046U0502
046U0502
Provvedimenti per la vendita a privati dei Centri di autocarri attualmente gestiti dallo Stato. (REGIO DECRETO LEGISLATIVO 02 giugno 1946 n. 502)
Premessa
UMBERTO II RE D'ITALIA Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 ; Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262 ; Considerata, l'opportunita' di alienare gli autocarri ed il materiale automobilistico ceduti a suo tempo al Governo Italiano dalle Autorita' Alleate e presi in consegna dai Ministri del tesoro e dei trasporti; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per i trasporti; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto Segue:
Art. 1
I Centri di automezzi nonche' i depositi di materiale automobilistico che le Autorita' Alleate hanno ceduto al Governo Italiano per l'esercizio dei trasporti di cose di essenziale necessita' per il Paese, sono posti in vendita, in deroga alle norme sulla contabilita' generale dello Stato, mediante aggiudicazione al migliore offerente senza le formalita' dei pubblici incanti od anche a mezzo di trattativa privata.
La vendita per trattativa privata deve essere peraltro autorizzata con decreto del Ministero dei trasporti e del Ministero del tesoro.
Nel decreto devono essere precisati i motivi per i quali si ricorre a tale formula di vendita.
Le vendite intervenute per ragioni di urgenza prima dell'entrata in vigore del presente decreto, devono intendersi regolate dalle disposizioni in esso contenute ed eseguite in base alle disposizioni stesse.
Art. 2
Ciascun Centro di automezzi viene venduto nella sua intierezza.
Gli acquirenti delle predette aziende devono impegnarsi, ove il Ministero dei trasporti e quello del tesoro al momento della vendita lo ritengano necessario, a gestire le aziende acquistate continuando l'esercizio dei trasporti essenziali alle necessita' alimentari e di ricostruzione del Paese e cio' per un periodo di tempo da determinarsi caso per caso.
Nel caso di inadempienza all'eventuale impegno di cui al precedente comma, il Ministero dei trasporti, potra', a suo giudizio insindacabile, sospendere il titolare dall'esercizio della gestione per un periodo di tempo da uno a sei mesi, provvedendo alla nomina di un commissario il quale curera' la continuazione della gestione stessa.
Art. 3
null
Art. 4
Il Ministero dei trasporti d'intesa con il Ministero del tesoro, fissera' le modalita' per l'applicazione del presente decreto.
Art. 5
Gli utili o le perdite risultanti dai bilanci dei Centri e dei Depositi per il periodo di gestione diretta da parte dello Stato intercorrente dalla presa in consegna alla vendita, sono attribuiti al bilancio dello Stato.
Art. 6
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a disporre con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del presente provvedimento.
Art. 7
Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrera' in vigore dalla data che sara' stabilita con ordinanza del Governo Militare Alleato, o in mancanza, dalla data di restituzione dei territori medesimi all'Amministrazione italiana.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 2 giugno 1946
UMBERTO
DE GASPERI - CORBINO - LOMBARDI
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 266. - FRASCA