074U0486
074U0486
Regolamento per il fondo previdenza del personale del catasto e servizi tecnici erariali (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 luglio 1974 n. 486)
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' art. 87 della Costituzione ;
Visto il regio decreto-legge 17 novembre 1938, numero 1826 , convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 12 , che ha istituito il fondo di previdenza a favore del personale provinciale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648 ;
Visto il regolamento per l'amministrazione e la erogazione del tondo predetto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1966, n. 591 ;
Ritenuta la necessita' di riordinare e di aggiornare alcune disposizioni contenute nel detto regolamento;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Decreta:
E' approvato l'unito regolamento per l'amministrazione e la erogazione del fondo di previdenza, istituito a favore del personale provinciale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali con il regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1826 , convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 12 .
L'unito regolamento, vistato dal Ministro proponente, sostituisce quello approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1966, n. 591 .
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 19 luglio 1974
LEONE
RUMOR - TANASSI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 ottobre 1974
Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 6. - SCIARRETTA
Art. 1
REGOLAMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE E LA EROGAZIONE DEL FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE PROVINCIALE DELL'AMMINISTRAZIONE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI.
Art. 1.
Il fondo di previdenza, istituito con l' art. 1 del decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1826 , convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 12 , ha sede presso la Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali.
Sono iscritti di diritto al fondo di previdenza tutti gli impiegati e gli operai di ruolo e gli impiegati non di ruolo inquadrati ai sensi del regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 , dell'Amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali.
Art. 2
Art. 2.
Le entrate del fondo sono costituite:
a) dalle somme attribuite ai sensi dell' art. 5, quinto comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734 ;
b) dai proventi del denaro investito come all'art. 16;
c) da sovvenzioni, contributi, oblazioni volontarie, lasciti, donazioni ed altri proventi eventuali.
Art. 3
Art. 3.
Il fondo di previdenza provvede:
a) a corrispondere un'indennita' agli iscritti al momento in cui lasciano definitivamente il servizio per qualsiasi causa, ovvero ai superstiti indicati nel successivo art. 12 se gli iscritti sono deceduti durante il servizio;
b) a corrispondere sovvenzioni nei casi previsti dall'art. 14.
Art. 4
Art. 4.
Il 94% delle entrate annuali e' destinato alle erogazioni di cui all'art. 3.
Il 5% delle entrate annuali e' destinato al fondo di riserva necessario a garantire la liquidazione della indennita' nella misura prevista dal successivo art. 11.
Alle spese inerenti all'amministrazione del fondo, al funzionamento della segreteria, al servizio di riscossione e di pagamento delle entrate e delle uscite ed a quelle straordinarie ed occasionali si fa fronte con l'1% delle entrate annuali.
Le somme non erogate nell'esercizio per gli scopi istituzionali e per le spese di amministrazione vanno ad incrementare il fondo di riserva.
Art. 5
Art. 5.
Il fondo di previdenza e' amministrato da un consiglio nominato dal Ministro per le finanze e costituito come segue:
Presidente:
il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici erariali.
Membri:
a) l'ispettore generale del catasto e dei servizi tecnici erariali piu' anziano, residente a Roma, vice presidente;
b) il dirigente dei servizi del personale della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali;
c) cinque rappresentanti del personale del catasto e dei servizi tecnici erariali e cioe' un impiegato della carriera direttiva, uno della carriera di concetto tecnica, uno della carriera di concetto amministrativo-contabile, uno della carriera esecutiva ed uno della carriera ausiliaria, tutti residenti a Roma ed aventi almeno 5 anni di servizio nell'Amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, eletti dagli iscritti al fondo, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro per le finanze su proposta del consiglio di amministrazione del fondo;
d) un rappresentante avente i requisiti di cui al punto c) eletto con le stesse modalita' dagli iscritti al fondo fra candidati presentati dalle organizzazioni sindacali operanti nell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.
I membri eletti di cui ai punti c) e d) durano in carica 4 anni e possono essere rieletti.
