083U0364
083U0364
Regolamento elezioni dei componenti il Consiglio nazionale di polizia (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1983 n. 364)
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ;
Visti gli articoli 85 , 86 e 87 della legge 1 aprile 1981, n. 121 , concernenti rispettivamente l'istituzione e la composizione del Consiglio nazionale di polizia nonche' l'elezione dei componenti il Consiglio stesso;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 26 marzo 1983;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro;
Decreta:
E' approvato l'annesso regolamento per lo svolgimento delle elezioni dei componenti del Consiglio nazionale di polizia, vistato dal Ministro proponente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 31 marzo 1983 PERTINI FANFANI - ROGNONI - GORIA Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 luglio 1983 Atti di Governo, registro n. 47, foglio n. 6
Art. 1
REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI DEI COMPONENTI IL
CONSIGLIO NAZIONALE DI POLIZIA
Art. 1.
Elezione dei componenti il Consiglio nazionale di polizia
L'elezione dei componenti il Consiglio nazionale di polizia di cui agli articoli 86, secondo comma, lettera b), ed 87 della legge 1 aprile 1981, n. 121 , si svolge con le modalita' e secondo i criteri specificati nei successivi articoli.
Art. 2
Art. 2.
Categorie degli elettori e degli eleggibili
Salvo quanto disposto nei successivi commi, sono elettori ed eleggibili tutti gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, comunque in servizio alla data della elezione, anche se in posizione di fuori ruolo, comandati, richiamati, a disposizione, in aspettativa, in soprannumero o presso amministrazioni od enti diversi da quello di appartenenza, anche all'estero.
Non partecipano alle elezioni ne' possono essere eletti:
1) coloro che alla data della elezione siano sospesi dal servizio, anche cautelarmente, o nei cui confronti sia stata emesso ordine o mandato di cattura o di arresto o che si trovino in stato di detenzione;
2) gli allievi agenti, gli allievi ispettori, allievi commissari e aspiranti commissari in prova, purche' non appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato;
3) gli allievi operatori tecnici, gli allievi revisori tecnici, gli allievi vice periti tecnici purche' non appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato.
Non possono essere eletti:
a) i componenti del consiglio di amministrazione e delle commissioni di cui agli articoli 58 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 , nonche' quelli delle commissioni consultive e dei consigli di disciplina di cui agli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737 , che non abbiano rassegnato le dimissioni prima dell'accettazione della candidatura in una lista elettorale;
b) gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che facciano parte della commissione prevista dall' art. 38 della legge 1 aprile 1981, n. 121 , che non abbiano rassegnato le dimissioni prima dell'accettazione della candidatura in una lista elettorale;
c) gli appartenenti ai ruoli organici della Polizia di Stato nominati componenti delle commissioni elettorali centrale e circoscrizionali previste nei successivi articoli del presente regolamento, salvo coloro che rifiutino espressamente la nomina, al fine di potersi presentare come candidati;
d) gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che si trovino collocati in aspettativa per motivi di famiglia.
Art. 3
Art. 3.
Data dell'elezione
Le elezioni sono indette con decreto ministeriale da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino ufficiale del personale almeno quarantacinque giorni prima della data delle elezioni.
Le elezioni hanno luogo in una giornata festiva; le votazioni relative proseguono fino alle ore quattordici del giorno successivo e possono effettuarsi solo presso i seggi elettorali, salvo quanto previsto dall'art. 7, terzo comma e dall'art. 21, ultimo comma.
Nel decreto di indizione delle elezioni:
a) e' indicato il numero massimo dei candidati, determinato in proporzione alla consistenza dei rispettivi organici, da includere nelle liste nazionali di ciascuna delle fasce previste dall' articolo 87, primo comma, della legge n. 121/1981 ;
b) sono determinate le circoscrizioni elettorali costituite in base a raggruppamenti di uffici o reparti, a livello regionale o interregionale;
c) e' nominata la commissione elettorale centrale e viene fissata la data della sua prima convocazione che dovra' avvenire entro il quarantaduesimo giorno antecedente l'inizio delle votazioni;
d) sono nominate le commissioni elettorali circoscrizionali e ne vengono determinati gli ambiti territoriali e le sedi.
Art. 4
Art. 4.
Commissione elettorale centrale
La commissione elettorale centrale e' presieduta da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno, con qualifica non inferiore a prefetto, ed e' composta da otto appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato scelti dal Ministro su terna proposta dal Consiglio nazionale di polizia sempre che il Consiglio stesso proponga tale terna entro i quindici giorni antecedenti la data di convocazione, con il seguente criterio:
a) uno tra i dirigenti;
b) due tra i direttivi;
c) due tra i sovrintendenti e uno tra gli ispettori, o tra il personale appartenente alle corrispondenti qualifiche dei ruoli del personale che espleta attivita' tecnico-scientifiche o tecniche;
d) due tra gli assistenti e gli agenti o tra il personale appartenente alle corrispondenti qualifiche dei ruoli del personale che espleta attivita' tecnico-scientifiche o tecniche; uno dei componenti e' designato dal presidente ad esercitare le funzioni di segretario.
I componenti devono essere in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2 per l'esercizio dell'elettorato attivo.
Tutti i provvedimenti della commissione sono definitivi.
Per ciascuna seduta della commissione, il segretario redige il verbale che deve essere sottoscritto da tutti i componenti e dai rappresentanti di lista presenti, se gia' designati.
Al termine di tutte le operazioni un esemplare dei processi verbali con tutti gli atti allegati deve essere depositato presso la Direzione centrale del personale, il secondo esemplare e' rimesso al Ministro.
Art. 5
Art. 5.
Adempimenti della commissione elettorale centrale
Oltre gli adempimenti di cui ai successivi articoli, la commissione elettorale centrale:
1) emana le istruzioni che si rendano necessarie per assicurare il regolare svolgimento della elezione nell'attuazione delle presenti disposizioni;
2) assegna gli elettori alle singole circoscrizioni;
3) segnala ai competenti organi dell'Amministrazione, per la possibile adozione di provvedimenti disciplinari, i responsabili di turbative al regolare svolgimento della propaganda e delle operazioni elettorali, nonche' coloro che siano venuti meno ai doveri connessi ad incarichi conferiti ai sensi del presente regolamento o che si siano resi colpevoli di infrazioni ai divieti previsti dal successivo art. 31.
