Monitoring Gesetzessammlung

046U0499

IT - Regi Decreti Legislativi

046U0499

Modificazioni al decreto legislativo Luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 277, sulle provvidenze a favore dei tabacchacchicultori. (REGIO DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 1946 n. 499)

Premessa

UMBERTO II RE D'ITALIA Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 277 , sulle provvidenze a favore dei tabacchicultori; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 ; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58 ; Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262 ; Sentito il parere del Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

Il termine iniziale fissato dall' art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 277 , per l'esercizio della facolta' conferita all'Amministrazione dei monopoli a favore dei concessionari speciali per la coltivazione del tabacco, nei casi ivi previsti, decorre dalla produzione del 1946 e non da quella del 1945.

Art. 2

Agli istituiti di credito che finanziano le ditte concessionarie di coltivazione del tabacco per la ricostruzione e il riadattamento dei locali di cui all' art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 3 maggio 1945, numero 277 , l'Amministrazione dei monopoli puo' concedere la propria garanzia, limitatamente al periodo in cui e' erogato il concorso dello Stato, attraverso un'offerta di rilievo dei locali, in caso di dissesto del concessionario, per un importo pari al fido concesso e, comunque, non superiore al 50 % del valore dei fabbricati da ricostruire e da riattare o ricostruiti o riattati, stabilito di comune accordo tra l'Amministrazione e l'istituto finanziatore, e non superiore alla spesa dei lavori di ricostruzione e di adattamento, presunta nei modi di cui all'art. 1 del detto decreto n. 277 e della riattrezzatura distrutta per cause di guerra e necessaria alla lavorazione.

Art. 3

All'Amministrazione dei monopoli e' data altresi' facolta' di prestare fideiussione agli anzidetti istituti di credito, nei casi in cui non ritenga di assumere l'impegno del rilievo di cui all'articolo precedente, per un periodo massimo di otto anni e per una somma non eccedente il 50 % del valore dei fabbricati da ricostruire e da riattare e, comunque, non superiore alla spesa presunta per la ricostruzione o il riattamento dei locali subentrando nell'ipoteca di 1° grado iscritta sugli immobili dell'Istituto finanziatore.

Art. 4

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 27 maggio 1946
UMBERTO
DE GASPERI - SCOCCIMARRO
CORBINO
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 274. - FRASCA
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