preparazione di cibi da consumarsi crudi ovvero senza ulteriore trattamento all'atto della consumazione, procedendo anche alla sezionatura, pesatura, grammatura e dosaggio in genere dei prodotti alimentari trattati ovvero da distribuire.
3) Individua e corregge eventuali difetti del prodotto e del confezionamento durante il trattamento provvedendo a controllare la qualita' del prodotto finito e scartando autonomamente materiale non idoneo alla somministrazione.
4) Impiega, per l'esecuzione dei lavori affidatigli, procedimenti manuali e macchine utensili di tipo differenziato che manutiene e delle quali controlla l'ordinaria manutenzione unitamente alla disponibilita' dei relativi attrezzi.
5) Provvede alle registrazioni e relazioni secondo le modalita' prescritte.
6) Cura l'efficienza funzionale, la pulizia, l'igiene e l'ordinaria manutenzione degli attrezzi e delle macchine in dotazione e lascia in ordine il posto di lavoro.
7) In tutte le fasi delle lavorazioni osserva scrupolosamente le norme sull'igiene del trattamento degli alimentari e si assicura che gli alimenti in consegna o da usare ovvero da somministrare siano conservati nelle condizioni specifiche prescritte per ciascuna categoria di alimenti sia in rapporto alla qualita' che alle caratteristiche del luogo di conservazione.
8) Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali e' addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanze; mantiene nel laboratorio o sul posto di lavoro le prescritte o necessarie condizioni generali di igiene.
9) Puo' svolgere le mansioni proprie anche in supporto a strutture operative e in localita' colpite da grave calamita' pubblica o in altre situazioni di emergenza in cui il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco sia chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali.
Requisiti culturali
Diploma di istruzione secondaria di 1 grado.
Specializzazione richiesta
Attestato di idoneita' tramite corsi di qualificazione professionale.
Modalita' di accesso
Concorso pubblico. Il 40% dei posti e' riservato al personale interno inquadrato nella qualifica funzionale immediatamente inferiore con permanenza di 5 anni nella stessa.
Mobilita' verticale
Previa anzianita' di 5 anni nel profilo e superamento di corsi di qualificazione puo' accedere al corrispondente profilo specializzato.
Mobilita' orizzontale
Verso altri profili della medesima qualifica funzionale purche' della medesima area e previo corso di qualificazione.
Utilizzazione strumenti o di apparecchiature e di impianti
Utilizzazione di macchine complesse di uso semplice.
Grado di autonomia
Nell'ambito di istruzioni non necessariamente dettagliate.
Responsabilita'
Limitata alla corretta esecuzione del lavoro da svolgere in base alle prescrizioni.
38) Profilo professionale: Operatore specializzato per
l'alimentazione della qualifica V
1) Organizza, intervenendo anche personalmente - nell'ambito di istruzioni di massima e delle norme vigenti nel settore nel quale e' applicato - tutte le operazioni preliminari, anche specializzate, connesse e conseguenti alla preparazione, al confezionamento, alla cottura ovvero a specifici trattamenti, alla somministrazione ed alla conservazione di vivande cotte e crude, calde o fredde, dirette o differite. Tali operazioni, tra l'altro, comprendono:
a) la scelta, la pezzatura e il dosaggio di alimenti freschi, conservati, stagionati ovvero sottoposti a trattamenti particolari di disidratazione, liofilizzazione e precottura;
Tabella B
b) il trattamento di cereali e semi non oleosi utilizzabili, quali macinatura, pulitura e abburattamento delle farine;
c) la preparazione dei lieviti ed operazioni e il trattamento della pasta lievitata per il pane e della preparazione, fornatura ed essiccazione di paste alimentari;
d) la conservazione, in condizioni ottimali di immagazzinamento e delle caratteristiche organolettiche, delle farine, dei cereali e di tutti i prodotti che correntemente rientrano tra le vivande di uso corrente o specifico per la somministrazione in condizioni particolari;
e) uso, controllo e manutenzione ordinaria delle apparecchiature per la preparazione, selezione e cottura e conservazione degli alimenti.
2) Individua e corregge eventuali difetti del prodotto e del confezionamento in corso d'opera, provvede al controllo di qualita' del prodotto finito e coordina le professionalita' inferiori alle quali e' preposto, intervenendo personalmente in qualsiasi fase del ciclo lavorativo.
3) Collabora con altre professionalita', anche superiori, alla definizione delle materie occorrenti, programmando autonomamente la gestione delle scorte di derrate in rapporto alle necessita' del settore nel quale e' applicato.
4) Sulla base di istruzioni tecniche stabilisce la sequenza dei cibi e bevande da predisporre.
5) Provvede alle registrazioni previste e compila eventuali rapporti sul lavoro svolto e sui materiali prelevati e utilizzati.
6) Utilizza sistemi manuali ed apparecchiature di tipo anche complesso che manovra e delle quali cura l'ordinaria manutenzione e controlla l'efficienza mediante l'ausilio degli attrezzi in dotazione.
7) Si assicura che in tutte le fasi delle lavorazioni alle quali partecipa ovvero e' preposto siano scrupolosamente osservate le norme sull'igiene del trattamento degli alimenti e si assicura, altresi', - provvedendo anche personalmente in caso di carenza o di necessita' - che gli alimenti in consegna o da usare ovvero da somministrare siano conservati nelle condizioni specifiche prescritte per ciascuna categoria di alimenti o di vivande preparate, sia in rapporto alla loro qualita' che alle caratteristiche del luogo di conservazione.
8) Cura l'efficienza funzionale, la pulizia e l'ordinaria manutenzione degli attrezzi e strumenti in dotazione e delle apparecchiature affidategli e lascia in ordine il proprio posto di lavoro.
9) Collabora con altre professionalita' alla messa a punto di nuove procedure.
10) Cura, sia in corsi di qualificazione che durante le lavorazioni, l'addestramento pratico di professionalita' inferiori.
11) Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali e' addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze e inosservanze;
mantiene, in tale ambito, le prescritte o necessarie condizioni di igiene.
12) Puo' svolgere le mansioni proprie anche in supporto a strutture operative e in localita' colpite da grave calamita' pubblica o in altre situazioni di emergenza in cui il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco sia chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali.
Requisiti culturali
Diploma di scuola secondaria di 1 grado e diploma di qualifica professionale.
Modalita' di accesso
Concorso pubblico. Il 30% dei posti e' riservato al personale interno inquadrato nella qualifica funzionale immediatamente inferiore con permanenza di 5 anni nel livello e purche' di profilo corrispondente, previo superamento di apposito corso di specializzazione.
Grado di autonomia
Nell'ambito di prescrizioni di massima riferite a procedure generali.
Responsabilita'
Riferita a risultati ottenuti.
39) Profilo professionale: Addetto alle lavorazioni della qualifica
III
1) Provvede quale addetto ai servizi, reparti, laboratori, officine, impianti - anche mediante l'utilizzo di apparecchiature di uso semplice, quali quelle ad esempio per le operazioni di lubrificante, ingrassaggio, decapaggio, sverniciatura, taglio, confezione, accatastamento, spostamento, preparazione e misura materiale di prodotti e di cavi, nonche' immagazzinamento e simili, ad operazioni di carattere elementare o ripetitive; inoltre provvede alla pulizia e alla preparazione di materiali da porre in opera nell'ambito del proprio livello di preparazione tecnica.
2) Esegue, sotto la direzione di professionalita' superiori, prove di carattere funzionale di tipo elementare e collabora allo smontaggio e al rimontaggio di componenti, alla revisione di parti, sistemi o complessi meccanici ed alla loro messa a punto anche con la movimentazione e l'avvio di macchinari, attrezzature o di loro parti e la preparazione per la saldatura ed il taglio nonche' del riscontro di lavorati, semilavorati e prodotti finiti.
3) Provvede, a conclusione o in corso di sospensione del servizio, alla disattivazione delle attrezzature, acche' siano correttamente ricoverate ed eventualmente alimentate si' da garantire l'autonomia energetica, ovvero al trasporto, alla sistemazione, all'immagazzinamento ed alla messa a punto sia di materiali in corso di utilizzazione che da utilizzare, e sia di prodotti in corso di lavorazione o finiti ovvero in corso di confezione, conta, consegna, trasferimento e spedizione.
4) Provvede al semplice prelevamento dei materiali da utilizzare presso il magazzino.
5) Effettua le prescritte annotazioni in merito alla consegna ed al prelevamento del materiale ovvero le registrazioni connesse alle operazioni affidategli.
6) Puo' prvvedere alla pulizia dei locali nei quali opera, degli impianti e degli attrezzi ed alla attivazione, disattivazione e sorveglianza materiale di impianti ausiliari e generali sia elettrici che termici, che idrici, che idraulici.
7) Nel rispetto delle istruzioni e norme sulla sicurezza e igiene del lavoro, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici segnalando insufficienze e manchevolezze, al responsabile del settore al quale e' addetto.
8) In periodi di attesa predeterminati e' addetto a compiti anche essi predeterminati inerenti attivita' assimilabili per preparazione professionale ed esperienza, propri di altri profili della medesima qualifica.
9) Puo' svolgere le mansioni proprie anche in supporto a strutture operative e in localita' colpite da grave calamita' pubblica o in altre situazioni di emergenza in cui il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sia chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali.
Requisiti culturali
Diploma di istruzione secondaria di 1 grado.
Modalita' di accesso
Concorso pubblico.
Mobilita' verticale
Verso qualsiasi profilo di qualifica funzionale superiore previo superamento di un corso di qualificazione professionale relativo alla professione dell'area di accesso e purche' in possesso dei requisiti previsti per l'ammissione al concorso pubblico stabiliti per il profilo professionale al quale vuole accedere.
Mobilita' orizzontale
Verso altri profili della medesima qualifica funzionale, previo corso di qualificazione.
Grado di autonomia
Secondo istruzioni predeterminate.
Responsabilita'
Connessa alle istruzioni e direttive ricevute.
40) Profilo professionale: Agente ausiliario di laboratorio tecnico
della qualifica IV
1) Cura l'ordine nel laboratorio tecnico al quale e' addetto e provvede a controllare funzionalmente gli apparecchi e le attrezzature in dotazione, provvedendo in pari tempo alla pulizia degli uni e delle altre, nonche' delle vetrerie segnalandone al responsabile del settore, ovvero del laboratorio, eventuali guasti, ovvero il mancato funzionamento.
2) Controlla che apparecchi ed impianti che devono funzionare a ciclo continuo ovvero senza interruzioni siano regolarmente attivati assicurandosi, altresi', a fine turno di disattivare quella parte degli apparecchi e degli impianti per i quali il regolamento del laboratorio ovvero le istruzioni ricevute prevedano uno stato di riposo.
3) Si assicura che i prodotti ed i materiali in uso nel laboratorio siano raccolti e conservati come prescritto dalle istruzioni specifiche e che le denominazioni ed i simboli merceologici ovvero di tipo applicativo siano ben evidenti sui singoli contenitori ovvero sulle cassettiere, sugli scaffali e sui depositi con particolare riferimento ai prodotti che presentino pericoli nella manipolazione ovvero che devono essere spostati ovvero collocati con particolari precauzioni. Segnala al responsabile del coordinamento ovvero al responsabile del settore operativo eventuali aspetti o stato dei materiali delle attrezzature, strumenti ed apparecchi che gli faccia intuire una situazione di danno in corso o potenziale che, per il livello di professionalita' posseduta, non e' in grado di meglio precisare.
4) Partecipa, collaborando con le professionalita' superiori a misurazioni di prodotti, materiali e fenomeni di ogni tipo comprese quelle d'energia radiante, alla messa in opera, all'attivazione di impianti e alla preparazione dei materiali ivi compresi i campi di coltura occorrenti all'attivita' ordinaria del laboratorio ovvero reparto di laboratorio al quale e' addetto con le cautele prescritte e utilizzando mezzi speciali di manovra e manipolazione e provvede alle registrazioni prescritte per la parte che compete alla professionalita' posseduta.
5) Sulla base di istruzioni provvede a copiare ovvero a riportare sui documenti del laboratorio, applicando le eventuali classificazioni in uso, descrizione di lavori, risultati specifici del trattamento e valutazione finale.
Tiene in ordine la documentazione del laboratorio, gli schedari espodenziali e quelli di riferimento e, secondo le disposizioni interne e l'organizzazione del lavoro, predispone copie dei risultati di analisi, di trattamenti e interventi sia dattiloscritte che richiamandole su modelli predisposti dal sistema informativo.
6) Controlla il funzionamento regolare degli apparecchi ausiliari ovvero di riscaldamento, refrigerazione e condizionamento e quello degli impianti di sicurezza, assicurandosi, rilevando i dati da strumenti di controllo di semplice lettura, che il funzionamento degli impianti idrici, elettrici, di spostamento materiali e persone, di controllo antincendi e spegnimento di focolai di incendio nei locali, operino nell'ambito delle norme specificatamente determinate, segnalando al responsabile della sicurezza eventuali situazioni di tipo non ordinario ovvero di preallarme.
7) Si assicura, con le modalita' e nelle ore prescritte, che le uscite di sicurezza siano agibili.
8) Cura, altresi', l'efficienza funzionale, la pulizia e l'ordinaria manutenzione degli attrezzi in dotazione e delle apparecchiature direttamente affidategli e lascia in ordine il proprio posto di lavoro, collaborando alla sistemazione del laboratorio a conclusione delle operazioni, partecipa a ronde di controllo sia diurne che notturne assicurandosi che i sistemi di protezione e di sicurezza siano attivati non solo contro incidenti di lavoro, ma per la sorveglianza tecnica dell'ambiente.
9) Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali partecipa direttamente, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanze; mantiene in tale ambito le prescritte o necessarie condizioni di igiene.
10) Puo' svolgere le mansioni proprie anche in supporto a strutture operative e in localita' colpite da grave calamita' pubblica o in altre situazioni di emergenza in cui il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco sia chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali.
Requisiti culturali
Diploma di istruzione secondaria di 1 grado.
Specializzazione richiesta
Attestato di idoneita' tramite corsi di qualificazione professionale.
Modalita' di accesso
Concorso pubblico. Il 40% dei posti e' riservato al personale interno inquadrato nella qualifica funzionale immediatamente inferiore con permanenza di 5 anni nella stessa.
Mobilita' verticale
Previa anzianita' di 5 anni nel profilo e superamento di corsi di qualificazione puo' accedere al corrispondente profilo specializzato.
Mobilita' orizzontale
Verso altri profili della medesima qualifica funzionale purche' della medesima area e previo corso di qualificazione.
Utilizzazione strumenti o di apparecchiature e di impianti
Utilizzazione di macchine complesse di uso semplice.
Grado di autonomia
Nell'ambito di istruzioni non necessariamente dettagliate.
Responsabilita'
Limitata alla corretta esecuzione del lavoro da svolgere in base alle prescrizioni.
41) Profilo professionale: Operatore tecnico specializzato di
laboratorio della qualifica V
1) Svolge la propria attivita' di tecnico - nell'area specifica di specializzazione - sia in impianti fissi che in impianti mobili che in impianti di pronto intervento.
2) Per i lavori affidatigli effettua le operazioni prescritte dalle professionalita' superiori attenendosi alle metodiche stabilite ed utilizzando i materiali selezionati per ciascun tipo di intervento che rientra nella propria specializzazione.
3) Qualora alcuni degli interventi connessi al lavoro in corso presentino difficolta' non elevate puo' affidare, sotto il proprio controllo, l'esecuzione di tali operazioni ad altro tecnico meno specializzato, intervenendo pero' personalmente in qualsiasi fase del processo lavorativo per evitare errori o migliorare il procedimento tecnico.
4) Qualora in corso d'opera abbia a rilevare fenomeni non usuali, incongruita' nelle prescrizioni ricevute ovvero la non rispondenza tra le applicazioni e gli effetti, segnala immediatamente alle professionalita' superiori i propri dubbi nonche' i risultati potuti osservare.
5) Effettua le registrazioni prescritte e redige, su modulo predisposto, i rapporti tecnici.
6) Controlla il funzionamento degli strumenti, delle apparecchiature e delle macchine in uso nel laboratorio o presso l'impianto e si assicura che le apparecchiature sussidiarie, quelle di sicurezza ed i presidi antinfortunistici siano efficienti ovvero utilizzati.
7) Controlla lo stato di uso, di conservazione, di efficacia nonche' la scadenza dei materiali e lo stato della confezione e della custodia per quei prodotti che presentino pericoli generici ovvero pericoli specifici di contaminazione.
8) Provvede al primo controllo o collaudo tecnico degli interventi di confezione, ripristino, nel senso piu' largo del termine, microriproduzione e stampa eseguiti provvedendo agli eventuali ritocchi e rifacimenti prescritti dal collaudo delle professionalita' superiori.
9) Segnala - sulla base di esperienze dimostrabili - alle professionalita' superiori l'opportunita', convenienza od urgenza di variazioni nelle metodiche di impiego di materiali, ovvero della sostituzione di questi ovvero dell'eliminazione di determinati tipi di trattamento, reazioni e sistemi di lavoro.
10) Partecipa a corsi periodici di aggiornamento sia tenuti a cura dell'Amministrazione che da questa commessi a strutture tecniche specializzate sia pubbliche che private.
11) Per l'esecuzione dei compiti affidatigli utilizza sistemi manuali, meccanici, elettronici ovvero connessi - quale supporto - all'utilizzazione di tecniche nucleari di analisi.
12) Utilizza i presidi antinfortunistici ed opera nel rispetto delle norme di sicurezza del lavoro.
13) Puo' svolgere le mansioni proprie anche in supporto a strutture operative e in localita' colpite da grave calamita' pubblica o in altre situazioni di emergenza in cui il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco sia chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali.
Requisiti culturali
Diploma di scuola secondaria di 1 grado e diploma di qualifica professionale nel settore di specializzazione (meccanica, chimica, elettronica, nucleare, elettrotecnica e arti grafiche).
Modalita' di accesso
Concorso pubblico. Il 30% dei posti e' riservato al personale interno inquadrato nella qualifica funzionale immediatamente inferiore con permanenza di 5 anni nel livello e purche' di profilo corrispondente, previo superamento di apposito corso di specializzazione.
Mobilita' verticale
Verso il profilo professionale della qualifica funzionale immediatamente superiore purche' della stessa area, previa anzianita' di 5 anni nel profilo e superamento di corso di qualificazione, purche' in possesso degli specifici requisiti culturali.
Grado di autonomia
Nell'ambito di prescrizioni di massima riferite a procedure generali.
Responsabilita'
Riferita a risultati ottenuti.
42) Profilo professionale: Assistente tecnico per la chimica
industriale della qualifica VI
1) Nell'ambito della specifica professionalita' tecnica posseduta e delle norme speciali che eventualmente la regolano nonche' della specializzazione conseguita, sulla scorta di documentazione tecnica ed in attuazione delle specifiche istruzioni impartite dalle professionalita' superiori, esegue:
a) prove e analisi di laboratorio, controllo di strumenti e di impianti nonche' verifica di impianti, di apparecchiature, di componenti e parti;
b) progettazione, realizzazione e collaudo di apparecchi e strumenti semplici propri alla ricerca ed alla operativita' del settore di applicazione;
c) organizzazione, esecuzione, conduzione, controllo e collaudo funzionale - sulla base di progetti delle professionalita' superiori - di impianti, di costruzioni, di allestimenti ovvero di interventi di riparazioni effettuate anche in collaborazione con altre professionalita' e dove la dimensione e le caratteristiche del guasto lo richiedano sotto la direzione delle professionalita' superiori;
d) controlli sulla impostazione funzionale di operazioni, analisi, avvio di procedure e di interventi nonche' sullo sviluppo delle une e delle altre anche se effettuate da professionalita' di livello inferiore ovvero controlli di sistemi, impianti, cicli operativi sia nell'attuazione di prove funzionali programmate o previste da specifiche attivita', sia nei processi produttivi e sia in occasione di acquisizione di materiali, apparecchiature, impianti, prodotti e servizi;
e) la manutenzione della strumentazione affidatagli nonche' degli impianti, sistemi, apparati ai quali e' addetto - e nei limiti della applicazione personale - ovvero ai quali e' preposto, programmandone, per la parte di competenza, la programmazione ordinaria se non altrimenti disposta nell'ambito di un piano di revisione periodica generale o complessiva;
f) interpretazione - per l'attuazione personale ovvero per guidare professionalita' di livello inferiore - di progetti tecnici connessi alla specializzazione del proprio settore di
specializzazione ovvero del settore di applicazione, riproducendo
graficamente situazioni, stati di essere, fenomeni, processi, caratteri dell'ambiente - nell'accezione piu' ampia del termine - dei prodotti, dei materiali, nonche' di analisi effettuate con i procedimenti, le strumentazioni ed i sistemi propri al settore di applicazione;
g) sopralluoghi, accertamenti tecnici e rilevazioni, nonche' riscontri e collaudi su lavorazioni non ricorrenti eseguite da professionalita' di livello inferiore, ovvero richiesti dalla impostazione e realizzazione di documenti tecnici, rappresentazioni grafiche e di progetti da redigere autonomamente ovvero quale fase preliminare ed intermedia di lavori di competenza delle professionalita' di livello superiore;
h) a seconda del settore specifico di applicazione manipola personalmente - nel rispetto delle norme di sicurezza personali e generali prescritte od opportune - materiali, impianti, sistemi ed apparati nonche' prodotti anche di risulta, che presentano particolare pericolosita'.
2) Cura l'attuazione e il coordinamento - nell'ambito delle istruzioni ricevute - dei programmi di studio, analisi, ricerca, rilevazione, produzione, verifica, revisione e valutazione assegnati al reparto ovvero al servizio ovvero al laboratorio, impianto, distaccamento o fabbrica ovvero al settore di grande unita' organica alla quale fa capo l'unita' operativa alla quale e' eventualmente preposto, distribuendo le lavorazioni tra le squadre, i gruppi di lavoro e le unita' che costituiscono ripartizione dell'unita' che dirige, stabilendo altresi' priorita', procedure e tempi di attuazione, e provvedendo personalmente all'esecuzione delle operazioni alle quali e' direttamente applicato. Indica mezzi e strumenti idonei a garantire una piu' razionale esecuzione delle operazioni previste dal ciclo di lavorazione. Controlla i risultati tecnici e la funzionalita' degli interventi assicurandosi della rispondenza delle lavorazioni alle norme ed alle compatibilita' standards.
3) Esegue personalmente interventi specializzati anche avvalendosi della collaborazione di professionalita' inferiori ed assistendo a sua volta professionalita' superiori.
4) Sorveglia l'esecuzione delle lavorazioni alle quali e' direttamente ed occasionalmente preposto, intervenendo personalmente, anche in corso d'opera, secondo le norme e le eventuali procedure specifiche.
5) Collabora con le professionalita' superiori alla progettazione e al collaudo di opere e procedimenti.
6) Cura che siano osservate le norme di esercizio e di sicurezza del lavoro intervenendo personalmente in caso di carenze ed inosservanze, provvedendo, appena la situazione lo consenta, alle segnalazioni del caso accompagnandole con proposte di modifiche ed integrazioni metodologiche ed operative qualora ritenga che le previsioni delle norme ed i dispositivi siano insufficienti ad assicurare le incolumita' del personale o la sicurezza degli impianti e dei prodotti o dei materiali.
7) Partecipa all'attivita' di studio e ricerca nel settore di impiego nonche' all'eventuale sperimentazione di metodi, materiali ed applicazioni.
8) Collabora alla predisposizione dei capitolati speciali di appalto e convenzioni per cottimi fiduciari.
9) Predispone i provvedimenti relativi all'esecuzione di particolari lavorazioni o nel proprio reparto o unita' e sorveglia direttamente esecuzioni o procedimenti e controlli.
10) Effettua l'esame di perizie tecniche commisurate al proprio grado di professionalita' e nel'ambito di istruzioni e procedure pre- determinate.
11) Cura la tenuta della documentazione prescritta e riferisce a chi previsto dalle norme di esercizio necessita', inconvenienti e ritardi.
12) Cura l'addestramento teorico e pratico delle professionalita' inferiori durante le lavorazioni e partecipa all'attivita' didattica dell'Amministrazione.
13) Si assicura che tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali e' addetto siano posti in op- era e osservati, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze e inosservanze; mantiene e fa mantenere, in tale ambito, le prescritte o necessarie condizioni di igiene.
14) Puo' svolgere le mansioni proprie anche in supporto a strutture operative e in localita' colpite da grave calamita' pubblica o in altre situazioni di emergenza in cui il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco sia chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali.
Requisiti culturali
Diploma di scuola secondaria superiore di perito in chimica industriale.
Modalita' di accesso
Concorso pubblico. Il 30% dei posti e' riservato al personale interno inquadrato nella qualifica funzionale immediatamente inferiore con permanenza di 5 anni nel livello ed in possesso dei requisiti culturali propri del presente profilo.
Mobilita' verticale
Capo tecnico.
Grado di autonomia
Nell'ambito delle procedure e delle istruzioni.
Responsabilita'
Piena nell'ambito delle proprie attribuzioni nonche' per i risultati dell'unita' operativa cui eventualmente e' preposto.
43) Profilo professionale: Assistente tecnico per l'energia
nucleare della qualifica VI
1) Nell'ambito della specifica professionalita' tecnica posseduta e delle norme speciali che eventualmente la regolano nonche' della specializzazione conseguita, sulla scorta di documentazione tecnica ed in attuazione delle specifiche istruzioni impartite dalle professionalita' superiori, esegue:
a) rilievi e misurazioni di laboratorio, verifica, controllo e sperimentazione di strumenti, di impianti e circuiti nonche' di componenti e parti;
b) progettazione, realizzazione e collaudo di apparecchi e strumenti semplici propri alla ricerca e all'operativita' del settore di applicazione;
c) organizzazione, esecuzione, installazione, conduzione, controllo e collaudo funzionale - sulla base di progetti delle professionalita' superiori - di impianti, apparecchiature, strumentazioni e allestimenti, anche prototipici, ovvero di interventi di riparazioni effettuate anche in collaborazione con altre professionalita' e dove la dimensione e le caratteristiche del guasto lo richiedano sotto la direzione delle professionalita' superiori;
d) controlli sull'impostazione funzionale di operazioni, analisi, avvio di procedure e di interventi nonche' sullo sviluppo delle une e delle altre anche se effettuate da professionalita' di livello inferiore ovvero controlli di sistemi, impianti, cicli operativi sia nell'attuazione di prove funzionali programmate o previste da specifiche attivita', sia nei processi produttivi e sia in occasione di acquisizione di materiali, apparecchiature, impianti, prodotti e servizi;
e) cura la manutenzione della strumentazione affidatagli nonche' degli impianti, sistemi, apparati ai quali e' addetto - e nei limiti dell'applicazione personale - ovvero ai quali e' preposto, programmandone, per la parte di competenza, la programmazione ordinaria se non altrimenti disposta nell'ambito di un piano di revisione periodica generale o complessiva;
f) interpretazione - per l'attuazione personale ovvero per guidare professionalita' di livello inferiore - di progetti tecnici connessi alla specializzazione del proprio settore di specializzazione ovvero del settore di applicazione, riproducendo graficamente situazioni, stati di essere, fenomeni, processi, caratteri dell'ambiente - nell'accezione piu' ampia del termine - dei prodotti, dei materiali, nonche' di analisi effettuate con i procedimenti, le strumentazioni ed i sistemi propri del settore di applicazione;
g) sopralluoghi, accertamenti tecnici e rilevazioni, nonche' riscontri e collaudi su lavorazioni non ricorrenti eseguite da professionalita' di livello inferiore, ovvero richiesti dalla impostazione e realizzazione di documenti tecnici, rappresentazioni grafiche e di progetti da redigere autonomamente ovvero quale fase preliminare od intermedia di lavori di competenza delle professionalita' di livello superiore;
h) a seconda del settore specifico di applicazione manipola personalmente - nel rispetto delle norme di sicurezza personali e generali prescritte od opportune - materiali, impianti, sistemi ed apparati nonche' prodotti anche di risulta, che presentano particolare pericolosita'.
2) Cura l'attuazione e il coordinamento - nell'ambito delle istruzioni ricevute - dei programmi di studio, analisi, ricerca, rilevazione, produzione, verifica, revisione e valutazione assegnati al reparto ovvero al servizio ovvero al laboratorio, impianto, distaccamento, officina o fabbrica ovvero al settore di grande unita' organica alla quale fa capo l'unita' operativa alla quale e' eventualmente preposto, distribuendo le lavorazioni tra le squadre, i gruppi di lavoro e le unita' che costituiscono ripartizione dell'unita' che dirige, stabilendo altresi' priorita', procedure e tempi di attuazione, e provvedendo personalmente all'esecuzione delle operazioni alle quali e' direttamente applicato. Indica mezzi e strumenti idonei a garantire una piu' razionale esecuzione delle operazioni previste dal ciclo di lavorazione.