Segretario:
un impiegato della carriera direttiva centrale in servizio presso la Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali.
Art. 6
Art. 6.
Per la validita' delle deliberazioni del consiglio occorre la presenza di almeno sei dei suoi componenti, tra i quali il presidente o il vice presidente.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parita' prevale il voto del presidente.
Il segretario non ha voto deliberativo.
Art. 7
Art. 7.
Il consiglio di amministrazione si riunisce ordinariamente una volta ogni mese e, straordinariamente, ogni qualvolta il presidente lo reputi opportuno, ovvero su richiesta di almeno tre consiglieri.
Esso e' chiamato:
1) a liquidare le indennita' di cui all'art. 3, lettera a);
2) a deliberare sulla concessione delle sovvenzioni di cui all'art. 3, lettera b);
3) a deliberare sull'accettazione di oblazioni volontarie e sull'introito dei proventi eventuali;
4) ad autorizzare le spese ordinarie di gestione e le altre di cui al secondo comma dell'art. 4;
5) ad approvare i rendiconti della gestione;
6) a provvedere, in generale, a tutto quanto riflette il funzionamento del fondo e lo svolgimento delle operazioni amministrative e contabili;
7) a deliberare sulle proposte di modifiche da apportare al regolamento, acquisito il parere delle organizzazioni sindacati.
Art. 8
Art. 8.
Di ogni adunanza del consiglio di amministrazione il segretario deve redigere il processo verbale, da sottoporre all'approvazione del consiglio medesimo nell'adunanza immediatamente successiva.
Detto verbale dovra', in ordine cronologico, essere inserito nel registro dei verbali, e sottoscritto dal presidente del consiglio di amministrazione e dal segretario.
Art. 9
Art. 9.
La revisione della contabilita' del fondo e' demandata ad un collegio di revisori nominato dal Ministro per le finanze e composto dal dirigente della divisione per gli affari contabili della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali che lo presiede e da due impiegati dell'Amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, residenti in Roma, eletti con le modalita' indicate nell'art. 5, punto c).
Questi ultimi durano in carica 4 anni e possono essere rieletti.
I revisori sono tenuti a presentare, alla fine di ogni esercizio finanziario, la relazione sull'andamento della gestione, che deve essere allegata al rendiconto consuntivo del fondo.
Il presidente, ovvero uno dei componenti del collegio, deve intervenire egualmente, senza diritto al voto, alla seduta del consiglio di amministrazione, nella quale, a norma dell'art. 18, e' esaminato il rendiconto del fondo.
I revisori hanno facolta' di intervenire, senza diritto al voto, alle sedute del consiglio di amministrazione.
Art. 10
Art. 10.
Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale del fondo.
Il presidente provvede all'esecuzione delle deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione a norma dell'art. 7.
Nei casi di particolare comprovata urgenza egli puo' provvedere alla liquidazione delle indennita' di cui all'art. 3, lettera a), e disporne l'integrale pagamento ovvero, quando non sia possibile provvedere alla immediata liquidazione dell'indennita', disporre il pagamento di somme in acconto fino al limite della meta' della somma presuntivamente dovuta a tale titolo; cosi' pure, su proposta di due membri del consiglio, puo' anche provvedere, con carattere d'urgenza, al pagamento di una somma a titolo di anticipazione per le sovvenzioni di cui all'art. 14.
Dei provvedimenti adottati il presidente e' tenuto a riferire al consiglio nella prima adunanza.
In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutte le sue funzioni sono esercitate dal vice presidente.
Art. 11
Art. 11.
L'indennita' di cui all'art. 3, lettera a), sara' corrisposta agli iscritti in relazione al numero degli anni di servizio prestato nell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.
La frazione di anno superiore a sei mesi si computa come anno intero e si trascura la frazione di sei mesi o inferiore.
