Monitoring Gesetzessammlung

098G0320

IT - Regolamenti Governativi

098G0320

Regolamento recante norme per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'EURO, a norma dell'articolo 14, comma 3, della legge 17 dicembre 1997, n. 433. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 08 luglio 1998 n. 268)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 22-8-1998 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87 della Costituzione ; Visto l' articolo 14, comma 3, della legge 17 dicembre 1997, n. 433 , il quale prevede che all'organizzazione ed al funzionamento del Comitato EURO si provvede con regolamento adottato ai sensi dell' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visto l'articolo 17, commi 1 e 4 -bis, della citata legge n. 400 del 1988 ; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 giugno 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 1996 , con la quale sono state impartite istruzioni per il coordinamento delle iniziative correlate all'introduzione dell'EURO nel sistema economico e nell'ordinamento giuridico italiano; Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 settembre 1996, con il quale e' stato istituito il Comitato di indirizzo per il coordinamento delle citate iniziative; Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 30 settembre 1996, con il quale sono stati nominati i componenti del Comitato di indirizzo ed il segretario generale; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 giugno 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 1997 , relativa all'introduzione dell'EURO nelle pubbliche amministrazioni; Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 6 agosto 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1997 , con il quale sono stati costituiti i Comitati provinciali per l'EURO (CEP); Visto l' articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 14 gennaio 1994, n. 20 ; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 1998; Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 1 giugno 1998; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 1998; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'interno e per la funzione pubblica e gli affari regionali; Emana il seguente regolamento:

Art. 1

Competenze 1. Il Comitato di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'EURO (Comitato EURO, di seguito denominato Comitato) di cui all' articolo 14 della legge 17 dicembre 1997, n. 433 , coordina le problematiche e le azioni correlate con l'introduzione dell'EURO nel sistema economico e nell'ordinamento giuridico italiano, svolgendo, a tale fine, compiti di indirizzo, consulenza, assistenza tecnica e coordinamento in materia di attuazione della moneta unica europea.
2. Il Comitato, in particolare:
a) promuove, programma e attua a livello nazionale, anche fornendo direttive e indirizzi generali, le iniziative dirette ad assicurare l'equilibrato passaggio alla moneta unica, comprese attivita' di studio, di formazione e di informazione al pubblico;
b) formula proposte al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'adozione delle iniziative di sua competenza;
c) fornisce assistenza, informazioni e consulenza giuridica in ordine alle problematiche di cui al comma 1, anche attraverso la soluzione di quesiti che vengono sottoposti al suo esame, a tutti i soggetti interessati all'attuazione dell'EURO;
d) verifica lo stato del processo di attuazione della moneta unica ed i risultati conseguiti; acquisisce i dati e gli elementi affinche' il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica o, su sua de1ega, il Presidente del Comitato riferisca semestralmente alle competenti commissioni parlamentari.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle emanazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 17 dicembre 1997, n. 433 , reca: "Delega al Governo per l'introduzione dell'EURO"; l'art. 14, comma 3, prevede che l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'EURO siano disciplinati con regolamento adottato ai sensi dell' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e che fino alla entrata in vigore del predetto regolamento il Comitato EURO continua ad essere disciplinato dal decreto del Ministro del tesoro 12 settembre 1996, istitutivo del Comitato stesso.
- L' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) concerne l'emanazione di regolamenti; il comma 4-bis dell'art. 17 riguarda, in particolare, i regolamenti intesi a determinare l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 giugno 1996, reca la direttiva sul coordinamento delle iniziative correlate all'introduzione dell'EURO nel sistema economico e nell'ordinamento giuridico italiano.
- La direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 1997, reca: "Problematiche connesse all'introduzione dell'EURO".
- Il titolo del decreto ministeriale 6 agosto 1997 e' il seguente: "Costituzione in ciascuna provincia di un comitato provinciale per l'EURO (CEP)".
- La legge 14 gennaio 1994, n. 20 , reca: "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti"; l'art. 3, comma 1, lettera c), tra gli atti non aventi forza di legge sottoposti al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti, individua, in particolare, gli atti normativi a rilevanza esterna, gli atti di programmazione comportanti spese e gli atti generali attuativi di norme comunitarie.
Nota all'art. 1:
- Si trascrive il testo dell' art. 14 della legge 7 dicembre 1997, n. 433 , recante "Delega al Governo per l'introduzione dell'EURO":
"Art. 14 (Comitato di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'EURO). - 1. Il Comitato di indirizzo strategico di cui alla direttiva approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 1996 , istituito con decreto del Ministro del tesoro del 12 novembre 1996 con il compito di coordinare tutte le problematiche correlate con l'introduzione dell'EURO nel sistema economico e nell'ordinamento giuridico italiano, continua ad operare, non oltre i sei mesi successivi alla cessazione del corso legale della lira, quale organismo straordinario presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, assumendo la denominazione di Comitato di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'EURO (Comitato EURO).
2. Il Comitato EURO ha compiti di indirizzo e di coordinamento in materia di attuazione della moneta unica europea nel sistema economico e nell'ordinamento nazionale. A tal fine promuove ed attua le iniziative necessarie ad assicurare l'equilibrato passaggio alla moneta unica, ivi comprese le attivita' di studio e di informazione, di proposta nei confronti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e di consulenza giuridica, anche attraverso la soluzione di quesiti nelle materie di cui al presente comma. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica o, su sua delega, il presidente del Comitato EURO riferisce ogni sei mesi alle competenti Commissioni parlamentari sul processo di attuazione della moneta unica e sui risultati dell'attivita' svolta dal Comitato.
3. All'organizzazione e al funzionamento del Comitato EURO si provvede con regolamento adottato ai sensi dell' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 .
Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento il Comitato EURO continua ad essere disciplinato dal decreto del Ministro del tesoro del 12 novembre 1996.
4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, ulteriori rispetto all'utilizzo delle risorse destinate al concorso in programmi cofinanziati dalla Comunita' europea, valutati in lire 3 miliardi annui a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente ''Fondo speciale'' dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