3) Controlla i risultati tecnici e la funzionalita' degli interventi assicurandosi della rispondenza delle lavorazioni alle norme ed alle compatibilita' standards. Esegue personalmente interventi specializzati anche avvalendosi della collaborazione di professionalita' inferiori ed assistendo a sua volta professionalita' superiori.
4) Sorveglia l'esecuzione delle lavorazioni alle quali e' direttamente ed occasionalmente preposto, intervenendo personalmente, anche in corso d'opera, secondo le norme e le eventuali procedure specifiche.
5) Collabora con le professionalita' superiori alla progettazione ed al collaudo di opere e di procedimenti.
6) Cura che siano osservate le norme di esercizio e di sicurezza del lavoro intervenendo personalmente in caso di carenze ed inosservanze, provvedendo, appena la situazione lo consenta, alle segnalazioni del caso accompagnandole con proposte di modifiche ed integrazioni metodologiche ed operative qualora ritenga che le previsioni delle norme ed i dispositivi siano insufficienti ad assicurare l'incolumita' del personale o la sicurezza degli impianti e dei prodotti o dei materiali.
7) Partecipa all'attivita' di studio e ricerca nel settore di impiego nonche' all'eventuale sperimentazione di metodi, materiali ed applicazioni.
8) Collabora alla predisposizione dei capitolati speciali di appalto e convenzioni per cottimi fiduciari.
9) Predispone i provvedimenti relativi all'esecuzione di particolari lavorazioni o nel proprio reparto o unita' e sorveglia direttamente esecuzioni o procedimenti e controlli.
10) Effettua l'esame di perizie tecniche commisurate al proprio grado di professionalita' e nell'ambito di istruzioni e procedure predeterminate.
11) Cura la tenuta della documentazione prescritta e riferisce a chi previsto dalle norme di esercizio necessita', inconvenienti e ritardi.
12) Cura l'addestramento teorico e pratico delle professionalita' inferiori durante le lavorazioni e partecipa all'attivita' didattica dell'Amministrazione.
13) Si assicura che tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali e' addetto siano posti in op- era e osservati, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze e inosservanze; mantiene e fa mantenere, in tale ambito, le prescritte o necessarie condizioni di igiene.
14) Puo' svolgere le mansioni proprie anche in supporto a strutture operative e in localita' colpite da grave calamita' pubblica o in altre situazioni di emergenza in cui il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco sia chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali.
Requisiti culturali
Diploma di scuola secondaria superiore di perito industriale per l'energia nucleare.
Modalita' di accesso
Concorso pubblico. Il 30% dei posti e' riservato al personale interno inquadrato nella qualifica funzionale immediatamente inferiore con permanenza di 5 anni nel livello ed in possesso dei requisiti culturali propri del presente profilo.
Mobilita' verticale
Capo Tecnico.
Grado di autonomia
Nell'ambito delle procedure e delle istruzioni.
Responsabilita'
Piena nell'ambito delle proprie attribuzioni nonche' per i risultati dell'unita' operativa cui eventualmente e' preposto.
44) Profilo professionale: Assistente tecnico per la elettrotecnica
della qualifica VI
1) Nell'ambito della specifica professionalita' tecnica posseduta e delle norme speciali che eventualmente la regolano nonche' della specializzazione conseguita, sulla scorta di documentazione tecnica ed in attuazione delle specifiche istruzioni impartite dalle professionalita' superiori, esegue nell'area dell'elettrotecnica:
a) rilievi, misurazioni di laboratorio, verifiche, controlli e sperimentazioni di apparati, strumenti, impianti, equipaggiamenti e circuiti, nonche' di componenti e parti;
b) progettazione, realizzazione e collaudo di apparecchi e strumenti semplici propri alla ricerca ed alla operativita' del settore di applicazione;
c) organizzazione, esecuzione, installazione, controllo e collaudo funzionale - sulla base di progetti delle professionalita' superiori - di impianti, apparati ed equipaggiamenti che producono, trasformano, utilizzano e controllano l'energia elettrica di allestimenti ovvero di interventi di riparazioni effettuate anche in collaborazione con altre professionalita' e, dove la dimensione e le caratteristiche del guasto lo richiedano, sotto la direzione delle professionalita' superiori;
d) controlli sulla impostazione funzionale di operazioni, analisi, avvio di procedure e di interventi nonche' sullo sviluppo delle une e delle altre anche se effettuate da professionalita' di livello inferiore ovvero controlli di sistemi, impianti, cicli operativi sia nell'attuazione di prove funzionali programmate o previste da specifiche attivita', sia nei processi produttivi e sia in occasione di acquisizione di materiali, apparecchiature, impianti, prodotti e servizi;
e) cura la manutenzione della strumentazione affidatagli nonche' degli impianti, sistemi, apparati ai quali e' addetto - e nei limiti della applicazione personale - ovvero ai quali e' preposto, programmandone, per la parte di competenza, la programmazione ordinaria se non altrimenti disposto nell'ambito di un piano di revisione periodica generale o complessiva;
f) interpretazione - per l'attuazione personale ovvero per guidare professionalita' di livello inferiore - di progetti tecnici connessi alle specifiche del proprio settore di specializzazione ovvero nel settore di applicazione, riproducendo graficamente situazioni, stati di essere, fenomeni, processi, caratteri dell'ambiente - nell'accezione piu' ampia del termine - dei prodotti, dei materiali, nonche' di analisi effettuate con i procedimenti, le strumentazioni ed i sistemi propri al settore di applicazione;
g) sopralluoghi, accertamenti tecnici e rilevazioni, nonche' riscontri e collaudi su lavorazioni non ricorrenti eseguite da professionalita' di livello inferiore, ovvero richiesti dalla impostazione e realizzazione di documenti tecnici, rappresentazioni grafiche e di progetti da redigere autonomamente ovvero quale fase preliminare od intermedia di lavori di competenza delle professionalita' di livello superiore;
h) a seconda del settore specifico di applicazione manipola personalmente - nel rispetto delle norme di sicurezza personali e generali prescritte od opportune - materiali, impianti, sistemi ed apparati.
2) Cura l'attuazione ed il coordinamento - nell'ambito delle istruzioni ricevute - dei programmi di studio, analisi, ricerca, sperimentazione, rilevazione, produzione, manutenzione, riparazione, verifica, revisione e valuzione assegnati al reparto ovvero al servizio ovvero al laboratorio, impianto, distaccamento, officina o fabbrica ovvero al settore di grande unita' organica alla quale fa capo l'unita' operativa alla quale e' eventualmente preposto, distribuendo le lavorazioni tra le squadre, i gruppi di lavoro e le unita' che costituiscono ripartizione dell'unita' che dirige, stabilendo altresi' priorita', procedure e tempi di attuazione, e provvedendo personalmente alla esecuzione delle operazioni alle quali e' direttamente applicato.
3) Indica mezzi e strumenti idonei a garantire una piu' razionale esecuzione delle operazioni previste dal ciclo di lavorazione.
Controlla i risultati tecnici e la funzionalita' degli interventi assicurandosi della rispondenza delle lavorazioni alle norme ed alle compatibilita' standards.
4) Esegue personalmente interventi specializzati anche avvalendosi della collaborazione di professionalita' inferiori ed assistendo a sua volta professionalita' superiori. Sorveglia l'esecuzione di lavorazioni alle quali e' direttamente od occasionalmente preposto, intervenendo personalmente, anche in corso di opera, secondo le norme e le eventuali procedure specifiche.
5) Collabora con le professionalita' superiori alla progettazione ed al collaudo di opere e di procedimenti.
6) Cura che siano osservate le norme di esecuzione e di sicurezza del lavoro intervenendo personalmente in caso di carenze ed inosservanze, provvedendo, appena la situazione lo consenta, alle segnalazioni del caso accompagnandole con proposte di modifiche ed integrazioni metodologiche ed operative qualora ritenga che le previsioni delle norme ed i dispositivi siano insufficienti ad assicurare la incolumita' del personale o la sicurezza degli impianti e dei prodotti o dei materiali.
7) Partecipa alla attivita' di studio e ricerca nel settore di impiego nonche' alla eventuale sperimentazione di metodi, materiali ed applicazioni.
8) Collabora alla predisposizione dei capitolati speciali di appalto e convenzioni per cottimi fiduciari.
9) Predispone i provvedimenti relativi all'esecuzione di particolari lavorazioni o nel proprio reparto o unita' e sorveglia direttamente esecuzioni o procedimenti e controlli.
10) Effettua l'esame di perizie tecniche commisurate al proprio grado di professionalita' e nell'ambito di istruzioni e procedure predeterminate.
11) Cura la tenuta della documentazione prescritta e riferisce a chi previsto dalle norme di esercizio necessita', inconvenienti e ritardi.
12) Cura l'addestramento teorico e pratico delle professionalita' inferiori durante le lavorazioni e partecipa all'attivita' didattica dell'Amministrazione.
13) Si assicura che tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali e' addetto siano posti in op- era e osservati, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanze; mantiene e fa mantenere, in tale ambito, le prescritte o necessarie condizioni di igiene.
14) Puo' svolgere le mansioni proprie anche in supporto a strutture operative e in localita' colpite da grave calamita' pubblica o in altre situazioni di emergenza in cui il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco sia chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali.
Requisiti culturali
Diploma di scuola secondaria superiore di perito industriale per l'elettrotecnica.
Modalita' di accesso
Concorso pubblico. Il 30% dei posti e' riservato al personale interno inquadrato nella qualifica funzionale immediatamente inferiore con permanenza di 5 anni nel livello ed in possesso dei requisiti culturali propri del presente profilo.
Mobilita' verticale
Capo Tecnico.
Grado di autonomia
Nell'ambito delle procedure e delle istruzioni.
Responsabilita'
Piena nell'ambito delle proprie attribuzioni nonche' per i risultati dell'unita' operativa cui eventualmente e' preposto.
45) Profilo professionale: Assistente tecnico per l'elettronica
industriale della qualifica VI
1) Nell'ambito della specifica professionalita' tecnica posseduta e delle norme speciali che eventualmente la regolano nonche' della specializzazione conseguita, sulla scorta di documentazione tecnica ed in attuazione delle specifiche istruzioni impartite dalle professionalita' superiori, esegue nell'area dell'elettronica e della optoelettronica:
a) rilievi e misurazioni di laboratorio, verifica, controllo e sperimentazione di apparati, strumenti, di impianti e circuiti nonche' di componenti e parti;
b) progettazione, realizzazione e collaudo di apparecchi e strumenti semplici propri alla ricerca e alla operativita' del settore di applicazione;
c) organizzazione, esecuzione, installazione, conduzione, controllo e collaudo funzionale - sulla base di progetti delle professionalita' superiori - di impianti, di strumentazioni, di allestimenti di apparati ovvero di interventi, di riparazioni effettuate anche in collaborazione con altre professionalita' e, dove la dimensione e le caratteristiche del guasto lo richiedano, sotto la direzione delle professionalita' superiori;
d) controlli sulla impostazione funzionale di operazioni, analisi, avvio di procedure e di interventi nonche' sullo sviluppo delle une e delle altre anche se effettuate da professionalita' di livello inferiore ovvero controlli di sistemi, impianti, cicli operativi sia nell'attuazione di prove funzionali programmate o previste da specifiche attivita', sia nei processi produttivi e sia in occasione di acquisizione di materiali, apparecchiature, impianti, prodotti e servizi;
e) cura la manutenzione della strumentazione affidatagli nonche' degli impianti, sistemi, apparati ai quali e' addetto - e nei limiti della applicazione personale - ovvero ai quali e' preposto, programmandone, per la parte di competenza, la programmazione ordinaria se non altrimenti disposta nell'ambito di un piano di revisione periodica generale o complessiva;
f) interpretazione - per l'attuazione personale ovvero per guidare professionalita' di livello inferiore - di progetti tecnici connessi alle specifiche del proprio settore di specializzazione ovvero del settore di applicazione, riproducendo graficamente situazioni, stati di essere, fenomeni, processi, caratteri dell'ambiente - nell'accezione piu' ampia del termine - dei prodotti,
dei materiali, nonche' di analisi effettuate con i procedimenti, le strumentazioni ed i sistemi propri al settore di applicazione;
g) sopralluoghi, accertamenti tecnici e rilevazioni, nonche' riscontri e collaudi su lavorazioni non ricorrenti eseguite da professionalita' di livello inferiore, ovvero richiesti dalla impostazione e realizzazione di documenti tecnici, rappresentazioni grafiche e di progetti da redigere autonomamente ovvero quale fase preliminare od intermedia di lavori di competenza delle professionalita' di livello superiore;
h) a seconda del settore specifico di applicazione manipola personalmente - nel rispetto delle norme di sicurezza personali e generali prescritte od opportune - materiali, impianti, sistemi ed apparati.
2) Cura l'attuazione ed il coordinamento - nell'ambito delle istruzioni ricevute - dei programmi di studio, analisi, ricerca, rilevazione, produzione, manutenzione, riparazione, verifica, revisione e valutazione assegnati al reparto ovvero al servizio ovvero al laboratorio, impianto, distaccamento, officina o fabbrica ovvero al settore di grande unita' organica alla quale fa capo l'unita' operativa alla quale e' eventualmente preposto distribuendo le lavorazioni tra le squadre, i gruppi di lavoro e le unita' che costituiscono ripartizione dell'unita' che dirige, stabilendo altresi' priorita', procedure e tempi di attuazione, e provvedendo personalmente alla esecuzione delle operazioni alle quali e' direttamente applicato.
3) Indica mezzi e strumenti idonei a garantire una piu' razionale esecuzione delle operazioni previste dal ciclo di lavorazione.
Controlla i risultati tecnici e la funzionalita' degli interventi assicurandosi della rispondenza delle lavorazioni alle norme ed alle compatibilita' standards.
4) Esegue personalmente interventi specializzati anche avvalendosi della collaborazione di professionalita' inferiori ed assistendo a sua volta professionalita' superiori. Sorveglia l'esecuzione di lavorazioni alle quali e' direttamente ed occasionalmente preposto, intervenendo personalmente, anche in corso di opera, secondo le norme e le eventuali procedure specifiche.
5) Collabora con le professionalita' superiori alla progettazione ed al collaudo di opere e di procedimenti.
6) Cura che siano osservate le norme di esercizio e di sicurezza del lavoro intervenendo personalmente in caso di carenze ed inosservanze, provvedendo, appena la situazione lo consenta, alle segnalazioni del caso accompagnandole con proposte di modifiche ed integrazioni metodologiche ed operative qualora ritenga che le previsioni delle norme ed i dispositivi siano insufficienti ad assicurare la incolumita' del personale o la sicurezza degli impianti e dei prodotti o dei materiali.
7) Partecipa alla attivita' di studio e ricerca nel settore di impiego nonche' alla eventuale sperimentazione di metodi, materiali ed applicazioni.
8) Collabora alla predisposizione dei capitolati speciali di appalto e convenzioni per cottimi fiduciari.
9) Predispone i provvedimenti relativi all'esecuzione di particolari lavorazioni o nel proprio reparto o unita' e sorveglia direttamente esecuzioni o procedimenti e controlli.
10) Effettua l'esame di perizie tecniche commisurate al proprio grado di professionalita' e nell'ambito di istruzioni e procedure predeterminate.
11) Cura la tenuta della documentazione prescritta e riferisce a chi previsto dalle norme di esercizio necessita', inconvenienti e ritardi.
12) Cura l'addestramento teorico e pratico delle professionalita' inferiori durante le lavorazioni e partecipa all'attivita' didattica dell'Amministrazione.
13) Si assicura che tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali e' addetto siano posti in op- era ed osservati, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanze; mantiene e fa mantenere, in tale ambito, le prescritte o necessarie condizioni di igiene.
14) Puo' svolgere le mansioni proprie anche in supporto a strutture operative e in localita' colpite da grave calamita' pubblica o in altre situazioni di emergenza in cui il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco sia chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali.
Requisiti culturali
Diploma di scuola secondaria superiore di perito industriale per l'elettronica industriale.
Modalita' di accesso
Concorso pubblico. Il 30% dei posti e' riservato al personale interno inquadrato nella qualifica funzionale immediatamente inferiore con permanenza di 5 anni nel livello ed in possesso dei requisiti culturali propri del presente profilo.
Mobilita' verticale
Capo Tecnico.
Grado di autonomia
Nell'ambito delle procedure e delle istruzioni.
Responsabilita'
Piena nell'ambito delle proprie attribuzioni nonche' per i risultati dell'unita' operativa cui eventualmente e' preposto.
46) Profilo professionale: Infermiere generico della qualifica IV 1) Nell'ambito della professionalita' posseduta, provvede
personalmente, nel reparto o nell'unita' terapeutica o chirurgica di appartenenza, se necessario con l'aiuto di professionalita' di qualifica inferiore, all'assistenza infermieristica diretta ed indiretta dei degenti, attuando le istruzioni dei medici e le direttive del capo sala e dell'infermiere professionale effettuando in particolare le seguenti operazioni:
1) assistenza completa al malato, particolarmente in ordine alle operazioni di pulizia e di alimentazione, di riassetto del letto e del comodino del paziente e della disinfezione dell'ambiente e di altri eventuali compiti compatibili con la qualifica a giudizio della direzione sanitaria;
2) raccolta degli escreti;
3) clisteri evacuanti, medicamentosi e nutritivi, rettoclisi;
4) bagni terapeutici e medicati, frizioni;
5) medicazioni semplici e bendaggi;
6) pulizia, preparazione ed eventuale disinfezione del materiale sanitario;
7) rilevamento ed annotazione della temperatura, del polso e del respiro;
8) somministrazione dei medicinali prescritti;
9) iniezioni ipodermiche ed intramuscolari;
10) sorveglianza di fleboclisi;
11) respirazione artificiale, massaggio cardiaco esterno, manovre emostatiche di emergenza.
2) Provvede a segnalare al capo sala ogni e qualsiasi evenienza non ordinaria ovvero ogni abitudine o comportamento del degente dannoso o contrario o controindicato per i trattamenti in corso in rapporto allo stato patologico in atto.
3) Assiste le professionalita' superiori eseguendo le operazioni indicategli espressamente.
4) Provvede alla disinfezione e sterilizzazione del materiale per l'assistenza diretta al degente ed a quelle dei ferri della strumentazione, degli apparecchi e controlla la disinfezione dei locali e delle sale di trattamento od operatorie.
5) Sorveglia la regolarita' del funzionamento degli apparecchi in dotazione al reparto al quale e' addetto provvedendo a segnalare alle professionalita' superiori eventuali guasti ed inconvenienti.
6) Provvede alle registrazioni e compilazioni di moduli che ha avuto in carico di redigere e di aggiornare.
7) Controlla che sia effettuata la pulizia, la ventilazione, la illuminazione ed il riscaldamento ovvero il condizionamento dei locali del reparto provvedendovi personalmente in caso di carenza non prevista di personale ovvero di urgenza funzionale.
8) Assiste i degenti e li aiuta nei loro spostamenti per esigenze personali.
9) Partecipa ai prescritti corsi di aggiornamento professionale.
10) Osserva le prescrizioni relative al mantenimento delle condizioni di igiene ed utilizza correttamente i presidi aninfortunistici, carenze dei quali segnala tempestivamente.
11) Puo' svolgere le mansioni proprie anche in supporto a strutture operative e in localita' colpite da grave calamita' pubblica o in altre situazioni di emergenza in cui il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco sia chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali.
Requisiti culturali
Diploma di istruzione secondaria di 1 grado.
Specializzazione richiesta
Attestato di idoneita' tramite corsi di qualificazione professionale.
Modalita' di accesso
Concorso pubblico. Il 40% dei posti e' riservato al personale interno inquadrato nella qualifica funzionale immediatamente inferiore con permanenza di 5 anni nella stessa.
Mobilita' verticale
Previa anzianita' di 5 anni nel profilo e superamento di corsi di qualificazione puo' accedere al corrispondente profilo specializzato.
Mobilita' orizzontale
Verso altri profili della medesima qualifica funzionale purche' della medesima area e previo corso di qualificazione.
Utilizzazione di strumenti o di apparecchiature e di impianti
Utilizzazione di macchine complesse di uso semplice.
Grado di autonomia
Nell'ambito di istruzioni non necessariamente dettagliate.
Responsabilita'
Limitata alla corretta esecuzione del lavoro da svolgere in base alle prescrizioni.
47) Profilo professionale: Infermiere professionale della qualifica
V
1) Nell'ambito del reparto e dell'unita' terapeutica o chirurgica di appartenenza e della specializzazione eventualmente posseduta provvede personalmente e, se necessario, con l'aiuto di professionalita' di qualifica inferiore, all'assistenza infermieristica diretta ed indiretta dei degenti, attuando le istruzioni dei medici e le direttive del Capo sala.
2) Provvede all'aggiornamento delle schede cliniche dei singoli,
dei rilievi di competenza e provvede, altresi', ad annotazioni ed
osservazioni nei modi prescritti, rese opportune dalle rilevazioni effettuate durante il turno di servizio.
3) Mantiene aggiornato il diario delle prescrizioni mediche e delle consegne e lo passa a chi subentra in servizio.
4) Effettua in attuazione dell'incarico e delle connesse istruzioni ricevute, l'assistenza completa del degente provvedendo anche a richiedere, nelle forme previste, gli interventi ordinari ed urgenti di altri sanitari anche a seconda delle esigenze sociali e spirituali del malato.
5) Somministra i medicinali prescritti, esegue particolari trattamenti, medicazioni, applicazioni curative e prelievi diagnostici prescritti dal medico ed effettua interventi di urgenza quali respirazione artificiale, ossigenoterapia, massaggio cardiaco esterno e manovre emostatiche seguite da immediata richiesta di intervento medico.
Cura il malato anche per quanto riguarda la somministrazione dei pasti e la dieta alimentare in genere.
6) Presta assistenza allo specialista e al Capo sala in corso di anestesia e rianimazione limitatamente alla sorveglianza ed al trattamento di supporto del degente quali sostituzione di fleboclisi, richiesta di sangue, approvvigionamento di sostanze farmacologiche, controllo del polso e della pressione.
7) Effettua la sorveglianza, nell'immediato periodo post-operatorio del degente con rilevazione del polso, della pressione e del respiro ed esecuzione - nell'ambito della professionalita' posseduta - di somministrazioni e pratiche terapeutiche, su ordine e sotto controllo dello specialista, quali iniezioni intramuscolari, rinnovo di fleboclisi, ossigenoterapia anche con tenda.
8) Effettua - nell'ambito della struttura terapeutica ovvero con la specifica indicazione del medico responsabile - iniezioni endovenose.
9) Provvede a segnalare al Capo sala ogni e qualsiasi esigenza non ordinaria ovvero lo stato di emergenza verificatosi come evoluzione patologica ovvero scatenato da trattamenti e somministrazioni previste. Del pari segnala ogni abitudine o comportamento del degente dannoso o contrario o controindicato per i trattamenti in corso in rapporto allo stato patologico in atto.
10) Collabora con le professionalita' superiori quando si tratta di interventi terapeutici medici-chirurgici eseguendo le operazioni indicategli espressamente ovvero parte di un trattamento.
11) Assiste il medico ovvero lo specialista nelle varie attivita' di reparto, di ambulatorio e di sala operatoria sia fissa che mobile.
12) Provvede alla disinfezione e sterilizzazione del materiale per l'assistenza diretta al degente ed a quelle dei ferri della strumentazione, degli apparecchi e controlla la disinfezione dei locali e delle sale di trattamento od operatorie.
13) Sorveglia la regolarita' del funzionamento degli apparecchi anche di uso complesso in dotazione al reparto al quale e' addetto provvedendo a segnalare al responsabile della struttura eventuali guasti ed inconvenienti e, in corso di utilizzazione, ad avvertire il medico operatore del verificarsi di anomalie ovvero di una situazione di non sicuro rendimento.
14) Provvede alle registrazioni e compilazione di moduli che ha avuto in carico di redigere e di aggiornare sia relativamente al carico ed allo scarico di prodotti, medicinali, stupefacenti, veleni e disinfettanti, con le modalita' ed i vincoli di impiego per ciascun tipo di prodotto prescritti; e sia relativamente al movimento dei degenti; sia relativamente alla dotazione ed all'utilizzazione delle apparecchiature in dotazione al reparto; sia relativamente alle dotazioni ed ai loro livelli di soglia minima; sia relativamente ai dati statistici, all'elaborazione dei quali provvede.
15) Controlla che sia effettuata la pulizia, la ventilazione, la illuminazione ed il riscaldamento ovvero il condizionamento dei locali del reparto provvedendovi personalmente in caso di carenza non prevista di personale ovvero di urgenza funzionale.
16) Si assicura che le attivita' dei degenti si svolgano secondo le norme di convivenza prescritte dai regolamenti interni intervenendo, se necessario, a correggere comportamenti od applicazioni non confacenti o non idonei e segnalando al responsabile eventuali situazioni di disturbo.
17) Partecipa ai prescritti corsi di aggiornamento professionale e partecipa all'addestramento durante i turni di lavoro del personale delle qualificazioni inferiori.
18) Osserva le prescrizioni relative al mantenimento delle condizioni di igiene ed utilizza correttamente i presidi antinfortunistici, carenze dei quali segnala tempestivamente.
19) Puo' svolgere le mansioni proprie anche in supporto a strutture operative e in localita' colpite da grave calamita' in cui il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sia chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali.
Requisiti culturali
Diploma di scuola secondaria di 1 grado e diploma di qualifica professionale.
Modalita' di accesso
Concorso pubblico. Il 30
dei posti e' riservato al personale interno inquadrato nella qualifica funzionale immediatamente inferiore con permanenza di 5 anni nel livello e purche' di profilo corrispondente, previo superamento di apposito corso di specializzazione.
Mobilita' verticale
Verso il profilo professionale della qualifica funzionale immediatamente superiore purche' della stessa area, previa anzianita' di 5 anni nel profilo e superamento di corso di qualificazione,
purche' in possesso degli specifici requisiti culturali.
Grado di autonomia
Nell'ambito di prescrizioni di massima riferite a procedure generali.
Responsabilita'
Riferita a risultati ottenuti.
48) Profilo professionale: Falegname della qualifica IV
1) Esegue lavorazioni del legno, di serie, in serie e di tipo ricorrente o comune ovvero in attuazione di istruzioni specifiche e/o di disegni semplici ovvero predisposti dallo stesso operatore, riguardanti:
a) la costruzione, lo smontaggio, l'adattamento, la riparazione, il rimontaggio, di singoli elementi o di manufatti in tutto od in parte in legno, materiale legnoso e simili, eseguendo tutte le operazioni connesse di pulizia, raschiamento e simili;
b) la costruzione, l'allestimento, l'applicazione, l'adeguamento, lo smontaggio, la riparazione e il rimontaggio, di strutture, supporti o elementi complessi per articolazione o dimensioni in tutto od in parte in legno in concorso con le professionalita' superiori alle quali tali lavori sono stati affidati;
c) la realizzazione di progetti e modelli semplici in legno o materiali simili per ulteriori lavorazioni specializzate su disegni o grafici o istruzioni specifiche;
d) la finitura o il completamento o il ripristino o il piccolo restauro di oggetti, parti e assiemi mediante lucidatura, pittura, applicazione di vetri, e di serramenti, sistemazione di serrande, calafataggio, coibentazione e simili;
e) la scelta e la preparazione del tipo di legno o materiale legnoso o simili e di quelli necessari per la esecuzione dei lavori assegnatigli personalmente e collabora nella selezione dei materiali con professionalita' superiori quando si tratta di opere di tipo non comune o non ricorrente o di particolare ampiezza o articolazione.
2) Prepara, sulla base di istruzioni specifiche o di disegni semplici, sistemi, supporti, e attrezzature necessari all'esecuzione degli interventi assegnatigli ovvero alle operazioni necessarie per la realizzazione degli interventi assegnati al gruppo di lavoro, squadra, reparto od unita' lavorativa caratteristica o propria del settore di applicazione ovvero occasionalmente costituita.
3) Utilizza attrezzi, strumenti ed apparecchiature anche complesse ma di uso semplice.
4) Esegue gli interventi - singolarmente o in collaborazione - nell'interno dei laboratori ovvero direttamente all'interno dei locali dove si trovano o sono collocati, materiali e manufatti, ovvero su mezzi fissi o comunque mobili.
