051U1361
051U1361
Esecuzione dello scambio di Note tra l'Italia e la Svizzera recante modificazioni all'art. 16 della Convenzione italoelvetica sulla pesca del 13 giugno 1906 ed agli articoli 11 e 16 del relativo regolamento, effettuato a Roma il 13-27 novembre 1950. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 02 luglio 1951 n. 1361)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Visto il regio decreto 17 gennaio 1907, n. 13 , che da' piena ed intera esecuzione alla Convenzione per la pesca nelle acque comuni dei due Stati, conclusa a Lugano fra l'Italia e la Svizzera il 13 giugno 1901; Visto il regio decreto 17 marzo 1912, n. 387 , che approva il regolamento per la pesca nelle acque comuni all'Italia ed alla Svizzera; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e foreste; Decreta:
Art. 1
Piena ed intera esecuzione e' data allo scambio di Note, effettuato a Roma, tra l'Italia e la Svizzera, il 13-27 novembre 1950, che apporta modifiche all'articolo 16 della Convenzione italo-elvetica per la pesca del 13 giugno 1906 e agli articoli 11 e 16 del relativo regolamento di esecuzione.
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 gennaio 1951.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 luglio 1951 EINAUDI DE GASPERI - SFORZA - SEGNI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 dicembre 1951 Atti del Governo, registro n. 47, foglio n. 82. - FRASCA
Scambio di note
Scambio di Note tra l'Italia e la Svizzera recante modifiche all'art.
16 della Convenzione italo-elvetica sulla pesca del 13 giugno 1906 ed agli articoli 11 e 16 del relativo regolamento.
Roma, li' 13 novembre 1950
Signor Ministro,
Il giorno 1 settembre 1949, si riunivano a Lugano il commissario italiano per la Convenzione italo-elvetica sulla pesca, Dott. V.
Borromeo, e il suo collega svizzero, il signor A. Mathey-Doret, commissario svizzero della pesca nelle acque italo-svizzere. Nella seduta i commissari stabilirono di apportare, nell'interesse della pesca e dei pescatori, delle modifiche all'articolo 16 della Convenzione italo-elvetica sulla pesca del 13 giugno 1906 e agli articoli 11, 3° capoverso, e 16 del regolamento emanato dai Consiglio federale il 2 maggio 1913 per l'attuazione della Convenzione indicata.
Inoltre i commissari hanno ritenuto necessario di apportare qualche aggiunta e deroga alle disposizioni previste nella tabella delle reti e degli altri attrezzi da pesca permessi nelle acque comuni ed allegata al decreto emanato il 18 marzo 1949 dal Consiglio federale.
Tali modificazioni sono riportate in allegato alla presente Nota.
Sono lieto di essere in grado di informarLa che le suddette modificazioni sono state ora approvate dal Governo della Confederazione svizzera, per la sua parte, e ritengo che esse siano state similmente approvate dal Governo italiano. Proporrei pertanto che la presente comunicazione, insieme con la Sua risposta comportante che le stesse modificazioni sono parimenti accette al Governo italiano, siano considerate come costituenti un Accordo tra i nostri due Governi in questa materia, Accordo che sara' posto in vigore al 1° di gennaio 1951.
Rimane inteso che ogni Stato si riservera' la facolta' di pubblicare nella forma che gli converra' i decreti relativi a queste modificazioni e che i due Governi si comunicheranno mutualmente i testi in questione all'uopo di assicurarsi della similitudine delle decisioni prese.
Mi e' gradita l'occasione, Signor Ministro, per inviarLe i sensi della mia alta considerazione.
Il Ministro di Svizzera
CELIO
Sua Eccellenza
il Conte Carlo SFORZA
Ministro degli Affari Esteri - ROMA
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI
Modificazioni dell'articolo 16 della Convenzione italoelvetica sulla pesca e degli articoli 11, 3° capoverso, e 16 del regolamento di esecuzione.
Parte di provvedimento in formato grafico
Aggiunte e deroghe alle disposizioni previste nella tabella delle reti e degli altri attrezzi da pesca permessi nelle acque comuni, allegata al decreto emanato il 18 marzo 1949 dal Consiglio federale.
1. Sono considerate reti permesse:
a. Rete da posta per pesce persico nel Ceresio:
Maglia minima: 22 mm, maglia massima: 24 mm, lunghezza massima: 60 m, altezza massima: 50 maglie, uso vietato durante il periodo di divieto del pesce persico e dell'agone.
b. Tramaglio per luccio:
Verbano: Maglia minima: 30 mm, filo grosso (no 50/59), lunghezza massima: 25 m, altezza massima: 1,20 m; uso vietato durante il periodo di divieto del luccio, della tinca, del coregono e del salmerino.
