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052U1317

IT - Regolamenti Governativi

052U1317

Regolamento applicazione provvidenze capo III della L. 25 luglio 1952, n. 949 (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 ottobre 1952 n. 1317)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Vista la legge 25 luglio 1952, n. 919 , recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione; Udito il Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per il tesoro; Decreta:

Articolo unico

E' approvato il regolamento per l'esecuzione delle norme di cui al capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949 , recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione, annesso al presente decreto e vistato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste e dal Ministro per il tesoro.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 17 ottobre 1952 EINAUDI DE GASPERI - FANFANI - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 ottobre 1952 Atti del Governo, registro n. 59, foglio n. 5. - CARLOMAGNO

Art. 1

Regolamento per l'applicazione delle provvidenze di cui al capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949 .
Art. 1.
Gli Istituti di credito che intendano ottenere le anticipazioni di cui all' art. 5 della legge 25 luglio 1952, n. 949 , dovranno presentare domanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro il 15 settembre precedente l'esercizio finanziario cui si riferisce lo stanziamento.
Per le anticipazioni da concedere relativamente agli esercizi finanziari 1952-1953 e 1953-1954, il Ministero puo' fissare un diverso termine.
Nella domanda dovra' essere richiamata l'azione che l'istituto ha gia' svolto e si propone di svolgere nel campo del credito agrario e dovranno essere indicate:
a) la zona nella quale l'istituto intende operare e l'attrezzatura di cui dispone e che si propone ed e' in grado di creare per il credito agrario;
b) la misura del compenso richiesto per il servizio, comprensivo delle spese di amministrazione, dei rischi, delle spese per imposte, spese di registro, ipotecarie e di ogni altro onere, nonche' delle spese contrattuali e di istruttoria tecnica e legale relative alle operazioni di prestito o di mutuo, tenendo presente che le spese di bollo per le cambiali sono a carico del prestatario.
Sulle domande decidera', previ gli accertamenti del caso, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste d'intesa con il Ministero del tesoro.

Art. 2

Art. 2.
E' costituito presso il Ministero dell'agricoltura e della foreste un Comitato composto:
a) dal Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste, presidente;
b) da due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
c) da due rappresentanti del Ministero del tesoro;
d) da due esperti, nominati dal Ministro per l'agricoltura di concerto col Ministro per il tesoro.
Il Comitato e' sentito:
1) sulla designazione degli Istituti che - espletata la istruttoria di cui all'art. 1 del presente regolamento - siano da preferire per la concessione delle anticipazioni;
2) sull'ammontare delle anticipazioni da concedere annualmente agli Istituti medesimi;
3) sulle opere e sugli acquisti da finanziare, sui tipi di progetti e di macchine e sull'ammontare massimo dei prestiti e dei mutui;
4) sull'annuale ripartizione ai sensi dell'art. 6. ( secondo comma) della legge 25 luglio 1952, n. 949 , della somma di lire 25 miliardi tra le categorie di prestiti o di mutui (macchine agricole, impianti irrigui, costruzioni rurali);
5) sui ricorsi avverso i pareri emessi dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura in merito alle domande di prestiti o di mutui.
Inoltre puo' essere sentito su ogni materia attinente alla gestione del fondo, sulla vigilanza dell'impiego delle anticipazioni concesse o sul coordinamento dell'azione degli Istituti.

Art. 3

Art. 3.
Le domande di prestiti, o di mutui a termini dell' art. 5 della legge 25 luglio 1952, n. 949 , debbono essere presentate all'Ispettorato agrario provinciale competente per territorio.
L'Ispettorato trasmettera' entro quindici giorni la domanda, munita del proprio parere tecnico, all'Istituto di credito designato dall'interessato, dandone notizia all'Ispettorato compartimentale e al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 4

Art. 4.
I rischi di ciascuna operazione sono posti integralmente a carico degli Istituti, i quali si cauteleranno mediante le garanzie che riterranno piu' idonee.
Nei casi in cui il mutuo sia garantito da ipoteca sul fondo, nel determinare il valore cauzionale del fondo stesso, si terra' presente anche l'incremento di produttivita' che dall'esecuzione delle opere potra' derivare al fondo medesimo, nonche' l'efficienza complessiva della azienda.
A questo fine l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, nell'esprimere il proprio parere sulla convenienza tecnica ed economica dell'acquisto di macchine agricole o sulla esecuzione delle opere di irrigazione o di costruzioni rurali, dovra' anche indicare il presumibile incremento della produttivita' della azienda conseguente all'esecuzione delle opere medesime ed all'acquisto del macchinario per i quali viene richiesto il prestito o il mutuo, nonche' il valore del fondo stesso secondo la stima di mercato e secondo le tabelle compilate dalla Commissione centrale per l'applicazione dell'imposta progressiva straordinaria sul patrimonio.

