058U0959
058U0959
Regolamento esecuzione art. 139, Testo Unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1958 n. 959)
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' art. 87 della Costituzione ;
Visto l'art. 139, lettera g), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
E' approvato l'unito regolamento, vistato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, per l'esecuzione dell'art. 139, lettera g), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , concernente la elezione dei rappresentanti degli impiegati civili e dei salariati di ruolo dello Stato in seno al Consiglio superiore della pubblica Amministrazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 23 maggio 1958 GRONCHI ZOLI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 ottobre 1958 Atti del Governo, registro n. 114, foglio n. 93. - RELLEVA
Art. 1
Regolamento di esecuzione dell'art. 139, lettera g), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , concernente la elezione dei rappresentanti degli impiegati civili e dei salariati di ruolo dello Stato in seno al Consiglio superiore della pubblica Amministrazione.
Art. 1.
(Categorie degli elettori e degli eleggibili)
Per le elezioni dei rappresentanti del personale statale, previsti dalla lettera g) dell'art. 139 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , a membro ordinari del Consiglio superiore della pubblica Amministrazione sono elettori ed eleggibili, nell'ambito di ciascun tipo delle carriere direttive, di concetto, esecutive ed ausiliarie e nell'ambito della categoria dei salariati, tutti gli impiegati civili di ruolo, anche transitorio o aggiunto, ed i salariati di ruolo.
Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo gli impiegati e i salariati che al momento delle elezioni siano sospesi dalla qualifica in seguito a procedimento disciplinare o sospesi cautelarmente dal servizio.
Ai fini dell'applicazione del primo comma il personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' cosi' ripartito nei vari tipi di carriere:
Carriere direttive: personale delle carriere direttive;
Carriere di concetto: personale degli uffici delle carriere di concetto;
personale dell'esercizio delle seguenti carriere: dirigenti delle stazioni; dirigenti dei depositi personale viaggiante; controllori viaggianti; dirigenti dei depositi locomotive; dirigenti della linea;
dirigenti tecnici; ufficiali delle navi traghetto;
Carriere esecutive: personale degli uffici delle carriere esecutive:
personale corrispondente delle carriere dell'esercizio (capo treno di 1ª classe, macchinista di 1ª classe, sottocapotecnico a. p.,
capo verificatore a. p., primo nostromo, capo motorista, capo elettricista, assistente principale di stazione, alunno a. p., aiutante a. p., capo treno, macchinista, conduttore principale a. p.,
macchinista t. m., secondo nostromo, motorista di 1ª classe, elettricista di 1ª classe, assistente di stazione, conduttore, aiuto macchinista, verificatore operaio specializzato);
Carriere del personale ausiliario: personale degli uffici delle carriere ausiliarie;
personale corrispondente delle carriere dell'esercizio non compreso nelle precedenti carriere.
Le elezioni si svolgono col sistema del doppio grado secondo le disposizioni di cui agli articoli seguenti.
Art. 2
Art. 2.
(Elezione dei delegati)
Presso la Presidenza dei Consiglio del Ministri e presso ciascun Ministero, comprendente anche le aziende autonome da esso dipendenti, gli appartenenti a ciascuno dei quattro tipi di carriera e alla categoria dei salariati eleggono nel proprio seno, con votazione autonoma, un numero di delegati, determinabile ai sensi dell'articolo seguente, i quali successivamente eleggono in secondo grado, i membri del Consiglio superiore rappresentanti del rispettivo tipo di carriera e della categoria dei salariati.
Ogni elettore vota per non piu' di due candidati compresi nella lista relativa al tipo di carriera cui appartiene o alla categoria dei salariati.
Il tipo di carriera e la categoria di appartenenza sono stabiliti dalla qualifica rivestita rispettivamente dall'impiegato o dal salariato, indipendentemente dalle mansioni esercitate e dall'ufficio presso cui presta servizio.
Il voto e' personale ed uguale, libero e segreto.
Art. 3
Art. 3.
(Numero dei delegati eleggibili)
Il numero dei delegati eleggibili per ciascun tipo di carriera e per la categoria dei salariati e determinato come segue:
carriere direttive = 0,38% dei posti d'organico;
carriere di concetto = 0,16% dei posti d'organico;
carriere esecutive = 0,10% dei posti d'organico;
carriere del personale ausiliario = 0,07% dei posti d'organico; salariati = 0,17% dei posti d'organico.
Il numero dei delegati risultante dall'applicazione delle percentuali previste dal precedente comma e arrotondato per eccessi qualora contenga un frazione di unita' superiore a cinquanta centesimi: in ogni caso il numero dei delegati non puo' essere inferiore ad uno.
Art. 4
Art. 4.
(Data delle elezioni)
La data delle elezioni, unica per tutte le Amministrazioni dello Stato, viene fissata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Il decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno ottanta giorni prima della data fissata per le elezioni.
Art. 5
Art. 5.
(Presentazione delle candidature)
La candidatura per ciascun aspirante deve essere presentata, mediante apposita dichiarazione scritta, dal seguente numero di elettori:
non meno di cinque ne' piu' di otto per le carriere direttive, non meno di dodici ne piu' di diciotto per le carriere di concetto; non meno di venti ne piu' di trenta per le carriere esecutive;
non meno di venticinque ne' piu' di trentatre per le carriere del personale ausiliario;
non meno di dieci ne piu' di quindici per i salariati.
