Monitoring Gesetzessammlung

095G0423

IT - Regolamenti Governativi

095G0423

Regolamento recante norme sulla radiodiffusione sonora in onde corte verso l'estero. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1995 n. 391)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 6/10/1995 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Vista la legge 4 agosto 1955, n. 848 , di ratifica della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e della liberta' fondamentali; Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 ; Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103 ; Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1975, contenente il regolamento di attuazione della legge n. 103/1975 , pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 luglio 1975 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 740 , che ha reso esecutivo il regolamento delle radiocomunicazioni; Vista la legge 4 giugno 1982, n. 375 , di ratifica dell'accordo per la repressione delle emissioni di radiodiffusione effettuate da stazioni fuori dai territori nazionali, adottato a Strasburgo il 22 gennaio 1965; Vista la legge 4 febbraio 1985, n. 10 ; Vista la legge 9 maggio 1986, n. 149 , di ratifica della convenzione internazionale delle telecomunicazioni; Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 153 del 1987 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, approvativo della convenzione fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 1994 ; Visto l' art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255 , approvativo del regolamento di attuazione della legge n. 223/1990 ; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ; Riconosciuta l'esigenza di regolamentare la radiodiffusione sonora in onde corte verso l'estero; Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 novembre 1994; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 20 giugno 1995; Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della difesa, di grazia e giustizia e dell'interno; E M A N A il seguente regolamento:

Art. 1

Impianti in onde corte - Autorizzazione 1. L'installazione e l'esercizio sul territorio nazionale di impianti di radiodiffusione sonora in onde corte verso l'estero sono assoggettati ad autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
2. L'autorizzazione e' rilasciata per effettuare trasmissioni caratterizzate dall'assenza dello scopo di lucro e che siano espressione di particolari istanze culturali, etniche, politiche e religiose.
3. Il provvedimento di autorizzazione e' adottato entro centottanta giorni dalla domanda: entro il medesimo termine e' comunicata all'interessato la decisione di mancato accoglimento della domanda, adeguatamente motivata.
4. L'autorizzazione e' rilasciata previo parere favorevole dei Ministeri degli affari esteri, della difesa e dell'interno con riferimento anche agli interessi pubblici attinenti ai rapporti internazionali, alla sicurezza dello Stato ed all'ordine pubblico, acquisito in conferenza di servizi, ai sensi dell' art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 .
5. La diffusione di programmi in onde corte destinati all'estero puo' essere effettuata, a richiesta dei soggetti interessati, mediante l'utilizzazione di impianti propri delle concessionarie dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico, se disponibili, disciplinata da apposite convenzioni.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valori di legge ed i regolamenti.
- La legge n. 103/1975 reca: "Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva".
- La legge n. 10/1985 reca: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807 , recante disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive".
- Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall' art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 , prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.
Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
- La legge n. 223/1990 reca: "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato".
- Il D.Lgs. n. 29/1993 reca: "Razionalizzazione della organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell' art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ".
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell' art. 14 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come modificato dall' art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , e dall' art. 3-bis del D.L. 12 maggio 1995, n. 163 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273 :
"Art. 14. - 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi.
2. La conferenza stessa puo' essere indetta anche quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nullaosta e gli assensi richiesti.
2-bis. Qualora nella conferenza sia prevista l'unanimita' per la decisione e questa non venga raggiunta, le relative determinazioni possono essere assunte dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Tali determinazioni hanno il medesimo effetto giuridico dell'approvazione all'unanimita' in sede di conferenza di servizi.
2-ter. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche quando l'attivita' del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di amministrazioni pubbliche diverse. In questo caso, la conferenza e' convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione preposta alla tutela dell'interesse pubblico prevalente.
3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volonta', salvo che essa non comunichi all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini".

