046U0537
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Proroga, per l'anno 1946, delle disposizioni dell'art. 28 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, concernente la sospensione, per l'anno 1945, della sessione degli esami di Stato per l'abilitazione professionale. (REGIO DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 1946 n. 537)
Premessa
UMBERTO II RE D'ITALIA Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, numero 1592 , e sue successive modificazioni; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 ; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 ; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per le finanze e il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico
Sono estese all'anno 1946 le disposizioni dell' art. 28 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 , riguardanti la sospensione, per l'anno 1945, della sessione degli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di medico-chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, agronomo, veterinario, perito forestale, della professione in materia di economia e commercio e degli esami di abilitazione alle discipline statistiche e il rilascio dei certificati di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale.
Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 27 maggio 1946
UMBERTO
DE GASPERI - MOLE - SCOCCI
MARRO - CORBINO
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 301. - FRASCA