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046U0454

IT - Regi Decreti Legislativi

046U0454

Modificazioni alle disposizioni sulle competenze accessorie per il personale delle Ferrovie dello Stato. (REGIO DECRETO LEGISLATIVO 24 maggio 1946 n. 454)

Premessa

UMBERTO II RE D'ITALIA Visto il R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 , convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597 e successive modificazioni ed aggiunte; Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1937, n. 1616 , convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2378 e successive modificazioni; Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1988 , convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 202 ; Visto l' art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 ; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58 ; Vista la deliberazione del Consiglio del Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti d'intesa con il Ministro per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

Alle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato, approvate con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 , convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597 , e successive modificazioni e aggiunte e con il R. decreto-legge 29 luglio 1937, n. 1616 , convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2378 , e successive modificazioni, vengono apportate le modifiche specificate nel seguente art. 2.
Nell'articolo stesso viene fatto riferimento ai capi ed agli articoli relativi alle predette "Disposizioni sulle competenze accessorie".

Art. 2

CAPO III. - Soprassoldo di localita'.
Art. 26. - I soprassoldi mensili stabiliti al punto a) per le stazioni internazionali di confine e localita' e linee comprese tra le stesse ed il confine italiano, sono elevati alla misura sotto indicata:
--------------------------------------------------------------------|
| Al personale dei gradi |
LOCALITA' |-----------------------------------|
| 9° e superiori | 10° ed inferiori |
--------------------------------------------------------------------|
| Lire | Lire |
| | |
In territorio estero............| 400 | 300 |
| | |
In territorio nazionale.........| 200 | 150 |
L'ultimo comma e' soppresso.
Art. 27. - I comma primo, secondo ed ultimo sono soppressi.
CAPO IV - Indennita' di malaria.
Art. 29. - Il primo comma e sostituito dal seguente:
"L'indennita' di malaria corrisposta agli agenti:".
Il terzo comma e' sostituito dal seguente:
"b) che in dette localita' prestano servizio per un periodo continuativo di almeno otto ore".
Art. 30. - La misura giornaliera dell'indennita' di malaria e' elevata a L. 25 per la zona grave ed a L. 8 per quella lieve.
Il supplemento giornaliero da corrispondere all'agente, che risiede in localita' di malaria grave, e' elevato a L. 5 per ciascun figlio convivente ed a carico e per la moglie, se convivente.
Dopo l'ultimo comma aggiungere:
"Fino a quando non sara' ripresa la distribuzione gratuita dei prodotti antimalarici, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato potra' aumentare opportunamente l'indennita' di malaria ed il supplemento giornaliero, fino a raggiungere al massimo il doppio delle misure suindicate".
Art. 32. - E' sostituito dal seguente:
"Agli agenti che disimpegnano mansioni del personale di macchina e di scorta ai treni (compresi i controllori viaggianti) residenti in localita' salubre, per i giorni in cui, per l'esplicazione delle proprie mansioni, attraversano localita' malariche, e' corrisposta l'indennita' di malaria lieve oppure grave a seconda della localita' malarica attraversata: qualora nello stesso periodo di 24 ore agli agenti stessi attraversino localita' sia di malaria lieve che di malaria grave, viene loro corrisposta l'indennita' prevista per quest'ultima localita'.
"Agli agenti di cui sopra residenti in localita' di malaria lieve per i giorni in cui nell'espletamento delle proprie mansioni attraversano localita' di malaria grave, viene corrisposta l'indennita' spettante per quest'ultima localita' in luogo di quella prevista per la localita' di residenza.
"Il trattamento di cui al presente articolo riguarda esclusivamente gli agenti e non le persone di famiglia.
"L'aumento di cui all'ultimo comma dell'art. 30 non compete al personale di macchina e di scorta ai treni, nei casi previsti nel presente articolo".
CAPO V. - Alloggi e compensi per alloggi.
Art. 33. - Il quarto comma e' sostituito dai seguenti e la tabella relativa e' pure sostituita da quella sotto riportata:
"La trattenuta ed il compenso di cui sopra, risultano dalla seguente tabella:
"La trattenuta e' da praticare per ciascun vano utile di cui si compone l'alloggio (cucina ed accessori contano per un vano); il compenso e' invece da assegnarsi globalmente per ciascun alloggio.