Art. 2

Soggetti richiedenti - Requisiti 1. La domanda di autorizzazione puo' essere presentata:
a) da persone fisiche in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli altri Stati appartenenti all'Unione europea;
b) da persone fisiche appartenenti a Stati diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione di reciprocita';
c) da fondazioni, da associazioni riconosciute e non riconosciute, da comitati, costituiti in Italia o in Stati appartenenti all'Unione europea.
2. Le persone fisiche di cui al comma 1, lettere a) e b), e gli amministratori ed i legali rappresentanti dei soggetti, di cui al comma 1, lettera c), devono avere il godimento dei diritti civili e politici.
3. L'autorizzazione non puo' essere rilasciata qualora i soggetti di cui al comma 2 abbiano riportato condanne a pena detentiva per delitti non colposi o siano sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 , e successive modificazioni e integrazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale , salvi gli effetti della riabilitazione. La autorizzazione non puo' essere altresi' rilasciata a coloro ai quali ne sia stata revocata altra.
4. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 10 , 10-bis , 10-quater e 10-quinquies della legge 31 maggio 1965, n. 575 , come modificata, da ultimo, dalla legge 17 gennaio 1994, n. 47 , e dal decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 .
5. I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data della domanda, al momento del rilascio della autorizzazione e devono permanere per tutta la durata dell'autorizzazione stessa.
Note all' art. 2:
- La legge n. 1423/1956 e successive modificazioni ed integrazioni, introdotte da ultimo con legge n. 256/1993 , dispone misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita'.
- La legge n. 575/1965 modificata da ultimo dalla legge n. 47/1994 e dal D.Lgs. n. 490/1994 , reca disposizioni in materia di misure di prevenzione per la lotta alla delinquenza mafiosa.
- Gli articoli da 199 a 240 del codice penale dispongono circa le misure amministrative di sicurezza (misure di sicurezza personali e misure di sicurezza patrimoniali).

Art. 3

D o m a n d a 1. La domanda di autorizzazione con firma autenticata, da presentare al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, deve contenere:
a) cognome, nome, data e luogo di nascita, cittadinanza e residenza del richiedente, se questi e' una persona fisica;
b) denominazione sociale, sede legale, nazionalita', cognome, nome, data e luogo di nascita e residenza degli amministratori e dei rappresentanti legali se il soggetto richiedente e' una fondazione, un'associazione riconosciuta o non riconosciuta ovvero un comitato;
c) la dichiarazione che il richiedente o, se trattasi di soggetti diversi dalle persone fisiche, gli amministratori o i rappresentanti legali sono in possesso dei previsti requisiti, ai sensi dell'art. 2, commi 2, 3, 4 e 5;
d) l'indicazione del comune e dell'area in cui si intende installare l'impianto;
e) l'indicazione del titolo che consente al richiedente la disponibilita' del suolo sul quale far sorgere l'impianto;
f) il periodo di tempo entro il quale il richiedente si impegna a completare l'impianto e ad iniziare le trasmissioni;
g) la dichiarazione che l'impianto risponde alle norme del Comitato elettrotecnico italiano, alle norme antinfortunistiche ed alle norme di prevenzione per la tutela della sanita' pubblica;
h) l'indicazione dei Paesi ai quali sono destinate le trasmissioni e degli orari di massima delle trasmissioni stesse.
2. La domanda deve essere corredata dall'atto costitutivo e dallo statuto se il richiedente non e' persona fisica, dall'attestazione del versamento del contributo di cui all'art. 6, dal progetto tecnico esecutivo e dalle necessarie autorizzazioni dei competenti enti locali.
3. Il progetto tecnico di cui al comma 2 deve contenere i seguenti dati:
a) denominazione della stazione;
b) localizzazione della stazione:
1) coordinate geografiche (longitudine rispetto al meridiano di Greenwich e latitudine espresse in gradi, minuti e secondi);
2) denominazione della localita' ove e' installata la stazione (via o localita', comune, provincia);
c) zone di servizio richieste (le zone di servizio sono indicate con i simboli delle zone CIRAF o quadranti di zone CIRAF), secondo l'allegato al presente regolamento;
d) caratteristiche delle antenne trasmittenti - per ogni antenna installata nella stazione sono indicati:
1) tipo d'antenna utilizzata (il tipo d'antenna e' indicato con riferimento e con la simbologia del tipo d'antenna descritto nella raccolta UIT dei diagrammi d'antenna);
2) azimut di massima irradiazione;
3) guadagno massimo in dB riferito all'antenna isotropa;
4) bande di frequenze inferiore e superiore di funzionamento dell'antenna nel caso di impiego di antenne multibanda o banda di funzionamento per le antenne a banda singola;
5) nel caso in cui siano impiegate cortine di dipoli orizzontali, in aggiunta ai dati precedenti:
5.1) il tipo di elemento irradiante (dipolo alimentato al centro o all'estremita');
5.2) il tipo di riflettore;
e) potenza del trasmettitore (in dBW) - per ciascun trasmettitore installato nella stazione sono indicate:
1) per le emissioni a modulazione d'ampiezza a doppia banda laterale, la potenza della portante (in dBW);
2) per le emissioni a modulazione d'ampiezza a banda laterale unica, la potenza di picco (in dBW);
3) la gamma di potenze disponibili nel trasmettitore;
f) classe di emissione - per ciascun trasmettitore installato nella stazione e' indicata la classe di emissione impiegata (modulazione di ampiezza a doppia banda laterale, modulazione d'ampiezza a banda laterale unica);
g) caratteristiche strutturali dell'impianto:
1) descrizione delle apparecchiature radioelettriche installate.
Nella suddetta descrizione debbono essere contenute le caratteristiche di funzionamento di ciascun trasmettitore ed in particolare la tolleranza di frequenza, il livello delle emissioni non essenziali, la larghezza di banda dell'emissione. Le caratteristiche del trasmettitore debbono soddisfare le pertinenti specifiche tecniche contenute nel regolamento delle radiocomunicazioni;
2) descrizione di ciascuna antenna trasmittente e di ciascuna struttura portante;
3) descrizione della linea di alimentazione a radiofrequenza;
4) descrizione di massima dell'impianto elettrico di alimentazione;
5) descrizione dell'impianto di segnalazione d'ostacolo, ove ne ricorresse la necessita', da realizzare secondo le norme dettate dalle autorita' aeronautiche preposte alla sicurezza del volo;
6) descrizione di massima del locale ove sono installate le apparecchiature radioelettriche.
4. Per l'eventuale trasporto dei programmi, i soggetti interessati, ove non siano disponibili impianti propri delle concessionarie dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico, devono munirsi, per gli impianti da realizzare, dell'apposita concessione ad uso privato. La domanda per detta concessione puo' essere presentata unitamente a quella per l'autorizzazione di cui al comma 1.

