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046U0450

IT - Regi Decreti Legislativi

046U0450

Trattamento economico del personale degli Uffici regionali e provinciali del lavoro. (REGIO DECRETO LEGISLATIVO 20 maggio 1946 n. 450)

Premessa

UMBERTO II RE D'ITALIA Visto il R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 31 ; Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 ; Visto l' art. 13 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 ; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 ; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58 ; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474 , il quale all'art. 2 dispone che sono devoluti alla competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tra l'altro i servizi relativi alla materia concernente gli Uffici del lavoro; Riconosciuta la necessita' di determinare provvisoriamente l'entita' numerica e il relativo trattamento del personale addetto agli Uffici del lavoro, nonche' di disciplinare le gestioni contabili degli Uffici stessi; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Disposizioni normali.

Art. 1

Il contingente numerico, le qualifiche del personale occorrente per il funzionamento degli Uffici regionali e provinciali del lavoro, nonche' il relativo trattamento economico da corrispondere dal 1° ottobre 1945, sono stabiliti dalla tabella A annessa al presente decreto, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, e da quello per il tesoro.
Ove occorra, detto contingente puo' essere variato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per il tesoro.

Art. 2

Per l'attribuzione delle qualifiche di direttore e di segretario di uffici regionali e provinciali nonche' di quelle di capo-servizio, capo-sezione e funzionario e' richiesto il possesso del diploma di laurea; per l'attribuzione delle qualifiche di impiegato di concetto e di impiegato d'ordine e' richiesto il possesso, rispettivamente, del diploma di scuola media superiore e inferiore, e per quella di usciere, autista e fattorino, la licenza elementare, nonche', per gli autisti, la patente di abilitazione di secondo grado per la condotta di automobili.

Art. 3

Il personale degli Uffici regionali e provinciali del lavoro puo' essere trasferito di sede, per esigenze di servizio o su domanda.
Per i trasferimenti disposti di ufficio compete il trattamento di cui al successivo art. 4.

Art. 4

Per il trattamento economico di missione e di trasferimento si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, numero 320 e quelle dallo stesso richiamate.
Ai funi delle disposizioni di cui al precedente comma l'indennita' giornaliera base e' fissata nella misura di L. 140 lorde per i direttori di uffici regionali, di lire 120 lorde per i direttori di uffici provinciali e segretari di uffici regionali, di L. 110 lorde per i segretari di uffici provinciali e per i capi-servizio, di L. 100 lorde per i capi-sezione e per i funzionari, di L. 90 lorde per gli impiegati di concetto, di L. 80 lorde per gli impiegati d'ordine e di L. 60 lorde per gli uscieri, autisti e fattorini.

Art. 5

Al personale che, in seguito all'applicazione dello art. 1 non consegna un miglioramento economico complessivo di almeno L. 2000 mensili nette rispetto al trattamento fruito al 30 settembre 1945, di cui alla tabella B annessa al presente decreto, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, e' attribuito un assegno personale dell'importo necessario per raggiungere la somma predetta.
L'assegno personale e' riassorbibile nei successivi aumenti di competenza.
La eventuale eccedenza degli assegni complessivi fruiti alla data del 30 settembre 1945 in base alla tabella B, annessa al presente decreto rispetto a quelli spettanti in seguito all'applicazione dell'art. 1 e' corrisposto a titolo di assegno personale riassorbibile nei successivi aumenti di competenze.
L'assegno personale di cui al secondo comma del presente articolo non puo', comunque, superare la somma di L. 500 mensili.

Art. 6

Il personale degli Uffici del lavoro, con provvedimento e a giudizio insindacabile del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, puo' essere licenziato per i motivi previsti dall' art. 8 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 , o quando sia necessario nell'interesse del servizio.
Al personale licenziato che non abbia demeriti e' corrisposta l'indennita' di licenziamento nella misura prevista dal R. decreto-legge 2 marzo 1924, n. 319 .

Art. 7

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, adottera' i provvedimenti eventualmente necessari per la convalida degli atti afferenti alle gestioni degli Uffici regionali e provinciali del lavoro anteriori alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 8

Al pagamento delle competenze dovute al personale degli Uffici del lavoro, si provvede con i fondi messi a disposizione degli Uffici stessi, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con ordini di accreditamento.