Art. 6
Art. 6.
Commissioni elettorali circoscrizionali
Ciascuna commissione elettorale circoscrizionale e' presieduta da un appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, con qualifica di dirigente superiore o primo dirigente, ed e' composta da sei membri scelti dal Ministro su terna proposta dal Consiglio nazionale di polizia, sempre che il Consiglio stesso proponga tale terna entro i quindici giorni antecedenti la data di convocazione, con il seguente criterio:
a) due tra i commissari;
b) uno tra gli ispettori;
c) uno tra i sovrintendenti;
d) due tra gli agenti e gli assistenti.
I membri possono essere scelti tra il personale appartenente alle corrispondenti qualifiche dei ruoli del personale che espleta attivita' tecnico-scientifiche o tecniche e dei ruoli dei sanitari della Polizia di Stato.
Tutti i componenti devono essere in possesso dei requisiti per esercitare l'elettorato attivo ai sensi del precedente art. 2.
Alla prima convocazione della commissione provvede il presidente che nomina il segretario.
Per ciascuna seduta della commissione il segretario redige il verbale che deve essere sottoscritto da tutti i componenti e dai rappresentanti di liste presenti, gia' designati.
Al termine di tutte le operazioni, un esemplare dei processi verbali con tutti gli atti allegati deve essere depositato presso la Direzione centrale del personale, il secondo esemplare e' rimesso al Ministro.
La commissione elettorale circoscrizionale provvede quindi agli adempimenti di cui ai successivi articoli.
Art. 7
Art. 7.
Seggi, liste e certificati elettorali
Presso la sede centrale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e presso gli uffici e reparti periferici e' istituito un seggio elettorale quando vi sia in servizio un numero di elettori non inferiore a 30 e non superiore a 500.
Per le sedi presso le quali siano in servizio piu' di 500 elettori, gli elettori stessi debbono essere ripartiti in piu' seggi elettorali.
Gli elettori che prestano servizio in sedi periferiche in cui non sia possibile l'istituzione del seggio votano per corrispondenza secondo le prescrizioni dettate dalla commissione elettorale centrale e con le modalita' previste dal successivo art. 20.
La determinazione del numero dei seggi da istituire e l'assegnazione degli elettori ai singoli seggi deve avvenire a cura della commissione elettorale circoscrizionale entro il ventesimo giorno antecedente la data della votazione.
Entro lo stesso termine la predetta commissione provvede, per ciascun seggio, alla compilazione, in duplice esemplare, di due liste: una degli elettori assegnati al seggio, e una degli elettori che votano per corrispondenza. Per gli elettori che votano per corrispondenza, la commissione elettorale circoscrizionale provvede, in tempo utile, all'invio delle schede elettorali e delle relative buste per la restituzione.
La lista, che deve indicare, per ciascun elettore, cognome, nome, qualifica, luogo e data di nascita, deve contenere anche una colonna destinata alla apposizione delle firme richieste per la attestazione dell'avvenuta votazione.
Un esemplare della lista deve essere affisso all'apposito albo o spazio dell'ufficio o reparto sede di seggio a partire dal quindicesimo giorno antecedente la data della votazione, per la durata di cinque giorni, al fine di consentire agli interessati di proporre reclamo avverso la mancata iscrizione nella lista o la errata indicazione delle generalita' o qualifica.
Il reclamo deve essere presentato entro i tre giorni successivi al termine di affissione di cui al comma precedente, alla commissione elettorale circoscrizionale, la quale, entro il sesto giorno precedente la votazione, deve provvedere ad effettuare, in entrambi gli esemplari della lista, le occorrenti iscrizioni o rettifiche.
L'altro esemplare della lista viene trattenuto presso la commissione stessa per essere consegnato al presidente del seggio ai fini della votazione.
Entro il quinto giorno precedente la data della votazione, a ciascun elettore viene consegnato, a cura del Dipartimento della pubblica sicurezza, un certificato elettorale, come da allegato modello D, nel quale, oltre a generalita' o qualifica, e' indicato il seggio cui l'elettore e' assegnato.
Quando il certificato elettorale vada perduto o sia divenuto inservibile o non sia stato ricevuto, l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente nel giorno antecedente o nel giorno stesso dell'elezione e contro annotazione in apposito registro, di ottenere, dalla commissione circoscrizionale competente, un altro stampato nel quale deve essere dichiarato che si tratta di duplicato.
Art. 8
Art. 8.
Ubicazione dei seggi elettorali
La votazione deve avvenire nei locali scelti dalla commissione elettorale circoscrizionale.
Ove gli elettori di un seggio prestino servizio in uffici o reparti ubicati in edifici diversi, il seggio elettorale deve avere sede nell'edificio in cui si trova l'ufficio o reparto avente il maggior numero di elettori.
Qualora in qualche sede non vi siano locali sufficienti o idonei alla installazione di seggi elettorali, la commissione elettorale circoscrizionale provvede al reperimento di altri locali.
La sede dei locali destinati alla votazione deve essere portata a conoscenza degli elettori, oltre che a mezzo del certificato elettorale di cui al precedente art. 7, con avviso della commissione elettorale circoscrizionale, da affiggersi presso ogni ufficio e reparto sede di seggio.
Art. 9
Art. 9.
Componenti dei seggi elettorali
In ciascun seggio e' istituito un ufficio elettorale composto da un presidente, da due scrutatori, uno dei quali e' designato dal presidente alla vice presidenza, e da un segretario, tutti appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato e in possesso dei requisiti per esercitare l'elettorato attivo ai sensi del precedente art. 2.
Il vice presidente coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di temporanea assenza o impedimento.