Art. 5

Art. 5.
L'esame delle domande per la concessione di prestiti o mutui verra' espletato dagli Istituti prima della fine di ogni mese a decorrere dalla data della convenzione di cui all' art. 7 della legge 25 luglio 1952, n. 949 .
Saranno accolte, nel seguente ordine di preferenza, anche fino alla concorrenza dell'intera somma anticipata all'Istituto, le domande presentate:
1) da coltivatori diretti singoli o associati in cooperative o in altra forma;
2) da piccole aziende (sole ed associate);
3) da medie aziende (sole od associate);
4) da grandi aziende (sole od associate).
Ai fini di cui al precedente comma sono da considerare:
a) coltivatori diretti coloro che coltivano direttamente il terreno, di cui sono proprietari od affittuari, con il lavoro proprio e dei familiari;
b) piccole aziende quelle che impiegano con carattere continuativo per l'esercizio della conduzione agricola la mano d'opera di una famiglia coltivatrice, qualora trattasi di aziende a conduzione diretta o a compartecipazione oppure che impiegano mediamente, nell'intero anno, non piu' di cinque unita' lavorative se trattasi di aziende a salariati;
c) medie aziende quelle che oltre i limiti di impiego di mano d'opera sopra indicati, sono gravate di un reddito imponibile catastale, applicato in base al regio decreto 4 aprile 1939, n. 589 , non superiore alle lire 80.000 annue;
d) grandi aziende quelle il cui reddito catastale supera le 80.000 lire annue.
Successivamente saranno da prendersi in esame le domande di consorzi, enti e societa' che si propongono di costruire ed esercire impianti di distribuzione di acque per irrigazione nelle zone in cui i proprietari fondiari non trovino possibile o conveniente provvedere direttamente alla costruzione degli impianti.

Art. 6

Art. 6.
Alle adunanze dei Consigli di amministrazione, dei Comitati centrali di credito o di altri organi deliberanti degli Istituti di credito che hanno ottenuto le anticipazioni, allorquando debbono essere adottate decisioni sulle richieste di concessione di prestiti o mutui previsti dalla legge, partecipa, con voto del deliberativo, l'ispettore provinciale dell'agricoltura che ha espresso parere sulle richieste medesime.
Qualora la concessione del prestito o mutuo non sia deliberata da un organo collegiale dell'Istituto, ma da un dirigente o funzionario, questi, prima di decidere, sentira' l'ispettore provinciale suddetto.
Nei casi di difformita' di pareri decide l'organo collegiale di cui al primo comma.

Art. 7

Art. 7.
I prestiti per l'acquisto di macchinari possono essere concessi solo per le macchine che trovino appropriata od economica utilizzazione nell'ambito dell'azienda agraria cui il prestito si riferisce.
Nel caso in cui la richiesta provenga da agricoltori comunque associati le macchine debbono essere proporzionate alla attivita' agricola che i richiedenti si propongono di svolgere nell'ambito delle rispettive aziende agrarie.
Agli effetti dell' art. 5 della legge n. 949, del 25 luglio 1952 , sono compresi nella denominazione di macchine agricole tutti i mezzi che interessano la meccanizzazione al servizio delle aziende agrarie, anche se utilizzabili per la produzione di energia illuminante o motrice e per la conservazione, manipolazione e trasformazione dei prodotti delle aziende stesse.

Art. 8

Art. 8.
Rientrano tra le opere previste dall'art. 5 della legge 949, del 25 luglio 1952, anche la ricostruzione, il riattamento e gli ampliamenti - qualora comportino lavori di sostanziale e permanente miglioramento - di edifici rurali destinati alla abitazione dei coltivatori, al ricovero del bestiame, o alla conservazione, manipolazione e trasformazione dei prodotti.