Art. 9

La conferma delle qualifiche di cui il personale risulta provvisto alla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo l'annessa tabella B, e' subordinata al possesso del titolo di studio stabilito dal precedente art. 2 per il conferimento di ciascuna delle qualifiche stesse.
Ove il personale predetto risulti provvisto di qualifiche diverse da quelle previste dalla suindicata tabella B le qualifiche in atto devono essere sostituite da quelle di cui alla tabella medesima, le quali saranno attribuite, a giudizio insindacabile del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in relazione alle funzioni effettivamente esercitate e subordinatamente al possesso del titolo di studio di cui al citato art. 2.
Qualora sussistano particolari esigenze di servizio, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale puo' consentire, in via eccezionale, che il personale il quale, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risulti preposto da almeno un anno all'esercizio di determinate funzioni, continui nell'esercizio delle funzioni medesime, fruendone il relativo trattamento economico anche se queste siano annesse a qualifica diversa da quella spettante al predetto personale ai sensi del primo comma.
Nei confronti del personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, rivesta da almeno un anno la qualifica di direttore di ufficio del lavoro, la conferma di tale qualifica e' subordinata alla condizione che il personale stesso abbia, a giudizio del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, esercitato lodevolmente le relative funzioni e si sia reso particolarmente meritevole.
Il Personale che non intenda di continuare a prestare servizio con la qualifica che ad esso compete ai sensi del presente articolo, puo', entro quindici giorni dalla comunicazione della qualifica stessa, rinunciare alla prosecuzione dello sue prestazioni, con diritto all'indennita' di cui al secondo comma del precedente art. 6.

Art. 10

Entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, i due terzi dei posti disponibili e di quelli che si renderanno vacanti per licenziamenti di cui all'articolo successivo, saranno attribuiti in misura non inferiore al 5% dei posti complessivamente stabiliti dall'annessa tabella A, alle persone aventi le qualifiche previste dall' art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 138 .
Nel caso che per effetto delle vacanze e dei licenziamenti di cui al precedente comma non risulti disponibile un numero di posti pari al 5%, le assunzioni saranno disposte in soprannumero.
I posti in soprannumero saranno soppressi in occasione delle successive vacanze.
Nel computo della percentuale del 5% si terra' conto del personale che abbia le qualifiche di cui al primo comma e che sia stato assunto dal 1° gennaio 1946.

Art. 11

Entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su parere di una apposita Commissione, puo' disporre il licenziamento di personale che non tragga prevalentemente dall'impiego i mezzi indispensabili per il sostentamento proprio e delle famiglie con esso conviventi.
Al personale licenziato ai sensi del precedente comma, e' dovuta una indennita' commisurata ad una mensilita' della retribuzione globale fruita all'atto del licenziamento per ciascun anno di servizio effettivo o frazione di anno superiore a sei mesi.

Art. 12

La Commissione di cui al precedente articolo, e' nominata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, ed e' composta dal capo dell'Ufficio del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di due funzionari di gruppo A del Ministero stesso e di un dipendente dagli Uffici del lavoro appartenente, se possibile, ad una delle categorie indicate nell' art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453 .
Ai lavori della Commissione sara' chiamato a partecipare, in veste consultiva, un rappresentante dei reduci di guerra, designato dal Ministero dell'assistenza post-bellica.

Art. 13

Il trattamento economico e le qualifiche di cui al presente decreto non costituiscono titolo per l'inquadramento del personale degli Uffici del lavoro nei ruoli dell'Amministrazione dello Stato ne' titolo di equiparazione ai gruppi e ai gradi del personale di ruolo dell'Amministrazione stessa.

Art. 14

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio che si renderanno necessarie per l'applicazione del presente decreto.

