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046U0556

IT - Regi Decreti Legislativi

046U0556

Ricostituzione dei Consigli scolastici provinciali. (REGIO DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 1946 n. 556)

Premessa

UMBERTO II RE D'ITALIA Visto il R. decreto-legge 21 novembre 1938, n. 2163 , convertito nella legge 1° giugno 1939, n. 928 ; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 ; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58 ; Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con Ministri per l'interno, per il tesoro e per i lavori pubblici; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

Presso ogni Provveditorato agli studi e' istituito il Consiglio scolastico provinciale.

Art. 2

Il Consiglio scolastico provinciale e' composto dei seguenti membri, che sono nominati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione:
il provveditore agli studi, presidente;
una persona, residente nella provincia, che abbia speciale competenza nei problemi della scuola elementare, scelta dal Ministro; il preside, o un professore, di uno degli istituti magistrali governativi della provincia, oppure, qualora nella provincia non vi siano istituiti magistrali, un preside, o un professore, di un istituto governativo d'istruzione media superiore, designato dal provveditore;
un maestro elementare di ruolo, designato, mediante elezione, dai colleghi della provincia;
un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;
un rappresentante del comune capoluogo;
un rappresentante degli altri comuni della provincia.
Le modalita' della designazione degli ultimi quattro membri del Consiglio saranno indicate nel regolamento per l'esecuzione del presente decreto.
Fanno anche parte del Consiglio, ma intervengono alle sedute solo quando siano trattate questioni interessati la loro competenza:
il medico provinciale;
l'ingegnere capo dell'Ufficio provinciale del genio civile o un suo rappresentante.
Per le provincie di confine, ove cio' sia richiesto dalle esigenze della scuola in cui sia usata una lingua d'insegnamento diversa dall'italiano, il Ministro e' autorizzato a modificare nel decreto di nomina la composizione del Consiglio.
I consiglieri durano in carica un triennio e possono essere confermati nell'ufficio.

Art. 3

Il Consiglio scolastico provinciale:
a) determina per ciascun anno scolastico il piano per la istituzione di nuove scuole elementari e delibera sul trasferimento delle scuole gia' esistenti da una ad altra localita' della provincia; approva gli statuti, i bilanci preventivi e i conti consuntivi dei patronati scolastici, le deliberazioni dei rispettivi Consigli che importino impegni di spese di carattere permanente, e le deliberazioni comunali aventi per oggetto materie contemplate dalle leggi e dai regolamenti sull'istruzione elementare;
b) da' parere sui progetti di costruzione di nuovi edifici scolastici; da' parere sull'ordine di precedenza per l'esecuzione del piano per l'istituzione di nuove scuole elementari, sui trasferimenti per motivi di servizio, sui ritardi di promozione, sulla decadenza e la dispensa dall'ufficio, sui licenziamenti per ragioni didattiche, sulla riammissione in servizio degli insegnanti elementari;
c) provvede sopra ogni altro argomento devoluto alla sua competenza dalle leggi e dai regolamenti e si pronuncia su tutte le questioni che il provveditore agli studi ritenga opportuno sottoporgli.

Art. 4

Le funzioni di consigliere scolastico provinciale sono gratuite.
I consiglieri che non risiedono nel capoluogo della provincia hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e alle diarie di missione, giusta le norme vigenti.
Per quanto concerne la misura delle diarie, ai consiglieri estranei all'Amministrazione dello Stato compete il trattamento stabilito per i funzionari statali di grado 7°.
I pagamenti vengono effettuati dal provveditore agli studi sui fondi all'uopo accreditatigli dal Ministero della pubblica istruzione.

Art. 5

I Consigli provinciali dell'educazione, istituiti presso ogni Provveditorato agli studi, ai sensi del R. Decretolegge 21 novembre 1938, n. 2163 , convertito nella legge 1° giugno 1939, n. 928 , sono disciolti.

Art. 6

Nella prima attuazione del presente decreto, il maestro elementare di ruolo chiamato a far parte del Consiglio scolastico provinciale, sara' designato dal provveditore agli studi sentiti i rappresentanti della categoria; il rappresentante dell'Amministrazione provinciale dalla Deputazione provinciale; il rappresentante del comune capoluogo dalla Giunta comunale; il rappresentante degli altri comuni della provincia, dal prefetto, di concerto, ove esista, col Comitato provinciale di liberazione nazionale.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 27 maggio 1946
UMBERTO
DE GASPERI - MOLE' - ROMITA - CORBINO - CATTANI
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei Conti, addi' 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 319. - FRASCA
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