I presentatori, se trattasi di impiegati, devono appartenere allo stesso tipo di carriera cui appartiene il candidato, indipendentemente dalla specialita' amministrativa o tecnica della rispettiva carriera; se trattasi di salariati, devono essere anche essi salariati.
Chi intenda presentare un candidato deve farsi rilasciare dai proprio capo di ufficio un certificato in carta libera, dal quale risulti che egli e impiegato o salariato di ruolo e, se impiegato, il tipo di carriera cui appartiene. In calce al certificato, l'interessato appone la propria firma che viene autenticata dallo stesso capo ufficio. Per gli impiegati che disimpegnino funzioni di capo ufficio il certificato e' rilasciato dal capo dell'ufficio gerarchicamente superiore; per i capi dei servizi od uffici centrali autonomi e per i capi degli uffici provinciali o con circoscrizione superiore, dal capo del personale.
Al personale fuori ruolo o comandato presso altra Amministrazione il certificato e' rilasciato dal capo del personale della Amministrazione di appartenenza; al personale provvisoriamente distaccato presso un diverso ufficio della propria Amministrazione il certificato e' rilasciato dal capo dell'ufficio presso cui presta effettivamente servizio.
I capi uffici devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tale certificato.
La dichiarazione di presentazione della candidatura, che deve contenere il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, la qualifica, i titoli accademici del candidato e la indicazione della sede ove presta servizio, deve essere accompagnata dai certificati di servizio previsti dai commi precedenti e da una dichiarazione, autografa del candidato, di accettazione della candidatura.
La dichiarazione di presentazione puo' essere cumulativa o fatta in fogli separati da ciascun presentatore. In tal caso in ciascun foglio devono essere integralmente riportate le prescritte generalita' del candidato.
Ogni elettore puo' presentare solo un candidato che puo' avere una diversa sede di servizio. Nessun candidato puo' presentare un altro candidato.
La dichiarazione di presentazione di candidatura, corredata dalla prescritta documentazione, e' consegnata personalmente da uno dei firmatari, o dallo stesso candidato, al capo del personale o ad un impiegato della carriera direttiva da lui delegato, se la presentazione viene fatta presso un ufficio dell'Amministrazione centrale, e al capo dell'ufficio provinciale, e in mancanza a quello con circoscrizione superiore, o ad un impiegato della carriera direttiva da lui delegato, se la presentazione viene fatta in un ufficio periferico, entro le ore 12 del sessantesimo giorno precedente le elezioni.
L'esibitore deve dichiarare il proprio domicilio ai fini di eventuali notificazioni.
Art. 6
Art. 6.
(Adempimenti del capo ufficio in ordine alle candidature)
Il funzionario che, a norma dell'articolo precedente, riceve le dichiarazioni di presentazione di candidature:
a) verifica che i presentatori appartengono tutti alto stesso tipo di carriera dei candidati, se trattasi di impiegati, ovvero siano salariati di ruolo, per i candidati appartenenti a tale categoria eliminando i nomi degli appartenenti a carriera o categoria diversa;
b) verifica che le presentazioni di candidature siano sottoscritte dal prescritto numero di elettori e che siano accompagnate dalla dichiarazione di accettazione dei candidati e dal prescritto numero di certificati di servizio;
c) verifica che ogni singola presentazione riguardi un solo candidato;
d) ricusa le candidature irregolari ai sensi delle precedenti lettere.
Il funzionario, all'atto del deposito, rilascia all'esibitore, ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione. Quindi provvede a spedire gli atti stessi, entro il giorno successivo alla scadenza del termine utile per la presentazione alla Commissione elettorale di cui all'art. 8, in plico raccomandato.
Entro lo stesso termine rimette, altresi', anche nel caso in cui non abbia ricevuto alcuna dichiarazione di presentazione di candidatura, un elenco nominativo, per tipo di carriera, degli elettori che prestano servizio presso l'ufficio, esclusi quelli appartenenti ad altra Amministrazione. L'impiegato in servizio presso un Ente pubblico o presso un'Amministrazione diversa da quella di appartenenza e' considerato presente nell'ufficio dell'Amministrazione di appartenenza presso cui prestava servizio anteriormente al collocamento fuori ruolo o in posizione di comando.
Il capo ufficio, quando respinge la candidatura per irregolarita', ne da' comunicazione per iscritto entro il termine suddetto al domicilio eletto dall'esibitore, motivando la propria determinazione.
Art. 7
Art. 7.
(Impugnativa del provvedimento di reiezione della candidatura)
Avverso il provvedimento che respinge la presentazione di una candidatura e' ammesso ricorso alla Commissione elettorale prevista dall'art. 8 da prodursi, nel termine di due giorni dalla ricezione della comunicazione, allo stesso capo ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato.
Lo stesso giorno che riceve il ricorso, il capo ufficio, o l'impiegato della carriera direttiva da lui delegato, lo fa proseguire, in plico raccomandato, assieme agli atti gia' esibiti per la presentazione della candidatura ed alle proprie controdeduzioni, alla competente Commissione elettorale.
La Commissione decide definitivamente nel termine di venti giorni dalla data di presentazione del ricorso all'ufficio competente.