Art. 2

Composizione e modalita' di funzionamento
del Comitato EURO 1. Le funzioni di Presidente del Comitato sono affidate ad un Sottosegretario di Stato al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Possono essere nominati componenti del Comitato esperti il cui contributo sia ritenuto di particolare utilita' ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 1, comma 1, nonche' rappresentanti di soggetti pubblici e privati le cui attivita' o competenze siano specificamente interessate dal processo di introduzione della moneta unica europea. Essi sono scelti, in particolare tra:
a) amministrazioni statali;
b) altre autorita', enti ed amministrazioni pubbliche di rilievo nazionale;
c) organismi di rappresentanza degli enti locali;
d) principali associazioni imprenditoriali e di categoria;
e) rappresentanti sindacali;
f) rappresentanti indicati dalla Consulta nazionale dei consumatori.
2. Il Comitato e' composto da non meno di ventiquattro e fino a trenta componenti, escluso il Presidente. Il Presidente e i componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
3. Il Comitato e' convocato dal Presidente o da un suo delegato.
4. Nell'avviso di convocazione, da inoltrarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, sono indicati il giorno, l'ora e il luogo della riunione stessa, nonche' l'ordine del giorno della discussione.
5. La documentazione afferente le questioni iscritte all'ordine del giorno viene trasmessa ai componenti almeno tre giorni prima della riunione.
6. Le sedute del Comitato sono valide con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del Presidente.
7. Il Comitato si riunisce di regola almeno una volta ogni tre mesi e, comunque, quando lo richieda un quinto dei suoi componenti.
8. Alle riunioni del Comitato assiste il segretario generale; il personale della segreteria generale assicura la verbalizzazione.
9. Il Presidente puo' eccezionalmente invitare a partecipare alle riunioni del Comitato esperti con particolare e specifica competenza nella materia in discussione.
10. Il Comitato resta in carica fino a centottanta giorni dopo la cessazione del corso legale della lira.

Art. 3

Struttura 1. Sono organi del Comitato:
a) il Presidente;
b) l'esecutivo;
c) il segretario generale.

Art. 4

Presidente 1. Il Presidente convoca, presiede ed orienta l'attivita' del Comitato.
2. Il Presidente del Comitato in particolare:
a) sovrintende al funzionamento del Comitato, ne guida l' iniziativa nel perseguimento dei fini istituzionali ed emana opportune direttive, anche per dirimere dubbi interpretativi e procedurali, al fine del rapido e puntuale svolgimento delle sue competenze;
b) convoca e presiede l'esecutivo e ne dirige l'attivita';
c) coordina ed indirizza le attivita' dei sottocomitati e dei gruppi di lavoro nonche' dei comitati provinciali e regionali EURO;
d) propone al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la nomina del segretario generale.
3. Il Presidente, o un suo delegato, rappresenta il Comitato all'esterno.

