081U0010
081U0010
Regolamento attuazione e organizzazione servizio degli ispettori tributari (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1981 n. 10)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Visti gli articoli 9 , 10 , 11 e 12 della legge 24 aprile 1980, n. 146 ; Visti gli articoli 57, 58 e 59 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571 ; Ritenuto che sia necessario emanare il regolamento di esecuzione delle norme sopra indicate, al fine di integrare la disciplina dell'organizzazione del servizio centrale degli ispettori tributari e dei suoi organi ed uffici, nonche' delle modalita' di nomina e di cessazione degli ispettori e del loro stato; Sentito il parere del Consiglio superiore delle finanze; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro del bilancio e della programmazione economica; Decreta:
Articolo unico
E' approvato il regolamento di esecuzione degli articoli 9 , 10 , 11 e 12 della legge 24 aprile 1980, n. 146 , nel testo allegato al presente decreto.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 15 gennaio 1981 PERTINI FORLANI - REVIGLIO - ANDREATTA - LA MALFA Visto, il Guardasigilli: SARTI Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 gennaio 1981 Atti di Governo, registro n. 31, foglio n. 32
Art. 1
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE E DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO CENTRALE DEGLI ISPETTORI TRIBUTARI PREVISTO DAGLI ARTICOLI 9, 10, 11 E 12 DELLA LEGGE 24 APRILE 1980, N. 146
Art. 1.
Sede
Il servizio centrale degli ispettori tributari istituito ai sensi dell' art. 9 e seguenti della legge 24 aprile 1980, n. 146 , ha sede in Roma presso il Ministero delle finanze.
Art. 2
Art. 2.
Attribuzioni del Ministro delle finanze
Il Ministro delle finanze esercita tutte le attribuzioni relative all'organizzazione ed all'attivita' del servizio centrale degli ispettori tributari non espressamente conferite dalla legge ad altri organi e puo' dare al servizio direttive, nonche' ordini per particolari e motivate esigenze.
Art. 3
Art. 3.
Nomina degli ispettori tributari
Al servizio centrale degli ispettori tributari sono assegnati, entro il numero massimo previsto dalla legge, ispettori scelti tra le categorie e nelle proporzioni dalla stessa stabilite.
Gli ispettori tributari sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta formulata dal Ministro delle finanze tenendo conto degli elementi obiettivi di valutazione indicati dagli organi competenti delle pubbliche amministrazioni, ove ne siano state richieste, e sentito il Consiglio superiore delle finanze.
Art. 4
Art 4.
Requisiti
Gli ispettori tributari devono essere in possesso dei requisiti di cui al secondo comma dell'art. 10 della legge 24 aprile 1980, n. 146 , e di quelli prescritti per la permanenza in servizio effettivo degli impiegati dello Stato.
Art. 5
Art. 5.
Cessazione dall'incarico
Gli ispettori tributari cessano dall'incarico alla data di scadenza dello stesso, a seguito di dimissioni, decadenza, revoca e, se appartenenti alla pubblica amministrazione, alla data della cessazione del rapporto di impiego o, comunque, del compimento del sessantacinquesimo anno di eta'.
Art. 6
Art. 6.
Decadenza e revoca dall'incarico di ispettore tributario
Il Ministro delle finanze, previa contestazione dei fatti all'interessato e sentito il comitato di coordinamento, accerta l'esistenza delle cause di decadenza di cui all'ultimo comma dell'art. 11 della legge.
L'ispettore tributario, nei casi di cui al comma precedente, e' dichiarato decaduto dall'incarico con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, sentito il Consiglio superiore delle finanze.
L'ispettore tributario, con lo stesso procedimento di cui al comma precedente, viene revocato dall'incarico nel caso di violazione del segreto d'ufficio, di sospensione di cui all'art. 8, protratta per piu' di sei mesi, e negli altri casi in cui si verificano fatti tali da rendere impossibile o gravemente pregiudizievole la prosecuzione dell'incarico.
Art. 7
Art. 7.
Posizione di stato degli ispettori tributari
Gli ispettori tributari scelti fra i dipendenti delle amministrazioni dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni sono collocati fuori ruolo o in posizione corrispondente prevista dai rispettivi ordinamenti per tutto il periodo di durata dell'incarico, il quale e' computato come anzianita' di servizio a tutti gli effetti, comprese le progressioni di carriera ed economiche.
La disposizione di cui al comma precedente, per quanto non previsto dalla legge, si applica anche agli ispettori tributari scelti fra il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392 .
Agli ispettori tributari scelti fra i soggetti non appartenenti alle amministrazioni dello Stato si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni stillo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.
Art. . 8
Art. 8.
Sospensione dall'incarico di ispettore tributario
L'incarico di ispettore tributario puo' essere sospeso per infermita', che impedisca temporaneamente la regolare prestazione del servizio, o per motivi di famiglia. La sospensione dell'incarico e' disposta dal direttore del servizio e non puo' protrarsi per piu' di sei mesi.
Art. 9
Art. 9.