Alla nomina dei componenti dei seggi provvede la commissione elettorale circoscrizionale entro il settimo giorno antecedente la data della votazione. Dell'avvenuta nomina la commissione da' comunicazione scritta agli interessati entro il giorno successivo.
Questi ultimi sono tenuti, entro le successive ventiquattro ore, ad accusare ricevuta della nomina stessa.
Tutti i componenti dei seggi debbono essere scelti tra gli elettori residenti nella stessa sede del seggio.
I presidenti di seggio devono essere in possesso almeno della licenza di scuola media inferiore.
L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario e' obbligatorio per le persone nominate.
Ove alcuni nominati non possano assolvere per gravi e giustificate ragioni l'incarico, debbono darne immediata notizia alla commissione elettorale circoscrizionale, perche' questa possa subito provvedere alla loro surrogazione.
In caso di impedimento del presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentire la surrogazione con le modalita' previste dal presente articolo, assume la presidenza del seggio lo scrutatore designato alla vice presidenza, il quale viene a sua volta sostituito, nelle funzioni di scrutatore, con le modalita' di cui al secondo comma del successivo art. 17.
Art. 10
Art. 10.
Formazione delle liste dei candidati
Le liste dei candidati devono essere presentate secondo le modalita' indicate ai primi quattro commi dell' art. 87 della legge n. 121/1981 . Ciascuna lista puo' essere contraddistinta da un simbolo.
Non e' ammessa la presentazione di simboli dello Stato, di partiti e formazioni politiche, di associazioni sindacali esterne, ovvero di simboli identici o confondibili con quelli che contrassegnano altre liste gia' presentate.
La lista puo' essere costituita anche da una sola delle fasce indicate nel predetto art. 87, primo comma.
In ogni caso, ciascuna fascia compresa nella lista deve contenere un numero complessivo di candidati non inferiore a due e non superiore al numero massimo dei candidati da eleggere per la fascia medesima.
Di tutti i candidati devono essere indicati, per ciascuna fascia, cognome, nome, luogo e data di nascita, qualifica, ufficio o reparto di appartenenza.
La relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.
Qualora siano necessari piu' fogli per la sottoscrizione delle liste, ciascun foglio deve contenere l'elenco di tutti i candidati con le indicazioni previste dal precedente quarto comma.
Nessun candidato puo' essere incluso in piu' di una lista, ne' puo' presentarne alcuna.
Con la lista devono essere presentati:
a) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata con le modalita' previste per le firme apposte in calce ai certificati di cui al successivo art. 11;
b) i certificati di cui al citato art. 11 per ognuno dei presentatori;
c) il certificato, per ciascun candidato, dal quale risulti che egli appartiene ad una delle fasce degli elettori per la nomina a membro del Consiglio nazionale di polizia, ai sensi dell'art. 87 della legge predetta, rilasciato con le modalita' di cui all'art. 11;
d) la designazione di un rappresentante effettivo di lista e di uno supplente per la commissione elettorale centrale;
e) la designazione di un rappresentante effettivo di lista e di uno supplente per ciascuna commissione elettorale circoscrizionale, autorizzati anche a designare, per ciascun seggio, non piu' di due rappresentanti di lista: uno effettivo e uno supplente. Tutti i rappresentanti sono scelti tra coloro che, nell'ambito della circoscrizione, godono dell'elettorato attivo.
La lista deve essere presentata, corredata dalla prescritta documentazione, personalmente da uno dei candidati o da uno dei presentatori alla commissione elettorale centrale, nelle ore di ufficio dal venticinquesimo al ventiduesimo giorno antecedente la data di votazione.
Il presentatore deve dichiarare il proprio domicilio, l'ufficio o reparto in cui presta servizio, ai fini di eventuali notificazioni.
Il segretario della commissione rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando data ed orario della presentazione.
Art. 11
Art. 11.
Certificato per la presentazione delle liste
Chiunque intenda presentare una lista deve farsi rilasciare, dal proprio capo ufficio o di reparto o da un suo delegato, un certificato in carta libera dal quale risulti che egli appartiene ad una delle categorie degli elettori dei componenti il Consiglio nazionale di polizia, nonche' la qualifica rivestita e la sede di servizio.
In calce al certificato, l'interessato appone la propria firma che viene autenticata dallo stesso capo ufficio o suo delegato.
A coloro che disimpegnano funzioni di capo di ufficio o di reparto il certificato e' rilasciato dal rispettivo delegato; ai capi dei servizi od uffici o reparti centrali o autonomi ed ai capi degli uffici o reparti provinciali, o con circoscrizione superiore, dal direttore centrale del personale o da un suo delegato.
Al personale fuori ruolo, comandato o comunque in servizio presso altre amministrazioni od enti diversi da quello di appartenenza, anche all'estero, il certificato e' rilasciato dal direttore centrale del personale o da un suo delegato; al personale dei ruoli organici della Polizia di Stato provvisoriamente in servizio presso un ufficio o reparto diverso da quello di appartenenza nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, il certificato e' rilasciato dal capo dell'ufficio, o dell'ente o del reparto presso cui presta effettivamente servizio.
Art. 12
Art. 12.
Adempimenti della commissione elettorale centrale in ordine all'esame
ed alla ammissione delle candidature
La commissione elettorale centrale, entro due giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste, provvede ai seguenti adempimenti:
a) verifica che le liste siano state formate e presentate in conformita' a quanto stabilito dall'art. 87 della legge n. 121 e dai precedenti articoli del presente regolamento e ne dichiara, in caso contrario, la non ammissibilita';
b) depenna i candidati per i quali manchi la dichiarazione di accettazione di cui all'ottavo comma, lettera a), del precedente art. 10 o il certificato di cui alla successiva lettera c) dello stesso comma;
c) depenna i candidati che risultano compresi in piu' liste;
d) dichiara l'inammissibilita' della lista nel caso in cui, in conseguenza degli adempimenti previsti alle lettere b) e c), la stessa si trovi ad essere costituita da una sola fascia comprensiva di un numero di candidati inferiore a quello stabilito dal precedente art. 10, quarto comma;
e) depenna i nomi dei candidati che risultino in soprannumero rispetto al limite di cui al precedente art. 3 lettera a), a cominciare dall'ultimo;
f) assegna a ciascuna lista, secondo l'ordine di presentazione, un numero progressivo che viene riportato nell'apposito spazio, sulle schede di votazione con l'eventuale simbolo presentato;
g) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti nell'ambito di ciascuna fascia.