Art. 5

Esecutivo 1. L'esecutivo e' composto, oltre che dal Presidente, da un minimo di sei ad un massimo di dieci membri scelti tra i componenti del Comitato.
2. I componenti dell'esecutivo sono nominati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su designazione del Comitato.
3. Alle riunioni dell'esecutivo assiste il segretario generale; il personale della segreteria generale assicura la verbalizzazione.
4. L'esecutivo ha il compito di:
a) dare attuazione alle decisioni del Comitato;
b) deliberare tutte le opportune iniziative per il perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 1 e per il buon funzionamento del Comitato;
c) determinare, su proposta del segretario generale, la struttura della segreteria;
d) deliberare in ordine all'acquisto di beni e servizi ed agli impegni di spesa in generale; definire i criteri per la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali da parte del segretario generale;
e) conferire incarichi di studio e di ricerca e di collaborazioni ad esterni;
f) adottare, in via d'urgenza e salva ratifica nella prima riunione successiva del Comitato, atti di competenza del Comitato stesso;
g) istruire le questioni sottoposte all'esame del Comitato;
h) proporre al Comitato l'adozione di iniziative di cui abbia rilevato la necessita' e l'opportunita'.
5. Si applicano all'esecutivo le modalita' di funzionamento di cui ai commi 3, 4 e 6 dell'articolo 2.
6. L'esecutivo si riunisce almeno una volta al mese e, comunque, ogni volta che lo richieda un numero di suoi componenti non inferiore ad un terzo.

Art. 6

Segretario generale 1. L'incarico di segretario generale e' conferito, su proposta del Presidente del Comitato, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ad un dirigente generale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ovvero di altra amministrazione dello Stato, nonche' di altre amministrazioni pubbliche ovvero ad estranei alla pubblica amministrazione, dotati di specifica qualificazione professionale in relazione ai compiti da svolgere. Il segretario generale si avvale, per l'espletamento delle sue funzioni, di una segreteria generale.
2. Il segretario generale e' responsabile dell'attuazione delle deliberazioni del Comitato e dell'esecutivo e delle decisioni del Presidente. Nel rispetto dei criteri deliberati dall'esecutivo:
a) gestisce le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate al Comitato, assicurando il conseguimento dei risultati;
b) emette i mandati di pagamento in attuazione degli impegni di spesa assunti ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera d);
c) adotta tutte le determinazioni necessarie ad assicurare il funzionamento degli uffici della segreteria generale.

Art. 7

Segreteria generale 1. La segreteria generale opera alle dirette dipendenze del segretario generale, con il compito di fornire il supporto tecnico e amministrativo al Comitato ed ai suoi organi esecutivi, nonche' ai sottocomitati ed ai gruppi di lavoro eventualmente costituiti ed assolve a tutte le funzioni operative necessarie per il loro funzionamento. In particolare:
a) collabora con i componenti del Comitato, dei sottocomitati e dei gruppi di lavoro in tutte le attivita' connesse ai compiti loro affidati;
b) predispone gli avvisi di convocazione ed ogni altra comunicazione relativa del Comitato;
c) svolge ogni attivita' relativa alla preparazione delle riunioni dei vari organismi ed alla esecuzione delle decisioni dagli stessi adottate.
2. La segreteria generale ha un organico di venti unita' ed una struttura organizzata per funzioni, qualifiche e profili professionali definita dall'esecutivo del Comitato.
3. Alla segreteria generale e' assegnato, su richiesta del segretario generale, personale appartenente ai ruoli del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della Banca d'Italia e di altre autorita' indipendenti e amministrazioni pubbliche, collocate in posizione di comando o di fuori ruolo o in altre posizioni equivalenti, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti. Puo' essere altresi' utilizzato, anche temporaneamente, personale comunque in servizio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
4. Il personale in servizio presso la segreteria generale conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento.
5. Il trattamento economico principale ed il trattamento economico accessorio, comprese le eventuali indennita' di comparto o di amministrazione, nonche' altre particolari indennita', restano a carico delle amministrazioni di provenienza, mentre sono a carico del Comitato il trattamento economico di missione ed i compensi per lavoro straordinario, che verranno corrisposti secondo le disposizioni in vigore per il personale del "comparto Ministeri".
6. Qualora per l'adempimento dei compiti assegnati al Comitato sia necessario l'apporto di particolari professionalita', si potra' procedere alla costituzione di rapporti di collaborazione professionale coordinata e continuativa, a tempo determinato, con soggetti estranei all'amministrazione, fino ad un massimo di cinque unita' comprese nel contingente degli uffici di diretta collaborazione con il Ministro, determinato ai sensi dell' articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , come sostituito dall' articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 .
Nota all'art. 7:
- Il testo del comma 2 dell'art. 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell' art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ), come sostituito dall' art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 , recante: "Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell' art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 ", e' il seguente:
"2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi del comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 . A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalita' e specializzazioni, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all' art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 . Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorita' di governo competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e' determinato, in attuazione dell' art. 12, comma 1, lettera n), della legge 15 marzo 1997, n. 59 , senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, e' sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttivita' collettiva e per la qualita' della prestazione individuale. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100 , e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei Gabinetti dei Ministri e delle Segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato".

