046U0533
046U0533
Costituzione del Comitato consultivo per le Aziende patrimoniali del Demanio dello Stato. (REGIO DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 1946 n. 533)
Premessa
UMBERTO II RE D'ITALIA Vista la legge 15 dicembre 1938, n. 1935 e successive modificazioni, concernente la costituzione del Consiglio delle Aziende patrimoniali del demanio dello Stato; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 ; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
Il Consiglio delle Aziende patrimoniali del demanio dello Stato, costituito con la legge 15 dicembre 1938, n. 1935 , modificata con R. decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 172 , convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 e con la legge 23 maggio 1940, n. 556 , e soppresso.
Art. 2
In sostituzione del Consiglio e del relativo Comitato esecutivo e' costituito, sotto la presidenza del direttore generale del Demanio, il Comitato tecnico per le Aziende patrimoniali del demanio dello Stato.
Esso e' composto, oltre che dal presidente, da un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici, dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica, delle Direzioni generali del catasto e dei servizi tecnici erariali, dell'Industria e delle miniere, dei servizi per il turismo della Ragioneria generale dello Stato e da un funzionario amministrativo della Direzione generale del demanio, tutti di grado non inferiore al sesto.
I componenti il Comitato restano in carica per la durata di quattro anni e possono essere riconfermati.
Possono essere chiamati a partecipare alle adunanze del Comitato, senza diritto a voto, i gestori governativi delle Aziende patrimoniali, i rappresentanti delle Societa' concessionarie, nonche' dei consulenti in materia termale, sanitaria, turistica, mineraria e geologica.
Un funzionario amministrativo del Ministero delle finanze esplica le funzioni di segretario.
Art. 3
Sono sottoposti a parere del Comitato:
a) i progetti delle convenzioni per la concessione all'attivita' privata dell'esercizio delle Aziende patrimoniali e delle relative modificazioni;
b) i progetti per le norme di gestione concernenti le Aziende patrimoniali in gestione governativa;
c) le proposte di revoca, di decadenza, di anticipata risoluzione delle convenzioni di concessione;
d) i programmi generali di opere per l'assetto, per l'utilizzazione e per la valorizzazione dei beni demaniali costituenti i compendi delle Aziende patrimoniali;
e) i progetti di opere, di lavori, di forniture e di acquisti di importo superiore a due milioni di lire che rechino incrementi e trasformazioni nella consistenza patrimoniale dei compendi;
f) le proposte di operazioni finanziarie e patrimoniali interessanti le Aziende;
g) le questioni di carattere generale interessanti le Aziende patrimoniali e la organizzazione delle medesime nel campo sanitario turistico ed economico;
h) gli argomenti e i provvedimenti che potranno essergli deferiti dal Ministro per le finanze.
Art. 4
Il Ministro per le finanze, con propri decreti, provvedera' alla nomina dei componenti il Comitato, su designazione delle competenti Amministrazioni, ed alla emanazione delle norme per il funzionamento del Comitato stesso.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle, leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 27 maggio 1946
UMBERTO
DE GASPERI - SCOCCIMARRO
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 292. - FRASCA