QUALIFICA Trat- tenute Lire Com- penso Lire
"Le trattenute ed i compensi indicati nella tabella riguardano alloggi situati in citta' con almeno 100.000 abitanti.
"Per citta' con popolazione inferiore vengono ridotti come segue:
"... del 10% per alloggi situati in Comune con popolazione compresa fra 50.000 a 99.999 abitanti;
"del 20% per alloggi situati in Comune con popolazione inferiore a 50.000 abitanti".
Art. 34. - Il primo comma e' modificato come segue:
"Quando rimangono disponibili alloggi nei fabbricati dell'Amministrazione, dopo che si sia provveduto per il personale di cui all'art. 33, puo' essere concesso l'alloggio ai seguenti agenti:
a) manovratori, capi e capi squadra manovratori;
b) manovratori.
"Il canone mensile di affitto per i suddetti agenti viene stabilito nella misura della trattenuta prevista per i deviatori capi e per i deviatori, rispettivamente".
CAPO VI. - Compenso per lavoro straordinario e cottimi.
Art. 37. - L'ultimo comma e' soppresso.
Art. 39. - E' sostituito dal seguente:
"Per ciascuna ora di lavoro straordinario eseguita in giornata lavorativa e' fissato un compenso la cui misura non puo' superare per ciascun grado la retribuzione media ordinaria rapportata ad ora, aumentata del dieci per cento. Detto compenso aumentato del venti per cento per le prestazioni straordinarie rese di notte, dalle ore 22 alle ore 5 e nei giorni festivi.
"La retribuzione media ordinaria e' data per ciascun grado dalla media degli stipendi o paghe attribuiti alle qualifiche del grado stesso, aumentata del 75 per cento della misura base dell'indennita' di carovita prevista per un agente senza persone a carico, con esclusione di qualsiasi altra competenza.
"Non compete la retribuzione per lavoro straordinario, neppure nei casi di cui all'ultimo comma dell'art. 38:
a) al personale di condotta delle locomotive, di scorta ai treni e navigante che fruisce delle competenze speciali di cui ai capi VIII, IX e XIII, rimanendo ogni eventuale compenso per siffatto titolo compenetrato nella misura delle varie particolari competenze accessorie stabilite per detto personale;
b) agli agenti i quali per le prestazioni date ricevono, oltre allo stipendio speciali competenze che stiano a compensarli anche dell'eventuale lavoro straordinario eseguito;
c) agli agenti in missione.
"In via eccezionale, previa autorizzazione del direttore generale, il compenso in questione potra' essere corrisposto agli agenti in missione:
1) inviati in sussidio a gruppi o reparti che danno prestazioni straordinarie debitamente autorizzate;
2) che sostituiscono altri agenti per i quali erano state autorizzate prestazioni straordinarie;
3) comandati in servizio con i carri soccorso;
4) inviati per scorta di materiali, rotabili, ecc., sempreche' sia richiesto un effettivo lavoro e nei casi di cui all'ultimo comma dell'art. 38".
CAPO VII. - Soprassoldo per servizio notturno.
Art. 41. - Il primo comma e la tabella successiva sono sostituiti dal seguente comma:
"Agli agenti comandati a prestar servizio fra le ore 22 e le 5 e' corrisposto, a seconda della natura del servizio prestato e dei disagi ad esso inerenti, un soprassoldo nella misura oraria di L. 8 per la prima categoria e di L. 4 per la seconda".
La dizione del terzo comma:
"Agli effetti del soprassoldo non si considera il lavoro compiuto fra le 22 e le 23 quando dipenda da ritardo di treni", e' annullata.
Dopo l'ultimo comma aggiungere:
"Parimenti non spetta tale soprassoldo al personale navigante che presta servizio fra le ore 22 e le 5, quando acquista titolo all'indennita' di pernottazione di cui all'art. 82".
CAPO VIII. - Competenze speciali del personale di macchina.
Art. 42. - Premio per ora di lavoro. - E' sostituito dal seguente: "Per ogni ora impiegata, secondo l'orario dei treni, in viaggio nella condotta delle locomotive a vapore ed elettriche e delle automotrici od elettromotrici e' corrisposta una indennita' di L. 12 al macchinista, di L. 10 all'aiuto macchinista in servizio su locomotive a carbone e di L. 8 all'aiuto macchinista in servizio sul locomotive a nafta, elettriche e sulle automotrici ed elettromotrici.