Adunanza degli ispettori tributari
Gli ispettori tributari in adunanza:
a) indicano al Ministro delle finanze la terna per la nomina del direttore del servizio mediante votazione a scrutinio segreto nella quale ciascuno puo' esprimere il voto per non piu' di tre persone; costituiscono la terna gli ispettori tributari che hanno conseguito il maggior numero dei voti o, a parita' di voti, che hanno una maggiore anzianita' nel servizio di ispettore tributario o, a parita' di anzianita', la maggiore eta';
b) eleggono sei ispettori tributari componenti il comitato di coordinamento mediante votazione a scrutinio segreto, nella quale ciascuno puo' esprimere il voto per un numero di persone non superiore a quello delle persone da eleggere; risultano eletti gli ispettori tributari che hanno conseguito il maggiore numero di voti o, a parita' di voti, che hanno una maggiore anzianita' nel servizio di ispettore tributario o, a parita' di anzianita', una maggiore eta'.
I tre ispettori tributari piu' anziani sovraintendono allo svolgimento delle operazioni di cui al comma precedente, ne accertano la regolarita' e ne comunicano i risultati al Ministro delle finanze.
L'adunanza degli ispettori tributari e' convocata dal Ministro delle finanze entro il termine di trenta giorni dalla data in cui vengono a mancare, per scadenza dell'incarico o per qualsiasi altra causa, il direttore del servizio ovvero uno o piu' componenti del comitato di coordinamento.
Nella prima attuazione della legge l'adunanza e' convocata entro il termine di trenta giorni dall'immissione in servizio degli ispettori tributari nominati per la prima volta.
Art. 10
Art. 10.
Durata in carica del direttore del servizio e dei componenti il comitato di coordinamento
Il direttore del servizio dura in carica, finche' ne fa parte, quattro anni e puo' essere confermato una sola volta.
I componenti eletti del comitato di coordinamento, finche' fanno parte del servizio, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
L'ufficiale superiore della guardia di finanza componente del comitato di coordinamento dura in carica quattro anni e puo' essere confermato una sola volta.
Art. 11
Art. 11.
Supplenza del direttore del servizio
Il direttore del servizio, in caso di assenza o di altro impedimento temporaneo, e' sostituito nell'esercizio delle sue funzioni dall'ispettore tributario eletto al comitato di coordinamento col maggior numero di voti, che non risulti impedito.
Art. 12
Art. 12.
Attribuzione del direttore del servizio centrale degli ispettori tributari
Il direttore del servizio centrale degli ispettori tributari:
a) presiede il comitato di coordinamento, riceve le direttive del Ministro delle finanze a questo indirizzate, gli riferisce sulle conseguenti delibere e gli presenta le proposte e le richieste espresse dal servizio;
b) emana gli atti necessari e vigila per l'esecuzione delle delibere del comitato di coordinamento e degli ordini del Ministro delle finanze;
c) e' proposto all'amministrazione del personale addetto al servizio centrale degli ispettori tributari;
d) esercita le altre funzioni conferitegli dalla legge, dal presente regolamento, da deliberazioni del comitato di coordinamento.
Art. 13
Art. 13.
Relazioni del comitato di coordinamento
Il comitato di coordinamento riferisce al Ministro delle finanze, almeno ogni sei mesi e comunque ogni volta che ne sia richiesto dallo stesso, sull'attivita' svolta dal servizio.
Art. 14
Art. 14.
Scioglimento del comitato di coordinamento
Con decreto del Ministro delle finanze puo' essere disposto lo scioglimento del comitato di coordinamento, quando sono accertate gravi irregolarita' o vi e' stata persistente inosservanza di direttive.
E' dichiarato decaduto dalla carica e non puo' essere immediatamente rieletto il componente eletto del comitato di coordinamento che senza giustificato motivo non partecipa a due riunioni consecutive.
Art. 15
Art. 15.
Deliberazioni del comitato di coordinamento
Le deliberazioni del comitato di coordinamento che stabiliscono o modificano le norme per il funzionamento del servizio sono adottate con la presenza di almeno nove componenti, sono rese esecutive, dopo l'approvazione del verbale della riunione nella quale esse sono state prese, con decreto del Ministro delle finanze e sono comunicate a ciascun ispettore tributario in servizio.
In ogni altro caso le deliberazioni del comitato di coordinamento sono adottate con la presenza della maggioranza, dei componenti in carica.
Art. 16
Art. 16.
Personale degli uffici
Il Ministro delle finanze con proprio decreto assegna al servizio centrale degli ispettori tributari gli impiegati, di cui all'art. 12, quarto comma, della legge, scelti per meta' fra quelli delle carriere direttive inquadrati nelle qualifiche ad esaurimento, nella settima e nell'ottava qualifica funzionale e per l'altra meta' fra quelli delle carriere di concetto inquadrati nella sesta e nella settima qualifica funzionale. Sono altresi' assegnati al servizio degli ispettori tributari impiegati inquadrati nelle prime cinque qualifiche funzionali, in numero non superiore a duecento, per le attivita' rispettive.
Art. 17
Art. 17.
Trattamento economico
Sono a carico del servizio centrale degli ispettori tributari l'assegno integrativo e l'indennita' di funzione non pensionabili di cui al primo ed al secondo comma dell'art. 12 della legge, corrisposti agli ispettori tributari, anche quando il trattamento economico relativo e' a carico delle amministrazioni di provenienza ai sensi delle disposizioni vigenti. La stessa disposizione si applica anche per l'indennita' di funzione spettante al personale previsto dal quarto comma dell'art. 12 della legge.
I contributi per il trattamento di quiescenza, la previdenza e l'assistenza sono versati all'istituto nazionale della previdenza sociale o al fondo sostituito dell'assicurazione generale per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti o alla cassa di previdenza e assistenza, cui ciascuno risulta iscritto.
Il Ministro delle finanze
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