Alle operazioni di cui al precedente comma puo' assistere il rappresentante effettivo o il supplente di ciascuna lista che puo' prendere cognizione delle determinazioni della commissione.
La commissione torna a radunarsi entro il giorno successivo, per udire eventualmente i rappresentanti delle liste contestate o modificate ed accettare nuovi documenti, e deliberare seduta stante.
Art. 13
Art. 13.
Adempimenti della commissione elettorale centrale a seguito dell'ammissione delle liste e delle candidature
La commissione elettorale centrale, compiuti gli adempimenti previsti al precedente art. 12, entro il giorno successivo invia alle commissioni elettorali circoscrizionali, a mezzo corriere speciale:
a) l'elenco delle liste ammesse, con il numero e l'eventuale simbolo che le contraddistinguono;
b) l'elenco dei nominativi dei rappresentanti di ciascuna lista in seno alle commissioni medesime.
La commissione elettorale centrale provvede, inoltre, ai seguenti adempimenti:
1) fa stampare le liste dei candidati suddivise in fasce con il numero e l'eventuale simbolo che le contraddistinguono, in unico manifesto, secondo l'ordine di ammissione delle medesime;
2) invia alle commissioni elettorali circoscrizionali, entro il dodicesimo giorno antecedente la votazione, un congruo numero di copie del manifesto perche' siano affisse, a decorrere dal decimo giorno antecedente la votazione, in appositi albi o spazi degli uffici e reparti; due copie del manifesto debbono essere consegnate a ciascun ufficio elettorale di sezione;
3) fa stampare le schede di votazione e gli altri stampati occorrenti.
Le schede di votazione, di carta non trasparente, di tipo unico e di diverso colore in relazione alla fascia, debbono avere le caratteristiche degli allegati modelli A e B.
Accanto al numero e all'eventuale simbolo che contraddistinguono ciascuna lista, debbono essere tracciate le linee orizzontali in numero pari a quello dei voti di preferenza che l'elettore ha facolta' di esprimere per i candidati della fascia di appartenenza nell'ambito della lista votata. Sono vietati altri segni o indicazioni.
Art. 14
Art. 14.
Rappresentanti di lista presso i seggi elettorali
La designazione dei rappresentanti di lista presso ogni seggio deve essere effettuata per iscritto da rappresentanti indicati alla lettera e) dell'art. 10, la cui firma deve essere autenticata con le modalita' stabilite per le firme apposte in calce ai certificati previsti al precedente art. 11.
Le designazioni potranno essere presentate entro il secondo giorno precedente l'elezione alla commissione elettorale circoscrizionale, che ne curera' la consegna ai presidenti di seggio insieme con il carteggio e con gli oggetti di cui all'art. 16, ovvero, direttamente ai singoli presidenti la mattina stessa della elezione, purche' prima dell'inizio della votazione.
Art. 15
Art. 15.
Arredamento della sala della votazione
Ciascun locale destinato alla votazione deve avere una sola porta d'ingresso aperta e deve essere diviso in due settori da un tramezzo o transennamento con un'apertura centrale destinata al passaggio.
Nel settore riservato all'ufficio elettorale di sezione, gli elettori possono entrare solo per votare.
Nel settore riservato alla votazione devono essere disposte non piu' di tre cabine che assicurino la segretezza del voto.
A ciascun seggio sono assegnate tre cassette, una per fascia, destinate a custodire le schede da consegnare agli elettori e tre urne, anch'esse distinte per fascia, destinate a contenere le schede votate.
Alla fornitura del materiale provvede, in tempo utile, l'Amministrazione della pubblica sicurezza tramite i suoi organi centrali e le autorita' periferiche che, ove occorra, richiedono la collaborazione dei comuni.
Art. 16
Art. 16.
Carteggio e materiale elettorale
La commissione elettorale circoscrizionale provvede affinche', nel giorno stabilito per la votazione, prima dell'insediamento del seggio, vengano consegnati al presidente dell'ufficio elettorale di sezione:
a) il plico sigillato contenente il timbro del seggio secondo le caratteristiche di cui all'allegato modello C;
b) la lista degli elettori del seggio;
c) due copie del manifesto di cui all'art. 13, secondo comma, che devono essere affisse nella sala della votazione;
d) un pacco di schede per ciascuna fascia con indicazione, sugli involucri esterni, del numero delle schede contenute;
e) un congruo numero di matite indelebili, le urne, le cassette e quanto altro occorra per le operazioni del seggio e la votazione.
Art. 17
Art. 17.
Costituzione del seggio e apertura della votazione
Alle ore sette del giorno per il quale e' indetta l'elezione, il presidente, o in sua assenza lo scrutatore designato alla vicepresidenza, a norma dell'ultimo comma del precedente art. 9, costituisce il seggio, chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario precedentemente nominati.
Qualora non sia stata possibile la designazione di uno scrutatore alla vice-presidenza, il seggio viene presieduto dallo scrutatore piu' anziano.
Se tutti o alcuni degli scrutatori non siano presenti, il presidente chiama in sostituzione, alternativamente, il piu' anziano ed il piu' giovane degli elettori del seggio presenti.
Se manca il segretario, il presidente del seggio lo sceglie tra gli elettori presenti.
Costituito l'ufficio elettorale di sezione, il presidente fa constatare ai componenti la conformita' dell'arredamento della sala a quanto stabilito dal precedente art. 15, e l'avvenuta ricezione del carteggio e del materiale elettorale di cui al precedente art. 16, trasmessi dalla commissione elettorale circoscrizionale. Il presidente firma per l'autentica le schede destinate alla votazione apponendovi sul retro il timbro del seggio.