"Agli effetti della corresponsione del premio si tiene conto anche:
a) delle operazioni accessorie, computate in ore una, sia in partenza che in arrivo, per i treni a vapore ed in 45 minuti per i treni elettrici e per le automotrici ed elettromotrici. Per i casi particolari di treni elettrici condotti da un solo agente, di automotrici od elettromotrici in multiplo attacco con una sola unita' presenziata, di treni bloccati, autotreni, elettrotreni, ecc., la durata del periodo accessorio sara' fissata dal direttore generale, su proposta del capo del servizio. Cosi' pure nel case speciale di grandi stazioni la durata del periodo accessorio, sia in partenza che in arrivo, puo' essere alimentata nella misura da stabilirsi dal direttore generale su proposta del capo del servizio, per tenere conto del tempo occorrente al personale di macchina per portarsi con la locomotiva dal deposito alla stazione e viceversa;
b) del tempo impiegato nelle manovre eseguite fuori della residenza, ma entro la circoscrizione del deposito cui il personale appartiene;
c) dei ritardi in arrivo di qualunque entita', sempreche' non siano imputabili agli agenti interessati.
"Il premio viene inoltre corrisposto:
1) per due terzi del tempo impiegato:
nell'effettuazione dei treni materiali;
nei servizi locali, cioe' quelli effettuati con treni e locomotive isolate fra stazioni e scali della stessa localita' o considerati tali per decisione del direttore generale;
nelle manovre in residenza, comprese quelle in partenza o in arrivo con i treni;
nell'esecuzione di lavori in deposito inerenti al servizio di macchina;
2) per meta' del tempo impiegato nei viaggi comandati fuori servizio;.
3) per un terzo del tempo impiegato nei periodi di riserva inattiva o disponibilita' in deposito.
"Pel servizio dei treni materiali si considera agli effetti del premio per ora di lavoro, tutto il tempo impiegato nella loro esecuzione, dall'ora di partenza con la prima corsa del treno materiali all'andata, all'ora di arrivo con l'ultima corsa del treno stesso al ritorno.
"Se il tempo impiegato nei servizi suddetti (computato nel modo indicato) supera nel mese le 100 ore per agente, la parte eccedente e' aumentata del 60% agli effetti del premio".
Art. 43. - Indennita' di pernottazione. - E' sostituito dal seguente:
"Al personale che in tutto o parte del periodo dalle 22 alle 5, queste ore comprese, resta assente dalla residenza per servizio di macchina, viene corrisposta una indennita' di pernottazione di L. 40.
"Agli effetti della liquidazione di detta indennita' si computa l'assenza considerando anticipata l'ora di partenza, secondo l'orario e posticipata quella reale di arrivo, del tempo occorrente per le operazioni accessorie, calcolato come al comma sub a) dell'art. 42. "L'indennita' di pernottazione di cui al presente articolo non spetta quando l'agente ha titolo a quella inerente alla trasferta".
Art. 44. - Premio di percorrenza. - E' sostituito dal seguente:
"Al personale di macchina adibito alla condotta delle locomotive a vapore in viaggio od in servizio alle tradotte si corrisponde per ogni 100 km. virtuali di percorso un premio di L. 15 al macchinista e di L. 10 all'aiuto macchinista.
"La misura del premio di percorrenza per il personale adibito alla condotta delle locomotive elettriche, delle automotrici e delle elettromotrici e' stabilita caso per caso dal direttore generale entro un massimo, per ogni 100 km. virtuali di percorso, di L. 30 per il macchinista e di L. 20 per l'aiuto macchinista".
Art. 45. - Diaria. - E' sostituito dal seguente: .il4; "Al personale di macchina, per l'assenza continuata dalla residenza per servizi effettuati per conto del deposito o della stazione cui e' stabilmente addetto, viene corrisposta la diaria dell'indennita' di trasferta, di cui al capo I, nella seguente misura:
2/5 della diaria per un periodo di assenza continuata dalla residenza superiore a dodici ore, ma non superiore a diciotto ore;
4/5 della diaria per un periodo di assenza continuata dalla residenza superiore a diciotto ore, ma inferiore a ventiquattro ore; diaria intera per ogni periodo di assenza continuata dalla residenza di ventiquattro ore".
