046U0486
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Proroga sino a tre mesi dalla conclusione della pace, delle disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 82, e dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 357, e sino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra, delle disposizioni dell'art. 1 dei decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 452. (REGIO DECRETO LEGISLATIVO 24 maggio 1946 n. 486)
Premessa
UMBERTO II RE D'ITALIA Vista la legge 6 giugno 1935, n. 1098 ; Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1417 ; Visto il R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 82 ; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 357 ; Visto il testo unico approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 914 , e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 452 ; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49 ; Visto l' art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 ; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto con il Ministro per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
Le disposizioni contenute nell' art. 1 del R. decretolegge 2 marzo 1944, n. 82 , e nell' art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 357 , riguardanti gli organici degli ufficiali in servizio permanente effettivo e del ruolo speciale dei vari Corpi militari della marina, hanno efficacia sino a tre mesi dalla conclusione della pace.
Art. 2
Le disposizioni contenute nell' art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 452 , riguardante gli organici dei sottufficiali della Marina, hanno efficacia sino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra.
Art. 3
Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 24 maggio 1946
UMBERTO
DE GASPERI - DE COURTEN
- CORBINO
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte del conti, addi' 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 263. - FRASCA