Art. 9

Art. 9.
La concessione di mutui per l'esecuzione di opere destinate ad abitazione dei coltivatori, al ricovero del bestiame, alla conservazione, manipolazione ed alla trasformazione dei prodotti agricoli potra' effettuarsi sempre che tali opere, impianti e attrezzature rispondano ai requisiti previsti dall' art. 9 della legge 23 aprile 1949, n. 165 , e cioe' siano di potenzialita' non eccedente il fabbisogno dell'azienda agricola a cui debbono servire e si inseriscano nella struttura dell'azienda stessa, in modo da formare con gli altri fattori produttivi un complesso organico unitario.
Allorquando dette opere siano costruite da agricoltori comunque associati esse non debbono eccedere il fabbisogno delle aziende associate.
La rispondenza dei progetti delle opere, impianti ed attrezzature, ai requisiti suddetti, e' giudicata dall'Ispettorato provinciale per l'agricoltura competente per territorio.
Peraltro il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - sentito il Comitato di cui al precedente art. 2 - ha facolta' di modificarne il giudizio.

Art. 10

Art. 10.
Nella concessione dei prestiti destinati all'acquisto di macchinari, oltre alle norme contenute nella convenzione di cui all' art. 7 della legge n. 949 del 25 luglio 1952 , debbono, in ogni caso, essere osservate le seguenti:
a) il richiedente il prestito dovra' dimostrare che la macchina da acquistare e' di fabbricazione italiana e che la somma richiesta non eccede i tre quarti del prezzo di vendita della macchina medesima;
b) il richiedente dovra' impegnarsi a non rivendere la macchina acquistata, per tutta la durata del prestito, sotto pena di decadenza dal beneficio del termine.
In caso di decadenza ai sensi della precedente lettera b) i versamenti al fondo, da parte degli Istituti, saranno effettuati alle scadenze previste per l'ammortamento od alla data del recupero se questo venga realizzato prima delle scadenze medesime.

Art. 11

Art. 11.
Nell'esprimere il parere sulle domande di mutuo per opera irrigue o per costruzioni rurali l'Ispettorato agrario provinciale dovra' pronunciarsi circa l'attendibilita' e la congruita' dei costi indicati dai richiedenti, segnalando l'ammontare delle spese da ammettere a mutuo, nonche' il periodo entro il quale debbono essere somministrati i mutui ed eseguite le opere.
Tale periodo non potra' eccedere di regola i dodici mesi.

Art. 12

Art. 12.
Allorche' la concessione di prestiti e mutui abbia luogo ai termini del secondo comma dell'art. 5 della legge 25 luglio 1952, n. 949 , il Ministero dell'agricoltura e delle foreste fissa, a norma e con le limitazioni previste dall' art. 45 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 , le modalita' di determinazione delle tariffe di uso e di periodica revisione delle medesime, nonche', eventualmente, le modalita' di riscatto da parte degli agricoltori interessati.

Art. 13

Art. 13.
Gli Istituti sono tenuti a trasmettere - a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno - al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, entro dieci giorni dalla pronuncia dei propri organi amministrativi, le deliberazioni sulle concessioni di prestiti o di mutui accompagnate da elenchi riepilogativi distinti per le varie categorie di operazioni e precisamente:
a) per acquisto di macchine agricole;
b) per l'esecuzione di impianti di irrigazione;
c) per la costruzione di edifici rurali.
Il Ministero, accertato che per dette operazioni i concessionari non abbiano percepito altro contributo, sussidio o concorso a carico dello Stato, fara' conoscere, entro dieci giorni dalla data della restituzione della ricevuta di ritorno, se non approvate deliberazioni.
Trascorso tale termine, in difetto di opposizione, le delibere si intendono approvate. Tuttavia ove risultasse, anche successivamente, che l'interessato abbia beneficiato, per gli stessi acquisti od opere, di altre provvidenze statali, sara' provveduto ai recuperi del caso.

Art. 14

Art. 14.
I prelevamenti dal conto corrente fruttifero intestato al fondo di rotazione di cui al capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949 , previsto dall'art. 14 della legge stessa, avverranno su ordinativi di pagamento emessi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, vistati dalla Ragioneria centrale presso il Ministero medesimo.

