046U0355
046U0355
Disciplina dei ristoranti e degli altri esercizi pubblici che provvedono alla somministrazione o alla vendita di vivande gia' confezionate. (REGIO DECRETO LEGISLATIVO 14 maggio 1946 n. 355)
Premessa
UMBERTO II RE D'ITALIA Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 99 ; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria e il commercio e per il lavoro e la previdenza sociale; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
I ristoranti e gli altri esercizi pubblici, comunque denominati, chic provvedono alla somministrazione o alla vendita di vivande gia' confezionate sono classificati in quattro categorie in rapporto alla licenza di esercizio.
Sono aboliti i ristoranti extra e di lusso che dovranno, pertanto, trasformarsi in esercizi di 1° categoria, uniformandovisi nella loro conduzione.
Le disposizioni di cui ai precedenti comma si applicano anche ai ristoranti annessi agli alberghi, pensioni e locande.
Per iniziativa del Comune e su richiesta dell'esercente, il sindaco potra' variare la categoria dell'esercizio, tenuto conto dell'avviamento, dell'ubicazione e dell'arredamento del locale. Il provvedimento deve essere notificato all'esercente interessato e contro la deliberazione del sindaco e' ammesso ricorso al prefetto che decide, entro trenta giorni, con provvedimento definitivo, sentite la Sezione provinciale dell'alimentazione e la competente associazione di categoria. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
Art. 2
I pasti che possono essere consumati nei ristoranti e negli altri esercizi pubblici di cui al precedente articolo non possono superare la seguente composizione:
antipasto oppure minestra;
una pietanza con contorno;
una porzione di frutta oppure formaggio.
Non e' ammessa la somministrazione di pane e paste alimentari fabbricati con sfarinati ad un tasso di abburattamento inferiore a quello ufficiale e cioe' al 91% per il pane, e all' 80% per le paste alimentari.
La somministrazione di vini e di caffe' e' libera. I liquori potranno essere somministrati soltanto negli esercizi muniti della speciale licenza. E' vietata la somministrazione di dolci di qualsiasi tipo.
Art. 3
La lista giornaliera delle vivande, con la indicazione del prezzo relativo per ciascuna vivanda e delle altre spese che concorrono alla determinazione del costo complessivo del pasto, compresi il servizio e le imposte, deve essere affissa in modo visibile dall'esterno.
E' data facolta' al prefetto di modificare d'ufficio e su richiesta dei sindaco, sentita l'associazione di categoria, i prezzi che ritenga sproporzionati in relazione al costo dai prodotti, alle spese ed agli utili dell'esercizio, tenuto conto della categoria di questo.
Art. 4
Ciascun pubblico "esercizio ha l'obbligo di somministrare il "pranzo del giorno" e a prezzo fisso, composto di una minestra, di una pietanza con contorno e di frutta o formaggio; i tre piatti costituenti il "pranzo del giorno" debbono essere compresi nella lista di cui all'articolo precedente e contrassegnati con apposito asterisco; delle pietanze comprese nella lista almeno un terzo deve essere contrassegnato con asterisco per la scelta di una di esse da parte del consumatore del "pranzo del giorno" Il prezzo del "pranzo del giorno" dovra' essere chiaramente indicato sulla lista di cui all'art. 3.
Qualora siano esaurite le vivande che costituiscono "il pranzo del giorno", il gestore e' tenuto a somministrare pietanze corrispondenti tra le altre contemplate nella lista di cui all'art. 3, senza che il prezzo fisso del "pranzo del giorno" possa comunque essere modificato.
Art. 5
Per ogni consumazione il cliente ha diritto di richiedere ed ottenere il rilascio di regolare ricevuta.
L'esercente ha l'obbligo di conservare per un periodo di un mese la lista giornaliera a disposizione degli organi di vigilanza.
Art. 6
Nella mostra al pubblico possono esporsi soltanto verdura e frutta.
La lista delle Vivande di cui al precedente art. 3 dovra' contenere l'indicazione di un ristretto numero di piatti in rapporto alla categoria dell'esercizio. La varieta' delle portate dovra' essere contenuta nei limiti di una scelta normale, senza ricercatezze.
Art. 7
Chiunque viola le disposizioni di cui al presente decreto e' punito con l'ammenda fino a L. 50.000.
Indipendentemente dall'azione penale, a carico dei trasgressori alle norme di cui al presente decreto, il prefetto puo' disporre con proprio decreto la sospensione della licenza di esercizio, affidando la gestione dell'esercizio al un commissario straordinario.
Nel provvedimento di sospensione della licenza di esercizio, il prefetto stabilisce la durata della sospensione stessa ed il periodo di tempo per cui permane l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere gli stipendi ed i salari al personale dipendente.
Art. 8
E' abrogato il decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1915, n. 99 , a sono altresi' abrogate le altre disposizioni che comunque contrastino con quelle contenute nel presente decreto.
Art. 9
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 14 maggio 1946
UMBERTO - DE GASPERI - ROMITA - TOGLIATTI - GULLO - RONCHI - BARBA - RESCHI
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla corte del conti addi' 26 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 123. - FRASCA