5) Collabora con professionalita' superiori quando si tratti di lavorazioni ovvero di controlli generali non ricorrenti per il proprio settore di specializzazione.
6) Provvede - alla conclusione del turno di lavoro - nei modi prescritti ovvero suggeriti dalla professionalita' posseduta, alla disattivazione degli impianti affidatigli ed alla sistemazione piu' idonea degli assiemi o parti oggetto dell'intervento, nonche' dei
materiali predisposti o da utilizzare, anche mediante la collocazio ordinaria manutenzione degli attrezzi e strumenti in dotazione e delle apparecchiature affidategli e lascia in ordine il proprio posto di lavoro.
10) Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali e' addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanze; mantiene, in tale ambito, le prescritte o necessarie condizioni di igiene.
11) Puo' svolgere le mansioni proprie anche in supporto a strutture operative e in localita' colpite da grave calamita' pubblica o in altre situazioni di emergenza in cui il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco sia chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali.
Requisiti culturali
Diploma di istruzione secondaria di 1 grado.
Specializzazione richiesta
Attestato di idoneita' tramite corsi di qualificazione professionale.
Modalita' di accesso
Concorso pubblico. Il 40% dei posti e' riservato al personale interno inquadrato nella qualifica funzionale immediatamente inferiore con permanenza di 5 anni nella stessa.
Mobilita' verticale
Previa anzianita' di 5 anni nel profilo e superamento di corsi di qualificazione puo' accedere al corrispondente profilo specializzato.
Mobilita' orizzontale
Verso altri profili della medesima qualifica funzionale purche' della medesima area e previo corso di qualificazione.
Utilizzazione strumenti o di apparecchiature e di impianti
Utilizzazione di macchine complesse di uso semplice.
Grado di autonomia
Nell'ambito di istruzioni non necessariamente dettagliate.
Responsabilita'
Limitata alla corretta esecuzione del lavoro da svolgere in base alle prescrizioni.
49) Profilo professionale: Falegname specializzato della qualifica V
1) Individua ed esegue personalmente - con autonomia esecutiva, o sulla base di disegni o grafici - gli interventi necessari ad eseguire operazioni di falegnameria, anche non di serie e non ricorrenti e che presentano particolari complessita', precedenti e conseguenziali, alla realizzazione, riparazione e finitura di elementi, oggetti, parti e assiemi e manufatti in tutto od in parte in legno, in materiale legnoso ovvero in materiale succedaneo impiegabile come ed in luogo del legno e simili; realizza altresi' la costruzione, lo smontaggio ed il rimontaggio, il ripristino, la revisione, la finitura, la lucidatura e simili, il piccolo restauro e l'intarsio di oggetti, mobili, parti, assiemi, strutture, contenitori e modifiche di tipo non usuale e non ricorrente.
2) Seleziona i tipi di legno o di altro analogo materiale da applicare idonei all'intervento da realizzare e prepara - personalmente o con il concorso di professionalita' inferiori - i singoli elementi o le parti e procede al montaggio, collegamento e finitura anche con l'applicazione di serramenti, vetri e vetrate e di sistemi articolati di chiusura di tipo non usuale o di particolare dimensione o complessita' nonche' alla esecuzione di trattamenti speciali quali il calafataggio, la coibentazione e simili delle superficie ed al riporto in pristino di applicazione sul legno e nel legno o simili.
3) Intervenire in qualsiasi fase del ciclo lavorativo.
4) Esegue - sulla base di disegni, anche redatti parzialmente, e di istruzioni particolari - coordinando unita' e gruppi di professionalita' inferiori eventualmente formati per lo specifico intervento ovvero previsti dalla organizzazione del lavoro del settore di applicazione - la costruzione o lo smontaggio di strutture, supporti, parti e assiemi complessi necessari per la esecuzione di opere edilizie e simili.
5) Esegue gli interventi connessi a tutte le fasi di realizzazione del lavoro affidatogli all'interno dei laboratori ovvero su mezzi fissi e comunque mobili.
6) Provvede - predisponendo i mezzi, gli strumenti e gli apparecchi necessari se richiesti dal tipo di operazione o di lavoro eseguito - alla esecuzione delle prove funzionali e dei controlli eventualmente necessari richiesti o prescritti, avvalendosi eventualmente del supporto di professionalita' inferiori e collabora con professionalita' superiori o pari a controlli o prove funzionali articolate.
7) Utilizza, per le lavorazioni specifiche o proprie alla professionalita' posseduta, attrezzi, strumenti, apparecchiature e macchinari complessi o di particolari dimensioni, dei quali cura l'efficienza funzionale e l'ordinaria manutenzione, segnalando al responsabile o a chi indicato da istruzioni particolari,
inconvenienti, guasti e disfunzioni.
8) Si assicura, a conclusione del turno di lavoro ovvero in occasione di sospensione degli interventi, che tutti i materiali, gli attrezzi ed i macchinari usati e portati sul posto siano sistemati in condizioni di sicurezza e che il proprio posto di lavoro nonche' quelli degli addetti alla squadra o unita' alla quale e' eventualmente preposto siano lasciati e mantenuti in ordine e che il materiale deperibile sia posto in buone condizioni di conservazione.
9) Provvede alle registrazioni previste ed alla compilazione dei prescritti rapporti su moduli predisposti.
10) Istruisce le professionalita' inferiori sia durante le fasi del ciclo di lavoro che in corsi di qualificazione.
11) Collabora con le professionalita' superiori alla sistemazione di nuove procedure lavorative.
12) Cura l'efficienza funzionale, la pulizia e l'ordinaria manutenzione degli attrezzi e strumenti in dotazione e delle apparecchiature affidategli e lascia in ordine il proprio posto di lavoro.
13) Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali e' addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanze; mantiene in tale ambito, le prescritte o necessarie condizioni igieniche.
14) Puo' svolgere le mansioni proprie anche in supporto a strutture operative e in localita' colpite da grave calamita' pubblica o in altre situazioni di emergenza in cui il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco sia chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali.
Requisiti culturali
Diploma di istruzione secondaria di 1 grado e diploma di qualifica professionale.
Modalita' di accesso
Concorso pubblico. Il 30
dei posti e' riservato al personale interno inquadrato nella qualifica funzionale immediatamente inferiore con permanenza di 5 anni nel livello e purche' di profilo corrispondente, previo superamento di un apposito corso di specializzazione.
Mobilita' orizzontale
Verso i profili di pittore specializzato, muratore specializzato, idraulico specializzato, previo superamento di corso di riconversione professionale.
Mobilita' verticale
Verso il profilo professionale della qualifica funzionale
immediatamente superiore purche' della stessa area, previa anzianita' di 5 anni nel profilo e superamento di corso di qualificazione, purche' in possesso degli specifici requisiti culturali.
Grado di autonomia
Nell'ambito di prescrizioni di massima riferite a procedure generali.
Responsabilita'
Riferita a risultati ottenuti.
50) Profilo professionale: Pittore della qualifica IV
1) Provvede - nell'ambito di istruzioni tecniche specifiche o di tracciati, disegni, fotografie e simili - alla pulizia, preparazione (quali deossidazioni, sgrassaggio, fosfatizzazione e simili) e trattamento finito di verniciatura, tinteggiatura e coloritura di oggetti, infissi, strutture e manufatti di qualsiasi materiale mediante l'impiego di prodotti che non presentino particolare difficolta' di preparazione od applicazione, nonche' l'applicazione di collanti, mastici e simili.
2) Provvede a ritocchi ed a finiture non di fino ed alla applicazione di carte da parati o di rivestimenti di uso corrente eseguendo operazioni preliminari quali preparazione, stuccatura, applicazione di pittura di fondo e simili e conseguenti alla posa in opera del materiale quali bordatura, zoccolatura e simili.
3) a) Prepara ed innalza eventuali strutture di supporto necessarie alla esecuzione degli interventi assegnatigli, in collaborazione o non con professionalita' pari o inferiori, a seconda che la costruzione prevista sia di dimensioni che richiedano detti interventi.
b) Qualora si tratti di strutture e ponteggi di particolare dimensione o articolazione ovvero quando siano richieste precauzioni di particolare delicatezza, collabora con le professionalita' superiori alle quali compete la pianificazione e la realizzazione della struttura e delle precauzioni di intervento.
4) Utilizza attrezzi, strumenti ed apparecchiature anche complesse di uso semplice e partecipa all'utilizzazione di macchinari ed attrezzature di particolari dimensioni e complessita' impiegate da professionalita' superiori.
5) Collabora con professionalita' superiori quando si tratti di lavorazioni ovvero di controlli generali di tipo non ricorrente.
6) Provvede - alla conclusione del turno di lavoro - nei modi prescritti ovvero suggeriti dalla professionalita' posseduta, alla sistemazione piu' idonea dei materiali predisposti o da utilizzare anche mediante la collocazione in particolari locali, magazzini o ripostigli, garantendo condizioni di sicurezza, di stazionamento e di buona conservazione.
7) Provvede alle registrazioni, se previste, relative ai prelevamenti, alle consegne e all'utilizzazione dei materiali ed altresi' a quelle relative al lavoro eseguito.
8) Cura l'efficienza funzionale, la pulizia e l'ordinaria manutenzione degli attrezzi e strumenti in dotazione e delle apparecchiature affidategli e lascia in ordine il proprio posto di lavoro.
9) Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali e' addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanze; mantiene, in tale ambito, le prescritte o necessarie condizioni di igiene.
10) Puo' svolgere le mansioni proprie anche in supporto a strutture operative e in localita' colpite da grave calamita' pubblica o in altre situazioni di emergenza in cui il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco sia chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali.
Requisiti culturali
Diploma di istruzione secondaria di 1 grado.
Specializzazione
Attestato di idoneita' tramite corsi di qualificazione professionale.
Modalita' di accesso
Concorso pubblico. Il 40% dei posti e' riservato al personale interno inquadrato nella qualifica funzionale immediatamente inferiore con permanenza di 5 anni nella stessa e la specializzazione richiesta dal presente profilo.
Mobilita' verticale
Previa anzianita' di 5 anni nel profilo e superamento di corsi di qualificazione puo' accedere al corrispondente profilo specializzato.
Mobilita' orizzontale
Verso profili della medesima qualifica funzionale previo corso di qualificazione.
Sfera di autonomia
Relativa alla corretta esecuzione del lavoro.
Grado di responsabilita'
Nell'ambito di istruzioni non necessariamente dettagliate.
51) Profilo professionale: Pittore specializzato della qualifica V 1) Sceglie, prepara ed applica - con autonomia esecutiva nell'ambito di specifiche istruzioni ovvero di disegni colorati e non o di documentazione descrittiva o grafica - vernici, coloranti e parati di qualsiasi tipo ed oggetti, mobili, strutture, manufatti, edifici, quale che sia il materiale di costruzione usato.
2) Prepara manualmente, con apparecchiature o con prodotti chimici e tratta, a seconda delle caratteristiche proprie del materiale di costruzione, le superfici da verniciare o pitturare e, ad applicazione/i effettuata/e, le fissa e le rifinisce sia manualmente che con l'uso di attrezzature, trattamenti aggiuntivi e prodotti particolari.
3) Provvede direttamente alle eventuali stuccature o interventi di riporto in pristino, alla applicazione di materiale o vernici di fondo e, se previsto l'uso di impianti meccanici e automatici, provvede alla regolazione degli spruzzi, del colore, della
movimentazione e della dislocazione anche con la collaborazione di
altre professionalita' pari o inferiori.
4) Provvede alla scelta dei prodotti piu' idonei ad eseguire ritocchi ovvero a correggere precedenti interventi erronei nonche' alla loro applicazione sia direttamente che coordinando le professionalita' inferiori alle quali sia stato eventualmente preposto.
5) Esegue decorazioni ed ornati sulla base di disegni e provvede a scritture, disegni e filettature a mano libera ed a riquadrature a chiaroscuro.
6) Rifinisce lavori di verniciatura, applicazione di materiali e di carta anche mediante filettatura ed imitazione di legni, marmi od altri prodotti.
7) Provvede, sulla base di specifiche istruzioni, al montaggio di strutture di supporto di semplice realizzazione necessarie per la esecuzione dei lavori e collabora - per la parte di competenza specifica - con altre professionalita' alla realizzazione di strutture di grandi dimensioni.
8) Interviene in qualsiasi fase del ciclo lavorativo.
9) Provvede - predisponendo i mezzi, gli strumenti e gli apparecchi necessari se richiesti dal tipo di operazione o di lavoro eseguito - alla esecuzione delle prove funzionali e dei controlli opportuni o prescritti, collaborando eventualmente con professionalita' superiori o pari.
10) Utilizza, per le lavorazioni specifiche o connesse alla professionalita' posseduta, attrezzi, strumenti, apparecchiature e macchinari complessi o di particolari dimensioni, dei quali cura l'efficienza funzionale e la ordinaria manutenzione segnalando al responsabile o a chi indicato da istruzioni particolari, inconvenienti, guasti e disfunzioni. Si assicura, a conclusione del turno di lavoro ovvero in occasione di sospensione degli interventi, che tutti i materiali, gli attrezzi ed i macchinari usati o portati sul posto siano sistemati in condizioni di sicurezza e di buona conservazione e che il proprio posto di lavoro nonche' quelli degli addetti alla squadra o unita' alla quale e' eventualmente preposto siano lasciati in ordine.
11) Provvede alle registrazioni previste ed alla compilazione di prescritti rapporti su moduli predisposti.
12) Cura sia in corsi di qualificazione che durante le lavorazioni l'addestramento pratico di professionalita' inferiori.
13) Collabora con le professionalita' superiori alla sistematizzazione di nuove procedure lavorative.
14) Cura l'efficienza funzionale, la pulizia e l'ordinaria manutenzione degli attrezzi e strumenti in dotazione e delle apparecchiature affidategli e lascia in ordine il proprio posto di lavoro.
15) Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza
delle lavorazioni alle quali e' addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanze; mantiene, in tale ambito, le prescritte o necessarie condizioni di igiene.
16) Puo' essere chiamato in quanto occorra a svolgere temporaneamente compiti di altro profilo della stessa qualifica funzionale.
17) Puo' svolgere le mansioni proprie anche in supporto a strutture operative e in localita' colpite da grave calamita' pubblica o in altre situazioni di emergenza in cui il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco sia chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali.
Requisiti culturali
Diploma di istruzione secondaria di 1 grado - Diploma di qualifica professionale.
Specializzazione
Attestato di idoneita' tramite corsi di qualificazione professionale.
Modalita' di accesso
Secondo la normativa vigente. Il 30% dei posti disponibili e' riservato al personale interno inquadrato nella qualifica funzionale immediatamente inferiore con permanenza di 5 anni nella stessa ed i requisiti richiesti dal presente profilo.
Mobilita' verticale
Previa anzianita' di 5 anni nel profilo e superamento di corso di qualificazione puo' accedere a profilo della qualifica immediatamente superiore, purche' in possesso degli specifici requisiti culturali.
Mobilita' orizzontale
Verso altri profili di Muratore specializzato, Falegname specializzato e Idraulico specializzato previo superamento di corso di riconversione professionale a cura dell'Amministrazione.
Sfera di autonomia
Nell'ambito di prescrizioni di massima riferite a procedure generali.
Grado di responsabilita'
Riferita a risultati ottenuti.
52) Profilo professionale: Idraulico della qualifica IV
1) Esegue in autonomia - sulla base di istruzioni specifiche ovvero di grafici e di documentazione tecnica - installazioni, manutenzione, riparazioni e modifiche di impianti idrici di tipo usuale, utilizzando materiali e tecnologie di impiego corrente.
2) Pone in opera ovvero sostituisce o ripara rubinetterie, sistemi di controllo per liquidi, tubature di ogni tipo anche collegati con impianti igienici, per le acque luride e per il condizionamento di ambienti, mezzi mobili, scafi e simili.
3) Appronta ed utilizza il materiale piu' idoneo al lavoro assegnatogli nonche' richiesto da quegli interventi di tipo semplice che in corso d'opera si dovessero rivelare necessari e provvede a fissare sostegni, attacchi, tiranti ed appoggi per la posa di tubazioni, di serbatoi, di scatole di controllo e di regolazione di flusso di sifoni, e, per la parte attinente la propria professionalita', di apparecchiature collegate all'impianto.
4) Collabora con professionalita' superiori e pari alla sistemazione di complessi idrici non di tipo usuale ed alla realizzazione di impianti di grandi dimensioni ovvero particolarmente articolati.
5) Appresta, sulla base di specifiche istruzioni, strutture di supporto di semplice montaggio necessarie per la esecuzione di lavori e collabora - per la parte di pertinenza specifica - con altre professionalita' alla realizzazione di strutture di grandi dimensioni.
6) Utilizza apparecchiature ed attrezzature di uso semplice e strumenti di controllo, valutazione dei flussi e della funzionalita' dell'impianto sul quale e' intervenuto, di facile e diretta comprensione dei valori.
7) Assiste le professionalita' superiori o altre professionalita' nelle prove funzionali di impianti generali, di apparecchiature collegate al sistema, di controllo di tipo non ricorrente dei livelli, della tenuta e dei circuiti.
8) Provvede - alla conclusione del turno di lavoro - nei modi prescritti ovvero suggeriti dalla professionalita' posseduta, alla sistemazione piu' idonea dei materiali predisposti o da utilizzare anche mediante la collocazione in particolare locali, magazzini e ripostigli garantendo condizioni di sicurezza, di stazionamento e di buona conservazione.
9) Provvede alle registrazioni, se previste, relative ai prelevamenti, alle consegne e all'utilizzazione dei materiali ed altresi' a quelle relative al lavoro eseguito.
10) Collabora con professionalita' superiori quando si tratti di lavorazioni ovvero di controlli generali di tipo non ricorrente.
11) Cura l'efficienza funzionale, la pulizia e l'ordinaria manutenzione degli attrezzi e strumenti in dotazione e delle apparecchiature affidategli e lascia in ordine il proprio posto di lavoro.
12) Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali e' addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanze; mantiene, in tale ambito, le prescritte o necessarie condizioni di igiene.
13) Puo' essere chiamato in quanto occorra a svolgere temporaneamente compiti di altro profilo della stessa qualifica funzionale.
14) Puo' svolgere le mansioni proprie anche in supporto a strutture operative e in localita' colpite da grave calamita' pubblica o in altre situazioni di emergenza in cui il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco sia chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali.
Requisiti culturali
Diploma di istruzione secondaria di 1 grado.
Specializzazione
Attestato di idoneita' tramite corsi di qualificazione professionale.
Modalita' di accesso
Concorso pubblico. Il 40% dei posti e' riservato al personale interno inquadrato nella qualifica funzionale immediatamente inferiore con permanenza di 5 anni nella stessa.
Mobilita' verticale
Previa anzianita' di 5 anni nel profilo e superamento di corsi di qualificazione puo' accedere al profilo di idraulico specializzato.
Mobilita' orizzontale
Verso altri profili della medesima qualifica funzionale purche' della medesima area e previo corso di qualificazione.
Grado di autonomia
Nell'ambito di istruzioni non necessariamente dettagliate.
Responsabilita'
Limitata alla corretta esecuzione del lavoro da svolgere in base alle prescrizioni.
53) Profilo professionale: Idraulico specializzato della qualifica V
1) In autonomia esecutiva e sulla base di istruzioni tecniche ovvero di disegni e documentazione tecnica individua e compie gli interventi necessari per la installazione, la manutenzione, la riparazione e la modifica di impianti idrici anche di tipo non usuale, utilizzando materiali e tecnologie anche non ricorrenti.
2) Pone in opera personalmente ovvero, se trattasi di lavoro di grandi dimensioni o particolarmente complessi, coordinando gruppi di lavoro o squadre di professionalita' inferiori, impianti e apparecchiature idriche, sistemi di controllo per liquidi, tubature di ogni tipo per impianti igenici, per scarichi di ogni tipo e per il condizionamento o l'alimentazione di impianti speciali per edifici, mezzi mobili, scafi e simili.
3) Sceglie, apponta ed utilizza materiali ed apparecchiature necessari per la realizzazione dei compiti assegnatigli negli interventi su sistemi idraulici di qualsiasi tipo provvedendo, anche in collaborazione con altre professionalita', alla costruzione, manutenzione, regolamentazione e posa in opera di strutture speciali di sostegno, di applicazione e di sicurezza nonche' di apparecchiature di controllo, misurazione e limitazione del flusso e di contenimento dei liquidi.
4) Utilizza per la esecuzione degli interventi e l'eventuale trattamento preliminare dei materiali e la taratura delle scatole di controllo strumenti ed apparecchiature anche di uso complesso.
5) Ripartisce, qualora lo richieda la situazione operativa o l'organizzazione del lavoro nonche' le caratteristiche degli interventi da effettuare, i compiti tra le professionalita' inferiori designate ad operare nel ciclo o intervento lavorativo per l'approntamento di strutture di supporto di semplice montaggio necessarie per l'esecuzione dei lavori e collabora con altre professionalita' - per la parte di specifica competenza - alla realizzazione di strutture di grandi dimensioni.
6) Interviene in qualsiasi fase del ciclo lavorativo e provvede alle prove di controllo funzionale sia per la parte del lavoro eseguito personalmente che per parti realizzate da professionalita' inferiori.
7) Assiste professionalita' superiori o altre professionalita' nelle prove funzionali di impianti generali, di apparecchiature speciali collegate al sistema, di controllo di tipo non ricorrente dei livelli, della tenuta, dei circuiti e della resa.
8) Provvede - alla conclusione del turno di lavoro - nei modi prescritti alla sistemazione piu' idonea dei materiali predisposti o da utilizzare, anche mediante la collocazione in particolari locali, magazzini o ripostigli garantendo condizioni di sicurezza di stazionamento e di buona conservazione.
9) Cura l'efficienza funzionale, la pulizia e l'ordinaria manutenzione degli attrezzi e strumenti in dotazione e delle apparecchiature affidategli e lascia in ordine il proprio posto di lavoro.
10) Provvede alle registrazioni previste ed alla compilazione dei rapporti su moduli predisposti.
11) Svolge attivita' didattica in corsi di qualificazione ed aiuta le professionalita' inferiori sia per le operazioni del ciclo che per la lettura di prescrizioni tecniche.
12) Collabora con professionalita' superiori alla sistematizzazione di nuove procedure lavorative.
13) Cura l'efficienza funzionale, la pulizia e l'ordinaria manutenzione degli attrezzi e strumenti in dotazione e delle apparecchiature affidategli e lascia in ordine il proprio posto di lavoro.
14) Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali e' addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanze; mantiene, in tale ambito, le prescritte o necessarie condizioni di igiene.
15) Puo' svolgere le mansioni proprie anche in supporto a strutture operative e in localita' colpite da grave calamita' pubblica o in altre situazioni di emergenza in cui il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco sia chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali.
Requisiti culturali
Diploma di istruzione secondaria di 1 grado. Diploma di qualifica professionale.
Modalita' di accesso
Concorso pubblico. Il 30% dei posti e' riservato al personale interno inquadrato nella qualifica funzionale immediatamente inferiore con permanenza di 5 anni nel livello e purche' di profilo corrispondente, previo superamento di apposito corso di specializzazione.
Mobilita' orizzontale
Verso i profili di Muratore specializzato, Falegname specializzato e Pittore specializzato, previo superamento di corso di riconversione professionale a cura dell'Amministrazione.
Grado di autonomia
Nell'ambito di prescrizioni di massima riferite a procedure generali.
Responsabilita'
Riferita a risultati ottenuti.
54) Profilo professionale: Elettricista della qualifica IV
1) Individua ed effettua - sulla base di istruzioni particolari, prescrizioni tecniche usuali e grafici semplici - le operazioni di revisione, riparazione, controllo e riassemblaggio necessarie ad eliminare anomalie e guasti di funzionamento di tipo ordinario o ricorrente verificatisi in impianti, gruppi di media complessita', attrezzature autonome, elettriche ivi compresi i forni.
2) Provvede alla riparazione ed al rifacimento di linee e sistemi elettrici con autonomia esecutiva ovvero sotto la direzione o il coordinamento di professionalita' superiori quando si tratti di reti articolate e dotate di sistemi non usuali di distribuzione, controllo e sicurezza.
3) Utilizza nel corso delle operazioni da eseguire attrezzature e strumentazioni anche complesse ma di uso e lettura semplice ed assicura, se abilitato, il controllo ed il servizio di guardia delle stazioni e cabine elettriche intervenendo sugli apparecchi di misura, manovra, regolazione e protezione secondo procedure codificate.
4) Allestisce o costruisce parti di componenti elettriche di natura non complessa e comunque di tipo corrente; collabora con le professionalita' superiori negli interventi di natura complessa.
5) Collabora con le professionalita' superiori a tutte le operazioni connesse ad interventi di natura non usuale o che siano specifiche delle professionalita' di maggiore livello.
6) Verifica mediante prove funzionali semplici i risultati degli interventi effettuali.
7) Provvede alle prescritte registrazioni sia relativamente al lavoro effettuato che al materiale impiegato.
8) Cura l'efficienza funzionale, la pulizia e l'ordinaria manutenzione degli attrezzi e strumenti in dotazione e delle apparecchiature affidategli e lascia in ordine il proprio posto di lavoro.
9) Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali e' addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanze; mantiene, in tale ambito, le prescritte o necessarie condizioni di igiene.
10) Puo' essere chiamato in quanto occorra a svolgere temporaneamente compiti di altro profilo della stessa qualifica funzionale.
11) Puo' svolgere le mansioni proprie anche in supporto a strutture operative e in localita' colpite da grave calamita' pubblica o in altre situazioni di emergenza in cui il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco sia chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali.
Requisiti culturali
Diploma di istruzione secondaria di 1 grado.
Specializzazione richiesta
Attestato di idoneita' tramite corsi di qualificazione professionale.
Modalita' di accesso
Concorso pubblico. Il 40% dei posti e' riservato al personale interno inquadrato nella qualifica funzionale immediatamente inferiore con permanenza di 5 anni nella stessa.
Mobilita' verticale
Previa anzianita' di 5 anni nel profilo e superamento di corsi di qualificazione puo' accedere al corrispondente profilo specializzato.
Mobilita' orizzontale
Verso altri profili della medesima qualifica funzionale purche' della medesima aerea e previo corso di qualificazione.
Utilizzazione di strumenti o di apparecchiature e di impianti
Utilizzazione di macchine complesse di uso semplice.
Grado di autonomia
Nell'ambito di istruzioni non necessariamente dettagliate.
Responsabilita'
Limitata alla corretta esecuzione del lavoro da svolgere in base alle prescrizioni.
55) Profilo professionale: Elettricista specializzato della
qualifica V
1) Individua - in condizioni di autonomia esecutiva - guasti ed anomalie di funzionamento di reti e impianti nonche' di complessi, assiemi e sottoinsiemi di apparecchiature e di congegni elettrici ed effettua direttamente - sulla base di norme, istruzioni particolari e di documentazione grafica e descrittiva - gli interventi necessari, di tipo ricorrente e non, di manutenzione, montaggio, riparazione, smontaggio, revisione particolare e generale, controllo, taratura e messa a punto nonche' le richieste o prescritte prove di collaudo funzionale anche su banco.
2) Provvede direttamente, ovvero coordinando professionalita' inferiori, alla conduzione, controllo, manutenzione e riparazione di impianti ed apparecchiature, anche autonomi, sia per la produzione che per la trasformazione dell'energia elettrica assicurandone la distribuzione, nell'ambito della propria professionalita', allestendone i relativi sistemi - semplici ed articolati - di utilizzazione, controllo e sicurezza.
3) Interviene direttamente in tutte le fasi del ciclo di lavoro e predispone rapporti tecnici ovvero documentazioni particolari e generali su modelli predisposti anche di tipo grafico oltre che descrittivo e numerico.
4) Esegue, in collaborazione con professionalita' pari o superiori ovvero all'eventuale direzione di professionalita' inferiori, interventi su apparati di grandi dimensioni ovvero distribuiti sul territorio.
5) Prepara ed esegue direttamente - ovvero, se di tipo non usuale, in collaborazione con professionalita' superiori - esperienze, sperimentazioni e modifiche di impianti ed apparecchiature elettriche.
6) Collabora con le professionalita' superiori alla sistemazione di nuove procedure lavorative.
7) Addestra sia in corsi di qualificazione che durante il ciclo lavorativo professionalita' inferiori.
8) Utilizza apparecchiature anche di tipo complesso e provvede agli interventi di propria competenza sulle medesime per assicurarne il funzionamento ottimale segnalando tempestivamente anomalie e guasti che non rientrano nelle proprie specifiche conoscenze tecniche di intervento.
