Monitoring Gesetzessammlung

046U0572

IT - Regi Decreti Legislativi

046U0572

Passaggio della Scuola marinara, "Caracciolo", che assume il titolo di "Collegio professionale marittimo Caracciolo" di Sabaudia, alle dipendenze del Ministero della marina, e riforma dell'Ente stesso. (REGIO DECRETO LEGISLATIVO 31 maggio 1946 n. 572)

Premessa

UMBERTO II RE D'ITALIA Vista la legge 1° luglio 1940, n. 1210 , relativa alla soppressione delle navi scuola marinaretti e alla istituzione della Scuola marinara, "Caracciolo" di Sabaudia; Visto l' art. 6 del R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704 , relativo alla soppressione del partito fascista; Visto l' articolo 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 ; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58 ; Vista la deliberazione dell Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto con i Ministri per il tesoro, per la guerra e per la pubblica istruzione; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

La Scuola marinara "Caracciolo", istituita, in Sabaudia con la legge 1° luglio 1940, n. 1210 , e' posta, a modifica di quanto previsto dall' art. 6 del R. decretolegge 2 agosto 1943, n. 704 , alla dipendenza del Ministero della marina.

Art. 2

La Scuola marinara "Caracciolo" e' soppressa ed e' istituito in sua vece il "Collegio professionale marittimo Caracciolo" di Sabaudia.
Esso ha lo scopo di preparare ed avviare i giovani all'accesso nella marina mercantile e militare, e all'esercizio di professione o attivita' d'interesse marinaro.

Art. 3

Il Collegio professionale marittimo "Caracciolo" e' riconosciuto quale Ente morale.
Esso e' posto sotto l'alta vigilanza del Ministero della marina, ed il suo funzionamento e' regolato da apposito statuto organico da approvarsi con decreto reale.

Art. 4

Gli allievi del Collegio professionale marittimo "Caracciolo" seguono i seguenti corsi di studio:
a) una scuola parificata di avviamento professionale a tipo industriale in tre classi successive;
b) un corso nautico di due classi successive in cui sono inpartiti gli insegnamenti stabiliti per il conferimento dei gradi di padrone e motorista autorizzate secondo i programmi previsti per il personale della marina mercantile nonche' gli insegnamenti stabiliti per il conseguimento nella marina militare del grado di comuni di 1ª classe nelle categorie "nocchieri" e "motoristi navali".
Al corso nautico di cui alla precedente lettera b) si accede con la licenza, della scuola di avviamento professionale.

Art. 5

Gli allievi del Collegio professionale marittimo "Caracciolo" che abbiano compiuto l'eta' di dieci anni sono inscritti tra la gente di mare di 2ª categoria.
Gli stessi allievi, quando sono ammessi a seguire il corso nautico sono, invece, inscritti tra la gente di mare di 1ª categoria.
L'esercizio acquistato dagli allievi come battellanti e pescatori, se comprovato dal Collegio professionale marittimo "Caracciolo", ha lo stesso valore delle attestazioni rilasciate a termine delle disposizioni vigenti in materia.

Art. 6

Gli allievi del Collegio professionale marittimo che abbiano compiuto il corso nautico hanno facolta' di dare presso la competente Capitaneria di porto o presso il Collegio, con l'intervento dell'apposita, Commissione, gli esami per il conferimento della patente di padrone e di motorista autorizzato, anche se non abbiano raggiunto l'eta' ed i requisiti previsti dall' art. 123 del Codice della navigazione .
Le relative patenti, saranno, pero', rilasciate quando i giovani riuniranno tutte le condizioni stabilite dalla norma su citata.
Gli allievi che abbiano compiuto il corso nautico possono essere ammessi direttamente a sostenere gli esami finali del corso "nocchieri" e del corso "motoristi navali" delle scuole volontari del C.R.E.M.

Art. 7

Il patrimonio delle soppresse navi scuola marinaretti, di cui all' art. 4 della legge 1° luglio 1940, n. 2110 , e devoluto al Collegio professionale marittimo "Caracciolo" di Sabaudia.
Sono inoltre devoluti al Collegio stesso tutti i beni in uso della soppressa scuola marinara.

Art. 8

I contributi ed altri assegni gia' corrisposti da Enti e da Amministrazioni dello Stato alle navi scuola marinaretti e poi devoluti alla Scuola marinara continueranno ad essere corrisposti negli stessi limiti, e sempre che concorrano le stesse condizioni, al Collegio professionale marittimo di Sabaudia, fatta eccezione per quanto riguarda il contributo corrisposto dal Ministero della marina che e' modificato secondo quanto stabilisce l'articolo seguente.

Art. 9

Il Ministero della marina e' autorizzato a corrispondere al Collegio professionale marittimo "Caracciolo" di Sabaudia un contributo annuo di L. 20.000.000.

Art. 10

Il Ministero della marina e' inoltre autorizzato ad assumersi i seguenti impegni nei confronti del Collegio professionale marittimo "Caracciolo":
a) provvedere ai galleggianti minori e alle relative manutenzioni e riparazioni;
b) curare la manutenzione e le eventuali riparazioni del brigantino interrato;
c) provvedere alla manutenzione dei locali, delle officine e alla eventuale sostituzione del materiale deteriorato;
d) provvedere ai materiali di dotazione, di consumo per le esercitazioni di officina;
e) provvedere al materiale di casermaggio ed al vestiario;
f) comandare personale della Regia marina presso il Collegio professionale marittimo.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 31 maggio 1946
UMBERTO
DE GASPERI DE COURTEN CORBINO - BROSIO - MOLE'
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 327. - FRASCA
Verwendung von Cookies.

Durch die Nutzung dieser Website akzeptieren Sie automatisch, dass wir Cookies verwenden. Cookie-Richtlinie

Akzeptieren
Markierungen
Leseansicht