Art. 15

Art. 15.
Le anticipazioni agli Istituti saranno versate in un conto corrente, infruttifero vincolato, aperto presso la Tesoreria centrale a favore degli Istituti stessi.
Entro i limiti dell'anticipazione i prelevamenti da parte degli Istituti saranno effettuati, per ciascun prestito o mutuo regolarmente stipulato, per un importo corrispondente alle singole somministrazioni a favore del beneficiario, a mezzo di apposite richieste degli Istituti medesimi, vistate dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti, nella misura e nei termini di cui al seguente capoverso.
I prestiti o mutui concessi per l'esecuzione d'impianti irrigui o di fabbricati rurali saranno somministrati per il 40% appena reso esecutivo il contratto, per altro 25% in base a stati di avanzamento accertati dal competente ispettorato provinciale dell'agricoltura e per il rimanente 35% a saldo, a collaudo effettuato dall'Ispettorato medesimo, sempre che il beneficiario abbia investito nelle opere finanziate la quota di un quarto del loro costo non coperta dal prestito o dal mutuo.
Nel caso in cui il costo risultante dal collaudo sia inferiore alla somma a suo tempo ritenuta ammissibile ai fini della determinazione dell'importo del prestito o mutuo, il finanziamento stesso verra' proporzionalmente ridotto e riportato cioe' ad ammontare non superiore ai tre quarti della spesa collaudata. Gli Istituti, contemporaneamente alla regolarizzazione dei propri rapporti con i beneficiari, rimborseranno al conto corrente vincolato l'eventuale eccedenza della somma prelevata rispetto all'ammontare definitivo del prestito o mutuo.
I prestiti concessi per l'acquisto di macchine agricole saranno somministrati dagli Istituti, per conto dei compratori, alla ditta costruttrice delle macchine o alla ditta od ente che ne ha effettuato le vendite.
((Le somministrazioni prelevate dagli Istituti di credito saranno fruttiferi di interessi qualora alla scadenza del ventesimo giorno dell'estinzione del relativo vaglia del Tesoro non risultino erogate alle ditte beneficiarie od alle ditte costruttrici delle macchine agricole a meno che entro lo stesso termine non ne venga curata la restituzione alla Tesoreria centrale. Detti interessi dovranno essere versati alla Tesoreria centrale senza trattenute per compensi)) .

Art. 16

Art. 16.
L'ammortamento delle operazioni di credito che saranno poste in essere dagli Istituti ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949 , avra' luogo non oltre:
a) cinque anni per i prestiti destinati all'acquisto di macchine;
b) sei anni per prestiti o mutui destinati ad opere d'irrigazione;
c) dodici anni per prestiti o mutui destinati alla costruzione di edifici rurali.
Dette operazioni saranno estinte in annualita' o semestralita' posticipate costanti, comprensive delle quote di rimborso capitale e dei relativi interessi.
L'inizio dell'ammortamento avra' luogo il 1 gennaio ed il 1 luglio successivo alla data di somministrazione del saldo del prestito o del mutuo.
Per il periodo di preammortamento - che non potra' di regola superare i dodici mesi dalla data del 1° del mese successivo a quello della concessione del mutuo - il beneficiario sara' tenuto a corrispondere l'interesse semplice posticipato in ragione del 3% sulla somme a mano a mano erogategli dall'Istituto.
Le annualita' o semestralita' di ammortamento saranno calcolate applicando rispettivamente le seguenti formule:
i dove a e' l'annualita' posticipata,
a= -------------------- 1 e' l'interesse annuo di una lira 1 (0,03), n e' il numero deglui anni; 1 - -------------
(1+i) n
(( K
/---------- )) dove s e' la semestralita' posticipa-
(( / (1 + i) - 1 )) ta, a l'annualita', i l'interesse
(( s= a -------------------- )) annuale e K = 2.
(( i ))
Per i prestiti o mutui aventi rispettivamente la durata di 5, 6 e
12 anni le annualita' o le semestralita' a carico dei beneficiari saranno, per ogni 100 lire di capitale mutuato, rispettivamente:
1) annualita per 5 anni......................... L. 21,835457
" " 6 " ......................... " 18,459750
" " 12 " ......................... " 10,046209
2) semestralita per 5 anni...................... L. 10,837053
" " 6 " ...................... " 9,151672 " " 12 "
...................... " 4,985987

