Monitoring Gesetzessammlung

046U0570

IT - Regi Decreti Legislativi

046U0570

Proroga, sino ad un Anno dopo la cessazione dello stato di guerra del termine previsto dall'art. 5 della legge 29 gennaio 1942, n. 164, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento. (REGIO DECRETO LEGISLATIVO 24 maggio 1946 n. 570)

Premessa

UMBERTO II RE D'ITALIA Vista la legge 29 gennaio 1942, n. 164 , recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49 , sulla cessazione dello stato di guerra; Visto l' articolo 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 ; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1 febbraio 1945, n. 58 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria, e commercio; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico

Il termine previsto dall' art. 5 della legge 29 gennaio 1942, n. 164 , relativa a provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento, e' prorogato fino ad un anno dalla cessazione dello stato di guerra.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 24 maggio 1946
UMBERTO
Da GASPERI - DE COURTEN - CORBINO - GRONCHI
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti addi' 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 324. - FRASCA
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