9) Cura l'efficienza funzionale, la pulizia e l'ordinaria manutenzione degli attrezzi e strumenti in dotazione e delle apparecchiature affidategli e lascia in ordine il proprio posto di lavoro.
10) Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali e' addetto, utilizza correttamente presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanze; mantiene, in tale ambito, le prescritte o necessarie condizioni di igiene.
11) Puo' svolgere le mansioni proprie anche in supporto a strutture operative e in localita' colpite da grave calamita' pubblica o in altre situazioni di emergenza in cui il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco sia chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali.
Requisiti culturali
Diploma di istruzione secondaria di 1 grado. Diploma di qualifica professionale.
Modalita' di accesso
Concorso pubblico. Il 30% dei posti e' riservato al personale interno inquadrato nella qualifica funzionale immediatamente inferiore con permanenza di 5 anni nel livello e purche' il profilo corrispondente, previo superamento di apposito corso di specializzazione.
Mobilita' orizzontale
Verso il profilo di Elettrauto specializzato, previo superamento di corso di riconversione professionale a cura dell'Amministrazione.
Mobilita' verticale
Verso il profilo professionale della qualifica funzionale immediatamente superiore purche' della stessa area, previa anzianita' di 5 anni nel profilo e superamento di corso di qualificazione, purche' in possesso degli specifici requisiti culturali.
Grado di autonomia
Nell'ambito di prescrizioni di massima riferite a procedure generali.
Responsabilita'
Riferita a risultati ottenuti.
56) Profilo professionale: Muratore della qualifica IV
1) Esegue opere murarie di tipo semplice per riparare, mantenere, modificare, costruire, rifinire e prepara e mettere in opera i materiali comunemente impiegati nell'edilizia, sia sulla base di istruzioni specifiche che di disegni semplici ovvero di schizzi predisposti autonomamente.
2) Mette in opera telai, infissi, pavimenti, rivestimenti, soglie e davanzali e predispone - sulla base di istruzioni specifiche ed anche con contemporaneo intervento di superiori o pari professionalita' - alloggiamenti e canalizzazioni per la sistemazione di impianti e servizi a supporto o tecnici igienici, idraulici, elettrici, termici ed altri specifici del settore di applicazione.
3) Prepara ed utilizza, anche con macchine di uso semplice, i materiali richiesti dal tipo di lavoro assegnatogli e, sulla base eventuale di specifiche istruzioni, costruisce ponteggi e supporti semplici necessari all'esecuzione di lavoro; provvede al montaggio di supporti di grandi dimensioni in collaborazione con altre professionalita'.
4) Collabora con professionalita' superiori quando si tratti di lavorazioni ovvero di controlli di tipo non ricorrente ovvero generalizzati e nell'abbattimento di manufatti edilizi.
5) Provvede - alla conclusione del turno di lavoro - nei modi prescritti ovvero suggeriti dalla professionalita' posseduta, alla protezione piu' idonea delle parti di lavoro eseguite, nonche' dei materiali predisposti o da utilizzare, anche mediante la collocazione di protezione garantendone condizioni di sicurezza e di buon impiego.
6) Provvede alle registrazioni, se previste, relative ai prelevamenti, alle consegne e all'utilizzazione dei materiali ed altresi' a quelle relative al lavoro eseguito.
7) Collabora con le professionalita' superiori alla sistematizzazione di nuove procedure lavorative.
8) Cura l'efficienza funzionale, la pulizia e l'ordinaria manutenzione degli attrezzi e strumenti in dotazione e delle apparecchiature affidategli e lascia in ordine il proprio posto di lavoro.
9) Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali e' addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanze; mantiene, in tale ambito le prescritte o le necessarie condizioni di igiene.
10) Puo' essere chiamato in quanto occorra a svolgere temporaneamente compiti di altro profilo della stessa qualifica funzionale.
11) Puo' svolgere le mansioni proprie anche in supporto a strutture operative e in localita' colpite da grave calamita' pubblica o in altre situazioni di emergenza in cui il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco sia chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali.
Requisiti culturali
Diploma di istruzione secondaria di 1 grado.
Specializzazione richiesta
Attestato di idoneita' tramite corsi di qualificazione professionale.
Modalita' di accesso
Concorso pubblico. Il 40% dei posti e' riservato al personale interno inquadrato nella qualifica funzionale immediatamente inferiore con permanenza di 5 anni nella stessa.
Mobilita' verticale
Previa anzianita' di 5 anni nel profilo e superamento di corsi di qualificazione puo' accedere al corrispondente profilo specializzato.
Mobilita' orizzontale
Verso altri profili della medesima qualifica funzionale purche' della medesima area e previo corso di qualificazione.
Utilizzazione strumenti o apparecchiature e di impianti
Utilizzazione di macchine complesse di uso semplice.
Grado di autonomia
Nell'ambito di istruzioni non necessariamente dettagliate.
Responsabilita'
Limitata alla corretta esecuzione del lavoro da svolgere in base alle prescrizioni.
57) Profilo professionale: Muratore specializzato della qualifica V
1) Esegue - autonomamente ovvero in collaborazione con
professionalita' pari o inferiori, sia sulla base di istruzioni che
di disegni od altra documentazione - lavori di costruzione,
rifinitura, riparazione, modifica od abbattimento di manufatti edilizi.
2) Appronta ed utilizza i materiali richiesti dal tipo di costruzione che deve eseguire e predispone personalmente, ovvero in collaborazione con altre professionalita', le strutture di supporto di grande complessita' nonche' apparecchiature necessarie per il rifornimento e la posa in opera dei materiali e per l'avanzamento dei lavori.
3) Esegue opere in muratura, costruzioni di pilastri, colonne, lesene, archi in rottura, arcate e volte di qualsiasi tipo, cornici, intonacature, piastrellature e finiture adoperando tutti i materiali, le tecnologie ed i procedimenti usuali e non dell'edilizia.
4) Provvede al montaggio dei prefabbricati, di scale ed all'esecuzione di opere di supporto per impianti ausiliari o tecnici, quali le sistemazioni per l'alloggiamento di cavi, scarichi, sifoni, quadri di controllo, di distribuzione e simili e di ogni altra opera di edilizia speciale e di maggiore complessita'.
5) Esegue opere di fondazione, con qualsiasi sistema e materiale prescritto ed esegue opere di coibentazione, impermeabilizzazione e simili per la migliore conservazione ed utilizzazione dei manufatti.
6) Posa in opera pavimenti, rivestimenti, davanzali, stipiti e materiale ornamentale.
7) Interviene in qualsiasi fase del ciclo lavorativo.
8) Provvede - predisponendo i mezzi, gli strumenti e gli apparecchi necessari, se richiesti dal tipo di operazione da eseguire - alla esecuzione delle prove funzionali e dei controlli necessari avvalendosi eventualmente del supporto di professionalita' inferiori e collabora a controlli o prove funzionali articolate con professionalita' superiori o pari.
9) Utilizza attrezzi, strumenti, apparecchiature e macchinari complessi o di particolari dimensioni, dei quali cura l'efficienza funzionale e l'ordinaria manutenzione segnalando al responsabile o a chi indicato da istruzioni particolari, inconvenienti, guasti o disfunzioni.
10) Provvede alle registrazioni previste ed alle compilazioni dei prescritti rapporti su moduli predisposti.
11) Cura sia in corsi di qualificazione che durante le lavorazioni l'addestramento pratico di professionalita' inferiori.
12) Collabora con le professionalita' superiori alla sistematizzazione di nuove procedure lavorative.
13) Cura l'efficienza funzionale, la pulizia e l'ordinaria manutenzione degli attrezzi e strumenti in dotazione e delle apparecchiature affidategli e lascia in ordine il proprio posto di lavoro.
14) Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali e' addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanze, mantiene, in tale ambito, le prescritte o necessarie condizioni di igiene.
15) Puo' svolgere le mansioni proprie anche in supporto a strutture operative e in localita' colpite da grave calamita' pubblica o in altre situazioni di emergenza in cui il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco sia chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali.
Requisiti culturali
Diploma di istruzione secondaria di 1 grado. Diploma di qualifica professionale.
Modalita' di accesso
Concorso pubblico. Il 30% dei posti e' riservato al personale interno inquadrato nella qualifica funzionale immediatamente inferiore con permanenza di 5 anni nel livello e purche' di profilo corrispondente, previo superamento di apposito corso di specializzazione.
Mobilita' orizzontale
Verso i profili di Pittore specializzato, Falegname specializzato e Idraulico specializzato, previo superamento di corso di riconversione professionale a cura dell'Amministrazione.
Mobilita' verticale
Verso il profilo professionale della qualifica funzionale immediatamente superiore purche' della stessa area, previa anzianita' di 5 anni nel profilo e superamento di corso di qualificazione, purche' in possesso degli specifici requisiti culturali.
Grado di autonomia
Nell'ambito di prescrizioni di massima riferite a procedure generali.
Responsabilita'
Riferita a risultati ottenuti.
58) Profilo professionale: Disegnatore specializzato della
qualifica V
1) In attuazione di istruzioni specifiche ed applicando metodologie tecniche, procedure e norme particolari del settore al quale e' addetto, effettua disegni, sviluppi e calcoli, sia in laboratori che sul territorio che su natanti.
2) Utilizza sistemi di disegno ovvero di integrazione ovvero di trasformazione ovvero di incisione ovvero di restituzione sia manuali che meccanici che digitali.
3) A seconda del settore di applicazione disegna ovvero sviluppa progetti, assiemi e parti, anche di tipo edilizio ed industriale, ed esegue la trasformazione convenzionale di originali cartografici nonche' di grafici di campagna per l'aggiornamento ovvero la costruzione delle carte.
4) Utilizza strumenti di restituzione analogici ed analitici sia per l'allestimento in forma grafica o digitale di originali di restituzione anche mediante la fotointerpretazione - anche complessa - e la convenzionalizzazione dei dati integrati.
5) Utilizza sistemi elettronici grafici interattivi anche plotterizzati.
6) Esegue, sulla base di istruzioni e di norme e parametri tecnici, calcoli connessi o richiesti dalle attivita' di restituzione o costruzione fotografica alle quali e' addetto, ivi comprese quelle oceanografiche, anche se richiedenti l'impiego di strumenti ed apparecchiature di calcolo complessi.
7) Applica, nella esecuzione dei lavori, i codici e le classificazioni prescritte anche internazionali.
8) Effettua le registrazioni prescritte.
9) Propone l'impiego di eventuali strumentazioni differenziate ovvero la sperimentazione di nuove metodologie manuali.
10) Conserva, secondo le prescrizioni e le cautele vigenti nel settore, il materiale elaborato od in corso di elaborazione.
11) Impiega i presidi antinfortunistici ed assicura le norme sull'igiene del lavoro.
12) Puo' svolgere le mansioni proprie anche in supporto a strutture operative e in localita' colpite da grave calamita' pubblica o in altre situazioni di emergenza in cui il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco sia chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali.
Requisiti culturali
Diploma di scuola secondaria di 1 grado e diploma di qualifica professionale.
Modalita' di accesso
Concorso pubblico. Il 30% dei posti e' riservato al personale interno inquadrato nella qualifica funzionale immediatamente inferiore con permanenza di 5 anni nel livello e purche' di profilo corrispondente, previo superamento di apposito corso di specializzazione.
Mobilita' verticale
Verso il profilo professionale della qualifica funzionale immediatamente superiore purche' della stessa area, previa anzianita' di 5 anni nel profilo e superamento di corso di qualificazione, purche' in possesso degli specifici requisiti culturali.
Grado di autonomia
Nell'ambito di prescrizioni di massima riferite a procedure generali.
Responsabilita'
Riferita a risultati ottenuti.
59) Profilo professionale: Tecnico agrario specializzato della qua-
lifica V
1) Sulla base di istruzioni tecniche e di finalita' sperimentali, di schizzi, planimetrie, carte topografiche e fotografiche nonche' sulla base di diagrammi, tavole merceologiche e di procedimenti tecnici consolidati, esegue personalmente lavori ricorrenti e non ricorrenti propri delle aree agrarie e idrobiologiche, nell'accezione piu' ampia del termine, sia nell'ambito di aziende, istituti, laboratori, stazioni sperimentali, reparti e distaccamenti e sia in giardini, giardini botanici, campi predisposti per la sperimentazione, serre ed altre strutture tecniche anche non sperimentali nonche' sul territorio.
2) Controlla lavori compiuti dalla squadra operativa alla quale e' eventualmente preposto ovvero eseguiti da professionalita' inferiori, modificando, in caso di necessita', anche con intervento diretto, le modalita' dell'esecuzione ovvero la scelta dei materiali ovvero l'impostazione medesima del lavoro.
3) Imposta, nel proprio settore di specializzazione, sul piano esecutivo i progetti di intervento redatti da professionalita' superiori e ne cura l'attuazione per le parti che non richiedano un apprezzamento discrezionale generalizzabile e stabilisce i tempi di realizzazione.
4) Interviene - nel settore di specializzazione - in qualsiasi fase del lavoro.
5) Provvede direttamente ovvero coordina professionalita' inferiori alle operazioni di ricevimento, controllo, scarico, immagazzinamento, conservazione, prelievo, consegna e spedizione di materiali, attrezzature, strumenti e macchinari in uso nel settore operativo di applicazione ovvero collabora con professionalita' superiori allo svolgimento delle predette operazioni quando si tratti di magazzini, depositi, cantieri, di unita' organiche superiori a competenza differenziata per quanto riguarda gli interventi ovvero generalizzata sul territorio di giurisdizione.
6) Collabora con le professionalita' superiori in attivita' connesse sia all'impostazione dei programmi sperimentali e di quelli didattici e sia alla determinazione del conto di estimo e dello sviluppo dell'ordine di lavoro.
7) Svolge attivita' di addestramento nei corsi organizzati dall'Amministrazione per la qualificazione e l'aggiornamento delle professionalita' inferiori e, nell'ambito degli istituti di pena, anche nei confronti dei detenuti anche minori che dirige personalmente nell'esecuzione dei lavori di addestramento e di applicazione ordinaria.
8) Provvede alle prescritte registrazioni e alla redazione di rapporti tecnici su schemi predeterminati per la parte relativa alle attivita' conferite alle professionalita' superiori.
9) Svolge anche attivita' specialistica di supporto al funzionamento dell'unita' alla quale e' addetto nell'ambito delle attribuzioni dell'Amministrazione di appartenenza quali quelle di preparazione degli alimenti, di organizzazione e gestione di mense e di posti di assistenza infermieristica o di pronto soccorso sia fisso che mobile, nonche' di attivita' connesse ai trasporti leggeri e pesanti, via terra e via acqua, e all'impiego di apparecchiature e macchine complesse, in rapporto alle specifiche abilitazioni possedute.
10) In periodi di attesa, anche se derivanti dall'evoluzione metereologica, e' addetto a compiti predeterminati inerenti attivita' assimilabili per preparazione ed esperienza professionale a quelle di attivita' proprie di altri profili della medesima qualifica.
11) Mantiene in ordine il proprio posto di lavoro controllando che le professionalita' inferiori dell'unita' operativa alla quale e' eventualmente preposto provvedano, in occasione di interruzioni del lavoro, a sistemare materiali, attrezzi ed apparecchiature in maniera da garantirne l'efficienza, la non pericolosita' e la sicurezza.
12) Utilizza correttamente e tempestivamente i presidi antinfortunistici unitamente agli accorgimenti prescritti per la sicurezza e l'igiene delle lavorazioni, alle quali partecipa direttamente o in posizione di coordinamento, segnalando in sede opportuna eventuali carenze e inosservanze.
13) Puo' svolgere le mansioni proprie anche in supporto a strutture operative e in localita' colpite da grave calamita' pubblica o in altre situazioni di emergenza in cui il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco sia chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali.
Requisiti culturali
Diploma di scuola secondaria di 1 grado e diploma di qualifica professionale.
Modalita' di accesso
Concorso pubblico. Il 30% dei posti e' riservato al personale interno inquadrato nella qualifica funzionale immediatamente inferiore con permanenza di 5 anni nel livello e purche' di profilo corrispondente, previo superamento di apposito corso di specializzazione.
Grado di autonomia
Nell'ambito di prescrizioni di massima riferite a procedure generali.
Responsabilita'
Riferita a risultati ottenuti.
60) Profilo professionale: Assistente tecnico edile della qualifica
VI
1) Esegue indagini, rilievi, misurazioni, perizie tecniche, rappresentazioni grafiche, sopralluoghi ed accertamenti tecnici ovvero collaudi funzionali su lavorazioni, nell'area edile nel suo complesso (quali i lavori di muratura, pittura, idraulica, falegnameria), non ricorrenti o collaudi di accettazione autonomamente ovvero, se previsto o prescritto, in collaborazione con professionalita' superiori, nell'ambito della competenza prevista da norme e regolamenti e sviluppa - su indicazioni di massima e utilizzando dati tecnici o schemi e protocolli specifici - le proce- dure e l'ordine degli interventi sia per l'attuazione di costruzioni che di allestimenti o di riparazioni ovvero di controlli sia di cicli operativi e sia nell'ambito di prove funzionali programmate o previste da specifiche attivita', ovvero in occasione di acquisizioni sia di materiali che di apparecchiature che di produzioni e servizi.
2) Cura l'attuazione ed il coordinamento dei programmi assegnati al reparto ovvero al servizio ovvero al laboratorio, distaccamento od officina ovvero al settore di grande unita' organica alla quale fa capo l'unita' operativa alla quale e' preposto distribuendo le lavorazioni tra le squadre, i gruppi di lavoro e le unita' che costituiscono ripartizione dell'unita' che dirige, stabilendo altresi' priorita', procedure e tempi di attuazione. Controlla i risultati tecnici e la funzionalita' degli interventi assicurandosi della rispondenza delle lavorazioni alle norme ed alle compatibilita' standards.
3) Esegue personalmente interventi specializzati anche avvalendosi della collaborazione di professionalita' inferiori ed assistendo a sua volta professionalita' superiori.
4) Sorveglia l'esecuzione di lavorazioni alle quali e' direttamente ed occasionalmente preposto, intervenendo personalmente, anche in corso d'opera secondo le norme e le eventuali procedure specifiche.
5) Collabora con le professionalita' superiori alla progettazione ed al collaudo di opere e di procedimenti.
6) Cura che siano osservate le norme di esercizio e di sicurezza del lavoro intervenendo personalmente in caso di carenze ed inosservanze, provvedendo, appena la situazione lo consenta, alle segnalazioni del caso accompagnandole con proposte di modifiche ed integrazioni metodologiche ed operative qualora ritenga che le previsioni delle norme ed i dispositivi siano insufficienti ad assicurare la incolumita' del personale o la sicurezza degli impianti e dei prodotti o dei materiali.
7) Partecipa alla attivita' di studio e ricerca nel settore di impiego nonche' alla eventuale sperimentazione di metodi, materiali ed applicazioni.
8) Collabora alla predisposizione dei capitolati speciali di appalto e convenzioni per cottimi fiduciari.
9) Predispone i provvedimenti relativi all'esecuzione di particolari lavorazioni o nel proprio reparto o unita' e sorveglia direttamente esecuzioni o procedimenti e controlli.
10) Effettua l'esame di perizie tecniche commisurate al proprio grado di professionalita' e nell'ambito di istruzioni e procedure predeterminate.
11) Cura la tenuta della documentazione prescritta e riferisce a chi previsto dalle norme di esercizio necessita', inconvenienti e ritardi.
12) Cura l'addestramento teorico e pratico delle professionalita' inferiori durante le lavorazioni e partecipa all'attivita' didattica dell'Amministrazione.
13) Si assicura che tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali e' addetto siano posti in op- era ed osservati, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanze; mantiene e fa mantenere, in tale ambito, le prescritte o necessarie condizioni di igiene.
14) Puo' svolgere le mansioni proprie anche in supporto a strutture operative e in localita' colpite da grave calamita' pubblica o in altre situazioni di emergenza in cui il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco sia chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali.
Requisiti culturali
Diploma di scuola secondaria superiore di perito edile o geometra.
Modalita' di accesso
Concorso pubblico. Il 30% dei posti e' riservato al personale interno inquadrato nella qualifica funzionale immediatamente inferiore con permanenza di 5 anni nel livello ed in possesso dei requisiti culturali propri del presente profilo.
Mobilita' verticale
Capo Tecnico.
Grado di autonomia
Nell'ambito delle procedure e delle istruzioni.
Responsabilita'
Piena nell'ambito delle proprie attribuzioni nonche' per i risultati dell'unita' operativa cui eventualmente e' preposto.
61) Profilo professionale: Autista meccanico della qualifica IV
1) Svolge le mansioni del conducente di automezzi.
2) Controlla lo stato di efficienza degli autoveicoli; motoveicoli o natanti posteggiati nell'officina o imbarcadero al quale e' addetto provvedendo alle riparazioni ordinarie e straordinarie sulla base di valutazioni di precedenza connesse al servizio che i singoli mezzi devono svolgere.
3) Provvede, in particolare, alla individuazione di difetti, guasti e anomalie di funzionamento di tipo semplice o ricorrente, effettuando interventi di smontaggio, controllo, riparazione e rimontaggio dei singoli componenti.
4) A seconda della dimensione organizzativa del settore di applicazione segnala direttamente - ovvero tramite il coordinatore di rimessa - al reparto o officina competente guasti ed inconvenienti di particolare importanza o rilievo non eliminabili con le attrezzature ed i mezzi tecnici dell'officina presso la quale presta servizio ovvero che richiedano interventi diretti di professionalita' di livello superiore.
5) Provvede alle registrazioni di carico e scarico dei materiali, parti e componenti prelevati dal magazzino ed utilizzati per le
riparazioni eseguite.
6) Mantiene efficienti le attrezzature in dotazione e lascia in ordine il posto di lavoro assicurandosi che materiali di impiego e componenti in corso di lavoro siano posizionati ovvero custoditi senza pericolo di danno a terzi.
7) Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali e' addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanze; mantiene, in tale ambito, le prescritte o necessarie condizioni di igiene.
8) Puo' svolgere le mansioni proprie anche in supporto a strutture operative e in localita' colpite da grave calamita' pubblica o in altre situazioni di emergenza in cui il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco sia chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali.
Requisiti culturali
Diploma di istruzione secondaria di 1 grado. Possesso della patente di guida di tipo C.
Specializzazione
Superamento di corso di qualificazione professionale.
Modalita' di accesso
Concorso pubblico. Il 40% dei posti e' riservato al personale interno inquadrato nella qualifica funzionale immediatamente inferiore con permanenza di 5 anni nella medesima ed in possesso di patente C.
Utilizzazione di strumenti o apparecchiature e di impianti
Utilizzazione di strumenti anche complessi di uso semplice.
Sfera di autonomia
Nell'ambito di istruzioni specifiche.
Grado di responsabilita'
Relativa all'organizzazione del lavoro: connessa alla ordinaria e straordinaria manutenzione dei mezzi revisionati o riparati; alla conduzione del veicolo fuori sede; e' inoltre responsabile della regolare tenuta del libretto di percorrenza.
62) Profilo professionale: Operatore per la lavorazione dei
profilati e laminati metallici della qualifica IV
1) Esegue - nell'ambito delle conoscenze specialistiche possedute e, ove necessario o prescritto, sulla base di istruzioni e prescrizioni tecniche ovvero di documentazioni grafiche o descrittive specifiche - la lavorazione di metalli e profilati per realizzazione di oggetti, manufatti nonche' di parti e complessi di tipo normale ovvero ricorrente, utilizzando attrezzi manuali e non, macchinari ed impianti, anche complessi, di semplice manovra (ad esempio operazioni di piegatura, tracciatura e simili) e la relativa pulizia del materiale da trattare applicando gli accorgimenti tecnici del caso ed impiegando i materiali prescritti ed idonei.
2) Provvede alla individuazione di difetti ed anomalie ed a valutare autonomamente i necessari interventi, di aggiustaggio, di tipo semplice o ricorrente e concorre alla valutazione degli interventi richiesti da situazioni non ricorrenti o di tipo eccezionale collaborando, anche nella esecuzione degli interventi medesimi, con le professionalita' di livello superiore.
3) Predispone, in collaborazione con professionalita' superiori e con l'aiuto di professionalita' pari ovvero inferiori, i materiali per i previsti interventi da eseguire personalmente od assieme con le suddette professionalita'.
4) Collabora con professionalita' superiori alla individuazione ed alla esecuzione degli interventi su strutture, manufatti e complessi di particolari dimensioni, importanza ed articolazione sia nelle fasi preparatorie che dell'allestimento, della costruzione, della riparazione e della verifica, con l'impiego di attrezzature, macchine e strumenti usati sia personalmente che in collaborazione con altre professionalita'.
5) Provvede alle necessita' operative del ciclo di lavorazione al quale e' addetto, sia in piena autonomia che in collaborazione con professionalita' della medesima qualifica e sotto la direzione di professionalita' superiori.
6) Collabora con professionalita' superiori nella taratura di pesi e misure campioni nonche' nella valutazione delle tolleranze da conseguire con gli interventi e di quelle conseguite, concorrendo pertanto, alla messa a punto, alle tarature, registrazioni e simili per ciascun elemento, parte, assieme o complesso.
7) Si assicura dell'efficienza delle apparecchiature affidategli e cura la pulizia e l'ordinaria manutenzione degli strumenti di lavoro;
mantiene in ordine il posto di lavoro e provvede direttamente a conclusione o in corso di sospensione del servizio, che strutture ed attrezzature non costituiscano pericolo, che siano ancorate, individuate, o ricoverate ed eventualmente alimentate si' da garantire l'autonomia energetica.
8) Collabora con altre professionalita' alla messa a punto di nuove procedure.
9) Collabora con le professionalita' superiori nelle operazioni relative alle fusioni necessarie per la determinazione del titolo dei metalli.
10) Effettua le prescritte registrazioni ed annotazioni.
11) Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali e' addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanze; mantiene, in tale ambito, le richieste o necessarie condizioni di igiene.
12) Puo' svolgere le mansioni proprie anche in supporto a strutture operative e in localita' colpite da grave calamita' pubblica o in altre situazioni di emergenza in cui il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco sia chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali.
Requisiti culturali
Diploma di istruzione secondaria di 1 grado.
Specializzazione
Attestato di idoneita' tramite corsi di qualificazione professionale.
Modalita' di accesso
Concorso pubblico. Il 40% dei posti disponibili e' riservato al personale interno inquadrato nella qualifica funzionale immediatamente inferiore con almeno 5 anni nella stessa e la specializzazione richiesta dal presente profilo.
Mobilita' verticale
Previa anzianita' di 5 anni nel profilo e superamento di corsi di qualificazione puo' accedere al profilo di Operatore specializzato per la lavorazione dei profilati e laminati metallici.
Mobilita' orizzontale
Verso profili della medesima qualifica funzionale previo corso di qualificazione.
Sfera di autonomia
Relativa alla corretta esecuzione del lavoro.
Grado di responsabilita'
Nell'ambito di istruzioni non necessariamente dettagliate.
63) Profilo professionale: Operatore specializzato per la
lavorazione dei profilati e laminati metallici della qualifica V
1) Individua gli interventi da eseguire - con autonomia esecutiva e nell'ambito di cicli di lavoro predeterminati - con l'osservanza delle norme tecniche prescritte e sulla scorta di documentazione tecnica - sia per la realizzazione di oggetti, manufatti nonche' di parti e complessi che presentano particolari difficolta', e sia per la eliminazione di anomalie o difetti di tipo non ricorrente ovvero eccezionale.
2) Interviene, anche coordinando l'attivita' di professionalita' inferiori, in tutte le fasi dei cicli di lavoro attinenti alla propria specializzazione utilizzando attrezzature ed apparecchiature anche complesse o governate da sistemi informativi predisposti anche ai fini della valutazione della rispondenza della esecuzione al piano di controllo funzionale previsto.
3) Valuta nell'ambito della propria specializzazione quali materiali possano essere recuperati ai fini del totale o parziale reimpiego.
4) Provvede ad effettuare, anche sul banco, controlli, tarature e simili per valutare la rispondenza delle realizzazioni ai relativi progetti, nonche' degli interventi del grado diagnosticato e se i risultati conseguiti rispondano alle norme di riferimento e di compatibilita' prescritte ovvero ritenute tecnicamente accettabili, provvedendo altresi' alla costruzione di calibri e pezzi.
5) Collabora con le professionalita' superiori alla determinazione di prodotti di particolare complessita' nonche' alla compilazione dei rapporti tecnici inerenti detti cicli.
