Monitoring Gesetzessammlung

046U0500

IT - Regi Decreti Legislativi

046U0500

Applicazione dei diritti erariali e demaniali nei confronti dell'Ente Autonomo Teatro Reale dell'Opera e della Reale Accademia di Santa Cecilia nella citta' di Roma. (REGIO DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 1946 n. 500)

Premessa

UMBERTO II RE D'ITALIA Vista la legge dei diritti erariali sugli spettacoli 30 dicembre 1923, n. 3276 e successive disposizioni e modificazioni; Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2096 , convertito nella legge 1° maggio 1930, n. 540 , contenente disposizioni sulla devoluzione del diritto erariale e demaniale all'Ente autonomo Teatro alla Scala di Milano; Visto il R. decreto-legge 26 marzo 1931, n. 363 , convertito nella legge 9 luglio 1931, n. 1008 , contenente disposizioni per l'applicazione dell'addizionale 2 per cento a favore dell'Ente autonomo Teatro comunale di Firenze; Visto il R. decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1383 , convertito nella legge 13 gennaio 1938, n. 10 , contenente disposizioni sulla devoluzione dei diritti erariali e demaniali a favore dell'Ente autonomo teatro comunale Vittorio Emanuele Il di Firenze; Visto l' art. 175 della legge 22 aprile 1941, n. 633 , contenente disposizioni sulla protezione dei diritti di autore e degli altri diritti connessi al suo esercizio; Visto l' art. 5 della legge 6 febbraio 1942, n. 95 , contenente disposizioni sulla disciplina tributaria degli atti relativi all'esercizio del diritto di autore e determinazione del diritto demaniale; Visto il R. decreto-legge 10 marzo 1943, n. 86 , convertito nella legge 28 giugno 1943, n. 609 , contenente disposizioni sui diritti erariali per le corse di cavalli ed altre gare; Visto il R. decreto-legge 19 marzo 1943, n. 563 , contenente disposizioni per l'applicazione dell'addizionale 2 % a favore dell'Ente autonomo Teatro Reale dell'Opera di Roma; Visto l' art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 ; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58 ; Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, numero 262 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

Dal 1° luglio 1945 il diritto erariale dovuto a norma degli articoli 1, 11 e 12 della Legge dei diritti erariali sugli spettacoli 30 dicembre 1923, n. 3276, e successive modificazioni, per gli spettacoli promossi dall'Ente autonomo Teatro Reale dell'Opera nonche' dalla Reale Accademia di Santa Cecilia nella citta' di Roma, e' devoluto a favore degli Enti medesimi.
Dalla stessa data il diritto demaniale dovuto a norma dell' art. 5 della legge 6 febbraio 1942, n. 95 , sulle rappresentazioni od esecuzioni di opere di pubblico spettacolo cadute in pubblico dominio, e' devoluto a favore degli stessi Enti per le opere e concerti che a cura di essi saranno rappresentati od eseguiti nella citta' di Roma.
Tali diritti continueranno ad essere riscossi dalla Societa' italiana degli autori ed editori, e versati ai competente capitolo di bilancio di entrata e il pagamento agli Enti interessati, dedotto l'otto per cento a titolo di spese di accertamento, riscossione ed amministrazione, verra' effettuato a cura dello Stato, alla fine di ciascun semestre con imputazione allo stato di previsione del Ministero delle finanze.

Art. 2

A datare dal 28 marzo 1945, il pagamento dei diritti erariali e demaniali spettanti agli Enti autonomi Teatro alla Scala di Milano e Teatro comunale Vittorio Emanuele II di Firenze, in base ai Regi decreti legge 14 novembre 1929, n. 2096 e 14 luglio 1937, n. 1383 , convertiti rispettivamente nella legge 1° maggio 1930, n. 540, e 13 gennaio 1938, n. 10 , e' effettuato previa deduzione dell'otto per cento a favore dello Stato, a titolo di spese di accertamento, riscossione ed amministrazione.
Uguale deduzione dell'otto per cento e' effettuata, a, decorrere dalla stessa data e allo stesso titolo, sul pagamento del diritto addizionale spettante agli Enti autonomi Teatro Reale dell'Opera di Roma, Teatro alla Scala di Milano e Teatro comunale Vittorio Emanuele II di Firenze, rispettivamente in base al Regio decreto-legge 10 marzo 1943, n. 563 , R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3276 , R. decreto-legge 26 marzo 1931, n. 368 , convertito nella legge 9 luglio 1931, n. 1008 e al R. Decreto-legge 10 marzo 1943, n. 86 , convertito nella legge 28 giugno 1943, n. 609 .

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 27 maggio 1946.
UMBERTO
DE GASPERI - SCOCCIMARRO -
CORBINO
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 267 - FRASCA
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