046U0538
046U0538
Nuove norme dei diritti erariali sui pubblici spettacoli. (REGIO DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 1946 n. 538)
Premessa
UMBERTO II RE D'ITALIA Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3276 , che approva il testo delle disposizioni per i diritti erariali sugli spettacoli; Visto il R. decreto 2 ottobre 1924, n. 1589 , contenente disposizioni per i diritti erariali sui cinematografi; Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1829, n. 2096, convertito nella legge 1° maggio 1930, n. 540 , contenente disposizioni sulla devoluzione del diritto erariale e demaniale all'Ente autonomo Teatro alla Scala di Milano; Visto il R. decreto-legge 26 marzo 1931, n. 368 , convertito nella legge 9 luglio 1931, n. 1008 , che istituisce una addizionale a favore del Teatro comunale Vittorio Emanuele II di Firenze; Visto il R. decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1383 , convertito nella legge 13 gennaio 1938, n. 10 , contenente disposizioni sulla devoluzione del diritto erariale e demaniale a favore dell'Ente autonomo Teatro comunale Vittorio Emanuele II di Firenze; Visto l' art. 4, n. 1, della legge 11 aprile 1938, n. 612 , con il quale viene istituito a favore dell'Ente nazionale per la protezione degli animali un diritto del 5% sui biglietti d'ingresso per i pubblici spettacoli nei quali si esibiscono animali ivi comprese le gare, le fiere, le mostre, le corse ed i concorsi di ogni genere; Visto l' art. 13 dei R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1150 , convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 466 , che istituisce un diritto erariale fisso a favore del credito edilizio teatrale (Decet); Visto l' art. 2 del R. decreto-legge 11 gennaio 1943 n. 65 , contenente provvedimenti in materia di diritti erariali sugli spettacoli cinematografici (Deca); Visti gli articoli 4 e 5 del R. decreto-legge 10 marzo 1943, n. 563 , che istituiscono una addizionale a favore del Teatro Reale dell'Opera di Roma; Visti gli articoli 2, 3, 11 le 12 del R. decreto-legge 10 marzo 1943, n. 86 , convertito nella legge 28 giugno 1943, n. 609 , che istituiscono addizionali a favore degli Enti autonomi Teatro alla Scala di Milano, Teatro comunale Vittorio Emanuele II di Firenze, Teatro Reale dell'Opera di Roma e dell'Ente nazionale per la protezione degli animali; Visto l' art. 19 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 72 , che istituisce un contributo per il fondo di solidarieta' nazionale sui pubblici spettacoli; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 76 , contenente modificazioni alla tariffa dei diritti erariali sui pubblici spettacoli, sulle corse dei cavalli, dei levrieri, altre gare e sulle scommesse; Visto il R. decreto-legge 27 maggio 1946, n. 500 , contenente disposizioni sulla devoluzione del diritto erariale e demaniale all'Ente autonomo Teatro Reale dell'Opera di Roma e alla Reale Accademia di Santa Cecilia di Roma; Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 ;, Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58 ; Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, e con i Ministri per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste e per l'interno; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
Gli articoli 3 , 4 e 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 76 , sono sostituiti dai seguenti:
Art. 3. - Il diritto erariale sull'introito lordo degli spettacoli cinematografici e degli spettacoli di varieta' aventi almeno un numero di cinematografo, comunque e dovunque dati al pubblico, anche se in circoli e sale private, e' stabilito nella seguente misura:
per i prezzi, non compreso il diritto erariale,
non superiori a L. 20............................... 15%
per i prezzi, non compreso il diritto erariale,
da oltre L. 20 e non superiori a L. 60.............. 30%
per i prezzi, non compreso il diritto erariale,
superiori a L. 60................................... 40%
Art. 4. - Il diritto erariale sull'introito lordo degli ingressi ai concorsi ippici e agli spettacoli sportivi di ogni genere, di che all' art. 4 della legge 30 dicembre 1923, n. 3276 , e' stabilito nella misura del 18%.
Art. 6. - Il diritto erariale sull'introito lordo delle scommesse, previsto dall' art. 1 del R. decreto-legge 10 marzo 1943, n. 86 , convertito nella legge 28 giugno 1943, n. 609 , e' stabilito nella misura del 6%
Art. 2
Fermo il disposto dell' art. 13 della legge 30 dicembre 1923, n. 3276 per i teatri nei quali esistono palchi, logge, barcaccie, ecc. di proprieta' privata, e' dovuto il diritto erariale nella misura del 7,50%.
Art. 3
Il diritto erariale per i giuochi o trattenimenti di ogni genere di che all' art. 3 della legge 30 dicembre 1923, n. 3276 , nonche' per gli spettacoli dei circhi equestri e di marionette, e' stabilito nella misura del 12%.