6) Compila eventuali documentazioni tecniche, sia grafiche che non, su modelli predisposti e provvede a tutte le scritturazioni previste per il movimento dei materiali e per le varie fasi delle lavorazioni.
7) In corsi di qualificazione e durante i cicli di lavoro concorre all'addestramento di professionalita' inferiori.
8) Collabora con altre professionalita' alla messa a punto di pro- cedure.
9) Mantiene in ordine il posto di lavoro e controlla l'efficienza delle apparecchiature e degli strumenti in dotazione e osserva tutti gli accorgimenti prescritti per le lavorazioni alle quali e' addetto;
utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanze; mantiene in tale ambito, le richieste o necessarie condizioni di igiene.
10) Puo' svolgere le mansioni proprie anche in supporto a strutture operative e in localita' colpite da grave calamita' pubblica o in altre situazioni di emergenza in cui il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco sia chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali.
Requisiti culturali
Diploma di scuola secondaria di 1 grado e diploma di qualifica professionale.
Modalita' di accesso
Concorso pubblico. Il 30% dei posti e' riservato al personale interno inquadrato nella qualifica funzionale immediatamente inferiore con permanenza di 5 anni nel livello e purche' di profilo corrispondente, previo superamento di apposito corso di specializzazione.
Mobilita' orizzontale
Verso motorista meccanico specializzato, previo superamento di corso di riconversione professionale.
Mobilita' verticale
Verso il profilo professionale della qualifica funzionale immediatamente superiore purche' della stessa area, previa anzianita' di 5 anninel profilo e superamento di corso di qualificazione, purche' in possesso degli specifici requisiti culturali.
Grado autonomia
Nell'ambito di prescrizioni di massima riferite a procedure generali.
Responsabilita'
Riferita a risultati ottenuti.
64) Profilo professionale: Operatore di macchine per le lavorazioni
metalliche e plastiche della qualifica IV
1) Esegue - sulla base di istruzioni o disegni tecnici ovvero di documentazioni di riferimento e foto in scala - il registro, la revisione e la trasformazione di parti usate di macchinari, attrezzature, meccanismi, complessi, sistemi di arma e simili nonche' la costruzione ovvero il rifacimento di attrezzi, utensili, calibri, elementi e manufatti non complessi, anche di grandi dimensioni, in metallo, o in plastica utilizzando comuni macchine utensili di normale attrezzamento e conduzione, conseguendo prodotti con tolleranze di livello corrente.
2) Impiega per la esecuzione dei lavori affidatigli macchine utensili di tipo differenziato che mantiene e delle quali controlla l'efficienza unitamente alla disponibilita' dei relativi attrezzi.
3) Provvede personalmente alle prove di controllo del prodotto eseguito e collabora con professionalita' superiori agli eventuali controlli funzionali anche sul banco e alle misurazioni di tipo speciali per le quali necessitano apparecchiature e strumenti di controllo complesso.
4) Collabora con le professionalita' superiori alle operazioni di tipo non corrente riguardanti tutte le fasi del controllo quali messa a punto, registrazioni, taratura e riscontri di tipo specializzati.
5) Provvede alle registrazioni previste.
6) Si assicura, a conclusione del turno di lavoro ovvero in occasioni di sospensione delle operazioni, che tutti i macchinari, gli attrezzi, gli utensili del posto di lavoro siano sistemati in condizioni di riposo e sicurezza e che il materiale trattato sia
collocato come prescritto ovvero opportuno ai fini del controllo e
degli eventuali ulteriori interventi.
7) Cura l'efficienza funzionale, la pulizia e l'ordinaria manutenzione degli attrezzi e strumenti in dotazione e delle apparecchiature affidategli e lascia in ordine il posto di banco ed il proprio posto di lavoro.
8) Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali e' addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanze; mantiene, in tale ambito, le prescritte o necessarie condizioni di igiene.
9) Puo' svolgere le mansioni proprie anche in supporto a strutture operative e in localita' colpite da grave calamita' pubblica o in altre situazioni di emergenza in cui il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco sia chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali.
Requisiti culturali
Diploma di istruzione secondaria di 1 grado.
Specializzazione richiesta
Attestato di idoneita' tramite corsi di qualificazione professionale.
Modalita' di accesso
Concorso pubblico. Il 40% dei posti e' riservato al personale interno inquadrato nella qualifica funzionale immediatamente inferiore con permanenza di 5 anni nella stessa.
Mobilita' verticale
Previa anzianita' di 5 anni nel profilo e superamento di corsi di qualificazione puo' accedere al corrispondente profilo specializzato.
Mobilita' orizzontale
Verso altri profili della medesima qualifica funzionale purche' della medesima area e previo corso di qualificazione.
Utilizzazione strumenti o apparecchiature e impianti
Utilizzazione di macchine complesse di uso semplice.
Grado di autonomia
Nell'ambito di istruzioni non necessariamente dettagliate.
Responsabilita'
Limitata alla corretta esecuzione del lavoro da svolgere in base alle prescrizioni.
65) Profilo professionale: Operatore specializzato di macchine per le lavorazioni metalliche e plastiche della qualifica V
1) Nell'ambito di istruzioni, di disegni, foto dettagliate e documentazioni descrittive, individua ed attua, con autonomia esecutiva, gli interventi necessari alla costruzione, revisione, ripristino, trasformazione di elementi, parti, attrezzi ed utensili, manufatti, congegni, attrezzature, impianti, equipaggiamenti e sistemi, sia in metallo che in plastica e simili.
2) Utilizza, sia per la esecuzione del lavoro affidatogli che per il controllo e la verifica della qualita' del prodotto proprio e di quello ottenuto da operatori di livello professionale inferiore, macchine, utensili ed apparecchiature e strumenti di controllo anche di uso complesso di tipo misto, automatico ed elettronico che consentano di ottenere risultati propri della meccanica fine e delle lavorazioni di precisione.
3) Sceglie, appronta ed impiega i materiali piu' idonei all'intervento da eseguire e decide, in mancanza di istruzioni ovvero in carenze di sperimentazione merceologica anche il ricorso a materiali e trattamenti non usuali.
4) Coordina, qualora la organizzazione del lavoro ovvero il particolare incarico da espletare lo richiedano, professionalita' inferiori sia nella esecuzione costruttiva di elementi, parti, sistemi, congegni e simili, sia nella revisione che nella operazione di controllo anche di tipo corrente e nelle operazioni su banco.
5) Interviene in qualsiasi fase del ciclo lavorativo provvedendo, anche, all'eventuale attrezzamento della macchina ed al posizionamento del pezzo nelle posizioni di trattamento piu' difficili sia per quanto riguarda il lavoro da svolgere personalmente che di quello assegnato al proprio gruppo.
6) Collabora con le professionalita' superiori alla sistemazione di nuove procedure di lavoro ed alla eventuale selezione dei materiali sia metallici che plastici.
7) Svolge attivita' didattica ed aiuta le professionalita' inferiori sia per le operazioni del ciclo che per la lettura dei disegni tecnici.
8) Provvede alle registrazioni previste, alla compilazione dei prescritti rapporti su moduli predisposti ed alle tempestive segnalazioni a chi di dovere in caso di cattivo funzionamento e di carenze di rendimento delle macchine sulle quali opera direttamente od in ausilio alle professionalita' del gruppo.
9) Cura sia in corsi di qualificazione che durante le lavorazioni l'addestramento pratico di professionalita' inferiori.
10) Cura l'efficienza funzionale, la pulizia e l'ordinaria manutenzione degli attrezzi e strumenti in dotazione e delle apparecchiature affidategli e lascia in ordine il proprio posto di lavoro.
11) Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza
delle lavorazioni alle quali e' addetto, utilizza correttamente i
presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanze; mantiene in tale ambito, le prescritte o necessarie condizioni di igiene.
12) Puo' svolgere le mansioni proprie anche in supporto a strutture operative e in localita' colpite da grave calamita' pubblica o in altre situazioni di emergenza in cui il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco sia chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali.
Requisiti culturali
Diploma di scuola secondaria di 1 grado e diploma di qualifica professionale.
Modalita' di accesso
Concorso pubblico. Il 30% dei posti e' riservato al personale interno inquadrato nella qualifica funzionale immediatamente inferiore con permanenza di 5 anni nel livello e purche' di profilo corrispondente, previo superamento di apposito corso di specializzazione.
Mobilita' orizzontale
Verso operatore specializzato per la lavorazione dei profilati e laminati metallici, saldatore specializzato, previo superamento di corso di riconversione professionale.
Mobilita' verticale
Verso il profilo professionale della qualifica funzionale immediatamente superiore purche' della stessa area, previa anzianita' di 5 anni nel profilo e superamento di corso di qualificazione, purche' in possesso degli specifici requisiti culturali.
Grado di autonomia
Nell'ambito di prescrizioni di massima riferite a procedure generali.
Responsabilita'
Riferita a risultati ottenuti.
66) Profilo professionale: Saldatore della qualifica IV
1) Esegue, in autonomia esecutiva - sulla base di specifiche istruzioni o indicazioni e di disegni tecnici nonche' degli specifici parametri - saldature e tagli ad arco o ossioacetileniche e simili di normale difficolta' e che non richiedono l'intervento di altre professionalita'.
2) Predispone ed utilizza i materiali richiesti dal tipo di intervento e le attrezzature e gli impianti necessari ad eseguirlo.
3) Esegue saldature a mano, ovvero con l'uso di macchine di impiego semplice, su leghe di alluminio, rame e simili di spessore non inferiore al millimetro, la brasatura di acciaio comune e legato compresi gli acciai per corazze, di manufatti in ghisa e di prodotti in lega di alluminio per manufatti e corazzature, la sagomatura, di media precisione, di lamiere ed il taglio di profilati di acciaio o in lega di alluminio, nonche' il ripristino a spruzzo di materiale usurato. Esegue altresi' la saldatura a resistenza per punti su materiali di spessore non inferiore al millimetro.
4) Collabora con le professionalita' superiori e sotto la loro direzione o coordinando professionalita' di livello inferiore alla esecuzione di lavori di grande mole o di specifica e non usuale difficolta' nonche' al controllo funzionale ed alle ispezioni di fine lavoro anche se eseguite con apparecchiature di uso complesso dalle medesime professionalita' impiegate.
5) Provvede alle registrazioni eventualmente previste.
6) Cura l'efficienza funzionale, la pulizia e la ordinaria manutenzione degli attrezzi e strumenti in dotazione e delle apparecchiature affidategli e lascia in ordine il proprio posto di lavoro.
7) Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali e' addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanze: mantiene in tale ambito, le prescritte o necessarie condizioni di igiene.
8) Puo' svolgere le mansioni proprie anche in supporto a strutture operative e in localita' colpite da grave calamita' pubblica o in altre situazioni di emergenza in cui il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco sia chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali.
Requisiti culturali
Diploma di istruzione secondaria di 1 grado.
Specializzazione
Attestato di idoneita' tramite corsi di qualificazione professionale.
Modalita' di accesso
Concorso pubblico. Il 40% dei posti disponibili e' riservato al personale interno inquadrato nella qualifica funzionale immediatamente inferiore con permanenza di 5 anni nella stessa e la specializzazione richiesta dal presente profilo.
Mobilita' verticale
Previa anzianita' di 5 anni nel profilo e superamento di corsi di qualificazione puo' accedere al profilo di saldatore specializzato.
Mobilita' orizzontale
Verso profili della medesima qualifica funzionale previo corso di qualificazione.
Sfera di autonomia
Relativa alla corretta esecuzione del lavoro.
Grado di responsabilita'
Nell'ambito di istruzioni non necessariamente dettagliate.
67) Profilo professionale: Saldatore specializzato della qualifica V
1) Nell'ambito di istruzioni e disegni o documenti di massima, effettua con autonomia, la valutazione e la esecuzione degli interventi di saldatura, taglio e ripristino di materiale da utilizzare per la esecuzione del lavoro anche di tipo non corrente e scegliendo i relativi parametri.
2) Utilizza i sistemi manuali ed apparecchiature di tipo e di uso complesso e, se richiesto dalle norme o dall'organizzazione del lavoro, anche procedimenti speciali di saldatura anche inferiore al millimetro e di controllo di tutte le posizioni per i quali sia necessario il relativo brevetto.
3) Esegue, sulla base di disegni o di istruzioni specifiche, il taglio di materiali ad alta resistenza con elevato grado di precisione.
4) Individua i difetti di saldatura e dei giunti sia direttamente che mediante apparecchiature mobili ovvero fisse sul posto di lavoro e stabilisce ed esegue, nell'ambito della propria professionalita', gli interventi idonei ad eliminare sia le criccature che gli altri difetti.
5) Esegue con autonomia - se in possesso del relativo brevetto di idoneita' - la saldatura a filo metallico, fusibile a protezione di gas inerte (processo MIC o equivalente) e la saldatura con elettrodo refrattario al tungsteno e protezione di gas inerte (processo TIG o equivalente) di manufatti per i quali si richiedono, normalmente, controlli radiografici, magnetici, ultrasuonici, con i liquidi penetrativi, etc.
6) Coordina, qualora lo preveda l'organizzazione del lavoro o lo specifico compito assegnatogli, professionalita' inferiore delle quali controlla la qualita' degli interventi effettuati.
7) Interviene in ogni fase del ciclo produttivo.
8) Collabora con le professionalita' superiori sia alla esecuzione di prove specifiche di carattere distruttivo e non distruttivo che al controllo funzionale di tipo generale nell'ambito della professionalita' posseduta.
9) Collabora con professionalita' superiori alla sistemazione di nuove procedure lavorative.
10) Provvede alle registrazioni previste ed alla compilazione dei rapporti su moduli predisposti.
11) Cura, sia in corsi di qualificazione che durante le lavorazioni, l'addestramento pratico di professionalita' inferiori.
12) Cura l'efficienza funzionale, la pulizia e l'ordinaria manutenzione degli attrezzi e strumenti in dotazione e delle apparecchiature affidategli e lascia in ordine il proprio posto di lavoro.
13) Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali e' addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanze; mantiene, in tale ambito, le prescritte o necessarie condizioni di igiene.
14) Puo' essere chiamato, in quanto occorra, a svolgere temporaneamente compiti di altro profilo della stessa qualifica funzionale.
15) Puo' svolgere le mansioni proprie anche in supporto a strutture operative e in localita' colpite da grave calamita' pubblica o in altre situazioni di emergenza in cui il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco sia chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali.
Requisiti culturali
Diploma di istruzione secondaria di 1 grado. Diploma di qualifica professionale.
Modalita' di accesso
Concorso pubblico. Il 30% dei posti e' riservato al personale interno inquadrato nella qualifica funzionale immediatamente inferiore con permanenza di 5 anni nel livello e purche' di profilo corrispondente, previo superamento di apposito corso di specializzazione.
Mobilita' orizzontale
Verso i profili di Operatore specializzato per la lavorazione dei profilati e laminati metallici e Operatore specializzato in macchine per le lavorazioni non metalliche e plastiche, previo superamento di corso di riconversione professionale.
Mobilita' verticale
Verso il profilo professionale della qualifica funzionale immediatamente superiore purche' della stessa area, previa anzianita' di 5 anni nel profilo e superamento di corso di qualificazione, purche' in possesso degli specifici requisiti culturali.
Sfera di autonomia
Nell'ambito di prescrizioni di massima riferite a procedure generali.
Grado di responsabilita'
Riferita a risultati ottenuti.
68) Profilo professionale: Aggiustatore meccanico della qualifica IV
1) Esegue riparazioni di parti, impianti, assiemi e macchine di qualsiasi tipo ovvero costruisce pezzi e monta ed aggiusta congegni, apparecchiature ed assiemi - nell'ambito di istruzioni particolari ovvero applicando procedure predeterminate ovvero su indicazioni delle professionalita' superiori con le quali collabora - per le operazioni di aggiustaggio proprie del settore al quale e' addetto.
2) Effettua, con autonomia esecutiva, riparazioni di guasti di carattere ricorrente, anche di meccanica fine, su parti e assiemi di serie; ed attua la costruzione di pezzi, lo smontaggio, il rimontaggio il riassemblaggio e simili - anche in concorso con altre professionalita' - quando si tratti di assiemi e di parti complesse per dimensioni o articolazioni.
3) Fornisce il proprio supporto alle professionalita' superiori quando si tratti di eseguire operazioni di meccanica di precisione o altre connesse alla valutazione funzionale, allo smontaggio, al
trattamento ed alla ricomposizione di parti, assiemi o complessi
particolarmente sofisticati ovvero quando si tratti di interventi su manufatti o elementi non di serie.
4) Collabora con le professionalita' superiori:
a) al controllo delle parti per la reimpiegabilita';
b) nella valutazione delle tolleranze da conseguire con gli interventi e di quelle conseguite, concorrendo, pertanto, alla messa a punto, alle tarature, registrazioni e simili per ciascun elemento, parte, assieme o complesso;
c) alla costruzione di calibri e pezzi, nonche' di attrezzature metriche.
5) Collabora, altresi', con professionalita' pari o superiori, all'esecuzione delle operazioni proprie dei laboratori di metrologia e del saggio dei metalli preziosi.
6) Esegue la pulizia del materiale da trattare applicando gli accorgimenti tecnici del caso ed impiegando i materiali prescritti od idonei.
7) Effettua le registrazioni - se prescritte - relative alle lavorazioni eseguite o ai materiali prelevati ovvero impiegati.
8) Si assicura che le macchine, attrezzature ed impianti nei quali opera siano attivati o disattivati con le procedure e nei tempi prescritti.
9) Cura l'efficienza funzionale, la pulizia e l'ordinaria manutenzione degli attrezzi e strumenti in dotazione e delle apparecchiature affidategli e lascia in ordine il proprio posto di lavoro.
10) Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali e' addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze e inosservanze;
mantiene, in tale ambito, le prescritte o necessarie condizioni igieniche.
11) Puo' svolgere le mansioni proprie anche in supporto a strutture operative e in localita' colpite da grave calamita' pubblica o in altre situazioni di emergenza in cui il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco sia chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali.
Requisiti culturali
Diploma di istruzione secondaria di 1 grado.
Specializzazione richiesta
Attestato di idoneita' tramite corsi di qualificazione professionale.
Modalita' di accesso
Concorso pubblico. Il 40% dei posti e' riservato al personale interno inquadrato nella qualifica funzionale immediatamente inferiore con permanenza di 5 anni nella stessa.
Mobilita' verticale
Previa anzianita' di 5 anni nel profilo e superamento di corsi di qualificazione puo' accedere al corrispondente profilo specializzato.
Mobilita' orizzontale
Verso altri profili della medesima qualifica funzionale purche' della medesima area e previo corso di qualificazione.
Utilizzazione strumenti o apparecchiature o impianti
Utilizzazione di macchine complesse di uso semplice.
Grado di autonomia
Nell'ambito di istruzioni non necessariamente dettagliate.
Responsabilita'
Limitata alla corretta esecuzione del lavoro da svolgere in base alle prescrizioni.
69) Profilo professionale: Aggiustatore meccanico specializzato
della qualifica V
1) Individua ed effettua - in condizioni di autonomia esecutiva o sulla base di indicazioni di massima o di procedure tecniche prescritte e di disegni tecnici ovvero su istruzioni di professionalita' superiori - gli interventi necessari, anche di meccanica fine e di precisione, per eliminare guasti anche non ricorrenti ovvero per riportare nell'ambito delle norme il funzionamento dei materiali, assiemi e complessi con operazioni di aggiustaggio meccanico proprie del settore al quale e' addetto.
Interviene in qualunque momento del ciclo produttivo nel quale e' inserito, provvedendo anche all'individuazione degli interventi da eseguire nell'ambito delle lavorazioni, per la realizzazione di strumenti ed attrezzature metriche.
2) Esegue personalmente ed autonomamente - anche con il sapporto di professionalita' di livello meno elevato o prestando a propria volta collaborazione alle professionalita' superiori - interventi di elevata precisione su materiali, apparecchiature e simili sia di serie che non di serie quando si tratti di guasti di natura casuale e non ricorrente ovvero quando si tratti di guasti di natura complessa.
3) Ripartisce - qualora lo richiedano la situazione operativa o l'organizzazione del lavoro nonche' le caratteristiche degli interventi da effettuare - i compiti tra le professionalita' inferiori designate ad operare nel ciclo o intervento lavorativo affidatogli connessi, anche in corso d'opera, alla valutazione funzionale, allo smontaggio, al trattamento ed alla ricomposizione di parti, assiemi o complessi particolarmente sofisticati ovvero quando si tratti di interventi su manufatti o di elementi non di serie.
4) Provvede - sia con il supporto di professionalita' di livello inferiore ovvero collaborando con professionalita' superiori - ad effettuare, anche sul banco, controlli, tarature e simili per valutare la rispondenza dell'intervento al guasto diagnosticato e se i risultati conseguiti rispondano alle norme di riferimento e di compatibilita' prescritte ovvero ritenute tecnicamente accettabili, provvedendo altresi' alla costruzione di calibri e pezzi, di assiemi e di parti complesse, di strumenti ed attrezzature di elevata precisione per le attivita' metriche.
5) Esegue in autonomia il controllo delle parti per la reimpiegabilita'.
6) Utilizza apparecchiature anche di tipo complesso e provvede agli interventi di propria competenza sulle medesime per assicurarne il funzionamento ottimale segnalando tempestivamente anomalie e guasti che non rientrano nelle proprie specifiche conoscenze tecniche di intervento, collaborando con professionalita' pari o superiori nelle operazioni connesse alle attivita' dei laboratori metrologici e al saggio dei metalli preziosi.
7) Compila, se richiesto ovvero se ritenuto necessario, rapporti tecnici inerenti il lavoro effettuato sottolineando eventuali guasti ed anomalie riscontrate anche sul materiale impiegato o applicato.
8) Cura sia in corsi di qualificazione che durante le lavorazioni l'addestramento pratico di professionalita' inferiori.
9) Collabora con altre professionalita' alla messa a punto di nuove procedure.
10) Cura l'efficienza funzionale, la pulizia e l'ordinaria manutenzione degli attrezzi e strumenti in dotazione e delle apparecchiature affidategli e lascia in ordine il proprio posto di lavoro.
11) Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali e' addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanze; mantiene, in tale ambito, le prescritte o necessarie condizioni di igiene.
12) Puo' svolgere le mansioni proprie anche in supporto a strutture operative e in localita' colpite da grave calamita' pubblica o in altre situazioni di emergenza in cui il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco sia chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali.
Requisiti culturali
Diploma di scuola secondaria di 1 grado e diploma di qualifica professionale.
Modalita' di accesso
Concorso pubblico. Il 30% dei posti e' riservato al personale interno inquadrato nella qualifica funzionale immediatamente inferiore con permanenza di 5 anni nel livello e purche' di profilo corrispondente, previo superamento di apposito corso di specializzazione.
Mobilita' orizzontale
Verso motorista meccanico specializzato, previo superamento di corso di riconversione professionale.
Mobilita' verticale
Verso il profilo professionale della qualifica funzionale immediatamente superiore purche' della stessa area, previa anzianita' di 5 anni nel profilo e superamento di corso di qualificazione, purche' in possesso degli specifici requisiti culturali.
Grado di autonomia
Nell'ambito di prescrizioni di massima riferite a procedura generali.
Responsabilita'
Riferita a risultati ottenuti.
70) Profilo professionale: Elettrauto della qualifica IV
1) Nell'ambito delle conoscenze specialistiche possedute e - ove necessario o prescritto - sulla base di istruzioni e prescrizioni specifiche ripara o revisiona impianti, strutture e componenti elettriche utilizzando, se richiesto dall'organizzazione del lavoro, apparecchiature anche complesse di uso semplice.
- In particolare provvede:
a) alla ricerca ed alla individuazione di difetti, guasti, anomalie di funzionamento di tipo semplice o ricorrente sulla base di documentazione di riferimento.
b) allo smontaggio, controllo, riparazione e rimontaggio di componenti.
2) In collaborazione con professionalita' di pari o diversa qualifica esegue, in relazione al tipo ed alle difficolta' degli interventi affidati al profilo professionale:
a) le prove di funzionalita' di controllo prescritte prima di avviare gli impianti, i motori e le parti di grandi motori al collaudo.
b) la messa a punto, le registrazioni, le tarature, il posizionamento e l'allineamento delle parti e del complessivo.
c) le operazioni per il trattamento di conservazione dei componenti e del complessivo.
3) Si assicura o provvede direttamente, a conclusione o in corso di sospensione del servizio, alla disattivazione delle attrezzature o comunque che esse non costituiscano pericolo, che siano correttamente ricoverate ed eventualmente alimentate si da garantire l'autonomia energetica.
4) Cura l'efficacia funzionale, la pulizia e l'ordinaria manutenzione degli attrezzi e strumenti in dotazione e delle apparecchiature affidategli e lascia in ordine il proprio posto di lavoro.
5) Effettua le prescritte registrazioni e annotazioni connesse alle operazioni affidategli.
6) Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali e' addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanze; mantiene, in tale ambito, le prescritte o necessarie condizioni di igiene.
7) Puo' essere chiamato in quanto occorra a svolgere temporaneamente compiti di altro profilo della stessa qualifica funzionale.
8) Puo' svolgere le mansioni proprie anche in supporto a strutture operative e in localita' colpite da grave calamita' pubblica o in altre situazioni di emergenza in cui il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco sia chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali.
Requisiti culturali
Diploma di istruzione secondaria di 1 grado.
Specializzazione
Attestato di idoneita' tramite corsi di qualificazione professionale.
Modalita' di accesso
Concorso pubblico. Il 40% dei posti disponibili e' riservato al personale interno inquadrato nella qualifica funzionale immediatamente inferiore con permanenza di 5 anni nella stessa e la specializzazione richiesta dal presente profilo.
Mobilita' verticale
Previa anzianita' di 5 anni nel profilo e superamento di corsi di qualificazione puo' accedere al profilo di Elettrauto-Elettrotecnico specializzato.
Mobilita' orizzontale
Verso profili della medesima qualifica funzionale previo corso di qualificazione a cura dell'Amministrazione.
Sfera autonomia
Relativa alla corretta esecuzione del lavoro.
Grado di responsabilita'
Nell'ambito di istruzioni non necessariamente dettagliate.
71) Profilo professionale: Elettrauto specializzato della qualifica
V
1) Esegue - sulla base di istruzioni o di documentazioni esplicative o di disegni tecnici - direttamente e autonomamente, diagnosi ed interventi di tipo anche non ricorrente o di particolare difficolta' di smontaggio, rimontaggio, installazioni, aggiustaggio, riparazioni, nonche' messa a punto, registrazione, controllo, taratura e simili, di tipo meccanico ed elettromeccanico su macchine elettriche e su impianti elettrici, ovvero su sistemi e sottosistemi di complessivi, anche mediante l'utilizzazione di strumentazione usuale, complessa e non e di strumentazioni per le quali abbia acquisito particolari specializzazioni.
2) Controlla il materiale e tara le apparecchiature da utilizzare e ne diagnostica, anche con prove di banco, eventuali imprecisioni, guasti e carenze.
3) Individua, precisa ed esegue, anche schematizzandole, le operazioni necessarie per eliminare guasti e difetti ovvero per porre in pristino parti difettose; qualora l'organizzazione del lavoro lo richieda coordina professionalita' inferiori assicurandosi della conformita' degli interventi eseguiti alle istruzioni impartite.
4) Effettua interventi di tipo usuale su schede elettroniche elementari delle apparecchiature elettromeccaniche, collaborando, con le professionalita' superiori, nell'attuazione di interventi sofisticati o riguardanti aspetti non ripetitivi.
5) Effettua in autonomia la messa a punto ed i collaudi funzionali delle revisioni e riparazioni eseguite sia direttamente che dal gruppo al quale sia stato eventualmente preposto e collabora con le professionalita' di livello superiore al collaudo di impianti di nuova acquisizione ovvero revisionati o riparati da differenziate professionalita'.
6) Compila, se prescritto, rapporti tecnici su moduli predisposti relativamente alle lavorazioni eseguite ovvero controllate e, per la parte di competenza, se collaudate.
7) Conduce centrali, quadri e teleregolamentazioni se abilitato, ovvero collabora con professionalita' superiori quando si tratti di assiemi e complessi di particolare ampiezza, potenza ed articolazione.
8) Collabora con altre professionalita' alla messa a punto di nuove procedure lavorative nonche' alla preparazione di esperienze o sperimentazioni particolari su apparecchiature a componenti del settore di specializzazione.
9) Interviene, nel settore al quale e' addetto, in tutte le fasi del ciclo lavorativo.
