046U0474
046U0474
Concessione di un contributo straordinario a favore dall'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese. (REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946 n. 474)
Premessa
UMBERTO II RE D'ITALIA Visto il decreto Luogotenenziale 19 ottobre 1919, n. 2060 , istitutivo dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, modificato e convertito nella legge 23 settembre 1920, n. 1365 ; Vista la legge 28 maggio 1942, n. 664 , relativa all'estensione agli acquedotti e fognature della Lucania dei compiti assegnati a detto Ente autonomo; Visto l' art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 ; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58 ; Udito il parere della Consulta Nazionale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
E' autorizzata la spesa di lire cinquecentoquarantamilioni per la concessione di un contributo straordinario a favore dell' Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, di cui lire cinquecentomilioni per lavori diretti a migliorare, integrare e sviluppare l'acquedotto medesimo e lire quarantamilioni per analoghi lavori agli acquedotti della Lucania, assunti in gestione dal detto Ente, ai sensi della legge 28 maggio 1942, n. 664 .
La suinidicata somma sara' inscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per lire duecentoventimilioni nell'esercizio 1946-47, per lire duecentoventimilioni nell'esercizio 1947-48 e per lire centomilioni nell'esercizio 1948-49.
Art. 2
Entro i limiti delle somme autorizzate come all'articolo precedente, il Ministero dei lavori pubblici assumera' impegni in base a preventivi che l'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese sottoporra' alla approvazione dei Ministero stesso.
Le somme saranno versate all'Ente a misura che esso debba inziare l'esecuzione delle varie opere e secondo l'ammontare previsto dai relativi progetti.
Art. 3
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 17 maggio 1946
UMBERTO
DE GASPERI - CATTANI CORBINO
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registro alla Corte dei conti, addi' 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 240. - FRASCA