046U0498
046U0498
Istituzione dell'Ente autonomo del Flumendosa. (REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946 n. 498)
Premessa
UMBERTO II RE D'ITALIA Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 194, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58 ; Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R.decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 ; Ritenuta l'opportunita' di assicurare, mediante speciali norme la pronta realizzazione delle opere per la miglior utilizzazione delle acque del bacino idrografico del medio e basso Flumendosa, a scopo d'irrigazione potabile e di produzione di forza motrice; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste e per l'industria e il commercio: Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
E' istituito con sede a Cagliari, l'Ente autonomo del Flumendosa avente lo scopo di provvedere alla costruzione delle opere per la razionale utilizzazione delle acque del bacino idrografico del medio e basso Flumendosa, per irrigazione, uso potabile e produzione di forza motrice.
Art. 2
L'Ente autonomo provvede a tutto quanto occorre per lo studio dei progetti, per il conseguimento delle concessioni di derivazione e di utilizzazione delle acque e per il finanziamento e la costruzione delle opere.
All'Ente autonomo puo' essere affidata anche l'esecuzione delle opere di sistemazione idraulica che risultassero necessarie per la migliore attuazione dei compiti demandatigli.
Art. 3
Sono organi dell'Ente autonomo il Consiglio di amministrazione, il Comitato di presidenza, il presidente e il Collegio dei revisori.
Il Consiglio di amministrazione e' composto di:
a) un presidente e un vice presidente nominati con decreto Reale su proposta del Ministro per i lavori pubblici;
b) due membri, di cui uno tecnico, nominati dal Ministro per i lavori pubblici;
c) un membro nominato dal Ministro per il tesoro;
d) un membro nominato dal Ministro per l'agricoltura e foreste;
e) un membro nominato dal Ministro per l'interno, su designazione dell'Alto, Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica;
f) un rappresentante dell'Amministrazione provinciale di Cagliari;
g) un rappresentate dei Consorzi riuniti di bonifica della Sardegna meridionale;
h) un rappresentante degli utenti delle acque del bacino idrografico del medio e basso Flumendosa, non compresi in detti Consorzi, nominato dal prefetto tra gli utenti stessi;
i) un rappresentante della categoria degli agricoltori e un rappresentante dei lavoratori della terra designati dalle rispettivo associazioni.
Il presidente, il vice presidente e gli altri membri del Consiglio di amministrazione, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
Il Comitato di presidenza e' composto dal presidente e, in caso di assenza o di impedimento, dal vice presidente dell'Ente autonomo, dal rappresentante tecnico del Ministero dei lavori pubblici, dal rappresentante del Ministero dell'agricoltura e le foreste, dal rappresentante dell'Amministrazione provinciale di Cagliari e dal rappresentante dei Consorzi.
Il Collegio dei revisori dei conti e' composto di tre membri nominati, rispettivamente, dal Ministro per i lavori pubblici, dal Ministro per il tesoro e dal Ministro per l'agricoltura, e foreste.
Esso dura in carica quattro anni ai singoli membri possono essere riconfermati.
Art. 4
I progetti esecutivi delle opere saranno dall'Ente autonomo compilati sulla base dello studio di massima che sara' eseguito dal Ministero dei lavori pubblici.
Le acque occorrenti per l'attuazione dei compiti dell'Ente autonomo giusta il detto studio di massima, resteranno riservate all'Ente stesso per il periodo massimo di otto anni previsto dall' art. 51 del testo unico 11 dicembre 1933, n 1775 , sulle acque e sugli impianti elettrici con decorrenza dalla entrata in vigore del presente decreto.
Ove entro detto termine l'Ente non ottenga la concessione delle acque a norma del citato testo unico, la riserva di cui al precedente comma potra' essere prorogata di altri quattro anni.
Al fine di non pregiudicare l'attuazione dei compiti dell'Ente autonomo, questo dovra' essere sentito sulle domande in corso per concessione delle acque del bacino idrografico del medio e basso Flumendosa e su quelle che, ultimate le opere, fossero presentate per l'utilizzazione delle eventuali, acque residue, restando salve le determinazioni che l'Amministrazione adottera' con i provvedimenti definitivi.
Art. 5
A tutti lavori e gli impianti occorrenti alla costruzione e all'esercizio delle opere sono applicabili le disposizioni dell' articolo 33 dei testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775 , sulle acque e sugli impianti elettrici.
Art. 6
Nella spesa delle opere costruite dall'Ente sono tenuti a contribuire i proprietari degli immobili che traggono beneficio dalle opere stesse compreso lo Stato, le provincie ed i comuni per i beni di loro pertinenza.
Il perimetro di contribuenza e' approvato con decreto dei Ministro per i lavori pubblici. Il decreto e' trascritto a cura dell'Ente.