Ceresio: Maglia minima: 27 mm, filo grosso (no 50/59), lunghezza massima: 25 m, altezza massima: 1 m; uso vietato durante il periodo
di divieto del luccio, della tinca, del coregono e del salmerino.
c. Tramaglio per bottatrice nel Verbano:
Maglia minima: 27 mm, maglia massima 32 mm, lunghezza massima: 50 m, altezza massima: 1,20 m; durante i rispettivi periodi di divieto e proibita la cattura delle specie che si intendono proteggere. La posa e vietata lungo la corona, ad una distanza inferiore a 50 metri dalla stessa.
2. Le prescrizioni valevoli per la canna senza lancio sono applicabili alla pesca con lancio.
Roma, li 27 novembre 1950
Signor Ministro,
con lettera n. 08400 del 13 c. m. Ella ha voluto comunicarmi quanto segue:
Il giorno 1 settembre 1949, si riunivano a Lugano il commissario italiano per la Convenzione italo-elvetica sulla pesca, Dott. V.
Borromeo, e il suo collega svizzero, il signor A. Mathey-Doret, commissario svizzero della pesca nelle acque italo-svizzere. Nella seduta i commissari stabilirono di apportare, nell'interesse della pesca e dei pescatori, delle modifiche all'articolo 16 della Convenzione italo-elvetica sulla pesca del 13 giugno 1906 e agli articoli 11, 30 capoverso, e 16 del regolamento emanato dal Consiglio federale il 2 maggio 1913 per l'attuazione della Convenzione indicata.
Inoltre i commissari hanno ritenuto necessario di apportare qualche aggiunta e deroga alle disposizioni previste nella tabella delle reti e degli altri attrezzi da pesca permessi nelle acque comuni ed allegata al decreto emanato il 18 marzo 1919 dal Consiglio federale.
Tali modificazioni sono riportate in allegato alla presente Nota.
Sono lieto di essere in grado di informarLa che le suddette modificazioni sono state ora approvate dal Governo della Confederazione svizzera, per la sua parte, e ritengo che esse siano state similmente approvate dal Governo italiano. Proporrei pertanto che la presente comunicazione, insieme con la Sua risposta comportante che le stesse modificazioni sono parimenti accette al Governo italiano, siano considerate come costituenti un Accordo tra i nostri due Governi in questa materia, Accordo che sara' posto in vigore al 1° di gennaio 1951.
Rimane inteso che ogni Stato si riservera' la facolta' di pubblicare nella forma che gli converra' i decreti relativi a queste modificazioni e che i due Governi si comunicheranno mutualmente i testi in questione all'uopo di assicurarsi della similitudine delle decisioni prese.
Mi e' gradita l'occasione, Signor Ministro, per inviarLe i sensi della mia alta considerazione.
Sono lieto di essere in grado di comunicarLe che il Governo italiano e' d'accordo su quanto precede. La Legazione Elvetica sara' tempestivamente informata del provvedimenti che saranno emanati per rendere esecutivo il presente Accordo.
Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia alta considerazione.
SFORZA
A S. E.
l'On. Enrico CELIO
Ministro di Svizzera - ROMA
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI
Modificazioni dell'articolo 16 della Convenzione italo-elvetica sulla pesca e degli articoli 11, 3° capoverso, e 16 del regolamento di esecuzione.
Parte di provvedimento in formato grafico
Aggiunte e deroghe alle disposizioni previste nella tabella delle reti e degli altri attrezzi da pesca permessi nelle acque comuni, allegata al decreto emanato il 18 marzo 1949 dal Consiglio federale.
1. Sono considerate reti permesse:
a. Rete da posta per pesce persico nel Ceresio:
Maglia minima: 22 mm, maglia massima: 24 mm, lunghezza massima: 60 m, altezza massima: 50 maglie, uso vietato durante il periodo di divieto del pesce persico e dell'agone.
b. Tramaglio per luccio:
Verbano: Maglia minima: 30 mm, filo grosso (no 50/ 59), lunghezza massima: 25 m, altezza massima: 1,20 m; uso vietato durante il periodo di divieto del luccio, della tinca, del coregono e del salmerino.
Ceresio: Maglia minima: 27 mm, filo grosso (no 50/ 59), lunghezza massima: 25 m, altezza massima: 1 m; uso vietato durante il periodo
di divieto del luccio, della tinca, del coregono e del salmerino.
c. Tramaglio per bottatrice nel Verbano:
Maglia minima: 27 mm, maglia massima 32 mm, lunghezza massima: 50 m, altezza massima: 1,20 m; durante i rispettivi periodi di divieto e proibita la cattura delle specie che si intendono proteggere. La posa e vietata lungo la corona, ad una distanza inferiore a 50 metri dalla stessa.
2. Le prescrizioni valevoli per la canna senza lancio sono applicabili alla pesca con lancio.