Le decisioni sono motivate e comunicate al ricorrente.
Art. 8
Art. 8.
(Commissione elettorale)
Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e presso ciascun Ministero, anche se comprendenti piu' Amministrazioni, e' costituita una Commissione elettorale per l'elezione dei candidati appartenenti ai quattro tipi di carriere ed alla categoria dei salariati.
Ciascuna Commissione, nominata rispettivamente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente, e' composta da un impiegato con qualifica non inferiore a ispettore generale, con funzioni di presidente, e da cinque scrutatori scelti rispettivamente uno per ciascun tipo di carriera e uno per la categoria dei salariati. Funge da segretario un impiegato delle carriere esecutive con qualifica non inferiore ad archivista.
In caso di assenza o di impedimento del presidente, assume le funzioni di vice presidente lo scrutatore appartenente alla carriera direttiva.
Art. 9
Art. 9.
(Adempimenti della Commissione elettorale)
La Commissione elettorale prevista dall'articolo precedente forma con i cognomi dei vari candidati, disposti in ordine alfabetico e contrassegnati da un numero progressivo, la lista nazionale per ciascuno dei quattro tipi di carriera e per la categoria dei salariati. Accanto al cognome di ciascun candidato sono altresi' indicati nome, data e luogo di nascita, titoli accademici, qualifica ed ufficio presso cui il candidato presta servizio.
Ciascuna lista e' stampata a cura e spese del Ministero competente ed inviata entro il venticinquesimo giorno anteriore alla data delle elezioni ai Comuni della Repubblica sedi di servizio di elettori della lista medesima perche' venga immediatamente affissa all'albo.
La lista e', altresi', inviata agli uffici centrali e periferici del Ministero stesso con sede in Comuni aventi oltre diecimila abitanti secondo le risultanze dell'ultimo censimento della popolazione, per l'affissione in luogo idoneo degli uffici medesimi.
Art. 10
Art. 10.
(Propaganda elettorale)
I capi degli uffici centrali e periferici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e da ciascun Ministero determinano in quali luoghi, nell'interno degli uffici, si possano affiggere brevi scritti di propaganda concernenti i singoli candidati.
Ogni altra forma di propaganda negli uffici e' vietata.
Art. 11
Art. 11.
(Seggi ed uffici elettorali)
Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, presso ciascun Ministero e presso i relativi uffici periferici aventi sede in capoluoghi di provincia sono rispettivamente costituiti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente, su proposta della Commissione elettorale di cui all'art. 8, seggi elettorali a ciascuno dei quali non puo' essere attribuito un numero di elettori superiore a 500. Ove gli elettori di un seggio prestino servizio in uffici ubicati in edifici diversi, il seggio elettorale e' costituito nell'edificio in cui si trova l'ufficio avente il maggior numero di elettori.
Quando in una stessa sede vengono costituiti presso la stessa Amministrazione piu' seggi elettorali, essi sono numerati progressivamente. In tale caso il funzionario di cui all'art. 5, comma nono, assegna gli elettori alla sezione piu' vicina al rispettivo ufficio; qualora i seggi siano ubicati nello stesso edificio effettua la ripartizione per ordine alfabetico.
L'assegnazione degli elettori ai vari seggi e' resa di pubblica ragione.
Ogni seggio e' composto di un presidente, nominato tra gli impiegati di ruolo delle carriere direttive, di cinque scrutatori, scelti uno per ciascun tipo di carriera e per la categoria dei salariati, e di un segretario, nominato tra gli impiegati di ruolo delle carriere esecutive. Lo scrutatore appartenente alle carriere direttive assume la vice presidenza del seggio, coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e ne fa la veci in caso di temporanea assenza o impedimento.
Tutti i componenti dei seggi debbono essere scelti tra gli elettori residenti nella stessa sede del seggio. Nel caso che in qualche sede non dovessero risiedere elettori di uno dei quattro tipi di carriera o della categoria dei salariati, e' nominato, in sua vece, un elettore appartenente ad altro tipo di carriera.
I presidenti di seggio e gli scrutatori sono nominati, entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, dal presidente del tribunale competente per territorio, su proposta del capo dell'ufficio periferico avente sede nello stesso capoluogo di provincia.
I componenti dei seggi da costituire presso gli uffici centrali sono nominati, con le modalita' di cui al comma precedente, su proposta del capo del personale competente. Qualora presso uno stesso Ministero vi siano piu' uffici del personale, la proposta e' fatta dal capo del personale designato dal Ministro.
A tutti i prescelti come componenti di seggi elettorali la nomina deve essere tempestivamente comunicata, tramite l'ufficio dal quale dipendono.
L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario e' obbligatorio per le persone nominate.
Ove alcuni dei nominati non possono assolvere per giustificate ragioni l'incarico, debbono darne immediata notizia al capo dell'ufficio centrale o periferico presso cui e' costituito il seggio, affinche' questi possa ottenere dal competente presidente del tribunale la surrogazione mediante la nomina di nuovi membri.