Art. 46. - Premio di economia.
1° comma - Le parole "ai macchinisti di 1ª classe macchinisti e ai fuochisti addetti" sono sostituite dalle seguenti: "al personale di macchina addetto".
2° comma - La parola "fuochisti" e' sostituita dalle parole "aiuto macchinisti".
3° comma - La parola "fuochista" e' sostituita dalle parole "aiuto macchinista".
5° comma - Le parole "ai macchinisti e assistenti addetti" sono sostituite con le parole "al personale di macchina addetto".
Art. 47. - Soprassoldo per servizio in galleria.
1° comma - Le parole "in misura non superiore a L. 0,80 al macchinista di 1ª classe e al macchinista e L. 0,50 al fuochista" sono sostituite dalle seguenti:
"in misura non superiore a L. 6 per il macchinista e a L. 4 per l'aiuto macchinista".
Art. 48. - Locomotive di manovra condotte da un solo agente. - E' sostituito dal seguente:
"L'agente che conduce locomotive di manovra senza il sussidio di altro agente per la condotta del fuoco, riceve il premio per ora di lavoro e quello di economia come il macchinista dei treni".
Art. 49. - Servizi speciali. - E' sostituito dal seguente:
"Al personale di macchina eventualmente impegnato in servizi speciali ed in casi eccezionali, puo' essere assegnato, in sostituzione di tutti o parte dei premi di cui al presente capo, un compenso globale la cui misura e' stabilita dal direttore generale, su proposta del capo del Servizio".
CAPO IX. - Competenze speciali del personale di scorta ai treni.
Art. 50. - Premio per ora di lavoro. - E' sostituito dal seguente: "Per ogni ora impiegata, secondo l'orario dei treni, in viaggio per servizio di scorta ai treni stessi, e' corrisposto un premio di:
L. 10 al conduttore capo di 1ª classe ed al conduttore capo;
L. 8 al conduttore principale;
L. 7 al conduttore;
L. 6 al frenatore.
"Agli effetti della corresponsione del premio si tiene anche conto:
a) delle operazioni accessorie computate in mezz'ora sia in partenza che in arrivo, per ogni treno scortato in servizio;
b) dei ritardi in arrivo di qualunque entita', sempreche' non siano imputabili agli agenti interessati.
"Il premio viene inoltre corrisposto:
c) per due terzi del tempo impiegato nei servizi locali, cioe' quelli effettuati per scortare treni o locomotive isolate fra stazioni o scali della stessa residenza o considerati come tali per decisione del direttore generale;
d) per meta' del tempo impiegato in residenza nella spunta dei carri o delle merci, nei lavori di ufficio e simili e nei viaggi comandati fuori servizio;
e) per un terzo del tempo impiegato nella riserva inattiva in deposito.
"Pel servizio ai treni materiali, agli effetti del premio per ora di lavoro, si considera tutto il tempo impiegato nella loro esecuzione, dall'ora di partenza con la prima corsa del treno materiali all'andata, all'ora di arrivo con l'ultima corsa del treno stesso al ritorno.
"Se il tempo impiegato nei servizi suddetti (computato nel modo indicato) supera nel mese le 100 ore per agente, la parte eccedente e' aumentata del 60% agli effetti del premio.
"Non spetta il premio per ora di lavoro agli agenti distolti dal servizio di scorta ai treni ed utilizzati in lavori di scritturazione o simili per cause disciplinari o per temporanea o definitiva inidoneita' al servizio di scorta".
Art. 51. - E' soppresso e sostituito con il seguente:
"Premio di percorrenza.
"Al personale addetto alla scorta dei treni si corrisponde per ogni 100 km. reali di percorso un premio di:
L. 5 al conduttore capo di 1ª classe ed al conduttore capo;
L. 3,50 al conduttore principale;
L. 3 al conduttore;
L. 2,50 al frenatore".
Art. 52. - E' soppresso e sostituito dal seguente:
"Indennita' di pernottazione e di diaria.
"Agli agenti dei treni che in tutto o parte del periodo dalle 22 alle 5, queste ore comprese, restano assenti dalla residenza per servizio di scorta ai treni, e' corrisposta una indennita' di pernottazione di L. 40.
