Monitoring Gesetzessammlung

068U1206

IT - Regolamenti Governativi

068U1206

Modifiche all'art. 2 del regolamento sul servizio automobilistico delle amministrazioni dello Stato, approvato con regio decreto 3 aprile 1926, n. 746. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1968 n. 1206)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Visto il regio decreto 3 aprile 1926, n. 746 , che approva il regolamento sul servizio automobilistico delle amministrazioni dello Stato, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1952, n. 1503 ; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Il comma aggiunto dal decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1952, n. 1503, all'art. 2 del regolamento sul servizio automobilistico delle amministrazioni dello Stato, approvato con regio decreto 3 aprile 1926, n. 746 , e' sostituito dai seguenti commi:
"Puo' essere assegnata una vettura automobile agli ex Presidenti della Repubblica e agli ex Presidenti del Consiglio dei Ministri.
Puo' inoltre essere assegnata una vettura automobile agli ex Presidenti del C.N.E.L. e a magistrati o funzionali di qualifica corrispondente agli ex gradi I e II del cessato ordinamento gerarchico, collocati a riposo per limiti di eta' o per infermita', purche' non siano iscritti in albi professionali o non siano forniti di vettura automobile per altri incarichi.
Le assegnazioni di cui al precedente comma non possono superare il numero di venti e sono autorizzate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, tenuto conto della qualifica posseduta dai magistrati e funzionari anzidetti all'atto del collocamento a riposo o, a parita' di qualifica, della rispettiva anzianita'".

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1968 SARAGAT LEONE - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 dicembre 1968 Atti del Governo, registro n. 224, foglio n. 15 - GRECO
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