Art. 4

Bande di frequenze 1. L'esercizio degli impianti di cui all'art. 1, comma 1, deve avvenire con l'utilizzazione delle bande di frequenze previste dal regolamento delle radiocomunicazioni dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (U.I.T.), nel rispetto degli accordi internazionali vigenti in materia.
2. L'utilizzazione delle frequenze negli orari di trasmissione proposti e' subordinata in via permanente all'esito della procedura di consultazione prevista dall'art. 17 del regolamento delle radiocomunicazioni, da effettuare per il tramite dell'ufficio delle radiocomunicazioni dell'U.I.T. quattro volte l'anno. A tal fine il soggetto titolare dell'autorizzazione deve far pervenire al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, almeno trenta giorni prima delle scadenze fissate nell'atto di autorizzazione, le apposite schede debitamente compilate con i dati richiesti. La mancata o tardiva presentazione delle schede suddette non consente il funzionamento della stazione per la stagione alla quale le schede si riferiscono.
3. Qualora, pur nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione, una stazione di radiodiffusione di cui all'art. 1, comma 1, arrechi disturbi ad altre stazioni radioelettriche, il titolare dell'autorizzazione, su prescrizione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, e' tenuto ad adottare le misure atte ad eliminare i disturbi.
Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 17 del regolamento internazionale delle radiocomunicazioni (1990):
----> Vedere Testo in inglese da Pag. 13 a Pag. 19 della G.U. <----

Art. 5

Limitazione, validita' e rinnovo delle autorizzazioni 1. I soggetti, di cui all'art. 2, comma 1, non possono ottenere piu' di tre autorizzazioni. Per ciascuna autorizzazione non puo' essere irradiato piu' di un programma verso ogni zona CIRAF nella stessa ora, sia pure con l'uso di piu' frequenze.
2. L'autorizzazione, di cui all'art. 1, comma 1, e' rilasciata per un periodo di cinque anni e puo' essere rinnovata.
3. La domanda di rinnovo deve essere presentata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni almeno quattro mesi prima della scadenza del periodo di validita' dell'autorizzazione: il Ministero provvede entro centoventi giorni dalla ricezione della domanda.

