046U0619
046U0619
Disposizioni integrative del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 72, riguardante il "Fondo di solidarieta' nazionale". (REGIO DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 1946 n. 619)
Art. 1
L' art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 72 , istitutivo del "Fondo di solidarieta' nazionale", portante riconoscimento della personalita' giuridica del Fondo e del carattere autonomo fuori bilancio della sua gestione, e l' art. 3 ( 1° e 2° comma) del decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425 , sulle attribuzioni ed ordinamento del Ministero dell'assistenza post-bellica, sono abrogati.
In conseguenza di tale abrogazione i proventi di qualsiasi natura del Fondo, ivi compreso il 60% del provento netto della speciale lotteria nazionale autorizzata con il decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 353 , dovranno affluire al bilancio dello Stato con imputazione ad apposito capitolo di entrata che verra', all'uopo istituito.
Art. 2
Il versamento dei contributi per gli automezzi previsti all'art. 11 e di quelli per i pubblici spettacoli stabiliti all'art. 19 del citato decreto istitutivo, sara' eseguito nel predetto capitolo di entrata del bilancio dello Stato, presso qualunque sezione di Tesoreria del Regno, a cura degli enti che sono incaricati della riscossione dei contributi suddetti.
Al medesimo capitolo d'entrata sara' fatto affluire il 60% del provento netto della speciale lotteria nazionale autorizzata col citato decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 353 .
Art. 3
Nulla e' innovato circa il pagamento di tutti gli altri contributi da effettuarsi mediante versamento diretto nel conto corrente postale intestato al Fondo, a mente dell' art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 72 .
Le disponibilita' del conto corrente postale suddetto saranno fatte affluire periodicamente, a cura dell'Ufficio centrale dei conti correnti postali in Roma, al bilancio dello Stato, secondo le modalita' che verranno stabilite dal Ministero del tesoro, di concerto con quello per le poste e telecomunicazioni.
Art. 4
In relazione ai versamenti che risulteranno effettuati nell'apposito capitolo di entrata istituito ai sensi del precedente art. 1 saranno nel corso dell'esercizio finanziario, con decreti del Ministro per il tesoro, aumentati i fondi gia' stanziati o disposti nuovi stanziamenti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'assistenza post-bellica, per gli scopi di cui all' art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 72 .
Art. 5
Il Ministro per l'assistenza post-bellica curera' il versamento nell'apposito capitolo d'entrata, istituito ai sensi del precedente art. 1 delle somme provenienti da contributi del Fondo, che alla data di entrata in vigore del presente decreto, non fossero state ancora erogate.
Art. 6
Qualora la trattenuta prevista dall'ultimo comma dell' art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 72 , per il contributo di solidarieta' nazionale sulle obbligazioni non sia stata operata per qualsiasi motivo sulla prima rata d'interessi venuta a scadenza dopo l'entrata in vigore del decreto medesimo, e' data facolta' alle societa' e agli enti emittenti di rivalersi su una delle due rate d'interessi immediatamente successive.
Art. 7
La riduzione a meta', dei contributi stabiliti dall' articolo 14 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 72 , prevista dal penultimo comma dell'articolo stesso per i terreni in localita' ad oltre ottocento metri sul livello del mare, e' estesa ai terreni posti al disotto di tale altitudine, qualora siano situati in comuni in cui l'imponibile dominicale medio risultante dal catasto e' inferiore a lire 200 per ettaro, alla data di entrata in vigore del predetto decreto.
I comuni, ai quali e' applicabile l'agevolazione di cui al comma precedente, saranno indicati in apposito elenco approvato con decreto del Ministro per le finanze.
Art. 8
Per il pagamento dei contributi di solidarieta' nazionale previsti nel titolo II del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 72 , e' concesso un nuovo termine di due mesi dalla data di entrata in vigore dei presente decreto.
Lo stesso termine si osserva ai fini del pagamento previsto nei secondo comma dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 72 , con le modalita' ivi stabilite.
Art. 9
Il pagamento dei contributi a norma dell' art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 72 , puo' essere effettuato, salvo quanto e' stabilito dall'ultimo comma dell'art. 11 dello stesso decreto, anche mediante versamento presso qualsiasi azienda di credito.
Le aziende di credito provvederanno entro il quindici di ogni mese a far affluire i contributi riscossi nell'apposito conto corrente postale intestato al "Fondo di solidarieta' nazionale".
Le ricevute rilasciate dalle aziende di credito fanno prova dell'eseguito pagamento ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 16 e sono esenti dalla tassa di bollo.
Art. 10
L'obbligo di versamento del non riscosso per riscosso, previsto nei riguardi degli esattori dal terzo comma dell'art. 18 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 72 , non si applica:
a) per i contributi stabiliti nel primo comma dell'art. 4 e per quelli relativi ai soli redditi di lavoro compresi nel secondo comma dell'articolo medesimo;
b) per il contributo stabilito all'art. 6 quando e' dovuto da ditte che non siano iscritte nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile;
c) per i contributi stabiliti negli articoli 7, 8 e 10.
Art. 11
In sostituzione del contributo di solidarieta' nazionale, stabilito dagli articoli 20 , 21 e 22 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 72 , e' dovuta, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per la durata di un anno un'addizionale del 10 per cento sui seguenti tributi:
imposta di registro;
imposta di successione;
imposta ipotecaria;
imposta di manomorta;
imposta in surrogazione del registro e del bollo;
imposta sulle assicurazioni;
tasse di concessione governativa.
Art. 12
Ai fini della corresponsione dell'addizionale stabilita dal precedente articolo si applicano le disposizioni vigenti per i singoli tributi, sui quali essa 6- dovuta, comprese quelle riguardanti i modi e i termini di pagamento.
L'addizionale, riscossa dagli Uffici del registro e dagli altri uffici ed enti incaricati della riscossione dei tributi di cui al precedente articolo, e' versata congiuntamente con i tributi stessi sui relativi capitoli, prescindendo da speciali contabilizzazioni nelle rispettive scritture.
Art. 13
Fino all'entrata in vigore del presente decreto l'importo delle consumazioni non soggetto a contributo di solidarieta' nazionale effettuate nei caffe', bar, bottiglierie e simili, di cui al primo comma, dell'art. 21 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 72 , e' stabilito in lire quindici.
Art. 14
Per le violazioni alle disposizioni di cui al titolo terzo del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 72 , non si fa luogo ad applicazione di sanzioni, qualora il pagamento del ocontributo sia effettuato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche se entro detto termine l'infrazione non sia stata ancora accertata.
Art. 15
Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti in dipendenza dell'attuazione del presente decreto.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e. Dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 27 maggio 1946
UMBERTO
DE GASPERI SCOCCIMARRO - CORBINO - TOGLIATTI - GASPAROTTO - LOMBARDI - SCELBA
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte del conti, addi' 9 giugno 1946
Atti del Governo registro n. 10, foglio n. 380. - FRASCA