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070U1410

IT - Regolamenti Governativi

070U1410

Regolamento speciale per la coltivazione del riso in provincia di Novara (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 03 marzo 1970 n. 1410)

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il regolamento speciale sulla coltivazione del riso nella provincia di Novara, deliberato dal consiglio provinciale nella seduta del 7 luglio 1969;
Veduto l' art. 204 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ;
Sulla proposta del Ministro per la sanita' e sentito il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;
Decreta:
E' approvato il regolamento speciale per la coltivazione del riso nella provincia di Novara deliberato dal consiglio provinciale il 7 luglio 1969.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 3 marzo 1970 SARAGAT RIPAMONTI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 marzo 1971 Atti del Governo, registro n. 241, foglio n. 61. - GRECO

Art. 1

Regolamento speciale per la coltivazione del riso in provincia di Novara
Art. 1.
La coltivazione del riso in provincia di Novara e' disciplinata dal regolamento generale approvato con regio decreto 29 marzo 1908, n. 157 , dal testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, dalle disposizioni di legge relative alla disciplina del lavoro in risaia e da quelle del presente regolamento speciale.

Art. 2

Art. 2.
La coltivazione del riso nella provincia di Novara e' permessa alle distanze minime seguenti:
per gli aggregati di case con popolazione:
oltre 10.000 abitanti. . . . . . . . . . . . . . . . . . m. 400 da 10.000 a 5.001 abitanti . . . . . . . . . . . . . . . m. 350 da 5.000 a 2.001 abitanti. . . . . . . . . . . . . . . . m. 300 da 2.000 a 1.001 abitanti. . . . . . . . . . . . . . . . m. 200 da 1.000 a 501 abitanti. . . . . . . . . . . . . . . . . m. 100 inferiore a 501 abitanti. . . . . . . . . . . . . . . . m. 50 per cimiteri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m. 50 per case isolate e cascinali. . . . . . . . . . . . . . m. 10
La distanza si misura Sulla retta che unisce i due punti piu' vicini tra loro del perimetro degli aggregati di abitazione o dell'abitazione vera per le case isolate (esclusi sempre i cortili e gli annessi non abitabili) e del perimetro dei terreni coltivati a riso.
Saranno prescritte distanze proporzionalmente maggiori, nelle forme di cui al seguente art. 3, quando per altimetria, configurazione, natura dei terreni ed andamento della falda freatica, sia riconosciuto che la coltivazione a risaia possa danneggiare l'abitato o i cimiteri.
Delle variazioni negli aggregati non si terra' conto se non quando le stesse si siano mantenute per oltre un decennio e risultino dal censimento ufficiale oppure, nel caso che questo non offra gli elementi necessari, dal registro di popolazione comunale.
Per quanto riguarda le distanze dei campi coltivati a riso dalle strade e da argini od altro, si applicano le disposizioni dei regolamenti speciali.

Art. 3

Art. 3.
La coltivazione a riso sara' vietata con provvedimento del medico provinciale, adottato previa ispezione della commissione tecnico-sanitaria e sentito il sindaco del comune interessato, quando nonostante l'osservanza delle distanze prescritte, risulti nociva alla salute pubblica ed all'igiene dell'abitato.
Quando il provvedimento e' promosso dalla giunta municipale o dall'ufficiale sanitario, le spese per la visita di constatazione sono a carico del comune; quando, invece, e' promosso da un interessato, sono a suo carico.

Art. 4

Art. 4.
Gli stabilimenti industriali sono assimilati, agli effetti delle distanze indicate nel precedente art. 2, agli aggregati urbani di pari popolazione, intendendosi come popolazione dell'azienda il numero massimo di persone occupate.

Art. 5

Art. 5.
Per i terreni di natura e positura paludosi, nei quali non sia possibile altra coltivazione che quella del riso, potra' essere permessa, a tempo determinato, l'attivazione di risaie entro la zona di rispetto, con apposito provvedimento emesso dal medico provinciale su parere della commissione tecnico-sanitaria.
Non sara' peraltro permessa alcuna deroga per i terreni posti a meno di cinquanta metri dalle abitazioni.
Tale disposizione puo' essere applicata anche ai terreni divisi dall'abitazione da un cavo colatore, canale colatore o corso d'acqua naturale, la cui profondita' garantisca l'igiene dell'abitato ed abbia sufficiente azione drenante.
Le dichiarazioni per attivare risaie nella zona di rispetto devono essere presentate con la procedura dell'art. 6.