Art. 6

C o n t r i b u t i 1. Il richiedente deve provvedere ad effettuare i seguenti versamenti a favore del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni:
a) lire cinquemilioni, contestualmente alla presentazione della domanda di autorizzazione o di rinnovo, a titolo di rimborso delle spese per istruttoria;
b) lire ventimilioni all'anno, a titolo di rimborso degli oneri sostenuti per l'espletamento dei necessari controlli amministrativi e tecnici.

Art. 7

Responsabilita' 1. Il titolare dell'autorizzazione, di cui all'art. 1, comma 1, del presente regolamento, e' responsabile delle trasmissioni effettuate.
Egli risponde dei danni cagionati a terzi, in dipendenza sia della realizzazione che dell'esercizio dell'impianto, come pure in dipendenza delle trasmissioni effettuate. Lo stesso titolare e' responsabile anche agli effetti della legge 22 aprile 1941, n. 633 , e della legge 22 novembre 1973, n. 866 .
Nota all' art. 7:
- La legge n. 633/1941 detta le norme generali sul diritto d'autore e la legge n. 866/1973 autorizza la ratifica della convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione.

Art. 8

Propaganda elettorale 1. La propaganda elettorale a mezzo degli impianti di cui all'art. 1, comma 1, riferita a consultazioni svolgentisi in Italia, e' disciplinata dalle disposizioni vigenti in materia.
Nota all'art. 8:
- Le disposizioni vigenti in tema di propaganda elettorale sono le seguenti:
legge n. 515/1993, articoli 1 e 2 ;
legge n. 448/1994 ;
provvedimento del Garante per la radiodiffusione e l'editoria 23 aprile 1993 (Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 1993 );
provvedimento del Garante per la radiodiffusione e l'editoria 26 gennaio 1994 (Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1994 );
deliberazione del Senato della Repubblica 21 luglio 1994 ( Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 1994 );
decreto della Camera dei deputati 26 luglio 1994 ( Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 1994 );
decreto-legge n. 182/1995 (non convertito in legge, sostituito, da ultimo, con il decreto-legge 18 settembre 1995, n. 386 , in corso di conversione in legge).

Art. 9

D i v i e t i 1. E' vietata la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso gli impianti di cui all'art. 1, comma 1.
2. E' fatto divieto di utilizzare gli impianti di cui all'art. 1, comma 1, allo scopo di effettuare servizi per conto di terzi.
3. E' vietata la diffusione di programmi destinati al territorio nazionale.

Art. 10

O b b l i g h i 1. Le trasmissioni devono essere diffuse in linguaggio chiaro e non codificato.
2. Il responsabile dei programmi emessi dalle stazioni di cui all'art. 1, comma 1, ha l'obbligo di disporre senza ritardo le rettifiche richieste dai soggetti interessati.
3. I titolari dell'autorizzazione di cui all'art. 1, comma 1, devono tenere un registro su cui devono essere annotati i dati relativi ai programmi trasmessi e sono tenuti inoltre a conservare, a disposizione delle autorita' di controllo, la registrazione dei programmi in maniera non manipolabile per i tre mesi successivi alla data di trasmissione dei programmi stessi.
4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri determina i messaggi di utilita' sociale o di interesse per le amministrazioni dello Stato che il titolare dell'autorizzazione e' obbligato a trasmettere.

Art. 11

C o n t r o l l i 1. Allo scopo di accertare l'osservanza degli obblighi da parte del soggetto autorizzato e di riscontrare la rispondenza degli impianti alle prescrizioni tecniche, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ha facolta' di effettuare controlli e verifiche presso gli impianti e presso le sedi del titolare il quale e', pertanto, obbligato a dare, in qualsiasi momento, libero accesso agli incaricati del Ministero stesso. Restano salve le attribuzioni della polizia postale e delle altre forze di polizia.