Nei Comuni non capoluoghi di provincia e' costituito per tutte le Amministrazioni dello Stato un ufficio elettorale unico, con sede nel palazzo comunale, composto dal sindaco, o da un assessore da lui delegato, con funzioni di presidente, e dal segretario comunale, o da chi legalmente lo sostituisce, con funzioni di segretario. Ove l'elevato numero degli elettori lo renda necessario, il sindaco aggrega all'ufficio elettorale uno o piu' dipendenti comunali quali coadiutori del segretario del seggio. Si applica il disposto del precedente ottavo comma.
Art. 12
Art. 12.
(Schede elettorali)
La Presidenza del Consiglio dei Ministri e ciascun Ministero provvedono rispettivamente, a proprie spese, alla stampa delle schede di votazione che devono essere tutte dello stesso tipo, conformi al modello allegato (allegato A), ma di colore diverso per ogni tipo di carriera e per la categoria dei salariati.
Le schede devono essere rimesse non oltre il quarantesimo giorno anteriore alle elezioni alla Commissione elettorale prevista dall'art. 8 che, dopo averle bollate col proprio timbro, le spedisce, in numero sufficiente, ai capi dei vari uffici centrali e periferici presso cui sono stati costituiti seggi elettorali non oltre il venticinquesimo giorno anteriore alle elezioni.
Con lo stesso mezzo viene spedito un congruo numero di matite copiative, tutte dello stesso tipo, per la espressione del voto da parte degli elettori. A loro volta, i capi dei vari uffici rimettono le schede e le matite, con gli elenchi degli elettori, da essi stessi compilati per ciascun tipo di carriere e per la categoria dei salariati, e tre copie delle liste dei candidati ai presidenti dei seggi e degli uffici esistenti nella circoscrizione almeno un'ora prima dell'inizio delle votazioni.
Il numero delle schede da far pervenire ai presidenti dei seggi e degli uffici elettorali non puo' essere inferiore a quello degli elettori maggiorato del venticinque per cento.
Presso ciascun seggio o ufficio elettorale e' installata apposita urna per la raccolta delle schede ed apposita cabina per l'espressione del voto. In mancanza di cabina puo' approntarsi un idoneo locale atto ad assicurare la segretezza del voto.
Art. 13
Art. 13.
(Votazione - modalita)
Alle ore otto del giorno per il quale e' indetta la votazione il presidente, o lo scrutatore di qualifica piu' elevata nel caso di sua assenza, costituisce il seggio o l'ufficio elettorale, chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario precedentemente nominati.
Se tutti o alcuno degli scrutatori non siano presenti, il presidente chiama in sostituzione alternativamente il piu' anziano ed il piu' giovane degli elettori del seggio presenti e che appartengono, possibilmente, allo stesso tipo di carriera degli scrutatori assenti.
Se manca il segretario, il presidente del seggio lo sceglie tra gli elettori presenti; il presidente dell'ufficio chiama chi sostituisce legalmente il segretario comunale.
Le operazioni di votazione hanno inizio alle ore nove e terminano alle ore ventuno, salvo che nella sala non vi siano ancora elettori i quali vengono egualmente ammessi a votare.
Ogni elettore vota presso il seggio o l'ufficio elettorale della sede ove presta servizio. L'elettore che si trova in missione in altra sede vota presso il seggio o l'ufficio di questa, previa consegna di un documento rilasciato dal capo dell'ufficio che ha autorizzato la missione e dal quale risulti la carriera o categoria di appartenenza. L'elettore collocato fuori ruolo o comandato presso un'Amministrazione diversa da quella di appartenenza vota nel seggio o ufficio elettorale della sezione cui e iscritto ovvero nel seggio o ufficio elettorale della propria Amministrazione piu' vicino alla sede di effettivo servizio, previa consegna di un certificato rilasciato dal capo del personale dal quale risulti la sua speciale posizione di stato e la carriera o categoria di appartenenza. I presidenti di seggio e di ufficio elettorale compilano elenchi aggiuntivi degli elettori che eventualmente vengano a trovarsi nelle condizioni previste dal presente comma e li rimettono completi di ogni indicazione e con allegati i documenti giustificativi, rispettivamente, alla Commissione elettorale di cui all'art. 8 ed al seggio competente, in uno con gli altri atti.
L'elettore il cui nome sia stato omesso nell'elenco degli elettori del seggio o dell'ufficio elettorale puo' chiedere al proprio capo ufficio il rilascio di uno speciale certificato elettorale, comprendente le sue esatte generalita', che lo autorizzi a votare nel seggio o ufficio elettorale della sede.
I presidenti, a mano a mano che gli elettori si presentano, accertano la loro identita' personale che gli interessati debbono comprovare mediante l'esibizione del libretto ferroviario, o di qualsiasi altro valido documento di identita' purche' accompagnato da una dichiarazione del proprio capo ufficio dalla quale risulti il tipo di carriera impiegatizia cui appartengono o la qualifica di salariato e riscontrano che si tratti di elettori del seggio e, eventualmente, di personale in missione e, quindi, li ammettono al voto, consegnando a ciascuno una scheda per il tipo di carriera o per la categoria di appartenenza.
L'elettore, per votare, scrive in modo chiaro e leggibile, con la matita copiativa fornitagli dal seggio, sulle righe tracciate nella parte della scheda destinata allo scopo, il cognome e il nome, o il relativo numero d'ordine riportato nella lista dei candidati, di non oltre due candidati del proprio tipo di carriera o della categoria dei salariati. Chiusa poi, la scheda, la consegna al presidente che, in sua presenza, la introduce nell'urna appositamente predisposta.
