046U0476
046U0476
Disciplina della distribuzione della carta da giornale in bobina. (REGIO DECRETO LEGISLATIVO 29 maggio 1946 n. 476)
Premessa
UMBERTO II RE D'ITALIA Visto l' art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
E' costituita, con sede in Roma, la Commissione centrale per la distribuzione della carta da giornale in bobina, sia di produzione nazionale, sia di provenienza estera.
Art. 2
La Commissione prevista dall' articolo precedente, da nominarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e' cosi' composta:
un presidente e due vice presidenti nominati nel seno della
Commissione;
un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
un rappresentante del Ministero del tesoro;
un rappresentante del Ministero dell' industria e commercio;
un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;
otto rappresentanti degli editori di giornali.
Nelle sue deliberazioni, la Commissione decide a maggioranza; in caso di parita', prevale il voto del presidente.
Art. 3
In ciascuna regione e' istituita una Commissione per la distribuzione della carta da giornale in bobina, da nominarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e composta di rappresentanti degli editori di giornali in numero variabile da uno a tre, di un rappresentante della locale Prefettura (l'addetto stampa o, in mancanza, il funzionario addetto ai servizi stampa) e di un rappresentante della locale Camera di commercio.
Su proposta della Commissione centrale, per piu' regioni potra' essere costituita un'unica Commissione.
Potranno altresi' costituirsi piu' Commissioni per una sola regione.
Art. 4
Dedotti gli eventuali fabbisogni delle pubbliche Amministrazioni, che saranno stabiliti dal Ministero dell'industria e commercio, di intesa con le Amministrazioni interessate, la Commissione centrale provvede al riparto della carta da giornale in bobina, in relazione ai fabbisogni delle diverse provincie.
Art. 5
Per l'espletamento dei suoi compiti, la Commissione si avvale di un Centro informativo da istituirsi in Milano.
Art. 6
La Commissione centrale, in relazione al prezzo della carta da giornale in bobina di produzione nazionale e di importazione, stabilisce il prezzo unico di cessione di detta carta in base alle disposizioni emanate dalle autorita' competenti.
Essa, inoltre, vigila sull'applicazione delle norme relative ai prezzi di vendita dei quotidiani e propone alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le variazioni del numero delle pagine dei quotidiani medesimi.
Art. 7
La ripartizione della carta da giornale in bobina tra, gli editori e le conseguenti assegnazioni sono disposte dalle Commissioni di cui all'art. 3, competenti per territorio.
Art. 8
Le richieste di carta da giornale in bobina devono essere rivolte alle Commissioni di cui all'art. 3.
Art. 9
I componenti delle Commissioni di cui agli articoli 2 e 3 sono vincolati al segreto di ufficio agli effetti della legge penale.
Art. 10
Contro le deliberazioni delle Commissioni di cui all'art. 3 e' ammesso ricorso alla Commissione centrale che decide in via definitiva.
Art. 11
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Esso avra' la durata di tre mesi.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 20 maggio 1946
UMBERTO
DE GASPERI - CORBINO - GRONCHI - BRACCI
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 249. - FRASCA