10) Cura sia in corsi di qualificazione che durante le lavorazioni l'addestramento pratico di professionalita' inferiori.
11) Cura l'efficienza funzionale, la pulizia e l'ordinaria manutenzione degli attrezzi e strumenti in dotazione e delle apparecchiature affidategli e lascia in ordine il proprio posto di lavoro.
12) Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali e' addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanze; mantiene, in tale ambito, le prescritte o necessarie condizioni di igiene.
13) Puo' essere chiamato in quanto occorra a svolgere temporaneamente compiti di altro profilo della stessa qualifica funzione.
14) Puo' svolgere le mansioni proprie anche in supporto a strutture operative e in localita' colpite da grave calamita' pubblica o in altre situazioni di emergenza in cui il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco sia chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali.
Requisiti culturali
Diploma di istruzione secondaria di 1 grado. Diploma di qualifica professionale.
Modalita' di accesso
Concorso pubblico. Il 30% dei posti e' riservato al personale interno inquadrato nella qualifica funzionale immediatamente inferiore con permanenza di 5 anni nel livello e purche' di profilo corrispondente, previo superamento di apposito corso di qualificazione.
Mobilita' orizzontale
Verso i profili di elettricista specializzato e capo officina, previo superamento di corso di riconversione professionale.
Mobilita' verticale
Verso il profilo professionale della qualifica funzionale immediatamente superiore purche' della stessa area, previa anzianita' di 5 anni nel profilo e superamento di corso di qualificazione, purche' in possesso degli specifici requisiti culturali.
Grado di autonomia
Nell'ambito di prescrizioni di massima riferite a procedure generali.
Responsabilita'
Riferita a risultati ottenuti.
72) Profilo professionale: Operatore per le lavorazioni
motoristiche e meccaniche della qualifica IV
1) Nell'ambito delle conoscenze specialistiche possedute e - ove necessario o prescritto - sulla base di istruzioni e prescrizioni specifiche ripara o revisiona impianti, strutture e componenti motomeccaniche utilizzando, se richiesto dalla organizzazione del lavoro, apparecchiature anche complesse di uso semplice.
In particolare provvede:
a) alla ricerca e la individuazione di difetti, guasti, anomalie di funzionamento di tipo semplice o ricorrente sulla base di documentazione di riferimento;
b) allo smontaggio, controllo, riparazione e rimontaggio di componenti.
2) In collaborazione di professionalita' di pari o diversa qualifica esegue in relazione al tipo ed alle difficolta' degli interventi affidati al profilo professionale:
a) le prove di funzionalita' di controllo prescritte prima di avviare i veicoli, i motori e le parti di grandi motori al collaudo;
b) la messa a punto, le registrazioni, le tarature, il posizionamento e l'allineamento delle parti e del complessivo;
c) le operazioni per il trattamento di conservazione dei componenti e del complessivo.
3) Si assicura o provvede direttamente, a conclusione o in corso di sospensione del servizio, alla disattivazione delle attrezzature o comunque che esse non costituiscono pericolo, che siano correttamente ricoverate ed eventualmente alimentate si' da garantire l'autonomia energetica.
4) Cura l'efficacia funzionale, la pulizia e l'ordinaria manutenzione degli attrezzi e strumenti in dotazione e delle apparecchiature affidategli e lascia in ordine il proprio posto di lavoro.
5) Effettua le prescritte registrazioni ed annotazioni connesse alle operazioni affidategli.
6) Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali e' addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanze; mantiene, in tale ambito, le prescritte o necessarie condizioni di igiene.
7) Puo' svolgere le mansioni proprie anche in supporto a strutture operative e in localita' colpite da grave calamita' pubblica o in altre situazioni di emergenza in cui il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco sia chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali.
Requisiti culturali
Diploma di istruzione secondaria di 1 grado.
Specializzazione richiesta
Attestato di idoneita' tramite corsi di qualificazione professionale.
Modalita' di accesso
Concorso pubblico. Il 40% dei posti e' riservato al personale interno inquadrato nella qualifica funzionale immediatamente inferiore con permanenza di 5 anni nella stessa.
Mobilita' verticale
Previa anzianita' di 5 anni nel profilo e superamento di corsi di qualificazione puo' accedere al corrispondente profilo specializzato.
Mobilita' orizzontale
Verso altri profili della medesima qualifica funzionale purche' della medesima area e previo corso di qualificazione.
Utilizzazione strumenti o apparecchiature e impianti
Utilizzazione di macchine complesse di uso semplice.
Grado di autonomia
Nell'ambito di istruzioni non necessariamente dettagliate.
Responsabilita'
Limitata alla corretta esecuzione del lavoro da svolgere in base alle prescrizioni.
73) Profilo professionale: Motorista meccanico specializzato della qualifica V
1) Individua in condizioni di autonomia esecutiva nell'ambito della propria specializzazione o in collaborazione con professionalita' di analogo livello professionale ovvero con professionalita' superiori, guasti ed anomalie, anche non ricorrenti, di funzionamento di macchine e motori complessi per dimensione o articolazione o potenzialita' effettuandone verifiche o riparazioni per eseguire le quali sceglie ed utilizza i materiali occorrenti ovvero predispone o modifica o concorre alla preparazione di parti anche in collaborazione con altre professionalita'; altresi' interviene in tutte le fasi delle lavorazioni con messe a punto di complessivi ed apparati.
2) Attua modifiche, prove e sperimentazioni sul mezzo in dotazione al settore, reparto od istituto di appartenenza ed esplica prove di funzionamento sul mezzo con possibilita' di manovra.
3) Ripartisce - qualora sia richiesto dall'organizzazione del lavoro - i compiti fra le professionalita' designate a partecipare al ciclo di lavorazione al quale e' addetto provvedendo ad eseguire personalmente, anche in corso d'opera, interventi, preordinati o meno, richiesti dalle sue competenze tecniche di carattere specifico.
4) Procede anche su banco ai controlli funzionali specifici per le operazioni effettuate e si assicura che, per la parte di propria competenza ovvero se lo esige il tipo di organizzazione del lavoro richiesto dall'unita' alla quale e' addetto ovvero dall'articolazione o dalla dimensione della medesima, gli interventi effettuati rispondano alle procedure tecniche ed alle norme di riferimento ed entro i limiti delle tolleranze prescritte.
5) Compila, su modelli predisposti, eventuali documentazioni tecniche inerenti il lavoro effettuato.
6) Cura sia in corsi di qualificazione che durante le lavorazioni l'addestramento pratico di professionalita' inferiori.
7) Valuta nell'ambito della propria specializzazione quali materiali possano essere recuperati ai fini di un totale o parziale reimpiego.
8) Collabora con altre professionalita' alla messa a punto di nuove procedure.
9) Cura l'efficienza funzionale, la pulizia e l'ordinaria manutenzione degli attrezzi e strumenti in dotazione e delle apparecchiature affidategli e lascia in ordine il proprio posto di lavoro.
10) Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali e' addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanze; mantiene, in tale ambito le prescritte o necessarie condizioni di igiene.
11) Puo' svolgere le mansioni proprie in supporto a strutture oper- ative e in localita' colpite da grave calamita' pubblica o in altre situazioni di emergenza in cui il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco sia chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali.
Requisiti culturali
Diploma di istruzione secondaria di 1 grado. Diploma di qualifica professionale.
Modalita' di accesso
Concorso pubblico. Il 30% dei posti e' riservato al personale interno inquadrato nella qualifica funzionale immediatamente inferiore con permanenza di 5 anni nel livello e purche' di profilo corrispondente, previo superamento di apposito corso di specializzazione.
Mobilita' orizzontale
Verso il profilo di aggiustatore meccanico specializzato, previo superamento di corso di riconversione professionale a cura dell'Amministrazione.
Mobilita' verticale
Verso il profilo professionale della qualifica funzionale immediatamente superiore purche' della stessa area, previa anzianita' di 5 anni nel profilo e superamento di corso di qualificazione, purche' in possesso degli specifici requisiti culturali.
Grado di autonomia
Nell'ambito di prescrizioni di massima riferite a procedure generali.
Responsabilita'
Riferita a risultati ottenuti.
74) Profilo professionale: Operatore per la lavorazione di
materiali non metallici della qualifica IV
1) Costruisce, allestisce, mette in opera, lavora, ripara - sulla base di istruzioni o disegni tecnici - manufatti in legno, provvedendo al prelevamento del materiale, alla tracciatura del modello, al taglio del materiale, alla confezione, all'allestimento o riparazione del manufatto ed al rivestimento di altri manufatti.
2) Individua e corregge eventuali difetti del prodotto in corso d'opera e provvede personalmente al controllo di qualita' del prodotto finito, collabora con professionalita' superiori agli eventuali controlli funzionali e alle misurazioni di tipo speciale ovvero alle sperimentazioni.
3) Conduce o impiega, per la esecuzione dei lavori affidategli, macchine utensili di tipo differenziato che manutiene e delle quali controlla l'efficienza mediante l'ausilio degli attrezzi e dei materiali occorrenti che individua anche in mancanza di indicazioni.
4) Provvede alle registrazioni previste e compila rapporti tecnici su moduli predisposti.
5) Cura l'efficienza funzionale, la pulizia e l'ordinaria manutenzione degli attrezzi in dotazione e delle apparecchiature affidategli e lascia in ordine il proprio posto di lavoro.
6) Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali e' addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanze; mantiene, in tale ambito, le prescritte o necessarie condizioni di igiene.
7) Puo' essere chiamato in quanto occorra a svolgere temporaneamente compiti di altro profilo della stessa qualifica funzionale.
8) Puo' svolgere le mansioni proprie anche in supporto a strutture operative e in localita' colpite da grave calamita' pubblica o in altre situazioni di emergenza in cui il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco sia chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali.
Requisiti culturali
Diploma di istruzione secondaria di 1 grado.
Specializzazione
Attestato di idoneita' tramite corsi di qualificazione professionale.
Modalita' di accesso
Concorso pubblico. Il 40% dei posti disponibili e' riservato al personale interno inquadrato nella qualifica funzionale immediatamente inferiore con permanenza di 5 anni nella stessa e la specializzazione richiesta dal presente profilo.
Tabella B
Mobilita' verticale
Previa anzianita' di 5 anni nel profilo e superamento di corsi di qualificazione puo' accedere al profilo di falegname specializzato.
Mobilita' orizzontale
Verso profili della medesima qualifica funzionale previo corso di qualificazione.
Sfera di autonomia
Relativa alla corretta esecuzione del lavoro.
Grado di responsabilita'
Nell'ambito di istruzioni non necessariamente dettagliate.
75) Profilo professionale: Operatore specializzato per la
lavorazione dei materiali non metallici della qualifica V
1) Sulla base di istruzioni e disegni e di documenti di massima effettua con autonomia gli interventi anche di tipo corrente e usuale per la scelta dei materiali, la preparazione dei modelli, la costruzione, l'allestimento, la messa in opera, la lavorazione e la riparazione di manufatti in materiali non metallici esclusi i materiali della area del legno e dell'edilizia.
2) Interviene in qualsiasi fase del processo lavorativo anche per risolvere particolari problemi di ordine tecnico con l'interpretazione critica della documentazione di riferimento.
3) Utilizza sistemi manuali, apparecchiature e macchine di tipo complesso che manutiene e delle quali controlla l'efficienza con l'ausilio dei relativi attrezzi e dei materiali occorrenti dei quali individua autonomamente la necessita'.
4) Individua e corregge eventuali difetti di qualita' del prodotto finito e la qualita' degli interventi effettuati da professionalita' inferiori eventualmente coordinante nei casi previsti dall'organizzazione del alvoro e dallo specifico compito assegnatogli.
5) Collabora anche con le professionalita' superiori alle esecuzioni di prove specifiche di carattere funzionale, alle sperimentazioni ed alla messa a punto di nuove procedure di lavoro.
6) Provvede alle registrazioni previste, alla compilazione dei prescritti rapporti su moduli di predisposti e alle tempestive segnalazioni al responsabile in caso di cattivo funzionamento e di carenze di rendimento delle macchine sulle quali opera direttamente ed in ausilio alle professionalita' del gruppo.
7) Svolge attivita' didattica ed aiuta le professionalita' inferiori sia per le operazioni di ciclo che per la lettura di disegni tecnici.
8) Cura l'efficienza funzionale, la pulizia e l'ordinaria manutenzione degli attrezzi in dotazione e delle apparecchiature affidategli e lascia in ordine il proprio posto di lavoro.
9) Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali e' addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanze; mantiene in tale ambito le prescritte o necessarie condizioni di igiene.
10) Puo' svolgere le mansioni proprie anche in supporto a strutture operative e in localita' colpite da grave calamita' pubblica o in altre situazioni di emergenza in cui il Corpo nazionale Vigili del Fuoco sia chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali.
Requisiti culturali
Diploma di scuola secondaria di 1 grado e diploma di qualifica professionale.
Modalita' di accesso
Concorso pubblico. Il 30% dei posti e' riservato al personale interno inquadrato nella qualifica funzionale immediatamente inferiore con permanenza di 5 anni nel livello e purche' di profilo corrispondente, previo superamento di apposito corso di specializzazione.
Mobilita' verticale
Verso il profilo professionale della qualifica funzionale immediatamente superiore purche' della stessa area, previa anzianita' di 5 anni nel profilo e superamento di corso di qualificazione, purche' in possesso degli specifici requisiti culturali.
Grado di autonomia
Nell'ambito di prescrizioni di massima riferite a procedure generali.
Responsabilita'
Riferita a risultati ottenuti.
76) Profilo professionale: Collaudatore meccanico della qualifica V
1) Esegue nel settore specifico al quale e' applicato, dopo aver
rilevato guasti, anomalie e difetti, le prove prescritte di
valutazione sui risultati di interventi effettuati - ovvero, in
casi specifici - da conseguirsi nonche' di ogni caratteristica di prestazione sia sul piano tecnico che su quello tecnologico e della
rispondenza dei materiali impiegati. Detti interventi, effettuati con autonomia esecutiva, si svolgono oltre che nell'ambito di
procedure sperimentate di base anche sulla specifica documentazione
tecnica, grafica o non, e, ove richiesto da particolari requisiti richiesti e prescritti, in attuazione di istruzione specifiche.
2) Appronta, regola ed utilizza, per l'esecuzione dei compiti affidatigli, apparecchiature anche complesse, per il riscontro delle varie funzioni, dei valori di soglia ed a regime e della qualita' merceologica dei materiali, nuovi o allestiti, applicati nonche' sulle metodologie di applicazione e relativi risultati.
Individua guasti e difetti di lavorazione o di funzionamento, propone osservazioni con valutazioni o provvedimenti da adottare; collabora a sperimentazioni e predispone il materiale necessario per l'esecuzione delle prove.
3) Provvede alle registrazioni prescritte ed alla compilazione dei rapporti di collaudo su modelli predisposti, completi di riscontri, osservazioni e prescrizioni di ulteriori interventi in caso di accettazione parziale ovvero di collaudo negativo.
4) Collabora con profili professionali di livello superiore quando il collaudo riguarda riparazioni o macchine o apparecchiature, parti, complessi, sistemi e sottoinsiemi di grandi dimensioni ovvero di particolare sofisticazione tecnica ovvero ai modelli non usuali; provvede altresi' - anche in collaborazione con professionalita' pari o superiori - alle richieste od eventuali prove e collaudi per l'accettazione, l'omologazione e la classificazione dei sistemi ed apparati in uso o destinati al settore di nuova acquisizione.
5) Collabora con altre professionalita' alla messa a punto di nuove procedure ed alla scelta di nuovi materiali e strumentazioni.
6) Collabora all'attivita' addestrativa sia in corsi che durante le lavorazioni.
7) Mantiene in ordine il posto di lavoro, controlla l'efficienza delle apparecchiature e degli strumenti in dotazione e osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali e' addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanze; mantiene, in tale ambito, le prescritte o necessarie condizioni di igiene.
8) Puo' svolgere le mansioni proprie anche in supporto a strutture operative e in localita' colpite da grave calamita' pubblica o in altre situazioni di emergenza in cui il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco sia chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali.
Requisiti culturali
Diploma di scuola secondaria di 1 grado e diploma di qualifica professionale.
Modalita' di accesso
Concorso pubblico. Il 30% dei posti e' riservato al personale interno inquadrato nella qualifica funzionale immediatamente inferiore con permanenza di 5 anni nel livello e purche' di profilo corrispondente, previo superamento di apposito corso di specializzazione.
Mobilita' orizzontale
Verso capo officina, motorista meccanico specializzato, aggiustatore meccanico specializzato, previo superamento di corso di riconversione professionale.
Mobilita' verticale
Verso il profilo professionale della qualifica funzionale immediatamente superiore purche' della stessa area, previa anzianita' di 5 anni nel profilo e superamento di corso di qualificazione, purche' in possesso degli specifici requisiti culturali.
Grado di autonomia
Nell'ambito di prescrizioni di massima riferite a procedure generali.
Responsabilita'
Riferita a risultati ottenuti.
77) Profilo professionale: Capo officina della qualifica V
1) Coordina l'attivita' manutentoria svolta dell'officina controllando lo stato d'uso, l'efficienza ed il corretto impiego, da parte degli addetti alla loro conduzione, degli automezzi e macchinari in dotazione all'autoparco o centro di manutenzione.
2) Provvede, tramite il personale di officina alla esecuzione delle riparazioni e manutenzioni degli automezzi che e' possibile effettuare con l'attrezzatura in dotazione e propone le commesse delle riparazioni da eseguire tramite terzi, ove non si sia in grado di effettuarle presso l'officina dell'amministrazione.
3) Controlla, se delegato, la buona esecuzione delle riparazioni eseguite da terzi dandone atto sulle relative fatture; segnala le necessita' di approvvigionamento di parti di ricambio, e cura la disciplina, l'impiego e l'efficienza del personale di officina.
4) Raccoglie le segnalazioni scritte dei conducenti in merito ai guasti, previo diretto controllo degli stessi, e ne informa il funzionario addetto al fine di disporre la relativa riparazione.
5) Sorveglia, inoltre, che vengano poste in atto dai propri dipendenti tutte le norme di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro e cura l'apposizione della prescritta segnaletica e la dotazione dei mezzi protettivi, segnalandone tempestivamente i relativi fabbisogni al funzionario addetto.
6) Puo' svolgere le mansioni proprie anche in supporto a strutture operative e in localita' colpite da grave calamita' pubblica o in altre situazioni di emergenza in cui il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco sia chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali.
Requisiti culturali
Diploma di istruzione di 1 grado - patente di tipo "C".
Mobilita' di accesso
Concorso con riserva totale dei posti a favore degli appartenenti a profili professionali tecnici della qualifica inferiore, con 5 anni di permanenza nella stessa ed in possesso di patente di guida.
Modalita' verticale
Verso il profilo professionale della qualifica funzionale immediatamente superiore purche' della stessa area, previa anzianita' di 5 anni nel profilo e superamento di corso di qualificazione, purche' in possesso degli specifici requisiti culturali.
Mobilita' orizzontale
Verso i profili della medesima qualifica funzionale, purche' della stessa area; previo superamento di apposito corso di qualificazione.
Responsabilita'
Relativa all'organizzazione del lavoro e alla straordinaria manutenzione dei mezzi revisionati o riparati.
Sfera di autonomia
Nell'ambito di prescrizioni di massima riferite e procedure generali.
78) Profilo professionale: Assistente tecnico motorista della qua- lifica VI
1) Esegue indagini, rilievi, misurazioni, perizie tecniche, rappresentazioni grafiche, sopralluoghi ed accertamenti tecnici ovvero collaudi funzionali su lavorazioni non ricorrenti o collaudi di accettazione autonomamente ovvero, se previsto o prescritto, in collaborazione con professionalita' superiori, nell'ambito della competenza prevista da norme e regolamenti sviluppa - su indicazioni di massima e utilizzando dati tecnici o schemi e protocolli specifici - le procedure e l'ordine degli interventi sia per l'attuazione di costruzioni che di allestimenti o di riparazioni ovvero di controlli sia di cicli operativi e sia nell'ambito di prove funzionali programmate o previste da specifiche attivita', ovvero in occasione di acquisizioni sia di materiali che di apparecchiature che di produzioni e servizi.
2) Cura l'attuazione ed il coordinamento dei programmi assegnati al reparto ovvero al servizio ovvero al laboratorio, distaccamento od officina ovvero al settore di grande unita' organica alla quale fa capo l'unita' operativa alla quale e' preposto distribuendo le lavorazioni tra le squadre, i gruppi di lavoro e le unita' che costituiscono ripartizione dell'unita' che dirige, stabilendo altresi' priorita', procedure e tempi di attuazione.
Controlla i risultati tecnici e la funzionalita' degli interventi assicurandosi della rispondenza delle lavorazioni alle norme ed alle compatibilita' standards.
3) Esegue personalmente interventi specializzati anche avvalendosi della collaborazione di professionalita' inferiori ed assistendo a sua volta professionalita' superiori.
4) Sorveglia l'esecuzione delle lavorazioni alle quali e' direttamente ed occasionalmente preposto, intervenendo personalmente, anche in corso d'opera secondo le norme e le eventuali procedure specifiche.
5) Collabora con le professionalita' superiori alla progettazione ed al collaudo di opere e di procedimenti.
6) Cura che siano osservate le norme di esercizio e di sicurezza nel lavoro intervenendo personalmente in caso di carenze ed inosservanze, provvedendo, appena la situazione lo consenta, alle segnalazioni del caso accompagnandole con proposte di modifiche ed integrazioni metodologiche ed operative qualora ritenga che le previsioni delle norme ed i dispositivi siano insufficienti ad assicurare l'incolumita' del personale o la sicurezza degli impianti e dei prodotti o dei materiali.
7) Partecipa all'attivita' di studio e ricerca nel settore di impiego nonche' all'eventuale sperimentazione di metodi, materiali ed applicazioni.
8) Collabora alla predisposizione dei capitolati speciali di appalto e convenzioni per cottimi fiduciari.
9) Predispone i provvedimenti relativi all'esecuzione di particolari lavorazioni o nel proprio reparto o unita' e sorveglia direttamente esecuzioni o procedimenti e controlli.
10) Effettua l'esame di perizie tecniche commisurate al proprio grado di professionalita' e nell'ambito di istruzioni e procedure predeterminate.
11) Cura la tenuta della documentazione prescritta e riferisce a chi previsto dalle norme di esercizio necessita', inconvenienti e ritardi.
12) Cura l'addestramento teorico e pratico delle professionalita' inferiori durante le lavorazioni e partecipa all'attivita' didattica dell'Amministrazione.
13) Si assicura che tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali e' addetto siano posti in op- era e osservati, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanze; mantiene e fa mantenere, in tale ambito, le prescritte o necessarie condizioni di igiene.
14) Puo' svolgere le mansioni proprie anche in supporto a strutture operative e in localita' colpite da grave calamita' pubblica o in altre situazioni di emergenza in cui il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco sia chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali.
Requisiti culturali
Diploma di scuola secondaria superiore di perito per la meccanica.
Modalita' di accesso
Concorso pubblico. Il 30% dei posti e' riservato al personale interno inquadrato nella qualifica funzionale immediatamente inferiore con permanenza di 5 anni nel livello ed in possesso dei requisiti culturali propri del presente profilo.
Mobilita' verticale
Capo Tecnico.
Grado di autonomia
Nell'ambito delle procedure e delle istruzioni.
Responsabilita'
Piena nell'ambito delle proprie attribuzioni nonche' per i risultati dell'unita' operativa cui eventualmente e' preposto.
79) Profilo professionale: Capo tecnico della qualifica VII
1) Nell'ambito di norme generali e di procedure tecniche di elezione e nell'ambito delle norme speciali che regolano il particolare settore dell'Amministrazione al quale e' applicato ovvero occasionalmente destinato, effettua quale responsabile di unita' organica le prestazioni proprie della professionalita' posseduta.
2) Effettua in collaborazione con altre professionalita' - ovvero direttamente se prescritto - sulla base di norme generali ovvero nell'esercizio di funzioni specifiche accertamenti, verifiche, controlli funzionali di lavori, costruzioni, opere d'arte, impianti, sistemi semplici e complessi di ogni tipo e caratteristica, apparati, cantieri, laboratori, materiali, strumentazioni, organizzazioni, piani di sistemazione del territorio, escavazione ed interventi preliminari, connessi o conseguenti, motori a terra, aeronautici e navali, complessi produttori di energia di ogni tipo.
3) Esegue interventi specializzati personalmente ovvero coordinando un gruppo di professionalita' inferiori anche differenziate e se in possesso di specializzazioni specifiche o di maggiore esperienza lavorativa coordina anche professionalita' di pari qualifica funzionale limitatamente all'assolvimento di compiti determinati.
4) Sorveglia l'esecuzione dei lavori e ne riscontra i risultati tecnici in corso d'opera controllando, altresi', l'allestimento, la confezione e la consegna o spedizione del prodotto finito.
5) Rilascia copia, estratti e certificati nell'ambito delle proprie attribuzioni o secondo le specifiche istruzioni del responsabile dell'unita' di appartenenza.
6) Esegue la contabilita' dei lavori e, ove previsto, assume l'organizzazione della gestione dei magazzini, depositi, cantieri ed impianti del settore, unita' organica, reparto o unita' operativa sul territorio.
7) Collabora con le professionalita' superiori - nell'ambito della propria specializzazione - all'esame ed alla preparazione di progetti nonche' al collaudo di lavori e di opere.
8) Partecipa alla attivita' di studio e di ricerca conoscitiva nel settore di impiego.
9) Collabora alla azione di coordinamento e svolge approfondimento e controllo tecnico ispettivo, fiscale ed operativo nei confronti delle professionalita' tecniche delle qualifiche funzionali inferiori.
10) Dirige una unita' operativa e dirige e coordina con responsabilita' funzionale gruppi di lavoro ed operativi, cantieri di tipo articolato e complesso anche occasionalmente costituiti, ai quali sono addette o destinate professionalita' inferiori o di pari qualifica ovvero di diversa professionalita' per operazioni, lavori, interventi - programmati, ovvero isolati ovvero imprevedibili, necessari, urgenti o indilazionabili - che richiedono e presuppongono il concorso di professionalita' differenziate.
11) Concorre a determinare i fabbisogni in materiali e mezzi tecnici partecipando nell'ambito delle proprie attribuzioni ai procedimenti prescritti per la loro acquisizione, pianificandone nel medesimo ambito, l'impiego anche sulla base di studi di fattibilita' di tipo aperto ed evolutivo che prevedano verifiche di tipo tecnico ed operativo.
12) Partecipa alle fasi di esecuzione di progetti verificandone la rispondenza alle prescrizioni ed agli obiettivi.
13) Rappresenta l'Amministrazione in organi collegiali, commissioni e consigli.
14) Collabora ai piani di rilevazione di dati riguardanti ovvero partecipa a quelli di dati generali riguardanti globalmente l'attivita' dell'Amministrazione.
15) Collabora alla formulazione di programmi di addestramento, qualificazione e aggiornamento tecnico del personale e partecipa alla attivita' didattica predisposta dall'Amministrazione nel proprio settore di competenza.
16) Utilizza strumenti, apparecchiature specializzate, macchinari, sistemi ed impianti nello svolgimento delle proprie attribuzioni ed impiega sistemi gestionali autonomi nell'ambito dei programmi informativi generali dell'Amministrazione.
17) Puo' svolgere le mansioni proprie anche in supporto a strutture operative e in localita' colpite da grave calamita' pubblica o in altre situazioni di emergenza in cui il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco sia chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali.
Requisiti culturali
Diploma di scuola secondaria superiore.
Modalita' di accesso
Concorso riservato agli appartenenti al profilo di assistente tecnico delle rispettive aree di professionalita' da almeno 5 anni.
Grado di autonomia
Totale nell'ambito degli atti professionali ed operativi; ampia autonomia decisionale ed organizzativa nel settore di applicazione o di preposizione.
Responsabilita'
Totale per quanto riguarda gli atti e provvedimenti propri della professionalita' posseduta.
80) Profilo professionale: Apparecchiatore elettronico della
qualifica IV
1) Esegue, con autonomia esecutiva, su istruzioni specifiche ovvero con l'osservanza di procedure predeterminate, gli interventi relativi sia alla pulizia, smontaggio, controllo, revisione, riparazione e riassemblaggio di assiemi e congegni elettronici e sia alla installazione, manutenzione controllo e prova funzionale di impianti in collaborazione con professionalita' superiori ed in concorso con pari od inferiori professionalita'.