Subito dopo, l'elettore appone la propria firma accanto al suo nome, nello spazio appositamente riservato nell'elenco degli elettori del seggio o dell'ufficio elettorale.
Le operazioni elettorali sono pubbliche; a tutte, ivi comprese quelle di spoglio delle schede, possono assistere gli elettori del seggio o dell'ufficio.
La polizia dell'adunanza spetta al presidente.
Almeno una copia del presente regolamento e tre delle liste dei candidati vengono affisse nella sala di votazione; di queste ultime una e' posta nelle immediate vicinanze della cabina in modo che sia perfettamente visibile all'elettore nell'atto in cui vota.
Art. 14
Art. 14.
(Adempimenti al termine delle votazioni negli uffici elettorali)
Decorsa l'ora prevista nell'art. 13 per la chiusura della votazione, il sindaco presidente dell'ufficio elettorale:
1) dichiara chiusa la votazione;
2) accerta, per ogni tipo di carriera e per la categoria del salariati di ciascuna Amministrazione dello Stato, il numero dei votanti risultanti dagli elenchi degli elettori;
3) estrae le schede dall'urna, ripartendole per ciascuna categoria di elettori delle varie Amministrazioni, e riscontra se il loro numero corrisponda a quello dei votanti;
4) controlla il numero dallo schede non utilizzate;
5) chiude il processo verbale, nel quale sono brevemente descritte tutte le operazioni elettorali e viene fatta menzione degli eventuali reclami presentati e delle decisioni prese nonche' del numero degli elettori e dei votanti distinti per tipo di carriera e per Amministrazione e, infine, del numero delle schede votate e di quelle inutilizzate. Il verbale e' firmato in tutti i suoi fogli dal presidente e dal segretario;
6) chiude in tanti pieghi sigillati quante sono le Amministrazioni interessate, rispettivamente, uno stralcio del verbale per la parte riguardante la singola Amministrazione, le schede votate e quelle non utilizzate, divise per i vari tipi di carriera e per la categoria dei salariati, e gli elenchi degli elettori; firma, assieme al segretario, il piego sigillato, trasversalmente sul lembo incollato. Ciascun plico all'esterno deve contenere l'indicazione dell'ufficio elettorale mittente e quello del destinatario seggio elettorale costituito nel capoluogo della provincia presso il competente ufficio dell'Amministrazione cui si riferiscono le schede nel plico stesso contenute. Ove nel capoluogo della provincia siano stati costituiti piu' seggi presso l'Amministrazione interessata, il plico e' indirizzato al seggio della prima sezione;
7) affida i plichi suddetti al segretario comunale che, sotto la sua personale responsabilita', li prende in custodia e ne cura l'immediato inoltro ai vari destinatari, a mezzo di raccomandata postale;
8) deposita il processo verbale presso l'ufficio del segretario comunale, dove rimane a disposizione degli elettori;
9) restituisce il materiale residuato.
Tutte le operazioni di cui al precedente comma devono essere compiute senza soluzione di continuita' salvo che, per la chiusura degli uffici postali, l'inoltro dei plichi raccomandati debba essere rimandato. In tal caso il segretario comunale provvede appena possibile.
Art. 15
Art. 15.
(Spoglio delle schede)
Alla chiusura della votazione presso i seggi elettorali, il presidente, dopo aver compiuto le operazioni previste sotto i numeri 1), 2), 3) e 4) dell'articolo precedente e, dopo aver chiuso in apposito plico le schede votate che risultino - per tipo di carriera - in numero inferiore a dieci, inizia lo spoglio delle schede delle altre carriere nell'ordine indicato nell'art. 3.
Sono nulle le schede:
1) che non siano quelle distribuite a cura della Commissione elettorale di cui all'art. 8 e munite del suo timbro;
2) che siano state contrassegnate per un numero di candidati superiore a quello da votare;
3) che portino segni o scritture tali che possano ritenersi chiaramente destinati a far riconoscere il votante;
4) che siano votate anche per un solo candidato non compreso nella lista cui si riferiscono le schede.
A mano a mano che il presidente da' lettura delle varie schede, due scrutatori prendono nota, su apposito prospetto per ogni tipo di carriera e per la categoria dei salariati, dei voti attribuiti a ciascun candidato.
Compiuto lo scrutinio, il presidente, assistito dagli altri componenti del seggio, chiude il processo verbale che, oltre a contenere tutti gli elementi indicati sotto il n. 5) dell'articolo precedente, deve far menzione anche:
a) del numero delle schede accantonate ai sensi del primo comma, distinte per tipo di carriera e per la categoria dei salariati;
b) del numero delle schede per cui si e' effettuato lo spoglio distinguendo le schede valide da quelle contestate e da quelle nulle, sempre nell'ambito di ciascun tipo di carriera e della categoria dei salariati;
c) del numero dei voti riportati da ciascun candidato di ogni tipo di carriera e della categoria dei salariati.
Il verbale, redatto in duplice esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio, da tutti i componenti del seggio.
