046U0434
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Norme integrative al decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 140, relativamente al rilascio da parte dei locatari di beni immobili restituiti a persone fisiche o giuridiche aventi nazionalita' delle Nazioni Unite. (REGIO DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 1946 n. 434)
Premessa
UMBERTO II RE D'ITALIA Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 36 ; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 140 ; Visto l' art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, e per l'inaustria e il commercio: Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico
Qualora il proprietario di beni restituiti a norma del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 36 , integrato dal decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 140 , intenda risolvere il contratto di locazione stipulato dal sequestratario o dal suo rappresentante, in base alla facolta' di cui all' art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 140 , il locatario e tutti gli altri occupanti dovranno senz'altro rilasciare libera la proprieta'.
In caso di inadempimento dell'obbligo previsto dal comma precedente, l'intendenza di finanza competente per territorio, promuovera' immediatamente la procedura giudiziaria per ottenere il rilascio dei beni a favore del proprietario.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 25 maggio 1946
UMBERTO
DE GASPERI - TOGLIATTI - CORBINO - GRONCHI
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 215. - FRASCA