Art. 6

Art. 6.
La dichiarazione per l'attivazione di nuove risaie, di cui all' art. 206 del testo unico delle leggi sanitarie , deve contenere, oltre le generalita' del richiedente, le indicazioni necessarie alla identificazione del fondo ed essere conforme al modulo allegato n. 1.
Eventuali documenti, utili alla identificazione del fondo, saranno richiesti d'ufficio a cura del comune.
La dichiarazione potra' essere fatta anche dalle persone che conducono il fondo in nome del proprietario.
Essa deve essere presentata al sindaco, entro il mese di novembre.
Per le risaie da trapianto, il tempo concesso per la presentazione delle dichiarazioni scade il 1 aprile.

Art. 7

Art. 7.
Il sindaco, ricevuta la dichiarazione, ne dispone la pubblicazione per otto giorni all'albo pretorio del proprio comune e ne richiede la pubblicazione, per pari tempo, negli altri comuni limitrofi, qualora la superficie da investire a risaia interessi questi comuni.
Entro dieci giorni dalla sua presentazione, la dichiarazione, corredata dal parere del sindaco e dell'ufficiale sanitario, verra' trasmessa al medico provinciale, il quale fatti eseguire, ove del caso, a spese del richiedente, i necessari accertamenti igienicosanitari da apposita commissione tecnica, provvedera' entro trenta giorni, con decreto motivato, a' termini dell'art. 207 del testo unico.
In caso di controversia, gli interessati dovranno far pervenire all'ufficio del medico provinciale, opposizione motivata entro quindici giorni dalla pubblicazione della dichiarazione all'albo pretorio.

Art. 8

Art. 8.
Quando le risaie siano attivate ed estese in luoghi non consentiti o contro il divieto delle autorita', il sindaco ingiunge al contravventore di distruggerle entro un termine prefisso, trascorso il quale ordina, con suo provvedimento, la distruzione delle risaie a spese del contravventore.
Contro il provvedimento del sindaco e' ammesso, entro il termine di giorni trenta, ricorso al medico provinciale.

Art. 9

Art. 9.
Le dichiarazioni di risicoltura saranno iscritte su appositi registri da tenersi dal comune e dall'ufficio del medico provinciale, nei quali saranno riportati gli estremi dei relativi decreti di autorizzazione e di revoca. (I registri saranno conformi ai moduli allegati n. 2 e n. 3).

Art. 10

Art. 10.
La commissione tecnico-sanitaria, di cui agli articoli precedenti, viene nominata annualmente dal medico provinciale ed e' composta dal medico provinciale, che la presiede, da un medico igienista designato dal consiglio provinciale di sanita' e da un rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Art. 11

Art. 11.
I terreni coltivati a riso saranno, a cura dei proprietari o conduttori muniti degli occorrenti fossi colatori, fino all'immissione nei canali di scarico.
I canali ed i fossi saranno di portata sufficiente e dovranno essere tenuti mondi dalle erbe ed espurgati in modo da lasciare libero il corso delle acque di irrigazione e di quelle di scolo.

Art. 12

Art. 12.
L'acqua dei canali d'irrigazione o di scolo sara' tenuta sempre in corso defluente e cosi' nelle risaie, salvo la necessita' di colture e di irrigazione, per modo di impedire ogni ristagno nocivo.
Ogni forma di coltivazione a bacino chiuso permanente o a camera di acqua chiusa permanente e' vietata.
All'epoca poi del prosciugamento delle risaie, dovranno tagliarsi con profondi solchi gli argini, per dare alle acque pronto e libero sfogo nei fossi colatori.

Art. 13

Art. 13.
Ove esistessero scavi o terreni depressi, i quali per infiltrazione delle risaie circostanti, andassero soggetti a sortumi d'acqua o si convertissero in pozzanghere, stagni o paludi, che costituissero danno o pericolo per la salute pubblica, i proprietari delle risaie dovranno colmarli in modo da impedire tali infiltrazioni e dare i necessari scoli alle acque stagnanti.
In caso di inosservanza, sara' vietata la coltivazione a riso dei fondi sopra indicati, secondo le norme dell'art. 8 del presente regolamento.