La ripartizione della spesa a carico dei proprietari di cui al primo comma del presente articolo e' fatta in via definitiva in ragione dei benefici conseguiti per effetto del complesso delle opere o di singoli gruppi a se' stanti, e in via provvisoria sulla base di indici approssimativi e presuntivi del beneficio conseguibile.
La ripartizione definitiva e gli eventuali conguagli hanno luogo dopo che sia stato accertato dal Ministero dei lavori pubblici il compimento e l'utile funzionamento di tutti i lavori.
I criteri di ripartizione sono fissati nello statuto dell'Ente o con successiva deliberazione del Consiglio d'amministrazione approvata dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello dell'agricoltura e foreste.
La proposta dei criteri di reparto, tanto provvisoria quanto definitiva, e' pubblicata per il periodo di 60 giorni a mezzo dell'Ufficio del genio civile e contro di essa e' ammesso ricorso al Ministro per i lavori pubblici entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione.
Il Ministro per i lavori pubblici provvede, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e foreste, decidendo sui reclami presentati.
Contro il provvedimento e' ammesso soltanto ricorso di legittimita' al Tribunale superiore delle acque.
Art. 7
I contributi a carico degli interessati sono rimossi con le forme e con la procedura stabilite dalla legge per la riscossione delle imposte dirette e sono assistiti da privilegio che prende grado dopo quello stabilito dall' art. 2780, n. 3, del Codice civile .
I contributi a carico degli interessati relativi alle opere di irrigazione e di produzione di forza motrice costituiscono altresi' oneri reali gravanti sugli immobili degli utenti.
Art. 8
Tutti gli atti e contratti compiuti dall'Ente entro i limiti degli scopi indicati nel presente decreto, sono esenti dalla tassa di bollo e registrati col pagamento della tassa fissa di registro e ipotecaria di lire Venti salvi gli ordinari emolumenti ai conservatori dei registri immobiliari.
Art. 9
Alla manutenzione e all'esercizio delle opere costruite dall'Ente autonomo provvederanno gli interessati. Ove si renda necessario costituire fra di loro consorzi obbligatori per la manutenzione e l'esercizio di determinate categorie o gruppi di opere, l'Ente ne promuovera' la costituzione prima dell' ultimazione delle opere.
Art. 10
Ultimata la esecuzione delle opere, al fine di mantenere il coordinamento che risultasse necessario fra i vari interessati, per la manutenzione e l'esercizio, delle opere di uso comune, l'Ente potra' trasformarsi in Consorzio di secondo grado, a termini dell' art. 71 del R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 , sulle acque.
Art. 11
Le concessioni di derivazione di acque pubbliche accordate all'Ente autonomo passano di pieno diritto ai Consorzi di cui all'art. 10 all'atto della consegna delle opere.
Art. 12
Per la esecuzione delle opere, aventi carattere di interesse pubblico, lo Stato concorrera' nella misura dell'87,50% per quelle inerenti alla irrigazione, nella misura del 75 % per quelle inerenti alla costruzione degli acquedotti rurali e nella misura del 40 % per quelli inerenti alla costruzione di acquedotti per centri urbani.
Oltre all'eventuale contributo nella spesa di costruzione dei serbatoi e laghi artificiali, in base agli articoli 73 e seguenti del testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775, lo Stato potra' concorrere nella spesa delle opere principali degli impianti idroelettrici fino alla misura massima del 60 per cento.
Le somme a carico dello Stato saranno stanziate annualmente in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.
Art. 13
L'Ente autonomo e' autorizzato a compiere tutte le operazioni finanziarie occorrenti per il raggiungimento dei suoi scopi.
Art. 14
Per le spese generali dell'Ente autonomo e per ogni altro atto preparatorio alla esecuzione delle opere, e' autorizzata la spesa di lire duecento milioni, che sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire cinquanta milioni nell'esercizio finanziario 1946-47 e di lire centocinquanta milioni nell'esercizio finanziario 1947-48.
Le somme di cui sopra saranno accreditate al Provveditore alle opere pubbliche per la Sardegna, il quale, in relazione al fabbisogno, le versera' all'Ente in conformita' di apposita convenzione da approvarsi dall'Alto Commissario per la Sardegna, sentito il Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato.
Art. 15
Per gravi irregolarita' della gestione dell'Ente autonomo il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'agricoltura e foreste, puo' promuovere il decreto Reale di scioglimento dell'Amministrazione dell'Ente autonomo e di nomina di un commissario governativo i cui poteri non potranno durare oltre due anni dalla data del decreto di scioglimento.
Art. 16
Con decreto Reale, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quelli per le finanze e per l'agricoltura e foreste, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, sara' provveduto all'approvazione dello statuto dell'Ente autonomo.
Art. 17
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre in bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per la attuazione del presente decreto.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 17 maggio 1946
UMBERTO
DE GASPERI - CATTANI - SCOCCI MARRO - CORBINO - GULLO - GRONCHI
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 255. - FRASCA.