Art. 12

Sospensione e revoca dell'autorizzazione 1. Ai sensi degli articoli 19 e 20 della convenzione internazionale delle telecomunicazioni, resa esecutiva con legge 9 maggio 1986, n. 149 , e in ogni altro caso nel quale emergano situazioni che avrebbero potuto giustificare il diniego dell'autorizzazione o che, con riferimento agli stessi interessi pubblici, ne rendano anche temporaneamente inopportuno il mantenimento, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, su richiesta del Ministero degli affari esteri o della difesa o dell'interno, previo avviso ai sensi dell' art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , procede alla sospensione ed, ove necessario, alla revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 1, comma 1, del presente regolamento.
Note all'art. 12:
- Si riporta il testo degli articoli 19 e 20 della convenzione internazionale delle telecomunicazioni, resa esecutiva con legge n. 149/1986 :
"Article 19 (Arre't des te'le'communications). - 1. Les Membres se re'servent le droit d'arre'ter la transmission de tout te'le'gramme prive' qui parai'trait dangereux pour la su'rete' de l'Etat ou contraire a' ses lois, a' l'ordre public ou aux bonnes moeurs, a charge d'aviser imme'diatement le bureau d'origine de l'arre't total du te'le'gramme ou d'une partie quelconque de celui-ci, sauf dans le cas ou' cette notification parai'trait dangereuse pour la su'rete' de l'Etat.
2. Les Membres se re'servent aussi le droit d'interrompre toute autre te'le'communication prive'e qui peut parai'tre dangereuse pour la su'rete' de l'Etat ou contraire a' ses lois, a' l'ordre public ou aux bonnes moeurs".
"Article 20 (Suspension du service). - Chaque Membre se re'serve le droit de suspendre le service des te'le'communications internationales pour une dure'e inde'termine'e, soit d'une manie're ge'ne'rale, soit seulement pour certaines relations et/ou pour certaines natures de correspondances de de'part, d'arrive'e ou de transit, a' charge pour lui d'en aviser imme'diatement chacun des autres Membres par l'interme'diaire du secre'taire ge'ne'ral".
- Si riporta il testo dell' art. 7 della legge n. 241/1990 :
"Art. 7. - 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerita' del procedimento, l'avvio del procedimento stesso e' comunicato, con le modalita' previste dall'art. 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione e' tenuta a fornire loro, con le stesse modalita', notizia dell'inizio del procedimento.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facolta' dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari".

Art. 13

S a n z i o n i 1. La sanzione prevista dall'art. 195, comma 3, del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 , modificato dall' art. 30, comma 7, della legge 6 agosto 1990, n. 223 , si applica a chiunque stabilisce o esercita un impianto di cui all'art. 1, comma 1, del presente regolamento senza aver ottenuto la relativa autorizzazione.
2. Chiunque, senza il preventivo assenso del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, modifichi l'impianto o ne alteri le caratteristiche tecniche ovvero lo adibisca ad uso diverso da quello autorizzato soggiace alle sanzioni di cui all'art. 218, comma primo, del codice postale e delle telecomunicazioni.
3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla legge 8 febbraio 1948, n. 47 .
Note all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'art. 195 del codice postale e delle telecomunicazioni, come modificato dall' art. 30, comma 7, della legge n. 223/1990 :
"Art. 195 (Installazione ed esercizio di impianti di telecomunicazione senza concessione od autorizzazione - Sanzioni). - 1. Chiunque installa od esercita un impianto di telecomunicazione senza aver ottenuto la relativa concessione o autorizzazione e' punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 500.000 a L. 20.000.000.
2. Se il fatto riguarda impianti radioelettrici, si applica la pena dell'arresto da tre a sei mesi.
3. Se il fatto riguarda impianti di radiodiffusione sonora o televisiva, si applica la pena della reclusione da uno a tre anni. La pena e' ridotta alla meta' se trattasi di impianti per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale.
4. Chiunque realizza trasmissioni, anche simultanee o parallele, contravvenendo ai limiti territoriali o temporali previsti dalla concessione, e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
5. Il trasgressore e' tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari al doppio dei canoni previsti per ciascuno dei collegamenti abusivamente realizzati relativamente al periodo di esercizio abusivo accertato e comunque per un periodo non inferiore ad un trimestre. Non si tiene conto, nella determinazione del canone, delle agevolazioni previste a favore di determinate categorie di utenti.
6. Indipendentemente dall'azione penale, l'amministrazione puo' provvedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare o rimuovere l'impianto ritenuto abusivo ed a sequestrare gli apparecchi".
- Si riporta il testo dell'art. 218 del codice postale e delle telecomunicazioni:
"Art. 218 (Violazione degli obblighi). - Salvo che il fatto costituisca reato punibile con pena piu' grave, chiunque stabilisce od esercita impianti di telecomunicazioni per finalita' o con modalita' diverse da quelle indicate negli atti di concessione, e' punito con la sanzione amministrativa da L. 40.000 a L. 400.000.
I contravventori che, per effetto della infrazione commessa, si sono sottratti al pagamento di un maggior canone, sono tenuti a corrispondere una somma pari al doppio del corrispettivo a cui si sono sottratti; tale somma non potra' essere inferiore a L. 20.000.
Per ogni altra violazione di obblighi della concessione, l'amministrazione puo' imporre il pagamento di una penale nella misura prevista dal regolamento o nell'atto di concessione.
E' fatta salva, in ogni caso, la facolta' della Amministrazione di disporre la sospensione in via cautelare e di pronunciare la decadenza della concessione".
- La legge n. 47/1948 ha dettato disposizioni sulla stampa.