Art. 17

Art. 17.
Per le operazioni di cui al presente regolamento verra' tenuta dagli Istituti una gestione separata e verranno aperte apposite contabilita' con le quali si metteranno in evidenza:
a) l'ammontare delle somme prelevate dal fondo sulle anticipazioni ad essi assegnate;
b) l'ammontare delle somministrazioni corrisposte ai beneficiari;
c) gli interessi dovuti dai beneficiari nel periodo di preammortamento;
d) le rate di ammortamento dovute dai beneficiari;
e) l'ammontare di ciascuna estinzione anticipata;
f) i compensi trattenuti dagli Istituti.
Le annualita' di ammortamento dovute dai beneficiari dedotti i compensi spettanti agli Istituti - dovranno essere versate, a cura degli Istituti stessi, al fondo, tramite la Tesoreria centrale, alle scadenze stabilite nei rispettivi piani di ammortamento e cio' anche se i beneficiari non abbiano provveduto ai relativi pagamenti.
Parimenti, alle scadenze stabilite, dovranno venire versate al fondo, le somme dovute dai beneficiari per gli interessi del periodo di preammortamento, dedotti i compensi spettanti agli Istituti.
Dopo il 30 giugno 1964, i versamenti affluiranno ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del Tesoro.
Alla fine di ciascun semestre gli Istituti trasmetteranno ai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro gli estratti dei movimenti verificatisi nella gestione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 18

Art. 18.
Nel caso che il prestatario o il mutuatario intenda estinguere il debito nel periodo di preammortamento dovra' versare all'istituto l'importo della somma ricevuta e dei relativi interessi semplici maturati.
((Il prestatario o il mutuatario qualora restituisca o trattenga le somme ricevute senza dare esecuzione alla quota parte dei lavori preventivati nei termini posti dai singoli contratti di prestito o mutuo, e' tenuto al pagamento degli interessi legali dalla data di incasso a quella di restituzione o di procrastinato inizio dei lavori, restando a carico del prestatario o del mutuatario il compenso spettante all'Istituto di credito sulle somme medesime)) .
Se il mutuatario o prestatario intenda estinguere anticipatamente il mutuo o il prestito durante il periodo di ammortamento dovra' versare il residuo debito capitale a suo carico alla data del riscatto, e cioe' il valore attuale al 3% delle residue annualita' o semestralita' di ammortamento ancora da scadere.
Gli Istituti verseranno entro cinque giorni al fondo di rotazione, per tramite della Tesoreria centrale, gli importi delle estinzioni anticipate predette, previa deduzione di una quota pari ad una annualita del compenso loro spettante, previsto nella convenzione di cui all' art. 7 della legge n. 949, del 25 luglio 1952 .
Dopo il 30 giugno 1964 tali versamenti affluiranno ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del Tesoro.

Art. 19

Art. 19.
Ai fini dei controlli previsti dalle vigenti disposizioni il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e il Ministero del tesoro potranno chiedere, sia agli Istituti che ai beneficiari, tutti i dati, le notizie e i documenti occorrenti per la esplicazione della loro vigilanza sulla gestione delle anticipazioni e sul prestiti e mutui con tali anticipazioni concessi e somministrati.
Detti Ministeri potranno inoltre disporre verifiche sulle gestioni delle anticipazioni previste nella convenzione di cui al precedente art 18, per accertare la situazione in riferimento ai prestiti e ai mutui concessi e somministrati e la regolarita' delle relative operazioni.
A questo scopo gli Istituti dovranno convenire con i beneficiari l'inserzione - nei singoli contratti di prestito o di mutuo - di apposita clausola da cui risulti il consenso dei beneficiari stessi a che siano esercitati, per la durata dell'ammortamento, controlli circa l'esistenza e l'impiego delle macchine acquistate e la destinazione delle opere eseguite.
Gli Istituti sono tenuti ad agevolare i funzionari incaricati dei controlli ed ispezioni di cui al precedente comma, in modo da rendere sollecito ed efficace lo svolgimento delle relative operazioni.

Art. 20

Art. 20.
Nel casi di rilevata lentezza nell'impiego delle anticipazioni concesse in base alla convenzione di cui all' art. 7 della legge n. 949, del 25 luglio 1952 , e' in facolta' dei Ministri per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste di stornare - previa diffida ad utilizzare le somme assegnate entro il termine che verra' stabilito con la diffida stessa - le anticipazioni medesime, in tutto o in parte, a favore di altri Istituti.
Visto, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
FANFANI
Visto, il Ministro per il tesoro
PELLA
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