Monitoring Gesetzessammlung

046U0552

IT - Regi Decreti Legislativi

046U0552

Disposizioni per i lavoratori dell'industria dell'Alta Italia. (REGIO DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 1946 n. 552)

Premessa

UMBERTO II RE D' ITALIA Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262 ; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58 ; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58 ; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 523 , contenente provvedimenti a favore dei lavoratori dell'Alta Italia; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788 , sulla istituzione della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria e contenente disposizioni transitorie a favore dei lavoratori dell'industria dell'Alta Italia; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946. n. 50. contenente provvedimenti per i lavoratori dell'industria dell'Alta Italia; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'industria e commercio e per la grazia e giustizia; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

Le disposizioni di cui agli articoli 2 , 4 e seguenti del decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, numero 50 , modificato con R. decreto 20 maggio 1946, numero 371 , hanno effetto dal 1° maggio al 31 luglio 1946.

Art. 2

Entro il 10 luglio 1946, mediante accordo da stipularsi fra la Confederazione generale italiana del lavoro e la Confederazione generale dell' industria italiana sara' determinato se ed in quale misura dovra' procedersi a riduzioni del personale dipendente dalle imprese industriali dell'Alta Italia soggetto al decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 523 .
In caso di disaccordo tra le predette organizzazioni, tali determinazioni saranno stabilite con decreto dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale, per l'industria e commercio e per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Esso avra' effetto nelle provincie indicate nell' art. 17 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 523 , dal 1° maggio 1946 per quelle restituite all'Amministrazione del Governo italiano e per le altre alla data alla quale il Governo Militare Alleato ne disporra'.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 30 maggio 1946
UMBERTO
DE GASPERI - BARBARESCHI - CORBINO
- GRONCHI - TOGLIATTI
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n 315. - FRASCA
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