Art. 14

Trasferimento 1. L'autorizzazione non puo' essere trasferita a terzi, a qualsivoglia titolo, senza il consenso del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, previo parere favorevole dei Ministeri degli affari esteri, della difesa e dell'interno: il provvedimento e' adottato entro il termine di cui all'art. 1, comma 3.
2. Il trasferimento puo' riguardare esclusivamente i soggetti indicati nell'art. 2, comma 1, purche' in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento per ottenere l'autorizzazione.

Art. 15

Sospensione per inosservanza degli obblighi 1. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente regolamento, previo avviso ai sensi dell' art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , l'autorizzazione puo' essere sospesa da uno a trenta giorni: ove si verifichi recidiva, la sospensione puo' essere irrogata per un periodo fino a tre mesi.
Nota all' art. 15 :
- Per l' art. 7 della legge n. 241/1990 , vedasi nelle note all'art. 12.

Art. 16

Revoca - Decadenza - Estinzione 1. L'autorizzazione e' revocata qualora, dopo la sospensione disposta ai sensi dell'art. 15, si verifichi ulteriormente l'inosservanza degli obblighi previsti dal presente regolamento.
2. L'autorizzazione decade:
a) per dichiarazione di fallimento;
b) in caso di trasferimento dell'impianto a terzi senza l'autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
c) qualora venga meno uno dei requisiti richiesti per il rilascio.
3. L'autorizzazione si estingue:
a) per scadenza del termine di durata;
b) per rinuncia del soggetto interessato;
c) per morte o sopravvenuta incapacita' legale del titolare o, nel caso di persona giuridica, quando questa si estingua.

