046U0425
046U0425
Nome per la risoluzione delle controversie sulle requisizioni di alloggi. (REGIO DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 1946 n. 425)
Premessa
UMBERTO II RE D'ITALIA Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 415 , concernente la nomina e le attribuzioni dei commissari governativi per gli alloggi; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 4 giugno 1945, n. 332 , contenente norme complementari e di attuazione del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 415 ; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, e per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
Presso il Commissariato degli alloggi e' istituita una Commissione, nominata dal prefetto e composta dal Commissario o da un vice commissario che la presiede, da due inquilini e da due proprietari di case, scelti fra persone di indiscussa probita' e rettitudine, sentite, ove esistano, le rispettive organizzazioni locali.
Nei modi previsti nel comma precedente possono essere nominati i supplenti dei componenti la Commissione.
Art. 2
Avverso i provvedimenti dei Commissari per gli alloggi, gli interessati, nel termine di cinque giorni dalla notifica, possono proporre opposizione allo stesso commissario per gli alloggi, il quale decide su conforme parere della Commissione di cui all'art. 1.
La Commissione, prima di esprimere il suo parere, deve sentire le parti, salvo che queste, regolarmente invitate, non si presentino.
Art. 3
null
Trascorso il termine di trenta giorni dalla proposizione dell'opposizione, questa si considera respinta.
Art. 4
Presso la pretura del mandamento, nella cui circoscrizione ha la sede il Commissario per gli alloggi, e' istituita la Commissione per le controversie relative alla requisizione degli alloggi. Se il Comune nel quale ha sede il Commissario per gli alloggi sede di Tribunale, la Commissione puo' essere istituita presso il Tribunale stesso.
La Commissione e' composta di un magistrato designato dal primo presidente della Corte d'appello, che la presiede, e da quattro membri nominati dal prefetto, due in rappresentanza degli inquilini e due, in rappresentanza dei proprietari di case, scelti su un numero doppio di persone designate dal sindaco del capoluogo, possibilmente fra persone laureate in giurisprudenza, sentite, ove esistano, le rispettive, organizzazioni locali.
Nei modi stabiliti nel secondo comma possono essere nominati i supplenti del presidente e degli altri membri.
Quando la popolazione del Comune per il quale e' nominato il Commissario per gli alloggi superi i centomila abitanti, i primo presidente della Corte d'appello, previa intesa col prefetto, puo' istituire piu' sezioni della Commissione, ciascuna composta, come previsto nei precedenti comma.
Art. 5
Avverso il provvedimento del Commissario per gli alloggi che decide sull'opposizione gli interessati possono proporre ricorso alla Commissione per le controversie relative alle requisizioni degli alloggi, soltanto per motivi di incompetenza e di violazione di legge.
Il ricorso e' proposto mediante atto notificato per mezzo di ufficiale giudiziario al Commissario per gli alloggi ed ai controinteressati, nel termine di quindici giorni dalla notifica del provvedimento.
Nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 3 il termine decorre dalla scadenza del termine per la decisione dell'opposizione.
Il ricorso, a pena di nullita', deve essere sottoscritto dal ricorrente o da un suo mandatario speciale.
Art. 6
Il ricorso alla Commissione per le controversie relative alle requisizioni degli alloggi deve essere depositato, insieme agli eventuali documenti che lo giustificano, a pena di decadenza, presso la segreteria della Commissione stessa non oltre cinque giorni dalla scadenza del termine stabilito nel precedente art. 5.
Contemporaneamente deve essere depositata dal ricorrente nella segreteria della Commissione, per le spese occorrenti, la somma di lire cento.
La nullita' o la decadenza del ricorso e' dichiarata dal presidente della Commissione, con decreto non soggetto ad impugnativa.
Art. 7
L'impugnativa del provvedimento commissariale, ai sensi degli articoli 3 a 5 non ne sospende l'esecuzione.
Proposto il ricorso alla Commissione per le controversie relative alle requisizioni degli alloggi, la competenza a sospendere la esecuzione del provvedimento del Commissario spetta soltanto al presidente della Commissione, il quale puo' disporla soltanto se ricorrono motivi di particolare gravita'.
Art. 8
L'istruzione delle controversie relative ai ricorsi previsti dal precedente art. 5 spetta al presidente della Commissione per le controversie relative alle requisizioni degli alloggi. Il provvedimento con, il quale il presidente dispone mezzi istruttori, stabilisce i modi ed i termini per la esecuzione.
Qualora l'istruzione comporti delle spese, con lo stesso provvedimento che la dispone e' determinata la somma che deve essere depositata presso la segreteria della Commissione dalla parte che richiede il mezzo di prova, ed il termine per la esecuzione del deposito.
Se il deposito o l'eventuale integrazione non sono eseguiti nel termine fissato o prorogato per giusti motivi, la Commissione decide allo stato degli atti.
Art. 9
La Commissione puo' avvalersi dell'opera dei tecnici appartenenti alle Amministrazioni dello Stato e del Comune per la consulenza tecnica.
