Monitoring Gesetzessammlung

046U0489

IT - Regi Decreti Legislativi

046U0489

Provvedimenti a favore dei sottocapi e comuni della Regia marina. (REGIO DECRETO LEGISLATIVO 31 maggio 1946 n. 489)

Premessa

UMBERTO II RE D'ITALIA Visto l' art. 7, lett. m) del R. decreto 2 giugno 1924, n. 931 , e successive modificazioni, concernente l'applicazione dell' art. 189 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2895 , relativo agli assegni a terra da corrispondersi ai personali civili e militari della Regia marina; Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1944, n. 103 , sulle paglie ordinarie dei militari di truppa del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 15 marzo 1945, n. 243 , contenente norme integrative del R. decreto-legge 23 marzo 1944, n. 103 ; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 650 , relativo all'aumento delle paghe dei graduati e militari di truppa delle Forze armato; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 574 , concernente l'aumento temporaneo dell'indennita' militare per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente effettivo del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza e la concessione di una indennita' mensile ai graduati e militari di truppa delle anzidette Forze armate; Visto l' art. 13 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 , concernente provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali; Visto l' art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 ; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58 , Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto con il Ministro per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

Le paghe ordinarie giornaliere del sottocapi e comuni della Regia marina sono fissate nelle seguenti misure nette:
Sottocapi e comuni di leva a terra o su navi in allestimento
o in disponibilita':
con meno di 40 mesi di servizio:
a) comune di 2ª classe.................................L. 25 b) comune di 1ª classe................................ " 27
c) sottocapo.......................................... " 30
con piu' di 40 mesi di servizio:
a) comune di 2ª classe................................ L. 35 b) comune di 1ª classe................................ " 38
c) sottocapo.......................................... " 42
Sottocapi e comuni di leva a bordo su navi in armamento
o in riserva:
con meno di 40 mesi di servizio:
a) comune di 2ª classe................................ L. 26 b) comune di 1ª Classe................................ " 28
c) sottocapo.......................................... " 31
con piu' di 40 mesi di servizio:
a) comune di 2ª classe................................ L. 36 b) comune di 1ª classe................................ " 39
c) sottocapo.......................................... " 43
Sottocapi e comuni volontari a bordo e a terra:
a) dalla data di arruolamento fino alla classifica
di comune di 1ª classe............................. L. 41 b) durante il primo anno di servizio decorrente
dalla data di classifica a comune di 1ª classe..... " 43
c) dopo un anno di servizio decorrente dalla data
di classifica comune di 1ª classe.................. " 60
d) dopo quattro anni di servizio decorrente dalla
data di classifica a comune di 1ª classe........... " 80
e) sottocapi brevettati e sottocapi volontari che
hanno ultimato la ferma complementare a premio
di anni due.. ..................................... " 100 f) sottocapi volontari con decorrenza dal 4° vincolo
complementare annuale.............................. " 110 Sottocapi e comuni raffermati di leva a bordo e a terra:
a) dalla data del 1° vincolo annuale a tutto il
4° vincolo......................................... L. 60 b) dalla data dell'ammissione al 5° vincolo annuale
e fino al 6° vincolo............................... " 80

Art. 2

L' art. 2 del R. decreto 23 dicembre 1920, n. 1894 , confermato dall' art. 7 lettera m) del R. decreto 2 giugno 1924, n. 931 , e' sostituito dal seguente:
"Al sottocapi e comuni vincolati con rafferma o ferma speciale, ammogliati o vedovi con prole, e' concessa una indennita' speciale di L. 750 mensili nette, oltre una indennita' complementare di. L. 300 mensili netto per la moglie o per ogni figlio convivente ed a carico, minore o inabile al lavoro.
L'indennita' di cui sopra e' ridotta a L. 300, per i militari provvisti di alloggio in natura, ferme restando le indennita' complementari".

Art. 3

L'aumento dell'integrazione temporanea, di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, numero 650 , e l'indennita' mensile di L. 120 nette, istituita con il decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 574 , sono soppressi.

Art. 4

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno ed ha effetto dal 1° ottobre 1945.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando ai chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 31 maggio 1946
UMBERTO
DE GASPERI - DE COURTEN -
CORBINO
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 262. - FRASCA
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