Le schede autenticate vengono poste nelle apposite cassette di cui all'art. 15.
Tali operazioni devono essere completate non oltre le ore nove.
Il presidente dichiara, poi, aperta la votazione, che deve proseguire senza interruzione fino alle ore ventidue.
Gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto.
Per la validita' delle operazioni del seggio devono trovarsi presenti almeno tre componenti.
Gli elettori di ciascun seggio possono assistere a tutte le operazioni elettorali, ivi compresa quella di spoglio delle schede.
La disciplina dell'adunanza spetta al presidente.
Noi e' consentita la presenza nel seggio di personale non appartenente ai ruoli della Polizia di Stato o del personale medesimo che non goda dell'elettorato attivo ai sensi del precedente art. 2.
Art. 18
Art. 18.
Votazione
Gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione indipendentemente da quello di iscrizione nelle liste. Essi devono esibire il certificato elettorale di cui all'ultimo comma del precedente art. 7 accompagnato dalla tessera personale di riconoscimento o da altro documento con fotografia, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza.
Riconosciuta l'identita' dell'elettore, il presidente ritira il certificato elettorale e lo allega al verbale, estrae dalla cassetta una scheda e la consegna all'elettore unitamente alla matita.
L'elettore si reca nella cabina riservata alla votazione per esprimere il voto tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sul numero o sull'eventuale simbolo che contraddistinguono la lista da lui prescelta e, comunque, nell'apposito spazio che li contiene.
Con la stessa matita indica il voto di preferenza con le modalita' e nei limiti stabiliti dall'art. 22.
L'elettore deve, poi, piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate.
Compiuta l'operazione di voto, l'elettore consegna la scheda piegata e la matita al presidente che depone la scheda nella apposita urna.
Uno dei membri dell'ufficio attesta che l'elettore ha votato firmando nella corrispondente colonna della lista e riportando, in altra colonna, gli estremi del documento esibito.
Le schede prive di timbro o della firma del presidente non sono poste nell'urna prevista e gli elettori che le hanno presentate non possono piu' votare.
Se l'elettore non vota nella cabina riservata alla votazione, il presidente deve ritirare la scheda, dichiararne la nullita', e l'elettore non e' piu' ammesso al voto.
Se l'elettore riscontra che la scheda consegnatagli e' deteriorata o resa riconoscibile, ovvero egli stesso, per negligenza o caso fortuito, l'abbia deteriorata, puo' chiederne al presidente una seconda, restituendo pero' la prima.
Il presidente deve immediatamente sostituire nella relativa cassetta la seconda scheda consegnata all'elettore con un'altra che viene prelevata dal pacco delle schede residue, autenticata e vidimata con il timbro del seggio. Della consegna della nuova scheda e' fatta annotazione nella lista del seggio accanto al nome dell'elettore.
Le schede di cui ai precedenti commi settimo, ottavo e nono sono vidimate e annullate dal presidente per essere incluse nel plico indicato al n. 1) del terzo comma del successivo art. 26.
Art. 19
Art. 19.
Votazione degli elettori fisicamente impediti
Gli elettori fisicamente impediti esercitano il voto con lo aiuto di un elettore del seggio che sia stato volontariamente scelto.
Nessun elettore puo' esercitare la funzione di accompagnatore per piu' di un impedito. Sulla lista del seggio e' fatta apposita annotazione dal presidente del seggio accanto al nome dell'accompagnatore.
Il certificato medico attestante l'impedimento deve essere rilasciato da un funzionario medico dell'unita' sanitaria del luogo presso cui l'elettore fisicamente impedito presta servizio, oppure da un medico appartenente al ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato, ai sensi dell' art. 3, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338 .
Il certificato esibito e' allegato al verbale.
Art. 20
Art. 20.
Votazioni per corrispondenza
La commissione elettorale circoscrizionale, sulla scorta delle prescrizioni dettate dalla commissione elettorale centrale in ordine alla votazione per corrispondenza, secondo quanto previsto dal comma terzo del precedente art. 7, emana le opportune istruzioni per lo svolgimento delle operazioni di voto con tale sistema, tenuto conto delle particolari esigenze degli uffici e della loro dislocazione, oltre che delle possibilita' di collegamento con la commissione elettorale circoscrizionale che dovra' provvedere allo spoglio.
Tali istruzioni debbono essere adeguate al presente regolamento e garantire la segretezza del voto.
Il voto per corrispondenza viene manifestato mediante la normale scheda elettorale, che dovra' essere fatta pervenire in plico sigillato, dalla commissione elettorale circoscrizionale allo elettore almeno tre giorni prima della data di cui al comma seguente, assieme alla busta da utilizzare per la restituzione delle schede votate e ad un volantino indicante il giorno previsto dal comma seguente, entro cui il voto deve essere inviato alla commissione elettorale circoscrizionale.
L'elettore, dopo aver espresso il voto, provvede a chiudere nella busta di cui al precedente comma la scheda piegata ed incollata secondo le linee in essa tracciate, il certificato elettorale e ad indicare sul retro della busta il proprio cognome, nome e indirizzo.
La busta di cui sopra deve essere consegnata al capo dell'ufficio o comandante del reparto che ne cura la custodia; tutte le buste contenenti le schede degli appartenenti all'ufficio o al reparto sono racchiuse, a cura del capo dell'ufficio o comandante del reparto in un unico plico che deve essere rimesso a mezzo di corriere speciale, il giorno feriale antecedente a quello stabilito per la votazione, alla commissione elettorale circoscrizionale, la quale effettuera' l'operazione di spoglio dei voti pervenuti per corrispondenza, previa separazione delle schede dai certificati elettorali.
Art. 21
Art. 21.
Ammissione al voto
Salvo il disposto dei commi seguenti, non puo' votare chi non e' iscritto nelle liste degli elettori del seggio.