Art. 4
Sono abrogati:
a) l' art. 31 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3276 , che istituisce una addizionale a favore del Teatro alla Scala di Milano;
b) il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2096 , convertito nella legge l° maggio 1930, n. 540, contenente disposizioni sulla devoluzione del diritto erariale e demaniale all'Ente autonomo Teatro alla Scala di Milano;
c) il R. decreto-legge 26 marzo 1931, n. 368 , convertito nella legge 9 luglio 1931, n. 1008 , che istituisce una addizionale a favore del Teatro comunale Vittorio Emanuele II di Firenze;
d) il R. decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1383 , convertito nella legge 13 gennaio 1938, n. 10 , contenente disposizioni sulla devoluzione del diritto erariale e demaniale a favore dell'Ente autonomo Teatro comunale Vittorio Emanuele II di Firenze;
e) l' art. 4, n. 1, della legge 11 aprile 1938, n. 612 , con il quale viene istituito a favore dell'Ente nazionale per la protezione degli animali un diritto del 5% sui biglietti d'ingresso per i pubblici spettacoli nei quali si esibiscano animali ivi comprese le gare, le fiere, le mostre, le corse ed i concorsi di ogni genere;
f) l' art. 13 del R. decreto legge 16 giugno 1938, n. 1150 , convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 466 che istituisce un diritto erariale a favore del credito edilizio teatrale (Decet);
g) l' art. 2 del R. decreto-legge 11 gennaio 1943, n. 65 , contenente provvedimenti in materia di diritti erariali sugli spettacoli cinematografici (Deca);
h) gli articoli 4 e 5 del R. decreto-legge 10 marzo 1943, n. 563 , che istituiscono una addizionale a favore del Teatro Reale dell'Opera di Roma;
i) gli articoli 2 , 3 , 11 e 12 del R. decreto-legge 10 marzo 1913, n. 86 , convertito nella legge 28 giugno 1943, ii. 609, che istituiscono addizionali a favore degli Enti autonomi Teatro alla Scala di Milano, Teatro comunale Vittorio Emanuele II di Firenze, Teatro Reale dell'Opera di Roma e dell'Ente nazionale per la protezione degli animali;
l) l' art. 19 del R. decreto-legge 8 marzo 1945, n. 72 , che istituisce un contribuito per il fondo di solidarieta' nazionale sui pubblici spettacoli;
m) il R. decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 500 , contenente disposizioni sulla devoluzione del diritto erariale e demaniale all'Ente autonomo Teatro Reale dell'Opera di Roma e alla Reale Accademia di Santa Cecilia di Roma.
Art. 5
((Per gli spettacoli di prosa, di opere originali di autore italiano e' concesso per un periodo di cinque anni, un abbuono nella misura del dieci per cento dell'introito lordo di ciascuna rappresentazione da effettuarsi all'atto della riscossione dei diritti erariali)) .
Art. 6
In sostituzione dei diritti spettanti agli Enti appresso indicati in base alle disposizioni abrogate coll'art. 4 del presente decreto, sono erogati agli Enti medesimi, per ciascun esercizio finanziario, i seguenti contributi:
a) al Ministero dell'interno, per fini assistenziali di cui all' art. 2 del R. decreto-legge 11 gennaio 1943, n. 65 , abrogato con l'art. 4 del presente decreto, in ragione del 4% dei diritti erariali introitati dallo Stato per gli spettacoli cinematografici, al netto dell'aggio spettante alla S.I.A.E., e per la somma non eccedente L. 50.000.000;
b) all'Ente nazionale per la protezione degli animali, L. 1.000.000;
c) a favore del Credito edilizia teatrale, per concorso statale nell'ammortamento del mutuo concesso, in virtu' del R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1150 , L. 560.000.
((d) a favore dell'Unione italiana dei ciechi per l'avviamento al lavoro dei privi di vista, lire 25 milioni)) .
Art. 7
A favore degli Enti autonomi lirici, della istituzione dei concerti dell'Accademia di Santa Cecilia e di altri enti ed istituzioni teatrali e musicali non aventi scopi di lucro, e' devoluta, per la concessione di contributi, una quota complessiva pari al 12% dei diritti erariali introitati dallo Stato sugli spettacoli di qualsiasi genere comprese le scommesse, al netto dell'aggio spettante alla Societa' italiana autori editori.
La erogazione del fondo e' effettuato in base all'esame dei bilanci, dei programmi artistici e dell'attivita' svolta e da svolgere da ciascun ente, sentito il parere di una Commissione presieduta dal Sottosegretario di Stato per il tesoro.