Art. 15

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e, per le provincie non ancora restituite all'Amministrazione del Governo italiano, avra' decorrenza dal giorno della restituzione stessa.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 20 maggio 1946
UMBERTO
DE GASPERI - BARBARESCHI - CORBINO
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 211. - FRASCA

Tabelle

TABELLA A)
UFFICI DEL LAVORO
Parte di provvedimento in formato grafico
Ai direttori di 21 uffici provinciali aventi sedi nei centri produttivi piu' importanti che saranno determinati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, e' corrisposto un assegno annuo lordo di L. 2400.
Visto: Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BARBARESCHI
Visto: Il Ministro per il tesoro
CORBINO
TABELLA B)
UFFICI DEL LAVORO
Tabella degli assegni al personale in godimento al 30 settembre 1945 personale degli Uffici: (1)
Direttore regionale.................................L.9.500
Segretario regionale - Direttore provinciale........L.7.500/8.000 Segretario provinc. - Capi servizio o reparto.......L.6.000/7.000 Funzionari..........................................L.5.500/6.000 Impiegati...........................................L.4.500/5.500 Impiegati d'ordine..................................L.4.000/5.000 Uscieri-Autisti.....................................L.3.500/4.000 Personale delle sezioni staccate: (2)
Impiegati delle sezioni staccate....................L.3.500/4.500 Fattorini...........................................L.2.000/2.500
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(1) Per gli Uffici di 1ª categoria si aumentano L. 500, per Roma L. 800 e per Milano L. 700. Per gli Uffici di 3ª categoria (piccole sedi) e di 4ª categoria si riducono di L. 500.
(2) Per le sezioni delle sedi minime (meno di 30.000 abitanti) si riducono di L. 500.
Gli assegni assorbono ogni emolumento compresi i premi eventuali e per operosita' e per straordinario, indennita' di carica, di residenza, ecc. Null'altro e' pertanto dovuto salvo l'aggiunta di famiglia per il personale dei capoluoghi con moglie e carico di figli minorenni. Agli incaricati delle sezioni staccate tale aggiunta potra' corrispondersi solo su autorizzazione ministeriale e sempre che si tratti di personale che presti servizio ad orario completo.
Gli assegni sono al lordo dello ritenute di legge (ricchezza mobile, complementare, ecc.). Tali ritenute devono versarsi mensilmente all'Erario.
-----
Tabella dell'aggiunta di famiglia per il personale degli Uffici del lavoro
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA DI CLASSIFICAZIONE DEGLI UFFICI DEL LAVORO
A) Uffici regionali:
1) Uffici, regionali di 1ª categoria (regione con popolazione superiore a 3 milioni abitanti):
Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Emilia, Lazio, Umbria, Campania, Sicilia.
2) Uffici regionali di 2ª categoria (regione con popolazione inferiore a 3 milioni abitanti):
Toscana, Marche-Abruzzo, Lucania-Calabria, Puglie, Sardegna.
B) Uffici provinciali:
1) Uffici provinciali di 1ª categoria (grandi sedi) (capoluoghi con popolazione superiore a 500 mila abitanti):
Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino.
2) Uffici provinciali di 1ª categoria (capoluoghi con popolazione da 200 mila a 500 mila abitanti):
Bologna, Firenze, Palermo, Trieste, Venezia, Catania.
3) Uffici provinciali di 2ª categoria (capoluoghi con popolazione da 102 a 200 mila abitanti):
Brescia, Ferrara, La Spezia, Livorno, Messina, Padova, Reggio Calabria, Taranto, Verona.
4) Uffici provinciali di 3ª categoria (A) (capoluoghi con popolazione da 50 mila a 102 mila abitanti):
Alessandria, Ancona, Arezzo, Apuania, Bergamo, Bolzano, Caserta, Como, Cremona, Fiume, Foggia, Forli', Gorizia, L'Aquila, Lecce, Lucca, Modena, Novara, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Ragusa, Ravenna, Reggio Emilia, Salerno, Sassari, Savona, Siracusa, Terni, Trapani, Trento, Treviso, Udine, Vicenza.
5) Uffici provinciali di 3ª categoria (B) (piccole sedi) (capoluoghi con popolazione da 30 mila a 50 mila abitanti):
Agrigento, Ascoli-Piceno, Asti, Avellino, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Cuneo, Enna, Mantova, Rovigo, Siena, Teramo, Varese, Vercelli.
6) Uffici provinciali di 4ª categoria (capoluoghi con popolazione inferiore a 30 mila abitanti):
Aosta, Belluno, Campobasso, Cosenza, Frosinone, Grosseto, Imperia, Latina, Macerata, Matera, Nuoro, Potenza, Rieti, Sondrio, Viterbo, Catanzaro.
Visto: Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
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