Art. 17

Disposizione transitoria 1. I privati, che alla data di entrata in vigore della legge 6 agosto 1990, n. 223 , esercivano impianti di radiodiffusione sonora in onde corte verso l'estero e che abbiano presentato entro il 23 ottobre 1990 ai sensi dei commi 1 e 3 dell'art. 32 della suddetta legge la domanda di concessione, nonche' abbiano inviato la comunicazione contenente i dati e gli elementi previsti dall' art. 4, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807 , convertito con modificazioni dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10 , corredata dalle schede tecniche previste dal decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 dicembre 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 346 del 18 dicembre 1984 , sono autorizzati alla prosecuzione dell'esercizio degli impianti fino al rilascio dell'autorizzazione di cui al presente regolamento, da chiedere entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo, ovvero fino alla reiezione della domanda.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 10 luglio 1995 SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri GAMBINO, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni AGNELLI, Ministro degli affari esteri CORCIONE, Ministro della difesa MANCUSO, Ministro di grazia e giustizia CORONAS, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: MANCUSO Registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 1995 Atti di Governo, registro n. 96, foglio n. 11 Note all'art. 17:
Si riporta il testo dell' art. 32 della legge n. 223/1990 dell' art. 4 della legge 4 febbraio 1985, n. 10 , e del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 dicembre 1984:
"Art. 32. - Autorizzazione alla prosecuzione nell'esercizio. - 1. I privati, che alla data di entrata in vigore della presente legge eserciscono impianti per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale o locale e i connessi collegamenti di telecomunicazione, sono autorizzati a proseguire nell'esercizio degli impianti stessi, a condizione che abbiano inoltrato domanda per il rilascio della concessione di cui all'art. 16 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al rilascio della concessione stessa ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non oltre settecentotrenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Nel tempo che intercorre tra la data di entrata in vigore della presente legge e il rilascio della concessione stessa ovvero fino alla reiezione della domanda ovvero ancora la scadenza dei settecentotrenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge non e' ammessa modificazione della funzionalita' tecnico-operativa degli impianti di cui al comma 1, ad eccezione di interventi derivanti da provvedimenti di organi giurisdizionali o del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni con le procedure di cui alla legge 8 aprile 1983, n. 110 , finalizzati al coordinamento e alla compatibilita' elettromagnetica con impianti radioelettrici ed in particolare con impianti dei servizi pubblici nazionali ed esteri, dei servizi di navigazione aerea e di assistenza al volo e delle emittenti private gia' esistenti. Sono altresi' ammessi interventi, autorizzati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni con le procedure di cui alla legge 8 aprile 1983, n. 110 , che non modifichino i parametri radioelettrici degli impianti.
3. I privati di cui al comma 1 sono autorizzati a proseguire nell'esercizio degli impianti alla ulteriore condizione che rendano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge comunicazione contenente i dati e gli elementi previsti dall' art. 4, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807 , convertito con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10 , corredata dalle schede tecniche previste dal decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 dicembre 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 346 del 18 dicembre 1984 .
4. E' vietata la detenzione da parte dei privati di cui al presente articolo di frequenze non indispensabili per l'illuminazione dell'area di servizio e del bacino.
5. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo ovvero la radiodiffusione di trasmissioni consistenti in immagini o segnali sonori fissi o ripetitivi, comporta la disattivazione degli impianti da parte del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.
6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli esercenti di impianti di ripetizione di segnali esteri".
- Si riporta il testo dell' art. 4 della legge n. 10/1985 :
"Art. 4 (Comunicazione degli attuali esercenti). - 1. I privati che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, eserciscono impianti di radiodiffusione circolare hanno l'obbligo di inoltrare al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni entro novanta giorni dalla data stessa, una comunicazione contenente i seguenti dati ed elementi:
a) i dati relativi al titolare dell'impianto e le generalita' del responsabile dei programmi;
b) ubicazione degli impianti installati;
c) indicazione delle zone servite;
d) collegamenti di telecomunicazioni utilizzati con particolare riferimento al tipo di impianto ed alle caratteristiche tecniche;
e) tipo di trasmettitore, frequenza utilizzata e relativa potenza;
f) tipo dell'antenna utilizzata, diagramma di irradiazione, guadagno nella direzione di massima;
g) nominativo di identificazione della stazione;
g-bis) le ore di trasmissione dei programmi e loro variazioni.
2. La comunicazione di cui sopra integra la denuncia di detenzione prevista dall'art. 403 del codice postale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 , ed ha lo scopo di mettere a disposizione degli organi preposti alla pianificazione elementi idonei per la definizione del piano di assegnazione delle frequenze di cui al precedente art. 2 e per la determinazione dei bacini di utenza.
3. Nel caso in cui detta comunicazione non sia stata presentata nei termini o le emittenti diffondano trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse, gli impianti sono disattivati.
3-bis. La presentazione, nei termini, della comunicazione di cui al comma 1 rende non punibili le violazioni amministrative e penali, di cui all'art. 195 del codice postale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 , commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto".
- Si riporta il testo del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 dicembre 1984:
"Art. 1. - La comunicazione prevista dall' art. 4 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807 , deve essere inoltrata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale dei servizi radioelettrici - Viale Europa n. 160 - 00100 Roma, in duplice copia e secondo lo schema allegato al presente decreto.
"Art. 2. Alla comunicazione devono essere allegate, in duplice copia, le schede tecniche relative a ciascun impianto compilate secondo le avvertenze e le note esplicative allegate al presente decreto.
3. I circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche rilasciano gratuitamente agli interessati lo schema di comunicazione, le schede, le avvertenze e le note esplicative indicate agli articoli precedenti".

Allegato

ALLEGATO
Parte di provvedimento in formato grafico
Verwendung von Cookies.

Durch die Nutzung dieser Website akzeptieren Sie automatisch, dass wir Cookies verwenden. Cookie-Richtlinie

Akzeptieren
Markierungen
Leseansicht