"Agli effetti della liquidazione di detta indennita' si computa l'assenza considerando anticipata l'ora di partenza secondo l'orario e posticipata quella reale di arrivo del tempo occorrente per le operazioni accessorie, calcolate come al comma sub a) dell'art. 50. "L'indennita' di pernottazione di cui al presente articolo non spetta quando l'agente ha titolo a quella inerente alla trasferta.
"Al personale addetto alla scorta dei treni, per la assenza continuata dalla residenza per servizi effettuati per conto del deposito o della stazione cui e' stabilmente addetto, vieni corrisposta la diaria dell' indennita' di trasferta, di cui al capo I, nella seguente misura:
2/5 della diaria per un periodo di assenza continuata dalla residenza superiore a dodici ore, ma non superiore a diciotto ore;
4/5 della diaria per un periodo di assenza continuata dalla residenza superiore a diciotto ore, ma inferiore a ventiquattro ore; diaria intera per ogni periodo di assenza continuata dalla residenza di ventiquattro ore".
Art. 53. - Servizio fatto a carri misti da squadre fisse durante il viaggio.
Il premio addizionale per ora di lavoro viene elevato alla misura seguente:
"L. 2,50 al conduttore capo di 1ª classe ed al conduttore capo;
L. 2,25 al conduttore principale.
L. 2 al conduttore ed al frenatore".
Art. 55. - Soprassoldo per servizio in galleria.
La misura massima, del soprassoldo viene elevata come segue:
"L. 6 al conduttore capo di 1ª classe ed al conduttore capo;
L. 5 al conduttore principale;
L. 4 al conduttore ed al frenatore".
Dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente:
"Il soprassoldo e' da corrispondere soltanto agli agenti in servizio di scorta ai treni con trazione a vapore".
Art. 56. - Scorta dei treni senza bagagliaio.
Il soprassoldo viene elevato per ogni corsa a L. 9 per la misura minima e a L. 18 per la misura massima, con un massimo giornaliero variabile rispettivamente fra L. 16 e L. 32.
Dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente:
"Il soprassoldo e da corrispondere soltanto agli agenti in servizio di scorta ai treni con trazione a vapore".
Art. 57. - Il titolo e' sostituito dal seguente:
"Agenti delle stazioni in funzioni proprie del personale dei treni e personale dei treni incaricato di servizi speciali".
L'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
"Al personale di scorta ai treni eventualmente impegnato in servizi speciali ed in casi eccezionali, puo' essere assegnato, in sostituzione di tutti o parte dei premi di cui al presente capo, un compenso globale la cui misura e' caso per caso stabilita dal direttore generale su proposta del capo del Servizio".
CAPO X. - Premi d'interessamento al servizio.
Art. 58. - Premio di maggior produzione. - E' sostituito dal seguente:
"Gli agenti incaricati della esecuzione dei lavori, che si prestano ad una preventiva determinazione possono essere ammessi a concorrere, individualmente o collettivamente per gruppi, ad un premio di maggior produzione che in nessun caso deve essere superiore al 50% dello stipendio (o paga) medio inerente alla qualifica, secondo le disposizioni vigenti.
"Le norme secondo le quali e' da effettuarsi la liquidazione del premio sono approvate dal direttore generale".
Art. 59. - Premio di interessamento. - E' sostituito dal seguente: "Agli agenti dei gradi sottoindicati e' assegnato un premio d'interessamento alla regolarita' ed economia del servizio a ciascuno affidato.
"La misura del premio giornaliero risulta dalla seguente tabella:
--------------------------------------------------------------------
GRADO | Misura del premio
--------------------------------------------------------------------
1°........................................ | L. 130
2°........................................ | " 115
3°........................................ | " 100
4°........................................ | " 90
5°........................................ | " 80
6°........................................ | " 70
7°........................................ | " 65
8°........................................ | " 60
9°........................................ | " 55
10°........................................ | " 50
11°........................................ | " 45
12°........................................ | " 40
13°........................................ | " 35
14°........................................ | " 30
Guardarobiere | |
Manovale | donna.......| " 20
Art. 60. - Il comma primo e secondo sono annullati e sostituiti dai seguenti:
"Di regola il premio e concesso agli agenti non demeritevoli nella misura prevista dalla tabella per ciascun grado. Quando, pero', il posto occupato o la responsabilita' ad esso inerenti siano di eccezionale importanza, ovvero quando siano affidati incarichi speciali in piu' delle normali attribuzioni, ed infine quando le condizioni nelle quali il servizio si svolge diano luogo ad un particolare disagio, il premio, a seconda del minore o maggior grado con cui si verificano le anzidette circostanze, puo' essere elevato fino al massimo risultante per ciascun grado dalla misura della tabella suddetta maggiorata del 60% "Le quote di aumento saranno di regola corrispondenti al 10% del premio normale previsto dalla tabella ed arrotondate alla lira, per eccesso".
