075U0479
075U0479
Regolamento di esecuzione dell'art. 9, ultimo comma, della legge 17 ottobre 1967, n. 977, relativo alla periodicita' delle visite mediche per i minori occupati in attivita' non industriali che espongono all'azione di sostanze tossiche od infettanti o che risultano comunque nocive. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 giugno 1975 n. 479)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Visti gli articoli 9 e 10 della legge 17 ottobre 1967, n. 977 ; Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la sanita', per l'industria, il commercio e l'artigianato, per le partecipazioni statali, per l'agricoltura e le foreste, per la grazia e giustizia; Decreta:
Art. 1
L'idoneita' dei minori di eta' ((e dei giovani dai 18 ai 21 anni di eta')) occupati in attivita' non industriali, comprese quelle agricole, anche in aziende a coltivazione diretta, che espongono all'azione delle sostanze indicate nella tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 , deve essere accertata mediante visite mediche periodiche ad intervalli non superiori a quelli indicati nella tabella stessa, salva l'applicazione degli articoli 33, 34 e 35 del suddetto decreto nei casi da essi previsti.
Si applica il numero 55 della tabella di cui al comma precedente a tutte le lavorazioni che comportano l'apprestamento di cure agli animali o il contatto con essi, con i loro rifiuti o con ogni altra materia infetta o contaminata.
Art. 2
I minori di eta' ((ed i giovani dai 18 ai 21 anni di eta')) , nonostante eventuali precedenti visite mediche, devono essere sottoposti ad altra visita prima di ogni campagna stagionale relativa alle seguenti attivita':
1) lavori in risaia;
2) diserbo dei canali;
3) lavori inerenti alla maturazione artificiale della frutta e degli ortaggi;
4) lavori comportanti la preparazione, la manipolazione e l'applicazione di pesticidi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 17 giugno 1975 LEONE MORO - TOROS - GULLOTTI - DONAT-CATTIN - BISAGLIA - MARCORA - REALE Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 settembre 1975 Atti di Governo, registro n. 12, foglio n. 20