2) Provvede alla individuazione ed alla riparazione di guasti ricorrenti, anche con sostituzione di parti utilizzando attrezzature e strumentazioni di uso semplice.
3) Verifica mediante prove funzionali semplici i risultati degli interventi eseguiti e la corrispondenza dei valori conseguiti con quelli stabiliti dalle norme o dalle istruzioni con l'uso di strumenti di controllo semplice e di apparati complessi ma di uso semplice.
4) Esegue personalmente - ovvero collaborando con professionalita' superiori quando si tratti di interventi non ricorrenti e non tipici - montaggi e cablaggi con tecniche e procedure consolidate nonche' con prove funzionali di componenti, impianti, sistemi ed apparati in dotazione o destinati al proprio settore di applicazione o, in genere, all'area di specializzazione, per verificarne la rispondenza alle norme di omologazione e classificazione.
5) Installa apparecchiature di misurazione riportando se prescritto ovvero ritenuto opportuno le relative quantificazioni su modelli predisposti.
6) Collabora con le professionalita' superiori alla ricerca ed individuazione di guasti ed anomalie di tipo non ricorrente, nonche' alla installazione, messa a punto, controllo, revisione e collaudo funzionale, anche al banco, di apparati e sistemi di elevata complessita' tecnologica.
7) Provvede a tutte le scritturazioni previste per le lavorazioni affidategli ed a quelle connesse al prelievo dei materiali indicatigli.
8) Collabora con le professionalita' superiori alla sistematizzazione di nuove procedure lavorative.
9) Mantiene in ordine il posto di lavoro e controlla l'efficienza delle apparecchiature e degli strumenti in dotazione ed osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali e' addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanze; mantiene, in tale ambito, le prescritte o necessarie condizioni di igiene.
10) Puo' svolgere le mansioni proprie anche in supporto a strutture operative e in localita' colpite da grave calamita' pubblica o in altre situazioni di emergenza in cui il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco sia chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali.
Requisiti culturali
Diploma di istruzione secondaria di 1 grado.
Specializzazione richiesta
Attestato di idoneita' tramite corsi di qualificazione professionale.
Modalita' di accesso
Concorso pubblico. Il 40% dei posti e' riservato al personale interno inquadrato nella qualifica funzionale immediatamente inferiore con permanenza di 5 anni nella stessa.
Mobilita' verticale
Previa anzianita' di 5 anni nel profilo e superamento di corsi di qualificazione puo' accedere al corrispondente profilo specializzato.
Mobilita' orizzontale
Verso altri profili della medesima qualifica funzionale purche' della medesima area e previo corso di qualificazione.
Utilizzazione strumenti o apparecchiature e impianti
Utilizzazione di macchine complesse di uso semplice.
Grado di autonomia
Nell'ambito di istruzioni non necessariamente dettagliate.
Responsabilita'
Limitata alla corretta esecuzione del lavoro da svolgere in base alle prescrizioni.
81) Profilo professionale: Apparecchiatore elettronico
specializzato della qualifica V
1) Individua - sulla base di istruzioni o di documentazione grafica, numerica o descrittiva - gli interventi da eseguire in modo autonomo, ovvero coordinando professionalita' inferiori, per allestire, mantenere, revisionare e riparare circuiti, apparati, sistemi ed impianti elettronici comunque e dovunque applicati eseguendo le operazioni necessarie, di tipo anche non ricorrente, per porli in opera o ripristinare la funzionalita'.
2) Esegue, personalmente ovvero in collaborazione con distinte professionalita' superiori o pari o inferiori, la installazione, la messa a punto, il controllo funzionale e la conduzione degli impianti e delle apparecchiature specifiche o caratteristiche o di dotazione del settore al quale e' applicato.
3) Realizza, sulla base di schemi, parti o prototipi di apparati, impianti o sistemi da destinare al settore di applicazione ovvero sperimentale per l'area di utilizzazione.
4) Costruisce - sulla base di schemi, illustrazioni descrittive semplici e di istruzioni particolareggiate - ovvero completa e modifica prototipi disponibili di apparati, impianti e sistemi propri del settore al quale e' applicato.
5) Provvede, autonomamente salvo specifiche prescrizioni, a selezionare i materiali necessari agli interventi da seguire valutandone la qualita' o la idoneita' alla applicazione prevista.
6) Interviene in tutte le fasi del ciclo di lavorazione al quale e' addetto.
7) Utilizza tutti gli apparecchi, strumenti ed apparati di sussidio agli interventi, sui quali redige rapporti ovvero osservazioni ovvero descrizioni su schemi prestabiliti, secondo le istruzioni ricevute ovvero le procedure previste.
8) Collabora con le professionalita' superiori alla individuazione di guasti di particolare rilievo ed alla loro eliminazione nonche' alla installazione di sistemi elettronici particolarmente complessi ovvero articolati.
9) Prepara esperienze e sperimentazioni su apparecchiature elettroniche e procede a prove su componenti elettronici ovvero provvede, su specifica istruzione, alla realizzazione di parti elementari collaborando con le professionalita' superiori.
10) Addestra professionalita' inferiori sia in corsi di qualificazione che durante lo svolgimento dei cicli di lavoro.
11) Collabora con le professionalita' superiori alla sistematizzazione di nuove procedure lavorative.
12) Mantiene in ordine il posto di lavoro e controlla l'efficienza delle apparecchiature e degli strumenti in dotazione ed osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali e' addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanze; mantiene, in tale ambito, le prescritte o necessarie condizioni di igiene.
12) Puo' svolgere le mansioni proprie anche in supporto a strutture operative e in localita' colpite da grave calamita' pubblica o in altre situazioni di emergenza in cui il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco sia chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali.
Requisiti culturali
Diploma di scuola secondaria di 1 grado e diploma di qualifica professionale.
Modalita' di accesso
Concorso pubblico. Il 30% dei posti e' riservato al personale interno inquadrato nella qualifica funzionale immediatamente inferiore con permanenza di 5 anni nel livello e purche' di profilo corrispondente, previo superamento di apposito corso di specializzazione.
Mobilita' verticale
Verso il profilo professionale della qualifica funzionale immediatamente superiore purche' della stessa area, previa anzianita' di 5 anni nel profilo e superamento di corso di qualificazione, purche' in possesso degli specifici requisiti culturali.
Grado di autonomia
Nell'ambito di prescrizioni di massima riferite a procedure generali.
Responsabilita'
Riferita a risultati ottenuti.
82) Profilo professionale: Assistente tecnico per le
telecomunicazioni della qualifica VI
1) Nell'ambito della specifica professionalita' tecnica posseduta e delle norme speciali che eventualmente la regolano nonche' della specializzazione conseguita, sulla scorta di documentazione tecnica ed in attuazione delle specifiche istruzioni impartite dalle professionalita' superiori, esegue:
a) rilievi e misurazioni di laboratorio, controllo di strumenti, di impianti e circuiti nonche' verifica di impianti, di apparecchiature, di componenti e parti;
b) progettazione, realizzazione e collaudo di apparecchi e strumenti semplici propri alla ricerca ed all'operativita' del settore di applicazione;
c) organizzazione, esecuzione, conduzione e controllo e collaudo funzionale - sulla base di progetti delle professionalita' superiori - di impianti, di costruzioni, di allestimenti ovvero di interventi di riparazioni effettuate anche in collaborazione con altre professionalita' e dove la dimensione e le caratteristiche del guasto lo richiedano sotto la direzione delle professionalita' superiori;
d) controlli sull'impostazione funzionale di operazioni, analisi, avvio di procedure e di interventi nonche' sullo sviluppo delle une e delle altre anche se effettuate da professionalita' di livello inferiore ovvero controlli di sistemi, impianti, cicli operativi sia nell'attuazione di prove funzionali programmate o previste da specifiche attivita', sia nei processi produttivi e sia in occasione di acquisizione di materiali, apparecchiature, impianti, prodotti e servizi;
e) cura la manutenzione della strumentazione affidatagli nonche' degli impianti, sistemi, apparati ai quali e' addetto - e nei limiti dell'applicazione personale - ovvero ai quali e' preposto, programmandone, per la parte di competenza, la programmazione ordinaria se non altrimenti disposta nell'ambito di un piano di revisione periodica generale o complessiva;
f) interpretazione - per l'attuazione personale ovvero per guidare professionalita' di livello inferiore - di progetti tecnici connessi alla specializzazione del proprio settore di specializzazione ovvero del settore di applicazione, riproducendo graficamente situazioni, stati di essere, fenomeni, processi, caratteri dell'ambiente - nell'accezione piu' ampia del termine - dei prodotti, dei materiali, nonche' di analisi effettuate con i procedimenti, le strumentazioni ed i sistemi propri al settore di applicazione;
g) sopralluoghi, accertamenti tecnici e rilevazioni, nonche' riscontri e collaudi su lavorazioni non ricorrenti eseguite da professionalita' di livello inferiore, ovvero richiesti dalla impostazione e realizzazione di documenti tecnici, rappresentazioni grafiche anche di campagna e nautiche e di progetti da redigere autonomamente ovvero quale fase preliminare o intermedia di lavori di competenza delle professionalita' di livello superiore;
h) a seconda del settore specifico di applicazione manipola personalmente - nel rispetto delle norme di sicurezza personali e generali prescritte od opportune - materiali, impianti, sistemi ed apparati nonche' prodotti anche di risulta, che presentano particolare pericolosita'.
2) Cura l'attuazione e il coordinamento - nell'ambito delle istruzioni ricevute - dei programmi di studio, analisi, ricerca, rilevazione, produzione, verifica, revisione e valutazione assegnati al reparto ovvero al servizio ovvero al laboratorio, impianto, distaccamento, officina o fabbrica ovvero al settore di grande unita' organica alla quale fa capo l'unita' operativa alla quale e' eventualmente preposto, distribuendo le lavorazioni tra le squadre, i gruppi di lavoro e le unita' che costituiscono ripartizione dell'unita' che dirige, stabilendo altresi' priorita', procedure e tempi di attuazione, e provvedendo personalmente all'esecuzione delle operazioni alle quali e' direttamente applicato. Indica mezzi e strumenti idonei a garantire una piu' razionale esecuzione delle operazioni previste dal ciclo di lavorazione. Controlla i risultati tecnici e la funzionalita' degli interventi assicurandosi della rispondenza delle lavorazioni alle norme ed alle compatibilita' standards.
3) Esegue personalmente interventi specializzati anche avvalendosi della collaborazione di professionalita' inferiori ed assistendo a sua volta professionalita' superiori.
4) Sorveglia l'esecuzione di lavorazioni alle quali e' direttamente ed occasionalmente preposto, intervenendo personalmente, anche in corso d'opera, secondo le norme e le eventuali procedure specifiche.
5) Collabora con le professionalita' superiori alla progettazione e al collaudo di opere e di procedimenti.
6) Cura che siano osservate le norme di esercizio e di sicurezza del lavoro intervenendo personalmente in caso di carenze e inosservanze, provvedendo, appena la situazione lo consenta, alle segnalazioni del caso accompagnandole con proposte di modifiche ed integrazioni metodologiche ed operative qualora ritenga che le previsioni delle norme ed i dispositivi siano insufficienti ad assicurare l'incolumita' del personale o la sicurezza degli impianti e dei prodotti o dei materiali.
7) Partecipa all'attivita' di studio e ricerca nel settore di impiego nonche' all'eventuale sperimentazione di metodi, materiali ed applicazioni.
8) Collabora alla predisposizione dei capitolati speciali di appalto e convenzioni per cottimi fiduciari.
9) Predispone i provvedimenti relativi all'esecuzione di particolari lavorazioni o nel proprio reparto o unita' e sorveglia direttamente esecuzioni o procedimenti e controlli.
10) Effettua l'esame di perizie tecniche commisurate al proprio grado di professionalita' e nell'ambito di istruzioni e procedure predeterminate.
11) Cura la tenuta della documentazione prescritta e riferisce a chi previsto dalle norme di esercizio necessita', inconvenienti e ritardi.
12) Cura l'addestramento teorico e pratico delle professionalita' inferiori durante le lavorazioni e partecipa all'attivita' didattica dell'Amministrazione.
13) Si assicura che tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali e' addetto siano posti in op- era ed osservati, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze e inosservanze; mantiene e fa mantenere, in tale ambito, le prescritte o necessarie condizioni di igiene.
14) Puo' svolgere le mansioni proprie anche in supporto a strutture operative e in localita' colpite da grave calamita' pubblica o in altre situazioni di emergenza in cui il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco sia chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali.
Requisiti culturali
Diploma di scuola secondaria superiore di perito industriale per le telecomunicazioni.
Modalita' di accesso
Concorso pubblico. Il 30% dei posti e' riservato al personale interno inquadrato nella qualifica funzionale immediatamente inferiore con permanenza di 5 anni nel livello ed in possesso dei requisiti culturali propri del presente profilo.
Mobilita' verticale
Capo tecnico.
Grado di autonomia
Nell'ambito delle procedure e delle istruzioni.
Responsabilita'
Piena nell'ambito delle proprie attribuzioni nonche' per i risultati dell'unita' operativa cui eventualmente e' preposto.
83) Profilo professionale: Addetto ai terminali evoluti della
qualifica V
1) Immette i dati nel sistema con procedure interattive, interpreta i messaggi di risposta e gestisce operazioni di ricerca delle informazioni o trattamento di testi, con conseguente verifica dei prodotti anche mediante il coordinamento di piu' terminali.
2) E' applicato a sistemi centralizzati ovvero distribuiti sul territorio.
3) Effettua le registrazioni relative al proprio lavoro.
4) Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali e' addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanze; mantiene, in tale ambito, le prescritte o necessarie condizioni di igiene.
5) E' tenuto a frequentare corsi di aggiornamenti.
6) Puo' svolgere le mansioni proprie anche in supporto a strutture operative e in localita' colpite da grave calamita' pubblica o in altre situazioni di emergenza in cui il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco sia chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali.
Requisiti culturali
Diploma di perito in informatica ovvero altro diploma equivalente con specializzazione in informatica. Conoscenza di una lingua straniera.
Modalita' di accesso
Concorso pubblico. Il 30% dei posti e' riservato al personale interno inquadrato nella qualifica funzionale immediatamente inferiore con permanenza di 5 anni nel livello ed in possesso dei requisiti culturali propri del presente profilo.
Mobilita' orizzontale
Verso il profilo di Registratore di dati e di Operatore di sala macchine, previo superamento di corso di conversione professionale.
Mobilita' verticale
Verso i profili di Programmatore, Capo unita' operativa e Consollista, purche' in possesso dei requisiti culturali e professionali prescritti e previo superamento di corso di qualificazione professionale.
Sfera di autonomia
Nell'ambito di prescrizioni di massima riferite a procedure generali.
Grado di responsabilita'
Riferita a risultati ottenuti.
84) Profilo professionale: Operatore di sala macchine della
qualifica V
1) Predispone le macchine del sistema secondo le necessita' delle operazioni da eseguire, effettuando le prove previste prima di iniziare le elaborazioni.
2) Prepara il calcolatore per l'esecuzione dei lavori secondo le norme operative. Predispone gli output cartacei utilizzando se del caso le macchine ausiliarie.
3) Cura la manutenzione, la conservazione e la gestione dei supporti meccanografici in dotazione al Centro.
4) Collabora con l'operatore di consolle per garantire l'impiego piu' corretto dei supporti di input e di output e la protezione degli archivi dei dati.
5) Applica le norme operative relative alle macchine di input e output atte ad eliminare soste che non richiedono necessariamente l'intervento del tecnico della Casa costruttrice.
6) E' applicato a sistemi centralizzati ovvero distribuiti sul territorio.
7) E' tenuto a frequentare corsi di aggiornamento.
8) Effettua le registrazioni relative al proprio lavoro.
9) Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali e' addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed insorgenze; mantiene in tale ambito le prescritte o necessarie condizioni di igiene.
10) Puo' svolgere le mansioni proprie anche in supporto a strutture operative e in localita' colpite da grave calamita' pubblica o in altre situazioni di emergenza in cui il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco sia chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali.
Requisiti culturali
Diploma di perito in informatica ovvero altro diploma equivalente con specializzazione in informatica. Conoscenza di una lingua straniera.
Modalita' di accesso
Concorso pubblico. Il 30% dei posti e' riservato al personale interno inquadrato nella qualifica funzionale immediatamente inferiore con permanenza di 5 anni nel livello ed in possesso dei requisiti culturali propri del presente profilo.
Mobilita' orizzontale
Verso il profilo di Addetto ai terminali evoluti e Registratore di dati, previo superamento di corso di conversione professionale.
Mobilita' verticale
Verso i profili di Programmatore, Consollista e Capo sala macchine, purche' in possesso dei requisiti culturali e professionali prescritti e previo superamento di corso di qualificazione professionale.
Sfera di autonomia
Nell'ambito di prescrizioni di massima riferite a procedure generali.
Grado di responsabilita'
Riferita a risultati ottenuti.
85) Profilo professionale: Registratore di dati della qualifica V 1) Svolge le attivita' di registrazione di dati, anche estraendoli da unita' di base informative organizzate secondo procedure predeter- minate, e immettendoli nel sistema ed interpretando i messaggi di risposta.
2) Effettua la verifica dei dati in ingresso e in uscita e adotta le cautele idonee ad evitare manomissioni, alterazioni e inserzioni non autorizzate di dati.
3) E' applicato a sistemi centralizzati ovvero distribuiti sul territorio.
4) E' tenuto a frequentare corsi di aggiornamento anche all'estero.
5) Effettua le registrazioni relative al proprio lavoro.
6) Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali e' addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanze; mantiene, in tale ambito, le prescritte o necessarie condizioni di igiene.
7) Puo' svolgere le mansioni proprie anche in supporto a strutture operative e in localita' colpite da grave calamita' pubblica o in altre situazioni di emergenza in cui il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco sia chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali.
Requisiti culturali
Diploma di perito in informatica ovvero altro diploma equivalente con specializzazione in informatica. Conoscenza di una lingua straniera.
Modalita' di accesso
Concorso pubblico. Il 30% dei posti e' riservato al personale interno inquadrato nella qualifica funzionale immediatamente inferiore con permanenza di 5 anni nel livello ed il possesso dei requisiti culturali propri del presente profilo.
Mobilita' orizzontale
Verso i profili di operatore di sala macchine ed addetto ai terminali evoluti, previo superamento di corso di conversione professionale.
Mobilita' verticale
Verso i profili di programmatore, capo unita' operativa e consollista, purche' in possesso dei requisiti culturali e professionali prescritti e previo superamento di corso di qualificazione professionale.
Sfera di autonomia
Nell'ambito di prescrizioni di massima riferite a procedure generali.
Grado di responsabilita'
Riferito a risultati ottenuti.
86) Profilo professionale: Consollista della qualifica VI
1) Esegue in modo autonomo sui calcolatori esistenti presso il Centro tutte le procedure in esercizio.
2) Esegue i lavori secondo il programma di carico.
3) Interpreta le istruzioni operative e si conforma ad esse in modo da portare a termine esattamente nel piu' breve tempo possibile i lavori a lui affidati.
4) Effettua i controlli prestabiliti per ciascun ciclo operativo allo scopo di accertare, in ogni fase della procedura, l'esattezza delle elaborazioni eseguite.
5) Gestisce secondo le disposizioni ricevute il registro di rilevazione tempi.
6) Cura, per quanto di sua competenza, l'addestramento sul lavoro degli operatori di nuova assunzione.
7) Collabora strettamente con l'operatore di supporto per la buona gestione dei lavori.
8) Segnala la disfunzione delle attrezzature.
9) E' applicato a sistemi centralizzati ovvero distribuiti sul territorio.
10) Effettua le registrazioni relative al proprio lavoro.
11) Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali e' addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanze; mantiene, in tale ambito, le prescritte o necessarie condizioni di igiene.
12) Puo' svolgere le mansioni proprie anche in supporto a strutture operative e in localita' colpite da grave calamita' pubblica o in altre situazioni di emergenza in cui il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco sia chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali.
Requisiti culturali
Diploma di perito in informatica ovvero diploma equivalente con specializzazione in informatica. Conoscenza di una lingua straniera.
Modalita' di accesso
Concorso pubblico. Il 30% dei posti e' riservato al personale interno inquadrato nella qualifica funzionale immediatamente inferiore con permanenza di 5 anni nel livello ed in possesso dei requisiti culturali propri del presente profilo.
Mobilita' orizzontale
Verso il profilo di Programmatore e Capo unita' operativa, previo superamento di corso di riconversione professionale.
Mobilita' verticale
Verso il profilo di Analista, Programmatore di sistema e Capo sala macchine, purche' in possesso dei requisiti culturali e professionali prescritti e previo superamento di corso di qualificazione professionale.
Sfera di autonomia
Nell'ambito di istruzioni di massima.
Grado di responsabilita'
Riferito alla corretta esecuzione del proprio lavoro.
87) Profilo professionale: Capo unita' operativa della qualifica VI
1) Garantisce la buona esecuzione del programma dei lavori da eseguire ed il perfetto funzionamento dei mezzi.
2) Controlla che il programma dei lavori previsto sia eseguibile con i mezzi disponibili e, in base a direttive di massima, decide, se necessario, alterazioni al programma documentandolo nell'apposito rapporto di lavoro.
3) Verifica che le elaborazioni eseguite sotto il suo controllo siano rispondenti agli standards fissati.
4) Distribuisce il lavoro agli operatori e agli aiuto operatori impartendo loro chiare e precise direttive.
5) Interviene direttamente, nei casi di emergenza, per la soluzione di qualsiasi problema di carattere operativo, sollecitando, se necessario, l'intervento dell'esperto software, dei tecnici, del costruttore e della rete di T.D. (Trasmissione Dati).
6) Concorre alla rilevazione di tutte le possibili deficenze nelle istruzioni operative al fine di renderle chiare ed esatte.
7) Segnala anche direttamente ai tecnici della Casa fornitrice o terzi fornitori di attrezzature per la T.D. le necessita' di manutenzione straordinaria delle macchine in dotazione al fine di assicurarne il buon funzionamento.
8) Garantisce l'integrita' e l'esatto impiego dei materiali a disposizione per le elaborazioni.
9) Addestra il personale nelle operazioni di macchina.
10) Garantisce l'ordine della sala macchine.
11) E' applicato a sistemi centralizzati ovvero distribuiti sul territorio.
12) Effettua le registrazioni relative al proprio lavoro.
13) Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali e' addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanze; mantiene, in tale ambito, le prescritte o necessarie condizioni di igiene.
14) Puo' svolgere le mansioni proprie anche in supporto a strutture operative e in localita' colpite da grave calamita' pubblica o in altre situazioni di emergenza in cui il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco sia chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali.
Requisiti culturali
Diploma di perito in informatica ovvero altro diploma equivalente con specializzazione in informatica. Conoscenza di una lingua straniera.
Modalita' di accesso
Concorso pubblico. Il 30% dei posti e' riservato al personale interno inquadrato nella qualifica funzionale immediatamente inferiore con permanenza di 5 anni nel livello ed in possesso dei requisiti culturali propri del presente profilo.
Mobilita' orizzontale
Verso il profilo di Programmatore e Consollista, previo superamento di corso di riconversione professionale.
Mobilita' verticale
Verso i profili di Analista. Programmatore di sistema e Capo sala macchine, purche' in possesso dei requisiti culturali e professionali prescritti e previo superamento di corso di qualificazione professionale.
Sfera di autonomia
Nell'ambito di istruzioni di massima.
88) Profilo professionale: Programmatore della qualifica VI
1) Realizza in maniera efficiente ed economica i programmi e ne cura la perfetta funzionalita' predisponendo tutti i controlli necessari al fine di garantire la esatta esecuzione.
2) Esamina i diagrammi a blocchi delle procedure.
3) Prepara i diagrammi a blocchi dei programmi da realizzare.
4) Codifica i programmi utilizzando i linguaggi macchina a disposizione.
5) Garantisce la stesura e l'aggiornamento della documentazione programmi.
6) Utilizza, dove e quando e' possibile, tutte le facilities offerte dal sistema in atto (routine generalizzate, utilita', tecniche di programmazione, etc.).
7) Garantisce per quanto gli compete che tutti i files siano utilizzati nel modo stabilito dagli standards (utilizzo ed aggiornamento della libreria dei files).
8) Ottimizza le realizzazioni dei programmi di elaboratore seguendo le regole e le tecniche suggerite nei manuali di programmazione.
9) Prova i programmi secondo le norme in atto e li documenta, al fine di ottenere programmi facilmente gestibili, nella fase di manutenzione.
10) Si tiene aggiornato sugli sviluppi e sulle tecniche di programmazione e sull'utilizzo del sistema operativo in uso.
11) Si assicura che la registrazione dei programmi a lui affidati sia conforme ai vincoli degli standards (in particolar modo per cio' che riguarda l'ampiezza di memoria ed i controlli da inserire nel programma).
12) E' applicato a sistemi centralizzati ovvero distribuiti sul territorio.
13) Effettua le registrazioni del proprio lavoro.
14) Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali e' addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanze; mantiene, in tale ambito, le prescritte o necessarie condizioni di igiene.
15) Puo' svolgere le mansioni proprie anche in supporto a strutture operative e in localita' colpite da grave calamita' pubblica o in altre situazioni di emergenza in cui il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco sia chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali.
Requisiti culturali
Diploma di perito in informatica ovvero altro diploma equivalente con specializzazione in informatica. Conoscenza di una lingua straniera.
Modalita' di accesso
Concorso pubblico. Il 30% dei posti e' riservato al personale interno inquadrato nella qualifica funzionale immediatamente inferiore con permanenza di 5 anni nel livello ed in possesso dei requisiti culturali propri del presente profilo.
Mobilita' orizzontale
Verso il profilo di Consollista e Capo unita' operativa, previo superamento di corso di riconversione professionale.
Mobilita' verticale
Verso il profilo di Analista, Programmatore di sistema e Capo sala macchine, purche' in possesso dei requisiti culturali e professionali prescritti e previo superamento di corso di qualificazione professionale.
Sfera di autonomia
Nell'ambito di istruzioni di massima.
Grado di responsabilita'
Riferito alla corretta esecuzione del proprio lavoro.
89) Profilo professionale: Capo sala macchine della qualifica VII 1) Gestisce il Centro elaborazione e comunicazione dati ovvero uno o piu' settori nei quali e' ripartito, sia nel sistema centrale che periferico, assicurando l'appropriato impiego dei mezzi ed il rispetto delle procedure approvate.
2) Partecipa alla pianificazione delle nuove attivita' di automazione e controlla tutte le nuove elaborazioni accertando che siano conformi agli standards ed alle risorse disponibili.
3) Pianifica, guida e controlla l'uso delle:
a) apparecchiature del sistema di elaborazione;
b) attrezzature per la trasmissione dei dati;
c) macchine perforatrici e verificatrici;
d) macchine sussidiarie.
4) Propone l'installazione di nuove macchine e la sostituzione di quelle in dotazione, al fine di migliorare tecnicamente ed economicamente le prestazioni del Centro, assumendo le iniziative necessarie ad eliminare situazioni anomale.
5) Pianifica e controlla le attivita' del personale sistemistico, operativo e di supporto a lui sottoposto organizzando i turni necessari in relazione ai tempi richiesti per il rispetto delle priorita' stabilite per le singole elaborazioni.
6) Partecipa alla formulazione dei programmi di formazione, aggiornamento e specializzazione del personale addetto al sistema informativo, relativamente alla parte di propria competenza, concorrendo alla attuazione della attivita' didattica dell'Amministrazione, ivi compresa quella informativa diretta agli utenti dei servizi.
7) Controlla, confrontandole con gli standards, le statistiche di produzione del calcolatore sulla base dell'orario giornaliero di servizio per assicurare il massimo rendimento del sistema.
8) Controlla le procedure operative, il piano per assicurare il rispetto delle date di esecuzione lavori, le registrazioni relative.
9) Si assicura del rispetto delle procedure generali di sicurezza delle installazioni nonche' della protezione degli addetti segnalando al responsabile inconvenienti e difetti e propone eventuali modifiche delle procedure in atto.
10) Osserva e fa osservare tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali e' addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanze; mantiene in tale ambito le prescritte o necessarie condizioni di igiene.
11) Puo' svolgere le mansioni proprie anche in supporto a strutture operative e in localita' colpite da grave calamita' pubblica o in altre situazioni di emergenza in cui il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco sia chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali.
Requisiti culturali
Diploma di laurea in Ingegneria, in Fisica, in Matematica ovvero altra laurea con specializzazione in informatica. Conoscenza della lingua inglese. Superamento di corso di qualificazione.