Successivamente, il presidente chiude, in un unico plico sigillato e firmato trasversalmente sui lembi incollati da tutti i componenti del seggio, un esemplare del verbale, il plico di cui al primo comma, le schede di cui si e' effettuato lo spoglio e quelle non votate, divise per i vari tipi di carriera e per la categoria dei salariati, e gli elenchi degli elettori. Il plico con apposta all'esterno l'indicazione del seggio elettorale, viene depositato assieme al secondo esemplare del verbale ed al materiale avanzato, presso il capo dell'ufficio della propria Amministrazione presso cui il seggio stesso e stato custruito.
Il capo dell'ufficio custodisce sotto la propria personale responsabilita' il plico affidatogli e tiene a disposizione degli elettori il secondo esemplare del verbale.
Tutte le operazioni di competenza del seggio elettorale devono essere compiute senza soluzione di continuita'.
Alle ore nove del quinto giorno successivo alla chiusura della votazione il seggio elettorale torna a riunirsi per lo spoglio delle schede accantonate ai sensi del primo comma e di quelle pervenute dai vari uffici elettorali a norma dell'art. 14.
A tal fine ritira il plico ed il secondo esemplare del verbale depositati ai sensi del sesto comma nonche' i plichi contenenti le schede degli uffici elettorali eventualmente pervenuti. Prima dell'inizio dello spoglio il presidente rimescola tra loro le schede di ciascun tipo di carriera e della categoria dei salariati ed accerta che - per tipo di carriera - le schede votate non siano in numero inferiore a dieci.
Si osservano tutte le disposizioni dei precedenti commi, facendo constare delle nuove operazioni nello stesso verbale compilato per la precedente seduta che a tal fine viene riaperto.
Successivamente, il presidente del seggio chiude, in un unico plico sigillato e firmato trasversalmente sui lembi incollati da tutti i componenti del seggio, un esemplare del verbale, il plico delle schede votate in numero inferiore a dieci, le schede di cui si e' effettuato lo spoglio e quelle non votate, divide per i vari tipi di carriera e per la categoria dei salariati, e gli elenchi degli elettori. Il plico, con apposta allo esterno l'indicazione del seggio elettorale, viene immediatamente spedito, sotto la personale responsabilita' dello stesso presidente, alla competente Commissione elettorale di cui all'art. 8, a mezzo di raccomandata postale; qualora gli uffici postali siano chiusi, il presidente provvede appena possibile.
Infine, il presidente versa il materiale avanzato e deposita il secondo esemplare del processo verbale presso il capo dell'ufficio della propria Amministrazione presso cui il seggio e' stato costituito affinche' lo tenga a disposizione degli elettori.
I plichi che pervengono ai seggi elettorali oltre il termine fissato nell'ottavo comma vengono fatti proseguire direttamente per la competente Commissione elettorale a cura dei capi degli uffici presso cui sono stati costituiti i seggi.
Art. 16
Art. 16.
(Ricorso alla Commissione elettorale - Termine)
Contro le operazioni compiute dagli uffici elettorali o dai seggi i candidati e gli elettori possono avanzare ricorso alla competente Commissione elettorale. Il ricorso, che va inoltrato direttamente alla Commissione elettorale a mezzo di raccomandata, deve essere presentato all'ufficio postale di accettazione nel termine perentorio di tre giorni da quello in cui e' stato depositato, ai sensi del n. 8) dell'art. 14 e del decimo comma dell'art. 15, il processo verbale delle operazioni di voto.
Art. 17
Art. 17.
(Compiti delle Commissioni elettorali)
Le Commissioni elettorali costituite ai sensi dell'art. 8 procedono, entro venti giorni dalla chiusura della votazione, allo spoglio delle schede accantonate dai seggi ai sensi dell'art. 15, comma decimo, e di quelle di cui all'ultimo comma dello stesso articolo eventualmente pervenute; procedono, quindi, allo scrutinio generale delle votazioni sulla base dei verbali inviati dai vari seggi elettorali e dei risultati dello spoglio direttamente effettuato. Le Commissioni stesse, con i verbali rimessi dai seggi, esaminano anche gli eventuali ricorsi ad esse direttamente pervenuti, decidendo seduta stante su ogni contestazione.
Per le operazioni di scrutinio presso le Commissioni elettorali, due scrutatori prendono nota, su di un apposito prospetto per ogni tipo di carriera e per la categoria dei salariati dei voti attribuiti a ciascun candidato, a mano a mano che il presidente procede alla lettura dei verbali. Terminata la lettura, le Commissioni determinano, per ogni tipo di carriera e per la categoria dei salariati, la graduatoria dei candidati secondo i voti ottenuti.
Risultano eletti i candidati che, nel limite del numero dei delegati spettanti a ciascun Ministero ai sensi dell'art. 3, hanno ottenuto, per ogni tipo di carriera e per la categoria dei salariati, il maggior numero di voti.
A parita' di voti ottenuti e' prescelto il candidato di qualifica piu' elevata o piu' anziano nella qualifica; a parita' di qualifica e di anzianita' e' prescelto il candidato piu' anziano di eta'.
Di tutte le operazioni le Commissioni fanno constare un apposito processo verbale, redatto in duplice esemplare e firmato da tutti i componenti delle Commissioni stesse.