L'elettore che, per motivi di servizio o di salute, si trovi il sede diversa da quella dell'ufficio o reparto di appartenenza vota presso il seggio della sede ove si trova temporaneamente previa esibizione, oltre che del certificato elettorale, di una atte stazione rilasciata dal capo dell'ufficio o comandante di reparto di tale sede. L'attestazione e' ritirata dal presidente e allegati al verbale unitamente al certificato elettorale.
I componenti del seggio ed i rappresentanti di lista votano nel seggio presso il quale esercitano il loro ufficio.
Gli elettori di cui ai commi precedenti sono iscritti, a cura del presidente del seggio, in calce alla lista del seggio.
Gli elettori che nel giorno della votazione si trovano all'estero per motivi di servizio, ove intendano esprimere il proprio voto nella sede presso la quale si trovano, votano per corrispondenza.
A tal fine la commissione elettorale circoscrizionale competente provvede, entro il quindicesimo giorno antecedente la data della votazione, ad inviare a ciascun elettore, a mezzo di raccomandata, un plico contenente:
a) le schede per la votazione;
b) un volantino contenente le liste ammesse e i nominativi dei candidati di ciascuna lista; il volantino deve indicare anche l'ora e il giorno previsti dal nono comma del presente articolo, entro cui il voto deve pervenire alla commissione elettorale mittente;
c) una busta per la restituzione delle schede votate contenente l'indirizzo della circoscrizione elettorale alla quale va trasmessa e, sul retro, gli spazi per l'indicazione di cui all'ottavo comma del presente articolo.
Dell'avvenuta ammissione al voto per corrispondenza viene data comunicazione al presidente del seggio, perche' apporti apposita annotazione nella lista.
L'elettore, dopo aver espresso il voto, provvede a chiudere nella busta di cui alla lettera c) la scheda piegata secondo le linee in essa tracciate e ad indicare sul retro della busta il proprio cognome, nome e indirizzo.
Il plico cosi' formato, deve essere rimesso, sempre per raccomandata, alla commissione elettorale circoscrizionale, alla quale deve pervenire entro le ore 12 del giorno fissato per la elezione.
Le buste pervenute vengono custodite da apposito ufficio dell'anzidetta commissione il quale provvede a consegnarle ai presidenti dei seggi nelle cui liste gli elettori mittenti sono iscritti, prima della chiusura delle operazioni di votazione.
Il presidente, ricevute le buste, provvede ad aprirle e, dopo aver controllato la corrispondenza delle generalita' dell'elettore mittente indicate sul retro della busta di cui alla lettera c) del precedente sesto comma con quelle riportate nella lista del seggio, include nell'urna le schede votate avendo cura di non aprirle.
Dell'inserimento di ciascuna scheda nell'urna, e' fatta attestazione mediante apposizione, nell'apposita colonna della lista, della firma di un componente l'ufficio accanto al nome del mittente.
Le buste pervenute dopo i termini indicati al precedente nono comma vengono trattenute dall'ufficio per essere allegate al verbale del seggio in cui l'elettore mittente e' iscritto, senza essere aperte.
Della ricezione delle buste oltre l'ora sopra indicata e' redatto apposito verbale.
Art. 22
Art. 22.
Voto di preferenza
L'elettore puo' manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della propria fascia nell'ambito della lista da lui votata e per un numero di candidati non superiore a quello indicato al quinto comma dell'art. 87 della legge n. 121/81 .
Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.
Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita, nelle apposite righe tracciate a fianco del numero e del simbolo che contraddistinguono la lista votata, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella fascia di appartenenza nell'ambito della lista medesima. In caso di identita' di cognome tra candidati deve scriversi il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita.
Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, puo' scriverne uno. L'indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilita' di confusione tra piu' candidati.
Sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una fascia diversa da quella di appartenenza ovvero in una lista diversa da quella votata.
L'indicazione delle preferenze puo' essere fatta scrivendo, invece dei cognomi, i numeri con i quali sono contrassegnati nell'ambito della fascia di appartenenza i candidati preferiti nella lista votata.
Se l'elettore non abbia indicato alcuna lista, ma abbia espresso le preferenze mediante numeri nello spazio a fianco del numero e del simbolo che contraddistinguono la lista votata, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il numero medesimo.
Le preferenze espresse in numeri sulla stessa riga sono nulle se ne derivi incertezza; tuttavia sono valide agli effetti dell'attribuzione del voto di lista a norma del comma precedente.
Art. 23
Art. 23.
Chiusura delle operazioni di votazione e rinvio della seduta per lo scrutinio
Dopo aver ammesso al voto gli elettori che alle ore ventidue si trovano ancora nei locali del seggio, il presidente dichiara chiusa la votazione, accerta il numero dei votanti e lo attesta nel verbale.
Provvede a sigillare le urne, le cassette recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro del seggio e rinvia la seduta alle ore otto del giorno successivo per la prosecuzione delle votazioni. Prima di lasciare la sede elettorale il presidente coadivato dagli scrutatori, accerta che il locale non sia in alcun modo accessibile dall'esterno, adottando idonei sistemi di garanzia.
Art. 24
Art. 24.
Operazioni di scrutinio
Alle ore otto del giorno successivo a quello della votazione, il presidente, ricostituito il seggio, constatata l'integrita' dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne, delle cassette e dei plichi, dichiara riaperta la votazione che prosegue fino alle ore quattordici. Gli elettori che a tale ora si trovino ancora nei locali del seggio, sono ammessi a "otre anche oltre il termine predetto.
Viene quindi accertato il numero dei votanti risultanti dalla lista del seggio e dai certificati elettorali.
Si da' poi immediatamente inizio alle operazioni di spoglio Per lo spoglio, che deve procedere senza interruzione, il presidente estrae successivamente dalla relativa urna le schede della prima fascia indicata nel primo comma dell'art. 87 della legge n. 121/81 , proclama il voto di lista ed ogni preferenza assegnata e ne da' lettura ad alta voce.
Gli scrutatori e il segretario annotano separatamente sulle tabelle di scrutinio e comunicano il numero dei voti raggiunti successivamente da ciascuna lista nonche' da ciascun candidate in base al numero delle preferenze riportate.
