046U0587
046U0587
Norme per la integrazione di aggio a favore degli esattori e dei ricevitori provinciali delle imposte dirette. (REGIO DECRETO LEGISLATIVO 02 giugno 1946 n. 587)
Premessa
UMBERTO II RE D'ITALIA Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 351 , concernente provvedimenti a favore degli esattori delle imposte per le maggiori spese di riscossione; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424 , concernente provvedimenti in materia di imposte dirette; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 689 , concernente provvedimenti a favore degli esattori delle imposte dirette dei territori liberati dopo il 28 febbraio 1945; Visto l' art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 ; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58 ; Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
Gli articoli 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424 e 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1945 , n. 689 , sono sostituiti dal seguente:
"Gli esattori delle imposte dirette che con, la misura dell'aggio loro spettante sulle riscossioni effettuate nel 1945, non abbiano percepito, in detto anno, l'aggio complessivo risultante dalla seguente tabella, in rapporto all'aggio risultante dai carichi dei ruoli 1943, hanno diritto di ottenerne la differenza dallo Stato:
Carico dei ruoli 1943 Percentuale di integrazione 1° fino a 3 milioni......................................... 410% 2° da 3 a 10 milioni........................................ 400% 3° da 10 a 30 milioni....................................... 390% 4° da 30 a 70 milioni....................................... 380% 5° da 70 a 200 milioni...................................... 370% 6° da 200 a 500 milioni..................................... 360% 7° oltre 500 milioni........................................ 350%
Per le esattorie di cui al n. 7°, che, alla data del 31 dicembre 1945, avevano non meno di 850 dipendenti iscritti alla Cassa di previdenza degli esattoriali o alla invalidita' e vecchiaia, la percentuale viene elevata al 390%".
Art. 2
All' art. 2, primo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424 , e' sostituito il seguente:
"Gli esattori, che con l'integrazione di cui all'articolo precedente, non riescano a compensare le spese di gestione, hanno facolta' di chiedere che la misura della integrazione stessa venga determinata, in base a rendiconto entro i limiti di cui alla seguente tabella:
Orario del ruoli 1943 Percentuale di integrazione 1° fino a 3 milioni......................................... 510% 2° da 3 a 10 milioni........................................ 500% 3° da 10 a 30 milioni....................................... 490% 4° da 30 a 70 milioni....................................... 480% 5° da 70 a 200 milioni...................................... 470% 6° da 200 a 500 milioni..................................... 460% 7° oltre 500 milioni........................................ 450%
Art. 3
Il Ministro per le finanze su parere delle Intendenze di finanza e delle Amministrazioni provinciali, potra' concedere ai ricevitori provinciali, caso per caso, per l'anno 1946, il compenso per i maggiori oneri di gestione inerenti al servizio della ricevitoria provinciale, in base a rendiconto, con le norme stabilite all'art. 5.
Le domande dirette al Ministero delle finanze, dovranno essere presentate gotto pena di decadenza, alle indendenze di finanza competenti, entro il 31 marzo 1947.
Art. 4
Agli affetti della determinazione della integrazione delle maggiori spese di gestione per il 1946, sara' ammesso a rendiconto l'onere derivante dalla applicazione della convenzione stipulata tra esattori e personale esattoriale in data 28 marzo 1946, quando tale onere non risulti compensato con le integrazioni fissate per detto anno.
Art. 5
Sulle domande presentate dagli, esattori e dai ricevitori provinciali delle imposte dirette ai sensi degli articoli 4 e 9 del decreto legislativo - Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 351, e' degli articoli 2, secondo comma, 3, 7 e 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424 , nonche' su quelle determinate da insufficienza dell'integrazione stabilita per il 1946 il Ministro per le finanze decide con proprio decreto e previo parere di una Commissione consultiva istituita presso il Ministero delle finanze.
Art. 6
La Commissione di cui all'articolo precedente e' composta dal direttore generale delle Imposte dirette che la presiede, dal capo del servizio della riscossione presso la Direzione generale delle imposte dirette, da un funzionario della Ragioneria generale dello Stato, in rappresentanza del Ministero del tesoro, di grado non inferiore al 6ª, da un funzionario della Corte di conti, pure di grado non inferiore ai 6°, nonche' da un rappresentante degli esattori e dei lavoratori di esattorie scelti anche a mezzo della organizzazione di categoria.
La Commissione e' assistita da segretari scelti tra i funzionari della Direzione generale delle imposte dirette, nominati, di volta in volta, dal presidente. La Commissione e' nominata con decreto Ministeriale ed ai componenti e' corrisposto un gettone di presenza nella misura prevista dai decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 167 .
La spesa relativa fa enrico allo stanziamento di bilancio previsto per la applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424 , ed ai successivi stanziamenti derivanti dall'applicazione dell'art. 8 dello stesso decreto.
Art. 7
L'esattore od il ricevitore provinciale interessato, ha facolta' di chiedere di essere sentito di persona od a mezzo di rappresentante.
Art. 8
L' art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 351 , e' sostituito dal seguente:
"Il Ministro per le finanze, su parere delle Intendenze di finanza e delle Amministrazioni provinciali competenti, potra' concedere, caso per caso, per l'anno 1944, e per giustificati motivi, un compenso ai ricevitori provinciali, in seguito a loro domanda, nella misura non eccedente il 40 per cento dell'aggio fissato per il 1943.
Le somme corrisposte dall'Erario a tale titolo, saranno reimposte ai sensi dell'art. 6".
Art. 9
All' art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 325 , e' aggiunto il seguente comma:
"Oltre ai detti membri, fa parte della Commissione un funzionario della Direzione generale per la finanza straordinaria, quando si tratti di esaminare domande di rimborso a titolo di inesigibilita' o questioni inerenti a tributi amministrati dalla Direzione generale predetta".
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia, inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello. Stato.
Dato a Roma addi' 2 giugno 1946
UMBERTO
DE GASPERI - SCOCCIMARRO - CORBINO
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 345. - FRASCA