La misura dell'indennita' in lire si ottiene moltiplicando il numero degli anni di servizio per i seguenti coefficienti:
personale carriera direttiva. . . . . . . . . . . . . . . . . 115.000 personale carriera di concetto. . . . . . . . . . . . . . . . 103.500 personale carriera esecutiva . . . . . . . . . . . . . . . . . 92.000 personale carriera ausiliaria. . . . . . . . . . . . . . . . . 75.000 personale operaio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75.000 personale non di ruolo di 1ª categoria . . . . . . . . . . . . 92.000 personale non di ruolo di 2ª categoria . . . . . . . . . . . . 75.000 personale non di ruolo di 3ª categoria . . . . . . . . . . . . 63.000 personale non di ruolo di 4ª categoria. . . . . . . . . . . . .57.500
Nel caso che l'iscritto, a cui sia stata liquidata l'indennita', venga riassunto nell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, la misura dell'indennita' all'atto in cui si verificheranno le condizioni di cui all'art. 3, lettera a), sara' determinata tenendo conto soltanto del periodo di servizio prestato dopo la riassunzione.
Art. 12
Art. 12.
In caso di morte avvenuta in attivita' di servizio dell'iscritto al fondo, l'indennita' prevista dall'art. 11 e' corrisposta, in ordine di preferenza, ai seguenti superstiti:
1) al coniuge superstite quando non esista sentenza di separazione personale passata in giudicato e pronunciata per colpa del coniuge superstite o di entrambi. Qualora l'iscritto deceduto abbia lasciato superstiti, oltre il coniuge, i figli di precedenti matrimoni, e' riservata a questi, nell'ordine di preferenza, di cui ai numeri 2), 3), 4), una quota dell'indennita' pari a un terzo o meta' secondo che esistano o meno figli di entrambi i coniugi;
2) ai figli legittimi, legittimati o adottivi minorenni o permanentemente inabili al lavoro, in parti uguali;
3) alle figlie legittime, legittimate o adottive maggiorenni gia' conviventi ed a carico dell'iscritto deceduto, in parti uguali;
4) ai figli legittimi, legittimati o adottivi maggiorenni, in parti uguali;
5) ai figli naturali riconosciuti, maggiorenni o minorenni, in parti uguali;
6) al padre, se i genitori sono entrambi viventi e non separati legalmente per colpa del padre o di entrambi; al genitore superstite se uno di essi e' morto. Se i genitori sono separati legalmente per colpa del padre o di entrambi, l'indennita' e' divisa tra essi in parti uguali;
7) ai fratelli e alle sorelle permanentemente inabili al lavoro o minorenni, purche' non coniugati, in parti uguali;
8) ai fratelli e sorelle maggiorenni o coniugati, nullatenenti, in parti uguali;
9) alla persona esplicitamente a tal fine designata dall'iscritto con atto di ultima volonta'.
Se vi seno piu' persone designate, l'indennita' e' corrisposta in parti uguali a quelle viventi, salvo che l'iscritto medesimo abbia disposto diversamente.
Ai superstiti, di cui ai numeri 1) e 2) del presente articolo, degli iscritti al fondo deceduti in attivita' di servizio l'indennita' e' liquidata sulla base di 40 (quaranta) annualita', o, se piu' favorevole, sulla base dell'anzianita' di servizio nell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, sempreche' l'iscritto abbia prestato servizio per piu' di sei mesi.
Art. 13
Art. 13.
L'indennita' e' corrisposta, d'ufficio, agli iscritti al fondo o ai loro superstiti su domanda da produrre, a pena di decadenza, al consiglio di amministrazione del fondo di previdenza entro un biennio dalla data del decesso dell'iscritto.