La Commissione e' costituita:
a) da un rappresentante del Ministero delle finanze;
b) da un rappresentante dei servizi del gia' Sottosegretariato per la stampa, spettacolo e turismo;
c) da un esperto musicale designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
d) da due rappresentanti degli Enti autonomi lirici e delle altre istituzioni musicali e teatrali nominati dalla Presidenza del Consiglio;
e) da un rappresentante dei lavoratori dello spettacolo e da un rappresentante degli industriali dello spettacolo.
La Commissione nel procedere alle erogazioni del fondo deve tenere presenti, in modo particolare, le spese necessarie per il mantenimento dei complessi stabili degli Enti autonomi Teatro Reale dell'Opera di Roma, Teatro alla Scala di Milano, Teatro comunale Vittorio Emanuele II di Firenze e della istituzione dei concerti dell'Accademia di Santa Cecilia di Roma.
In ogni caso agli Enti suddetti non puo' essere assegnata una somma inferiore a quella spettante in base alle disposizioni abrogate con l'art. 4 del presente decreto.
Per l'esercizio finanziario 1946-47, lo stanziamento dei fondi e' effettuato in base ai diritti erariali introitati dallo Stato durante l'esercizio 1945-46 sugli spettacoli di qualsiasi genere compreso le scommesse. ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (4) La L. 31 luglio 1956, n. 838 ha disposto (con l'art. 8) che "Col 30 giugno 1957 cessera' l'efficacia delle disposizioni di cui all' art. 7 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538 , e successive modifiche."
Art. 8
Per i biglietti d'ingresso nei cinematografi e nei teatri che, in facolta' degli esercenti, sono venduti a prezzo ridotto agli iscritti all'Ente nazionale assistenza lavoratori, il diritto erariale e' commisurato sul prezzo pagato in misura ridotta.
La disposizione del comma precedente si applica agli iscritti che comprovino la loro identita' personale mediante tessera munita di fotografia rilasciata dall'Ente nazionale assistenza lavoratori.
Agli esercenti delle sale cinematografiche e teatrali e' fatto obbligo di rilasciare biglietti di colore e serie differenti dai normali biglietti d'ingresso.
Art. 9
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1955, N. 1109 ))
Art. 10
Gli articoli 48 della legge 30 dicembre 1923, n. 3276 , e 12 del R. decreto 2 ottobre 1924, n. 1589 , sono sostituiti dal seguente:
((Nel caso di mancato pagamento dei diritti erariali o di constatata frode od alterazione nella compilazione della distinta d'incasso, l'intendente di finanza su proposta dell'ente accertatore, ha facolta' di provvedere per la chiusura del teatro, cinema od altro locale. In deroga al disposto dell' art. 6 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 , la chiusura puo' avere durata fino a tre mesi.
Indipendentemente da tale chiusura e da eventuali sanzioni di carattere penale, si applica, nelle ipotesi di cui al precedente comma, la pena pecuniaria da due a otto volte il tributo evaso)) .
Art. 11
L' art. 49 della legge 30 dicembre 1923, n. 3276 , e' sostituito dal seguente:
"Per qualsiasi infrazione per la quale non ricorra l'applicazione della pena pecuniaria di L. 300 per ciascun biglietto o riscontro, di cui all'art. 10 secondo comma del presente decreto, e' stabilita a carico degli impresari od organizzatori od esercenti la pena pecuniaria di L. 3000.
"La stessa pena si applica per ogni infrazione agli obblighi di cui all' art. 62 della legge 30 dicembre 1923, n. 3276 ".
Art. 12
Il diritto erariale nella misura del 6% sull'introito lordo delle scommesse alle corse dei cavalli di cui all' art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 76 , sostituito dall'art. 1 del presente decreto, si applica a datare dal 1° marzo 1946.
La differenza percepita in piu' deve essere restituita, al netto dell'aggio, dalla Societa' italiana autori ed editori.
Art. 13
Per gli spettacoli di prosa di opere originali di autore italiano, e' concesso, per un periodo di tre anni, un abbuono nella misura del 10% dell'introito lordo di ciascuna rappresentazione da effettuarsi all'atto della riscossione dei diritti erariali.
Art. 14
Restano in vigore tutte le disposizioni in materia di diritti erariali sui pubblici spettacoli e sulle scommesse in quanto non siano modificate od incompatibili con quelle con tenute nel presente decreto.
Art. 15
Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti in dipendenza dell'attuazione del presente decreto.
Il presente decreto entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello stato.
Dato a Roma, addi' 30 maggio 1946
UMBERTO
DE GASPERI - SCOCCIMARRO - CORBINO - GULLO - ROMITA
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 311. - FRASCA