Le operazioni descritte nei commi secondo e terzo sono ripetute anche per le successive fasce nell'ordine indicato dal primo comma dell'art. 87 della legge n. 121/81 .
Le operazioni di scrutinio debbono essere portate a termine entro le ore ventiquattro dello stesso giorno.
Ultimato lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato certificandolo a verbale.
Art. 25
Art. 25.
Reclami e incidenti - Validita' del voto
Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronuncia il via definitiva, facendolo risultare dal verbale, sugli incidenti e sui reclami sollevati circa la validita' dei voti.
La validita' dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volonta' effettiva dell'elettore.
Sono nulli i voti contenuti in schede che:
1) non sono quelle di cui agli allegati modelli A e B e non portano il timbro richiesto dall'art. 16, ovvero la firma del presidente;
2) presentano scritture o segni o piegature tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.
Art. 26
Art. 26.
Verbale del seggio e formazione dei plichi
Di tutte le operazioni del seggio deve essere redatto verbale in duplice esemplare.
Il verbale, che deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto da tutti i componenti del seggio presenti e dai rappresentanti di lista che ne facciano richiesta, deve fare menzione:
a) della composizione del seggio;
b) del numero del timbro del seggio;
c) del numero degli elettori e di quello dei votanti, distinti per fascia;
d) del numero dei voti ottenuti separatamente in ogni fascia da ciascuna lista e, per ciascuna di esse, del numero dei voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati;
e) del numero delle schede autenticate, di quelle non utilizzate, di quelle annullate a norma dei commi settimo, ottavo e nono del precedente art. 18, delle schede bianche, di quelle nulle e di quelle contenenti voti contestati;
f) degli incidenti occorsi durante le operazioni di votazione e di scrutinio e delle decisioni adottate.
Compilato il verbale, il presidente procede alla formazione di un plico contenente un esemplare del verbale, con allegata una copia dei prospetti di scrutinio e di tutto il carteggio relativo alle operazioni del seggio, nonche' in plichi separati:
1) le schede annullate, le schede bianche, le schede nulle e quelle contenenti voti contestati, tutte distinte per fascia;
2) le schede valide;
3) la lista della votazione con i certificati elettorali.
Il predetto plico deve essere recapitato immediatamente dal presidente alla commissione elettorale circoscrizionale.
Il secondo esemplare del verbale e dei prospetti di scrutinio deve essere consegnato, per la conservazione agli atti, al questore della provincia nella quale e' stato istituito il seggio.
Nell'ipotesi che le operazioni di scrutinio non siano ultimate nel termine indicato al comma quarto dell'art. 24, il presidente rimette subito, a mezzo corriere, alla commissione elettorale circoscrizionale tutti gli atti inerenti alla votazione, avendo cura di tenere distinte, per ciascuna delle fasce di cui al primo comma dell'art. 87 della legge n. 121/81 , le schede non spogliate da quelle spogliate e di tenere queste ultime distinte in valide, contestate e nulle.
Le schede di cui al precedente comma vanno tenute suddivise per fascia.
I relativi plichi sigillati devono recare, all'esterno, ben leggibile la scritta: "operazioni non ultimate".
La circostanza della mancata ultimazione delle operazioni di scrutinio deve risultare dal verbale.
Art. 27
Art. 27.
Operazioni per il riepilogo dei voti da parte della commissione elettorale circoscrizionale
La commissione elettorale circoscrizionale, non appena ricevuto tutto il materiale dai seggi, procede alle seguenti operazioni:
1) fa lo spoglio dei voti pervenuti per corrispondenza secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 20;
2) fa lo spoglio delle schede eventualmente inviate dai seggi in conformita' del sesto comma dell'art. 26;
3) somma i voti ottenuti da ciascuna lista e da ciascun candidato nei singoli seggi della circoscrizione, cosi' come risultano dai verbali dei seggi stessi.
Di tutte le operazioni della commissione elettorale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il verbale che deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dai componenti della commissione presenti e dai rappresentanti di lista che ne facciano richiesta.
Nel verbale devono essere indicati:
a) le risultanze delle operazioni di cui al precedente punto 1);
b) i voti ottenuti nella circoscrizione da ciascuna lista distintamente per fasce, nonche', per ciascuna lista, il numero delle preferenze ottenute da ogni candidato;
c) gli eventuali incidenti occorsi durante le operazioni e le decisioni adottate.
Uno degli esemplari del verbale con i documenti annessi, nonche' tutti i verbali dei seggi con i relativi atti e documenti ad essi allegati, deve essere inviato subito a mezzo corriere speciale alla commissione elettorale centrale.
Il secondo esemplare del verbale e' consegnato al questore della provincia presso la quale ha sede la commissione elettorale circoscrizionale, per la conservazione agli atti.
Art. 28
Art. 28.
Ricorsi alla commissione elettorale centrale
Avverso le operazioni elettorali i candidati e gli elettori possono avanzare ricorso alla commissione elettorale centrale, nel termine perentorio di un giorno dalla data in cui i seggi o le commissioni elettorali circoscrizionali hanno ultimato le operazioni elettorali.
Il ricorso, in plico chiuso, deve essere consegnato al questore della provincia in cui ha sede la commissione elettorale circoscrizionale o a un suo delegato, che ne rilascia ricevuta.
Alla scadenza del termine suddetto il questore provvede immediatamente all'inoltro, a mezzo corriere, dei ricorsi ricevuti.
Art. 29
Art. 29.
Adempimenti della commissione elettorale centrale ai fini della proclamazione degli eletti
La commissione elettorale centrale, appena in possesso dei verbali di tutte le commissioni circoscrizionali, procede all'esame dei verbali stessi decidendo, seduta stante, sugli eventuali ricorsi previsti dal precedente art. 28. Procede poi allo scrutinio generale delle elezioni ammettendo la presenza dei rappresentanti di ciascuna delle liste concorrenti.