Dopo l'ultimo comma aggiungere "Sono pure esclusi dal premio d'interessamento gli agenti che fruiscono delle competenze speciali di cui ai capi VIII, IX e XIII.
"sono inoltre esclusi dal premio i controllori viagganti e gli agenti in prova".
Art. 61. - E' soppresso.
CAPO XI. - Compensi diversi.
Art. 62. - Gratificazioni.
Il limite minimo dell'assegno annuo viene elevato a lire 60 milioni.
Il limite individuale delle gratificazioni che possono essere concesse dal direttore generale viene elevato a L 5000.
Quello delle gratificazioni la cui facolta' di concessione puo' essere dal direttore generale deferita ai capi dei servizi ed ai Comitati di esercizio, viene elevato a L. 1000.
Art. 66. - Premi per la scoperta di irregolarita' od abusi nei trasporti.
Il primo ed il secondo comma sono sostituiti dai seguenti;
"Al personale dei treni, a quello delle stazioni ed agli agenti in genere incaricati delle controllare, che scoprono irregolarita', od abusi nel trasporto dei viaggiatori, dei bagagli e delle merci e' accordato, in premio una percentuale dell'importo delle somme che sono riscosse a titolo di sopratassa, a norma delle vigenti tariffe e' condizioni per i trasporti.
"Detta percentuale, da fissarsi dal direttore generale, non potra' in nessun caso superare il 30% dell'importo suddetto e qualora venga stabilita in misura inferiore, la differenza fra il 30% dei ripetuto importo cui il premio effettivamente corrisposto al personale interessato sara' devoluto all'Opera di previdenza a favore del personale delle Ferrovie dello Stato;
"Il premio e' limitato al 10% per le irregolarita' riscontrate nella dichiarazione del peso delle spedizioni ed in nessun caso puo' superare il massimo di L. 2000 per irregolarita' od abuso.
"I limiti minimo e massimo della misura del compenso da corrispondere per ogni contravvenzione regolarmente accertata, di cui al commi 4° sono elevati rispettivamente a L. 5 e L. 200".
Art. 67. - Premi per la scoperta di contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti sulla Polizia ferroviaria.
I limiti minimo e massimo del premio per ogni verbale di contravvenzione, di cui al secondo comma, sono elevati rispettivamente a L. 5 e L. 50.
Art. 68. - Premi per evitate anormalita' nella circolazione dei treni.
I limiti massimi di cui al 3° comma sono elevati per i premi da corrispondere dai capi delle Sezioni a L. 200 e per quelli da corrispondere dai Comitati di esercizio a L. 500, per ogni anormalita' evitata.
Il limite massimo individuale dei premi da corrispondere dal direttore generale e' elevato a L. 3000.
Art. 69. - Compenso per la scoperta di furti ed altri fatti dolosi nei trasporti.
Il limite massimo, di cui al comma 2°, e' elevato a L. 1000 per i premi da concedere dai capi delle Sezioni ed a L. 1000 per quelli da concedere dai Comitati di esercizio; il limite massimo dei premi da approvare dal direttore generale e' elevato a L. 3000.
Art. 71. - Soprassoldo per prestazioni di persone di famiglia. I limiti minimo e massimo del soprassoldo giornaliero sono elevati rispettivamente a L. 30 e L. 60.
CAPO XIII. - Competenze speciali del personale addetto al servizio delle navi traghetto.
