092G0370
092G0370
Regolamento recante modifica alle circoscrizioni territoriali della Marina mercantile, nonche' soppressione degli uffici locali marittimi di Ponte Fornaci e Fiumicino. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 08 maggio 1992 n. 331)
Premessa
Entrata in vigore del decreto: 05/10/1992 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la tabella delle circoscrizioni territoriali della Marina mercantile, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1250 ; Visto l' art. 16 del codice della navigazione , approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 ; Visti gli articoli 1 e 2 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 ; Visto l' art. 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Ritenuta la necessita' di apportare modifiche alle circoscrizioni territoriali della Marina mercantile per adeguare le strutture periferiche dell'Amministrazione marittima alle nuove esigenze locali; Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nella adunanza generale del 6 febbraio 1992; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 aprile 1992; Sulla proposta del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, della difesa e del tesoro; E M A N A il seguente regolamento:
Art. 1
1. Gli uffici locali marittimi di Ponte Fornaci e di Fiumicino sono soppressi.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il D.P.R. n. 1250/1956 , che approva la tabella delle circoscrizioni territoriali della Marina mercantile, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 13 novembre 1956 .
- Il testo dell' art. 16 del codice della navigazione e' il seguente:
"Art. 16 (Circoscrizione del litorale del Regno). - Il litorale del Regno e' diviso in zone marittime; le zone sono suddivise in compartimenti e questi in circondari.
Alla zona e' preposto un direttore marittimo, al compartimento un capo del compartimento, al circondario un capo del circondario. Nell'ambito del compartimento in cui ha sede l'ufficio della direzione marittima, il direttore marittimo e' anche capo del compartimento. Nell'ambito del circondario in cui ha sede l'ufficio del compartimento, il capo del compartimento e' anche capo del circondario.
Negli approdi di maggiore importanza in cui non hanno sede ne' l'ufficio del compartimento ne' l'ufficio del circondario sono istituiti uffici locali di porto o delegazioni di spiaggia, dipendenti dall'ufficio circondariale.
Il capo del compartimento, il capo del circondario e i capi degli altri uffici marittimi dipendenti sono comandanti del porto o dell'approdo in cui hanno sede".
- Gli articoli 1 e 2 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con D.P.R. n. 328/1952 , sono cosi' formulati:
"Art. 1 (Circoscrizioni). - La determinazione delle circoscrizioni marittime di cui all'art. 10 del codice e della loro estensione territoriale lungo il litorale dello Stato e' fatta con decreto del Presidente della Repubblica.
Con decreto del Presidente della Repubblica e' altresi' stabilita, agli effetti previsti dal codice e da altre leggi o regolamenti, la ripartizione del territorio interno dello Stato rispetto alle circoscrizioni marittime.
Art. 2 (Denominazione degli uffici marittimi). - L'ufficio della zona marittima e' denominato direzione marittima, l'ufficio del compartimento capitaneria di porto, l'ufficio del circondario ufficio circondariale marittimo.
Gli uffici che sono istituiti negli approdi di maggiore importanza in cui non hanno sede ne' l'ufficio del compartimento ne' l'ufficio del circondario sono denominati ufficio locale marittimo o delegazione di spiaggia".
- Il comma 1, lettera d), dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 2
1. Il presente regolamento, munito della tabella allegata che e' parte integrante del decreto, entra in vigore il novantesimo giorno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 8 maggio 1992 Il Presidente supplente della Repubblica SPADOLINI ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri FACCHIANO, Ministro della marina mercantile MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia ROGNONI, Ministro della difesa CARLI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1992 Atti di Governo, registro n. 86, foglio n. 8
Allegato
=====================================================================
1 CAPITANERIA
DI PORTO
2 GIURISDIZIONE LITORANEA
Uffici
circondariali
marittimi
3 GIURISDIZIONE LITORANEA
Limiti territoriali
dei circondari
4 GIURISDIZIONE LITORANEA
Uffici
locali
marittimi
5 GIURISDIZIONE LITORANEA
Delegazioni
di spiaggia
6 GIURISDIZIONE
(ai fini marittimi) sul territorio
delle province sottoindicate
_____________________________________________________________________
DIREZIONE MARITTIMA DI RAVENNA
1 Rimini
3 Dal torrente Tavollo al comune di Cesenatico incluso
4 Cattolica
Cesenatico
5 Riccione
Bellaria
Misano Adriatico
6 Forli'
1 Ravenna (1)
3 Dal comune di Cesenatico escluso alla foce del Po di Goro inclusa 4 Porto Ga ribaldi
5 Cervia
Casalborsetti
Volano
Goro
6 Ravenna
Bologna
Ferrara
DIREZIONE MARITTIMA DI VENEZIA
1 Chioggia
3 Dalla foce del Po di Goro esclusa a Pellestrina esclusa, ma compres la diga nord del porto di Chioggia
5 Scardovari
Porto Levante
6 Venezia, limitatamente ai comuni di Chioggia, Cavarzere, Cona
Mantova
Rovigo
1 Venezia
3 Da Pellestrina inclusa, esclusa la diga nord del porto di Chioggia alla foce del Tagliamento
5 Pellestrina
Alberoni
Burano
Jesolo
Caorle
6 Venezia, esclusi i comuni di Chioggia - Cavarzere e Cona
Padova, Verona, Brescia, Bergamo, Trento, Bolzano, Belluno, Vicenza
Pordenone, Treviso, Udine, esclusi i comuni sulla sinistra del
Tagliamento
Pordenone
(1) Con sezione staccata a Porto Corsini.