Quando l'indennita' sia richiesta dai superstiti, alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1) se si tratta del coniuge:
il certificato di matrimonio, lo stato di famiglia e un atto di notorieta', redatto a norma di legge, ovvero una dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato (o dagli interessati) a norma dell' art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , da cui risulti che non esiste sentenza di separazione passata in giudicato e pronunciata per sua colpa o di entrambi i coniugi;
2) se si tratta di figli legittimi, legittimati o adottivi minorenni o permanentemente inabili al lavoro:
lo stato di famiglia e' un atto di notorieta', redatto a norma di legge, ovvero una dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato (o dagli interessati) a norma dell' art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , comprovante i vincoli di parentela degli aventi diritto con l'iscritto deceduto, nonche' la copia autentica dell'atto di adozione per i figli adottivi, e, quando sia necessario, la prova dell'invalidita' al lavoro;
3) se si tratta di figlie legittime, legittimate o adottive maggiorenni, gia' conviventi ed a carico del genitore defunto:
i documenti di cui al precedente n. 2), nonche' un legale documento o atto di notorieta', redatto a norma di legge, ovvero una dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessata (o dalle interessate) a norma dell' art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , da cui risulti che le richiedenti erano conviventi ed a carico del deceduto;
4) se si tratta di figli legittimi, legittimati o adottivi maggiorenni:
i documenti di cui al precedente n. 2);
5) se si tratta di figli naturali riconosciuti:
la prova del riconoscimento e un atto di notorieta' redatto a norma di legge, ovvero una dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato (o dagli interessati) a norma dell' art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , da cui risulti che i richiedenti sono i soli aventi diritto;
6) se si tratta dei genitori:
un atto di notorieta', redatto a norma di legge, ovvero una dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato (o dagli interessati) a norma dell' art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , da cui risulti di non essere intervenuta sentenza di separazione passata in giudicato, oppure, se tale sentenza sia intervenuta, copia autentica della sentenza stessa, e un certificato dell'ufficio di stato civile comprovante i vincoli di parentela dei richiedenti con il deceduto;
7) se si tratta di fratelli o sorelle permanentemente inabili al lavoro o minorenni purche' non coniugati o di fratelli o sorelle maggiorenni o coniugati, nullatenenti:
un certificato dell'ufficio di stato civile e un atto di notorieta', redatto a norma di legge, ovvero una dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato (o dagli interessati) a norma dell' art.
4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , comprovante i vincoli di parentela con l'iscritto deceduto, e, quando sia necessario, la condizione di stato civile, quella di inabilita' al lavoro e quella di nullatenenza.
I richiedenti, inoltre, debbono comprovare, con lo stesso atto di notorieta' o con la stessa dichiarazione, di essere i soli aventi diritto;
8) se si tratta di persona designata dall'iscritto con disposizioni di ultima volonta' a mente del n. 9) del precedente articolo 12:
un estratto autentico della disposizione di ultima volonta' e un atto notorio, ovvero una dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato a norma dell' art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , attestante che non esistono altri aventi diritto all'indennita' secondo l'ordine di preferenza stabilito nei numeri da 1) a 8) dell'art. 12.
Art. 14
Art. 14.
Le sovvenzioni di cui alla lettera b) dell'art. 3 potranno essere corrisposte:
1) nei casi di gravi malattie o menomazioni fisiche per infortunio degli iscritti al fondo;
2) nei casi di malattia o menomazioni fisiche per infortunio di comprovata gravita' dei membri di famiglia degli iscritti al fondo purche' risulti che siano a carico di diritto dell'iscritto al fondo;
3) nei casi di decesso dell'iscritto;
4) ne casi di decesso di un membro di famiglia purche' risulti che egli era a carico di diritto dell'iscritto;
5) nei casi di documentato grave bisogno finanziario dell'iscritto determinato da cause eccezionali, imprevedibili ed accidentali.
Il consiglio di amministrazione puo' imporre vincoli speciali per la riscossione e l'impiego delle sovvenzioni concesse ai termini del presente articolo.
Nell'anno le erogazioni per sovvenzioni non possono superare il 4% o delle entrate relative all'anno medesimo.
Art. 15
Art. 15.
Le domande di sovvenzione, corredate dai necessari documenti, debbono essere dirette al consiglio di amministrazione, e, salvo le eccezioni di cui all'ultimo comma del precedente articolo, essere trasmesse per il tramite del capo dell'ufficio, con le necessarie informazioni e con motivato parere.
