Monitoring Gesetzessammlung

046U0541

IT - Regi Decreti Legislativi

046U0541

Riduzione del tributo gravante sul mercato e suoi prodotti. (REGIO DECRETO LEGISLATIVO 07 giugno 1946 n. 541)

Premessa

UMBERTO II RE D'ITALIA Visto il R. decreto-legge 22 febbraio 1940, n. 57 , che disciplina la produzione ed il commercio dei minerali di mercurio e dei prodotti derivati ed istituisce un diritto erariale sui prodotti stessi; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 ; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58 ; Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262 ; Ritenuta la necessita' urgente di modificare il diritto erariale sui prodotti del mercurio; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

L' art. 1 del R. decreto-legge 22 febbraio 1940, n. 57 , e' modificato come segue:
La produzione del mercurio, a partire dalla estrazione del minerale fino alla immissione in consumo del mercurio metallo, e' sottoposta alla speciale vigilanza dell'Amministrazione finanziaria che l'esercitera' a mezzo degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione con il concorso della Regia guardia di finanza.
Le cautele e le modalita' per l'esercizio della vigilanza saranno stabilite con decreto del Ministro per le finanze.

Art. 2

Il diritto erariale di cui all' art. 3 del R. decretolegge 22 febbraio 1940, n. 57 , 6 fissato:
a) in L. 500 per ogni bombola di mercurio metallo del peso netto di kg. 34,500;
b) in L. 13 per ogni chilogrammo di mercurio metallo contenuto nei minerali che vengono estratti dalle miniere e dagli stabilimenti.

Art. 3

L'ultimo comma dell' art. 3 del R. decreto-legge 22 febbraio 1940, n. 57 , e' modificato come appresso:
Il Ministro per le finanze e' autorizzato a modificare con suoi decreti i diritti erariali come sopra stabiliti in funzione delle variazioni di prezzo sul mercato internazionale, delle possibilita' della produzione nazionale e delle esigenze del consumo.

Art. 4

La Commissione di cui all' art. 7 del R. decreto-legge 22 febbraio 1940, n. 57 , e' soppressa.

Art. 5

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 7 giugno 1946
UMBERTO
DE GASPERI - SCOCCIMARRO
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 304. - FRASCA
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