046U0501
046U0501
Proroga delle convenzioni stipulate fra lo Stato ed il Consorzio industrie fiammiferi. (REGIO DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 1946 n. 501)
Premessa
UMBERTO II RE D'ITALIA Visto il R. decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560 ; Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105 , convertito nella legge 1° maggio 1930, n. 611 ; Visto il R. decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 14 convertito nella legge 7 aprile 1932, n. 356 ; Vista la legge 28 settembre 1940, n. 1402 ; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 ; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317 ; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58 ; Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico
Le convenzioni fra lo Stato ed il Consorzio industrie fiammiferi, contemplate dall' art. 1 della legge 28 settembre 1940, n. 1402 , continueranno ad avere efficacia dal 1° giugno 1946 al 31 maggio 1948, sotto l'osservanza delle norme di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 317 .
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 27 maggio 1946
UMBERTO
DE GASPERI - SCOCCIMARRO
Visto, il Guardasigilli TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 275. - FRASCA