Monitoring Gesetzessammlung

046U0505

IT - Regi Decreti Legislativi

046U0505

Concessione di contributi statali per la costruzione di serbatoi e laghi artificiali e di nuovi impianti idroelettrici in Sicilia. (REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946 n. 505)

Premessa

UMBERTO II RE D'ITALIA Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici , approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive disposizioni; Visto il R. decreto-legge 12 maggio 1938, n. 770 ; Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1838 ; Vista la legge 23 gennaio 1941, n. 151 ; Vista la legge 7 gennaio 1943, n. 31 ; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 29 dicembre 1945, n. 870 ; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 ; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste e per l'industria e commercio; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

Nel limite di impegno per le annualita' relative a sovvenzioni e contributi previsti da leggi speciali, che viene stabilito con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, sara' compresa una particolare autorizzazione di lire trentacinquemilionicinquecentomila per ciascuno dei cinque esercizi dal 1946-47 al 1950-51, per provvedere alla concessione del contributo statale, in base agli articoli 73 e seguenti del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775 , sulle acque e sugli impianti elettrici, nella spesa di costruzione dei serbatoi e laghi artificiali in Sicilia e di un contributo straordinario statale nella spesa di costruzione nell'isola stessa delle opere principali di nuovi impianti idroelettrici.

Art. 2

Il contributo straordinario di cui all'art. 1 potra' essere accordato, a giudizio del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro, nonche' con il Ministro per l'industria e commercio, per la costruzione degli impianti idroelettrici che saranno ritenuti economicamente convenienti.

Art. 3

Tenuto conto anche dell'eventuale contributo nella spesa di costruzione di serbatoi e laghi artificiali, in base agli articoli 73 e seguenti del testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici 11 dicembre 1933, numero 1775, il contributo, straordinario statale potra' essere accordato fino alla misura massima del 60 per cento nella spesa delle opere principali degli impianti idroelettrici.

Art. 4

I contributi di cui al presente decreto possono essere accordati per i serbatoi e laghi artificiali e per gli impianti idroelettrici, concessi e da concedere, anche se parzialmente eseguiti in base alla concessione o ad autorizzazione provvisoria.
In quest'ultimo caso il contributo sara' proporzionato al costo delle opere ancora da eseguire alla data di pubblicazione del presente decreto.
Sono esclusi dalla limitazione di cui al precedente comma i serbatoi e laghi artificiali e gli impianti idroelettrici ai quali si sarebbero rese applicabili le disposizioni del R. decreto-legge 12 maggio 1938, numero 770 , delle leggi 23 novembre 1939, n. 1838, 23 gennaio 1941, n. 151 e 7 gennaio 1943, n. 31 , e del decreto legislativo Luogotenenziale 29 dicembre 1945, n. 870 e per i quali fu presentata domanda di contributo nei termini stabiliti.

Art. 5

Per l'istruttoria delle domande saranno seguite le norme del citato testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775 e del relativo regolamento.
Negli atti di concessione saranno introdotte speciali clausole per la limitazione delle tariffe di vendita dell'energia elettrica e dell'acqua per irrigazione, che saranno stabilite dal Ministero dei lavori pubblici, di concerto con quelli delle finanze, dell'industria e commercio e del tesoro.

Art. 6

Le domande di contributo dovranno essere presentate entro il 31 dicembre 1946 e gli impianti dovranno essere ultimati entro il 31 dicembre 1951.
Restano ferme ad ogni effetto, le domande di contributo presentate in base alle disposizioni richiamate all'ultimo comma dell'art. 4.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 17 maggio 1946
UMBERTO
DE GASPERI - CATTANI - SCOCCIMARRO - CORBINO - GULLO - GRONCHI
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 256. - FRASCA
Verwendung von Cookies.

Durch die Nutzung dieser Website akzeptieren Sie automatisch, dass wir Cookies verwenden. Cookie-Richtlinie

Akzeptieren
Markierungen
Leseansicht