Modalita' di accesso
Concorso pubblico. Il 30% dei posti e' riservato al personale interno inquadrato nella qualifica funzionale immediatamente inferiore con permanenza di 5 anni nel livello ed in possesso dei requisiti culturali propri del presente profilo.
Mobilita' orizzontale
Verso i profili di Analista e di Programmatore di sistema, previo superamento di corso di riconversione professionale.
Mobilita' verticale
Verso i profili di Analista di sistema e Analista di procedure, purche' in possesso dei requisiti culturali e professionali prescritti e previo superamento di corso di qualificazione professionale.
Sfera di autonomia
Nell'ambito delle prescrizioni generali e delle direttive di massima ricevute.
Grado di responsabilita'
Riferito alle attivita' direttamente svolte ed ai relativi risultati.
90) Profilo professionale: Analista della qualifica VII
1) Effettua l'analisi tecnica delle procedure di automazione, collabora con l'analista di sistemi capo-progetto alla formulazione del piano di analisi del proprio settore.
2) Analizza le procedure a lui affidate, cercando le possibili soluzioni alternative, sotto l'aspetto tecnico, proponendo i relativi programmi da realizzare.
3) Individua i punti piu' importanti di esse, con particolare riferimento all'integrazione con altre procedure.
4) Prepara e trasmette agli analisti-programmatori la documentazione e i dati necessari per la stesura dei programmi ed in particolare: definisce e descrive i files di input e output della procedura, ivi compresi i tracciati, l'organizzazione, i supporti di utilizzo, etc., tenendo conto dei costi relativi a fronte della frequenza di elaborazione, del volume di dati, dei metodi di accesso previsti, delle dimensioni di occupazione di memoria dell'elaboratore.
5) Definisce la suddivisione delle procedure affidategli in programmi tenuto conto, tra l'altro, delle dimensioni di occupazione di memoria dell'elaborato.
6) Descrive le funzioni dei diversi programmi preparando, quando e' opportuno, diagrammi a blocchi sintetici.
7) Assiste tecnicamente i programmatori, sia su richiesta che di propria iniziativa.
8) Coordina la preparazione della documentazione della procedura analizzata curando sia quanto di propria spettanza che quanto di spettanza del gruppo programmatori.
9) Quando dirige una unita' organica del settore (non avente rilevanza esterna) ne verifica i risultati ed i costi dell'attivita'.
10) Svolge anche attivita' didattica.
11) E' applicato a sistemi centralizzati ovvero distribuiti sul territorio.
12) E' tenuto a frequentare corsi di aggiornamento anche all'estero.
13) Effettua la registrazione del proprio lavoro.
14) Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali e' addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanze; mantiene, in tale ambito, le prescritte o necessarie condizioni di igiene.
15) Puo' svolgere le mansioni proprie anche in supporto a strutture operative e in localita' colpite da grave calamita' pubblica o in altre situazioni di emergenza in cui il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco sia chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali.
Requisiti culturali
Diploma di laurea in Ingegneria, in Fisica, in Matematica ovvero altra laurea con specializzazione in Informatica.
Conoscenza della lingua inglese. Superamento di un corso di formazione.
Modalita' di accesso
Concorso pubblico. Il 30% dei posti e' riservato al personale interno inquadrato nella qualifica funzionale immediatamente inferiore con permanenza di 5 anni nel livello ed in possesso dei requisiti culturali propri del presente profilo.
Mobilita' orizzontale
Verso programmatore di sistema e Capo sala macchine, previo superamento di corso di riconversione professionale.
Mobilita' verticale
Verso i profili di Analista di sistema e Analista di procedure, purche' in possesso dei requisiti culturali e professionali prescritti e previo superamento di corso di qualificazione professionale.
Sfera di autonomia
Nell'ambito di prescrizioni generali e delle direttive di massima ricevute.
Grado di responsabilita'
Riferito alle attivita' direttamente svolte ed ai relativi risultati.
91) Profilo professionale: Programmatore di sistema della qualifica
VII
1) Collabora con l'analista di sistema e con l'analista onde definire nei dettagli le risorse hardware necessarie al conseguimento degli obiettivi prefissati.
2) Prefigura la struttura hardware necessaria.
3) Propone eventuali modifiche alla struttura stessa nei casi in cui quella disponibile risultasse non in linea con i progetti in corso di studio.
4) In funzione della struttura hardware disponibile gestisce il software di base ed il software applicativo ai quali apporta le opportune modifiche.
5) Provvede a compilare la documentazione necessaria.
6) Determina i tempi di esecuzione della prova e scadenza gli impegni del progetto.
7) Quando dirige una unita' organica del settore (non avente rilevanza esterna) ne verifica i risultati e costi dell'attivita'.
8) Svolge anche attivita' didattica.
9) E' applicato a sistemi centralizzati ovvero distribuiti sul territorio.
10) E' tenuto a frequentare corsi di aggiornamento anche all'estero.
11) Effettua le registrazioni relative al proprio lavoro.
12) Osserva e fa osservare tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali e' addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze, mantiene, in tale ambito, le prescritte o necessarie condizioni di igiene.
13) Puo' svolgere le mansioni proprie anche in supporto a strutture operative e in localita' colpite da grave calamita' pubblica o in altre situazioni di emergenza in cui il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco sia chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali.
Requisiti culturali
Diploma di laurea in ingegneria, fisica, matematica ovvero altra laurea con specializzazione in informatica. Conoscenza della lingua inglese. Superamento di corso di formazione.
Modalita' di accesso
Concorso pubblico. Il 30% dei posti e' riservato al personale interno inquadrato nella qualifica funzionale immediatamente inferiore con permanenza di 5 anni nel livello ed in possesso dei requisiti culturali propri del presente profilo.
Mobilita' orizzontale
Verso analista e Capo sala macchine, previo superamento di corso di riconversione professionale.
Mobilita' verticale
Verso i profili di analista di sistema e analista di procedure, purche' in possesso dei requisiti culturali e professionali prescritti e previo superamento di corso di qualificazione professionale.
Sfera di autonomia
Nell'ambito delle prescrizioni generali e delle direttive di massima ricevute.
Grado di responsabilita'
Riferito alle attivita' direttamente svolte ed ai relativi risultati.
92) Profilo professionale: Analista di sistema della qualifica VIII
1) Definisce le linee generali dei progetti da realizzare, tenuto conto delle risorse hardware disponibili e delle prospettive emerse
dalla collaborazione con gli analisti di procedure e predispone i capitolati ed i contratti.
2) Tiene i collegamenti con i settori utenti del sistema allo scopo di acquisire tutti gli elementi utili a delineare il progetto nelle sue linee generali per quanto attiene all'hardware.
3) Nella organizzazione e pianificazione dei progetti provvede alla articolazione in piu' aree; effettua la verifica del rispetto dei tempi di esecuzione armonizzando all'uopo le risorse disponibili anche mediante la raccolta dei dati di avanzamento dei lavori da confrontare con quelli ritenuti ottimali, per i quali utilizza eventualmente le tecniche PERT.
Quando dirige una unita' organica anche a rilevanza esterna del settore non riservata ai dirigenti, ne verifica i risultati ed i costi dell'attivita'. E' addetto sia ai sistemi centrali che a quelli stanziati sul territorio.
4) Provvede al coordinamento di differenziate professionalita' qualora richiesto da specifiche particolarita' di singole aree del progetto di cui cura la formazione e l'aggiornamento professionale e svolge attivita' didattica.
5) Partecipa ad organi collegiali nell'ambito di norme e disposizioni di carattere generale e rappresenta l'Amministrazione anche in convegni e congressi.
6) E' tenuto a partecipare periodicamente a corsi di aggiornamento anche all'estero.
7) Osserva e fa osservare tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali e' addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanze; mantiene in tale ambito le prescritte o necessarie condizioni di igiene.
8) Puo' svolgere le mansioni proprie anche in supporto a strutture operative e in localita' colpite da grave calamita' pubblica o in altre situazioni di emergenza in cui il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco sia chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali.
Requisiti culturali e professionali
Diploma di laurea in Ingegneria, in Fisica, in Matematica ovvero altra laurea con specializzazione in informatica. Conoscenza dell'inglese parlato e scritto. Superamento di corso di formazione.
Modalita' di accesso
Concorso pubblico. Il 30% dei posti e' riservato al personale interno inquadrato nella qualifica funzionale immediatamente inferiore con permanenza di 5 anni nel livello ed in possesso dei requisiti culturali propri del presente profilo.
Mobilita' orizzontale
Verso il profilo di Analista di procedure, previo superamento di corso di riconversione professionale.
Sfera di autonomia
Nell'ambito di norme generali per tutto cio' che concerne l'esercizio delle proprie funzioni e per la conseguente utilizzazione funzionale del personale assegnatogli.
Grado di responsabilita'
Piena e diretta, riferita all'attivita' svolta ed al conseguimento dei piani e dei programmi di lavoro.
93) Profilo professionale: Analista di procedure della qualifica
VIII
1) Definisce le macroanalisi delle procedure da automatizzare in dipendenza delle esigenze amministrative in atto ed in funzione della struttura del sistema che concorre a progettare.
2) Tiene i collegamenti con i settori utenti del sistema allo scopo di acquisire tutti gli elementi utili a delineare il progetto nelle sue linee generali per quanto attiene alle procedure.
3) Concorre alla organizzazione e pianificazione della realizzazione dei progetti per quanto riguarda la definizione dello schema logico dei flussi informativi, la struttura e le transazioni dei data bases, la fissazione dei linguaggi di programmazione nonche' i metodi operativi delle procedure, la predisposizione di istruzioni operative, dei manuali e le documentazioni necessarie prescritte.
Quando dirige una unita' organica anche a rilevanza esterna del settore non riservata ai dirigenti, ne verifica i risultati ed i costi dell'attivita'. E' addetto sia ai sistemi centrali che a quelli stanziati sul territorio.
4) Provvede al coordinamento di differenziate professionalita' qualora richiesto da specifiche particolarita' di singole aree del progetto di cui cura la formazione e l'aggiornamento professionale e svolge attivita' didattica.
5) Partecipa ad organi collegiali nell'ambito di norme e disposizioni di carattere generale, e rappresenta l'amministrazione anche in convegni e congressi.
6) E' tenuto a partecipare periodicamente a corsi di aggiornamento anche all'estero.
7) Osserva e fa osservare tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali e' addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanze; mantiene, in tale ambito, le prescritte o necessarie condizioni di igiene.
8) Puo' svolgere le mansioni proprie anche in supporto a strutture operative e in localita' colpite da grave calamita' pubblica o in altre situazioni di emergenza in cui il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco sia chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali.
Requisiti culturali
Diploma di laurea in Ingegneria, Fisica, Matematica ovvero altra laurea con specializzazione in informatica. Conoscenza dell'inglese parlato e scritto. Superamento di un corso di formazione.
Modalita' di accesso
Concorso pubblico cui sono ammessi coloro che, in possesso dei requisiti culturali e professionali, abbiano svolto le medesime mansioni per almeno 3 anni dopo la laurea. Il personale inquadrato nei profili professionali di Analista, Programmatore di sistema e Capo sala macchine, purche' in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti per l'accesso al profilo, usufruisce dell'aliquota di riserva del 30% qualora ottenga l'idoneita' al concorso.
Mobilita' orizzontale
Verso il profilo di Analista di sistema, previo superamento di corso di conversione professionale.
Sfera di autonomia
Nell'ambito di norme generali per tutto cio' che concerne l'esercizio delle proprie funzioni e per la conseguente utilizzazione funzionale del personale assegnatogli.
Grado di responsabilita'
Piena e diretta, riferita all'attivita' svolta ed al conseguimento dei piani e dei programmi di lavoro.
94) Profilo professionale: Operatore fototelecinematografico della qualifica V.
1) Nell'ambito delle istruzioni specifiche del regista ovvero delle istruzioni tecniche di sceneggiatura e di ripresa, a secondo del fine, durata e caratteristiche del lavoro da eseguire, effettua riprese cinematografiche e televisive, in bianco e nero ed a colori, utilizzando, a seconda delle esigenze tecniche e di realizzazione apparecchiature meccaniche, ottiche, elettriche ed elettroniche, realizzando corto e lungometraggi.
2) Esegue riprese cinematografiche anche mediante sistemi ed obiettivi multipli trattando pellicola di passo differenziato ed effettua registrazioni televisive utilizzando i sistemi tecnici correnti quali la registrazione video magnetica (R.V.M.), la registrazione termoplastica, la camera elettronica (E.C.) e simili.
3) Esegue riprese in diretta ed in studio sistemando opportunamente le luci ed il loro movimento ovvero collaborando con le professionalita' specializzate anche appartenenti ad altre strutture e collabora, altresi', con il fonico per la migliore sistemazione degli altoparlanti di scena e delle registrazioni sonore in genere.
4) Si assicura che i supporti di registrazione corrispondono per qualita', caratteristiche e stato di conservazione a quanto concordato con le professionalita' superiori e siano idonei a conseguire il tipo di ripresa stabilito.
5) Si assicura che l'apparecchio o gli apparecchi e le attrezzature da usare per il lavoro funzionino regolarmente provvedendo, in caso contrario, alle necessarie registrazioni, ai controlli e se del caso alle riparazioni di tipo anche non ripetitivo se non richiedano strumentazioni specializzate di officina.
6) Tratta le pellicole impressionate o registrate - cine e tele - provvedendo a tutte le operazioni richieste dal tipo di ripresa e, per quanto riguarda la ripresa a colori, esegue le operazioni per ottenere copie, positivi, internegativi o controtipi e negativi di lavorazione.
7) Esegue foto di scena.
8) In caso di sospensione delle operazioni di ripresa ovvero di trattamento dei supporti impressionati o registrati provvede alla custodia ovvero al fermo in condizioni di sicurezza degli apparecchi, delle attrezzature e dei materiali.
9) Effettua le registrazioni previste per il prelevamento dei materiali, per le operazioni di trattamento e per la effettuazione delle riprese in interno ed esterno.
10) Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali e' addetto o preposto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanze; mantiene, in tale ambito, le prescritte o necessarie condizioni di igiene.
11) Puo' svolgere le mansioni proprie anche in supporto a strutture operative e in localita' colpite da grave calamita' pubblica o in altre situazioni di emergenza in cui il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco sia chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali.
Requisiti culturali
Diploma di scuola secondaria di 1 grado e diploma di qualifica professionale.
Modalita' di accesso
Concorso pubblico. Il 30% dei posti e' riservato al personale interno inquadrato nella qualifica funzionale immediatamente inferiore con permanenza di 5 anni nel livello e purche' di profilo corrispondente, previo superamento di apposito corso di specializzazione.
Mobilita' orizzontale
Verso missagista montatore e fonico telecinematografico, previo superamento di corso di riconversione professionale.
Mobilita' verticale
Verso il profilo professionale della qualifica funzionale immediatamente superiore purche' della stessa area, previa anzianita' di 5 anni nel profilo e superamento di corso di qualificazione, purche' in possesso degli specifici requisiti culturali.
Grado di autonomia
Nell'ambito di prescrizioni di massima riferite a procedure generali.
Responsabilita'
Riferita a risultati ottenuti.
95) Profilo professionale: Fonico fototelecinematografico della
qualifica V
1) Nell'ambito del piano di realizzazione del corto o lungometraggio cine o tele - della sceneggiatura, delle istruzioni del regista ovvero del responsabile della ripresa nonche' delle esigenze specifiche dell'operatore di ripresa, effettua le operazioni richieste dalla registrazione audio secondo il sistema tecnico prescelto per la realizzazione del filmato.
2) Esegue le registrazioni audio in studio, in interni ed in esterni sia su pellicola che su nastro magnetico anche a piste multi- ple ovvero con sistema misto in sincronia con la o le macchina/e da ripresa e la o le telecamere di ogni tipo.
3) Collabora con le altre professionalita' - anche estranee alla unita' organica alla quale appartiene - per quanto riguarda aspetti comuni o correlati alla realizzazione del lavoro da effettuare.
4) Controlla lo stato di rendimento delle apparecchiature, la fluttuazione del trascinamento del nastro o della pellicola valutandone i riflessi sulla qualita' del sonoro e sulla soglia di intensita' del segnale prevista nonche' la qualita', lo stato di conservazione ed idoneita' del materiale da impressionare e da registrare. Si assicura altresi' della sincronizzazione tra segnali ottici, di registrazioni e distintivi di ciascuna camera.
5) In caso di sospensione delle riprese ovvero di interruzione della lavorazione, si assicura che gli impianti, le linee di collegamento e le apparecchiature di registrazione e di controllo nonche' il materiale impressionato siano immagazzinati ovvero custoditi in maniera idonea.
6) Effettua le registrazioni previste per l'uso dei materiali e delle attrezzature e quelle connesse alle scene alla realizzazione delle quali ha partecipato.
7) Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali e' addetto o preposto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze riscontrate nei dispositivi. Mantiene, in tale ambito, le prescritte o necessarie condizioni di igiene.
8) Puo' svolgere le mansioni proprie anche in supporto a strutture operative e in localita' colpite da grave calamita' pubblica o in altre situazioni di emergenza in cui il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sia chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali.
Requisiti culturali
Diploma di scuola secondaria di 1 grado e diploma di qualifica professionale.
Modalita' di accesso
Concorso pubblico. Il 30% dei posti e' riservato al personale interno inquadrato nella qualifica funzionale immediatamente inferiore con permanenza di 5 anni nel livello e purche' di profilo corrispondente, previo superamento di apposito corso di specializzazione.
Mobilita' orizzontale
Verso Missagista montatore, operatore fototelecinematografico, previo superamento di corso di riconversione professionale.
Mobilita' verticale
Verso il profilo professionale della qualifica funzionale immediatamente superiore purche' della stessa area, previa anzianita' di 5 anni nel profilo e superamento di corso di qualificazione, purche' in possesso degli specifici requisiti culturali.
Grado di autonomia
Nell'ambito di prescrizioni di massima riferite a procedure generali.
Responsabilita'
Riferita a risultati ottenuti.
96) Profilo professionale: Missagista montatore della qualifica V 1) Nell'ambito della sceneggiatura e delle istruzioni del regista, tenendo presenti le finalita' che deve conseguire il documentario ovvero il lungometraggio, effettua il montaggio delle sequenze realizzate sia su pellicola cinematografica che su nastro videomagnetico e simili.
2) Provvede in correlazione con le singole scene a montare la corrispondente sequenza sonora sincronizzata con le modalita' previste dal sistema di ripresa prescelto dalla regia.
3) Lavora tutti i tipi di pellicola ed applica tutti i sistemi ottici e magnetici usati comunemente per allestire la colonna sonora.
4) Sia nel montaggio delle scene che nel missaggio e nell'accoppiamento della colonna sonora utilizza sistemi manuali, meccanici ed elettronici.
5) Nella fase della stesura del piano di lavorazione e della realizzazione della ripresa o della registrazione delle scene collabora con le professionalita' addette per facilitare le operazioni di montaggio delle singole sequenze e suggerire accorgimenti opportuni.
6) Effettua gli interventi necessari a garantire - nell'ambito delle possibilita' offerte dalla tecnologia - la migliore conservazione dei supporti magnetici e fotografici nonche' quella di supporti, di qualsiasi tipo, usati nel tempo per la conservazione di parole, suoni ed effetti sonori, provvedendo, altresi', agli interventi riparatori, di ripristino, di ricostruzione ed a quelli di montaggio anche ricostitutorio.
7) Assiste al ricercatore nella consultazione sia dei filmati che delle registrazioni sonore ed e' in grado di effettuare le duplicazioni anche per la cessione a terzi se consentito.
8) Compila ed aggiorna gli strumenti di ricerca e di consultazione con le modalita' tecniche e secondo le istruzioni, impartite dalle professionalita' di livello superiore.
9) Collabora con le professionalita' dell'unita' organica alla quale e' addetto e con le professionalita' estranee che partecipano al lavoro ovvero prestino la propria opera di consulenza per quanto riguarda il missaggio ed il montaggio di film.
10) Effettua le registrazioni previste nella esecuzione delle operazioni di missaggio e montaggio, segnalando eventuali difetti e guasti delle attrezzature che richiedano per la registrazione ed il controllo particolari interventi specialistici.
11) Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni da svolgere, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici. Mantiene in ordine il proprio posto di lavoro e le prescritte o necessarie condizioni di igiene.
12) Puo' svolgere le mansioni proprie anche in supporto a strutture operative e in localita' colpite da grave calamita' pubblica o in altre situazioni di emergenza in cui il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco sia chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali.
Requisiti culturali
Diploma di scuola secondaria di 1 grado e diploma di qualifica professionale.
Modalita' di accesso
Concorso pubblico. Il 30% dei posti e' riservato al personale interno inquadrato nella qualifica funzionale immediatamente inferiore con permanenza di 5 anni nel livello e purche' di profilo corrispondente, previo superamento di apposito corso di specializzazione.
Mobilita' orizzontale
Verso operatore fototelecinematografico e fonico telecinematografico, previo superamento di corso di riconversione professionale.
Mobilita' verticale
Verso il profilo professionale della qualifica funzionale immediatamente superiore purche' della stessa area, previa anzianita' di 5 anni nel profilo e superamento di corso di qualificazione, purche' in possesso degli specifici requisiti culturali.
Grado di autonomia
Nell'ambito di prescrizioni di massima riferite a procedure generali.
Responsabilita'
Riferita a risultati ottenuti.
COMPARTO DEL PERSONALE DELLE AZIENDE E DELLE AMMINISTRAZIONI
DELLO STATO AD ORDINAMENTO AUTONOMO
( Art. 5 - D.P.R. 68/1986 )
CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO
DEL DIRITTO DI SCIOPERO
CONFEDERAZIONI SINDACALI: CGIL-CISL-UIL-CIDA-
CISAL.-CISNAL-CONFSAL-CONFEDIR
Organizzazioni sindacali: CGIL-CISL-UIL-R.S.B./Vigili del
Fuoco-DIRSTAT/CONFEDIR
Le sottoscritte organizzazioni sindacali al fine di tutelare gli interessi professionali collettivi dei lavoratori nel quadro di una sempre maggiore attenzione alle esigenze della collettivita', per attenuarne i disagi ed al fine precipuo di offrire ai cittadini la possibilita' di usufruire, anche in occasione di controversie sindacali, dei servizi pubblici essenziali nel rispetto dei diritti costituzionalmente garantiti, presentano il seguente codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero in attuazione delle norme contenute nella legge n. 93/1983 e sulla base del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395 .
Tale tutela potra' essere maggiormente assicurata e tali disagi
potranno ulteriormente diminuire con un raffreddamento delle
eventuali controversie, per il quale, oltre alle procedure previste dall' art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/1986 , e' indispensabile che da parte dei responsabili politici ed amministrativi delle singole aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo siano adottati comportamenti corretti nelle relazioni sindacali e coerenti con le intese sottoscritte.
Premessa
Punto 1.0 - Il diritto di sciopero sancito dall' art. 40 della Costituzione costituisce una liberta' fondamentale di ciascun lavoratore.
Punto 2.0 - Le organizzazioni sindacali sopra specificate si impegnano ad osservare il presente codice, nell'ambito del comparto del personale delle Aziende e delle Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, come definito nell' art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 .
Punto 3.0 - Il presente codice non si applica - oltre che nei casi in cui fossero in gioco i valori fondamentali delle liberta' civili e sindacali, della democrazia e della pace - nelle vertenze di carattere generale che interessano la generalita' del mondo del lavoro.
Punto 4.0 - Si conferma il termine di preavviso di quindici giorni di cui all' art. 11, comma 5, lettera a), legge n. 93/1983 . Nel periodo che intercorre tra il giorno della proclamazione e la data dell'azione collettiva di astensione dal lavoro, si attiveranno le procedure di cui alle disposizioni contenute nel capo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/1986 e di quelle definite dai singoli contratti di comparto.
Punto 5.0 - Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravita' o di calamita' naturali che richiedono la resa dei servizi di soccorso, di assistenza, di ripristino delle condizioni di normalita'.
Sono pertanto esclusi dagli scioperi i periodi interessati da interventi di vaste proporzioni richiedenti l'opera degli addetti ai vari servizi del comparto aziende e quelli relativi alle cinque giornate che precedono e seguono la Pasqua e le festivita' natalizie, nonche' la settimana che precede e quella seguente la scadenza delle consultazioni elettorali, europee, nazionali, regionali, amministrative generali e referendarie.
Inoltre per il personale P.T. e ASST gli scioperi sono esclusi dal 17/12 al 7/1.
Per il personale dell'ANAS per quanto attiene al trasporto stradale e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per quanto concerne quello aereo sono altresi' esclusi gli scioperi nel periodi compresi fra:
- il 17/12 ed il 7/1;
- il 26/6 ed il 4/7;
- il 28/7 ed il 3/8;
- il 10/8 ed il 5/9;
- il 30/10 ed il 5/11.
Fatta eccezione per gli scioperi generali di carattere nazionale, regionale o territoriale, saranno evitati scioperi concomitanti di piu' comparti interessati al trasporto aereo, marittimo, ferroviario.
Punto 6.0 - Il concreto esplicarsi dell'esercizio di sciopero non puo' essere finalizzato ad impedire l'esercizio di potesta' politiche ed amministrative degli organi istituzionali delle Amministrazioni o Enti di appartenenza.
Punto 7.0 - Oggetto
La titolarita' a dichiarare, sospendere, revocare gli scioperi e' di esclusiva competenza delle strutture nazionali di categoria per quelli nazionali ovvero delle strutture regionali di categoria per quelli regionali ovvero delle strutture territoriali di categoria per quelli locali.
Per gli scioperi aziendali ovvero per singola unita' amministrativa/produttiva la titolarita' dell'esercizio del diritto di sciopero e' di competenza delle strutture aziendali e territoriali.
La proclamazione dell'azione di sciopero avviene d'intesa con le strutture delle Organizzazioni confederali (orizzontali).
La proclamazione degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di comparto sara' comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento delle Funzione Pubblica, alle Aziende ed alle Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo di cui all' art. 5 del D.P.R. 68/86 ed ai Ministeri interessati.
La proclamazione di scioperi relativi a vertenze di contrattazione nazionale di Aziende o di Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo sara' comunicata all'Amministrazione con cui si ha la vertenza, al relativo Ministero interessato ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica.
La proclamazione di scioperi relativi a vertenze di livello territoriale o di posto di lavoro sara' comunicata alle controparti con cui si ha la vertenza.
Punto 8.0 - In ogni caso il primo sciopero per qualsiasi tipo di vertenza non puo' superare, anche nelle strutture complesse ed organizzate per turni, la durata di un'intera giornata aziendale (24 ore).
Punto 9.0 - Eventuali scioperi successivi al primo non possono superare le 48 ore consecutive.
Nel caso di scioperi della durata inferiore alla giornata aziendale l'azione si svolge in un unico e continuativo periodo, riferito a ciascun turno di lavoro.
Punto 10.0 - Per le vertenze che interessano piu' unita' produttive dello stesso posto di lavoro ovvero piu' profili professionali sono esclusi scioperi articolati per singola unita' produttiva o per singolo profilo professionale.
Durante il periodo compreso tra il giorno della proclamazione e la data di effettuazione dello sciopero dovranno essere attivate le pro- cedure contenute nel titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/1986 e nel contratto di comparto.
In ogni caso l'attivazione di tali procedure non interrompe i termini di preavviso dell'azione sindacale proclamata.
Punto 11.0 - Alla cittadinanza va data notizia all'atto stesso della proclamazione di sciopero, divulgando anche per iscritto i motivi ed i contenuti dell'azione collettiva. L'effettuazione di ogni azione di autotutela collettiva deve aver riguardo alla sicurezza dei cittadini, dei dipendenti, degli impianti e dei mezzi messi a disposizione della pubblica amministrazione.
Norme finali
Punto 12.0 - Il presente codice vincola le strutture sindacali a tutti i livelli di ciascuna organizzazione firmataria ed i lavoratori iscritti.
Ogni comportamento difforme costituisce violazione dei rispettivi statuti di organizzazione ed e', come tale, soggetto alle relative sanzioni.
Punto 13.0 - Il presente codice di autoregolamentazione ha validita' fino al termine della vigenza contrattuale.
Confederazioni sindacali Organizzazioni sindacali
C.G.I.L. C.G.I.L.
C.I.S.L. C.I.S.L.
U.I.L. U.I.L.
C.I.D.A. R.S.B./VIGILI DEL FUOCO
C.I.S.N.A.L. DIRSTAT/CONFEDIR
C.I.S.A.L.
CONF.S.A.L.
CONFE.DIR.