=====================================================================
1 CAPITANERIA
DI PORTO
2 GIURISDIZIONE LITORANEA
Uffici
circondariali
marittimi
3 GIURISDIZIONE LITORANEA
Limiti territoriali
dei circondari
4 GIURISDIZIONE LITORANEA
Uffici
locali
marittimi
5 GIURISDIZIONE LITORANEA
Delegazioni
di spiaggia
6 GIURISDIZIONE
(ai fini marittimi) sul territorio
delle province sottoindicate
_____________________________________________________________________
DIREZIONE MARITTIMA DI CIVITAVECCHIA
1 Civitavecchia (1)
3 Dalla foce del Chiarone al fosso Cupino
5 Montalto di Castro
Porto Clementino
(Tarquinia)
S. Marinella
Ladispoli
6 Viterbo
Terni
Roma, limitatamente ai seguenti comuni: Allumiere, Anguillara
Sabazia, Arsoli, Bracciano, Campagnano di Roma, Canale Monterano, Capena (Leprignano), Castelnuovo di Porto, Cerveteri, Civitavecchi Civitella S. Paolo, Fiano Romano, Filacciano, Formello, Licenza, Manziana, Mazzano Romano, Monte Flavio, Monte Libretti, Montorio Romano, Moricone, Morlupo, Nazzano, Nerola, Palombara Sabina,
Percile, Ponzano Romano, Riano, Rignano Flaminio, Riofreddo,
Sacrofano, Sant'Oreste, Tolfa, Torrita Tiberina, Trevignano Romano Vallinfreda, Vivaro Romano
1 Roma (2)
3 Dal fosso Cupino alla Torre San Lorenzo inclusa, compreso il corso del Tevere sino all'Idroscalo dell'Urbe
4 Fregene
5 Torvaianica
6 Roma, esclusi i comuni posti sotto la giurisdizione del compartimen marittimo di Civitavecchia
Latina, esclusi i comuni posti sotto la giurisdizione del
compartimento marittimo di Gaeta
Rieti
1 Roma (2)
2 Anzio (3)
3 Da Torre S. Lorenzo esclusa al comune di Sabaudia incluso
5 Sabaudia
6 Roma, esclusi i comuni posti sotto la giurisdizione del compartimen marittimo di Civitavecchia
Latina, esclusi i comuni posti sotto la giurisdizione del
compartimento marittimo di Gaeta
Rieti
1 Gaeta
3 Dal comune di San Felice Circeo al Garigliano, comprese le isole di Ponza, Zannone, Palmarola, Ventotene, S. Stefano e gli scogli vicin 4 Terracina
Formia
Ponza
5 S. Felice Circeo
Badino di Terracina
Sperlonga
Scauri
Le Forna (Ponza)
Ventotene
6 Provincia di Latina, limitatamente ai seguenti comuni: Castelforte, Fondi, Formia, Gaeta, Itri, Lenona, Maenza, Minturno, Monte S.
Biagio, Ponza, Priverno, Prossedi, Roccagorga, Roccasecca dei Volsc San Felice Circeo, Sperlonga, Sonnino, Spigno Saturnia, Terracina, Ventotene
(1) Autorizzato a tenere le matricole della gente di mare.
(2) Con sezione distaccata al Lido di Roma.
(3) Con sezione distaccata a Nettuno.