Art. 14

Art. 14.
Le abitazioni dei lavoratori impiegati nella risicoltura con residenza fissa nelle localita' destinate alla coltivazione, oltre a rispondere a tutte le norme di massima in vigore, dovranno presentare in modo speciale, salvo le migliori condizioni previste da altre norme vigenti, i seguenti requisiti:
a) altezza dei locali non inferiore a metri 2,80;
b) piano terreno rialzato sul suolo circostante di almeno 25 cm., pavimentato, asciutto e provvisto di vespaio (o protezione equivalente);
c) cortile ed aree immediatamente adiacenti sistemate in modo da assicurare lo smaltimento delle acque piovane di rifiuto;
d) stanze da letto aventi una superficie di almeno metri quadrati 10 ed una cubatura non inferiore ai 28 metri cubi; esse saranno munite di soffitto ad incastro ove il tetto non sia bene intavellato;
e) finestre con rapporto di illuminazione non inferiore a 1: 10, dotate di telaio a vetri.
Le predette abitazioni devono essere inoltre fornite di luce artificiale in quantita' sufficiente, di cucina con acquaio, di latrina, di acqua riconosciuta potabile.
Tutti gli ambienti interni dovranno essere intonacati, imbiancati ed opportunamente protetti contro la penetrazione di insetti mediante idonee reticelle.
Per localita' destinate alla coltivazione a riso si intendono tanto i fondi coltivati a risaia, quanto ogni altra localita', nella quale si trovino i fabbricati, che dal proprietario dei terreni coltivati a riso, sono adibiti per abitazione dei contadini impiegati nella coltivazione stessa.

Art. 15

Art. 15.
Le abitazioni e i dormitori dei lavoratori avventizi temporaneamente immigrati per la monda, trapianto e raccolta del riso, debbono possedere le condizioni di cubatura, ventilazione, abitabilita' ed arredamento prescritti dal presente regolamento.
Dovranno in particolare presentare i seguenti requisiti:
1) gli ambienti per adulti devono essere separati da quelli per fanciulli e da quelli per donne, a meno che non siano destinati esclusivamente ai membri di una stessa famiglia;
2) essere sollevati di almeno 25 cm. dal terreno circostante, che dovra' essere sistemato in modo da non permettere ne' la penetrazione dell'acqua nelle costruzioni ne' il ristagno di essa in una zona del raggio di almeno m. 10 attorno;
3) avere altezza di almeno m. 2,80 ed essere costruiti in tutte le loro parti in modo da difendere bene l'ambiente interno contro gli agenti atmosferici;
4) avere aperture sufficienti per ottenere un'attiva ventilazione dell'ambiente, munite di buone chiusure; il rapporto fra superficie fenestrata-pavimento deve essere di almeno 1: 10;
5) essere forniti di lampade per l'illuminazione notturna;
6) disporre di aperture difese contro la penetrazione di insetti alati mediante idonee reticelle.
La superficie dei dormitori non puo' essere inferiore a 3,50 metri quadrati a persona.
In vicinanza dei dormitori oppure facenti corpo con essi, vi devono essere convenienti locali per uso di cucina e di refettorio, latrine adatte e mezzi per la pulizia personale, in conformita' a quanto prescritto dall'art. 16.
A ciascun lavoratore deve essere assegnato un letto, una branda o una cuccetta arredata con materasso, cuscino, lenzuola, federe e coperte sufficienti ed inoltre un sedile, un attaccapanni ed una mensolina.

Art. 16

Art. 16.
I refettori, le cucine e le dispense per le squadre di lavoratori immigrati per la mondatura e la raccolta del riso, dovranno essere posti in locali adatti a norma delle disposizioni vigenti:
I refettori dovranno essere forniti di tavoli e di sedili in numero sufficiente.
La cucina dovra' essere arredata in modo da garantire la buona e sana confezione dei cibi.
La custodia dei generi alimentari deve essere effettuata con le garanzie di una perfetta conservazione.
Per la pulizia personale degli addetti ai lavori in risaia dovranno essere installati lavandini e docce in numero sufficiente e adeguato.
Le latrine dovranno essere separate per uomini e per donne ed in numero di una per ogni venti persone, dovranno essere tenute sempre pulite e disinfettate giornalmente con latte di calce od altro prodotto idoneo.
Deve essere assicurato lo smaltimento dei liquami in modo razionale.
Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle norme generali per l'igiene del lavoro, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 .