Art. 8

Sottocomitati e gruppi di lavoro 1. Il Comitato puo' costituire al proprio interno sottocomitati e gruppi di lavoro per l'approfondimento, secondo le direttive e gli indirizzi del Comitato, di particolari problematiche collegate all'introduzione dell'EURO, comprese le iniziative dirette all'informazione del pubblico.
2. Oltre a rappresentanti degli enti e delle categorie rappresentate nel Comitato ed ai componenti della segreteria generale, possono far parte dei sottocomitati e dei gruppi di lavoro anche funzionari appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche ed esperti esterni, nominati dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Presidente del Comitato.
3. I sottocomitati e i gruppi di lavoro hanno durata limitata nel tempo, in relazione ai compiti assegnati ed agli obiettivi programmati.
4. Il funzionamento dei sottocomitati e dei gruppi di lavoro e' disciplinato con direttive del Presidente del Comitato.

Art. 9

Comitati provinciali per l'EURO e comitati regionali 1. I comitati provinciali per l'EURO (CEP) operano come strutture locali funzionalmente collegate al Comitato EURO con il compito di:
a) collaborare con il Comitato, curandone a livello locale la diffusione e l'attuazione delle direttive e degli indirizzi, allo scopo di assicurare il piu' ampio coinvolgimento dei soggetti interessati e la piena realizzazione delle finalita' di cui all'articolo 1;
b) assicurare la massima informazione in ordine al processo di introduzione dell'EURO;
c) raccogliere, a livello locale, richieste ed indicazioni provenienti da soggetti pubblici e privati e proporle, con le proprie eventuali osservazioni, all'esame del Comitato;
d) proporre al Comitato tutte le iniziative ritenute utili, a livello provinciale o subprovinciale, ai fini di un equilibrato passaggio alla moneta unica;
e) fornire periodicamente al Comitato, alle scadenze da questo indicate, tutte le notizie e gli elementi necessari alla verifica del processo di attuazione della moneta unica nel territorio della provincia.
2. I CEP sono presieduti dal prefetto, che ne nomina i componenti avendo cura di assicurare la presenza dei rappresentati delle seguenti amministrazioni, enti e categorie:
a) uffici periferici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del Ministero delle finanze e del Ministero della pubblica istruzione;
b) amministrazione provinciale;
c) comuni al di sopra di 15.000 abitanti nell'ambito della provincia interessata, in numero non superiore a tre;
d) camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
e) sede provinciale della Banca d'Italia;
f) un rappresentante dell'ufficio di tesoreria del comune capoluogo di provincia;
g) banche, categorie produttive e professionali, in numero non superiore a dieci;
h) sindacati, in numero non superiore a quattro;
i) associazioni di consumatori, in numero non superiore a due rappresentanti.
3. Il prefetto, quale presidente del CEP, ne determina le modalita' di funzionamento.
4. Ciascun comitato EURO provinciale, su proposta del presidente, nomina un comitato esecutivo provinciale, composto da non piu' di sette membri, compreso il Presidente, scelti tra i componenti del CEP. I comitati esecutivi provinciali hanno poteri d'istruttoria, di proposta e di attuazione in relazione alle iniziative di competenza del CEP. Il prefetto assume anche la funzione di presidente del comitato esecutivo provinciale.
5. I CEP si avvalgono delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il supporto tecnico operativo.
6. Presso le regioni possono essere costituiti, su iniziativa dei rispettivi organi di Governo, comitati regionali per l'EURO, per l'attuazione a livello regionale, d'intesa con il comitato EURO ed in coerenza con gli indirizzi generali da questo emanati, di iniziative connesse con l'introduzione dell'EURO nel sistema economico e nell'ordinamento nazionale.

Art. 10

Carattere gratuito delle funzioni 1. La partecipazione ai lavori del Comitato EURO e dei comitati provinciali e regionali e' gratuita.

Art. 11

Risorse finanziarie 1. Al funzionamento del Comitato, nonche' alla realizzazione delle iniziative e dei programmi di competenza, si provvede con lo stanziamento previsto dal comma 4, dell'articolo 14, della legge 17 dicembre 1997, n. 433 .
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 8 luglio 1998 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Napolitano, Ministro dell'interno Bassanini, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1998 Atti di Governo, registro n. 114, foglio n. 2 Nota all'art. 11:
- Per quanto riguarda il comma 4 dell'art. 14 della citata legge n. 433/1997 , si veda la nota all'art. 1.
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