Monitoring Gesetzessammlung

046U0598

IT - Regi Decreti Legislativi

046U0598

istituzione di un'imposta straordinaria personale sulle spese non necessarie. (REGIO DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 1946 n. 598)

Premessa

UMBERTO II RE D'ITALIA Visto il testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175 , e successive modificazioni; Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383 , e successive modificazioni; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 ; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58 ; Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262 ; sentito il parere della Consulta Nazionale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'interno e per la grazia e giustizia; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

E' istituita a favore dei comuni un'imposta personale straordinaria progressiva sull'ammontare complessivo delle spese non necessarie.
L'imposta e' obbligatoria per tutti i comuni.

Art. 2

Sono soggette all'imposta soltanto le persone fisiche.
Ogni persona fisica e' iscritta per la somma delle proprie spese e di quelle di altre persone quando abbia la libera disponibilita' del loro reddito, l'amministrazione o l'uso del loro patrimonio senza obbligo della resa dei conti.

Art. 3

E' imponibile il complesso delle spese non necessarie effettuate nell'anno anteriore, escluse quelle occorrenti per i bisogni normali della vita del soggetto e delle persone a suo carico.
Si considera in ogni modo spesa necessaria per le esigenze normali della vita quella non eccedente L. 400.000 annuo per il contribuente, L. 200.000 annue per la prima persona, L. 100.000 annuo per la seconda e L. 501.000 annue per ciascuna delle altre la cui spesa si cumuli a norma dell'art. 2.

Art. 4

Per la determinazione dell'imponibile si terra' conto dei seguenti elementi:
a) spesa per il fitto e l'arredamento dell'abitazione per la parte che, tenuto conto del numero degli ambienti in rapporto al numero dei componenti la famiglia e dell'ubicazione dell'abitazione, ecceda i limiti conformi al medio tenore della vita;
b) spesa per il fitto e l'arredamento di abitazioni di soggiorno diverso dall'abitazione abituale, per l'intero ammontare;
c) spesa per il fitto, l'attrezzatura ed il mantenimento di parchi, giardini, locali ed aree adibite a ritrovo, giuochi ed esercizi fisici; per l'uso di riserve di caccia e di pesca;
d) spese per la remunerazione ed il mantenimento del personale addetto al servizio domestico del contribuente, non richieste da particolari situazioni di famiglia o da necessita' professionali. Non si comprende nell'imponibile la spesa relativa ad una domestica;
e) spese per l'uso di imbarcazioni e mezzi di trasporto di ogni genere al servizio del contribuente che non siano richiesti da ragioni di lavoro;
f) spese per il mantenimento di cavalli da sella.
di cani di lusso e da caccia;
g) spese per soggiorni in localita' di ritrovo mondano o di residenza stagionale, per viaggi in Italia ed all'estero, sempre che tali soggiorni e viaggi non siano giustificati dalle necessita' professionali o dalle esigenze normali della vita;
h) spese per l'appartenenza o la presenza a circoli e locali di ritrovo, di divertimento e di giuoco, per la frequenza di ristoranti di lusso;
i) spese per ogni altro motivo non richiesto dai bisogni normali della vita ((positivamente accertate)) .
Oltre che di quelli previsti nei comma precedenti, si terra' conto di ogni altro elemento chiesa dato a presumere dal tenore di vita del contribuente.

Art. 5

Non sono comprese fra le spese imponibili le somme destinate alla conservazione del patrimonio, ad investimenti di capitale, al pagamento delle imposte e tasse di ogni specie dovute allo Stato, alle provincie, ai comuni, ai consorzi ed agli altri enti autorizzati ad imporre contributi.
Sono esenti dall'imposta le spese destinate a scopi di beneficenza o di interesse pubblico.

Art. 6

Il fitto si valuta con i criteri indicati all' art. 15 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, numero 62 .
La spesa annua per la remunerazione ed il mantenimento del personale addetto al servizio domestico del contribuente si presume non inferiore a L. 30.000 ne' superiore a L. 80.000 per ciascun dipendente.
La spesa annua per l'uso di una autovettura o di una imbarcazione a motore, si presume non inferiore a lire 60.000; quella per l'uso di un motociclo non inferiore a L. 15.000; quella per l'uso di ogni vettura a cavalli non inferiore a L. 40.000 e quella per ogni imbarcazione a remi od a vela non inferiore a L. 10.000.
La spesa annua per il mantenimento di ogni cavallo da sella si presume non inferiore a L. 40.000 per ogni cavallo; quella per ogni cane di lusso e da caccia non inferiore a L. 10.000.

Art. 7

Fermo il disposto dell'art. 3, l'imposta si applica con le seguenti aliquote:
il 50 per cento fino a L. 250.000;
il 100 per cento sulla parte eccedente.

Art. 8

Il contribuente le cui spese non necessarie superino il minimo imponibile fissato dall'art. 3 deve dichiarare al comune nel cui registro della popolazione stabile trovasi iscritto, entro il 31 marzo di ciascun anno, l'ammontare complessivo delle spese imponibili dell'anno precedente.

Art. 9

I comuni nel cui territorio si sono verificate spese previste all'art. 4 debbono segnalarle, specificandone il titolo, entro il 31 marzo dell'anno successivo, al comune nel cui registro della popolazione stabile e' iscritto il contribuente.
Analoghe segnalazioni debbono fare i Consigli tributari dei comuni indicati nel comma precedente.
Il comune di residenza del contribuente provvede all'accertamento sulla base della dichiarazione, degli elementi raccolti e di quelli indicati dal locale Consiglio tributario.

Art. 10

Nell'avviso di accertamento il comune deve specificatamente indicare le varie voci di spese non necessarie con le relative somme e localita' in cui si sono effettuate.
In base alle denuncie ed alle rettificazioni apportatevi di ufficio, il comune, entro il 31 maggio, procedera' alla notifica degli accertamenti anche nei confronti di coloro che non abbiano presentato la denuncia.
Per quanto riguarda la notifica degli accertamenti, i termini dei ricorsi, la risoluzione delle controversie, la procedura, le sopratasse, le ammende, la riscossione ed i privilegi, si applicano le disposizioni del capo XIX del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175 , e successive modificazioni.
Entro il mese di luglio, il comune compila il ruolo principale comprendendovi anche le partite non definite, limitatamente alle somme risultanti dalle denuncie e dai ricorsi delle parti, salvo gli eventuali conguagli dopo esaurita la procedura amministrativa.

Art. 11

I comuni nei quali il contribuente abbia effettuato spese non necessarie e che le segnalino al comune di accertamento, hanno diritto ad una parte proporzionale dell'imposta.
Le controversie circa la spettanza del tributo, sono decise a norma dell'art. 289 del testo unico sulla finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175.

Art. 12

Disposizione transitoria.
Agli effetti dell'applicazione dell'imposta per l'anno 1946, la denuncia di cui all'art. 8, per l'ammontare complessivo delle spese imponibili effettuate nell'anno 1945, deve essere presentata entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.
Entro lo stesso termine i comuni ed i Consigli tributari sono tenuti a fare le segnalazioni di cui all'articolo 9.
Gli adempimenti di cui al secondo e quarto comma dell'art. 10 debbono essere effettuati rispettivamente entro cinque e sette mesi dalla stessa data di pubblicazione.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 27 maggio 1946
UMBERTO
DE GASPERI - SCOCCIMARRO - ROMITA - TOGLIATTI
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 362. - FRASCA
Verwendung von Cookies.

Durch die Nutzung dieser Website akzeptieren Sie automatisch, dass wir Cookies verwenden. Cookie-Richtlinie

Akzeptieren
Markierungen
Leseansicht