Art. 17

Art. 17.
Tutti i locali adibiti agli alloggiamenti ed ai servizi relativi devono essere disinfettati ed imbiancati nei giorni precedenti l'arrivo dei lavoratori, disinfettati e disinfestati una volta almeno ogni quindici giorni, a cura del datore di lavoro.

Art. 18

Art. 18.
In tutte le aziende nelle quali sono impegnate squadre o compagnie di lavoratori avventizi, temporaneamente immigrati per la monda, il trapianto e la raccolta del riso, deve essere predisposto un locale (da adibire ad infermeria), per il provvisorio ricovero dei lavoratori colpiti da malattie.
Detto locale, per ubicazione, accesso e servizi, deve poter assicurare un sufficiente isolamento degli infermi; deve inoltre avere aperture esterne protette da reticelle, pareti imbiancate a calce, irrorate periodicamente da antiparassitari e fornito delle necessarie suppellettili.
Deve essere ben arieggiato e soleggiato e deve possedere i seguenti requisiti:
ampiezza non inferiore ai 10 mq. di superficie, da aumentarsi proporzionalmente al numero dei posti letto occorrenti nel rapporto di un posto letto per ogni venti lavoratori;
essere provvisto di impianto di illuminazione;
avere pareti imbiancate a calce;
pavimento con piastrelle ed in cemento lavabile;
aperture esterne munite di reticelle;
telai a vetri e battenti per oscuramento;
arredamento idonei (letto, comodino, lavandino e quanto altro necessario);
cassetta di pronto soccorso provvista di tutti i presidi necessari;
deve inoltre essere prevista una latrina autonoma.

Art. 19

Art. 19.
I proprietari di fondi coltivati a riso mediante mano d'opera temporaneamente immigrata e dimorante nell'azienda, sono tenuti all'osservanza di quanto predisposto nei precedenti articoli, per quanto concerne le parti immobili.
Della conservazione degli immobili e delle relative attrezzature rispondono i datori di lavoro, come sancito dalle specifiche leggi enunciate.

Art. 20

Art. 20.
Il reclutamento delle mondariso deve avvenire in base alle norme vigenti in materia.
Non possono impiegarsi fanciulli minori di 14 anni, le donne in istato di gravidanza e quelle aventi oltre 65 anni di eta'.
Ogni mondina deve essere munita di certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di provenienza, dal quale risulti che sia esente da malattie trasmissibili e da malattie nervose e costituzionali e sia dichiarata idonea ad attendere, senza danno, regolarmente e proficuamente al lavoro in risaia.
Il predetto certificato deve anche contenere i dati relativi alla eventuale vaccinazione antileptospirosi praticata.

Art. 21

Art. 21.
Il datore di lavoro e, se esso non vi adempie, il proprietario dei fondi a risaia, ha l'obbligo di fornire acqua igienicamente potabile ed in quantita' sufficiente, tanto ai lavoratori stabilmente impiegati per la coltivazione, quanto ai lavoratori avventizi temporaneamente immigrati.
Qualora l'approvvigionamento idrico non sia assicurato dall'acquedotto comunale, si dovra' provvedere mediante pozzi tubolari o trivellati.
Gli stessi dovranno essere ubicati a monte delle abitazioni e ad una distanza di almeno 25 metri da stalle, concimaie, pozzi neri e da qualsiasi altra causa d'inquinamento, tenuto soprattutto conto del movimento della falda acquifera; dovranno inoltre essere dotati di una zona di protezione, libera, munita di rivestimento impermeabile e di adatta pendenza verso l'esterno del perimetro della zona.
L'attingimento dell'acqua dovra' essere effettuato mediante pompa a mano o, preferibilmente, azionata elettricamente.
La potabilita' dell'acqua utilizzata dovra' essere accertata mediante analisi batteriologica e chimica praticata dal laboratorio provinciale d'igiene e profilassi.
La distribuzione dell'acqua potabile ai lavoratori in aperta campagna deve essere fatta con adatti recipienti, puliti, ben chiusi e muniti di rubinetto per la erogazione. Dovranno sempre escludersi recipienti a copertura mobile che permettono l'attingimento dell'acqua a mezzo di secchielli, bicchieri a mano e simili.
Il personale adibito al trasporto dell'acqua deve essere vaccinato contro la febbre tifoide a norma di legge.
I lavoratori devono essere forniti di un mezzo personale per bere.
Se la somministrazione degli alimenti fa parte del compenso di lavoro, il datore di lavoro e' obbligato a fornire sostanze di buona qualita' e nella quantita' dovuta, come dalle disposizioni in vigore.
Il personale addetto alle cucine deve essere vaccinato contro le infezioni tifoidee.