Le domande di sovvenzione presentate da ispettori generali o dai dirigenti di ufficio saranno trasmesse dagli interessati con i relativi documenti direttamente al consiglio di amministrazione.
Quelle presentate dagli iscritti che sono assegnati o distaccati presso uffici diversi da quelli dell'amministrazione saranno trasmesse, osservate le modalita' di cui al primo comma del presente articolo, al consiglio di amministrazione dei capi degli uffici presso i quali i richiedenti prestano servizio.
Art. 16
Art. 16.
Le somme spettanti al fondo di previdenza sono versate in conto corrente fruttifero alla Cassa depositi e prestiti secondo le modalita' stabilite d'accordo fra l'amministrazione della Cassa e la Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali.
Le somme che eccedono le ordinarie necessita' del fondo di previdenza possono essere investite in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato o in altre forme deliberate dal consiglio di amministrazione ed approvate del Ministro per le finanze.
Per queste ultime dovra' essere acquisito il parere delle organizzazioni sindacali.
Art. 17
Art. 17.
Per provvedere al pagamento delle indennita' e delle sovvenzioni, delle spese di amministrazione, degli acconti o anticipazioni di cui all'art. 10, sono istituiti conti correnti postali o bancari intestati al fondo di previdenza del catasto e dei servizi tecnici erariali, ai quali, in relazione alle esigenze di cui sopra, affluiranno fondi tratti con mandati sul conto corrente della Cassa depositi e prestiti.
I pagamenti sopraindicati vengono fatti per il tramite dei capi ufficio a favore dei quali il presidente del consiglio di amministrazione emette i relativi assegni, in conformita' delle deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione, nonche' dei provvedimenti previsti dal citato art. 10.
Le ricevute degli interessati devono, dai capi di ufficio, essere controfirmate o trasmesse immediatamente all'amministrazione del fondo.
Al termine dell'anno finanziario i capi di ufficio devono trasmettere alla predetta amministrazione un elenco nominativo degli iscritti a favore dei quali sono stati effettuati i pagamenti con l'indicazione a fianco di ciascuno dell'importo riscosso.
Ogni altra modalita' per la gestione dei fondi affluiti sui conti correnti e per il rendiconto di fine esercizio e' stabilita dal consiglio di amministrazione.
Art. 18
Art. 18.
Tutte le cariche nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale, tranne quella del segretario del consiglio di amministrazione, sono gratuite e non comportano, quindi, diritto ad indennita' di presenza per le sedute dei rispettivi organi.
Art. 19
Art. 19.
L'anno finanziario del fondo di previdenza comincia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre.
Il presidente, entro il mese di giugno, deve sottoporre alla approvazione del consiglio di amministrazione il rendiconto dell'esercizio scaduto.
Il rendiconto approvato sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.
La gestione del fondo e', altresi', soggetta alle modalita' di rendicontazione e di controllo stabilite dall' art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 .
Art. 20
Art. 20.
La misura dell'indennita' di cui all'art. 11 e' applicabile a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 1 ottobre 1969, n. 679 .
La disposizione dell'ultimo comma dell'art. 4 del presente regolamento si applica anche alle somme non utilizzate, per gli scopi previsti, negli esercizi precedenti all'entrata in vigore del regolamento stesso.
Art. 21
Art. 21.
Nei confronti degli iscritti al fondo da data anteriore alla entrata in vigore del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1966, n. 591 , l'indennita' sara' corrisposta, con l'applicazione dei coefficienti fissati nel precedente art. 11:
a) se appartenenti al personale di ruolo o a quello non di ruolo fruente di trattamento di pensione a carico dello Stato, in relazione al numero di anni utili a pensione o, se piu' favorevole, in relazione al numero degli anni di servizio prestato nell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali dopo l'entrata in vigore del regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1826 , che ha istituito il fondo di previdenza;
b) se appartenenti al personale non di ruolo che non fruisce del trattamento di pensione a carico dello Stato, in relazione al numero degli anni di servizio utili per la liquidazione dell'indennita' prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207 .
Visto, il Ministro per le finanze
TANASSI