Per la prima fascia indicata nell'art. 87, penultimo comma, della legge n. 121/81 , lo scrutinio si svolge effettuando la somma dei voti validi ottenuti da ciascuna lista e quella dei voti di preferenza riportati da ogni candidato.
Le stesse operazioni sono ripetute per le successive fasce.
Il presidente da' lettura dei voti ottenuti dalle liste concorrenti e di quelli ottenuti da ciascun candidato e due scrutatori li riportano su appositi prospetti.
Ultimate le suddette operazioni, la commissione procede alla attribuzione dei seggi ai sensi dell' art. 87, commi settimo ed ottavo, della legge n. 121/1981 .
Stabiliti i posti da attribuire ad ogni lista, si proclamano eletti i candidati ai sensi del comma nono dell'art. 87 predetto.
La commissione redige, quindi, in duplice esemplare, il verbale dell'elezione, che deve essere firmato da tutti i componenti e dai rappresentanti delle liste presenti.
Un esemplare del verbale, con i verbali delle commissioni elettorali circoscrizionali, quelli dei singoli seggi ed i relativi documenti ed atti, sono rimessi al Ministro.
Il secondo esemplare e' rimesso contestualmente al capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.
Art. 30
Art. 30.
Nomina degli eletti
La nomina degli eletti a membri del Consiglio nazionale di polizia e' fatta con decreto del Ministro dell'interno.
Gli eletti che cessano dal servizio o che sono puniti con la sanzione della sospensione dal servizio decadono dall'ufficio.
In loro vece, e, in sostituzione di eventuali dimissionari dalla carriera, sono nominati, nelle forme di cui al primo comma, i candidati che li seguono nelle rispettive fasce secondo l'ordine dei voti riportati.
Gli eletti che siano sospesi cautelarmente dal servizio vengono sospesi, per lo stesso periodo di tempo, dall'ufficio e sono sostituiti dai candidati che li seguono nelle fasce delle rispettive liste secondo l'ordine dei voti riportati.
Ad analoga sostituzione si procede nei casi di aspettativa per qualsiasi causa degli eletti, ovvero per il verificarsi delle altre condizioni d'ineleggibilita' indicate nel secondo comma del precedente art. 2 del presente regolamento.
I primi non eletti, gia' utilizzati come supplenti per sostituzioni temporanee, divengono componenti a pieno titolo del Consiglio, qualora decada a titolo definitivo altro componente del Consiglio appartenente alla medesima lista. Al loro posto subentrano come supplenti i candidati che li seguono nelle rispettive fasce secondo l'ordine dei voti riportati.
Art. 31
Art. 31.
Propaganda elettorale
A decorrere dal termine previsto al precedente art. 13, secondo comma, numero due, i capi degli uffici e reparti centrali e periferici assegnano, a ciascuna lista ammessa, uno spazio o albo, all'interno degli uffici stessi, per l'affissione di scritti, o stampati conformi alle disposizioni generali sulla stampa, di propaganda elettorale.
Gli spazi o albi devono essere contigui e di uguali dimensioni e caratteristiche per tutte le liste.
Per ciascuna lista ammessa e' consentito di tenere, fuori dell'orario di servizio, riunioni in appositi locali nelle sedi centrali e periferiche per svolgere la propaganda elettorale. Non e' consentito l'intervento di persone diverse dagli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato.
La durata di tali riunioni non puo' superare, per tutta la campagna elettorale e per ogni lista, sei ore complessive per ogni ufficio, o reparto centrale o periferico.
Ogni altra forma di propaganda nei locali degli uffici o reparti e' vietata.
La richiesta per la riunione deve essere tempestivamente presentata dai rappresentanti di lista presso le commissioni elettorali circoscrizionali ai capi degli uffici o reparti, i quali stabiliscono un programma delle riunioni d'intesa con i rappresentanti predetti.
E' fatto divieto di utilizzare, direttamente o indirettamente, a fini di propaganda, materiali e mezzi di comunicazione di pertinenza del Ministero dell'interno.
Non e' consentita alcuna forma di propaganda dal giorno precedente a quello stabilito per le elezioni.
Salva l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dalla normativa vigente per la Polizia di Stato, i capi degli uffici e dei reparti segnaleranno immediatamente alla commissione elettorale centrale i casi di infrazione previsti dal presente articolo.
Art. 32
Art. 32.
Termini di scadenza
I termini che scadono in giorni festivi si intendono prorogati al primo giorno feriale successivo.
Art. 33
Art. 33.
Spedizione del carteggio e del materiale elettorale
Il carteggio ed il materiale inerente all'elezione viene rimesso in plichi sigillati e spediti a mezzo corriere speciale.
I plichi sono sempre accompagnati da elenchi in duplice copia del carteggio e del materiale contenuto. Una copia degli elenchi datata e firmata per ricevuta viene restituita al mittente con lo stesso mezzo.
Art. 34
Art. 34.
Trattamento del personale addetto alle operazioni elettorali
Il personale impegnato per lo svolgimento delle operazioni elettorali e' considerato in servizio a tutti gli effetti.
Le prestazioni rese oltre l'orario normale di servizio sono considerate, agli effetti economici, come lavoro straordinario.
Allo stesso personale, ove sia inviato in missione fuori sede, compete il trattamento economico previsto dalle leggi vigenti.
Art. 35
Art. 35.
Formulario dei modelli
Gli stampati previsti nei precedenti articoli devono avere le caratteristiche di cui agli allegati modelli A, B, C e D che costituiscono parte integrante del presente regolamento.
Visto, il Ministro dell'interno
ROGNONI
Regolamento elezioni dei componenti il Consiglio nazionale di polizia-Modelli
MODELLO A
SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DI POLIZIA
PARTE INTERNA DELLA SCHEDA
Parte di provvedimento in formato grafico
MODELLO B
SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DI POLIZIA
PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA
Parte di provvedimento in formato grafico
MODELLO C
TIMBRO DEL SEGGIO
Parte di provvedimento in formato grafico
MODELLO D
CERTIFICATO ELETTORALE
Parte di provvedimento in formato grafico