046U0554
046U0554
Trattamento economico del personale incaricato di prender parte a commissioni o conferenze internazionali che si riuniscono nel Regno. (REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946 n. 554)
Premessa
UMBERTO II RE D'ITALIA Visto il R. decreto-legge 22 marzo 1923, n. 750 ; Visto il R. decreto 27 settembre 1923, n. 2216 ; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 ; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per gli affari esteri: Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
Al personale delegato a partecipare a commissioni o conferenze internazionali che si riuniscano nel Regno ed a quello addetto alle delegazioni o conferenze stesse spetta, per ogni giornata di seduta, la seguente indennita':
al capo della delegazione, L. 200;
ai delegati, delegati aggiunti o supplenti ed agli esperti anche se estranei all'Amministrazione, L. 180;
al personale addetto ai lavori di concetto, L. 150,;
al personale d'ordine, L. 100;
al personale di servizio, L. 75.
Al personale che per partecipare alle riunioni debba recarsi fuori dell'ordinaria residenza, compete inoltre il trattamento di missione.
Art. 2
L'indennita' prevista dal primo comma dell'art. 1 e' ridotta alla meta' quando trattasi di funzionari ai quali siano conservati per l'intero, nel periodo della conferenza, gli assegni o le indennita' inerenti al servizio all'estero.
Art. 3
Ai fini della corresponsione della indennita' di cui al primo comma dell'art. 1, il segretario generale della conferenza, quando esista, e' equiparato ai delegati ed agli esperti, mentre l'altro eventuale personale di segreteria rientra nella categoria del personale addetto ai lavori di concetto di cui al precedente art. 1.
Il personale d'ordine e di servizio necessario ai lavori della commissione o della conferenza e' designato dal capo della delegazione.
Art. 4
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno ed ha effetto a decorrere dal 1° settembre 1945.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 17 maggio 1946
UMBERTO
DE GASPERI - CORBINO
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 313. - FRASCA