Art. 80. - Il primo ed il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:
"Alle persone di equipaggio delle navi traghetto in servizio nello stretto di Messina viene corrisposto per ogni ora di effettivo servizio, un premio nella misura appresso indicata:
comandante di 1ª e 2ª classe e capo macchinista
di 1ª e 2ª classe...............................................L. 18 ufficiale navale di 1ª classe e ufficiale macchinista
di 1ª classe....................................................L. 15 ufficiale navale di 2ª classe e di 3ª classe a. p. e
di 3ª classe e ufficiale macchinista di 2ª classe,
di 3ª classe a. p, di 3ª classe.................................L. 13 1° e 2° nostromo, capo motorista e motorista
di 1ª classe, capo elettricista ed elettricista
di 1ª classe....................................................L. 10 motorista, elettricista e carpentiere di 1ª classe........L. 8 marinaio scelto, fuochista e carpentiere..................L. 7 marinaio e carbonaio..................................... L. 6"
Il premio per ogni ora di effettivo servizio e' di L. 25 per l'ufficiale comandante e per quello che ha la direzione di macchina, sulle navi traghetto di dislocamento a pieno carico uguale o superiore alle 3.500 tonnellate".
Il penultimo comma e' modificato come segue:
"Se il tempo impiegato nei servizi di navigazione computato nel modo indicato, supera nel mese le 100 ore per agente, la parte eccedente e' aumentata del 60% agli effetti del premio".
Art. 81. - Le qualifiche del personale ed i relativi compensi sono sostituiti dai seguenti:
"comandante di 1ª e 2ª classe e capo
macchinista di 1ª e 2ª
classe...............................................L. 25
ufficiale navale di 1ª classe
e ufficiale macchinista di 1ªclasse..................L. 20
ufficiale navale di 2ª classe,
di 3ª classe a. p. e di 3ª classe
e ufficiale macchinista di 2ª classe,
di 3ª classe a. p. e di 3ª classe................L. 18
1ª e 2ª nostromo, capo motorista
e motorista di 1ª classe,
capo elettricista, ed elettricista
di 1ª classe.........................................L. 15
motorista,elettricista e carpentiere di 1ª classe....L. 13
marinaio scelto,fuochista e carpentiere..............L. 11
marinaio e carbonaio.................................L. 10"
Art. 82. - E' sostituito dal seguente:
"Alle persone di equipaggio delle navi traghetto in servizio nello Stretto di Messina, che partano od arrivino o rimangano fuori residenza in tutto o in parte del periodo dalle 22 alle 5, queste ore comprese, e accordata un'indennita' di pernottazione nella misura di L. 40.
"Agli effetti della liquidazione di detta indennita' si computa l'assenza considerando anticipata l'ora di partenza delle corse secondo l'orario e posticipata quella reale di arrivo, del tempo occorrente per le operazioni accessorie, calcolato come previsto al 4° comma dell'articolo 80".
Art. 83. - Le qualifiche del personale ed i relativi premi sono sostituiti dai seguenti:
"comandante di 1ª e 2ª classe e capo macchinista
di 1ª e 2ª classe...............................................L. 75 ufficiale navale di 1ª classe e ufficiale macchinista
di 2ª classe....................................................L. 65 ufficiale navale di 2ª classe, di 3ª classe a. p. e
di 3ª classe e ufficiale macchinista di 2ª classe,
di 3ª classe a. p. e di 3ª classe...............................L. 55 1° e 2° nostromo, capo motorista e motorista
di 1ª classe, capo elettricista ed elettricista
di 1ª classe....................................................L. 45 motorista, elettricista e carpentiere di 1ª classe..........L. 40 marinaio scelto, fuochista e carpentiere....................L. 35 marinaio e carbonaio........................................L. 30
L'ultimo comma e' sostituito dai seguenti:
"I premi di cui sopra al pari del premio di interessamento di cui all'art. 60 sono suscettibili di aumento no ad un massimo del 60%.
"Qualora le prestazioni predette avessero luogo fra le ore 22 e le ore 5 al personale e' corrisposto anche il soprassoldo per servizio notturno di cui all'art. 41".
Art. 85. - E' sostituito dal seguente:
"Al comandante che presti servizio a terra con la carica di "dirigente nautico" ed al capo macchinista che presti servizio a terra con la carica di "dirigente tecnico" e' corrisposto, in sostituzione del premio di cui all'art. 83, un premio d'importo uguale a quello di interessamento, di cui all'art. 59, nella misura stabilita per i capi deposito di grado corrispondente".