Art. 22

Art. 22.
I comuni nei quali si verifica la temporanea immigrazione di lavoratori avventizi per la monda, trapianto e raccolta del riso sono obbligati a provvedere ad un conveniente servizio di assistenza medica e farmaceutica gratuita per i lavoratori stessi.
Le prestazioni degli altri enti assicurativi ed assistenziali non esimono i comuni dall'obbligo dell'assistenza sanitaria ai sensi dell'art. 212 del testo unico, qualora gli enti suddetti non vi provvedano adeguatamente.
Alla vigilanza sanitaria provvederanno, come per legge, gli ufficiali sanitari ai quali fa capo il coordinamento dei servizi e gli altri incaricati dell'assistenza sanitaria ( art. 215 testo unico leggi sanitarie ).
Per le spese relative a tale assistenza si provvedera' secondo le disposizioni in vigore (art. 212 testo unico).
Quando il servizio anzidetto manchi o sia insufficiente, il medico provinciale provvedera' d'ufficio e la spesa relativa, e' a carico del comune.
In caso di necessita', il medico provinciale potra' disporre la somministrazione di chinino o di prodotti similari, ai sensi e con le modalita' previste dagli articoli 211 e 316 del testo unico delle leggi sanitarie .

Art. 23

Art. 23.
La durata e la distribuzione dei periodi di lavoro e di riposo per gli addetti alla risaia sono disciplinate dalle norme stabilite dalla legge 26 aprile 1934, n. 653 , dalla legge 17 ottobre 1967, numero 977 , e dai contratti collettivi di lavoro.
In particolare valgono le seguenti norme:
MONDATURA E TRAPIANTO DEL RISO:
Lavoro:
a) l'inizio dei lavori non dovra' verificarsi prima del sorgere del sole e in ogni caso, prima delle ore 5 per le donne e prima delle ore 6 per i fanciulli e gli adolescenti fino agli anni 16;
b) il termine dei lavori non dovra' protrarsi oltre il tramonto.
Riposo:
a) i turni di lavoro non dovranno mai essere continuativi per oltre quattro ore;
b) nei turni di lavoro di piu' di quattro ore a sei ore, si dovra' intercalare un periodo di riposo di almeno mezz'ora per gli adulti e di un'ora per i minori e gli adolescenti;
c) nei turni di lavoro da sei od otto ore si dovranno intercalare, almeno due periodi di riposo dei quali uno di almeno mezz'ora per la refezione del mattino e l'altro di almeno un'ora;
d) per un numero maggiore di ore lavorative si dovranno intercalare - secondo le esigenze del lavoro - almeno due ore di riposo.
Alle donne che allattano i propri bambini devono inoltre essere concessi due riposi di un'ora ciascuno per l'allattamento ( art. 9 della legge 26 agosto 1950, n. 860 ), senza che il tempo stesso possa detrarsi dal computo delle ore lavorative, quando nell'azienda non esiste camera di allattamento. Se invece tale camera esiste i periodi concessi per l'allattamento sono ridotti a mezz'ora ciascuno.
RACCOLTO:
Nella raccolta del riso la giornata di lavoro sara' interrotta da un riposo di almeno un'ora e mezza, fermo il disposto che i turni di lavoro non abbiano mai una durata continuativa di piu' di quattro ore.
Occorrendo un secondo riposo questo non dovra' essere minore di mezz'ora.
TREBBIATURA:
La giornata consuetudinaria dei lavoratori applicati alla trebbiatura del riso sara' interrotta da un riposo di un'ora almeno per ogni singolo periodo di quattro ore di lavoro da distribuirsi secondo le esigenze.
Ai lavoratori stessi, quando non siano distribuiti in due squadre a lavoro alternato, dovra' inoltre essere concesso, per ogni notte, un riposo continuativo di almeno otto ore.
A tutti i lavoratori addetti alla monda, al taglio, alla trebbiatura ed essiccazione del riso, deve essere accordato ogni settimana un periodo di riposo di ventiquattro ore consecutive, il quale deve cadere in giorno festivo e decorrere da un'alba all'altra, salve straordinarie esigenze agricole imposte da vicende meteoriche e salve altresi' impellenti ed imprescindibili necessita' di lavoro, nel qual caso dovra' essere concesso un riposo compensativo, della stessa durata e decorrenza, in altro giorno della settimana ed il datore di lavoro deve darne, entro due giorni, motivata comunicazione all'ispettorato del lavoro competente per territorio.
La tabella dei riposi, anche delle allattanti, dovra' essere esposta in modo visibile all'ingresso del cascinale e dei dormitori e notificata al comune.

