046U0557
046U0557
Adeguamento dei premi, compensi e indennita' dovuti agli insegnanti elementari per prestazioni post-scolastiche e opere integrative. (REGIO DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 1946 n. 557)
Premessa
UMBERTO II RE D'ITALIA Visti il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sull'istruzione elementare, post-elementare e sulle opere d'integrazione approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577 ed il regolamento generale sull'istruzione elementare approvato con R. decreto 26 aprile 1928, n. 1297 ; Visti il R. decreto 1° luglio 1933, n. 786 ed il R. decreto-legge 14 ottobre 1938, n. 1771 ; Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262 ; Visti i decreti Ministeriali del 9 novembre 1925 e del 9 agosto 1935, portanti le tabelle relative ai compensi dovuti agli insegnanti delle scuole sussidiarie, serali, festive, complementari, agli insegnanti di materie speciali, ai maestri che reggono classi in orario alternato, a quelli delle scuole reggimentali; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
Il premio da concedersi agli insegnanti di scuole sussidiarie, aperte ai sensi degli articoli 90 e seguenti del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577 , delle leggi sull'istruzione elementare, viene stabilito come appresso:
a) per ogni alunno promosso in ciascun anno scolastico dalla prima alla seconda classe, lire seicento lorde;
b) per ogni alunno che consegue in ciascun anno scolastico il certificato di studi elementari, al termine della terza classe, lire millecinquecento lorde.
I premi di cui alle lettere a) e b) sono accordati per un numero massimo complessivo di 14 alunni.
Art. 2
Le diarie ed i premi per gli insegnanti delle scuole serali, festive, complementari, estive ed i corsi integrativi per adulti in applicazione dell' art. 12 del R. decreto-legge 14 ottobre 1938, n. 1771 , sono stabiliti come appresso:
a) Scuole serali - A ciascun insegnante e' corrisposta una diaria di lire trenta lorde per un numero di lezioni non superiori a 120.
Inoltre e' corrisposto un premio per ciascun alunno promosso di lire settanta lorde con un massimo di 25 premi.
b) Scuole complementari - A ciascun insegnante e' corrisposta una diaria di lire quaranta lorde per un numero di lezioni non superiori a 100. Inoltre e' corrisposto un premio per ciascun alunno promosso di lire settanta lorde con un massimo di 25 premi.
c) Scuole festive - A ciascun insegnante e' corrisposta una diaria di lire quaranta lorde per un numero di lezioni non superiore a 40. Inoltre e' corrisposto per ciascun alunno promosso un premio di lire settanta lorde con un massimo di 20 premi.
d) Scuole estive - A ciascun insegnante e' corrisposta una diaria di lire settanta lorde per un numero di lezioni non superiore a 100.
Inoltre e' corrisposto un premio di lire settanta lorde per ciascun alunno promosso con un massimo di 25 premi.
Art. 3
Le misure delle diarie e dei premi sono aumentate in ragione del 100% quando la scuola sia affidata a persona non provvista di altro assegno continuativo a carico del bilancio dello Stato.
Art. 4
Ai maestri delle scuole di Stato che insegnino in scuole elementari speciali di cui all' art. 28 del R. decreto 1° luglio 1933, n. 786 , e' corrisposta una indennita' mensile di lire seicentodieci lorde in ragione del servizio effettivamente prestato durante il periodo d'insegnamento e di esame.
Art. 5
La retribuzione oraria stabilita dal 2° comma dell'art. 27 del R. decreto 1° luglio 1933, n. 786 , per gli insegnanti di materie speciali nelle scuole elementari, per i quali essa non costituisca retribuzione principale, e' fissata in lire dieci lorde comprensiva di ogni altro assegno, indennita' o compensi accessori di qualsiasi natura.
Art. 6
Ai maestri delle scuole di Stato, ai quali sia affidato in orario alternato, a norma delle vigenti disposizioni, l'insegnamento con due turni di tre ore ciascuno in due sezioni della stessa classe o di due classi diverse, e' corrisposta annualmente un'indennita' di lire cinquemila lorde.
Art. 7
La stessa indennita' di lire cinquemila annue lorde, stabilita nel precedente art. 6, e' dovuta ai maestri delle scuole reggimentali ed a quelli della Regia marina di cui agli articoli 97 e seguenti del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577 , per la durata di ciascun corso e per il periodo degli esami.
Art. 8
La misura dei 50 assegni di benemerenza per maestri o direttori e per maestre e direttrici tra i piu' benemeriti, di cui all'art. 390 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con R. decreto 26 aprile 1928, n. 1297 , e' fissata in lire tremila lorde ciascuno.
Art. 9
Il presente decreto ha effetto dal 1° settembre 1945.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 27 maggio 1946
UMBERTO
DE GASPERI - MOLE' - CORBINO
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei Conti, addi' 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 320. - FRASCA