Art. 86. - Il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Al dirigente nautico, al dirigente tecnico ed alle seguenti persone di equipaggio comandante di 1ª e 2ª classe; capo macchinista di 1ª e 2ª classe; ufficiale macchinista di 1ª e 2ª, 3ª classe a. p. e 3ª classe: capo motorista e capo elettricista: motorista di 1ª classe ed elettricista di 1ª, classe; motorista elettricista, fuochista, carbonaio e marinaio scelto o marinaio che presta servizio come timoniere, e' concesso un premio d'interessamento alla economia del combustibile e delle materie grasse e cotone impiegati nel servizio delle navi".
Art. 87. - Le qualifiche del personale e le relative indennita' sono sostituite dalle seguenti:
"comandante di 1ª e 2ª classe e capo macchinista
di 1ª e 2ª classe..............................................L. 400 ufficiale navale di 1ª classe e ufficiale macchinista
di 1ª classe...................................................L. 380 ufficiale navale di 2ª classe, di 3ª classe a. p.
e di 3ª classe e ufficiale macchinista di 2ª classe
e di 3ª classe a. p. e di 3ª classe............................L. 360 1° e 2° nostromo, capo motorista e motorista di
1ª classe, capo elettricista ed elettricista di
2ª classe.....................................................L. 320 motorista, elettricista e carpentiere di 1ª classe........L. 390 marinaio scelto, fuochista e carpentiere..................L. 290 marinaio e carbonaio......................................L. 280
Art. 90. - E' sostituito dal seguente:
"Al personale sbarcato, comandato in servizio fuori dello Stretto, spetta il trattamento di indennita' di trasferta previsto per il rimanente personale ferroviario di pari grado.
"Analogo trattamento di trasferta spetta al personale imbarcato in servizio fuori dello Stretto, quando manchi eccezionalmente, in via temporanea, la possibilita' di alloggiare a bordo".
Art. 91. - la dizione "Ministro per le comunicazioni" e' sostituita con quella Ministro per i trasporti".
Art. 93. - E' sostituito dal seguente:
"Al personale navigante eventualmente impegnato per servizi speciali ed in casi eccezionali puo' essere assegnato, in sostituzione di tutti o parte dei premi di cui al presente capo un compenso globale la cui misura e' stabilita caso per caso dal direttore generale, su proposta del capo del Servizio". ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 11 luglio 1952, n. 767 ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "E' altresi' elevata al 15 per cento la maggiorazione del 10 per cento prevista dall' art. 2 del regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 454 , concernente la determinazione del compenso per lavoro straordinario per il personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato"; ha inoltre disposto (con l'art. 11, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1952.

Art. 3

I punti a) e b) dell' art. 2 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1988 , convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 202 , concernente la corresponsione di assegni di malattia al personale delle Ferrovie dello Stato a mezzo dell'Opera di previdenza per il personale stesso sono modificati come segue:
"a) per gli agenti che fruiscono del premio d'interessamento di cui l'art. 59 delle disposizioni sulle competenze accessorie, l'assegno di malattia sara' pari alla misura del premio d'interessamento di cui l'agente fruisce al momento dell'inizio della malattia;
b) per gli agenti con qualifiche del personale di macchine, dei treni e delle navi traghetto, che non fruiscono del premio d'interessamento, l'assegno sara' corrisposto nella misura prevista per gli agenti pari grado della tabella di cui l'art. 59 delle disposizioni sulle competenze accessorie".
Il secondo comma dell'art. 7 del Regio decreto legge predetto e' abrogato.

Art. 4

I gradi e le qualifiche del personale delle Ferrovie dello Stato citati nel presente decreto, sono quelli di cui il R. decreto 12 ottobre 1942, n. 1210 .

Art. 5

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Le modifiche apportate dall'art. 2 ai capi III, VII, VIII, IX, X e XIII delle "Disposizioni sulle competenze accessorie" del personale delle Ferrovie dello Stato, hanno effetto dal 1° ottobre 1945, ad eccezione di quelle riguardanti l'art. 39 delle citate disposizioni, la cui decorrenza ha effetto dal 1° luglio 1945 e il trattamento di diaria di cui agli articoli 45 e 52 delle medesime disposizioni; la cui decorrenza e' fissata al 1° marzo 1946.
Le modifiche apportate dall'art. 3 hanno effetto dal 1° ottobre 1945.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 24 maggio 1946
UMBERTO
DE GASPERI - LOMBARDI - CORBINO
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte del conti, addi' 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 236. - FRASCA
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