Uno dei due esemplari viene rimesso, a cura del presidente alla Commissione centrale elettorale istituita, ai sensi dell'art. 18 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'altro viene depositato, con le schede e i vari verbali dei seggi elettorali e tutto il restante materiale, agli atti della Presidenza del Consiglio dei Ministri o del Ministero competente.
Tutti i provvedimenti delle Commissioni elettorali sono, definitivi.
Art. 18
Art. 18.
(Commissione centrale elettorale)
Prima della conclusione delle elezioni di primo grado ed allo scopo di presiedere alle operazioni elettorali di secondo grado, e' istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Commissione centrale elettorale, composta di un magistrato ordinario o amministrativo con qualifica non inferiore a consigliere di Cassazione ed equiparata che la presiede, di cinque dipendenti statali, uno per ciascun tipo di carriera ed uno per la categoria dei salariati, con funzioni di scrutatori, e di un impiegato delle carriere direttive con qualifica non inferiore a direttore di sezione, con funzioni di segretario.
Lo scrutatore appartenente alle carriere direttive assume la vice presidenza, coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di temporanea assenza o impedimento.
Il magistrato chiamato a presiedere la Commissione centrale deve essere designato, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal primo presidente della Corte di cassazione, se trattasi di magistrato ordinario, dal presidente del Consiglio di Stato o della Corte dei conti, qualora trattasi di magistrato amministrativo appartenente all'uno o all'altro collegio.
I cinque scrutatori devono essere scelti tra i personali dipendenti da Amministrazioni diverse.
La Commissione, che ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, forma gli elenchi alfabetici dei delegati eletti in primo grado, si costituisce in seggio elettorale per presiedere alle operazioni di voto, proclama i risultati.
Art. 19
Art. 19.
(Sede delle elezioni di secondo grado)
Le elezioni di secondo grado hanno luogo a Roma non prima del trentacinquesimo giorno successivo a quello delle elezioni di primo grado e non oltre il quarantacinquesimo, nella sede e nel giorno stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno venti giorni prima della data fissata.
Ai delegati residenti fuori Roma spetta il normale trattamento di missione.
Art. 20
Art. 20.
(Elenco dei delegati eletti)
La Commissione centrale elettorale, sulla base dei verbali ricevuti dalle Commissioni elettorali previste dall'art. 8 forma, per ciascun tipo di carriera e per la categoria dei salariati, un elenco alfabetico dei rispettivi delegati eletti.
Accanto al cognome di ciascun delegato sono indicati il nome, il luogo e la data di nascita. I titoli accademici, la qualifica e l'Amministrazione di appartenenza.
Gli elenchi, stampati a cura e spese della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono inviati ai vari Ministeri perche' siano affissi, entro venti giorni dalla pubblicazione del decreto che indice le elezioni, agli albi delle singole Amministrazioni centrali e degli uffici presso cui prestano servizio i vari delegati.
Art. 21
Art. 21.
(Certificato elettorale)
Ai singoli delegati e' inviato, a cura e spese della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed a mezzo della rispettiva Amministrazione di appartenenza, il certificato elettorale conforme al modello allegato (allegato B). Il certificato elettorale consta di tre parti: la prima, da lasciare in possesso del delegato, serve per comprovare all'ufficio da cui dipende, ai fini della liquidazione del trattamento di missione spettante, che egli abbia partecipato alle operazioni di voto: la seconda va ritirata, a cura della Commissione centrale elettorale, al momento della espressione del voto: la terza dovra' essere, eventualmente, allegata alla presentazione delle candidature, ai sensi dell'art. 23.
I delegati che non ricevessero il certificato possono ritirarlo personalmente dal presidente della Commissione elettorale nella sede del seggio elettorale il giorno prima delle elezioni, dalle ore nove alle ore tredici e dalle ore sedici alle ore diciannove.
Art. 22
Art. 22.
(Schede per le elezioni di secondo grado)
Le schede elettorali, stampate a cura e spese della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono tutte dello stesso tipo, conforme ai modello allegato (allegato C), ma di colore diverso per i vari tipi di carriera e per la categoria dei salariati,
Art. 23
Art. 23.
(Presentazione delle candidature)
Nelle elezioni di secondo grado sono eleggibili, nell'ambito di ciascun tipo di carriera e della categoria dei salariati, soltanto i rispettivi delegati eletti in primo grado.
La presentazione delle candidature e' fatta per liste di non oltre tre candidati e mediante apposita dichiarazione scritta da un numero di delegati, del rispettivo tipo di carriera o della categoria di salariati, non inferiore a dieci ne' superiore a quindici.
A tale fine, il giorno precedente a quello fissato per le elezioni, i delegati convengono in Roma nella sede del seggio elettorale e, dopo essersi reciprocamente consultati nell'ambito di ciascun tipo di carriera o della categoria di salariati, procedono alla presentazione delle candidature. La dichiarazione di presentazione di candidatura - da farsi cumulativamente - e' presentata da almeno due sottoscrittori personalmente alla Commissione centrale elettorale. La dichiarazione, che deve contenere il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, la qualifica, i titoli accademici di ciascun candidato e l'indicazione dell'Amministrazione da cui dipende e dell'ufficio presso cui presta servizio, deve essere accompagnata dalle dichiarazioni autografe dei candidati di accettazione della candidatura e dai certificati elettorali di tutti i presentatori e dei candidati stessi, i certificati elettorali vengono subito restituiti dal presidente della Commissione centrale elettorale privi della rispettiva parte terza da allegare alla dichiarazione di presentazione della lista.
