Monitoring Gesetzessammlung

046U0479

IT - Regi Decreti Legislativi

046U0479

Norme integrative del decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453, sulla assunzione obbligatoria dei reduci di guerra nelle pubbliche amministrazioni e nelle private imprese. (REGIO DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 1946 n. 479)

Premessa

UMBERTO II RE D'ITALIA Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453 ; Visto l' art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 ; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58 ; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, numero 262 ; Vista La deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'assistenza post-bellica, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per l'industria e commercio e per il lavoro e la previdenza sociale; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

Nei licenziamenti di personale non di ruolo che le pubbliche amministrazioni e le imprese private riterranno di dover disporre per esuberanza di personale i prestatori d'opera, previsti dall' art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453 , non possono esservi compresi in misura superiore al 50% del numero complessivo dei dipendenti licenziandi.

Art. 2

Ai funi del precedente articolo, l'aliquota dei licenziamenti e' computata distintamente per le singole qualifiche professionali o categorie.
Il computo dei licenziamenti e' fatto per periodi semestrali.

Art. 3

L'intervento ispettivo previsto dall' art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453 ,puo' essere richiesto anche ai fini dell'osservanza del presente decreto.

Art. 4

I datori di lavoro che non osservino le disposizioni del presente decreto, sono puniti con l'ammenda da L. 1000 a L. 20.000.

Art. 5

Nei territori gia' restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entra, in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Nelle provincie ancora soggette al Governo Militare Alleato, esso entrera' in vigore il giorno in cui vi venga reso esecutivo con disposizioni del Governo medesimo o, in mancanza, dal giorno del loro ritorno all'Amministrazione italiana.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge del lo Stato.
Dato a Roma, addi' 30 maggio 1946
UMBERTO
DE GASPERI - GASPAROTTO - TOGLIATTI - SCOCCIMARRO - CORBINO - GRONCHI - BAR- BARESCHI
Visto, IL Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 238. - FRASCA
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