Art. 24

Art. 24.
Il datore di lavoro che venga a conoscenza di fatti morbosi che si manifestino nella collettivita' dei lavoratori, e' tenuto a darne immediata comunicazione all'ufficiale sanitario.

Art. 25

Art. 25.
Ai sensi dell' art. 215 del testo unico delle leggi sanitarie , ferme restando le competenze generiche degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, la vigilanza necessaria ad assicurare l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, sara' esercitata dagli ufficiali sanitari comunali e dagli ispettori di lavoro.

Art. 26

Art. 26.
Le contravvenzioni al presente regolamento saranno punite a norma del testo unico delle leggi sanitarie del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e, in mancanza, ai sensi dell'art. 106 del testo unico della legge comunale e provinciale, e successive modifiche, con una ammenda fino a L. 5000.

Art. 27

Art. 27.
I proventi delle pene pecuniarie e delle oblazioni derivanti dall'applicazione del titolo III del testo unico delle leggi sanitarie e del presente regolamento sono devoluti al locale ente comunale di assistenza.

Art. 28

Disposizioni transitorie
Art. 28.
Entro tre mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, nei comuni nei quali si esplica la risicoltura saranno dai comuni stessi, sentito, ove si ritenga utile, il parere di apposita commissione tecnica, determinate le zone di rispetto degli aggregati di abitazione, delle case isolate e dei cimiteri.
La designazione e delimitazione delle zone di rispetto in base all'art. 2, va fatta in planimetria regolare in scala non minore all'1: 6000. Detta planimetria verra' inviata in doppio esemplare all'amministrazione provinciale per la verifica da parte degli uffici competenti, ed in un esemplare all'ufficio sanitario provinciale.

Art. 29

Art. 29.
In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 206 delle leggi sanitarie e dall'art. 6 del presente regolamento, entro sei mesi dall'entrata in vigore di quest'ultimo, i comuni, nei quali si attua la coltivazione del riso, dovranno provvedere alla revisione delle autorizzazioni di coltivazione a risaia precedentemente rilasciate dalla prefettura o dall'ufficio del medico provinciale.
Gli estremi delle autorizzazioni dovranno essere riportati nell'apposito registro, come prescritto dal precedente art. 9.
I proprietari e conduttori di terreni coltivati a risaia, che siano comunque sprovvisti della predetta autorizzazione, sono tenuti a darne comunicazione al comune che provvedera' in via di sanatoria come segue:
fatti i necessari accertamenti e sempre quando gli appezzamenti di terreno risultino coltivati in passato a riso, pubblichera' all'albo pretorio, per la durata di otto giorni, l'elenco di detti proprietari e conduttori di risaie, con l'indicazione catastale dell'appezzamento di terreno coltivato.
Trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione, senza opposizioni, il comune trasmettera' detto elenco all'ufficio del medico provinciale che lo rendera' esecutivo: dopo di che provvedera' alla trascrizione nell'apposito registro.
In caso di opposizioni decidera' l'ufficio del medico provinciale seguendo la procedura prevista dall'art. 7.
Presso i comuni dovra' essere tenuto a disposizione del pubblico un elenco completo dei coltivatori ed una planimetria generale aggiornata degli appezzamenti coltivati a riso.

Art. 30

Art. 30.
Tutte le indicazioni indicate nell'art. 14 dovranno, entro il termine di 5 anni, essere adeguate alle norme di cui al predetto articolo, con la possibilita' di concessione di una proroga di non oltre lo stesso periodo, qualora ricorrano fondati motivi che ne giustifichino la necessita'.

Art. 31

Art. 31.
A piena esecuzione delle disposizioni previste dagli articoli 16, 17 e 18, l'approntamento e l'arredamento dei refettori e dei locali destinati ad infermeria, devono essere ultimati entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, con facolta' di proroga per non oltre un uguale periodo di tempo qualora ricorrano fondati motivi che ne giustifichino la necessita'.
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la sanita'
RIPAMONTI
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