Le operazioni previste nei precedenti commi sono compiute dalle ore nove alle ore tredici e dalle ore sedici alle ore diciannove del giorno precedente quello fissato per le elezioni di secondo grado.
Art. 24
Art. 24.
(Liste dei candidati)
La Commissione centrale elettorale, alla chiusura delle operazioni di presentazione delle candidature ai sensi dell'art 23, forma con i cognomi dei vari candidati, disposti in ordine alfabetico e contrassegnati da un numero progressivo, la lista unica per ciascuno dei quattro tipi di carriera e per la categoria dei salariati.
Accanto al cognome di ciascun candidato sono altresi' indicati norme, data e luogo di nascita, titoli accademici, qualifica, Amministrazione di appartenenza ed ufficio presso il quale il candidato presta servizio.
Art. 25
Art. 25.
(Proclamazione degli eletti)
Per ciascun tipo di carriera e per la categoria del salariati sono rispettivamente proclamati eletti i tre candidati che hanno riportato il maggior numero di voti validi.
Art. 26
Art. 26.
(Rinvio)
Ai fini delle elezioni di secondo grado, si applicano le norme dettate per le elezioni di primo grado in quanto non diversamente previsto da questo capo, intendendosi sostituite, ai Ministeri e ai vari uffici, seggi e Commissioni elettorali, rispettivamente la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Commissione centrale elettorale.
I provvedimenti della Commissione centrale elettorale sono definitivi.
Gli atti della Commissione centrale elettorale sono depositati presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segreteria del Consiglio superiore della pubblica Amministrazione.
Art. 27
Art. 27.
(Nomina degli eletti)
La nomina degli eletti e' fatta, ai sensi dell'art. 139, comma primo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Gli eletti che cessano dal servizio o passano ad un tipo di carriera diverso da quello di cui sono stati nominati rappresentanti in seno al Consiglio superiore della pubblica Amministrazione, che sono puniti con la sanzione della sospensione dalla qualifica o che si dimettono dall'incarico, decadono dall'ufficio e in loro vece sono nominati, con le modalita' di cui al primo comma, i candidati che li seguono nell'Ordine dei voti riportati. Gli eletti che siano sospesi cautelarmente dal servizio vengono sospesi, per lo stesso periodo di tempo, dall'ufficio.
Art. 28
Art. 28.
(Personale del Ministero degli affari esteri)
Ai fini dell'applicazione del presente regolamento al personale di ruolo del Ministero degli affari esteri residente all'estero per ragioni di servizio, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria della Repubblica sono equiparati agli uffici periferici interni con circoscrizione provinciale tranne per quanto attiene alla costituzione dei seggi per la quale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 11, ultimo comma, e 14, intendendosi sostituiti al sindaco ed al segretario comunale rispettivamente il capo della rappresentanza o dell'ufficio ed il cancelliere. Lo spoglio delle schede raccolte in tali uffici elettorali avviene, nel quindicesimo giorno dopo la chiusura della votazione, a cura di un apposito seggio istituito presso la sede centrale del Ministero. Per le schede che pervengono dopo tale termine si applica l'ultimo comma dell'art. 15.
Il Ministro per gli affari esteri determina con proprio decreto per quali rappresentanze diplomatiche e per quali uffici consolari di prima categoria i rispettivi capi possono, per giustificati motivi, presentare in luogo del certificato previsto dall'art. 5, terzo comma, seconda parte un certificato dagli stessi rilasciato, sotto la propria personale responsabilita'.
L'invio delle schede elettorali di cui all'art. 12, secondo comma, e' effettuato dalla Commissione elettorale direttamente ai capi delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di prima categoria.
I ricorsi previsti dal presente regolamento devono essere presentati dagli elettori in servizio all'estero tramite il rispettivo capo della rappresentanza diplomatica, o dell'ufficio consolare presso cui prestano servizio, che ne rilascia ricevuta con l'indicazione della data e dell'ora di presentazione.
I capi delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di prima categoria possono provvedere alle spedizioni previste dal presente regolamento a mezzo dei corrieri diplomatici, ove il servizio sia piu' rapido di quello postale.
Art. 29
Art. 29.
(Incompatibilita)
I candidati inclusi nelle liste per le elezioni di primo o di secondo grado non possono far parte di nessuna delle commissioni, seggi o uffici elettorali costituiti, per il rispettivo grado di elezioni, a norma del presente decreto.
Art. 30
Art. 30.
(Limiti di applicabilita)
Il presente regolamento non si applica ai personali previsti rispettivamente dall'art. 6, ultimo comma, e dall' art. 7 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181 .
Regolamento esecuzione art. 139, Testo Unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3-Allegato A
ALLEGATO A
Parte di provvedimento in formato grafico
Regolamento esecuzione art. 139, Testo Unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3-Allegato B
ALLEGATO B
Parte di provvedimento in formato grafico
Regolamento esecuzione art. 139, Testo Unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3-Allegato C
ALLEGATO C
Parte di provvedimento in formato grafico