051U1291
051U1291
Modificazioni al primo comma dell'art. 65 del regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni ed aggiunte. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 01 ottobre 1951 n. 1291)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 65 del regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 , convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597 , e successive modificazioni ed aggiunte; Visto l'art. 18 del suddetto regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 ; Visto l' art. 87 della Costituzione ; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Il primo comma dell'art. 65 del regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 , convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597 , e successive modificazioni ed aggiunte, e' sostituito dal seguente:
"Art. 65. - Gli agenti hanno diritto, a cominciare dall'anno solare successivo alla nomina in prova, di fruire per ciascun anno, a titolo di congedo ordinario, di un periodo di assenza retribuito il quale, a seconda che essi abbiano o non compiuto dieci anni di servizio, computando per intero quello della loro nomina a ruolo, ha la durata di giorni:
26 o 21 per il personale compreso nei gradi superiori al 10°, nonche' per i macchinisti di 2ª classe ed aiuto macchinisti;
26 o 16 per gli agenti dei gradi 10° (esclusi i macchinisti di 2ª classe), 11° (esclusi gli aiuto macchinisti) e 12° nonche' per gli uscieri;
16 o 13 per gli agenti dei gradi inferiori al 12° (esclusi gli uscieri)".
Art. 2
Le eventuali esenzioni dal servizio concesse nell'anno 1950 agli operai di 1ª classe in misura superiore a quella spettante secondo le norme gia' vigenti, non saranno detratte dal congedo che agli agenti medesimi spetta in base al presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 1 ottobre 1951 EINAUDI DE GASPERI - VANONI MALVESTITI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 1 dicembre 1951 Atti del Governo, registro n. 47, foglio n. 37. - FRASCA