Art. 10
Le parti possono chiedere di essere sentite personalmente dalla Commissione per le controversie relative alle requisizioni degli alloggi e possono farsi rappresentare da un procuratore legale.
II presidente puo' ordinare alle parti di produrre documenti e di fornire chiarimenti in un termine all'uopo stabilito e, se l'ordine non e' adempiuto nel termine stesso, la Commissione decide allo stato degli atti.
Puo' essere altresi' ordinata la comparizione personale delle parti.
Le adunanze della Commissione non sono pubbliche.
Di esse viene redatto un verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.
Art. 11
La decisione della Commissione per le controversie relative alle requisizioni degli alloggi deve contenere:
1) l'indicazione delle parti;
2) la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione;
3) il dispositivo, la data della deliberazione e la sottoscrizione del presidente e del segretario.
Con la decisione che risolve le controversie, la Commissione provvede per le spese. Non spettano onorari di avvocato. Al Commissariato degli alloggi non possono essere addebitate le spese sostenute dalle altre parti.
La decisione e' resa pubblica mediante deposito nella segreteria della Commissione ed e' soggetta alla tassa fissa di registro, oltre alla tassa di titolo, qualora dovuta.
Art. 12
Le decisioni della Commissione per le controversie relative alla requisizione degli alloggi possono essere corrette, su ricorso di parte, dalla Commissione stessa, qualora questa sia incorsa in omissioni in errori materiali o di calcolo.
Se tutte le parti concordano nella chiesta correzione, questa e' disposta dal presidente della Commissione.
Il provvedimento che ordina la correzione e' annotato sull'originale della decisione.
Art. 13
Contro le decisioni della Commissione per le controversie relative alle requisizioni degli alloggi, e' ammesso soltanto il ricorso in Cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione della Commissione.
I ricorsi proposti, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, al Comitato giurisdizionale centrale per le requisizioni in base all' art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 415 , e tuttora pendenti, sono decisi dalla Commissione di cui al precedente comma.
Art. 14
La segreteria della Commissione e' affidata dal presidente ad un cancelliere della Corte di appello, del tribunale o della pretura.
Il segretario della Commissione riceve i versamenti disposti ai sensi dei precedenti articoli 6 e 8, e ne rilascia ricevuta a coloro che eseguono il deposito.
Terminato il procedimento innanzi alla Commissione, l'eventuale residuo della somma depositata e' restituito all'avente diritto con ordine del presidente.
Il segretario della Commissione cura, altresi', la tenuta di un registro generale delle controversie, nel quale sono annotati in ordine cronologico i ricorsi, le somme depositate dalle parti, lo svolgimento della controversia, la sua decisione e la restituzione degli atti alle parti.
Il registro deve essere numerato e firmato in ciascun foglio dal presidente, il quale indica nell'ultima pagina dello stesso registro il numero dei fogli che lo compongono con dichiarazione datata e sottoscritta.
Per ogni ricorso e' formato un fascicolo, al quale e' dato lo stesso numero. Sotto il quale e' rubricato il ricorso medesimo.
Il segretario della Commissione rilascia le copie delle decisioni in forma esecutiva.
Art. 15
Le azioni per l'inadempimento degli obblighi dell'assegnatario dell'alloggi o nei confronti dell'avente diritto sono di competenza dell'autorita' giudiziaria.
Questa puo' ordinare anche lo sfratto dell'assegnatario moroso.
Salvo quanto disposto da questo decreto, nonche' dai decreti legislativi 28 dicembre 1944, n. 415, e 4 giugno 1945, n. 332 , in materia di assegnazione di alloggi, i rapporti relativi all'assegnazione degli all'oggi sono regolati dalle disposizioni vigenti in materia di locazione.
L'assegnazione e' revocata dal Commissario per gli alloggi:
1) se l'assegnatario, salvo casi di forza maggiore, non occupa effettivamente l'alloggio assegnatogli nel termine di tre giorni dalla data in cui l'alloggio stesso si e' reso di fatto disponibile;
2) se l'assegnatario cede in tutto o in parte l'uso dell'alloggio assegnatogli;
3) se l'assegnatario adibisce l'alloggio ad uso diverso dall'abitazione;
4) se l'assegnatario si appropria delle cose che si trovano nell'alloggio.
L'assegnatario, cui venga revocata l'assegnazione ai sensi del precedente comma, perde titolo all'assegnazione di altro alloggio nello stesso Comune o in altro compreso nella circoscrizione del medesimo Commissariato degli alloggi.
Art. 16
I provvedimenti emanati dal Commissario per gli alloggi, i verbali delle esecuzioni relative, gli atti di apposizione allo stesso Commissario, i ricorsi alla Commissione per le controversie relative alle requisizioni degli alloggi, nonche' i verbali e le decisioni della Commissione medesima, sono esenti da tributi.
Gli atti e i documenti prodotti alla Commissione sano esenti dalla tassa di bollo, preveduta dall'art. 121 dell'allegato A alla legge sul bollo, approvato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268 .
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 25 maggio 1946
UMBERTO
DE GASPERI - ROMITA - TOGLIATTI - SCOCCIMARRO - CORBINO
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 198. - FRASCA