046U0465
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Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri, nonche' ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1945-46 ed altri provvedimenti di carattere finanziario. (REGIO DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 1946 n. 465)
Premessa
UMBERTO II RE D'ITALIA Visto l' art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 ; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1ª febbraio 1945, n. 58; Considerata la necessita' di provvedere a talune variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei vari Ministeri, nonche' ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1945-46; Considerata altresi' la necessita' di inscrivere in bilancio in conto residui, alcune somme per provvedere al pagamento di spese afferenti agli esercizi finanziari 1944-45 e retro; Visti i decreti legislativi Luogotenenziali 10 agosto 1945, numeri 481 , 482 , 483 , 484 , 485 , 486 , 487 , 488 , 490 , 491 , 492 , 493 , 494 , 495 e 496; 7 settembre 1945 , n. 606;, 22 settembre 1945 , n. 586 e 5 aprile 1940 , n. 290, ed il decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1945 , n. 803 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1945-46 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella Affinata, d'ordine nostro, dal Ministro per il tesoro.
Art. 2
Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'Africa italiana, della pubblica istruzione, dell' interno, dei lavori pubblici, dei trasporti, dello poste e delle telecomunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell' agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio, della Costituente, dell'assistenza post-bellica e del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario 1945-46, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella B firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.
Art. 3
Nei bilanci dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, della Regia Azienda Monopolio Banane, dell' Amministrazione del Fondo per il culto, dei Patrimoni riuniti ex economali, dell' Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'esercizio finanziario 1945-46 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella C firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.
Art. 4
E' autorizzata l'inscrizione delle somme seguenti negli stati di previsione della spesa dei sottoindicati Ministeri per l'esercizio finanziario 1945-46:
Ministero del tesoro:
L. 65.000.000 per le spese relative ai servizi sanitari gia', di competenza di Enti locali assunti temporaneamente dagli Uffici provinciali dell'Amministrazione della sanita' pubblica in Sicilia;
L. 20.000.000 da erogare a favore dell' Istituto superiore di sanita', per studi ed esperienze straordinarie nel campo della chimica applicata;
L. 9.000.000 da corrispondere all' Istituto nazionale trasporti per il disimpegno di servizi camionistici urgenti in Sicilia nell'interesse dell'Amministrazione della sanita' pubblica;
L. 5.000.000 per provvigioni da corrispondere alla Banca d' Italia per l'esecuzione di lavori inerenti alle operazioni di cambio delle cartelle dei consolidati 3,50% 1902 e 1906;
L. 3.000.000 per maggiore contributo all'Universita' di Camerino.
Ministero degli affari esteri:
L. 14.660.000 per contributo dell'Italia nelle spese dell'organizzazione internazionale del lavoro.
Ministero dell'interno:
L. 64.300.000 per le spese di funzionamento dell'Ispettorato generale di pubblica sicurezza in Sicilia;
L. 27.000.900 per ulteriore contributo alla pontificia Commissione di assistenza presso la Santa Sede per i funzionamento dei refettori del Papa.
Ministero dei lavori pubblici:
L. 534.000.000 per spese di riparazione e manutenzione delle opere pubbliche in gestione dei Provveditorati regionali di Venezia, Milano, Torino e Genova.
Ministero della guerra:
L. 400.000.000 per ulteriori occorrenze relative al ripristino ed adattamento di immobili militari danneggiati da offese belliche;
L. 150.000.000 per provvista di veicoli per i carabinieri Reali.
Ministero dell' assistenza post-bellica:
L. 50.000.000 per spese relative alle onoranze ai Caduti e per la manutenzione dei cimiteri di guerra il italia ed all'estero.
Art. 5
E' ulteriormente aumentato di L. 130.000.000 il fondo consolidato per le pensioni privilegiate di guerra di cui al R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1795 convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 630 .
Art. 6
La somma di L. 100.000 inscritta al capitolo n. 22 e Indennita' per una sola volta invece di pensioni, ecc. dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro per l' esercizio finanziario 1945-46, con il decreto ministeriale 10 novembre 1945, n. 135416 , concernente prelevamento da fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, s'intende attribuita allo stato di previsione della spese del Ministero dell'industria e del commercio, in aggiunta allo stanziamento indicato, per il capitolo predetto, nella tabella B annessa al decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1945, n. 803 .
Art. 7
A partire dal 1° luglio 1946, le erogazioni dipendenti dalla applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18 , concernente la concessione di una indennita' di prima sistemazione e di una indennita' giornaliera al personale statale in Servizio nei centri distrutti, semi-distrutti o danneggiati, saranno effettuate su appositi capitoli da istituire negli stati di previsione della spesa dei vari Ministeri e delle Aziende autonome dello Stato.
E' data facolta' al Ministro per il tesoro di provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del citato decreto legislativo e del presente articolo.
Art. 8
La gestione del servizi del soppresso Sottosegretariato di Stato per la stampa, lo spettacolo ed il turismo, nonche' l'Amministrazione del relativo personale, sono affidate al Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale puo' delegarle ad uno dei Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 21 maggio 1946
UMBERTO
DE GASPERI - CORBINO
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 230. - FRASCA
Tabelle
TABELLE
Parte di provvedimento in formato grafico